Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 25/06/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 141/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 141/2025
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1
appellato
Oggi 23/06/2025 ore 13,40 innanzi al giudice Valentina Vecchietti sono comparsi:
Per presente personalmente, l'avv.to LITTERA PAOLO e la Parte_1
dott.ssa Bergonzini Anna Maria per la pratica forense
Per , l'avv.to Elena Miserocchi in sostituzione dell'avv. Controparte_1
MISEROCCHI MARCO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto
Le parti si riportano agli atti e alle note conclusive insistendo nelle rispettive conclusioni e discutono come in atti, rinunciando a presenziare alla lettura della sentenza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina Alle ore 15,00 il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 141/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. LITTERA PAOLO Parte_1 C.F._1
(CF ), elettivamente domiciliato in VIA S.APOLLINARE N.1568 40050 C.F._2
CASTELLO DI SERRAVALLE presso il difensore avv. LITTERA PAOLO
appellante contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MISEROCCHI MARCO ) elettivamente domiciliato in VIA JACOPO C.F._3
ALLEGRETTI 7 47121 FORLI' presso il difensore avv. MISEROCCHI MARCO
appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis, - Riformare integralmente la sentenza impugnata, emessa dal Giudice di Pace di Forlì n.1092/2024
del 17/12/2024 e pubblicata il 21/12/2024, per i motivi e le ragioni in fatto ed in diritto su esposti,
e per l'effetto, 1) annullare il verbale impugnato emesso dalla P.L. di Cesenatico n. M32895 del 2024 poichè illegittimo;
e per l'effetto:
- Condannare la , in persona del Sindaco l.r.p.t. al pagamento delle CP_2 Controparte_3
spese del giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Forlì sostenute da parte ricorrente, in favore di pari ad € 43,00 a titolo di c.unificato; Parte_1
- Condannare la , in persona del Sindaco l.r.p.t. al pagamento delle Controparte_4
spese del giudizio di secondo grado dinanzi al Tribunale Forlì, sostenute da parte appellante, che si liquidano anche in ottemperanza della Cass. n. 9556/2014 in euro 994,00 (per le quattro fasi tenutesi compresa quella di trattazione giusta Cass.6068725), con aumento del 33% per manifesta fondatezza oltre spese gen., e cpa come per legge, oltre a spese vive di c.u. per euro € 93,00, con distrazione al difensore antistatario Avv. Paolo Littera che se ne dichiara antistatario”;
per parte appellata:
“Voglia il Tribunale di Forlì respingere l'impugnazione proposta d avverso la sentenza n. Parte_1
1092/2024 del Giudice di Pace di Forlì, questa confermando integralmente, dichiarando, in ogni caso, infondati tutti i tre motivi di impugnazione.
Per l'ipotesi di accoglimento della proposta impugnazione, voglia in ogni caso il Tribunale disporre la compensazione delle spese di lite, essendosi registrate tuttora oscillazioni giurisprudenziali sulla materia e tenuto conto anche delle indicazioni fornite agli enti preposti dal Ministero dell'Interno con la circolare del 23.1.2025.”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. (di seguito anche “l'appellante”) interponeva appello avverso la sentenza del Giudice Parte_1
di Pace di Forlì n.1092/2024, emessa il 17/12/2024 nell'ambito della causa R.g.n. 6926/2024 e pubblicata il 21/12/2024, chiedendo che, in riforma della appellata sentenza, fosse accolta l'opposizione a suo tempo proposta da parte dell'appellante avverso il verbale opposto, avente n.
M32895 del 23/09/2024 elevato dalla Polizia Locale di , notificato al ricorrente in data CP_1
03/10/2024 per l'asserita violazione dell'art.142, c. 8 C.d.s.
Ad avviso dell'appellante, il Giudice di Pace avrebbe errato in quanto la decisione di primo grado non terrebbe conto del costante orientamento giurisprudenziale per cui, per la legittimità della contestazione, è necessaria la prova della omologazione dell'apparecchio utilizzato, nel caso di specie non presente. Sussisterebbe poi il vizio di omessa pronuncia in ordine al motivo di ricorso relativo alla mancanza di motivazione della riduzione del limite di velocità oltre 20 km/h rispetto a quello ordinario. Errata sarebbe infine la compensazione delle spese di lite.
[. Si costituiva nel giudizio di appello il (di seguito anche “l'appellato” o “ Controparte_3
) per sentire disposto il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado, CP_5
ovvero, in subordine per la compensazione delle spese di lite.
Ad avviso del Comune, l'omologazione dovrebbe essere considerata alternativa alla approvazione, sì
che le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità possono essere utilizzate solo se omologate, o in alternativa conformi al modello approvato dal
[...]
sì che, ad avviso dell'appellato, l'approvazione dell'apparecchio è Controparte_6
giuridicamente equipollente alla omologazione. Del pari infondato il secondo motivo di appello,
come pure sarebbero presenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite, stante le oscillazioni giurisprudenziali esistenti in materia.
La causa è stata istruita documentalmente.
Preliminarmente, appare incontestato e pacifico che l'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione di velocità nella fattispecie fosse approvata, ma non omologata.
La recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito l'orientamento per cui “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente,
sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285
del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”
(Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024), precisando che “è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato,
atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può
ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142
comma 6 d.lgs. 285 del 1992” (Cass. Civ., sez. 2, 26.5.2025 n. 13996); anche nella giurisprudenza di merito più recente si è evidenziato che “in tema di autovelox, premessa la differenza tra
'omologazione' (che è la procedura tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento di accertamento) ed 'approvazione' (che invece ha natura solo amministrativa e non richiede la comparazione del prototipo dell'apparecchio con caratteristiche ritenute fondamentali o previste da particolari previsioni normative), va annullato il verbale per violazione dei limiti di velocità
nel caso in cui l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto con apparecchiatura solo approvata, ma non omologata ai sensi di legge, non essendo, appunto, le due procedure equipollenti” (Tribunale di
Torino, sez. III, 18.07.2024 n. 4141, DeJure).
Il Giudice di Pace, dunque, contravvenendo al motivato orientamento giurisprudenziale di legittimità,
di recente sancito e ribadito, oltre che di merito, assume una determinazione che non può essere condivisa, ed appare dunque meritevole di riforma, nel senso indicato dall'appellante.
Il secondo motivo di appello appare assorbito, mentre più oltre si prenderà posizione sulle spese di lite.
Pertanto, l'appello è fondato e va accolto e pertanto, ad integrale riforma della sentenza appellata,
l'opposizione a suo tempo presentata dall'appellante deve essere accolta con conseguente annullamento del verbale impugnato.
Quanto alle spese di lite, si apprezza la sostanziale soccombenza dell'appellato, da cui deriva la consequenziale condanna della parte soccombente alle spese di lite;
come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria, ma è conseguenza legale e obiettiva della soccombenza (cfr. Cass. Civ. sez. 2, 11.12.2024 n. 31861), non essendo apprezzabile, nel caso di specie, un mutamento radicale della giurisprudenza ovvero l'assoluta novità
della questione, stante anche il fatto che la Cassazione sopra citata ha recentemente ribadito il precedente orientamento.
Le spese sono dunque liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014, e successive integrazioni e modifiche, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e decisoria per il grado di appello, con distrazione a favore del legale antistatario. Nulla sulle spese di lite dinanzi al Giudice di Pace, posta la difesa personale dell'appellante (cfr., Cass. Civ., sez. VI, 21.01.2019, n- 1518) – salva la liquidazione delle anticipazioni per 43,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello interposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. Parte_1
1092/2024 del 17/12/2024 e pubblicata il 21/12/2024 e pertanto,
2) ad integrale riforma della citata sentenza, ed in accoglimento dell'opposizione a suo tempo formulata da , annulla il verbale impugnato emesso dalla P.L. di Cesenatico n. Parte_1
M32895 del 2024;
3) nulla sulle spese di lite del primo grado di giudizio, salva la liquidazione delle anticipazioni a favore dell'appellante ed a carico dell'appellato, per euro 43,00;
4) condanna alla integrale refusione a delle spese di lite del Controparte_3 Parte_1
secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 462,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge ed euro 93,00 per anticipazioni con distrazione a favore del legale antistatario.
Forlì, 25 giugno 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina