Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
22572/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22572 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
DI
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. FAUSTO DE IESU presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via dei Mille n. 16,
E
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._2 dall'avv. FAUSTO DE IESU presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via dei Mille n. 16,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/12/2024, e Controparte_1 [...] premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli CP_2 il 04/05/2002, e che dalla loro unione erano nati i figli Per_1
1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_2
09/05/2008), rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni favorevoli del PM del
08.01.2025, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. La ORa resterà nell'esclusivo godimento ed Controparte_2 uso della casa domestica di sua proprietà, ubicata in Napoli alla
Rampa S. Gennaro dei Poveri n. 21 e il OR si Controparte_1 obbliga senza riserva alcuna a concedere ciò;
2. Il OR riconosce, altresì, che tutti i beni mobili, Controparte_1 gli accessori, le pertinenze, le suppellettili e quant'altro contenuto nella casa coniugale, sono di proprietà esclusiva della moglie, che ne rimarrà nel godimento esclusivo, rinunciando il marito sin d'ora a qualsivoglia pretesa o diritto sugli stessi;
3. Il marito OR abbandonerà definitivamente la Controparte_1 casa coniugale per trasferirsi altrove, obbligandosi a notificare alla coniuge la nuova residenza e domicilio. Il OR , Controparte_1 altresì, si obbliga a sue esclusive spese all'immediata asportazione dei beni, degli effetti di stretto uso personale e quant'altro di sua proprietà che si trovino ancora in detto appartamento;
4. Il OR , al fine di contribuire al mantenimento ed Controparte_1 alla crescita del figlio minore e del figlio Persona_3 maggiorenne non ancora economicamente Persona_4 indipendente, e in considerazione della propria capacità reddituale, si impegna a corrispondere alla ORa un assegno Controparte_2 di mantenimento mensile di € 1.000,00 (mille/00). Tale assegno dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese, tramite bonifico
2 22572/2024 vg bancario i cui estremi sono già a conoscenza del OR CP_1
l'assegno di mantenimento di cui innanzi, sarà rivalutabile
[...] annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. Il marito , a titolo di concorso al mantenimento del Controparte_1 coniuge , verserà al medesimo mensilmente la Controparte_2 somma di € 500,00 (cinquecento/00), tramite bonifico bancario i cui estremi sono già a conoscenza del OR , da Controparte_1 rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
6. Con riferimento, invece, alle disposizioni relative all'assegno unico universale, erogato dall' in favore dei genitori con figli minori a CP_3 carico, i coniugi provvederanno a farne apposita domanda, ciascuno per il corrispettivo del 50% di propria spettanza, come per legge;
7. Il OR , al fine di garantire ai propri figli il Controparte_1 rispetto delle elementari esigenze di vita, si impegna a contribuire per il 50 % al pagamento delle spese mediche straordinarie relative alla salute dei figli e nonché si impegna a Persona_3 Per_1 versare il 50 % delle somme che sono e saranno necessarie per l'istruzione dello stesso minore e, infine, si impegna Persona_3
a contribuire alle spese straordinarie che saranno sostenute dalla ORa;
Controparte_2
8. Resta inteso che tutte le spese straordinarie di cui innanzi, dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
9. In ordine all'affidamento del figlio minore, si stabilisce che l'affidamento di sia condiviso, ferma restando la Persona_3 residenza privilegiata del piccolo presso la mamma, con ampia facoltà del padre di poter far visita allo stesso compatibilmente con le esigenze del minore, previo accordo telefonico.
DISCIPLINA DEI TEMPI DI PERMANENZA DEL MINORE PROIETTO
FRANCESCO PRESSO IL PADRE SIGNOR PROIETTO MASSIMO.
a) Il minore trascorrerà a settimane alterne il fine settimana con il padre, dal venerdì pomeriggio alla domenica prima di cena;
b) Nel corso della settimana il minore trascorrerà la Persona_3 giornata del mercoledì o del giovedì in compagnia del padre, in base
3 22572/2024 vg alle settimane alterne, di cui alla disposizione di fine settimana, dall'orario di fine scuola fino alla sera prima di cena;
c) Nel corso delle ferie estive, il minore trascorrerà le due settimane centrali di agosto in vacanza con la madre. Tra il mese di luglio ed agosto il piccolo trascorrerà con il padre due Persona_3 settimane, anche non consecutive, che verranno anticipatamente concordate con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
d) Con riferimento poi, alle festività del Natale, già a decorrere dal prossimo anno 2025/2026, il piccolo trascorrerà il Persona_3 giorno 24 dicembre con il papà, il 25 con la madre ed il 26 con il padre ed ancora il giorno 31 dicembre e 1 gennaio con la madre, ed il 5 e 6
Gennaio con il padre, tale calendario sarà osservato ad anni alterni;
e) Con riferimento, poi, alle festività pasquali, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua e il lunedì dell'angelo, un anno con il papà e l'anno successivo con la madre;
f) Con riferimento ancora, alle altre festività (25 Aprile, 2 Giugno, 1
Maggio, 1 Novembre, 8 Dicembre), laddove capitino in prossimità del fine settimana, saranno considerate con le stesse modalità dei fine settimana. Laddove, invece, dette festività capitino in giorno infrasettimanali, le stesse saranno equamente distribuite fra i coniugi, previo anticipato accordo;
g) In ordine, poi, ai compleanni ed onomastici del minore, lo stesso trascorrerà tali indicate giornate, con entrambi i genitori.
10. Entrambi i coniugi dichiarano, inoltre, di non aver nulla a pretendere in ordine a ulteriori beni mobili di proprietà esclusiva rispettivamente del OR e della ORa Controparte_1
; Controparte_2
11. I ricorrenti dichiarano, inoltre, di avere regolato ogni altra questione bonariamente tra loro;
12. Le parti prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di
4 22572/2024 vg visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi CP_1
e atto n. 44, p. II, s. A, sez. F, reg.
[...] Controparte_2
Atti Matrimonio anno 2002);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000
n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/3/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
5 22572/2024 vg
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