Decreto cautelare 6 agosto 2021
Ordinanza cautelare 13 settembre 2021
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 06/08/2021, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/08/2021
N. 00826/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 826 del 2021, proposto da
DTM s.a.s. di LL RE TE e Ditta Individuale Pavanetto Valerio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocato Pierpaolo Alegiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Jesolo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale Garofalo in Venezia, Piazzale Roma n. 468/B;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
- dell’ordinanza n. 70 del 31 luglio 2021, emessa dal Comune di Jesolo - Settore Sicurezza e Gestione del Territorio, Polizia locale e messi, recante “ ordinanza pista ciclabile viale principale Lido ”;
- di ogni altro atto comunque connesso, anche se non conosciuto, con particolare riferimento alla decisione della Giunta Comunale adottata nella seduta del 27 luglio 2021, non ancora pubblicata sul sito internet dell’Ente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di misure cautelari monocratiche proposta con il ricorso ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che i ricorrenti chiedono in particolare la sospensione dell’impugnata ordinanza nella parte in cui non consente la circolazione dei velocipedi a tre o più ruote in un tratto di pista ciclabile a doppio senso di marcia;
Sentite entrambe le parti ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 56 cod. proc. amm.;
Letta la memoria di costituzione del Comune intimato;
Ritenuto – comunque riservata al Collegio la valutazione in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris - che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta misura cautelare monocratica;
P.Q.M.
Respinge la domanda e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2021.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 6 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO