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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/07/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2693/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa MA MONTE- Presidente Relatrice dr. Francesco DISTEFANO- Consigliere dr.ssa Irene LUPO- Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 2693/2024 promossa da
C.F. e P. IVA ), in persona del Presidente e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo Abbatescianni, Parte_2 dall'Avv. Michael Cirigliano e dall'Avv. Teresa Alessia Ammirante del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Piazzetta Guastalla 15
APPELLANTE contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale GE, elettivamente domiciliata in Brescia, Via
Oberdan 1/A presso lo studio legale PI, GE & Associati
APPELLATA avente ad oggetto: transazione sulle seguenti
CONCLUSIONI
- per l'appellante: “Voglia Codesta Eccellentissima Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, sia di merito, sia istruttoria, per i motivi sopra esposti, così giudicare: in via principale in riforma parziale: accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 1860/2024, pubblicata in data 21 febbraio 2024 dal Tribunale di Milano, Sezione V Civile, in composizione monocratica e non notificata, confermando il decreto ingiuntivo n. 22153/2021 (R.G. n. 48206/2021) emesso in data 28 dicembre 2021 e per
l'effetto condannare al pagamento del residuo importo di Euro 150.550, o alla diversa maggior o minor CP_1 somma ritenuta di giustizia, oltre IVA e interessi di mora come previsti ai sensi dell'art. 1284 c.c., quarto comma, pagina 1 di 11 dal 12 marzo 2024 al soddisfo;
in via subordinata: accogliere l'appello e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza n. 1860/2024, pubblicata in data 21 febbraio 2024 dal Tribunale di Milano, Sezione V Civile, in composizione monocratica e non notificata, condannando a titolo di risarcimento del danno a pagare Controparte_1 la somma di Euro 225.750, oltre IVA, di cui Euro 75.250 già pagati da per i titoli esposti in Controparte_1 narrativa, oltre IVA e interessi di mora sulla differenza, come previsti ai sensi dell'art. 1284 c.c., quarto comma, dal 12 marzo 2024 al soddisfo;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio di primo grado e secondo grado”;
- per l'appellata: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita - ogni contraria istanza e deduzione disattesa - rigettare integralmente l'appello proposto, in quanto infondato, con conferma integrale della sentenza appellata e quindi: - respingere la domanda giudiziale formulata dall'attrice per tutte le ragioni esposte in fatto e in diritto;
Spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio - accessori compresi (rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A.) - integralmente rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza n. 1860/2024 pubblicata in data 21 Parte_1 febbraio 2024 con la quale il Tribunale di Milano ha revocato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 22153/21 emesso per la somma di € 225.750,00 nei confronti della società su ricorso di e ha condannato l'opponente Controparte_1 Parte_1 CP_1
a pagare alla società opposta il minor importo di Euro 75.250,00, oltre
[...] Parte_1 interessi di legge, con condanna di alla restituzione a favore della società Parte_1 ell'importo dalla stessa già corrisposto in esubero rispetto a tale somma;
ha Controparte_1 condannato altresì l'opponente l pagamento delle spese di lite. Controparte_1
L'appellante ha chiesto che, in parziale riforma della sentenza, la Corte confermi il decreto ingiuntivo n. 22153/2021 e per l'effetto condanni al pagamento del residuo importo di CP_1 euro 150.550,00; in subordine ha chiesto, sempre in parziale riforma della sentenza, che CP_1 venga condannata a titolo di risarcimento del danno a pagare la somma di euro 225.750,
[...] oltre IVA, di cui euro 75.250 già pagati.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della Controparte_1 sentenza.
La causa è stata assunta in decisione dalla Corte a norma dell'art. 352 c.p.c., alla scadenza del termine per le note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 22.05.2025, come disposto dalla Consigliera Istruttrice.
I FATTI OGGETTO DI CAUSA.
Nel ricorso monitorio ha allegato che fra il 2012 e il 2017 e avevano Parte_1 Pt_1 CP_1 stipulato accordi di collaborazione commerciale occasionale in virtù dei quali mpegnava Parte_3
a promuovere prodotti di nel contesto di forniture d'impianti per la perforazione di pozzi CP_1 pagina 2 di 11 d'acqua, a favore del Ministry of Water Resources della Repubblica dell'Iraq; quale corrispettivo spettante per la prestazione resa da , si obbligava a corrispondere a la Pt_1 CP_1 Pt_1 somma complessiva di euro 895.750,00 oltre Iva in forza della transazione stipulata in data 11 luglio
2018 con Nella stessa transazione si dava atto che il Ministry of Water Resources della CP_1
Repubblica dell'Iraq aveva già corrisposto a complessivamente la somma di Euro CP_1
12.098.785,00 pari al 96,71% dell'importo complessivamente dovuto per le forniture e si CP_1 riconosceva pertanto debitrice di della somma di Euro 895.750,00 oltre IVA, impegnandosi Pt_1
a versare euro 670.000 in sei rate mensili di pari importo, mentre il saldo pari ad euro 225.750,00 sarebbe stato versato da a ad avvenuto incasso da parte di del saldo di CP_1 Pt_1 CP_1
Euro 411.234,40 pagato dal . La ricorrente ha dedotto che la Transazione all'art. Controparte_2
2.2. prevedeva in capo a l'obbligo di “porre in essere ogni ragionevole iniziativa e sollecito del caso CP_1 al fine di ottenere quanto prima il Saldo [dovuto dal Ministero iracheno], nonché quello di informare
“tempestivamente dei relativi sviluppi ed esiti” dando “pronta comunicazione a dell'avvenuto Pt_1 Pt_1 pagamento del : in base alla clausola 2.2 “il pagamento a favore di Intraco della Seconda Tranche Credito Pt_4
Intraco [Euro 225.750] dovrà avvenire entro 30 giorni da quando abbia percepito il da parte del CP_1 Pt_4
Governo dell'Iraq”; l'art.
2.3 della Transazione prevedeva al paragrafo i) che il saldo dovuto a Pt_1 sarebbe stato comunque pagato a laddove il pagamento da parte del Governo dell'Iraq non fosse avvenuto CP_1 per cause imputabili a con prova dell'imputabilità a carico di;
al paragrafo ii) veniva CP_1 Pt_1 disciplinata l'ipotesi di mancato pagamento da parte delle autorità irachene imputabile esclusivamente a , con prova dell'imputabilità a carico di al paragrafo iii) l'ipotesi Pt_1 CP_1 di mancato pagamento da parte del Ministero iracheno non imputabile a né a . CP_1 Pt_1
ha affermato che aveva dato regolare esecuzione al pagamento delle rate per Pt_1 CP_1
l'importo di € 670.000,00, ma era rimasta inadempiente agli altri obblighi previsti dalla Transazione
(porre in essere ogni ragionevole iniziativa e sollecito del caso al fine di ottenere quanto prima il , informare Pt_4
“tempestivamente dei relativi sviluppi ed esiti” dando “pronta comunicazione a dell'avvenuto Pt_1 Pt_1 pagamento del ). ha dedotto che, pertanto, con comunicazione del 17 dicembre 2019 Pt_4 Pt_1 aveva richiesto il pagamento del saldo di Euro 225.750,00, comunicando a di essere CP_1 venuta a conoscenza dell'avvenuto pagamento dell'ultima rata da parte del Governo : a CP_2 tale richiesta non rispondeva;
il 17 febbraio 2020 sollecitava di nuovo CP_1 Pt_1 CP_1 la quale in data 24 febbraio 2020 rispondeva, limitandosi ad affermare “non ci risulta che sia stato autorizzato il pagamento del saldo di Euro 411.234,40” da parte del Governo iracheno, confermando di non avere ricevuto detto importo. Decorso un anno senza che avesse informato CP_1 Pt_1 delle iniziative e dei solleciti posti in essere per recuperare il credito nei confronti del Ministero iracheno, aveva inviato in data 8 febbraio 2021 un'ulteriore richiesta di aggiornamento: Pt_1 anche tale richiesta non veniva riscontrata da . In data 5 maggio 2021 richiamava CP_1 Pt_1 pagina 3 di 11 all'adempimento dei propri obblighi, segnalando di essere stata informata che CP_1
l'autorizzazione da parte del Governo dell'Iraq a pagare a Euro 411.234,40 era stata
CP_1 regolarmente rilasciata: neanche questa volta si degnava di rispondere. non
CP_1 CP_1 rispondeva neppure alla diffida inviata da , tramite legale, in data 21 ottobre 2021. Sulla base Pt_1 di queste premesse ha dedotto nel ricorso monitorio che l'inadempimento da parte di Pt_1 dell'obbligo di attivazione per ottenere dal Ministero iracheno il pagamento del saldo di
CP_1 euro 411.234,40, implicava la “fictio” di avveramento ex art. 1359 c.c. della condizione sospensiva per il pagamento del saldo di Euro 225.750,00 spettante a in base alla transazione;
in ogni Pt_1 caso la somma era dovuta da anche a titolo di risarcimento di danni per violazione
CP_1 dell'obbligo contrattuale ex art. 1358 c.c. di buona fede in pendenza della condizione.
In primo grado l'opponente ha contestato il credito oggetto del decreto ingiuntivo. Ha
CP_1 affermato che, in base all'accordo transattivo, il versamento del saldo di Euro 225.750 oltre Iva era stato sottoposto ad una condizione sospensiva, vale a dire alla ricezione da parte di della
CP_1 somma di Euro 411.234,40 da parte del Ministero iracheno a saldo degli impianti di perforazione forniti da all'ente straniero;
la condizione sospensiva non si è mai avverata e, quindi,
CP_1 non si è resa inadempiente rispetto all'obbligazione di intraprendere ogni possibile
CP_1 iniziativa volta ad ottenere il pagamento da parte del governo iracheno;
con la comunicazione a mezzo Pec in data 24.02.2020 aveva informato di non essere a conoscenza della
CP_1 Pt_1 circostanza che fosse stato autorizzato il pagamento del saldo da parte del Ministero “e, contestualmente, prometteva di informarla prontamente qualora il suddetto pagamento fosse stato ricevuto”. Nell'atto di citazione in opposizione ha dedotto: “Senza che ciò comporti inversione
CP_1 dell'onere della prova, nel corso del presente giudizio darà ampia dimostrazione di ogni attività svolta
CP_1 direttamente in suolo dal proprio intermediario della zona che si è adoperato per conto della mandante allo CP_2 specifico scopo di conseguire il risultato da tutti auspicato e vedere finalmente accreditata a sé medesima la somma ancora oggi dovutale da Ministero delle Risorse Idriche, somma pari ad Euro 411.234,40”. L'opponente ha contestato, inoltre, l'applicabilità dell'art. 1359 c.c. in relazione alla condizione sospensiva di cui all'art 2.1 (ii) dell'accordo transattivo, non essendo una condizione apposta solo in favore d;
Pt_1 ha eccepito, inoltre, la carenza di prova rispetto all'imputabilità a del mancato
CP_1 avveramento della condizione sospensiva, rilevando che l'onere probatorio della circostanza incombe su in base all'art. 2.3 (i) della transazione. Pt_1
LA SENTENZA APPELLATA.
Il Tribunale ha rilevato che, in forza delle pattuizioni della transazione di cui all'art.
2.2 e 2.3, si era impegnata a versare ad la seconda tranche del credito pari ad Euro 225.750,00 CP_1 Pt_1
“nel momento (e a condizione) che il Ministero iracheno le versasse l'importo dovutole a titolo di saldo di Euro 411.234,40”; ha ritenuto che, in base alle citate clausole, non può affermarsi che la pagina 4 di 11 avesse un interesse contrario all'avveramento della condizione;
il Tribunale ha Controparte_1 escluso, pertanto, l'applicabilità dell'art. 1359 cod. civ. sulla “fictio” dell'avveramento della condizione. Il Tribunale ha poi affermato che l'opposta non ha fornito alcuna concreta Pt_1 prova dell'avveramento della condizione, ossia dell'avvenuto pagamento, da parte del Ministero iracheno, di tutto o parte del saldo ancora dovuto a Ha rilevato, inoltre, la mancanza Controparte_1 di prova della verificazione di tutte e tre le ipotesi alternativamente previste dalla transazione, all'art. 2.3, in caso di mancata recezione da parte di del saldo dal Ministero . Il Tribunale CP_1 CP_2 ha ritenuto, invece, fondata l'allegazione dell'opposta secondo cui in pendenza CP_1 dell'avveramento della condizione relativa al pagamento del saldo da parte del , Controparte_2 aveva violato l'obbligo di buona fede sancito dall'art. 1358 cod., osservando che da un lato l'opponente non ha fornito la benché minima prova di essersi attivata per il pagamento del saldo e che, dall'altro, “l'opposta per parte sua si è limitata a stigmatizzare tale condotta, non fornendo però alcun elemento per chiarire cosa in concreto l'opponente avrebbe dovuto fare per ottenere il pagamento condizionante il saldo del suo credito”. Il Tribunale ha quindi ritenuto che non Pt_1 potesse chiedere a titolo risarcitorio l'importo che avrebbe ottenuto in base alla transazione qualora si fosse in concreto avverata la condizione e, pertanto, ha liquidato in via equitativa il danno, per violazione dell'art. 1358 c.c., nella somma di euro 75.250,00, pari ad un terzo dell'importo oggetto della domanda monitoria.
I MOTIVI D'APPELLO.
L'appellante ha evidenziato, preliminarmente, che in sentenza il Tribunale ha rilevato: Parte_1
“In siffatto contesto di totale opacità della situazione concreta, in cui entrambe le parti, si suppone intenzionalmente, hanno omesso di esplicitare i contorni della commessa in Iraq, i rapporti e le prassi negoziali con le autorità locali committenti, e le attività in ipotesi necessarie per ottenere o comunque propiziare i pagamenti, non è dato al presente giudicante valutare in modo oggettivo ed in concreto in che misura la dedotta e sia pur provata inerzia dell'opponente si sia tradotta in una violazione giuridicamente apprezzabile dell'obbligo di buona fede in pendenza delle trattative”.
L'appellante ha chiesto di poter produrre nuovi documenti ex art. 345, terzo comma, c.p.c. per replicare al rilievo d'ufficio circa adombrati “comportamenti illeciti (corruttivi?) di ”. Pt_1
L'appellante ha quindi ricostruito l'iter della procedura formale in base alla quale il Ministero iracheno avrebbe dovuto pagare a il corrispettivo di complessivi euro 12.510.019,00 per CP_1 le forniture, oggetto di aggiudicazione della gara d'appalto internazionale.
L'appellante ha ribadito che, come già affermato in primo grado, di fatto si trova Pt_1 nell'impossibilità di fornire la prova dell'avvenuto pagamento a favore di del saldo dovuto CP_1
a questa dal , quale condizione per l'esigibilità del credito di € 225.000,00 Controparte_2 spettante a nei confronti di , in quanto solo è legittimata ad interloquire Pt_1 CP_1 CP_1 col in base al rapporto diretto per le forniture. Controparte_2 pagina 5 di 11 L'appellante ha formulato, pertanto, i seguenti motivi d'impugnazione della sentenza di primo grado:
I)- La prova dell'avveramento della condizione. La sentenza è impugnata (da pag. 8 a pag. 10) nella parte in cui il Tribunale afferma che nulla è stato in concreto provato da quanto all'avvenuto Pt_1 pagamento a o quantomeno all'autorizzazione del al pagamento del CP_1 Controparte_2 saldo, giungendo ad affermare che pertanto non può intendersi realizzata alcuna delle previsioni contemplate nella transazione;
il capo della sentenza è erroneo sia in punto di prova dell'avveramento della condizione che di imputabilità dei comportamenti tenuti dalle parti;
se ad oggi non ha ricevuto il pagamento del saldo “ciò non può che essere addebitabile alla CP_1
Contr condotta inerte della stessa appellata che non ha sollecitato né il né quale Controparte_2 sua delegata. Da ciò consegue inevitabilmente che il mancato pagamento del saldo sia esclusivamente imputabile a con discendente obbligo di quest'ultima di pagare ad CP_1 Pt_1
l'importo di Euro 225.750 ai sensi dell'art. 2.3 (i) della Transazione”.
II)- Erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova. Il capo della sentenza di primo grado oggetto del primo motivo è suscettibile di riforma anche sotto un diverso profilo;
il
Giudice di primo grado pretende di addossare ad la prova di un fatto, cioè il pagamento a Pt_1 da parte del , che l'appellante non ha nessuna possibilità di provare CP_1 Controparte_2 trattandosi di circostanza che ricade esclusivamente nella sfera interna dell'appellata; “È proprio per questo motivo che le parti hanno disciplinato nella Transazione il tema della prova del pagamento, prevedendo all'art.
2.2 l'obbligo per – inadempiuto – di informare CP_1
“tempestivamente dei relativi sviluppi ed esiti” dando “pronta comunicazione a dell'avvenuto Pt_1 Pt_1 pagamento del ; Pt_4
III) - Erronea applicazione dell'art. 1359 c.c. - erronea ricostruzione del fatto. La sentenza alle pag.
7 e 8 afferma che nella questione di cui è causa non può farsi applicazione di quanto disposto dall'art. 1359 c.c. poiché trattasi di condizione sospensiva apposta nell'interesse di entrambe le parti;
la condizione, costituita dal pagamento del saldo a da parte del Ministero iracheno, era CP_1 bilaterale come rilevato dalla sentenza, in quanto posta nell'interesse anche di ma solo al CP_1 momento della stipula della Transazione;
“tale interesse di è però venuto meno CP_1 successivamente alla stipula, come evidenziato dalla circostanza, rilevata dalla stessa Sentenza
Impugnata, che non ha sollecitato il pagamento al né ha fornito ad CP_1 Controparte_2
alcuna informazione, a cui era contrattualmente tenuta”; la sentenza è contraddittoria Pt_1 quando esclude l'avveramento fittizio della condizione ma dà atto che non ha sollecitato CP_1 il Ministero iracheno e ha omesso di informare;
non compete all'appellante provare perché Pt_1 successivamente alla transazione abbia smesso di interessarsi al pagamento. CP_1
pagina 6 di 11 IV)- Erronea quantificazione del danno conseguente alla violazione degli obblighi contrattuali ed ex art. 1358 c.c di comportamento in buona fede. Il Tribunale ha deciso circa la sussistenza della responsabilità di per violazione della buona fede in pendenza dell'avveramento della CP_1 condizione, ex art. 1358 c.c., affermando che in caso contrario, avrebbe prodotto CP_1 documentazione attestante le iniziative concretamente assunte per ottenere il pagamento del saldo da parte del o, quanto meno, la debita comunicazione a dell'andamento Controparte_2 Pt_1 di tali attività; da questa premessa, il Tribunale ne ha però tratto conseguenze errate in termini di quantificazione del danno risarcibile, liquidato in via equitativa nell'importo corrispondente ad un terzo della somma oggetto di domanda;
il Giudice è incorso in errore, affermando che il comportamento dell'appellata integra solo la violazione dell'obbligo di buona fede ex art. 1358,
“omettendo di considerare gli effetti della violazione da parte di della pattuizione CP_1 contrattuale prevista dall'art.
2.2 della Transazione (ns. doc. 6 – fascicolo di primo grado), in tema di obblighi di sollecitare il pagamento e a tenere informata Intraco”.
- L'appellata in premessa ha eccepito di non accettare il contraddittorio in merito a fatti e documenti nuovi, tardivamente allegati dall'appellante; ha contestato i motivi d'impugnazione e ha affermato che la sentenza è immune da vizi. L'appellata ha ribadito- in sintesi- la correttezza della motivazione della sentenza, in quanto il Tribunale ha escluso che fosse gravata dall'onere di dimostrare CP_1 un fatto negativo, vale a dire il mancato pagamento del saldo da parte del , Controparte_2 condizione questa di esigibilità del credito d' e, ritenendo responsabile per Pt_1 CP_1 violazione dell'obbligo di buona fede ex art. 1358 c.c., ha liquidato in via equitativa il conseguente risarcimento del danno in favore d' . Pt_1
DECISIONE DELLA CORTE
Ad avviso della Corte, dev'essere accolto l'appello d'Intraco, formulato in via principale ai fini della conferma del decreto ingiuntivo n. 22153/2021 opposto da . CP_1
La domanda monitoria d' di pagamento della somma di € 225.750,00, oggetto del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 22153/21, si fonda sul titolo contrattuale costituito dalla transazione stipulata in data 11 luglio 2018 con . In subordine ha chiesto il pagamento del medesimo CP_1 Pt_1 importo a titolo di risarcimento del danno per violazione, da parte di dell'obbligo di ex CP_1 art. 1358 c.c. di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione, data dal pagamento del saldo € 411.234,40 da parte del a per le forniture (camion con Controparte_2 CP_1 attrezzature di perforazione).
L'opposta ha fatto riferimento, quindi, in primo luogo alla clausola di cui all'art. 2.1. (ii) Parte_1 della transazione, in base alla quale si obbligava a pagare il saldo di € 225.750 oltre IVA, CP_1
“a seguito del saldo, da parte delle autorità dell'Iraq” - vale a dire il Ministry of Water Resources
pagina 7 di 11 dello Stato dell'Iraq- “dei corrispettivi ancora dovuti a in esecuzione delle forniture relative Pt_5 ai Contratti, attualmente pari a € 411.234,40”.
Dalle premesse della transazione risulta che non aveva formulato alcun rilievo in ordine CP_1 alle prestazioni rese in suo favore da per la promozione dei prodotti presso il Ministero Pt_1 iracheno e, tuttavia, aveva “sollevato alcune divergenze circa l'individuazione del momento della maturazione di tali crediti in capo a , in relazione ai pagamenti ricevuti da da parte Pt_1 CP_1 del Ministero iracheno”.
A fondamento della domanda di pagamento del saldo di € 225.750,00, ha allegato in primo Pt_1 luogo l'inadempimento da parte di dello specifico obbligo contrattuale assunto all'art. 2.2, CP_1 del seguente contenuto:
“2.2. si impegna a porre in essere ogni ragionevole iniziativa e sollecito del caso al fine di ottenere quanto CP_1 prima il Saldo, informando tempestivamente Intraco dei relativi sviluppi ed esiti. a sua volta presterà, per Pt_1 quanto di propria competenza, ogni ragionevole supporto a per l'ottenimento del pagamento del Saldo. CP_1 darà pronta comunicazione a dell'avvenuto pagamento del Saldo, fermo restando che il pagamento CP_1 Pt_1
a favore di dovrà avvenire entro 30 gg. da quando abbia Parte_6 CP_1 percepito il da parte del Governo dell'Iraq, anche se anteriore alle scadenze delle rate di cui al paragrafo 2.1(i) Pt_4 che precede ed, in ogni caso, senza che ciò comporti accelerazione rispetto alle scadenze ivi pattuite”.
Nell'art.
2.3. della transazione del 10 luglio 2018 le parti avevano poi previsto: “Resta inteso in ogni caso che, qualora entro il termine del 31 marzo 2019 non abbia ricevuto il ovvero lo abbia ricevuto CP_1 Pt_4 solo in parte, la sarà, a seconda delle circostanze, liquidata e pagata come segue: Parte_6
i) nel caso in cui il totale o parziale mancato pagamento del Saldo da parte del sia dovuto a cause Controparte_4 imputabili esclusivamente a quest'ultima salderà in ogni caso la entro e CP_1 Parte_6 non oltre il 30 giugno 2019 previo ricevimento della relativa fattura di . La prova dell'imputabilità delle Pt_1 circostanze che abbiano determinato il mancato totale o parziale pagamento del Saldo sarà a carico di ; Pt_1
(ii) nel caso in cui il mancato totale o parziale pagamento del Saldo da parte del sia dovuto a Controparte_4 cause imputabili esclusivamente a , la non sarà più dovuta ad che Pt_1 Parte_6 Pt_1 rinuncerà pertanto, in via definitiva, a qualsiasi pretesa in ordine alla . In tal caso, Parte_6 si obbliga, a semplice richiesta di , a cedere a , senza alcun corrispettivo, il residuo credito CP_1 Pt_1 Pt_1 vantato da nei confronti del Governo dello Stato dell'Iraq nel limite dell'importo della Tronche CP_1 Pt_6
non ancora liquidata ad , incluso ogni eventuale azione, pretesa o diritto ad essa spettante o Parte_6 Pt_1 attivato in relazione allo stesso a condizione che la cessione sia consentita dalla normativa applicabile ai contratto sottoscritto da con il Governo dello Stato dell'Iraq. La prova dell'imputabilità delle circostanze che abbiano CP_1 determinato il mancato totale 0 parziale pagamento del Saldo sarà a carico di CP_1
(iii) nel caso in cui il mancato totale o parziale pagamento del Saldo da parte del governo dell'Iraq sia dovuto a cause non imputabili né a né a , la Seconda Tranche Credito sarà rideterminata sulla base del CP_1 Pt_1 Pt_1 pagina 8 di 11 seguente criterio: ogni volta che il Governo dell'Iraq effettuerà un pagamento a favore di a valere sul Saldo, CP_1 pagherà ad Intraco, entro 30 gg. dal ricevimento del pagamento del Governo dell'Iraq e previo ricevimento CP_1 della relativa fattura di , una percentuale della Seconda Tranche Credito pari alla percentuale del Pt_1 Pt_1
Saldo pagato dal Governo dell'Iraq a (a titolo esemplificativo: pagamento del Governo dell'Iraq pari al CP_1
50% del Saldo, pagamento di ad pari al 50% della ). Si procederà CP_1 Pt_1 Parte_6 in questo modo ad ogni ricezione di eventuali ulteriori versamenti da parte del Governo dell'Iraq a valere sul Saldo sino all'estinzione della Seconda Tranche Credito Intraco”.
Ciò posto, nella sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che: ha contestato a Pt_1 CP_1 di non aver adottato alcun comportamento atto a propiziare il pagamento del saldo dovutole dal ministero iracheno e di non aver mai informato l'opposta in ordine alle iniziative assunte per ottenere – o tentare di ottenere– detto pagamento;
l'opponente ha affermato nell'atto di citazione
“di essersi debitamente attivata –non specificando come – riservando alla fase istruttoria del giudizio la prova di tali attività”, ma poi in sede di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
“l'opponente non ha fornito la benché minima prova di essersi attivata come espressamente previsto in sede di transazione”.
Risulta, quindi, accertato da parte del Tribunale- con sentenza non impugnata dall'appellata-
l'inadempimento da parte di dello specifico obbligo di cui all'art.
2.2. della transazione, CP_1
d'impegnarsi “a porre in essere ogni ragionevole iniziativa e sollecito del caso al fine di ottenere quanto prima il
da parte del Ministero iracheno e altresì d'informare “tempestivamente Intraco dei relativi sviluppi Pt_4 ed esiti”. Invero, neppure nel corso del giudizio ha dimostrato di aver assunto una qualsiasi CP_1 iniziativa, anche solo mediante sollecito tramite un legale, per cercare di ottenere il pagamento del debito scaduto da parte del . CP_2
Da tale inadempimento dell'accordo transattivo, ad avviso della Corte, il Tribunale non ha tratto, tuttavia, come conseguenza, l'accertamento dell'imputabilità in via esclusiva a del mancato CP_1 pagamento del saldo di € 411.234,00, quale condizione di esigibilità del credito d' al Pt_1 pagamento del saldo di € 225.750,00 in forza della clausola dell'art. 2.3 (i) della transazione.
Secondo tale clausola, il mancato pagamento del saldo in favore di da parte del Ministero CP_1 iracheno- circostanza questa che è asserita da non esclude il diritto d'Intraco al saldo di CP_1
€ 225.750,00 nel caso in cui il mancato pagamento da parte del Ministero iracheno “sia dovuto a cause imputabili esclusivamente a ”. CP_1
Al riguardo nel primo motivo d'appello ha correttamente dedotto: “Ad oggi se Pt_1 CP_1 non ha ricevuto il pagamento del saldo ciò non può che essere addebitabile alla condotta inerte della stessa appellata che non ha sollecitato né il né CDP, quale sua delegata. Controparte_2
Da ciò consegue inevitabilmente che il mancato pagamento del saldo sia esclusivamente imputabile pagina 9 di 11 a con discendente obbligo di quest'ultima di pagare ad l'importo di euro 225.750 CP_1 Pt_1 ai sensi dell'art. 2.3 (i) della Transazione”.
In effetti non solo non ha adempiuto il preliminare obbligo di sollecitare il CP_1 CP_2
a pagare il saldo, ma non ha allegato neppure nel corso del giudizio- a distanza di anni
[...] dalla scadenza del termine del 31 marzo 2019- spiegazioni circa i motivi dell'asserito mancato pagamento da parte del Ministero debitore.
Ad avviso della Corte, in mancanza di qualsiasi spiegazione alternativa, si deve necessariamente dedurre che il mancato pagamento del saldo di € 411.234,40 è dipeso dalla totale inerzia di CP_1 la quale ha omesso di assumere una qualsiasi iniziativa presso il Ministero iracheno per cercare di ottenere il saldo del corrispettivo per le forniture, in violazione dell'obbligo previsto a suo carico nell'art.
2.2. della transazione.
È, quindi, fondato il motivo d'impugnazione formulato dall'appellante in relazione alla parte della sentenza in cui il Tribunale ha invece affermato che non ha dimostrato che il mancato Pt_1 pagamento sia imputabile esclusivamente a come previsto nell'art. 2.3 (i) della CP_1 transazione.
è obbligata, pertanto, a pagare a il saldo di € 225.750,00 oltre IVA, oggetto del CP_1 Pt_1 decreto ingiuntivo, in forza della clausola dell'art. 2.3 (i), secondo la quale “nel caso in cui il totale o parziale mancato pagamento del Saldo da parte del Governo dell'Iraq sia dovuto a cause imputabili esclusivamente
a quest'ultima salderà in ogni caso la entro e non oltre il 30 giugno CP_1 Parte_6
2019 previo ricevimento della relativa fattura di ”. Pt_1
Ne consegue l'accoglimento delle conclusioni formulate in via principale dell'appellante in merito alla conferma del decreto ingiuntivo e alla condanna dell'appellata a pagare del residuo importo di euro 150.550, oltre IVA e interessi di mora ex art. 1284 c.c., quarto comma, dal 12 marzo 2024 al soddisfo.
Per il principio della soccombenza l'appellata dev'essere condannata a pagare le spese processuali del presente grado (per il primo grado le spese processuali sono già state liquidate dal Tribunale a carico dell'opponente ; le spese dell'appello si liquidano nel dispositivo, in conformità alla CP_1 nota-spese, in base al valore riferito al predetto importo, secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ex art. 352 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 1860/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Milano, pubblicata in data 21 febbraio 2024, in parziale riforma della sentenza così provvede:
pagina 10 di 11 I- Conferma il decreto ingiuntivo n. 22153/2021 (R.G. n. 48206/2021) emesso dal Tribunale di
Milano, essendo infondata l'opposizione proposta da e, per l'effetto, condanna CP_1
a pagare a il residuo importo di € 150.550,00 oltre IVA e interessi di mora CP_1 Parte_1
a norma dell'art. 1284 c.c., quarto comma, dal 12 marzo 2024 al saldo;
II- Condanna a pagare le spese dell'appello che liquida in € 9.991,00 per compenso CP_1 oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio in data 28 maggio 2025.
Presidente Relatrice
Dr.ssa MA Monte
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa MA MONTE- Presidente Relatrice dr. Francesco DISTEFANO- Consigliere dr.ssa Irene LUPO- Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 2693/2024 promossa da
C.F. e P. IVA ), in persona del Presidente e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo Abbatescianni, Parte_2 dall'Avv. Michael Cirigliano e dall'Avv. Teresa Alessia Ammirante del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Piazzetta Guastalla 15
APPELLANTE contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale GE, elettivamente domiciliata in Brescia, Via
Oberdan 1/A presso lo studio legale PI, GE & Associati
APPELLATA avente ad oggetto: transazione sulle seguenti
CONCLUSIONI
- per l'appellante: “Voglia Codesta Eccellentissima Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, sia di merito, sia istruttoria, per i motivi sopra esposti, così giudicare: in via principale in riforma parziale: accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 1860/2024, pubblicata in data 21 febbraio 2024 dal Tribunale di Milano, Sezione V Civile, in composizione monocratica e non notificata, confermando il decreto ingiuntivo n. 22153/2021 (R.G. n. 48206/2021) emesso in data 28 dicembre 2021 e per
l'effetto condannare al pagamento del residuo importo di Euro 150.550, o alla diversa maggior o minor CP_1 somma ritenuta di giustizia, oltre IVA e interessi di mora come previsti ai sensi dell'art. 1284 c.c., quarto comma, pagina 1 di 11 dal 12 marzo 2024 al soddisfo;
in via subordinata: accogliere l'appello e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza n. 1860/2024, pubblicata in data 21 febbraio 2024 dal Tribunale di Milano, Sezione V Civile, in composizione monocratica e non notificata, condannando a titolo di risarcimento del danno a pagare Controparte_1 la somma di Euro 225.750, oltre IVA, di cui Euro 75.250 già pagati da per i titoli esposti in Controparte_1 narrativa, oltre IVA e interessi di mora sulla differenza, come previsti ai sensi dell'art. 1284 c.c., quarto comma, dal 12 marzo 2024 al soddisfo;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio di primo grado e secondo grado”;
- per l'appellata: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita - ogni contraria istanza e deduzione disattesa - rigettare integralmente l'appello proposto, in quanto infondato, con conferma integrale della sentenza appellata e quindi: - respingere la domanda giudiziale formulata dall'attrice per tutte le ragioni esposte in fatto e in diritto;
Spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio - accessori compresi (rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A.) - integralmente rifusi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza n. 1860/2024 pubblicata in data 21 Parte_1 febbraio 2024 con la quale il Tribunale di Milano ha revocato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 22153/21 emesso per la somma di € 225.750,00 nei confronti della società su ricorso di e ha condannato l'opponente Controparte_1 Parte_1 CP_1
a pagare alla società opposta il minor importo di Euro 75.250,00, oltre
[...] Parte_1 interessi di legge, con condanna di alla restituzione a favore della società Parte_1 ell'importo dalla stessa già corrisposto in esubero rispetto a tale somma;
ha Controparte_1 condannato altresì l'opponente l pagamento delle spese di lite. Controparte_1
L'appellante ha chiesto che, in parziale riforma della sentenza, la Corte confermi il decreto ingiuntivo n. 22153/2021 e per l'effetto condanni al pagamento del residuo importo di CP_1 euro 150.550,00; in subordine ha chiesto, sempre in parziale riforma della sentenza, che CP_1 venga condannata a titolo di risarcimento del danno a pagare la somma di euro 225.750,
[...] oltre IVA, di cui euro 75.250 già pagati.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della Controparte_1 sentenza.
La causa è stata assunta in decisione dalla Corte a norma dell'art. 352 c.p.c., alla scadenza del termine per le note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 22.05.2025, come disposto dalla Consigliera Istruttrice.
I FATTI OGGETTO DI CAUSA.
Nel ricorso monitorio ha allegato che fra il 2012 e il 2017 e avevano Parte_1 Pt_1 CP_1 stipulato accordi di collaborazione commerciale occasionale in virtù dei quali mpegnava Parte_3
a promuovere prodotti di nel contesto di forniture d'impianti per la perforazione di pozzi CP_1 pagina 2 di 11 d'acqua, a favore del Ministry of Water Resources della Repubblica dell'Iraq; quale corrispettivo spettante per la prestazione resa da , si obbligava a corrispondere a la Pt_1 CP_1 Pt_1 somma complessiva di euro 895.750,00 oltre Iva in forza della transazione stipulata in data 11 luglio
2018 con Nella stessa transazione si dava atto che il Ministry of Water Resources della CP_1
Repubblica dell'Iraq aveva già corrisposto a complessivamente la somma di Euro CP_1
12.098.785,00 pari al 96,71% dell'importo complessivamente dovuto per le forniture e si CP_1 riconosceva pertanto debitrice di della somma di Euro 895.750,00 oltre IVA, impegnandosi Pt_1
a versare euro 670.000 in sei rate mensili di pari importo, mentre il saldo pari ad euro 225.750,00 sarebbe stato versato da a ad avvenuto incasso da parte di del saldo di CP_1 Pt_1 CP_1
Euro 411.234,40 pagato dal . La ricorrente ha dedotto che la Transazione all'art. Controparte_2
2.2. prevedeva in capo a l'obbligo di “porre in essere ogni ragionevole iniziativa e sollecito del caso CP_1 al fine di ottenere quanto prima il Saldo [dovuto dal Ministero iracheno], nonché quello di informare
“tempestivamente dei relativi sviluppi ed esiti” dando “pronta comunicazione a dell'avvenuto Pt_1 Pt_1 pagamento del : in base alla clausola 2.2 “il pagamento a favore di Intraco della Seconda Tranche Credito Pt_4
Intraco [Euro 225.750] dovrà avvenire entro 30 giorni da quando abbia percepito il da parte del CP_1 Pt_4
Governo dell'Iraq”; l'art.
2.3 della Transazione prevedeva al paragrafo i) che il saldo dovuto a Pt_1 sarebbe stato comunque pagato a laddove il pagamento da parte del Governo dell'Iraq non fosse avvenuto CP_1 per cause imputabili a con prova dell'imputabilità a carico di;
al paragrafo ii) veniva CP_1 Pt_1 disciplinata l'ipotesi di mancato pagamento da parte delle autorità irachene imputabile esclusivamente a , con prova dell'imputabilità a carico di al paragrafo iii) l'ipotesi Pt_1 CP_1 di mancato pagamento da parte del Ministero iracheno non imputabile a né a . CP_1 Pt_1
ha affermato che aveva dato regolare esecuzione al pagamento delle rate per Pt_1 CP_1
l'importo di € 670.000,00, ma era rimasta inadempiente agli altri obblighi previsti dalla Transazione
(porre in essere ogni ragionevole iniziativa e sollecito del caso al fine di ottenere quanto prima il , informare Pt_4
“tempestivamente dei relativi sviluppi ed esiti” dando “pronta comunicazione a dell'avvenuto Pt_1 Pt_1 pagamento del ). ha dedotto che, pertanto, con comunicazione del 17 dicembre 2019 Pt_4 Pt_1 aveva richiesto il pagamento del saldo di Euro 225.750,00, comunicando a di essere CP_1 venuta a conoscenza dell'avvenuto pagamento dell'ultima rata da parte del Governo : a CP_2 tale richiesta non rispondeva;
il 17 febbraio 2020 sollecitava di nuovo CP_1 Pt_1 CP_1 la quale in data 24 febbraio 2020 rispondeva, limitandosi ad affermare “non ci risulta che sia stato autorizzato il pagamento del saldo di Euro 411.234,40” da parte del Governo iracheno, confermando di non avere ricevuto detto importo. Decorso un anno senza che avesse informato CP_1 Pt_1 delle iniziative e dei solleciti posti in essere per recuperare il credito nei confronti del Ministero iracheno, aveva inviato in data 8 febbraio 2021 un'ulteriore richiesta di aggiornamento: Pt_1 anche tale richiesta non veniva riscontrata da . In data 5 maggio 2021 richiamava CP_1 Pt_1 pagina 3 di 11 all'adempimento dei propri obblighi, segnalando di essere stata informata che CP_1
l'autorizzazione da parte del Governo dell'Iraq a pagare a Euro 411.234,40 era stata
CP_1 regolarmente rilasciata: neanche questa volta si degnava di rispondere. non
CP_1 CP_1 rispondeva neppure alla diffida inviata da , tramite legale, in data 21 ottobre 2021. Sulla base Pt_1 di queste premesse ha dedotto nel ricorso monitorio che l'inadempimento da parte di Pt_1 dell'obbligo di attivazione per ottenere dal Ministero iracheno il pagamento del saldo di
CP_1 euro 411.234,40, implicava la “fictio” di avveramento ex art. 1359 c.c. della condizione sospensiva per il pagamento del saldo di Euro 225.750,00 spettante a in base alla transazione;
in ogni Pt_1 caso la somma era dovuta da anche a titolo di risarcimento di danni per violazione
CP_1 dell'obbligo contrattuale ex art. 1358 c.c. di buona fede in pendenza della condizione.
In primo grado l'opponente ha contestato il credito oggetto del decreto ingiuntivo. Ha
CP_1 affermato che, in base all'accordo transattivo, il versamento del saldo di Euro 225.750 oltre Iva era stato sottoposto ad una condizione sospensiva, vale a dire alla ricezione da parte di della
CP_1 somma di Euro 411.234,40 da parte del Ministero iracheno a saldo degli impianti di perforazione forniti da all'ente straniero;
la condizione sospensiva non si è mai avverata e, quindi,
CP_1 non si è resa inadempiente rispetto all'obbligazione di intraprendere ogni possibile
CP_1 iniziativa volta ad ottenere il pagamento da parte del governo iracheno;
con la comunicazione a mezzo Pec in data 24.02.2020 aveva informato di non essere a conoscenza della
CP_1 Pt_1 circostanza che fosse stato autorizzato il pagamento del saldo da parte del Ministero “e, contestualmente, prometteva di informarla prontamente qualora il suddetto pagamento fosse stato ricevuto”. Nell'atto di citazione in opposizione ha dedotto: “Senza che ciò comporti inversione
CP_1 dell'onere della prova, nel corso del presente giudizio darà ampia dimostrazione di ogni attività svolta
CP_1 direttamente in suolo dal proprio intermediario della zona che si è adoperato per conto della mandante allo CP_2 specifico scopo di conseguire il risultato da tutti auspicato e vedere finalmente accreditata a sé medesima la somma ancora oggi dovutale da Ministero delle Risorse Idriche, somma pari ad Euro 411.234,40”. L'opponente ha contestato, inoltre, l'applicabilità dell'art. 1359 c.c. in relazione alla condizione sospensiva di cui all'art 2.1 (ii) dell'accordo transattivo, non essendo una condizione apposta solo in favore d;
Pt_1 ha eccepito, inoltre, la carenza di prova rispetto all'imputabilità a del mancato
CP_1 avveramento della condizione sospensiva, rilevando che l'onere probatorio della circostanza incombe su in base all'art. 2.3 (i) della transazione. Pt_1
LA SENTENZA APPELLATA.
Il Tribunale ha rilevato che, in forza delle pattuizioni della transazione di cui all'art.
2.2 e 2.3, si era impegnata a versare ad la seconda tranche del credito pari ad Euro 225.750,00 CP_1 Pt_1
“nel momento (e a condizione) che il Ministero iracheno le versasse l'importo dovutole a titolo di saldo di Euro 411.234,40”; ha ritenuto che, in base alle citate clausole, non può affermarsi che la pagina 4 di 11 avesse un interesse contrario all'avveramento della condizione;
il Tribunale ha Controparte_1 escluso, pertanto, l'applicabilità dell'art. 1359 cod. civ. sulla “fictio” dell'avveramento della condizione. Il Tribunale ha poi affermato che l'opposta non ha fornito alcuna concreta Pt_1 prova dell'avveramento della condizione, ossia dell'avvenuto pagamento, da parte del Ministero iracheno, di tutto o parte del saldo ancora dovuto a Ha rilevato, inoltre, la mancanza Controparte_1 di prova della verificazione di tutte e tre le ipotesi alternativamente previste dalla transazione, all'art. 2.3, in caso di mancata recezione da parte di del saldo dal Ministero . Il Tribunale CP_1 CP_2 ha ritenuto, invece, fondata l'allegazione dell'opposta secondo cui in pendenza CP_1 dell'avveramento della condizione relativa al pagamento del saldo da parte del , Controparte_2 aveva violato l'obbligo di buona fede sancito dall'art. 1358 cod., osservando che da un lato l'opponente non ha fornito la benché minima prova di essersi attivata per il pagamento del saldo e che, dall'altro, “l'opposta per parte sua si è limitata a stigmatizzare tale condotta, non fornendo però alcun elemento per chiarire cosa in concreto l'opponente avrebbe dovuto fare per ottenere il pagamento condizionante il saldo del suo credito”. Il Tribunale ha quindi ritenuto che non Pt_1 potesse chiedere a titolo risarcitorio l'importo che avrebbe ottenuto in base alla transazione qualora si fosse in concreto avverata la condizione e, pertanto, ha liquidato in via equitativa il danno, per violazione dell'art. 1358 c.c., nella somma di euro 75.250,00, pari ad un terzo dell'importo oggetto della domanda monitoria.
I MOTIVI D'APPELLO.
L'appellante ha evidenziato, preliminarmente, che in sentenza il Tribunale ha rilevato: Parte_1
“In siffatto contesto di totale opacità della situazione concreta, in cui entrambe le parti, si suppone intenzionalmente, hanno omesso di esplicitare i contorni della commessa in Iraq, i rapporti e le prassi negoziali con le autorità locali committenti, e le attività in ipotesi necessarie per ottenere o comunque propiziare i pagamenti, non è dato al presente giudicante valutare in modo oggettivo ed in concreto in che misura la dedotta e sia pur provata inerzia dell'opponente si sia tradotta in una violazione giuridicamente apprezzabile dell'obbligo di buona fede in pendenza delle trattative”.
L'appellante ha chiesto di poter produrre nuovi documenti ex art. 345, terzo comma, c.p.c. per replicare al rilievo d'ufficio circa adombrati “comportamenti illeciti (corruttivi?) di ”. Pt_1
L'appellante ha quindi ricostruito l'iter della procedura formale in base alla quale il Ministero iracheno avrebbe dovuto pagare a il corrispettivo di complessivi euro 12.510.019,00 per CP_1 le forniture, oggetto di aggiudicazione della gara d'appalto internazionale.
L'appellante ha ribadito che, come già affermato in primo grado, di fatto si trova Pt_1 nell'impossibilità di fornire la prova dell'avvenuto pagamento a favore di del saldo dovuto CP_1
a questa dal , quale condizione per l'esigibilità del credito di € 225.000,00 Controparte_2 spettante a nei confronti di , in quanto solo è legittimata ad interloquire Pt_1 CP_1 CP_1 col in base al rapporto diretto per le forniture. Controparte_2 pagina 5 di 11 L'appellante ha formulato, pertanto, i seguenti motivi d'impugnazione della sentenza di primo grado:
I)- La prova dell'avveramento della condizione. La sentenza è impugnata (da pag. 8 a pag. 10) nella parte in cui il Tribunale afferma che nulla è stato in concreto provato da quanto all'avvenuto Pt_1 pagamento a o quantomeno all'autorizzazione del al pagamento del CP_1 Controparte_2 saldo, giungendo ad affermare che pertanto non può intendersi realizzata alcuna delle previsioni contemplate nella transazione;
il capo della sentenza è erroneo sia in punto di prova dell'avveramento della condizione che di imputabilità dei comportamenti tenuti dalle parti;
se ad oggi non ha ricevuto il pagamento del saldo “ciò non può che essere addebitabile alla CP_1
Contr condotta inerte della stessa appellata che non ha sollecitato né il né quale Controparte_2 sua delegata. Da ciò consegue inevitabilmente che il mancato pagamento del saldo sia esclusivamente imputabile a con discendente obbligo di quest'ultima di pagare ad CP_1 Pt_1
l'importo di Euro 225.750 ai sensi dell'art. 2.3 (i) della Transazione”.
II)- Erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova. Il capo della sentenza di primo grado oggetto del primo motivo è suscettibile di riforma anche sotto un diverso profilo;
il
Giudice di primo grado pretende di addossare ad la prova di un fatto, cioè il pagamento a Pt_1 da parte del , che l'appellante non ha nessuna possibilità di provare CP_1 Controparte_2 trattandosi di circostanza che ricade esclusivamente nella sfera interna dell'appellata; “È proprio per questo motivo che le parti hanno disciplinato nella Transazione il tema della prova del pagamento, prevedendo all'art.
2.2 l'obbligo per – inadempiuto – di informare CP_1
“tempestivamente dei relativi sviluppi ed esiti” dando “pronta comunicazione a dell'avvenuto Pt_1 Pt_1 pagamento del ; Pt_4
III) - Erronea applicazione dell'art. 1359 c.c. - erronea ricostruzione del fatto. La sentenza alle pag.
7 e 8 afferma che nella questione di cui è causa non può farsi applicazione di quanto disposto dall'art. 1359 c.c. poiché trattasi di condizione sospensiva apposta nell'interesse di entrambe le parti;
la condizione, costituita dal pagamento del saldo a da parte del Ministero iracheno, era CP_1 bilaterale come rilevato dalla sentenza, in quanto posta nell'interesse anche di ma solo al CP_1 momento della stipula della Transazione;
“tale interesse di è però venuto meno CP_1 successivamente alla stipula, come evidenziato dalla circostanza, rilevata dalla stessa Sentenza
Impugnata, che non ha sollecitato il pagamento al né ha fornito ad CP_1 Controparte_2
alcuna informazione, a cui era contrattualmente tenuta”; la sentenza è contraddittoria Pt_1 quando esclude l'avveramento fittizio della condizione ma dà atto che non ha sollecitato CP_1 il Ministero iracheno e ha omesso di informare;
non compete all'appellante provare perché Pt_1 successivamente alla transazione abbia smesso di interessarsi al pagamento. CP_1
pagina 6 di 11 IV)- Erronea quantificazione del danno conseguente alla violazione degli obblighi contrattuali ed ex art. 1358 c.c di comportamento in buona fede. Il Tribunale ha deciso circa la sussistenza della responsabilità di per violazione della buona fede in pendenza dell'avveramento della CP_1 condizione, ex art. 1358 c.c., affermando che in caso contrario, avrebbe prodotto CP_1 documentazione attestante le iniziative concretamente assunte per ottenere il pagamento del saldo da parte del o, quanto meno, la debita comunicazione a dell'andamento Controparte_2 Pt_1 di tali attività; da questa premessa, il Tribunale ne ha però tratto conseguenze errate in termini di quantificazione del danno risarcibile, liquidato in via equitativa nell'importo corrispondente ad un terzo della somma oggetto di domanda;
il Giudice è incorso in errore, affermando che il comportamento dell'appellata integra solo la violazione dell'obbligo di buona fede ex art. 1358,
“omettendo di considerare gli effetti della violazione da parte di della pattuizione CP_1 contrattuale prevista dall'art.
2.2 della Transazione (ns. doc. 6 – fascicolo di primo grado), in tema di obblighi di sollecitare il pagamento e a tenere informata Intraco”.
- L'appellata in premessa ha eccepito di non accettare il contraddittorio in merito a fatti e documenti nuovi, tardivamente allegati dall'appellante; ha contestato i motivi d'impugnazione e ha affermato che la sentenza è immune da vizi. L'appellata ha ribadito- in sintesi- la correttezza della motivazione della sentenza, in quanto il Tribunale ha escluso che fosse gravata dall'onere di dimostrare CP_1 un fatto negativo, vale a dire il mancato pagamento del saldo da parte del , Controparte_2 condizione questa di esigibilità del credito d' e, ritenendo responsabile per Pt_1 CP_1 violazione dell'obbligo di buona fede ex art. 1358 c.c., ha liquidato in via equitativa il conseguente risarcimento del danno in favore d' . Pt_1
DECISIONE DELLA CORTE
Ad avviso della Corte, dev'essere accolto l'appello d'Intraco, formulato in via principale ai fini della conferma del decreto ingiuntivo n. 22153/2021 opposto da . CP_1
La domanda monitoria d' di pagamento della somma di € 225.750,00, oggetto del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 22153/21, si fonda sul titolo contrattuale costituito dalla transazione stipulata in data 11 luglio 2018 con . In subordine ha chiesto il pagamento del medesimo CP_1 Pt_1 importo a titolo di risarcimento del danno per violazione, da parte di dell'obbligo di ex CP_1 art. 1358 c.c. di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione, data dal pagamento del saldo € 411.234,40 da parte del a per le forniture (camion con Controparte_2 CP_1 attrezzature di perforazione).
L'opposta ha fatto riferimento, quindi, in primo luogo alla clausola di cui all'art. 2.1. (ii) Parte_1 della transazione, in base alla quale si obbligava a pagare il saldo di € 225.750 oltre IVA, CP_1
“a seguito del saldo, da parte delle autorità dell'Iraq” - vale a dire il Ministry of Water Resources
pagina 7 di 11 dello Stato dell'Iraq- “dei corrispettivi ancora dovuti a in esecuzione delle forniture relative Pt_5 ai Contratti, attualmente pari a € 411.234,40”.
Dalle premesse della transazione risulta che non aveva formulato alcun rilievo in ordine CP_1 alle prestazioni rese in suo favore da per la promozione dei prodotti presso il Ministero Pt_1 iracheno e, tuttavia, aveva “sollevato alcune divergenze circa l'individuazione del momento della maturazione di tali crediti in capo a , in relazione ai pagamenti ricevuti da da parte Pt_1 CP_1 del Ministero iracheno”.
A fondamento della domanda di pagamento del saldo di € 225.750,00, ha allegato in primo Pt_1 luogo l'inadempimento da parte di dello specifico obbligo contrattuale assunto all'art. 2.2, CP_1 del seguente contenuto:
“2.2. si impegna a porre in essere ogni ragionevole iniziativa e sollecito del caso al fine di ottenere quanto CP_1 prima il Saldo, informando tempestivamente Intraco dei relativi sviluppi ed esiti. a sua volta presterà, per Pt_1 quanto di propria competenza, ogni ragionevole supporto a per l'ottenimento del pagamento del Saldo. CP_1 darà pronta comunicazione a dell'avvenuto pagamento del Saldo, fermo restando che il pagamento CP_1 Pt_1
a favore di dovrà avvenire entro 30 gg. da quando abbia Parte_6 CP_1 percepito il da parte del Governo dell'Iraq, anche se anteriore alle scadenze delle rate di cui al paragrafo 2.1(i) Pt_4 che precede ed, in ogni caso, senza che ciò comporti accelerazione rispetto alle scadenze ivi pattuite”.
Nell'art.
2.3. della transazione del 10 luglio 2018 le parti avevano poi previsto: “Resta inteso in ogni caso che, qualora entro il termine del 31 marzo 2019 non abbia ricevuto il ovvero lo abbia ricevuto CP_1 Pt_4 solo in parte, la sarà, a seconda delle circostanze, liquidata e pagata come segue: Parte_6
i) nel caso in cui il totale o parziale mancato pagamento del Saldo da parte del sia dovuto a cause Controparte_4 imputabili esclusivamente a quest'ultima salderà in ogni caso la entro e CP_1 Parte_6 non oltre il 30 giugno 2019 previo ricevimento della relativa fattura di . La prova dell'imputabilità delle Pt_1 circostanze che abbiano determinato il mancato totale o parziale pagamento del Saldo sarà a carico di ; Pt_1
(ii) nel caso in cui il mancato totale o parziale pagamento del Saldo da parte del sia dovuto a Controparte_4 cause imputabili esclusivamente a , la non sarà più dovuta ad che Pt_1 Parte_6 Pt_1 rinuncerà pertanto, in via definitiva, a qualsiasi pretesa in ordine alla . In tal caso, Parte_6 si obbliga, a semplice richiesta di , a cedere a , senza alcun corrispettivo, il residuo credito CP_1 Pt_1 Pt_1 vantato da nei confronti del Governo dello Stato dell'Iraq nel limite dell'importo della Tronche CP_1 Pt_6
non ancora liquidata ad , incluso ogni eventuale azione, pretesa o diritto ad essa spettante o Parte_6 Pt_1 attivato in relazione allo stesso a condizione che la cessione sia consentita dalla normativa applicabile ai contratto sottoscritto da con il Governo dello Stato dell'Iraq. La prova dell'imputabilità delle circostanze che abbiano CP_1 determinato il mancato totale 0 parziale pagamento del Saldo sarà a carico di CP_1
(iii) nel caso in cui il mancato totale o parziale pagamento del Saldo da parte del governo dell'Iraq sia dovuto a cause non imputabili né a né a , la Seconda Tranche Credito sarà rideterminata sulla base del CP_1 Pt_1 Pt_1 pagina 8 di 11 seguente criterio: ogni volta che il Governo dell'Iraq effettuerà un pagamento a favore di a valere sul Saldo, CP_1 pagherà ad Intraco, entro 30 gg. dal ricevimento del pagamento del Governo dell'Iraq e previo ricevimento CP_1 della relativa fattura di , una percentuale della Seconda Tranche Credito pari alla percentuale del Pt_1 Pt_1
Saldo pagato dal Governo dell'Iraq a (a titolo esemplificativo: pagamento del Governo dell'Iraq pari al CP_1
50% del Saldo, pagamento di ad pari al 50% della ). Si procederà CP_1 Pt_1 Parte_6 in questo modo ad ogni ricezione di eventuali ulteriori versamenti da parte del Governo dell'Iraq a valere sul Saldo sino all'estinzione della Seconda Tranche Credito Intraco”.
Ciò posto, nella sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che: ha contestato a Pt_1 CP_1 di non aver adottato alcun comportamento atto a propiziare il pagamento del saldo dovutole dal ministero iracheno e di non aver mai informato l'opposta in ordine alle iniziative assunte per ottenere – o tentare di ottenere– detto pagamento;
l'opponente ha affermato nell'atto di citazione
“di essersi debitamente attivata –non specificando come – riservando alla fase istruttoria del giudizio la prova di tali attività”, ma poi in sede di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
“l'opponente non ha fornito la benché minima prova di essersi attivata come espressamente previsto in sede di transazione”.
Risulta, quindi, accertato da parte del Tribunale- con sentenza non impugnata dall'appellata-
l'inadempimento da parte di dello specifico obbligo di cui all'art.
2.2. della transazione, CP_1
d'impegnarsi “a porre in essere ogni ragionevole iniziativa e sollecito del caso al fine di ottenere quanto prima il
da parte del Ministero iracheno e altresì d'informare “tempestivamente Intraco dei relativi sviluppi Pt_4 ed esiti”. Invero, neppure nel corso del giudizio ha dimostrato di aver assunto una qualsiasi CP_1 iniziativa, anche solo mediante sollecito tramite un legale, per cercare di ottenere il pagamento del debito scaduto da parte del . CP_2
Da tale inadempimento dell'accordo transattivo, ad avviso della Corte, il Tribunale non ha tratto, tuttavia, come conseguenza, l'accertamento dell'imputabilità in via esclusiva a del mancato CP_1 pagamento del saldo di € 411.234,00, quale condizione di esigibilità del credito d' al Pt_1 pagamento del saldo di € 225.750,00 in forza della clausola dell'art. 2.3 (i) della transazione.
Secondo tale clausola, il mancato pagamento del saldo in favore di da parte del Ministero CP_1 iracheno- circostanza questa che è asserita da non esclude il diritto d'Intraco al saldo di CP_1
€ 225.750,00 nel caso in cui il mancato pagamento da parte del Ministero iracheno “sia dovuto a cause imputabili esclusivamente a ”. CP_1
Al riguardo nel primo motivo d'appello ha correttamente dedotto: “Ad oggi se Pt_1 CP_1 non ha ricevuto il pagamento del saldo ciò non può che essere addebitabile alla condotta inerte della stessa appellata che non ha sollecitato né il né CDP, quale sua delegata. Controparte_2
Da ciò consegue inevitabilmente che il mancato pagamento del saldo sia esclusivamente imputabile pagina 9 di 11 a con discendente obbligo di quest'ultima di pagare ad l'importo di euro 225.750 CP_1 Pt_1 ai sensi dell'art. 2.3 (i) della Transazione”.
In effetti non solo non ha adempiuto il preliminare obbligo di sollecitare il CP_1 CP_2
a pagare il saldo, ma non ha allegato neppure nel corso del giudizio- a distanza di anni
[...] dalla scadenza del termine del 31 marzo 2019- spiegazioni circa i motivi dell'asserito mancato pagamento da parte del Ministero debitore.
Ad avviso della Corte, in mancanza di qualsiasi spiegazione alternativa, si deve necessariamente dedurre che il mancato pagamento del saldo di € 411.234,40 è dipeso dalla totale inerzia di CP_1 la quale ha omesso di assumere una qualsiasi iniziativa presso il Ministero iracheno per cercare di ottenere il saldo del corrispettivo per le forniture, in violazione dell'obbligo previsto a suo carico nell'art.
2.2. della transazione.
È, quindi, fondato il motivo d'impugnazione formulato dall'appellante in relazione alla parte della sentenza in cui il Tribunale ha invece affermato che non ha dimostrato che il mancato Pt_1 pagamento sia imputabile esclusivamente a come previsto nell'art. 2.3 (i) della CP_1 transazione.
è obbligata, pertanto, a pagare a il saldo di € 225.750,00 oltre IVA, oggetto del CP_1 Pt_1 decreto ingiuntivo, in forza della clausola dell'art. 2.3 (i), secondo la quale “nel caso in cui il totale o parziale mancato pagamento del Saldo da parte del Governo dell'Iraq sia dovuto a cause imputabili esclusivamente
a quest'ultima salderà in ogni caso la entro e non oltre il 30 giugno CP_1 Parte_6
2019 previo ricevimento della relativa fattura di ”. Pt_1
Ne consegue l'accoglimento delle conclusioni formulate in via principale dell'appellante in merito alla conferma del decreto ingiuntivo e alla condanna dell'appellata a pagare del residuo importo di euro 150.550, oltre IVA e interessi di mora ex art. 1284 c.c., quarto comma, dal 12 marzo 2024 al soddisfo.
Per il principio della soccombenza l'appellata dev'essere condannata a pagare le spese processuali del presente grado (per il primo grado le spese processuali sono già state liquidate dal Tribunale a carico dell'opponente ; le spese dell'appello si liquidano nel dispositivo, in conformità alla CP_1 nota-spese, in base al valore riferito al predetto importo, secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale ex art. 352 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 1860/2024 emessa dal Parte_1
Tribunale di Milano, pubblicata in data 21 febbraio 2024, in parziale riforma della sentenza così provvede:
pagina 10 di 11 I- Conferma il decreto ingiuntivo n. 22153/2021 (R.G. n. 48206/2021) emesso dal Tribunale di
Milano, essendo infondata l'opposizione proposta da e, per l'effetto, condanna CP_1
a pagare a il residuo importo di € 150.550,00 oltre IVA e interessi di mora CP_1 Parte_1
a norma dell'art. 1284 c.c., quarto comma, dal 12 marzo 2024 al saldo;
II- Condanna a pagare le spese dell'appello che liquida in € 9.991,00 per compenso CP_1 oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio in data 28 maggio 2025.
Presidente Relatrice
Dr.ssa MA Monte
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