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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/10/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3202/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa MA Vittoria IN Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3202/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente a [...]2, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Rossetto del Foro di Vicenza (pec: , presso il cui studio – sito Email_1
in Vicenza, Contrà Porti, n. 21 – è elettivamente domiciliata,
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2
a AN, in via Molinella, n.51, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Poncini del Foro di
Vicenza (pec: , presso il cui studio – sito in Thiene, Email_2
via Corner, n. 19) – lo stesso è elettivamente domiciliato;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
In punto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da ricorso depositato il 17.07.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c. in data
3.10.2025 in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 9.10.2025, che di seguito si N. 3202/2025 V.G.
riproducono:
“1.Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, nella sua abitazione sita in Via Don Corrado Ballin,
n. 92/2 in 30030 – AN (Ve), ed eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità e dell'inclinazione naturale, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
2.Il padre terrà con sé il figlio il martedì dalle ore 16:00 sino alle ore 08:00 del mercoledì mattina con accompagnamento a scuola, il giovedì dalle ore 16:00 sino alle ore 08:00 del venerdì con accompagnamento a scuola e la domenica dalle 12:00 sino al lunedì mattina ad ore 08:00 con accompagnamento a scuola. Nel periodo estivo, per il rientro della mattina, i genitori si accorderanno in base alle reciproche esigenze lavorative;
3. Le festività verranno equamente suddivise tra i genitori ed indicativamente: A) Per_2
starà tre giorni con il padre ed i restanti con la madre, giorni che i genitori Per_1
definiranno di comune accordo in base alle reciproche esigenze personali e lavorative. I genitori faranno in modo che il giorno di Natale il minore possa stare sia con la madre che con il padre, a seconda degli accordi che verranno adottati di volta in volta. B) durante le vacanze di Pasqua i genitori terranno il minore per tre giorni ciascuno, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; C) durante le vacanze estive il padre terrà con sé
per una settimana, da concordarsi tra i genitori indicativamente entro il 31.05 di Per_1
ciascun anno. D) le rimanenti festività, anche scolastiche (carnevale, etc..) verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra di loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario di visite sopra formalizzato, così come i ponti che cadono annualmente. E) in ogni caso, indipendentemente dal calendario di visite e/o vacanze, viene assicurato il diritto d di trascorrere con ciascuno dei genitori il giorno del proprio compleanno;
laddove Per_1
i genitori non possano/vogliano condividere insieme la giornata del compleanno, avranno cura di ripartire quel giorno in modo che il figlio trascorra del tempo con entrambi i genitori.
La festa del papà e della mamma, indipendentemente dal calendario delle visite, dovrà consentire al genitore cui inerisce la festa la possibilità di vedere e trascorrere del tempo con i figli. F) entrambi i genitori potranno partecipare alle recite, saggi, gare e feste del minore anche nelle giornate di non collocamento. Sarà cura del genitore che ne ha notizia per primo informare l'altro dei vari eventi e iniziative scolastiche ed extrascolastiche che riguardano il N. 3202/2025 V.G.
minore. G). Nel caso di impossibilità di uno dei genitori di occuparsi direttamente del minore, per motivi personali e/o lavorativi, sarà l'altro genitore ad occuparsi d . H) Restano Per_1
salvi diversi accordi tra le parti. Scuola d a settembre 2024 frequenterà Per_1 Per_1
la classe terza della scuola primaria presso l'istituto “Giovanni XXIII” di Cazzago di AN, è intenzione dei genitori seguire l'inclinazione del minore in merito alla scelta della scuola secondaria di secondo grado, privilegiando l'iscrizione presso le scuole pubbliche;
Attività extrascolastiche: lo scorso anno scolastico il minore ha partecipato al corso di basket presso la palestra di Cazzago di AN, attualmente il minore non intende più frequentare il ridetto corso ed è intenzione dei genitori privilegiare le sue inclinazioni/passioni rispetto alla scelta di una diversa attività sportiva. Il genitore che avrà con sé il minore il giorno dello svolgimento della attività sportiva si premurerà di accompagnarlo ed andarlo a riprendere. Il minore continuerà a frequentare il corso di catechismo del paese.
4. Il signo si obbliga a versare nel conto corrente intestato alla signora Controparte_1
(iban: [...]) a titolo di mantenimento ordinario per il Pt_1
figlio , la somma di € 350,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT. Le spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza, saranno suddivise al 50% tra i genitori: il genitore che ha provveduto all'anticipo dovrà esserne rimborsato nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
5. Il signo comunicherà alla signor tutti i dati che le consentiranno di CP_1 Pt_1
percepire l'Assegno Unico, che i genitori concordano venga interamente trattenuto dalla madre;
”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Visto, parere favorevole.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da Parte_1
e ;
[...] CP_1 CP_1
rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione è nato il figlio
(nato a [...] il [...]); Persona_3
rilevato che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione del regime di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
preso atto dell'intervento del P.M. che ha concluso come in epigrafe;
N. 3202/2025 V.G.
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermate nelle note di trattazione scritta (dep. il 3/10/2025), in quanto conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che per la natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti sia disposta la compensazione delle spese del procedimento;
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., il Tribunale di Venezia definitivamente pronunciando:
- dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento del figlio minore (nato a Persona_3
Mirano il 2.12.2016) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
- Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa MA Vittoria IN
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa MA Vittoria IN Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3202/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente a [...]2, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Rossetto del Foro di Vicenza (pec: , presso il cui studio – sito Email_1
in Vicenza, Contrà Porti, n. 21 – è elettivamente domiciliata,
e
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2
a AN, in via Molinella, n.51, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Poncini del Foro di
Vicenza (pec: , presso il cui studio – sito in Thiene, Email_2
via Corner, n. 19) – lo stesso è elettivamente domiciliato;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia;
In punto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: come da ricorso depositato il 17.07.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c. in data
3.10.2025 in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 9.10.2025, che di seguito si N. 3202/2025 V.G.
riproducono:
“1.Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, nella sua abitazione sita in Via Don Corrado Ballin,
n. 92/2 in 30030 – AN (Ve), ed eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità e dell'inclinazione naturale, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
2.Il padre terrà con sé il figlio il martedì dalle ore 16:00 sino alle ore 08:00 del mercoledì mattina con accompagnamento a scuola, il giovedì dalle ore 16:00 sino alle ore 08:00 del venerdì con accompagnamento a scuola e la domenica dalle 12:00 sino al lunedì mattina ad ore 08:00 con accompagnamento a scuola. Nel periodo estivo, per il rientro della mattina, i genitori si accorderanno in base alle reciproche esigenze lavorative;
3. Le festività verranno equamente suddivise tra i genitori ed indicativamente: A) Per_2
starà tre giorni con il padre ed i restanti con la madre, giorni che i genitori Per_1
definiranno di comune accordo in base alle reciproche esigenze personali e lavorative. I genitori faranno in modo che il giorno di Natale il minore possa stare sia con la madre che con il padre, a seconda degli accordi che verranno adottati di volta in volta. B) durante le vacanze di Pasqua i genitori terranno il minore per tre giorni ciascuno, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; C) durante le vacanze estive il padre terrà con sé
per una settimana, da concordarsi tra i genitori indicativamente entro il 31.05 di Per_1
ciascun anno. D) le rimanenti festività, anche scolastiche (carnevale, etc..) verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra di loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario di visite sopra formalizzato, così come i ponti che cadono annualmente. E) in ogni caso, indipendentemente dal calendario di visite e/o vacanze, viene assicurato il diritto d di trascorrere con ciascuno dei genitori il giorno del proprio compleanno;
laddove Per_1
i genitori non possano/vogliano condividere insieme la giornata del compleanno, avranno cura di ripartire quel giorno in modo che il figlio trascorra del tempo con entrambi i genitori.
La festa del papà e della mamma, indipendentemente dal calendario delle visite, dovrà consentire al genitore cui inerisce la festa la possibilità di vedere e trascorrere del tempo con i figli. F) entrambi i genitori potranno partecipare alle recite, saggi, gare e feste del minore anche nelle giornate di non collocamento. Sarà cura del genitore che ne ha notizia per primo informare l'altro dei vari eventi e iniziative scolastiche ed extrascolastiche che riguardano il N. 3202/2025 V.G.
minore. G). Nel caso di impossibilità di uno dei genitori di occuparsi direttamente del minore, per motivi personali e/o lavorativi, sarà l'altro genitore ad occuparsi d . H) Restano Per_1
salvi diversi accordi tra le parti. Scuola d a settembre 2024 frequenterà Per_1 Per_1
la classe terza della scuola primaria presso l'istituto “Giovanni XXIII” di Cazzago di AN, è intenzione dei genitori seguire l'inclinazione del minore in merito alla scelta della scuola secondaria di secondo grado, privilegiando l'iscrizione presso le scuole pubbliche;
Attività extrascolastiche: lo scorso anno scolastico il minore ha partecipato al corso di basket presso la palestra di Cazzago di AN, attualmente il minore non intende più frequentare il ridetto corso ed è intenzione dei genitori privilegiare le sue inclinazioni/passioni rispetto alla scelta di una diversa attività sportiva. Il genitore che avrà con sé il minore il giorno dello svolgimento della attività sportiva si premurerà di accompagnarlo ed andarlo a riprendere. Il minore continuerà a frequentare il corso di catechismo del paese.
4. Il signo si obbliga a versare nel conto corrente intestato alla signora Controparte_1
(iban: [...]) a titolo di mantenimento ordinario per il Pt_1
figlio , la somma di € 350,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT. Le spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza, saranno suddivise al 50% tra i genitori: il genitore che ha provveduto all'anticipo dovrà esserne rimborsato nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
5. Il signo comunicherà alla signor tutti i dati che le consentiranno di CP_1 Pt_1
percepire l'Assegno Unico, che i genitori concordano venga interamente trattenuto dalla madre;
”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Visto, parere favorevole.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da Parte_1
e ;
[...] CP_1 CP_1
rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio e che dalla loro unione è nato il figlio
(nato a [...] il [...]); Persona_3
rilevato che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione del regime di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
preso atto dell'intervento del P.M. che ha concluso come in epigrafe;
N. 3202/2025 V.G.
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermate nelle note di trattazione scritta (dep. il 3/10/2025), in quanto conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che per la natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti sia disposta la compensazione delle spese del procedimento;
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., il Tribunale di Venezia definitivamente pronunciando:
- dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento del figlio minore (nato a Persona_3
Mirano il 2.12.2016) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
- Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa MA Vittoria IN
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca