Articolo 1 della Legge 18 novembre 1975, n. 764
Articolo 2
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17 gennaio 1976
Art. 1.
L'Ente gioventu' italiana, istituito con regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839 , convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2566 , e' soppresso.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro con le modalita' e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1976
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