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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/10/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice est.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1964/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione l'8/10/2025, vertente tra , nata il [...] a [...], e Parte_1 Pt_2
, nato il [...] a [...], difesi dall'avv. Massimiliano Raviele,
[...] con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/9/2025 i signori ed premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile il 31/8/2002 ad IN (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli (nato il [...]) e (nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari Per_1 Per_2 la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c..
Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1964/2025 R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di IN (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IN (FR) dell'anno 2002 al numero 4, parte I, Ufficio 1; ➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 8/10/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice est.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1964/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione l'8/10/2025, vertente tra , nata il [...] a [...], e Parte_1 Pt_2
, nato il [...] a [...], difesi dall'avv. Massimiliano Raviele,
[...] con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/9/2025 i signori ed premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile il 31/8/2002 ad IN (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli (nato il [...]) e (nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio dichiari Per_1 Per_2 la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c..
Gli accodi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1964/2025 R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di IN (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IN (FR) dell'anno 2002 al numero 4, parte I, Ufficio 1; ➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 8/10/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi