Art. 7.
Il limite di lire 500.000 previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83 , e' elevato a lire 2.000.000; il periodo massimo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e' portato da quattro a sei anni.
Il limite di lire 500.000 previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83 , e' elevato a lire 2.000.000; il periodo massimo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e' portato da quattro a sei anni.