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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/02/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale Ordinario di Verona
In nome del popolo italiano
SEZIONE FAMIGLIA
in composizione collegiale con i Giudici
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n° 6410 /2023
promossa con ricorso depositato il giorno 04/10/2023
da con l'avv. VALLINI VACCARI Parte_1
OL ( ); Controparte_1 C.F._1
-ricorrente-
contro
, con l'avv. DE SIMONE VALENTINA , Controparte_2
-resistente –
con l'intervento del pubblico ministero
Oggetto: regolamentazione modalità di affidamento e di mantenimento di figli non matrimoniali
Conclusioni congiunte delle parti:
in via principale:
“1) Affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre. Persona_1
2) Stabilire che il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_2 Parte_1
entro il 15 di ogni mese, la somma di euro 275,00 a titolo di
[...] 2
contributo al mantenimento della figlia da rivalutarsi Persona_1
annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) Le spese mediche, scolastiche, parascolastiche e ludico sportive saranno a carico di entrambi i coniugi al 50% con anticipo da parte di un genitore e rimborso da parte secondo quanto stabilisce il Protocollo Famiglia sottoscritto nell'ambito del Tribunale di Verona il 3 dicembre 2018. Le parti concordemente specificano che tra queste spese vi rientra la spesa per la mensa scolastica della minore, divisa al 50% tra entrambi i genitori.
4) Il padre potrà vedere la figlia a week end alternati dal venerdì, quando la prenderà a casa della mamma alle ore 17:00, fino alla domenica sera, quando la riporterà a casa della mamma entro le ore 20:30 (avendole già fatto consumare la cena e avendole già fatto la doccia) nonché un giorno a settimane nelle settimane in cui il week end è di spettanza della madre senza pernottamento,
da concordarsi di settimana in settimana in base agli impegni dei genitori e della figlia e in cui sarà il padre ad andare a prendere la figlia e a portarla dalla madre.
5) Tutte le vacanze e le festività saranno alternate di anno in anno.
L'organizzazione di eventuali vacanze estive e invernali con uno dei genitori dovranno essere concordate entro il mese di maggio per quelle estive ed il mese di novembre per quelle invernali.
6) Il genitore che ha con sé la figlia durante il fine settimana si impegna a controllare la presenza di eventuali compiti a casa e, qualora presenti, ad aiutare la figlia a svolgerli.
7) Entrambi i genitori, in presenza della figlia, si impegnano ad utilizzare un linguaggio adeguato, a limitare alla stessa l'uso di dispositivi elettronici e a collaborare nelle decisioni relative all'alimentazione.
8) Il sig. limiterà l'uso della moto con la figlia a distanze brevi e, CP_2
comunque, comunicandolo sempre alla mamma preventivamente e su accordo con costei. 3
9) Il sig. , se lo vorrà, contatterà quotidianamente solo CP_2 Persona_1
sul suo cellulare, che la minore poterà con sé presso la mamma, in un orario prestabilito tra i genitori, indicativamente tra 17:00 e le 19:00. Analogamente,
quando la minore sarà con il padre, la mamma potrà chiamarla, se lo vorrà,
quotidianamente nella medesima fascia oraria.
10) La sig.ra quale genitore collocatario della minore, Parte_1
continuerà a percepire l'assegno unico e il padre si impegna a collaborare per permetterle di ottenerlo e, in generale, di ottenerle qualsiasi contributo economico cui avesse diritto.
11) I genitori manifestano sin da ora la disponibilità al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
12) Spese di lite integralmente compensate”.
motivi della decisione
Rilevato che i genitori hanno raggiunto l'accordo riportato in epigrafe;
Rilevato che tale accordo è privo di profili d'illegittimità,
conforme all'interesse della figlia minore a mantenere rapporti effettivi con entrambi i genitori, pur nella necessaria considerazione dei fatti di violenza allegati in ricorso, in relazione ai quali il procedimento penale si è concluso con l'applicazione pena su richiesta;
Rilevato che il padre ha seguito un percorso presso lo Spazio
Ascolto per uomini che agiscono con violenza del Comune di Verona;
Rilevato altresì che le condizioni sono coerenti con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni;
Ritenuto che l'esito della controversia giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite, come richiesto dalle parti;
per questi motivi
così decide, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Prende atto dell'accordo e provvede in conformità; 4
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Verona, 11/02/2025
La Presidente dott. Antonella Guerra