Art. 1.
L'Ente gioventu' italiana, istituito con regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839 , convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2566 , e' soppresso.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro con le modalita' e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.
L'Ente gioventu' italiana, istituito con regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839 , convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2566 , e' soppresso.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro con le modalita' e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.