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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/08/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
n. 2876/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F. ; Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...] (C.F. ) quali Parte_4 C.F._4
eredi legittimi di (C.F. ) nata in Persona_1 C.F._5
CA (Aq) il 30.4.1963 e deceduta in Isola del Liri l'11.9.2022, elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Federico Altobelli (C.F. – C.F._6
in Arpino, Via Carnello n. 6 Email_1
ATTORI
CONTRO
.f. in persona del Sindaco p.t. Dott. CP_1 P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliato in al Corso Volsci n. 111, rappresentato e difeso
[...] CP_1
dall'avv. Margherita Quadrini, (C.F. n. funzionario CodiceFiscale_7
responsabile dell'Avvocatura Comunale
CONVENUTO
pagina 1 di 17 Nonché
(già con Controparte_3 Controparte_4
sede in NO, Via della Chiusa, 2, P.IVA in persona del legale P.IVA_2
rappresentante Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Coccia CP_5
(C.F. - PEC ed C.F._8 Email_2
elettivamente domiciliata in Cassino, Piazza Labriola, presso lo studio dell'Avv.
SS LE.
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria eccezione, istanza, disattesa e rejecta, accogliere le conclusioni già spiegate nell'atto di citazione del 31.3.2018 e negli altri precedenti scritti difensivi da considerarsi quivi richiamati e ritrascritti integralmente e nella discussione orale tenuta in data 9.1.2019 ovvero accertata la responsabilità del a qualunque titolo nel sinistro occorso CP_1
all'attrice per l'effetto, condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra come valutati sulla base della CTU medico-legale, eseguita Persona_1
dal dott. nella misura di €. 17.016,25 ovvero in quella minore o Persona_2
maggiore somma da ritenersi di giustizia secondo il prudente apprezzamento del
Tribunale, oltre interessi dal dì del dovuto sino al reale soddisfo, per il resto con conferma integrale della sentenza n. 20/2019 emessa da Codesto Tribunale in data
9.1.2019. In ogni caso, con condanna alle spese, competenze ed onorari da distrarsi al procuratore antistatario.”
PER LA PARTE CONVENUTA: “Pertanto, il in persona del CP_1
Sindaco p.t., così come rapp.to e difeso, confida nell'accoglimento della spiegata difesa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre oneri riflessi IRAP e pagina 2 di 17 CPDEL in sostituzione di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura
Comunale”
PER LA A.I.G. (TERZA CHIAMATA): “chiedendo che l'adito CP_3
Tribunale voglia: - dichiarare inammissibile e/o la nullità e comunque rigettare
l'attorea domanda, per le ragioni esposte negli scritti difensivi in atti, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. - nella non creduta ipotesi di accoglimento totale parziale dell'attorea domanda, rigettare la domanda di manleva formulata dal ovvero, solo in via subordinata, CP_1
accogliere solo parzialmente la stessa, riducendo proporzionalmente, in virtù del disposto di cui all'art. 1227 c.c. ed in relazione all'art.
4.4 della vigente polizza assicurativa, la pretesa dell'ente convenuto, sempre e soltanto per le somme eccedenti
l'importo S.I.R. di € 9.000,00, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa del 22/7/2019, notificata a seguito di rinvio dalla corte d'appello, la chiedeva di riassumere il procedimento contro il (N.R.G. Per_1 CP_1
1530/2018 definito con sentenza n.20/2019) con il quale l'Ente locale era stato condannato al pagamento, in favore dell'attrice della somma di € 17.016,25, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo effettivo e le spese di giudizio.
La corte d'appello accoglieva l'eccezione di difetto di notifica della citazione avanzata dal poiché effettuata all'indirizzo P.E.C. risultante dal registro CP_1
'IndicePA' che (al tempo) non era riconosciuto come pubblico elenco valido per le notifiche telematiche.
pagina 3 di 17 Nelle more, l'attrice decedeva, in data 11/9/2022, e il processo veniva interrotto. Il
3/3/2023, gli eredi della depositavano istanza di riassunzione del Per_1
procedimento, che riprendeva effettivamente solo all'udienza del 30/11/2023.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva quanto segue:
- il giorno 10/5/2016 alle ore 19,00 circa, in via FR, mentre si recava CP_1
alla vicina casa parrocchiale, inciampava in una buca, non visibile in quanto nascosta da ciuffi di erba, apertasi sul margine della strada comunale a causa della cattiva manutenzione del manto stradale, cadendo rovinosamente a terra ed urtando il viso al suolo;
- a seguito dell'evento, lamentava un forte dolore al viso ed al ginocchio talchè necessitava dell'autoambulanza per essere trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di ove le veniva diagnosticato un trauma facciale con ferita CP_1
lacera della piramide nasale, escoriazioni della bocca e contusione del ginocchio dx, con prognosi di giorni 30 s.c.;
- in data 13.5.2016 veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione – contenzione della frattura delle OONN presso l'Ospedale di Cassino ove restava ricoverata sino al 17/5/2016, con prescrizione di effettuare la terapia medica ed il controllo ambulatoriale per rimozione punti di sutura;
- in data 9/6/2016 si recava presso il proprio medico di famiglia che le prescriveva
30 giorni di riposo e cure per rialzo pressorio da stress psicofisico;
- il 7/7/2016 il medesimo medico di famiglia prolungava la prognosi di ulteriori trenta giorni per cefalee, disturbi della respirazione e ipertensione arteriosa da stress;
- a seguito di radiografia di controllo delle ossa nasali effettuato il 24/5/2017 veniva confermata la velatura parziale dei seni mascellari. Regolare pnematizzazione del seno frontale e sfenoidale. Nei limiti la sella turcica. Modicamente ipertrofici i turbinati nasali. Deviazione a destro del setto nasale;
- in data 11/8/2017 veniva dichiarata clinicamente guarita;
pagina 4 di 17 - il teste escusso chiariva la dinamica dei fatti occorsi il giorno 10/5/2016; in particolare confermava tutte le circostanze riportate nell'atto di Controparte_6
citazione e nelle memorie istruttorie;
- la buca che provocava la caduta della sig.ra veva dimensioni tali da non Per_1
poter essere facilmente avvistata ed evitata, occultata dalla sterpaglia (circostanza che dimostrava l'insufficiente manutenzione della strada pubblica) cresciuta sui bordi della carreggiata;
in particolare, il teste riferiva che: «io mi trovavo in via
FR dietro alla e [l'ho vista] piegarsi con il piede Persona_1
sinistro e cadere con la faccia a terra. Mi sono avvicinato per soccorrerla e l'ho trovata con la faccia piena di sangue. Sono subito corso a chiamare il marito che stava nei pressi e lui ha chiamato l'ambulanza. Dove è caduta […] ho avuto modo di constatare che vi era una buca piena di sterpaglie.» È ancora «Era nel tardo pomeriggio e l'illuminazione era scarsa […] Non vi era alcuna segnalazione di pericolo.»;
- non era possibile addebitare la caduta ad una mera disattenzione dell'attrice poiché era stata ampiamente dimostrata, nel caso di specie, la contemporanea sussistenza del requisito oggettivo della 'non visibilità': la buca era sotto il ciglio dell'erba alta e non segnalata e di quello soggettivo della 'non prevedibilità' della cosiddetta 'insidia' (o 'trabocchetto') poiché l'attrice non poteva prevedere la condizione di dissesto di una struttura pubblica;
- laa si er limitata a precorrere la strada pubblica per recarsi alla vicina Per_1
chiesa vicinale: non procedeva né correndo né effettuando alcuna azione tale da poter essere rimproverata di utilizzo scorretto della strada pubblica.
LA PARTE ATTRICE concludeva come da atti.
In data 18 novembre 2019, si costituiva il che chiedeva il rigetto CP_1
della domanda della parte attrice.
Il deduceva quanto segue: CP_1
pagina 5 di 17 - l'avversa “comparsa in riassunzione”, fondata su un giudizio integralmente nullo, si presentava inficiata da inammissibilità/nullità, con necessità di apposita declaratoria che a tal fine espressamente e formalmente era avanzata;
- si contestava la sussistenza del fatto storico dedotto in citazione, che risultava del tutto indimostrato;
- invero, dalla prova orale non poteva desumersi con la necessaria certezza la dinamica dell'evento così come dedotto nell'atto di citazione, non risultando conseguentemente provato lo stesso rapporto di causalità tra il fatto dannoso (la caduta) e la cosa (anomalia stradale);
- la dichiarazione del teste evidenziava le seguenti incongruenze: - nel ridotto margine laterale della strada, l'assunta buca non poteva essere di grosse dimensioni;
- alle ore 19,00 del 10 maggio l'illuminazione non era scarsa, il sole tramontando solo dopo le ore 20.00; - confermava l'ottima conoscibilità dello stato dei luoghi, stante che l'abitazione dell'attrice dista a pochi metri dal luogo dell'evento;
- ribadiva di essere esente da responsabilità in quanto l'incauto comportamento tenuto dall' attrice assumeva una valenza tale da integrare un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causali;
- Né rilievo alcuno poteva assumere la circostanza che l'anomalia non fosse segnalata: l'attrice non doveva percorrere il tratto di strada utilizzando il suo estremo ed irregolare margine, a ridosso del guard rail, non deputato all'attraversamento pedonale. Anche volendo ritenere provata la dinamica della caduta così come descritta dall'attrice viene in rilevo l'ottima visibilità - presentandosi irrilevante l'assunta zona d'ombra creata dal Monte San Casto che anticiperebbe di molto l'ora del crepuscolo della quale peraltro non era stata fornita adeguata prova - la incontestata conoscenza dei luoghi ed il comportamento della stessa danneggiata (che non ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela") quale causa esclusiva dell'evento lesivo medesimo che pagina 6 di 17 interrompeva integralmente il nesso causale tra la cosa custodita e il danno, così ritenendosi sussistente la scriminante ex art. 2051 c.c.
Il concludeva quanto segue. CP_1
In data 30 aprile 2020, si costituiva in giudizio il chiamato in causa Controparte_3
(già che chiedeva: “- dichiarare CP_4 Controparte_4
inammissibile e/o la nullità e comunque rigettare l'attorea domanda, per le ragioni esposte negli scritti difensivi in atti, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. - nella non creduta ipotesi di accoglimento totale parziale dell'attorea domanda, rigettare la domanda di manleva formulata dal vvero, solo in via subordinata, accogliere solo parzialmente la stessa, CP_1
riducendo proporzionalmente, in virtù del disposto di cui all'art. 1227 c.c. ed in relazione all'art.
4.4 della vigente polizza assicurativa, la pretesa dell'ente convenuto, sempre e soltanto per le somme eccedenti l'importo S.I.R. di € 9.000,00, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
La compagnia deduceva quanto segue:
- innanzitutto non risultava attendibile la dichiarazione del teste secondo Pt_1
cui il luogo del sinistro fosse scarsamente illuminato: il sinistro era avvenuto in pieno giorno, poiché, secondo le tabelle di calcolo delle effemeridi del sole , in data 10.5.2016, il sole tramontava in ON (e quindi, sostanzialmente anche in alle ore 20.18, mentre il crepuscolo terminava alle ore 22.12; il sinistro si CP_1
era quindi verificato in condizioni di luce naturale sufficienti all'individuazione di eventuali ostacoli da parte dell'attrice;
- Il sinistro avveniva su tratto stradale molto prossimo all'abitazione dell'attrice dalla stessa frequentato con assiduità dall'attrice; al riguardo il teste escusso dichiarava che luogo in cui era caduta la dista 100 metri dalla sua Per_1
pagina 7 di 17 abitazione e che la Via Valle francesca veniva dalla stessa percorsa per andare a messa;
la veva pertanto un'ottima conoscenza dello stato dei luoghi e, Per_1
con un minimo di diligenza, poteva certamente evitare ogni eventuale ostacolo.
- L'art.190 C.d.S. imponeva che il pedone, in mancanza di marciapiedi e banchine o di insufficienza degli stessi, come nel caso di specie era tenuto a transitare sul margine destro della carreggiata. Contravvenendo alle disposizioni dell'art. 190
C.d.S. l'attrice, per sua stessa ammissione, transitava al momento del sinistro sul ciglio erboso della carreggiata, non preposto alla circolazione pedonale. Era evidente che, qualora l'attrice transitava sul margine asfaltato della carreggiata osservando le disposizioni normative innanzi richiamate, il sinistro non sarebbe accaduto.
- Nei confronti del n via subordinata, si evidenziava che, in CP_1
ogni caso, la domanda di manleva genericamente formulata dal CP_1
nei confronti della doveva ritenersi limitata esclusivamente le Controparte_3
somme eccedenti l'importo S.I.R. di € 9.000,00, in quanto l'art.
4.4 della polizza assicurativa prevedeva che “In ogni caso la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento degli importi eccedenti la “S.I.R.” e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla “S.I.R.” resterà a totale carico dell'Assicurato”.
Tanto premesso in fatto, la domanda avanzata dalla PARTE ATTRICE va in parte accolta.
Preliminarmente, è da dirsi che deve ormai ritenersi superato l'originario orientamento che riteneva non applicabile l'art. 2051 c.c. ai beni demaniali sul presupposto che la loro estensione ed il loro generalizzato utilizzo da parte collettività rendessero impossibile l'esercizio di un effettivo controllo ed un'adeguata vigilanza sugli stessi. La giurisprudenza, infatti, è ormai pacifica nell'affermare che
“l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo pagina 8 di 17 immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe”
(Cass. n. 24529/2009; dello stesso tenore Cass., Sez. IV, 19 marzo 2018, n. 6703;
Trib. Lecce., n. 3357/2017).
Nello specifico, dalla proprietà pubblica del sulle strade e sulle pertinenze CP_1
poste all'interno dell'abitato (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 16, lett. b, allegato F) discende, non solo, l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15 novembre 1923, n. 2056, art. 15, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. n. 24149/2010).
Nel dettaglio, la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva ascrivibile a coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano con la res che ha cagionato l'evento lesivo un rapporto di custodia e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale (cfr., Cass., n. 4035/2021).
L'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia, pertanto, nella duplice dimostrazione dell'esistenza e dell'entità del danno, nonché della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito. Nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca, dunque, sul piano di un accertamento di tipo “causale” della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile pagina 9 di 17 da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c..
Sicché, mentre l'azione ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 c.c. la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione del caso fortuito (cfr., Cass., 23 giugno 2009, n. 14622 e Cass., 20 agosto 2009, n. 18520). In altri termini, il danneggiato non è tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto (estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c.) o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo, dovendosi, invece, limitare a provare la sussistenza dell'evento ed il suo rapporto di causalità con la res.
Nel caso di specie ha ottemperato all'onere probatorio su di Persona_1
lei gravante tramite la testimonianza del teste il quale ha dichiarato Controparte_6
di aver visto la “piegarsi e con il piede sinistro e cadere a terra con la Per_1
faccia a terra” , che questa aveva “la faccia piena di sangue” che vi era, nel punto in cui è caduta, “una grossa buca piena di sterpaglie”, che “l'illuminazione era scarsa”.
Inoltre, per quanto concerne l'entità dei danni e la derivazione causale dei medesimi, nella CTU del Consulente d'ufficio Dott. si afferma che : Persona_3
“1. Le lesioni patite dalla ricorrente deceduta in data Persona_1
11.09.2022, nell'incidente per cui è causa sono: - FRATTURA
PLURIFRAMMENTARIA SCOMPOSTA DELLE OSSA NASALI TRATTATA
CHIRURGICAMENTE. - F.L.C. DELLA PIRAMIDE NASALE. - SUBLUSSAZIONE
TRAUMATICA DEGLI ELEMENTI 11 E 12, LUSSAZIONE DEGLI ELEMENTI 21 E
22. 2. Le lesioni citate hanno rapporto di causalità stretto e diretto con l'incidente per cui è la presente.
3. Quantifico la durata della Invalidità Temporanea Totale (ITT) in 30 (TRENTA) giorni.
5. Quantifico la durata della Invalidità Temporanea Parziale pagina 10 di 17 50% (ITP 50%) in 40 (QUARANTA) giorni.
6. In conseguenza dell'evento la ricorrente ha riportato una lesione valutabile nella misura del 6% (SEI percento) in riferimento a parametro di Danno Biologico.”
Questo Giudice condivide pienamente l'iter logico-argomentativo seguito dal C.t.u.
Dott. nel giungere alle conclusioni sopra riportate: non si Persona_3
ravvedono dunque motivazioni tali per cui, ci si debba discostare dalle valutazioni sopra riportate.
Se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell'evento, il fatto che una strada risulti "molto sconnessa" con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione non costituisce un'esimente per l'ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell'imprevedibile (Cass.,15761/2016).
L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227
c.c. (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016).
La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 co. 1 c.c. richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto pagina 11 di 17 più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., 6-3 n. 9315 del
3/4/2019).
Nel caso in esame, la buca come dichiarato dai testi era ricoperta di sterpaglie e la caduta avveniva non in situazione non di piena luce atteso che si era verso l'ora del tramonto .
Tuttavia la circostanza che essa si trovava nelle vicinanze dell'abitazione dell'attrice fa presumere che comunque la stessa avesse conoscenza dei luoghi e quindi poteva prevedere il pericolo ed adottare un comportamento diverso. Tale ultimo elemento è sintomo di un comportamento imprudente dell'attrice il quale incide causalmente nella verificazione delle evento in misura che questo giudice stima nel 50%.
Da tutto ciò se ne deduce un concorso di colpa di nella Persona_1
causazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c., I comma.
Quantificando il danno, in base agli importi per la liquidazione del danno biologico applicando la tabella di NO , risulta un danno di euro € 14.256,00.
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di NO 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 53 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
pagina 12 di 17 Punto danno biologico € 1.915,76
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno non patrimoniale risarcibile € 8.506,00
Con personalizzazione massima (max 50% del
€ 12.759,00 danno biologico)
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.750,00
Totale generale: € 14.256,00
A ciò va aggiunto il danno patrimoniale per spese mediche quantificato dal CTU in euro 100,00 per un importo totale di euro 14.356,00
A tale danno deve essere detratta la percentuale del 50% in base al concorso di colpa di così come statuito per cui esso va quantificato nella Persona_1
somma di euro 7.178,00.
Nel caso di specie si è verificata la premorienza della sicchè questo giudice Per_1
ritiene che occorre proceder al calcolo tenendo conto della aspettativa di vita nel
2016 della nata nel 1963, e quantificato il danno secondo le tabelle di NO, Per_1 pagina 13 di 17 dividere l'importo, ridotto del 50%, per il numero ottenuto per differenza tra l'aspettativa di vita (86) e l'età del danneggiato al momento del sinistro;
quindi moltiplicare tale importo per il numero di anni vissuti tra il sinistro ed il decesso.
Applicando tali criteri quindi , tenuto conto che al momento del sinistro l' Per_1
aveva 53 anni ed ipotizzando un'aspettativa di vita media per le donne di 82 anni come da tabelle Istat Italia relative all'anno del sinistro, dividendo il quantum che precede (€ 7.178,00. a titolo di danni patrimoniali e non) per 33 (che è il valore che si ottiene dalla differenza fra aspettativa di vita media ed anni vissuti dal danneggiato prima della verificazione del sinistro) si ottiene l'importo di euro
2217,51 che moltiplicato per 6, vale a dire per il numero di anni che il danneggiato ha vissuto dopo l'incidente (da calcolarsi dal 10.5.2016 fino al11.9.2022), determina la somma complessiva pari ad euro 1305,09.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, inoltre, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III,
10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa congruo riconoscere in favore della ricorrente, altresì, la corresponsione degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento pagina 14 di 17 dannoso (10.5.2016), sull'importo risarcitorio sopra riconosciuto devalutato alla detta epoca, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), nonché, anno per anno, ogni successivo primo luglio e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma innanzi indicata di volta in volta rivalutata sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente decisione e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile
1998, n. 4030).
Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez.
III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, pagina 15 di 17 ove non ne siano stati espressamente esclusi.” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n.
12234; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, n. 5144).
Per quanto attiene al contratto di assicurazione stipulato dal e la CP_1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA, questi non attribuisce alla (già Controparte_3
il potere di definizione del giudizio. CP_4
Per quanto concerne l'imputabilità del risarcimento del danno, l'art.
4.4 di detto contratto di assicurazione (depositato in atti) stabilisce che: fino ai 9000 euro di danno, questi sono a carico del la parte eccedente sarà a Controparte_7
carico della (già Controparte_3 CP_4
Nulla va posto quindi a carico della compagnia atteso che l'importo riconosciuto è inferiore a 9000,00 euro.
Le spese sono compensate per la metà atteso che le pretese della PARTE ATTRICE sono state accolte solo parzialmente: si è accertata la responsabilità del CP_1
ed è stato stabilito un risarcimento del danno ridotto del 50 %, in quanto si è
[...]
altresì stabilita la responsabilità di per concorso di colpa Persona_1
(1227, I comma).
Spese compensate inoltre tra e compagnia terza chiamata atteso che la CP_1
garanzia della compagnia non è scattata in ragione dell'evento morte della che Per_1
ha ridotto la misura della somma oggetto di risarcimento.
Le spese di CTu si pongono a carico di tutte le parti in misura uguale fra di loro.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1 Parte_2 [...]
e uali eredi di nei confronti Pt_3 Parte_4 Persona_1
di (convenuto) e (già così CP_1 Controparte_3 CP_4
provvede:
- ACCERTA la responsabilità nella causazione del sinistro per il 50 % in capo ad e per il 50 % in capo al Persona_1 CP_1
pagina 16 di 17 - ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda di risarcimento danni di
Parte_1 Parte_2 Parte_5 [...]
quali eredi di che liquida in euro 1305,09 Pt_4 Persona_1
oltre interessi e rivalutazione calcolati come in parte motiva;
- COMPENSA per metà le spese di lite fra le parti ponendo in capo al CP_1
la quota residua che liquida in euro 1300,00 per compenso ed euro 132,00
[...]
per esborsi, oltre rimborso forfettario cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to Federico Altobelli.
- COMPENSA le spese processuali fra le altre parti.
- PONE le spese di CTU a carico di tutte le parti in misura uguale fra di loro.
Cassino, 25.08.2025
Il Giudice
Dott. LUIGI D'ANGIOLELLA
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F. ; Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...] (C.F. ) quali Parte_4 C.F._4
eredi legittimi di (C.F. ) nata in Persona_1 C.F._5
CA (Aq) il 30.4.1963 e deceduta in Isola del Liri l'11.9.2022, elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Federico Altobelli (C.F. – C.F._6
in Arpino, Via Carnello n. 6 Email_1
ATTORI
CONTRO
.f. in persona del Sindaco p.t. Dott. CP_1 P.IVA_1 CP_2
elettivamente domiciliato in al Corso Volsci n. 111, rappresentato e difeso
[...] CP_1
dall'avv. Margherita Quadrini, (C.F. n. funzionario CodiceFiscale_7
responsabile dell'Avvocatura Comunale
CONVENUTO
pagina 1 di 17 Nonché
(già con Controparte_3 Controparte_4
sede in NO, Via della Chiusa, 2, P.IVA in persona del legale P.IVA_2
rappresentante Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Coccia CP_5
(C.F. - PEC ed C.F._8 Email_2
elettivamente domiciliata in Cassino, Piazza Labriola, presso lo studio dell'Avv.
SS LE.
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria eccezione, istanza, disattesa e rejecta, accogliere le conclusioni già spiegate nell'atto di citazione del 31.3.2018 e negli altri precedenti scritti difensivi da considerarsi quivi richiamati e ritrascritti integralmente e nella discussione orale tenuta in data 9.1.2019 ovvero accertata la responsabilità del a qualunque titolo nel sinistro occorso CP_1
all'attrice per l'effetto, condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra come valutati sulla base della CTU medico-legale, eseguita Persona_1
dal dott. nella misura di €. 17.016,25 ovvero in quella minore o Persona_2
maggiore somma da ritenersi di giustizia secondo il prudente apprezzamento del
Tribunale, oltre interessi dal dì del dovuto sino al reale soddisfo, per il resto con conferma integrale della sentenza n. 20/2019 emessa da Codesto Tribunale in data
9.1.2019. In ogni caso, con condanna alle spese, competenze ed onorari da distrarsi al procuratore antistatario.”
PER LA PARTE CONVENUTA: “Pertanto, il in persona del CP_1
Sindaco p.t., così come rapp.to e difeso, confida nell'accoglimento della spiegata difesa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre oneri riflessi IRAP e pagina 2 di 17 CPDEL in sostituzione di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura
Comunale”
PER LA A.I.G. (TERZA CHIAMATA): “chiedendo che l'adito CP_3
Tribunale voglia: - dichiarare inammissibile e/o la nullità e comunque rigettare
l'attorea domanda, per le ragioni esposte negli scritti difensivi in atti, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. - nella non creduta ipotesi di accoglimento totale parziale dell'attorea domanda, rigettare la domanda di manleva formulata dal ovvero, solo in via subordinata, CP_1
accogliere solo parzialmente la stessa, riducendo proporzionalmente, in virtù del disposto di cui all'art. 1227 c.c. ed in relazione all'art.
4.4 della vigente polizza assicurativa, la pretesa dell'ente convenuto, sempre e soltanto per le somme eccedenti
l'importo S.I.R. di € 9.000,00, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa del 22/7/2019, notificata a seguito di rinvio dalla corte d'appello, la chiedeva di riassumere il procedimento contro il (N.R.G. Per_1 CP_1
1530/2018 definito con sentenza n.20/2019) con il quale l'Ente locale era stato condannato al pagamento, in favore dell'attrice della somma di € 17.016,25, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo effettivo e le spese di giudizio.
La corte d'appello accoglieva l'eccezione di difetto di notifica della citazione avanzata dal poiché effettuata all'indirizzo P.E.C. risultante dal registro CP_1
'IndicePA' che (al tempo) non era riconosciuto come pubblico elenco valido per le notifiche telematiche.
pagina 3 di 17 Nelle more, l'attrice decedeva, in data 11/9/2022, e il processo veniva interrotto. Il
3/3/2023, gli eredi della depositavano istanza di riassunzione del Per_1
procedimento, che riprendeva effettivamente solo all'udienza del 30/11/2023.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva quanto segue:
- il giorno 10/5/2016 alle ore 19,00 circa, in via FR, mentre si recava CP_1
alla vicina casa parrocchiale, inciampava in una buca, non visibile in quanto nascosta da ciuffi di erba, apertasi sul margine della strada comunale a causa della cattiva manutenzione del manto stradale, cadendo rovinosamente a terra ed urtando il viso al suolo;
- a seguito dell'evento, lamentava un forte dolore al viso ed al ginocchio talchè necessitava dell'autoambulanza per essere trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di ove le veniva diagnosticato un trauma facciale con ferita CP_1
lacera della piramide nasale, escoriazioni della bocca e contusione del ginocchio dx, con prognosi di giorni 30 s.c.;
- in data 13.5.2016 veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione – contenzione della frattura delle OONN presso l'Ospedale di Cassino ove restava ricoverata sino al 17/5/2016, con prescrizione di effettuare la terapia medica ed il controllo ambulatoriale per rimozione punti di sutura;
- in data 9/6/2016 si recava presso il proprio medico di famiglia che le prescriveva
30 giorni di riposo e cure per rialzo pressorio da stress psicofisico;
- il 7/7/2016 il medesimo medico di famiglia prolungava la prognosi di ulteriori trenta giorni per cefalee, disturbi della respirazione e ipertensione arteriosa da stress;
- a seguito di radiografia di controllo delle ossa nasali effettuato il 24/5/2017 veniva confermata la velatura parziale dei seni mascellari. Regolare pnematizzazione del seno frontale e sfenoidale. Nei limiti la sella turcica. Modicamente ipertrofici i turbinati nasali. Deviazione a destro del setto nasale;
- in data 11/8/2017 veniva dichiarata clinicamente guarita;
pagina 4 di 17 - il teste escusso chiariva la dinamica dei fatti occorsi il giorno 10/5/2016; in particolare confermava tutte le circostanze riportate nell'atto di Controparte_6
citazione e nelle memorie istruttorie;
- la buca che provocava la caduta della sig.ra veva dimensioni tali da non Per_1
poter essere facilmente avvistata ed evitata, occultata dalla sterpaglia (circostanza che dimostrava l'insufficiente manutenzione della strada pubblica) cresciuta sui bordi della carreggiata;
in particolare, il teste riferiva che: «io mi trovavo in via
FR dietro alla e [l'ho vista] piegarsi con il piede Persona_1
sinistro e cadere con la faccia a terra. Mi sono avvicinato per soccorrerla e l'ho trovata con la faccia piena di sangue. Sono subito corso a chiamare il marito che stava nei pressi e lui ha chiamato l'ambulanza. Dove è caduta […] ho avuto modo di constatare che vi era una buca piena di sterpaglie.» È ancora «Era nel tardo pomeriggio e l'illuminazione era scarsa […] Non vi era alcuna segnalazione di pericolo.»;
- non era possibile addebitare la caduta ad una mera disattenzione dell'attrice poiché era stata ampiamente dimostrata, nel caso di specie, la contemporanea sussistenza del requisito oggettivo della 'non visibilità': la buca era sotto il ciglio dell'erba alta e non segnalata e di quello soggettivo della 'non prevedibilità' della cosiddetta 'insidia' (o 'trabocchetto') poiché l'attrice non poteva prevedere la condizione di dissesto di una struttura pubblica;
- laa si er limitata a precorrere la strada pubblica per recarsi alla vicina Per_1
chiesa vicinale: non procedeva né correndo né effettuando alcuna azione tale da poter essere rimproverata di utilizzo scorretto della strada pubblica.
LA PARTE ATTRICE concludeva come da atti.
In data 18 novembre 2019, si costituiva il che chiedeva il rigetto CP_1
della domanda della parte attrice.
Il deduceva quanto segue: CP_1
pagina 5 di 17 - l'avversa “comparsa in riassunzione”, fondata su un giudizio integralmente nullo, si presentava inficiata da inammissibilità/nullità, con necessità di apposita declaratoria che a tal fine espressamente e formalmente era avanzata;
- si contestava la sussistenza del fatto storico dedotto in citazione, che risultava del tutto indimostrato;
- invero, dalla prova orale non poteva desumersi con la necessaria certezza la dinamica dell'evento così come dedotto nell'atto di citazione, non risultando conseguentemente provato lo stesso rapporto di causalità tra il fatto dannoso (la caduta) e la cosa (anomalia stradale);
- la dichiarazione del teste evidenziava le seguenti incongruenze: - nel ridotto margine laterale della strada, l'assunta buca non poteva essere di grosse dimensioni;
- alle ore 19,00 del 10 maggio l'illuminazione non era scarsa, il sole tramontando solo dopo le ore 20.00; - confermava l'ottima conoscibilità dello stato dei luoghi, stante che l'abitazione dell'attrice dista a pochi metri dal luogo dell'evento;
- ribadiva di essere esente da responsabilità in quanto l'incauto comportamento tenuto dall' attrice assumeva una valenza tale da integrare un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causali;
- Né rilievo alcuno poteva assumere la circostanza che l'anomalia non fosse segnalata: l'attrice non doveva percorrere il tratto di strada utilizzando il suo estremo ed irregolare margine, a ridosso del guard rail, non deputato all'attraversamento pedonale. Anche volendo ritenere provata la dinamica della caduta così come descritta dall'attrice viene in rilevo l'ottima visibilità - presentandosi irrilevante l'assunta zona d'ombra creata dal Monte San Casto che anticiperebbe di molto l'ora del crepuscolo della quale peraltro non era stata fornita adeguata prova - la incontestata conoscenza dei luoghi ed il comportamento della stessa danneggiata (che non ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela") quale causa esclusiva dell'evento lesivo medesimo che pagina 6 di 17 interrompeva integralmente il nesso causale tra la cosa custodita e il danno, così ritenendosi sussistente la scriminante ex art. 2051 c.c.
Il concludeva quanto segue. CP_1
In data 30 aprile 2020, si costituiva in giudizio il chiamato in causa Controparte_3
(già che chiedeva: “- dichiarare CP_4 Controparte_4
inammissibile e/o la nullità e comunque rigettare l'attorea domanda, per le ragioni esposte negli scritti difensivi in atti, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. - nella non creduta ipotesi di accoglimento totale parziale dell'attorea domanda, rigettare la domanda di manleva formulata dal vvero, solo in via subordinata, accogliere solo parzialmente la stessa, CP_1
riducendo proporzionalmente, in virtù del disposto di cui all'art. 1227 c.c. ed in relazione all'art.
4.4 della vigente polizza assicurativa, la pretesa dell'ente convenuto, sempre e soltanto per le somme eccedenti l'importo S.I.R. di € 9.000,00, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
La compagnia deduceva quanto segue:
- innanzitutto non risultava attendibile la dichiarazione del teste secondo Pt_1
cui il luogo del sinistro fosse scarsamente illuminato: il sinistro era avvenuto in pieno giorno, poiché, secondo le tabelle di calcolo delle effemeridi del sole , in data 10.5.2016, il sole tramontava in ON (e quindi, sostanzialmente anche in alle ore 20.18, mentre il crepuscolo terminava alle ore 22.12; il sinistro si CP_1
era quindi verificato in condizioni di luce naturale sufficienti all'individuazione di eventuali ostacoli da parte dell'attrice;
- Il sinistro avveniva su tratto stradale molto prossimo all'abitazione dell'attrice dalla stessa frequentato con assiduità dall'attrice; al riguardo il teste escusso dichiarava che luogo in cui era caduta la dista 100 metri dalla sua Per_1
pagina 7 di 17 abitazione e che la Via Valle francesca veniva dalla stessa percorsa per andare a messa;
la veva pertanto un'ottima conoscenza dello stato dei luoghi e, Per_1
con un minimo di diligenza, poteva certamente evitare ogni eventuale ostacolo.
- L'art.190 C.d.S. imponeva che il pedone, in mancanza di marciapiedi e banchine o di insufficienza degli stessi, come nel caso di specie era tenuto a transitare sul margine destro della carreggiata. Contravvenendo alle disposizioni dell'art. 190
C.d.S. l'attrice, per sua stessa ammissione, transitava al momento del sinistro sul ciglio erboso della carreggiata, non preposto alla circolazione pedonale. Era evidente che, qualora l'attrice transitava sul margine asfaltato della carreggiata osservando le disposizioni normative innanzi richiamate, il sinistro non sarebbe accaduto.
- Nei confronti del n via subordinata, si evidenziava che, in CP_1
ogni caso, la domanda di manleva genericamente formulata dal CP_1
nei confronti della doveva ritenersi limitata esclusivamente le Controparte_3
somme eccedenti l'importo S.I.R. di € 9.000,00, in quanto l'art.
4.4 della polizza assicurativa prevedeva che “In ogni caso la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento degli importi eccedenti la “S.I.R.” e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla “S.I.R.” resterà a totale carico dell'Assicurato”.
Tanto premesso in fatto, la domanda avanzata dalla PARTE ATTRICE va in parte accolta.
Preliminarmente, è da dirsi che deve ormai ritenersi superato l'originario orientamento che riteneva non applicabile l'art. 2051 c.c. ai beni demaniali sul presupposto che la loro estensione ed il loro generalizzato utilizzo da parte collettività rendessero impossibile l'esercizio di un effettivo controllo ed un'adeguata vigilanza sugli stessi. La giurisprudenza, infatti, è ormai pacifica nell'affermare che
“l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo pagina 8 di 17 immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe”
(Cass. n. 24529/2009; dello stesso tenore Cass., Sez. IV, 19 marzo 2018, n. 6703;
Trib. Lecce., n. 3357/2017).
Nello specifico, dalla proprietà pubblica del sulle strade e sulle pertinenze CP_1
poste all'interno dell'abitato (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 16, lett. b, allegato F) discende, non solo, l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15 novembre 1923, n. 2056, art. 15, ma anche quello della custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. n. 24149/2010).
Nel dettaglio, la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva ascrivibile a coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano con la res che ha cagionato l'evento lesivo un rapporto di custodia e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale (cfr., Cass., n. 4035/2021).
L'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia, pertanto, nella duplice dimostrazione dell'esistenza e dell'entità del danno, nonché della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito. Nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca, dunque, sul piano di un accertamento di tipo “causale” della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile pagina 9 di 17 da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c..
Sicché, mentre l'azione ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 c.c. la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione del caso fortuito (cfr., Cass., 23 giugno 2009, n. 14622 e Cass., 20 agosto 2009, n. 18520). In altri termini, il danneggiato non è tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto (estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c.) o dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo, dovendosi, invece, limitare a provare la sussistenza dell'evento ed il suo rapporto di causalità con la res.
Nel caso di specie ha ottemperato all'onere probatorio su di Persona_1
lei gravante tramite la testimonianza del teste il quale ha dichiarato Controparte_6
di aver visto la “piegarsi e con il piede sinistro e cadere a terra con la Per_1
faccia a terra” , che questa aveva “la faccia piena di sangue” che vi era, nel punto in cui è caduta, “una grossa buca piena di sterpaglie”, che “l'illuminazione era scarsa”.
Inoltre, per quanto concerne l'entità dei danni e la derivazione causale dei medesimi, nella CTU del Consulente d'ufficio Dott. si afferma che : Persona_3
“1. Le lesioni patite dalla ricorrente deceduta in data Persona_1
11.09.2022, nell'incidente per cui è causa sono: - FRATTURA
PLURIFRAMMENTARIA SCOMPOSTA DELLE OSSA NASALI TRATTATA
CHIRURGICAMENTE. - F.L.C. DELLA PIRAMIDE NASALE. - SUBLUSSAZIONE
TRAUMATICA DEGLI ELEMENTI 11 E 12, LUSSAZIONE DEGLI ELEMENTI 21 E
22. 2. Le lesioni citate hanno rapporto di causalità stretto e diretto con l'incidente per cui è la presente.
3. Quantifico la durata della Invalidità Temporanea Totale (ITT) in 30 (TRENTA) giorni.
5. Quantifico la durata della Invalidità Temporanea Parziale pagina 10 di 17 50% (ITP 50%) in 40 (QUARANTA) giorni.
6. In conseguenza dell'evento la ricorrente ha riportato una lesione valutabile nella misura del 6% (SEI percento) in riferimento a parametro di Danno Biologico.”
Questo Giudice condivide pienamente l'iter logico-argomentativo seguito dal C.t.u.
Dott. nel giungere alle conclusioni sopra riportate: non si Persona_3
ravvedono dunque motivazioni tali per cui, ci si debba discostare dalle valutazioni sopra riportate.
Se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell'evento, il fatto che una strada risulti "molto sconnessa" con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione non costituisce un'esimente per l'ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell'imprevedibile (Cass.,15761/2016).
L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227
c.c. (Cass., 3, n. 15761 del 29/7/2016).
La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 co. 1 c.c. richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente prevedibili in rapporto alle circostanze tanto pagina 11 di 17 più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale connotandosi per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass., 6-3 n. 9315 del
3/4/2019).
Nel caso in esame, la buca come dichiarato dai testi era ricoperta di sterpaglie e la caduta avveniva non in situazione non di piena luce atteso che si era verso l'ora del tramonto .
Tuttavia la circostanza che essa si trovava nelle vicinanze dell'abitazione dell'attrice fa presumere che comunque la stessa avesse conoscenza dei luoghi e quindi poteva prevedere il pericolo ed adottare un comportamento diverso. Tale ultimo elemento è sintomo di un comportamento imprudente dell'attrice il quale incide causalmente nella verificazione delle evento in misura che questo giudice stima nel 50%.
Da tutto ciò se ne deduce un concorso di colpa di nella Persona_1
causazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227 c.c., I comma.
Quantificando il danno, in base agli importi per la liquidazione del danno biologico applicando la tabella di NO , risulta un danno di euro € 14.256,00.
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di NO 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 53 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
pagina 12 di 17 Punto danno biologico € 1.915,76
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno non patrimoniale risarcibile € 8.506,00
Con personalizzazione massima (max 50% del
€ 12.759,00 danno biologico)
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.750,00
Totale generale: € 14.256,00
A ciò va aggiunto il danno patrimoniale per spese mediche quantificato dal CTU in euro 100,00 per un importo totale di euro 14.356,00
A tale danno deve essere detratta la percentuale del 50% in base al concorso di colpa di così come statuito per cui esso va quantificato nella Persona_1
somma di euro 7.178,00.
Nel caso di specie si è verificata la premorienza della sicchè questo giudice Per_1
ritiene che occorre proceder al calcolo tenendo conto della aspettativa di vita nel
2016 della nata nel 1963, e quantificato il danno secondo le tabelle di NO, Per_1 pagina 13 di 17 dividere l'importo, ridotto del 50%, per il numero ottenuto per differenza tra l'aspettativa di vita (86) e l'età del danneggiato al momento del sinistro;
quindi moltiplicare tale importo per il numero di anni vissuti tra il sinistro ed il decesso.
Applicando tali criteri quindi , tenuto conto che al momento del sinistro l' Per_1
aveva 53 anni ed ipotizzando un'aspettativa di vita media per le donne di 82 anni come da tabelle Istat Italia relative all'anno del sinistro, dividendo il quantum che precede (€ 7.178,00. a titolo di danni patrimoniali e non) per 33 (che è il valore che si ottiene dalla differenza fra aspettativa di vita media ed anni vissuti dal danneggiato prima della verificazione del sinistro) si ottiene l'importo di euro
2217,51 che moltiplicato per 6, vale a dire per il numero di anni che il danneggiato ha vissuto dopo l'incidente (da calcolarsi dal 10.5.2016 fino al11.9.2022), determina la somma complessiva pari ad euro 1305,09.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, inoltre, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III,
10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa congruo riconoscere in favore della ricorrente, altresì, la corresponsione degli interessi, al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento pagina 14 di 17 dannoso (10.5.2016), sull'importo risarcitorio sopra riconosciuto devalutato alla detta epoca, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), nonché, anno per anno, ogni successivo primo luglio e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma innanzi indicata di volta in volta rivalutata sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente decisione e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza,
l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile
1998, n. 4030).
Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez.
III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, pagina 15 di 17 ove non ne siano stati espressamente esclusi.” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n.
12234; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, n. 5144).
Per quanto attiene al contratto di assicurazione stipulato dal e la CP_1
TERZA CHIAMATA IN CAUSA, questi non attribuisce alla (già Controparte_3
il potere di definizione del giudizio. CP_4
Per quanto concerne l'imputabilità del risarcimento del danno, l'art.
4.4 di detto contratto di assicurazione (depositato in atti) stabilisce che: fino ai 9000 euro di danno, questi sono a carico del la parte eccedente sarà a Controparte_7
carico della (già Controparte_3 CP_4
Nulla va posto quindi a carico della compagnia atteso che l'importo riconosciuto è inferiore a 9000,00 euro.
Le spese sono compensate per la metà atteso che le pretese della PARTE ATTRICE sono state accolte solo parzialmente: si è accertata la responsabilità del CP_1
ed è stato stabilito un risarcimento del danno ridotto del 50 %, in quanto si è
[...]
altresì stabilita la responsabilità di per concorso di colpa Persona_1
(1227, I comma).
Spese compensate inoltre tra e compagnia terza chiamata atteso che la CP_1
garanzia della compagnia non è scattata in ragione dell'evento morte della che Per_1
ha ridotto la misura della somma oggetto di risarcimento.
Le spese di CTu si pongono a carico di tutte le parti in misura uguale fra di loro.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1 Parte_2 [...]
e uali eredi di nei confronti Pt_3 Parte_4 Persona_1
di (convenuto) e (già così CP_1 Controparte_3 CP_4
provvede:
- ACCERTA la responsabilità nella causazione del sinistro per il 50 % in capo ad e per il 50 % in capo al Persona_1 CP_1
pagina 16 di 17 - ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda di risarcimento danni di
Parte_1 Parte_2 Parte_5 [...]
quali eredi di che liquida in euro 1305,09 Pt_4 Persona_1
oltre interessi e rivalutazione calcolati come in parte motiva;
- COMPENSA per metà le spese di lite fra le parti ponendo in capo al CP_1
la quota residua che liquida in euro 1300,00 per compenso ed euro 132,00
[...]
per esborsi, oltre rimborso forfettario cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to Federico Altobelli.
- COMPENSA le spese processuali fra le altre parti.
- PONE le spese di CTU a carico di tutte le parti in misura uguale fra di loro.
Cassino, 25.08.2025
Il Giudice
Dott. LUIGI D'ANGIOLELLA
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