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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/11/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2484/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2484/2022 tra
[...]
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 novembre 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. BOCCHI ALESSANDRO anche in sostituzione dell'avv. Parte_1 SCHEMBRI GIAN PAOLO Per l'avv. BOCCHI ALESSANDRO anche in sostituzione Parte_1 l'avv. SCHEMBRI GIAN PAOLO
Per l'avv. MUSUMECI Controparte_1 VALERIA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. l'avvocato Alessandro Bocchi richiamando quanto dedotto e prodotto nel corso del giudizio, insiste per l'accoglimento del ricorso. Relativamente alle note conclusive depositate dal resistente
[...]
l'avvocato Bocchi, ferme restando le contestazioni e censure mosse sul punto, Controparte_1 evidenzia che controparte ha espressamente e confessoriamente dichiarato che la sanzione per la presunta violazione dell'art. 39 commi 1 e 2 d.l. 133/2008 dovrebbe essere applicata a soli quattro lavoratori rispetto ai ventuno oggetto dell'originaria contestazione. Pertanto, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso sul punto, e salvo gravame, la sanzione dovrà essere ricalcolata sulla scorta dei parametri forniti dell'art. 39 comma sette primo periodo - da € 150,00 a € 1.500,00 - e, quantomeno in considerazione dell'esiguo numero dei dipendenti coinvolti, riportata al minimo edittale di € 150,00. Quanto, infine, alle sanzioni per la presunta violazione dell'art. 5 comma tre (superamento delle 250 ore di straordinario annue) e 5 comma cinque (omesso computo separato delle ore di straordinario mensili) d.Lgs. 66/2003, l'avvocato Bocchi evidenzia che l' resistente ha omesso di fornire qualunque CP_1 prova al riguardo con conseguente accoglimento del ricorso. La dott.ssa Musumeci rappresenta che l'infedele registrazione sul Lul non è legata alle sole prestazioni di lavoro straordinario svolte nella giornata di sabato ma alle omesse registrazioni rispetto all'orario di lavoro svolto quotidianamente dagli autisti;
pertanto, l' non ha inteso affermare che la CP_1 pagina 1 di 12 violazione si debba applicare solo a 4 lavoratori. Del resto, i lavoratori ascoltati anche nel corso dell'accertamento hanno riferito di aver lavorato più ore rispetto a quello registrate e la prassi aziendale risulta confermata in sede di istruttoria. Il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2484/2022 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. BOCCHI ALESSANDRO e Parte_1 C.F._1 l'avv. SCHEMBRI GIAN PAOLO che lo/a rappresenta giusta delega in atti
(C.F. , con l'avv. BOCCHI Parte_1 P.IVA_1 ALESSANDRO e l'avv. SCHEMBRI GIAN PAOLO che lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORI contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 l'avv. MUSUMECI VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza dell'11.01.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23 novembre 2022 il signor in proprio e in qualità di Parte_1 legale rappresentante pro tempore dell'obbligata in solido , adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo di annullare, previa sospensione, l'ordinanza ingiunzione n. 59/2022 del 07/10/2022 con cui l' aveva ingiunto il pagamento Controparte_1 della somma di € 8.044,60 in relazione alle violazioni riguardanti le omesse e/o infedeli registrazioni Cont sul relative ai alcuni lavoratori , , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, , , , , Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16
, GN , , , Controparte_17 CP_3 CP_18 Controparte_19 CP_20 CP_21
pagina 3 di 12 , per il periodo di impiego confermato, in sede di ingiunzione, limitatamente ai CP_22 CP_23 mesi da novembre 2013 a novembre 2015; per aver fatto superare ai lavoratori Controparte_3
, il limite legale massimo di n. 250 ore di lavoro Controparte_4 Controparte_24 straordinario annue limitatamente agli anni 2014 e 2015 ed infine per aver omesso di computare a parte e compensare con le dovute maggiorazioni le ore di lavoro straordinario svolte mensilmente dai lavoratori , , nel periodo di rispettivo Controparte_3 Controparte_4 Controparte_24 impiego confermato in sede di ordinanza limitatamente ai mesi da novembre 2013 a giugno 2015. In subordine, nell'ipotesi di non accoglimento del ricorso, chiedeva di ridurre al minimo la sanzione.
A fondamento dell'opposizione lo contestava: a) la violazione degli articoli 3 della legge n. Parte_1
241/1990 e 18 della legge n. 689/1981 per assenza di congrua motivazione;
b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981 e dell'art. 9 del codice di comportamento degli ispettori del lavoro
(D.M. 15/01/2014) in materia di ragionevole durata delle operazioni ispettive;
c) nel merito,
l'infondatezza della ricostruzione dei fatti operata dall' convenuto. CP_1
Si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva il rigetto del Controparte_1 ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con rifusione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 9
D. Lgs. 149/2015.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
Il Tribunale fissava l'udienza dell'11.11.2025 per la discussione, previo deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
Va premesso che all'esito dell'accertamento sono state accertate anche violazioni di competenza della a carico sia della ditta che dei conducenti , CP_25 Controparte_3 Controparte_11 CP_8
, , , , e , le cui
[...] CP_6 CP_5 Controparte_17 Controparte_14 CP_18 sanzioni per violazione al codice della strada sono state in alcuni casi pagate, mentre negli altri casi sono state oggetto di rapporto alla e successiva conferma con ordinanza prefettizia ed CP_25 impugnate, con ricorso pendente sempre avanti all'odierno Giudice.
L'opposizione è infondata per quanto infra si dirà
La pretesa sanzionatoria della resistente si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata con accesso del 15/01/2015 presso la a seguito delle richieste d'intervento dei lavoratori Parte_1
e , entrambe presentate in data 11/11/2014 poi successivamente Controparte_11 CP_5 integrate dalle richieste di altri lavoratori e conclusasi con in data 24.09.2018 con l'emissione del pagina 4 di 12 verbale di accertamento redatto in data 15.10.2018 e notificato in data 24.10.2018.
Vanno analizzati i diversi motivi del ricorso.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione.
Sostiene infatti il ricorrente che il provvedimento impugnato reca una motivazione soltanto apparente, fondandosi le contestazioni all'operato del presunto trasgressore in via esclusiva sul contenuto dei dischi cronotachigrafici, prelevati nel corso degli accessi ispettivi e sulle dichiarazioni dei lavoratori impiegati da quest'ultima, il cui contenuto non veniva riprodotto nei provvedimenti in esame in violazione degli articoli 3 della legge n. 241/1990 e art.18 della legge n. 689/1981.
Il motivo è infondato. Almeno dalla sentenza emessa dalla Cass. Sez. Un. 1786/2010 (chiamata a pronunciarsi proprio in relazione a un'eccezione di difetto di motivazione) sia consolidata in giurisprudenza l'affermazione secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, "il giudizio è solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione e si svolge sul rapporto, cioè sull'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa. Corollario di tale specificazione, …, è quello secondo cui l'atto in questione non soggiace alle regole motivazionali nè al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale" (così Cass. Sez. Un.
1786/2010, cit.). Ne deriva, secondo il Giudice di legittimità, che "se l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice siccome si tratta di un giudizio solo su di un rapporto, soltanto introdotto da un atto, con effetto devolutivo pieno, appare ineludibile l'esigenza di evitare interpretazioni che involgano i vizi solo formali dell'atto, e risultino da tanto condizionate, più intensamente o meno, a seconda dei profili che si vogliano assumere a parametro del giudizio sull'atto, e conducano ad abuso del mezzo processuale che potrebbe risultare ancorato unicamente ai vizi dell'atto". Né una simile soluzione comporta alcuna violazione dei diritti del presunto trasgressore, dato che, anche nel caso di insufficienza della motivazione dell'ordinanza ingiunzione, tutte le sue difese, comprese quelle eventualmente svolte con esito negativo in sede amministrativa, possono essere proposte in giudizio. Secondo la citata giurisprudenza, quindi,
"deve affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di pagina 5 di 12 opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto" (così ancora Cass Sez. Un. 1786/2010).
Facendo applicazione di tali principi, cui questo Giudice aderisce, deve perciò escludersi già in astratto che un eventuale difetto di motivazione dell'ordinanza opposta ne importi ex se la nullità e quindi l'inesistenza del diritto dell'amministrazione a pretendere la sanzione oggetto dell'ingiunzione.
In ogni caso, l'opponente ha pienamente compreso le ragioni del provvedimento, tanto da articolare nel ricorso contestazioni di merito, sicché non può dirsi leso il diritto di difesa.
È allora solo per completezza che merita rilevare come la censura attrice neppure sia fondata in fatto, in quanto il provvedimento opposto è motivato a mezzo del richiamo, inequivoco, al verbale di accertamento che ha dato origine al procedimento sanzionatorio e che è pacifico sia stato previamente notificato.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va, infatti, individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass. civ. n. 20189 del
22/07/2008; Cass civ. n. 17345 del 23/07/2009).
Ed ancora si veda in tal senso la recente sentenza CASS. CIV, II, 14/12/23 N° 35025. “… L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) …”. (cfr. conformi precedenti CASS. CIV., VI,
30/07/20 N° 16316 e CASS. CIV., II, 31/07/21 N° 21924)
Nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione, oltre a indicare la normativa violata e la condotta contestata, richiama gli estremi del verbale di accertamento regolarmente notificato, motivo per il quale, in applicazione delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, deve ritenersi senz'altro soddisfatto l'obbligo di motivazione da parte dell'opposta.
Vi è da aggiungere inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in ordine alla presunta pagina 6 di 12 violazione dell'art. comma 4 del d.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (il quale prevede espressamente che
“(…) Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere: a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati, (…)”, nel verbale unico di accertamento, che consta di n. 21 pagine, sono specificati in modo dettagliato gli esiti dell'accertamento, in particolare da pag. 2 a pag. 12 sono indicate in modo preciso le circostanze accertate, con l'analisi delle posizioni dei singoli lavoratori illustrate anche con la predisposizione di apposite tabelle esplicative.
Infondato anche il secondo motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981
e dell'art. 9 del codice di comportamento degli ispettori del lavoro (d.m. 15/01/2014) in materia di ragionevole durata delle operazioni ispettive.
Sosteneva il ricorrente che la legittimità del verbale unico di accertamento non dipende soltanto dal periodo di tempo che trascorre fra il termine degli accertamenti e la notifica del medesimo provvedimento, ma anche dal periodo di tempo trascorso fra il primo accesso ispettivo e l'effettiva conclusione dell'accertamento, alla luce della complessità dell'indagine e delle dimensioni del soggetto sottoposto a controllo, come espressamente previsto dall'art. 9 del Codice di comportamento degli
Ispettori del lavoro.
Secondo l'art. 14 della legge n. 689/1981, gli estremi della violazione devono essere notificati entro 90 giorni dalla conclusione dall'accertamento dell'illecito.
La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la recentissima sentenza n. 33526 del 20.12.2024, richiamando il costante indirizzo dei precedenti giurisprudenziali (es. Cass. n. 20977/2024, Cass. n.
8326/2018, Cass. n. 6681/2014), ha chiarito che: “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale”.
Il giudice dell'opposizione deve dunque valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato, tenuto conto della loro complessità, senza che egli possa sindacare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in pagina 7 di 12 essere senza apprezzabile intervallo temporale.
In altre parole, l'attività di “accertamento” non si deve limitarsi alla percezione iniziale del fatto illecito, ma richiede una verifica approfondita e ponderata di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, utili per una corretta qualificazione della condotta.
Ora nelle specie non può trascurarsi come il lungo tempo trascorso dal primo accesso avvenuto il
15.01.2015, fino alla redazione del verbale unico, avvenuta in data 24.09.2018, sia stato scandito da un'intenza attività istruttoria iniziata con gli accertamenti originati dalla presentazione della denunzia di lavoro irregolare da parte di due lavoratori, e , entrambe Controparte_11 CP_5 presentate in data 11/11/2014 con successiva integrazione del 9/12/2014 a cui se ne sono aggiunte altre nel corso dei mesi successivi, l'ultima delle quali avvenuta in data 17.09.2015. Va detto che i lavoratori sono stati convocati più volte, sono stati redatti numerosi verbali integrativi;
vi sono stati più accessi presso la ditta da parte degli Agenti, redazione di verbali interlocutori, scambio di corrispondenza con la ditta, acquisizione e lettura di un numero rilevante di dischi cronotachigrafi;
è stato inoltre necessario compiere accertamenti presso altri enti (INPS e ). Si aggiunga ancora che a seguito CP_26 dell'attivazione del procedimento penale n. 16/1736 R.G.N.R., in data 02/05/2018 la Procura delegava l'ispettrice quale ufficiale di Polizia giudiziaria per l'interrogatorio a carico di Parte_1
Par
effettuato in data 17/05/2018. Si deve dar atto che la ha comunque documentalmente
[...] provato gli eventi che si sono succeduti nel tempo come da atti allegati.
Sulla scorta di detti riscontri, del carattere progressivo dell'attività istruttoria svolta dall'Amministrazione volta dell'acquisizione di elementi utili per la verifica delle violazioni sanzionate, della complessità degli accertamenti, si deve ritenere che il periodo intercorso fra il primo accesso e la notificazione dell'illecito amministrativo non era trascorso inutilmente ma era stato impiegato dagli ispettori per assumere tutte le informazioni necessarie al fine di avere piena contezza degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta realizzata non sussistendo alcuna violazione dell'art. 14 l.
689/1981, dovendosi ritenere del tutto tempestiva notifica del verbale unico (previsto dall'art. 13 co. 4
D. Lgs 124/2004 modificato dalla L. 183/2010) n. GR00000/2018-360-01 redatto il 15/10/2018, prot.
n. 13242/13244 del 19/10/2018, notificato in data 24/10/2018 in favore sia del trasgressore che dell'obbligato in solido, in seguito alla conclusione dell'accertamento, iniziato in data 15/01/2015, avvenuta il giorno 24/09/2018.
Entrando nel merito della questione, è principio generale che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di pagina 8 di 12 accertamento negativo, di modo che è l'istituto previdenziale a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito.
Par Dunque, incombe sulla l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. Ciò detto, è Par utile ricordare innanzitutto il valore probatorio dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori .
Com'è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita: “L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”. Conseguentemente al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c. secondo il quale: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
La Corte di Cassazione ha quindi più volte affermato che nei giudizi il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale procedente come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 23800/2014). In coerenza con tale principio, è stato affermato che i verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n.
10569/2001). In merito alla veridicità delle dichiarazioni rese agli ispettori, secondo la Suprema Corte, spetta al giudice di merito valutarle nel complesso di ciò che è emerso dalla verifica ispettiva. Si veda, in tal senso, ad esempio, Cass. 9251/2010 secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.
È opportuno rammentare altresì la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o pagina 9 di 12 no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
Inoltre, sempre la Suprema Corte ha ritenuto immuni da vizi le sentenze di merito che hanno fondato il proprio convincimento ritenendo le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva maggiormente attendibili, rispetto a quelle rilasciate dagli stessi soggetti nel giudizio in sede testimoniale, in quanto cronologicamente più vicine ai fatti cui si riferiscono e scevre da possibili sviamenti dovuti a condizionamenti esterni ovvero a ripensamenti dello stesso dichiarante, volti a un utilizzo a vantaggio proprio o altrui delle stesse (Cass. 2015/2018 cit.; Cass. 26377/2017 cit., Cass. 14181/2017 cit.; Cass.
16640/2009; Cass. 16927/2006 cit.). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi
“particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis,
Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite. In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
Facendo applicazione di questi principi, nella specie, che dalle numerose dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'accertamento ed in corso di causa, le violazioni poi oggetto di contestazioni e di cui si controverte, emergono in maniera univoca. I testi infatti oltre ad aver confermato il contenuto delle dichiarazioni rese, hanno confermato di avere osservato un orario di
10/12 ore giornaliere nelle giornate dal lunedì al venerdì, occupandosi del trasporto delle merci nonché delle operazioni di carico e scarico;
hanno inoltre confermato che su indicazione del datore di lavoro i dipendenti della dovevano provvedere anche alle operazioni di pulizia e di piccola Parte_1
pagina 10 di 12 manutenzione del mezzo e che impiegavano per questa attività circa n.4 ore nella giornata del sabato mattina (cfr. testimonianza , , , , CP_5 Controparte_11 Testimone_1 Testimone_2
). Alcuni hanno riferito altresì di essere stati richiamati dal datore di lavoro perché Controparte_14 non erano andati a pulire il camion di sabato mattina o comunque dovevano avvertire nel caso in cui non potessero andare (cfr. , ), altri hanno aggiunto che il datore di lavoro CP_17 CP_14 chiedeva agli autisti, per completare tutte le consegne, di sostituire più volte il cronotachigrafo in uso al mezzo assegnato in quanto un solo disco non era sufficiente con i tempi necessari per il trasporto (cfr.
Giorgi, . CP_4 CP_11
Anche il ha confermato la dichiarazione resa agli Ispettori seppur con qualche Controparte_3 precisazione che non ne altera tuttavia il contenuto.
Altri lavoratori (GN e ) non escussi in corso di causa hanno anch'essi, in sede CP_3 CP_15 di accertamento confermato quanto già riferito dagli altri.
Sostanzialmente concordanti sono dunque le dichiarazioni rese agli Ispettori perché tra loro del tutto concordanti e inoltre più vicine ai fatti e quindi molto più precise, con quanto riferito sempre dagli stessi lavoratori in corso di causa. Irrilevante appare la testimonianza di , unica voce CP_18 parzialmente difforme rispetto alle atre.
Va detto che, laddove possa nascere un contrasto fra le dichiarazioni rese agli ispettori e quelle rese in giudizio, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione dei verbali ispettivi e delle relative dichiarazioni può da sola fondare la decisione, all'esito di una complessiva valutazione delle posizioni controverse (Cass. n. 5144/2021).
Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria, risulta pienamente dimostrato l'illecito amministrativo presupposto dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
che liquida in complessivi € 4.061,60 oltre rimborso forfettario.
[...]
pagina 11 di 12 Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 11 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2484/2022 tra
[...]
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 novembre 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. BOCCHI ALESSANDRO anche in sostituzione dell'avv. Parte_1 SCHEMBRI GIAN PAOLO Per l'avv. BOCCHI ALESSANDRO anche in sostituzione Parte_1 l'avv. SCHEMBRI GIAN PAOLO
Per l'avv. MUSUMECI Controparte_1 VALERIA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. l'avvocato Alessandro Bocchi richiamando quanto dedotto e prodotto nel corso del giudizio, insiste per l'accoglimento del ricorso. Relativamente alle note conclusive depositate dal resistente
[...]
l'avvocato Bocchi, ferme restando le contestazioni e censure mosse sul punto, Controparte_1 evidenzia che controparte ha espressamente e confessoriamente dichiarato che la sanzione per la presunta violazione dell'art. 39 commi 1 e 2 d.l. 133/2008 dovrebbe essere applicata a soli quattro lavoratori rispetto ai ventuno oggetto dell'originaria contestazione. Pertanto, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso sul punto, e salvo gravame, la sanzione dovrà essere ricalcolata sulla scorta dei parametri forniti dell'art. 39 comma sette primo periodo - da € 150,00 a € 1.500,00 - e, quantomeno in considerazione dell'esiguo numero dei dipendenti coinvolti, riportata al minimo edittale di € 150,00. Quanto, infine, alle sanzioni per la presunta violazione dell'art. 5 comma tre (superamento delle 250 ore di straordinario annue) e 5 comma cinque (omesso computo separato delle ore di straordinario mensili) d.Lgs. 66/2003, l'avvocato Bocchi evidenzia che l' resistente ha omesso di fornire qualunque CP_1 prova al riguardo con conseguente accoglimento del ricorso. La dott.ssa Musumeci rappresenta che l'infedele registrazione sul Lul non è legata alle sole prestazioni di lavoro straordinario svolte nella giornata di sabato ma alle omesse registrazioni rispetto all'orario di lavoro svolto quotidianamente dagli autisti;
pertanto, l' non ha inteso affermare che la CP_1 pagina 1 di 12 violazione si debba applicare solo a 4 lavoratori. Del resto, i lavoratori ascoltati anche nel corso dell'accertamento hanno riferito di aver lavorato più ore rispetto a quello registrate e la prassi aziendale risulta confermata in sede di istruttoria. Il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2484/2022 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. BOCCHI ALESSANDRO e Parte_1 C.F._1 l'avv. SCHEMBRI GIAN PAOLO che lo/a rappresenta giusta delega in atti
(C.F. , con l'avv. BOCCHI Parte_1 P.IVA_1 ALESSANDRO e l'avv. SCHEMBRI GIAN PAOLO che lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORI contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2 l'avv. MUSUMECI VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza dell'11.01.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23 novembre 2022 il signor in proprio e in qualità di Parte_1 legale rappresentante pro tempore dell'obbligata in solido , adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo di annullare, previa sospensione, l'ordinanza ingiunzione n. 59/2022 del 07/10/2022 con cui l' aveva ingiunto il pagamento Controparte_1 della somma di € 8.044,60 in relazione alle violazioni riguardanti le omesse e/o infedeli registrazioni Cont sul relative ai alcuni lavoratori , , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
, , , , , Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15 Controparte_16
, GN , , , Controparte_17 CP_3 CP_18 Controparte_19 CP_20 CP_21
pagina 3 di 12 , per il periodo di impiego confermato, in sede di ingiunzione, limitatamente ai CP_22 CP_23 mesi da novembre 2013 a novembre 2015; per aver fatto superare ai lavoratori Controparte_3
, il limite legale massimo di n. 250 ore di lavoro Controparte_4 Controparte_24 straordinario annue limitatamente agli anni 2014 e 2015 ed infine per aver omesso di computare a parte e compensare con le dovute maggiorazioni le ore di lavoro straordinario svolte mensilmente dai lavoratori , , nel periodo di rispettivo Controparte_3 Controparte_4 Controparte_24 impiego confermato in sede di ordinanza limitatamente ai mesi da novembre 2013 a giugno 2015. In subordine, nell'ipotesi di non accoglimento del ricorso, chiedeva di ridurre al minimo la sanzione.
A fondamento dell'opposizione lo contestava: a) la violazione degli articoli 3 della legge n. Parte_1
241/1990 e 18 della legge n. 689/1981 per assenza di congrua motivazione;
b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981 e dell'art. 9 del codice di comportamento degli ispettori del lavoro
(D.M. 15/01/2014) in materia di ragionevole durata delle operazioni ispettive;
c) nel merito,
l'infondatezza della ricostruzione dei fatti operata dall' convenuto. CP_1
Si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva il rigetto del Controparte_1 ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con rifusione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 9
D. Lgs. 149/2015.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
Il Tribunale fissava l'udienza dell'11.11.2025 per la discussione, previo deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
Va premesso che all'esito dell'accertamento sono state accertate anche violazioni di competenza della a carico sia della ditta che dei conducenti , CP_25 Controparte_3 Controparte_11 CP_8
, , , , e , le cui
[...] CP_6 CP_5 Controparte_17 Controparte_14 CP_18 sanzioni per violazione al codice della strada sono state in alcuni casi pagate, mentre negli altri casi sono state oggetto di rapporto alla e successiva conferma con ordinanza prefettizia ed CP_25 impugnate, con ricorso pendente sempre avanti all'odierno Giudice.
L'opposizione è infondata per quanto infra si dirà
La pretesa sanzionatoria della resistente si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata con accesso del 15/01/2015 presso la a seguito delle richieste d'intervento dei lavoratori Parte_1
e , entrambe presentate in data 11/11/2014 poi successivamente Controparte_11 CP_5 integrate dalle richieste di altri lavoratori e conclusasi con in data 24.09.2018 con l'emissione del pagina 4 di 12 verbale di accertamento redatto in data 15.10.2018 e notificato in data 24.10.2018.
Vanno analizzati i diversi motivi del ricorso.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione.
Sostiene infatti il ricorrente che il provvedimento impugnato reca una motivazione soltanto apparente, fondandosi le contestazioni all'operato del presunto trasgressore in via esclusiva sul contenuto dei dischi cronotachigrafici, prelevati nel corso degli accessi ispettivi e sulle dichiarazioni dei lavoratori impiegati da quest'ultima, il cui contenuto non veniva riprodotto nei provvedimenti in esame in violazione degli articoli 3 della legge n. 241/1990 e art.18 della legge n. 689/1981.
Il motivo è infondato. Almeno dalla sentenza emessa dalla Cass. Sez. Un. 1786/2010 (chiamata a pronunciarsi proprio in relazione a un'eccezione di difetto di motivazione) sia consolidata in giurisprudenza l'affermazione secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, "il giudizio è solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione e si svolge sul rapporto, cioè sull'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa. Corollario di tale specificazione, …, è quello secondo cui l'atto in questione non soggiace alle regole motivazionali nè al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale" (così Cass. Sez. Un.
1786/2010, cit.). Ne deriva, secondo il Giudice di legittimità, che "se l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice siccome si tratta di un giudizio solo su di un rapporto, soltanto introdotto da un atto, con effetto devolutivo pieno, appare ineludibile l'esigenza di evitare interpretazioni che involgano i vizi solo formali dell'atto, e risultino da tanto condizionate, più intensamente o meno, a seconda dei profili che si vogliano assumere a parametro del giudizio sull'atto, e conducano ad abuso del mezzo processuale che potrebbe risultare ancorato unicamente ai vizi dell'atto". Né una simile soluzione comporta alcuna violazione dei diritti del presunto trasgressore, dato che, anche nel caso di insufficienza della motivazione dell'ordinanza ingiunzione, tutte le sue difese, comprese quelle eventualmente svolte con esito negativo in sede amministrativa, possono essere proposte in giudizio. Secondo la citata giurisprudenza, quindi,
"deve affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di pagina 5 di 12 opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto" (così ancora Cass Sez. Un. 1786/2010).
Facendo applicazione di tali principi, cui questo Giudice aderisce, deve perciò escludersi già in astratto che un eventuale difetto di motivazione dell'ordinanza opposta ne importi ex se la nullità e quindi l'inesistenza del diritto dell'amministrazione a pretendere la sanzione oggetto dell'ingiunzione.
In ogni caso, l'opponente ha pienamente compreso le ragioni del provvedimento, tanto da articolare nel ricorso contestazioni di merito, sicché non può dirsi leso il diritto di difesa.
È allora solo per completezza che merita rilevare come la censura attrice neppure sia fondata in fatto, in quanto il provvedimento opposto è motivato a mezzo del richiamo, inequivoco, al verbale di accertamento che ha dato origine al procedimento sanzionatorio e che è pacifico sia stato previamente notificato.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va, infatti, individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass. civ. n. 20189 del
22/07/2008; Cass civ. n. 17345 del 23/07/2009).
Ed ancora si veda in tal senso la recente sentenza CASS. CIV, II, 14/12/23 N° 35025. “… L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) …”. (cfr. conformi precedenti CASS. CIV., VI,
30/07/20 N° 16316 e CASS. CIV., II, 31/07/21 N° 21924)
Nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione, oltre a indicare la normativa violata e la condotta contestata, richiama gli estremi del verbale di accertamento regolarmente notificato, motivo per il quale, in applicazione delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, deve ritenersi senz'altro soddisfatto l'obbligo di motivazione da parte dell'opposta.
Vi è da aggiungere inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, in ordine alla presunta pagina 6 di 12 violazione dell'art. comma 4 del d.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (il quale prevede espressamente che
“(…) Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere: a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati, (…)”, nel verbale unico di accertamento, che consta di n. 21 pagine, sono specificati in modo dettagliato gli esiti dell'accertamento, in particolare da pag. 2 a pag. 12 sono indicate in modo preciso le circostanze accertate, con l'analisi delle posizioni dei singoli lavoratori illustrate anche con la predisposizione di apposite tabelle esplicative.
Infondato anche il secondo motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981
e dell'art. 9 del codice di comportamento degli ispettori del lavoro (d.m. 15/01/2014) in materia di ragionevole durata delle operazioni ispettive.
Sosteneva il ricorrente che la legittimità del verbale unico di accertamento non dipende soltanto dal periodo di tempo che trascorre fra il termine degli accertamenti e la notifica del medesimo provvedimento, ma anche dal periodo di tempo trascorso fra il primo accesso ispettivo e l'effettiva conclusione dell'accertamento, alla luce della complessità dell'indagine e delle dimensioni del soggetto sottoposto a controllo, come espressamente previsto dall'art. 9 del Codice di comportamento degli
Ispettori del lavoro.
Secondo l'art. 14 della legge n. 689/1981, gli estremi della violazione devono essere notificati entro 90 giorni dalla conclusione dall'accertamento dell'illecito.
La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la recentissima sentenza n. 33526 del 20.12.2024, richiamando il costante indirizzo dei precedenti giurisprudenziali (es. Cass. n. 20977/2024, Cass. n.
8326/2018, Cass. n. 6681/2014), ha chiarito che: “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale”.
Il giudice dell'opposizione deve dunque valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato, tenuto conto della loro complessità, senza che egli possa sindacare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in pagina 7 di 12 essere senza apprezzabile intervallo temporale.
In altre parole, l'attività di “accertamento” non si deve limitarsi alla percezione iniziale del fatto illecito, ma richiede una verifica approfondita e ponderata di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, utili per una corretta qualificazione della condotta.
Ora nelle specie non può trascurarsi come il lungo tempo trascorso dal primo accesso avvenuto il
15.01.2015, fino alla redazione del verbale unico, avvenuta in data 24.09.2018, sia stato scandito da un'intenza attività istruttoria iniziata con gli accertamenti originati dalla presentazione della denunzia di lavoro irregolare da parte di due lavoratori, e , entrambe Controparte_11 CP_5 presentate in data 11/11/2014 con successiva integrazione del 9/12/2014 a cui se ne sono aggiunte altre nel corso dei mesi successivi, l'ultima delle quali avvenuta in data 17.09.2015. Va detto che i lavoratori sono stati convocati più volte, sono stati redatti numerosi verbali integrativi;
vi sono stati più accessi presso la ditta da parte degli Agenti, redazione di verbali interlocutori, scambio di corrispondenza con la ditta, acquisizione e lettura di un numero rilevante di dischi cronotachigrafi;
è stato inoltre necessario compiere accertamenti presso altri enti (INPS e ). Si aggiunga ancora che a seguito CP_26 dell'attivazione del procedimento penale n. 16/1736 R.G.N.R., in data 02/05/2018 la Procura delegava l'ispettrice quale ufficiale di Polizia giudiziaria per l'interrogatorio a carico di Parte_1
Par
effettuato in data 17/05/2018. Si deve dar atto che la ha comunque documentalmente
[...] provato gli eventi che si sono succeduti nel tempo come da atti allegati.
Sulla scorta di detti riscontri, del carattere progressivo dell'attività istruttoria svolta dall'Amministrazione volta dell'acquisizione di elementi utili per la verifica delle violazioni sanzionate, della complessità degli accertamenti, si deve ritenere che il periodo intercorso fra il primo accesso e la notificazione dell'illecito amministrativo non era trascorso inutilmente ma era stato impiegato dagli ispettori per assumere tutte le informazioni necessarie al fine di avere piena contezza degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta realizzata non sussistendo alcuna violazione dell'art. 14 l.
689/1981, dovendosi ritenere del tutto tempestiva notifica del verbale unico (previsto dall'art. 13 co. 4
D. Lgs 124/2004 modificato dalla L. 183/2010) n. GR00000/2018-360-01 redatto il 15/10/2018, prot.
n. 13242/13244 del 19/10/2018, notificato in data 24/10/2018 in favore sia del trasgressore che dell'obbligato in solido, in seguito alla conclusione dell'accertamento, iniziato in data 15/01/2015, avvenuta il giorno 24/09/2018.
Entrando nel merito della questione, è principio generale che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di pagina 8 di 12 accertamento negativo, di modo che è l'istituto previdenziale a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito.
Par Dunque, incombe sulla l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. Ciò detto, è Par utile ricordare innanzitutto il valore probatorio dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori .
Com'è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita: “L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”. Conseguentemente al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c. secondo il quale: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
La Corte di Cassazione ha quindi più volte affermato che nei giudizi il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale procedente come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 23800/2014). In coerenza con tale principio, è stato affermato che i verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n.
10569/2001). In merito alla veridicità delle dichiarazioni rese agli ispettori, secondo la Suprema Corte, spetta al giudice di merito valutarle nel complesso di ciò che è emerso dalla verifica ispettiva. Si veda, in tal senso, ad esempio, Cass. 9251/2010 secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.
È opportuno rammentare altresì la recente sentenza n. 27/2021 del Tribunale di Grosseto – sez. lavoro, secondo cui “tra i fatti di cui non è lecito dubitare, fino a querela di falso, v'è che i lavoratori interessati abbiano reso le dichiarazioni verbalizzate, irrilevante rimanendo di per sé se esse vengano confermate o pagina 9 di 12 no in giudizio. Tali dichiarazioni possono essere pienamente utilizzate in giudizio, anche laddove per ipotesi successivamente ritrattate, in tutto o in parte, laddove il giudice ritenga più plausibile la prioritaria dichiarazione. Né rileva che le dichiarazioni non siano state ripetute integralmente in giudizio per irreperibilità di taluni tra i dichiaranti”.
Inoltre, sempre la Suprema Corte ha ritenuto immuni da vizi le sentenze di merito che hanno fondato il proprio convincimento ritenendo le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva maggiormente attendibili, rispetto a quelle rilasciate dagli stessi soggetti nel giudizio in sede testimoniale, in quanto cronologicamente più vicine ai fatti cui si riferiscono e scevre da possibili sviamenti dovuti a condizionamenti esterni ovvero a ripensamenti dello stesso dichiarante, volti a un utilizzo a vantaggio proprio o altrui delle stesse (Cass. 2015/2018 cit.; Cass. 26377/2017 cit., Cass. 14181/2017 cit.; Cass.
16640/2009; Cass. 16927/2006 cit.). Inoltre, è stato precisato (Cass. n. 24208/2020) che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, (cfr. Cass. n. 17555/02), infatti secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità le dichiarazioni rese agli ispettori devono ritenersi
“particolarmente attendibili per essere state rese nell'immediatezza e verosimilmente in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro, senza preavviso e quindi genuine e sincere” (ex multis,
Cass. n. 3093/02) e dunque in assenza di consapevolezza delle conseguenze eventualmente sfavorevoli delle circostanze riferite. In sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell' ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (così da ultimo ma ex plurimis Cass. 6271/2024).
Facendo applicazione di questi principi, nella specie, che dalle numerose dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'accertamento ed in corso di causa, le violazioni poi oggetto di contestazioni e di cui si controverte, emergono in maniera univoca. I testi infatti oltre ad aver confermato il contenuto delle dichiarazioni rese, hanno confermato di avere osservato un orario di
10/12 ore giornaliere nelle giornate dal lunedì al venerdì, occupandosi del trasporto delle merci nonché delle operazioni di carico e scarico;
hanno inoltre confermato che su indicazione del datore di lavoro i dipendenti della dovevano provvedere anche alle operazioni di pulizia e di piccola Parte_1
pagina 10 di 12 manutenzione del mezzo e che impiegavano per questa attività circa n.4 ore nella giornata del sabato mattina (cfr. testimonianza , , , , CP_5 Controparte_11 Testimone_1 Testimone_2
). Alcuni hanno riferito altresì di essere stati richiamati dal datore di lavoro perché Controparte_14 non erano andati a pulire il camion di sabato mattina o comunque dovevano avvertire nel caso in cui non potessero andare (cfr. , ), altri hanno aggiunto che il datore di lavoro CP_17 CP_14 chiedeva agli autisti, per completare tutte le consegne, di sostituire più volte il cronotachigrafo in uso al mezzo assegnato in quanto un solo disco non era sufficiente con i tempi necessari per il trasporto (cfr.
Giorgi, . CP_4 CP_11
Anche il ha confermato la dichiarazione resa agli Ispettori seppur con qualche Controparte_3 precisazione che non ne altera tuttavia il contenuto.
Altri lavoratori (GN e ) non escussi in corso di causa hanno anch'essi, in sede CP_3 CP_15 di accertamento confermato quanto già riferito dagli altri.
Sostanzialmente concordanti sono dunque le dichiarazioni rese agli Ispettori perché tra loro del tutto concordanti e inoltre più vicine ai fatti e quindi molto più precise, con quanto riferito sempre dagli stessi lavoratori in corso di causa. Irrilevante appare la testimonianza di , unica voce CP_18 parzialmente difforme rispetto alle atre.
Va detto che, laddove possa nascere un contrasto fra le dichiarazioni rese agli ispettori e quelle rese in giudizio, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione dei verbali ispettivi e delle relative dichiarazioni può da sola fondare la decisione, all'esito di una complessiva valutazione delle posizioni controverse (Cass. n. 5144/2021).
Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria, risulta pienamente dimostrato l'illecito amministrativo presupposto dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
che liquida in complessivi € 4.061,60 oltre rimborso forfettario.
[...]
pagina 11 di 12 Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 11 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
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