Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 1350 R.G.A.C. per l'anno 2020
TRA
C. F.: , rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio Larussa, elettivamente domiciliato presso lo studio legale associato Borello-
Larussa sito in Lamezia Terme alla via F. Nicotera 86, giusta procura in calce al ricorso di primo grado
Parte appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , in persona del
[...] P.IVA_1
in , legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_2 CP_3
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici è d omiciliata, alla Via Gioacchino da
Fiore, n. 34
Parte appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n.
476/2020, depositata in data 25.05.2020 e non notificata provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da separato verbale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la Parte_1 quale il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha rigettato l'opposizione dal medesimo spiegata avverso il provvedimento dell' di , emesso in data Controparte_1 CP_1
1
In particolare, parte appellante ha premesso, in fatto, che in data 18.10.2017 è stato sottoposto a prelievo dei liquidi biologici, risultando positivo ai cannabinoidi e che tale prelievo è stato richiesto a seguito di un sinistro verificatosi nella stessa data, per il quale è stato elevato, nei suoi confronti, dalla Polizia locale della città di Lamezia Terme, verbale di infrazione del codice della strada per violazione dell'art. 187 comma 1. Ha premesso altresì che il suddetto verbale è stato prontamente contestato, in quanto non sarebbe stato dimostrato il nesso causale fra il sinistro e il presunto stato di alterazione e di aver successivamente contestato al anche l'ordine di sottoporsi a visita medica di Controparte_1
revisione presso la Commissione medica locale territoriale. Ha premesso di aver proposto, innanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida e che, costituitasi in giudizio, la resistente ha dedotto che il provvedimento di revisione della patente era scaturito dall'azzeramento del punteggio, riportato nell'elenco allegato. Ha premesso che, nel corso del giudizio, ha contestato la decurtazione dei punti, non notificata dalla Motorizzazione e che il giudice di pace ha rigettato l'opposizione, confermando il provvedimento di revisione della patente di guida.
Premesso quanto sopra, parte appellante censura la sentenza di primo grado per avere erroneamente il Giudice di Pace ritenuto che l'omessa comunicazione della decurtazione dei punti non possa essere causa di annullamento del provvedimento di revisione, essendo invece necessaria la rituale impugnativa dei verbali di accertamento, da cui origina la decurtazione dei punti. A parere di parte appellante, la comunicazione della decurtazione dei punti sarebbe obbligatoria. Al riguardo ha richiamato giurisprudenza amministrativa. L'appellante ha altresì dedotto l'illegittimità del provvedimento di revisione per omessa comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/1990. Infine, parte appellante contesta la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc, in quanto il Giudice di primo grado non avrebbe attentamente esaminato la documentazione prodotta e i vizi sollevati.
Parte appellante ha quindi chiesto all'adito Tribunale, in riforma della sentenza gravata, di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revisione patente e di ordinare la cancellazione del provvedimento impugnato, con contestuale restituzione della patente e con vittoria di spese di lite.
2 2. Si è costituito in giudizio l'appellato Controparte_1
il quale, previa richiesta di mutamento del rito, ha
[...] variamente argomentato per l'infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado. In particolare, l'appellante, dopo aver rilevato che l'informazione circa lo stato del punteggio è garantita, ex art. 126 bis, comma 3 del d.lgs. 285/1992, sia dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione competente, sia dalla facoltà per il privato di richiedere la stessa, ha dedotto che la disposizione normativa richiamata non condizionerebbe la validità della revisione della patente, trattandosi di atto di natura vincolata, che consegue alla decurtazione dei punti risultante dall'anagrafe nazionale e derivante, a sua volta, dalle violazioni del codice stradale per le quali è prevista detta sanzione accessoria. L'appellante ha altresì dedotto che nel caso di specie tutti i verbali di contestazione contenenti l'indicazione del punti decurtati sarebbero stati notificati e non opposti da Parte_1
.
[...]
Parte appellata ha quindi chiesto l'integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese di lite.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successiva discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'odierna udienza, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio la causa è decisa nei termini seguenti.
4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Va richiamato preliminarmente il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “la revisione della patente di guida per azzeramento del punteggio è un atto vincolato che non deve essere preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento e che non risulta influenzato neppure dal mancato ricevimento da parte dell'interessato dell'informazione postale di progressiva decu rtazione” (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 14.1.2019, n. 309).
In particolare, l'art.126-bis, comma 6 C.d.S. stabilisce che “Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. … Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe
3 nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di g uida.
Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri”.
Ne deriva che, in ipotesi di revisione della patente di guida ex art. 126 bis, conseguente alla perdita totale del punteggio, si apre automaticamente il relativo procedimento, non essendovi alcuno spazio per valutazioni di natura discrezionale o tecnica dell'Amministrazione che procede (cfr. sul punto Consiglio di Stato sez. II,
08/02/2021, n.1179).
Conseguentemente, il provvedimento di revisione della patente - al pari del successivo provvedimento di sospensione a tempo indeterminato, che segue automaticamente ove il titolare della patente non si sottoponga al prescritto esame di idoneità tecnica di cui all'art. 128 C.d.S. entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione - è atto dovuto e vincolato nel contenuto, per cui non necessita dell'avviso ex art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Quanto sopra rilevato in punto di diritto destituisce di fondamento le doglianze di parte appellante tanto in ordine alla necessità che il provvedimento di revisione sia condizionato per la sua validità alla preventiva comunicazione, da parte dell'anagrafe nazionale, della variazione di punteggio, tanto in ordine alla presunta violazione dell'art. 7 della L.241/1990.
Inoltre, come correttamente osservato dal Giudice di Prime Cure, nel caso di specie, posto che oggetto dell'opposizione è il provvedimento di sospensione della patente a tempo indeterminato, nessun rilievo può essere attribuito ai presunti vizi di illegittimità del verbale di contestazione da cui deriva la decurt azione
Del resto, anche la Suprema Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che: «Nel sistema delineato dall'articolo 126-bis del Dlgs 285/1992, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del Codice della Strada, che deve recare
l'indicazione della decurtazione (comma 2). A sua volta, il comma 3 del medesimo articolo 126-bis prescrive che ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente
4 possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal
Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri. La comunicazione della variazione di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dall'ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è, anch'esso, fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato
l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti». (da ultimo,
Cassazione civile sez. II, 12/04/2023, n.9691; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 13637 del 02/07/2020).
Nel caso di specie, costituendosi nel giudizio di primo grado, il
[...]
ha evidenziato che il Controparte_4 provvedimento di revisione della patente di guida è scaturito dall'azzeramento del punteggio riportato nell'elenco allegato. Ha altresì dedotto che tutti i verbali riportati nell'elenco sarebbero stati notificati e non impugnati.
Parte appellante non ha contestato la notifica dei verbali di contestazione, con conseguente conoscenza delle sanzioni accessorie applicate. Ha dedotto di aver impugnato il verbale di constatazione emesso a seguito del sinistro verificatosi nel mese di ottobre 2017, senza tuttavia nulla allegare al riguardo, con ciò riconoscendo veridicità all'eccezione di parte appellata di mancata opposizione dei verbali di contestazione. Inoltre, l'odierno appellante ha pacificamente ricevuto il provvedime nto di revisione, con cui è stato informato della necessità di sottoporsi a nuovo esame di idoneità tecnica ed ha deciso di non sottoporsi alla visita medica di revisione, con ciò provocando il necessario atto di sospensione della patente di guida che, com e sopra evidenziato, costituisce atto vincolato e che, nella specie, risulta correttamente adottato.
5 Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
5. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, con applicazione dei valori ridotti alla metà tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia, con esclusione delle fasi di trattazione e decisionale tenuto conto della limitata attività difensiva concretamente espletata per tali fasi.
Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Daniela Lagani, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante, al pagamento delle spese del Parte_1
presente giudizio di appello, liquidate in complessivi euro 1.453,00, oltre accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12;
Così deciso in Lamezia Terme, 21 gennaio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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