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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 16/9/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 2449/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Oliviero)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(avv.ti Ciaffi e Sottile)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3365 del 18/3/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava l'opposizione, proposta dalla - d'ora in poi, Parte_1 breviter, anche “ ” - avverso il decreto ingiuntivo n. 6403 emesso dal Tribunale di Roma il 7/10/2022, CP_2 con cui si condannava la suddetta datrice di lavoro al pagamento, in favore di , della CP_1 complessiva somma di € 5.966,59 (oltre interessi e rivalutazione), a titolo di differenze retributive, relative al periodo dicembre 2021-giugno 2022 - segnatamente pari alla differenza tra la retribuzione a tempo pieno di
€ 1.704,74 e la retribuzione riconosciuta a tempo parziale di € 852,37 X 7 mesi - spettanti alla lavoratrice in forza della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3401 del 6/10/2021, con cui si era accertato che, tra le
Gepin Contact Spa e era intercorso un appalto illecito di manodopera e, di conseguenza, Parte_1 sussisteva un rapporto di lavoro subordinato tra la (insieme ad altri) e le . CP_1 Parte_1
In estrema sintesi, ad avviso del Tribunale capitolino: a) la sentenza n. 3401/2021 aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti a tempo pieno;
b) in tale pronuncia, le retribuzioni arretrate erogate a titolo risarcitorio erano state determinate sulla base di una retribuzione full time e non part-time; c) d'altra parte, il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part-time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno;
d) pertanto, era onere del datore di lavoro, che allegava la durata limitata dell'orario, fornire la prova della riduzione della prestazione lavorativa, né la sua diminuzione poteva essere unilateralmente disposta dal datore di lavoro, dovendo conseguire soltanto ad accordo tra le parti.
La Società interponeva gravame, cui resisteva la lavoratrice.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame, l'appellante, di contro, sostiene: a) che, ad un'attenta lettura della citata sentenza n. 3401/2021 della Corte d'Appello di Roma, non emergerebbe alcun chiaro riferimento all'obbligo di riassumere la lavoratrice con un contratto full time 100%; b) che, nelle conclusioni del ricorso del relativo giudizio di primo grado, i ricorrenti avevano (solo) chiesto di “ordinare a Parte_1 la riammissione in servizio dei ricorrenti nel posto di lavoro in precedenza occupato (…) e condannare
[...] la Società al pagamento in favore dei ricorrenti a titolo di adempimento e/o risarcimento del danno delle mensilità di retribuzione”; c) che la conseguenza logica sarebbe, quindi, la riammissione “nel posto di lavoro”
e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato “tutt'ora in essere” (come statuito nella sentenza di appello), che altro non sarebbe quello part time; d) che, se vi fosse stata la volontà della Corte territoriale di ravvisare l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma di tipo full time, anziché (come era) part time tra i ricorrenti e , lo avrebbe chiaramente specificato in Parte_1 sentenza;
e) che la suddetta Società aveva riassunto l'odierna appellata sulla base della percentuale di lavoro (50%) che risultava dalle buste paga prodotte riferite alla Gepin Contact Spa e facendo applicazione di tale percentuale alle 36 ore settimanali previste dal CCNL di per i contratti a tempo pieno. Parte_1
In continuità con recenti decisioni di questa stessa Corte in fattispecie in toto sovrapponibili - v. sent.
n. 550 del 7/2/2025, n. 1323 del 12/5/2025, n. 2289 del 27/6/2025 (confermanti tutte le decisioni emesse in pari data dallo stesso estensore della sentenza qui gravata), che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - l'appello è infondato e va respinto per le seguenti ragioni. Invero, come riporta la stessa appellante, con il ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. proposto nel giudizio definito, in grado di appello, dalla citata sentenza n. 3401/2021, i ricorrenti (tra cui la avevano CP_1 chiesto di “ordinare a la riammissione in servizio dei ricorrenti nel posto di lavoro in Parte_1 precedenza occupato con condanna al pagamento a titolo di adempimento e/o risarcimento del danno delle mensilità di retribuzione”.
Dunque, i ricorrenti avevano avanzato la domanda di pagamento delle retribuzioni ad essi dovute nel periodo di interposizione illecita di manodopera, mentre la Corte territoriale, con la sentenza n. 3401/2021, ha liquidato, in favore dei ricorrenti, “le retribuzioni lorde effettivamente percepite dagli appellanti e risultanti dalle buste paga depositate in atti, sotto la voce stipendio lordo o similari” e ha condannato le Società a pagare alla dalla messa in mora” (ossia dal 26/9/2016) la retribuzione ordinaria di € 1.681,45, oltre gli CP_1 accessori di legge.
Si ritiene, pertanto, che la Corte di Appello, considerando il rapporto tra le parti come a tempo pieno, ha liquidato (a titolo retributivo e non risarcitorio) le somme dovute parametrate su tale monte orario, ritenuto comprovato dalle retribuzioni effettivamente percepite e risultanti dalla documentazione agli atti.
Non spetta a questo Collegio stabilire se la decisione resa, sul punto, dalla sentenza de qua sia errata o meno, contando solo che tale sentenza fa stato nel presente giudizio, sempre che non venga travolta dalla successiva pronuncia della Suprema Corte, in accoglimento del ricorso per cassazione (che la Società afferma di aver proposto avverso la medesima sentenza).
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna la Società alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 1.984,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 16/9/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)