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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2305/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.Paolo Giovanni Demarchi Albengo Presidente
Dott.Rodolfo Magrì Giudice
Dott. ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2305/2024 R.G.
Avente per oggetto: interdizione
Promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 presso lo studio dell'Avv.ROLANDO PAOLA , che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
pagina 1 di 3 in ossequio all'Ordinanza emessa in data 18.12.2024 la ricorrente richiama quanto indicato nella Nota di deposito documenti depositata il 18.12.2024 in cui segnalava che la signora
[...]
, beneficianda, era deceduta in data 15.12.2024, come si evince dall'estratto per CP_1
riassunto dal registro atti di morte ivi allegato.
A tal proposito la ricorrente rinuncia, essendo purtroppo deceduta la beneficianda,di ogni ulteriore richiesta in ordine alla nomina del tutore.
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.10.2024, ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia dell'interdizione per infermità e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di
, in quanto in condizioni tali da renderla incapace Controparte_1
di provvedere ai propri interessi, perché colpita da emorragia cerebrale.
In data 10.12.2024 si è proceduto all'esame dell'interdicenda, a cui è seguita la nomina di tutore provvisorio.
Fissata per il 29.1.2025 l'udienza di rimessione in decisione, con atto depositato il 18.12.2024 la ricorrente comunicava il decesso dell'interdicenda, avvenuto il 15.12.2024, come comprovato dal certificato di morte allegato.
Ritenuta sufficiente la documentazione in atti, la causa è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Dalla documentazione in atti risulta che la parte convenuta è deceduta in data 15.12.2024.
Ne consegue che deve essere emessa declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché nel processo di interdizione, volto alla tutela di uno status personale indisponibile che postula l'esistenza in vita del soggetto cui inerisce, la morte di quest'ultimo fa venire meno la finalità del giudizio e il conseguente interesse alla decisione (cfr. Cass., Sez. II, 17/02/2006, n. 3570).
L'accertamento della sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione deve essere assunta con sentenza, in conformità del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.,
S.U., 28/09/2000, n. 1048).
Nulla deve disporsi riguardo alle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Cuneo in data
7.2.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo
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