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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/12/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 242/2023
Tribunale Ordinario di Ravenna
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. GI UL, all'esito dell'udienza odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
, c.f. , difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CC DI
ATTRICE
e c.f. CP_1 C.F._2
c.f. Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio , titolare dell' Parte_1 CP_2 Controparte_3
, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa
[...]
della caduta occorsa in data 16.2.2021, ore 9 circa, quando, mentre l'attrice si accingeva e entrare, dall'ingresso laterale, nel bar Caffè e Cucina km 175 sito a Cervia,
Via Romea sud 175, gestito dal convenuto, scivolava su una lastra di ghiaccio creatasi
1 dopo che una dipendente del bar aveva rovesciato un secchio d'acqua vicino all'ingresso al termine della pulizia del locale.
Il convenuto è rimasto contumace.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 27.6.2023, parte attrice ha rappresentato che , il quale gestiva il bar personalmente essendo CP_2
titolare di un'impresa individuale, aveva in realtà costituito in data 5.8.2020 una società
( ), conferendo in essa l'azienda gestita tramite Controparte_2
l'impresa individuale e quindi anche il bar in cui si è verificato il sinistro oggetto di causa (cfr. doc. 14 e 15, da cui emerge il conferimento alla società dell'azienda di
Cervia corrente sotto l'insegna prima gestita in forma individuale). CP_4
All'udienza del 23.1.2024, veniva dichiarata anche la contumacia della
[...]
Controparte_2
La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale del l.r. della Controparte_2
, con l'escussione dei testi e e con l'espletamento di
[...] Tes_1 Testimone_2
una CT medico – legale sulla persona dell'attrice.
È infondata la domanda proposta nei confronti di personalmente, privo di CP_2
legittimazione passiva dal momento che, quando si è verificato il sinistro, il bar era già gestito dalla società convenuta.
La domanda proposta nei confronti della società convenuta è invece fondata.
Parte attrice, tramite l'escussione della teste (l'altra teste ha riferito di Testimone_2
non aver visto la caduta e di non sapere come sia caduta l'attrice, riferendo soltanto di averla trovata per terra accanto alla porta esterna lato parcheggio), cioè la dipendente che ha rovesciato il secchio d'acqua che ha poi creato la lastra di ghiaccio sulla quale l'attrice è scivolata, della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare, ha infatti confermato le allegazioni dell'attrice (Cfr. verb. ud. 23.3.2025).
È, quindi, provata la disponibilità della res, e quindi l'obbligo di custodia, in capo alla
, nonchè il nesso di causa tra il bene in custodia e il danno. CP_2
2 Non essendosi costituita, la società convenuta non ha offerto la prova liberatoria del caso fortuito, che può consistere anche nella prova della condotta negligente del danneggiato.
Con riguarda al quantum, la CT, integralmente condivisibile, ha così quantificato l'invalidità temporanea riportata a seguito della caduta.
“- danno biologico temporaneo assoluto pari a giorni 55 (cinquantacinque) comprensivi del periodo comprendente l'infortunio, del ricovero ospedaliero per esecuzione dell'intervento di osteosintesi e per rimozione dei mezzi di sintesi, nonché del periodo di riposo assoluto postintervento con divieto di deambulazione/divieto di carico sull'arto leso;
- danno biologico temporaneo parziale al 75% quantificabile in giorni 20 (venti) comprensivi del periodo di massima acuzie del quadro sindromico, con conseguente ridotta mobilità, sintomatologia algodisfunzionale, necessità di riposo e terapia antalgica;
- danno biologico temporaneo parziale al 50% quantificabile in giorni 15 (quindici), relativi al periodo di iniziale recupero delle attività di base compromesse dalla sindrome algodisfunzionale e dallo stop deambulatorio, con esecuzione di necessari controlli e trattamenti correlati al proseguo delle medicazioni e terapie mediche e fisioterapiche;
- danno biologico temporaneo parziale al 25% quantificabile in giorni 15 (quindici), utili al completamento della lenta ripresa funzionale dei distretti interessati dal trauma, sino alla stabilizzazione delle lesioni”.
L'invalidità permanente è stata quantificata nell'11%.
Il danno va liquidato in base alle tabelle milanesi ed. 2024.
Il totale del danno risarcibile è quindi pari a € 26.531 a titolo di danno biologico permanente, comprensivo del danno morale nella misura prevista dalle tabelle, oltre €
9.343,75, per un totale di € 35.874,75. 3 A tale importo vanno aggiunte le spese mediche, riconosciute dal CT in misura pari a € 8192,72.
Non possono essere riconosciute le spese relative all'incarico conferito all' , non sussistendo agli atti la prova del pagamento della nota Parte_2
pro forma prodotta quale doc. 9, pari a € 5.000 oltre IVA, ed essendovi agli atti la prova di un'unica missiva inviata dalla alla compagnia assicuratrice, attività Parte_2
certamente non tale da giustificare una spesa del suddetto importo.
Vanno invece riconosciute le spese per l'assistenza nella fase stragiudiziale, essendo in atti la prova dell'effettivo espletamento dell'attività (cfr. doc. 13), nella misura di €
536 (cfr. doc. 10).
Tutte le somme dovute a titolo di risarcimento del danno vanno devalutate alla data in cui si è verificato il danno e rivalutate con interessi all'attualità.
Vanno poi poste a carico della convenuta soccombente le spese di CT (non è stata depositata alcuna nota del CTP, sicché nessuna somma può essere riconosciuta a tale titolo).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, , rigettata ogni altra domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
a) rigetta la domanda nei confronti di;
CP_2
b) in accoglimento della domanda proposta nei confronti della CP_2 [...]
condanna quest'ultima al pagamento dell'importo di € 45.218,5, Controparte_2
oltre € 536 a titolo di spese legali stragiudiziali, oltre devalutazione e rivalutazione con interessi come indicato in motivazione;
4 c) condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attrice liquidate in € 4.000, oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
d) pone le spese di CT, liquidate come da separato decreto, a carico della società convenuta;
e) nulla per le spese tra l'attrice e personalmente, rimasto contumace. CP_2
Si comunichi.
09/12/2025
Il Giudice
GI UL
5
Tribunale Ordinario di Ravenna
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. GI UL, all'esito dell'udienza odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
, c.f. , difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CC DI
ATTRICE
e c.f. CP_1 C.F._2
c.f. Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio , titolare dell' Parte_1 CP_2 Controparte_3
, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa
[...]
della caduta occorsa in data 16.2.2021, ore 9 circa, quando, mentre l'attrice si accingeva e entrare, dall'ingresso laterale, nel bar Caffè e Cucina km 175 sito a Cervia,
Via Romea sud 175, gestito dal convenuto, scivolava su una lastra di ghiaccio creatasi
1 dopo che una dipendente del bar aveva rovesciato un secchio d'acqua vicino all'ingresso al termine della pulizia del locale.
Il convenuto è rimasto contumace.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 27.6.2023, parte attrice ha rappresentato che , il quale gestiva il bar personalmente essendo CP_2
titolare di un'impresa individuale, aveva in realtà costituito in data 5.8.2020 una società
( ), conferendo in essa l'azienda gestita tramite Controparte_2
l'impresa individuale e quindi anche il bar in cui si è verificato il sinistro oggetto di causa (cfr. doc. 14 e 15, da cui emerge il conferimento alla società dell'azienda di
Cervia corrente sotto l'insegna prima gestita in forma individuale). CP_4
All'udienza del 23.1.2024, veniva dichiarata anche la contumacia della
[...]
Controparte_2
La causa è stata istruita con l'interrogatorio formale del l.r. della Controparte_2
, con l'escussione dei testi e e con l'espletamento di
[...] Tes_1 Testimone_2
una CT medico – legale sulla persona dell'attrice.
È infondata la domanda proposta nei confronti di personalmente, privo di CP_2
legittimazione passiva dal momento che, quando si è verificato il sinistro, il bar era già gestito dalla società convenuta.
La domanda proposta nei confronti della società convenuta è invece fondata.
Parte attrice, tramite l'escussione della teste (l'altra teste ha riferito di Testimone_2
non aver visto la caduta e di non sapere come sia caduta l'attrice, riferendo soltanto di averla trovata per terra accanto alla porta esterna lato parcheggio), cioè la dipendente che ha rovesciato il secchio d'acqua che ha poi creato la lastra di ghiaccio sulla quale l'attrice è scivolata, della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare, ha infatti confermato le allegazioni dell'attrice (Cfr. verb. ud. 23.3.2025).
È, quindi, provata la disponibilità della res, e quindi l'obbligo di custodia, in capo alla
, nonchè il nesso di causa tra il bene in custodia e il danno. CP_2
2 Non essendosi costituita, la società convenuta non ha offerto la prova liberatoria del caso fortuito, che può consistere anche nella prova della condotta negligente del danneggiato.
Con riguarda al quantum, la CT, integralmente condivisibile, ha così quantificato l'invalidità temporanea riportata a seguito della caduta.
“- danno biologico temporaneo assoluto pari a giorni 55 (cinquantacinque) comprensivi del periodo comprendente l'infortunio, del ricovero ospedaliero per esecuzione dell'intervento di osteosintesi e per rimozione dei mezzi di sintesi, nonché del periodo di riposo assoluto postintervento con divieto di deambulazione/divieto di carico sull'arto leso;
- danno biologico temporaneo parziale al 75% quantificabile in giorni 20 (venti) comprensivi del periodo di massima acuzie del quadro sindromico, con conseguente ridotta mobilità, sintomatologia algodisfunzionale, necessità di riposo e terapia antalgica;
- danno biologico temporaneo parziale al 50% quantificabile in giorni 15 (quindici), relativi al periodo di iniziale recupero delle attività di base compromesse dalla sindrome algodisfunzionale e dallo stop deambulatorio, con esecuzione di necessari controlli e trattamenti correlati al proseguo delle medicazioni e terapie mediche e fisioterapiche;
- danno biologico temporaneo parziale al 25% quantificabile in giorni 15 (quindici), utili al completamento della lenta ripresa funzionale dei distretti interessati dal trauma, sino alla stabilizzazione delle lesioni”.
L'invalidità permanente è stata quantificata nell'11%.
Il danno va liquidato in base alle tabelle milanesi ed. 2024.
Il totale del danno risarcibile è quindi pari a € 26.531 a titolo di danno biologico permanente, comprensivo del danno morale nella misura prevista dalle tabelle, oltre €
9.343,75, per un totale di € 35.874,75. 3 A tale importo vanno aggiunte le spese mediche, riconosciute dal CT in misura pari a € 8192,72.
Non possono essere riconosciute le spese relative all'incarico conferito all' , non sussistendo agli atti la prova del pagamento della nota Parte_2
pro forma prodotta quale doc. 9, pari a € 5.000 oltre IVA, ed essendovi agli atti la prova di un'unica missiva inviata dalla alla compagnia assicuratrice, attività Parte_2
certamente non tale da giustificare una spesa del suddetto importo.
Vanno invece riconosciute le spese per l'assistenza nella fase stragiudiziale, essendo in atti la prova dell'effettivo espletamento dell'attività (cfr. doc. 13), nella misura di €
536 (cfr. doc. 10).
Tutte le somme dovute a titolo di risarcimento del danno vanno devalutate alla data in cui si è verificato il danno e rivalutate con interessi all'attualità.
Vanno poi poste a carico della convenuta soccombente le spese di CT (non è stata depositata alcuna nota del CTP, sicché nessuna somma può essere riconosciuta a tale titolo).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, , rigettata ogni altra domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
a) rigetta la domanda nei confronti di;
CP_2
b) in accoglimento della domanda proposta nei confronti della CP_2 [...]
condanna quest'ultima al pagamento dell'importo di € 45.218,5, Controparte_2
oltre € 536 a titolo di spese legali stragiudiziali, oltre devalutazione e rivalutazione con interessi come indicato in motivazione;
4 c) condanna la società convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dall'attrice liquidate in € 4.000, oltre spese vive, 15%, iva e cpa se dovute e come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
d) pone le spese di CT, liquidate come da separato decreto, a carico della società convenuta;
e) nulla per le spese tra l'attrice e personalmente, rimasto contumace. CP_2
Si comunichi.
09/12/2025
Il Giudice
GI UL
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