Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/05/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3231/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3231/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Responsabilità professionale ” e vertente TRA
, nata li 25.08.1948 a TE (AV) ed ivi residente a[...]
n. 14 (CF: ), elettivamente domiciliata in CC SA LI (AV) presso C.F._1
e nello studio dell'avv. Angela Felicita Laudisi (CF: ) e dell'avv. C.F._2
Loredana Laudisi (C.F.: ) che la rappresentano e difendono giusta C.F._3 mandato allegato;
Attore
E
, (p. iva ) in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t., dott. rappresentata e difesa, giusta deliberazione n.1122 CP_2 dell'08/11/2021 e procura allegata alla Comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Lydia D'Amore (CF. , unitamente alla quale elettivamente domicilia in C.F._4
alla C.da Amoretta presso la Sede Legale dell'Ente; CP_1
- Convenuto
Conclusioni: per parte attrice “Nell'interesse della sig.ra gli avv.ti Angela Parte_1
Felicita Laudisi e Loredana Laudisi, in adempimento di quanto disposto dal G.I., precisano le proprie conclusioni riportandosi all'atto di citazione: le cui conclusioni da aversi qui per integralmente riportate e testualmente ritrascritte. Sempre impugnando ogni quanto ex adverso eccepito, richiesto, dedotto, prodotto e concluso chiedono che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..”. Per parte convenuta “Con le presenti note, nell'interesse dell' in ottemperanza a quanto disposto da Codesto G.I. con Controparte_3 provvedimento emesso all'udienza del 26/06/2024, la sottoscritta Avv. Lydia D'Amore si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi, non da ultimo alle note scritte depositate in occasione della suddetta udienza. Impugna ancora una volta l'avversa domanda e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, adiva questo Tribunale Parte_1 esponendo, in sintesi: che ella, all'epoca 69enne, nel mese di novembre 2017, stante il risultato positivo dell'esame di ricerca del sangue occulto nelle feci, si sottoponeva, presso lo studio medico del sanitario di fiducia, a colonscopia che non veniva completata in quanto la presenza di un polipo pseudopenducolato di circa 3 cm di diametro a livello della giunzione retto- sigmoidea non consentiva la progressione dello strumento, il giorno 21/11/2017 si sottoponeva a colonscopia virtuale che, oltre ad una malattia diverticolare del sigma, confermava la presenza
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del noto polipo a livello della giunzione retto-sigmoidea: a distanza di circa un mese, si ricoverava presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria “ Federico II” di Napoli, dove veniva sottoposta a nuova colonscopia con polipectomia, il 07/03/2018 si ricoverava presso il reparto di Chirurgia Generale e d'Urgenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “ Federico II” dove in data 09/03/2018 veniva sottoposta ad “...emicolectomia sinistra robotica...”, il decorso post- operatorio era caratterizzato dalla comparsa di un addome acuto secondario ad una perforazione intestinale, per il che in data 13/03/2018 veniva sottoposta a nuovo intervento chirurgico di laparotomia esplorativa, il decorso era poi regolare e la dimissione avveniva in data 18/03/2018; in data 04/06/2018, si ricoverava presso la Casa di Cura Privata “ Malzoni” di dove CP_1 veniva sottoposta, in pari data, ad intervento chirurgico di ricanalizzazione intestinale, con dimissione intervenuta in data 13/06/2018, dopo un decorso regolare;
in data 04/12/2018 veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “SA Giuseppe Moscati” di
, sottoposta agli esami del caso, le veniva diagnosticata un'occlusione intestinale, per CP_1 cui veniva disposto il ricovero presso la Chirurgia d'Urgenza, in data 05.12.2018 veniva sottoposta a nuova TC addome che dimostrava la presenza di un ascesso in sede ipogastrica in prossimità della pregressa anastomosi colon-rettale, per il che in data 06/12/2018 veniva sottoposta a drenaggio TC-guidato, esame che in data 17/12/2018 dimostrava una colonizzazione da “Escherichia Coli e Streptococcus Constellatus”, in pari data veniva sottoposta a colonscopia di controllo, a seguito di tale esame si programmava l'eventuale posizionamento dello stent e in data 21/12/2018 veniva dimessa;
in data 31/12/2018, a causa della comparsa di forti dolori addominali con alvo nuovamente chiuso alle feci ed ai gas, veniva trasportata d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “SA Giuseppe Moscati” di , per occlusione intestinale e qui rimaneva sino al 03/01/2019 quando, CP_1 dopo essere stata sottoposta a dilatazione endoscopica “...con palloncino CRE fino ad un diametro di 12 mm..” per “ stenosi chirurgica non superabile dallo strumento...” veniva trasferita in Chirurgia d'Urgenza, in data 08/01/2019, veniva nuovamente sottoposta a tentativo di dilatazione endoscopica con palloncino, veniva informata della necessità di dover essere sottoposta ad intervento chirurgico in urgenza di resezione intestinale con confezionamento di nuova stomia, intervento che, tuttavia, non veniva effettuato ma quotidianamente rinviato;
le condizioni cliniche andavano progressivamente peggiorando, con comparsa di un quadro di sepsi (oliguria, ipotensione,febbre), fino a quando, in data 11/01/2019, i familiari chiedevano la dimissione volontaria ed a mezzo di ambulanza privata la trasportavano presso il Pronto Soccorso “A. Gemelli” di OM, ove veniva sottoposta nelle prime ore del 12/01 ad intervento chirurgico urgente ed indifferibile di “...laparatomia esplorativa + viscerolisi + toilette della cavità peritoneale + chiusura temporanea della parete addominale con Ab- Thera con diagnosi operatoria di peritonite con mesenterite necrotizzante..”, a distanza di 24 ore a second look chirurgico e in data 16/01/2019 a un terzo intervento chirurgico ed in data 30/01/2019 veniva dimessa. L'attrice, quindi, soggiungeva: di essere attualmente portatrice di ileostomia alta con un output ileostomico importante, con conseguente difficoltà di assorbimento, malnutrizione, calo ponderale e disidratazione, tali disturbi avevano profondamente modificato il suo stato di salute fisico e mentale ed alterato la qualità di vita con restrizioni nelle comuni attività quotidiane e sociali e ripercussioni gravi anche sui suoi familiari conviventi, essendo stata anche dichiarata portatrice di handicap grave ed “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età...100%”, evidenziando che dalla documentazione sanitaria e dalla Consulenza Tecnica Collegiale Medico Legale e Chirurgica allegata si evincesse che il danno biologico permanente subito, a seguito della condotta tenuta dai sanitari della Azienda Ospedaliera “SA G. Moscati“, fosse non inferiore al 70%, oltre ITT e ITP;
quindi deduceva l'esistenza del diritto ad ottenere il risarcimento dei gravi danni patiti a causa e a seguito dell'evento, emergendo dalla ricostruzione dei fatti nonché dalla documentazione medica evidenti profili di responsabilità a carico della
[...]
e, di conseguenza, sussistesse l'obbligo di provvedere al Controparte_4
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risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all'evento dannoso, essendo stato, nel periodo del ricovero dal 04.12.2018 al 21.12.2018 e successivamente del ricovero dal 31.12.2018 all'11.01.2019 presso l'Ospedale di , l'operato dei sanitari CP_1 superficiale e caratterizzato da elementi di imprudenza, imperizia e negligenza per tutti i motivi spiegati nella riportata C.t.p. La parte attrice concludeva chiedendo “Voglia l'on.le Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, così provvedere: -- accertare e dichiarare la responsabilità dell'azienda
– in persona del suo rapp. leg. p.t. – nella Controparte_4 causazione del danno alla persona patito dalla sig.ra e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'azienda – in persona del suo Controparte_4 rapp. leg. p.t. – al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice a causa ed a seguito dell'evento dannoso descritto in narrativa nella misura risultante dall'istruttoria e comunque ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese e competenze legali.”.
In data 10/12/2021 si costituiva in giudizio la parte convenuta
[...]
”, preliminarmente eccependo la violazione dell'art 163 cpc e ss. e la nullità Controparte_1 della domanda avanzata da controparte per estrema ed assoluta genericità ed incertezza degli elementi minimi stessi nella esposizione dei fatti posti a fondamento della pretesa, in aperta violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; in punto di onere della prova facendo rilevare che per affermare la sussistenza di un nesso di causalità non fosse sufficiente ricondurre con apprezzabile probabilità l'evento dannoso alla condotta commissiva e/o omissiva lamentata, ma fosse necessario assodare con presumibile certezza che l'evento dannoso sia derivato dalla condotta dell'agente, senza la quale lo stesso non si sarebbe prodotto;
nel merito, facendo rilevare che dalla lettura ed analisi della documentazione medica agli atti non si evincesse alcun inadempimento da parte dei sanitari e alcun profilo di colpa professionale (imperizia, imprudenza e negligenza) e che la domanda attorea fosse infondata in fatto ed in diritto;
contestando altresì tutte le richieste risarcitorie e le istanze istruttorie.
La parte convenuta concludeva “Voglia, pertanto, Codesto On.le Tribunale per i motivi sopra esposti, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e/o conclusione, così provvedere: I.-
Accogliere le eccezioni preliminari in rito e nel merito rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto e non provata. II.-Nel merito, rigettare la domanda così come proposta dagli attori nei confronti della convenuta struttura ospedaliera perché inammissibile, improponibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto III.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e Rimb. Forf. come per legge. Vinte le spese di giudizio.”.
La causa veniva istruita tramite C.t.u. Quindi assegnata alla scrivente che la rimetteva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così succintamente esposti gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue.
In rito occorre rilevare che la domanda è procedibile ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 28/2010 e dell'art. 8, comma 2, della legge 24/2017 e succ.ve modifiche, avendo la Pt_1 introdotto, prima del presente giudizio, un procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo di mediazione con sede in , che si concludeva con un verbale Controparte_5 CP_1 di mancato accordo (v. Verbale del 31/05/2021, prod. parte attrice).
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la validità dell'Atto di citazione, atteso che esso consente di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e contiene, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (v. Cass. 6 agosto 2007, n. 17180). Nel caso di specie, la nullità della citazione
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introduttiva deve essere senz'altro esclusa, dal momento che l'attrice ha indicato in modo specifico tutti i fatti costitutivi della pretesa azionata e le circostanze valevoli, secondo la propria prospettazione attorea, a fondare la responsabilità della azienda ospedaliera convenuta. A suffragio va pure rammentato che “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nel'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013 (Rv. 626497 - 01). L'eccezione di violazione dell'art. 163 c.p.c. sollevata dalla difesa convenuta va, pertanto, disattesa.
Può, dunque, passarsi all'esame del merito.
Nella fattispecie in esame, si rileva, innanzitutto, che la vicenda clinica dell'attrice presso la struttura convenuta aveva inizio, per quanto qui di interesse, nel dicembre 2018, sicché devono trovare applicazione al caso di specie le disposizioni della legge n. 24 del 2017. In punto di diritto, va brevemente rammentato che la legge del 17 marzo 2017 n. 24 –
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, entrata in vigore il 1° aprile
2017, a breve distanza dalla cd. legge Balduzzi (art. 3, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189), ha disciplinato il regime della responsabilità delle strutture sanitarie e degli esercenti la professione sanitaria. Con riguardo all'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, è ben noto che il relativo regime, sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, n. 577/2008, è stato strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico “contratto di spedalità”, conseguente, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228
c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (v. anche Cass., sez. III, 05/12/2013, n. 27285). Tale regime non era stato sostanzialmente modificato dalla legge 189/2012 (c.d. legge Balduzzi art. 3) ed è stato ribadito dalla legge c.d. n. 24/17 art. 7, che prevede, al primo comma, che «la struttura Parte_2 sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose», estendendo, al secondo comma, tale disciplina anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Dalla breve ricostruzione come sopra operata deriva che va confermata l'impostazione contrattualistica relativamente alla responsabilità della struttura sanitaria, unica citata in giudizio nel caso in esame. Dalla natura contrattuale della responsabilità discende, altresì,
l'applicazione dei più generali principi giurisprudenziali, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima
(ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento (v., per tutte, Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Si tratta di principi replicabili anche nella disciplina della responsabilità medica, ancora in forza della
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autorevole giurisprudenza per cui “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare
l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (v. Cass. civile sez. un., 11/01/2008, n.577). Tale indirizzo è stato successivamente specificato nel senso che “Qualora sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o
l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.” (v. ex multis Cass. civile sez. III, 21/06/2018, n.16336; v. anche Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26907 del 26/11/2020 “In tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista;
è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello la quale, pur dando atto che la documentazione esaminata non consentiva di dimostrare direttamente che l'intervento eseguito fosse diretto a rimuovere una vite metallica restata per errore nell'arto del paziente, non aveva valutato la rilevanza della stessa documentazione ai fini della prova presuntiva).”). Così delineate le linee guida del ragionamento da compiersi, può ora passarsi alla disamina della fattispecie concreta. Costituiscono dati documentali e comunque non contestati, quelli del ricovero dell'attrice presso l'Azienda ospedaliera convenuta Chirurgia Parte_1 CP_6 d'Urgenza – dal 4 dicembre al 21 dicembre 2018 e dal 31 dicembre 2018 all'11gennaio 2019 (v. doc. clinica alleg. Atto di citazione).
L'attrice ha, dunque, contestato l'imprudenza, la negligenza ed imperizia dei sanitari e/o ausiliari della Azienda ospedaliera convenuta, nella gestione della propria vicenda clinica, all'uopo allegando apposita Relazione tecnica di parte, dalla quale risultava, in sintesi, che la peritonite da cui era affetta allorquando giunse al Policlinico “Gemelli” di OM, in data 11/01/2019, dopo aver lasciato l'Ospedale “ di e l'attuale Controparte_1 CP_1 menomazione di cui ella soffriva fossero da porre in diretta correlazione causale con l'operato dei sanitari della medesima , che Controparte_4
l'avevano sottoposta a cure non risolutive nel corso dei ricoveri dal 04//12/2018 al 21/12/2018 e dal 31/12/2018 al 11/01/2019, ma causa di ulteriori complicanze.
Ebbene, le questioni e problematiche sollevate devono necessariamente essere analizzate a mezzo del richiamo agli esiti della Consulenza tecnica d'ufficio, espletata in corso di causa.
Anzitutto, i CC.T.UU. così ricostruivano la vicenda clinica “Emerge dagli Atti che la sig.ra all'epoca dei fatti dell'età di anni 70, fu sottoposta nel marzo 2018 Parte_1 presso l'AOU Federico II di Napoli ad intervento chirurgico di emicolectomia sinistra per carcinoma del colon. Detto intervento fu complicato dopo pochi giorni dell'insorgenza di una peritonite stercoracea per cui fu confezionata un'ileostomia temporanea. La stomia fu successivamente chiusa nel giugno 2018 presso altro nosocomio. Dopo sei mesi di apparente benessere, in data 04.12.2018 alle ore 21:17 la paziente fu ricoverata presso il P.S. dell' CP_1
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di Avellino per una sindrome occlusiva intestinale: all'anamnesi riferì vomito da due giorni nello specifico associato con dolore addominale ed alvo chiuso alle feci. Dopo un rapido inquadramento clinico e esami strumentali e di laboratorio fu ricoverata presso il reparto di chirurgia dove le fu prescritto digiuno, terapia infusiva parenterale: fu infine posizionato sondino naso-gastrico. Il giorno seguente la sintomatologia clinica era migliorata: l'addome trattabile e non dolente alla palpazione profonda, l'alvo canalizzata a feci e gas;
gli esami ematochimici nella norma. All'esame TC dell'addome del 5.12.18 fu descritta una raccolta in prossimità dell'anastomosi effettuata nel pregresso intervento di emicolectomia sinistra, di cui non fuveniva fornito alcun dato oggettivo dimensionale. Nel corso dell'accertamento diagnostico fu prelevato del liquido peritoneale per esame colturale (batteriologico e antibiogramma per antibioticoterapia mirata). Alla consulenza infettivologica e nel diario clinico si legge di drenaggio TC guidato: va però segnalato che la refertazione del 5.12.18 non corrisponde a una manovra del genere bensì a una semplice puntura esplorativa. Dopo miglioramento del quadro clinico la paziente progressivamente riprese ad alimentarsi e fu completato l'iter diagnostico con clisma opaco e colonscopia che evidenziò un restringimento del lume intestinale (stenosi) della lunghezza di circa 3 cm a livello dell'anastomosi colo-rettale. Ai radiogrammi si vedeva la progressione del mezzo di contrasto fino all'intestino cieco, mentre all'endoscopia la stenosi non era oltrepassata. Ottenuto quindi il miglioramento clinico con normalizzazione del transito intestinale, la P. fu dimessa in data 21.12.2018 con l'indicazione di un nuovo ricovero a breve per il posizionamento di una protesi endoscopica per la risoluzione della suddetta stenosi. A pochi giorni dalla dimissione, in data 31.12.2018, la P. tuttavia fece ritorno presso il P.S. lamentando dolore, distensione addominale e discanalizzazione. Fu di lì a poco ricoverata nel reparto di chirurgia d'urgenza dello stesso nosocomio. In data 2.1.19 la Sig.
evacuò feci liquide. giorno successivo fu sottoposta a endoscopia operativa con il Pt_1 tentativo di dilatare la stenosi con un apposito palloncino. Il decorso clinico successivo fu regolare con addome trattabile, apiretica, canalizzata, PA e FC nella norma, diuresi regolare.
Non si legge di vomito e dolore addominale. In data 8.1.19 fu nuovamente sottoposta a colonscopia: gli operatori nel corso dell'esame decidevano di non procedere alla dilatazione per le condizioni locali dell'intestino (mucosa fragile e granulosa). Ad ogni modo, il clisma opaco, eseguito immediatamente dopo l'endoscopia, risultò sovrapponibile all'esame precedente
(Dicembre 2018) con conferma della stenosi e regolare progressione del mezzo di contrasto a monte di quest'ultima fino al cieco). In considerazione dell'insuccesso del trattamento endoscopico, fu quindi richiesta consulenza anestesiologica e posizionamento CVC (catetere venoso centrale) per “eventuale intervento” A tal proposito va segnalato: a) la P. non sottoscrisse mai il consenso per il trattamento chirurgico programmato di risoluzione della stenosi anastomotica). b) Nelle 9 e 10.1.19, unicamente nel diario infermieristico, v'è menzione di ipotensione arteriosa marcata e ingravescente, liddove nel diario clinico della cartella non c'è alcuna annotazione degli specialisti nel merito. IN dette date, agli esami ematici era presente una leucocitosi neutrofila, assente in data 7.1.19. In data 11.1.19 la P. decise di lasciare il reparto per recarsi il giorno stesso presso il policlinico “A. Gemelli” di OM. Le condizioni cliniche erano gravi da rendere necessario un interventi chirurgico urgente per la presenza di una peritonite con mesenterite necrotizzante. Nei giorni successivi rispettivamente il 12 e il 16 gennaio fu sottoposta ad altri due interventi:…”. Quindi i CC.TT.UU. chiarivano che “l'oggetto della vertenza giudiziaria inerisce la comparsa di una sintomatologia occlusiva e la “gestione” della stenosi (restringimento) dell'anastomosi tra colon e retto confezionata nel corso di un intervento oncologico di resezione colica eseguito in altra sede nel marzo 2018, emergendo dagli atti che proprio a per la lamentata condizione di discanalizzazione (le alterazioni dell'alvo si caratterizzano per irregolarità della funzione intestinale e si manifestano con squilibri nella defecazione di varia natura, tra cui incontinenza, diarrea, stipsi prolungata, occlusione intestinale) la P. si ricoverò nel Dicembre 2018 presso il PS l'ospedale di e quindi CP_1 presso l'UO di Chirurgia d'Urgenza dello stesso nosocomio.”.
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Svolte le dovute premesse in ordine all'eziopatogenesi delle complicanze correlate al confezionamento di un'anastomosi intestinale ed al loro trattamento, i CC.TT.UU. procedevano a separata analisi dei periodi di ricovero dell'attrice presso la struttura convenuta, ovvero “a) La gestione clinico-diagnostica-terapeutica presso il PS dell'Ospedale di Avellino dal 4.12.18 al 5.12.18 ore 1.24. Nella gestione del caso in PS riteniamo possa essere espresso un sicuro giudizio “assolutorio” dovendosi riscontrare un approccio da parte degli specialisti dell'Ospedale di Avellino in PS assolutamente corretto ed idoneo alle condizioni cliniche del P. In tal senso: a) La diagnosi fu rapida, così come il ricovero in reparto. b) Il successivo iter diagnostico (TAC, clisma, endoscopia) fu appropriato: i i sanitari posero non solo diagnosi di occlusione ma anche di stenosi dell'anastomosi colo-rettale. Fu anche evidenziata la presenza di una raccolta fluida e gassosa in prossimità della stessa anastomosi (…).”; dopodiché circa
“c) La gestione clinico-diagnostica-terapeutica presso il PS dell'Ospedale di Avellino nel corso delle degenze del Dicembre 2018 e Gennaio 2019. i) Degenza dal 5.12.18 – 21.12.18. Va preliminarmente osservato che gli specialisti che si occuparono del caso in sede di PS, tenuto conto del rilievo TC della stenosi dell'anastomosi colo-rettale, preferirono pianificare in regime il trattamento nel corso di una degenza ad hoc dedicata, in esito all'osservazione diagnostica effettuata in PS. Per la stenosi i medici preferirono quindi pianificare un tentativo di dilatazione endoscopica eventualmente seguito dal posizionamento di una protesi (stent) nel lume intestinale, piuttosto che procedere d'emblee all' intervento chirurgico laparotomico. Nel corso di tale degenza però la P. fu sottoposta unicamente a terapia medica e, nello specifico, ad antibioticoterapia con penicellina e betalattamico avverso la positività del liquido drenato all'E.coli multiusensibile ed a S. constellatus. In tal senso può ravvisarsi il giudizio di censura per imprudenza considerato il reperto colonscopico in data 17.12.21 della stenosi serrata aggettivata come “non valicabile dallo strumento”, il che rendeva necessario il trattamento della condizione morbosa de quo, dovendosi ritenere che, per quanto ritenute migliorate le condizioni cliniche generali (alvo aperto, la paziente si alimenta) e comunque consigliato in dimissione il posizionamento endoscopico di stent antoestensibile a livello della stenosi anastomotica, era facilmente intuibile che di lì a poco la P. avrebbe sviluppato una patologia occlusiva addominale con conseguente necessità di accedere nuovamente in ambiente nosocomiale. ii) Degenza dal 31.12.18 all'11.1.19 Come prevedibile, la P., a pochi giorni di distanza dalla dimissione, in data 31.12.18 fece ritorno al PS dell'Ospedale di con CP_1 diagnosi di sospetta occlusione intestinale. Nel corso di tale degenza riteniamo possa configurarsi un ulteriore giudizio di censura per imprudenza e negligenza nell'operato degli specialisti che del caso si occuparono. Orbene, pur ribadendo che la dilatazione endoscopica deve essere il primo approccio terapeutico per una stenosi endoscopica, nel caso in esame il giudizio di censura si configura : Nell'incompleta valutazione preliminare desunta dagli accertamenti diagnosticostrumentali per immagine. In tal senso: a) La valutazione fornita dall'esame rx-grafico con clisma opaco riportò soltanto la distanza del tratto stenotico dall'orifizio anale e la sua lunghezza (circa 3 cm). Non furono effettuate ulteriori valutazioni circa l'orientamento anatomico della stenosi e l'eventuale fissità all'osso sacro. b) Non fu effettuato l'esame TAC o RMN che avrebbe SI' potuto fornire elementi di valutazione circa l'orientamenmto anatomico e l'eventuale fissità al sacro, che come già altrove osservato, è un fattore predittivo di rischio di perforazione postdilatazione. c) (in via non gradata) precedenti esami TAC effettuati neppure valutarono detti parametri ma unicamente lo stato occlusivo e la presenza di una raccolta pelvica. Ed ancora, sostegno di tale assunto, va menzionata ancora la refertazione dell'ultima TAC del 2.1.19 ove si legge di ricostruzione tridimensionale della TAC ma si riportano tali parametri. Anzi in quest'ultimo esame fu segnalata “un'imbibizione del fodero peritoneale in corrispondenza del tratto distale iuxtaanastomotico in prossimità delle clip della pregressa anastomosi”. Tale dato è indicativo di una flogosi, che rappresenta un ulteriore fattore di rischio di perforazione e di un fallimento della dilatazione endoscopica. d) tenuto conto dell'incompleto iter diagnostico-strumentale pre-procedurale endoscopico, l'indicazione
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alla dilatazione endoscopica poteva ritenersi “forzata” (rispetto ad ulteriori strategie operatorie anche cruenti) . Compendia tale giudizio la circostanza che, a fronte della corretta gestione intraprocedurale in data 3.1.19, la procedura dell'8.1.19 fu giustamente sospesa per la presenza di mucosa fragile e granulosa: in ragione di ciò gli specialisti che gestirono il caso non effettuarono una seconda dilatazione e) tenuto conto di quanto rilevato ai sub a-d, la P. andava informata sul rischio di maggiore insuccesso della proceduta programmata ancora alla dimissione del primo ricovero e di fatto espletata nel corso della seconda degenza del Gennaio
2019. A tal proposito va segnalato che una corretta informazione fornita alla P. avrebbe consentito alla stessa di manifestare in maniera maggiormente consapevole il consenso alla procedura endoscopica o di optare per una laparotomia urgente stante anche il chiaro quadro radiologico di ileo meccanico ovvero di occlusione intestinale in atto. Rimandiamo, a sostegno del nostro assunto, ai modelli di consenso informato presenti in cartella e sottoscritti dalla paziente dovendosi ancora una volta rimarcare la mancanza di un elenco dettagliato delle possibili complicanze (in particolare della perforazione) e della specifica situazione clinica della paziente …”. (…). “Tenuto conto quindi di quanto or ora osservato, pur non potendosi sottacere che: a) all'endoscopia del giorno 8.1.19 la mucosa intestinale appariva fragile e granulosa, segno di flogosi da verosimile presenza di una soluzione di continuo;
b) Lo stesso esame, sebbene sospeso, in seguito alla dilatazione gassosa del viscere (necessaria per il suo espletamento), verosimilmente peggiorò le condizioni locali facilitando la contaminazione extraluminale È di tutta evidenza che lo stato settico diagnosticabile alla P. e le ulteriori cure effettuate presso il di OM vanno inequivocamente ricondotte alle Controparte_7 ravvisate censure nella gestione del caso presso l' e quindi all'evento Controparte_8 perforativo che impose l'intervento chirurgico laparotomico in data 11.1.19: in pratica la perforazione è chiaramente conseguente alle manovre endoscopiche.” (v., per tutto, Relazione di Ctu, depositata nel fascicolo telematico in data 17/04/2023).
Così brevemente riportati, per comodità di lettura, nei passi ritenuti salienti, gli esiti delle indagini tecniche d'ufficio, stima il Tribunale che la logicità e l'analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni formulate, supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica, della cui attendibilità scientifica non si ha motivo dubitare, impongano la piena condivisione delle riportate risultanze, avendo i CC.TT.UU. sottoposto ad ampia disamina tecnica, nel corso della discussione medico-legale, anche le osservazioni critiche di parte convenuta. Sotto tale profilo, in specie, la tesi sostenuta dai C.t.p. di parte convenuta e riproposta, altresì, dalla difesa convenuta è quella di escludere che la perforazione intestinale all'origine della vicenda per cui è causa fosse dipesa dalle manovre di dilatazione endoscopica eseguite ad e pertanto negare la sussistenza del nesso di causalità. CP_1
I CC.TT.UU. hanno replicato dettagliatamente a ciascuno dei punti critici segnalati dal
Ctp di parte convenuta, sicché appare opportuno rimandare integralmente alla parte della Relazione ivi dedicata (“RISPOSTA A NOTE CONTRODEDUTTIVE FORMULATE DA PARTE CONVENUTA”, pag. 53 e ss. Relazione cit.), da intendersi qui integralmente trascritta. Risulta comunque utile riportare alcuni passaggi perché idonei anche ad evidenziare ulteriori profili critici della gestione della paziente da parte dei sanitari dell' laddove i CP_8 CC.TT.UU. replicavano che “La moderata alterazione degli esami ematochimici è consona al quadro clinico e anatomopatologico di una perforazione post-endoscopica, legata – si ribadisce
- a una piccola soluzione di continuo in grado di contaminare lentamente la pelvi. Il giorno 10 gennaio si riscontra una leucocitosi neutrofila. Nel preliminarmente osservare che il valore di 11000 dei GB non è normale, v'è da segnalare che questo dato non esclude la perforazione. Non è presente una peritonite, ovviamente, ma la leucocitosi è una spia - accanto ai dati clinici
– di un iniziale peggioramento, che avrebbe dovuto allertare i medici a richiedere un approfondimento strumentale. Anche all'esame emocromocitometrico, eseguito in OM al momento della diagnosi di perforazione, è presente un modico incremento dei GB (GB 13920). Questo dato avvalora l'importanza della leucocitosi del giorno precedente.” ed anche che “Il
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fatto che la perforazione si diagnostichi a OM ad un giorno dalla dimissione volontaria dall'ospedale di , non esclude assolutamente che detta lesione fosse già presente al CP_1
I CTP, al proposito, giungono ad una conclusione assolutamente fantasiosa, CP_1 incondivisibile e senza alcuna spiegazione scientifica: “nella fattispecie non vi è stata alcuna soluzione di continuo del colon-retto neppure prodotta o aggravata delle manovre endoscopiche praticate presso l' . L'aria libera in addome riscontrata al Controparte_1 CP_1 CP_7
è stata determinata da una microperforazione intestinale che si è verificata dopo
[...] l'accesso al PS e nelle ore immediatamente successive, questo ha infatti determinato le modifiche del quadro clinico che sono ben descritte in atti “ In un lasso temporale di poche ore dal 9 all'11 gennaio il quadro clinico evolve. Si sottolinea come durante gli ultimi due giorni di degenza ad (9 e 10 gennaio) compare un'ipotensione ingravescente e dopo la CP_1 dimissione presenta febbre e oliguria, chiari segnali di insorgenza di un quadro settico. Tutti questi sono segnali della presenza di una perforazione, diagnosticata definitivamente con la TAC.”. Osserva, altresì, il Tribunale che decisivo, inoltre, ai fini di escludere la ricorrenza nel caso di specie di eventuali cause alternative è il passaggio ove i Consulenti d'ufficio replicavano alle note critiche dei Ctp chiarendo che “A questo punto ci si chiede allora come si possa spiegare altrimenti un peggioramento se non come la conseguenza di una lente e progressiva evoluzione di una microperforazione, verificatasi nei giorni precedenti. Quale diverso ragionamento logico escluderebbe una perforazione endoscopica ? Quale nuovo evento patogeno può avere lesionato l'intestino della sig.ra ? I CCTTPP non forniscono alcuna Pt_1 risposta in merito. Si limitano a criticare in maniera sterile e non costruttiva le conclusioni dei
CTU, anziché palesare una causa diversa con prove e valenza scientifica inoppugnabili !! La perforazione è un dato incontrovertibile. Alla laparotomia c'è un dato indiscutibile la presenza di aria libera. Resta insoluta la domanda: da dove poteva prevenire? In nessun esame strumentale antecedente alle manovre di dilatazione endoscopica non ci sono segni tali neanche da sospettarne la presenza” e che “Al ricovero ad la paziente presentava crisi occlusive CP_1 da stenosi di anastomosi senza peritonismo. A OM il quadro clinico e quindi anatomo- patologico è assolutamente diverso. Si è verificata infatti una peritonite (assente ad ) CP_1 da perforazione. In un addome già operato quindi verosimilmente portatore di aderenze viscero- viscerali e viscero-parietali si innesca un ulteriore processo di infiammazione che peggiora ulteriormente lo stato delle anse intestinali. La differenza tra le due situazioni è ben evidente: confrontando in tal senso gli esami TAC di con quello di OM. Il referto operatorio CP_1 inoltre evidenzia matassa di anse verosimilmente tenuali, a pareti ispessite con ascite saccata fra di esse e bolle aree, sia a livello della parete intestinale, sia a livello delle raccolte stesse.
Tale reperto non è presente nella TAC di eseguita prima delle manovre endoscopiche CP_1 ed è indicativo di processi flogistici recenti. Le tenaci aderenze, le matasse ileali tenuali e la lisi di aderenze viscero-viscerali si possonoattribuire ai precedenti interventi chirurgici, ma l'aria libera, le raccolte tra le anse sottomesocoliche, il materiale necrotico sono successive al ricovero di e sono responsabili dell'urgenza chirurgica. Le resezioni ileali sono CP_1 successive al reintervento, eseguito al Gemelli, e probabilmente si sarebbero potute evitare in un addome sicuramente difficile ma almeno privo di queste ulteriori alterazioni patologiche legate alla perforazione .” e quindi arrivano a ribadire e confermare che “In definitiva i CTP fanno un'analisi temporale della comparsa della perforazione, ignorando o omettendo assolutamente un'analisi etiologica della stessa. Sia pur partendo dall'assunto che la perforazione si rende manifesta a OM (soltanto 24 ore dopo la dimissione volontaria dal
!), i CTP non forniscono alcuna spiegazione valida e inoppugnabile diversa Controparte_1 da quella di una lesione iatrogena post-dilatazione endoscopica, causata nei giorni precedenti durante il ricovero ad .” (v. pag. 57 e ss. Relazione Ctu. cit.). CP_1
Pertanto, va, senza dubbio, affermata la ricorrenza della responsabilità dei sanitari dell'Azienda ospedaliera Moscati, avendo il paziente-creditore provato l'accettazione in ospedale ai fini del ricovero e quindi la conclusione con la struttura di un contratto “di spedalità”
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o di assistenza sanitaria, nonché che la condotta degli stessi sia stata la causa del danno, essendo state le deduzioni svolte circa l'inadempimento "qualificato", ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno, del debitore della prestazione sanitaria e le argomentazioni tecniche offerte a mezzo dell'allegata Ctp confermate dall'istruttoria tecnica d'ufficio, espletata nel corso della presente causa. Possono dirsi, difatti, emersi concreti elementi atti a consentire di dedurre che lo stato settico diagnosticato alla e le ulteriori cure effettuate presso il Pt_1 di OM fossero da ricondurre alle ravvisate censure nella gestione del caso Controparte_7 presso l' e quindi all'evento perforativo che impose Controparte_4 l'intervento chirurgico laparotomico in data 11.1.19, ovvero ed in altri termini, che la perforazione fosse conseguente alle manovre endoscopiche e quindi di una lesione iatrogena post-dilatazione endoscopica, causata durante il ricovero ad , cosicché vi è la prova CP_1 della negligenza dei sanitari della struttura ospedaliera convenuta, come indicata dai
CC.TT.UU., il cui contegno ha concretizzato un inadempimento contrattuale, ex artt. 1223 e 1228 c.c., e del collegamento eziologico tra il danno e la condotta dei sanitari, secondo il criterio del “più probabile che non”, essendosi anzi i CC.TT.UU. espressi in termini di certezza (v. ancora specificamente Relazione cit. pag. 52 “in pratica la perforazione è chiaramente conseguente alle manovre endoscopiche.”), mentre il debitore non ha provato né l'esatto adempimento, né l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) fosse stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. La domanda proposta nell'interesse di va, dunque, accolta per quanto Parte_1 di ragione.
Occorre ora procedere alla individuazione e liquidazione dei danni, avendo l'attrice all'uopo richiesto il “risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice a causa ed a seguito dell'evento dannoso descritto in narrativa nella misura risultante dall'istruttoria e comunque ritenuta di giustizia…”. Quanto al danno non patrimoniale, deve aderirsi al tradizionale insegnamento delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze n. 26972 ss. del 2008), le quali hanno definitivamente superato gli orientamenti tesi a riconoscere autonoma liquidazione alle singole voci del danno non patrimoniale - biologico, morale ed esistenziale - sancendone invece l'unitarietà. Alla stregua di ciò, il risarcimento del danno biologico va liquidato in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale, elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.), non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass., sez. III, sent. n. 24864 del 9 dicembre 2010; v. anche Cass. civile sez. III, 13/04/2018, n.9196 per cui “La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito. E per stabilire se vi siano state duplicazioni nel risarcimento o se, viceversa, questo sia stato erroneamente sottostimato, non si deve fare riferimento ai nomi attribuiti dal giudice al pregiudizio lamentato (biologico, morale, esistenziale), ma esclusivamente al concreto pregiudizio preso in esame. Pertanto, nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, dovranno essere distintamente valutati - per gli aspetti non rientranti nel danno biologico, in quanto non conseguenti a lesioni psico-fisiche - sia l'aspetto interiore del danno sofferto, che quello dinamico-relazionale, destinato ad incidere negativamente su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto.”). A tanto va aggiunto che “Per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona. Il danno biologico misurato percentualmente è, pertanto, la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale
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esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti. Il danno da lesione della salute, in particolare, per essere risarcibile, deve avere per effetto compromissione d'una o più abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Se non avesse alcuna di queste conseguenze, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.” (v. di recente Cass. civile sez. III, 02/09/2022, n.25887). Nella fattispecie in esame, i CC.TT.UU. stabilivano che “Sul versante valutativo medico-legale, riteniamo che quanto obiettivato all'esame clinico della Sig. Parte_1 costituisca un reliquato anatomico con carattere di "permanenza" e configuri postumi che fin d'ora possono ritenersi consolidati, definitivi, immodificabili: ciò soprattutto in relazione al tempo trascorso dall'evento traumatico riferito. Rileviamo quindi che i postumi evidenziabili sono caratterizzati, sul versante anatomo-funzionale, da: Cicatrici cutanee chirurgiche relative alla laparotomia esplorativa, Ileostomia al fianco sinistro;
Resezione di circa cm. 30 di ileo, Accreditabile lieve stato d'ansia reattivo riconducibile all'angoscioso vissuto. In accordo con le Tabelle di valutazione medico-legale di Legge del danno biologico (SIMLA 2016) riteniamo che quanto obiettivato nel caso in esame possa essere quantificato in ragione del 65%
(sessantacinque per cento) di invalidità permanente parziale intesa, ovviamente, come solo danno biologico. E' evidente che a tale IPP va sottratta la stima del danno conseguente (percentualmente valutabile in ragione del 15% di danno biologico) riconducibile agli esiti anatomo-funzionali dell'emicolectomia sinistra relativi all'originaria neoplasia maligna (polipo pseusopeduncolato di circa cm. 3 di diametro alla giunzione sigma-retto) che motivò il ricorso alle cure presso altra struttura nosocomiale in relazione alle quali v'è condivisa e pacifica corretta gestione chirurgica del caso. Ne consegue che va ammesso un danno biologico iatrogeno pari al 50%. Per quanto attiene al periodo di inabilità temporanea, così come evidenziabile dalla documentazione medica in Atti, si possono riconoscere unicamente (in riferimento alla malpractice) 28 giorni di ITT (relativi al secondo ricovero presso l'
[...]
ed il di OM) nonché 30 giorni di inabilità parziale mediamente CP_8 Controparte_7 valutabili al 50% ed ulteriori 30 giorni mediamente valutabili al 25%. Il livello di sofferenza conseguito alle lesioni subite dal periziando ed all'iter diagnostico – terapeutico è complessivamente valutabile di media entità (secondo i criteri proposti dalla SIMLA).” (v. pag. 52 e 53 Relazione cit.).
Tenuto conto delle peculiarità del caso in esame è ora necessario evidenziare, in punto di diritto, come di recente la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che “In tema di risarcimento del danno alla salute, in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti - se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare interamente il danno iatrogeno.” (cfr. Cass. civile sez. III,
30/07/2024, n.21261; v. anche Cass. civile sez. III, 11/11/2019, n.28986 per la definizione di menomazioni coesistenti “di norma irrilevanti ai fini della liquidazione”). Nel caso di specie, si stima di dover valutare e liquidare il danno biologico iatrogeno pari al 50% in via autonoma e non procedendo al calcolo per sottrazione (65%-15%), in mancanza di riconosciuto rapporto di concorrenza o dipendenza rispetto alle menomazioni coesistenti.
In ordine alla quantificazione di tale danno, preme precisare che non possa applicarsi la Tabella Unica Nazionale, allegata al “Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo
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dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.40 del 18-02-2025 - Suppl. Ordinario n. 4, per il “risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché' conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata” (v. art. 1), poiché l'articolo 5 dello stesso decreto, rubricato “Disposizioni transitorie”, dispone “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”, fissata per il 5/3/2025. Pertanto, ritiene questo Giudice di aderire all'orientamento che indica come parametro per tutto il territorio nazionale quello delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, aggiornate al 2024 (v. Cass., sez. III, n. 12408 del 7.6.2011; v. anche Cass. civile sez. VI, 23/06/2022,
n.20292), precisandosi all'uopo che le più recenti tabelle anno 2024, come quelle precedenti del 2021 e seguendo gli orientamenti recenti della Suprema Corte (cfr. Cass, n. 8532/2020;
Cass., n. 25164/2020), offrono una liquidazione distinta per il danno biologico (ora definito
“danno biologico/dinamico-relazionale”) e per il danno morale/sofferenza soggettiva (ora denominato “danno da sofferenza soggettiva interiore”). Possono, quindi, essere riconosciuti all'attrice che al momento del Parte_1 sinistro aveva 70 anni, €242.409,00 per danno biologico/dinamico relazionale ed €121.210,00 per danno da sofferenza soggettiva interiore, atteso il dolore al quale è stata sottoposta e l'astratta configurabilità del reato di lesioni colpose, il tutto secondo il seguente schema: età del danneggiato alla data del sinistro 70 anni, percentuale di invalidità permanente 50%, punto danno biologico € 7.401,80, incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.700,90, punto danno non patrimoniale €11.102,70, Danno biologico risarcibile €242.409,00, danno non patrimoniale risarcibile €363.613,00. Non sono stati provati elementi ulteriori per procedere ad aumenti (cd. personalizzazione) delle due dette voci, considerato che quanto allegato dall'attrice rientra già nella valutazione dei punti di invalidità. Per ITT, per la quale le nuove tabelle prevedono l'importo complessivo giornaliero di euro 115,00 come valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta, devono riconoscersi €5.807,50 così suddivisi: invalidità temporanea totale €3.220,00, invalidità temporanea parziale al 50% €1.725,00, invalidità temporanea parziale al 25% €862,50. Pertanto, in totale, il danno non patrimoniale subito dall'attrice ammonta all'attualità ad
€369.420,50 (€363.613,00+€5.807,50). Non possono essere riconosciuti danni patrimoniali, in quanto non dettagliatamente dedotti e non documentati. In merito alla rivalutazione delle somme riconosciute, si osserva che essa non può essere effettuata, posto che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto alla corresponsione degli interessi, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712. del 17/2/1995, questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi, nella misura legale, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta. Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro, collocabile nella data del 5.12.2018, con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione, consultabile sul sito web dell'ISTAT e quindi, su quest'ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo dicembre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di
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valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione fino al soddisfo.
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta e la liquidazione si effettua d'ufficio, come da dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenendo conto del valore del decisum, delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria).
Sulle spese della C.t.u., già liquidate in favore dei CC.TT.UU. con separato decreto, parimenti si provvede come da dispositivo, con riguardo ai rapporti interni tra le parti, ponendole a carico di tutte in quote uguali, trattandosi di spese sostenute nell'interesse comune e di giustizia (v. sul punto Cass. civ. sez. I, 10/06/2020, n.11068).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. accogliendo, per quanto di ragione, la domanda proposta, dichiara la responsabilità contrattuale della convenuta Controparte_9
nella produzione dei danni subiti dall'attrice e, per l'effetto, condanna
[...] la medesima parte convenuta, Controparte_9
, in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore dell'attrice
[...]
a titolo di risarcimento danni, della somma di €369.420,50, oltre Parte_1 interessi legali, come indicato in parte motiva.
2. Condanna parte convenuta Controparte_9
, in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore dell'attrice,
[...] delle spese di giudizio, che si liquidano in €545,00 per esborsi e €13.001,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
3. Pone definitivamente, nei rapporti interni, a carico di entrambe le parti in pari misura le spese della consulenza tecnica espletata, così come liquidate con apposito decreto del 23/10/2023.
4. Dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003. Così deciso in data 17 maggio 2025. Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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