Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2522/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI MILANO presso la Corte d'Appello di Milano
Sezione terza civile composta dai magistrati dott. Roberto Aponte Presidente dott. Antonio Corte Giudice rel. dott. Coffano Michele Luigi Giudice Tecnico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con ricorso depositato il 13.9.2024 da
(P.IVA , in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Bruno Bianchi (C. F. ) presso il C.F._1
cui studio in Milano, Via S. Giovanni sul Muro n. 18, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), e Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, in persona del della Giunta Controparte_2 CP_3
regionale pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Raffaela Antonietta Maria Schiena (C.F.
[...]
) dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto in Milano, presso l'Avvocatura C.F._2
regionale, P.zza Città di Lombardia, 1; resistente
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previ gli opportuni accertamenti di rito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
- ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 150/11, voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre immediatamente la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
In via ulteriormente preliminare:
- sulla scorta dei rilievi complessivamente esposti, ritenendo che sussistano i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c., si fa istanza a codesto Ill.mo Tribunale specializzato, affinché voglia sospendere il presente giudizio ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., al fine di scongiurare un eventuale conflitto di giudicati.
Nel merito, in via principale:
- in accoglimento del presente ricorso, voglia il Tribunale adito dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare l'ordinanza di ingiunzione impugnata.
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, voglia il Tribunale adito, tenuto conto dell'intervenuta usucapione delle aree da parte della e dell'effetto retroattivo della Parte_1
stessa, ed in ogni caso, alla luce della eccepita prescrizione quinquennale di tale preteso diritto alle indennità di occupazione senza titolo, ai sensi dell'art. 2947 c.c. , quantificare i minori importi dovuti a titolo di indennità per occupazione delle aree demaniali per cui è causa.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità della presente azione per genericità ed indeterminatezza;
in via subordinata in via cautelare
- respingere l'istanza di sospensione di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 150/2011 in quanto non sussistono i presupposti di legge;
e nel merito: in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.; ad ogni buon conto,
2 - respingere le domande tutte avanzate dalla controparte in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare come dovute le somme oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta con maggiorazione degli interessi di mora nella misura legale dal dì del dovuto fino all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso che in data 30.5.2024 l' Parte_2 Controparte_4 Controparte_2
le notificava Ordinanza di Ingiunzione n. 7098 del 9.5.2024 per il pagamento delle indennità di occupazione senza titolo delle aree del demanio idrico fluviale afferenti al foglio 33 mappale 376 in fregio al torrente Rossedo in Comune di Mese (SO) in relazione agli anni 2012 – 2021 per un importo complessivo di € 67.600,40; ritenendo l'insussistenza dei presupposti per l'occupazione senza titolo, deducendo di aver essa usucapito l'area in questione, conveniva in giudizio
[...]
avanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, chiedendo preliminarmente, ai CP_1 sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 150/11, la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata;
chiedendo altresì la sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 295 c.p.c.; chiedendo nel merito dichiarare la nullità e/o annullare e/o revocare l'ordinanza di ingiunzione impugnata;
deducendo in subordine la prescrizione quinquennale del preteso diritto alle indennità di occupazione senza titolo, ai sensi dell'art. 2947 c.c., e chiedendo conseguentemente quantificare i minori importi dovuti a titolo di indennità per occupazione delle aree demaniali per cui è causa.
Si costituiva in giudizio la preliminarmente chiedendo accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, in subordine, chiedendone la reiezione.
Le parti procedevano alla discussione della causa all'udienza del 26.3.2025, richiamando i rispettivi atti introduttivi e di costituzione;
il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso -nella parte in cui contesta la pretesa, deducendo usucapione dell'area- deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, per intervenuta acquiescenza.
L'istituto è previsto in via generale dall'art. 329 c.p.c., che afferma che “l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità”.
Nell'applicazione pratica si fa ricorso all'acquiescenza in tutti i casi in cui, nel comportamento del ricorrente, siano rinvenibili elementi che si pongano in contraddizione, o comunque in rapporto di non coerenza, con la proposizione della domanda.
3 E' indubbio che il comportamento tenuto dal ricorrente ed obiettivizzato nell'adesione alla richiesta di pagamento della sanzione -in contesto nel quale veniva chiaramente esposto che la legge prevedeva, oltre alla stessa, anche la corresponsione dell'indennità di occupazione, della quale veniva esplicitata la modalità di calcolo, ancorata all'importo del canone concessorio non corrisposto- non sia coerente con le censure dedotte con il presente ricorso, col quale si contesta la demanialità dell'area.
Nel caso specifico in esame si deve osservare che la con verbale di Controparte_1
accertamento e contestazione 5.12.2022 (doc. 40A fasc. , irrogava a CP_1 Parte_2
la sanzione amministrativa in € 400,00, per occupazione senza titolo delle aree del demanio idrico fluviale oggi in contestazione;
violazione sanzionata dall'art. 5 comma 2 della L.R. 10/2009.
Con sentenza n. 259/23 in data 3.10.2023 in proc. n. 500/2023 RG (doc. 49A, ibidem) il Giudice di
Pace di Sondrio respingeva il ricorso in opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa per occupazione senza titolo irrogate dalla alla CP_1 Pt_3 per le aree nel Comune di Mese, osservando come “l'area oggetto di verifica risulta avere
[...] carattere demaniale e, quindi, non usucapibile”. non impugnava la sentenza, e procedeva al pagamento della sanzione in data Parte_1
12.12.2023. emetteva quindi Ordinanza di Ingiunzione n. 7098 del 9.5.2024 (doc. 50A, Controparte_1
ibidem) per il pagamento delle indennità di occupazione senza titolo delle aree del demanio idrico in discussione.
Il ricorso avverso questo ultimo provvedimento deve quindi essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse appunto in quanto procedeva al pagamento della sanzione amministrativa minima irrogata con il verbale 5.12.2022, e ciò faceva senza formulare alcuna riserva, con tale condotta prestando acquiescenza al provvedimento, che qualificava “area demaniale” il fondo del quale oggi rivendica la proprietà e conseguentemente contesta l'accertata occupazione illegittima.
In materia analoga, afferente violazioni al codice della strada, il c.d. "pagamento in misura ridotta" di cui all'art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento. L'intervenuta
4 acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la "condictio indebiti"
e l'"actio damni" riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6382 del 19/3/2007, Rv. 597137; id. Sez. 3, Sentenza n.
4281 del 19/2/2008, Rv. 601753; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 16688 del 1/10/2012, Rv. 623908).
La subordinata domanda di riconoscere la prescrizione del diritto alle indennità di occupazione senza titolo non è fondata, posto alcuna prescrizione può essere intervenuta, considerato che la stessa inizia a decorrere solamente dalla cessazione del fatto illecito, ovvero dall'occupazione abusiva che, nella fattispecie, è ancora in essere.
È stato infatti chiarito che “poiché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo configura l'occupazione sine titulo come illecito permanente il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria proposta dal proprietario impone di ancorare il termine iniziale della prescrizione della pretesa alla data di cessazione dell'occupazione medesima, ossia allorquando viene posto rimedio alla situazione contra ius mediante la restituzione dell'immobile al suo proprietario, ovvero mediante la cessione della proprietà dell'immobile al soggetto che lo ha per l'innanzi occupato abusivamente.” (Cons. Stato, Sez. IV, 11/09/2012, n. 4808); ancora, “in caso di illecito di natura permanente il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dal momento di cessazione dell'illecito” (Trib. Sup. Acque sent. 29.2.2024 n. 25); che la domanda va inquadrata come azione di arricchimento indebito ex art. 2041 c.c., e dunque la prescrizione è decennale (Cass.
Sez. Unite, Sentenza n. 12313 del 18/11/1992, Rv. 479581; Trib. Sup. Acque sent. 30.10.2024 n.
169; TRAP Firenze, n. 673 del 4.4.2023).
È inoltre intervenuto atto interruttivo (richiesta nel 2022 - doc. 41A, ibidem).
Le spese di lite seguono la soccombenza secondo il principio fissato dall'art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo quanto disposto dall'art. 185 RD 1.12.1933 n. 1775, tenuto conto dell'oggetto e numero delle contestazioni e delle questioni trattate, considerati il rito contenzioso, lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Lombardia, definitivamente pronunciando,
5 - respinge il ricorso proposto da depositato il 13.9.2024, e per l'effetto conferma Parte_1
Ordinanza di Ingiunzione emessa da n. 7098 del 9.5.2024. Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1 [...]
che liquida in complessivi € 12.154,00, oltre oneri accessori come per legge. CP_1
Così deciso in Milano, 26.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Antonio Corte Roberto Aponte
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