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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/07/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico ZA LL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3454 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza cartolare del 29.04.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
C.F.: , rapp.to e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. BUFFARDI PAOLO e presso il suo studio elettivamente domiciliato,
OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. CASCHERA PIETRO e presso il suo studio elettivamente domiciliata,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 458/2020 del 08.05.2020. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 29.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con decreto ingiuntivo n. 458/2020 emesso dal Tribunale di Cassino in data 08.05.2020, veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € Parte_1 16.705,00, oltre accessori, in favore dell'opposta in forza dell'atto di Controparte_1
1 compravendita del 09.05.2017, rogato dal Notaio , relativo alla vendita Persona_1 di quote di terreni agricoli siti in TE (v. ricorso e relativo decreto ingiuntivo).
-Avverso detto decreto l'odierno opponente ha tempestivamente Parte_1 proposto opposizione, eccependo l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo pattuito e producendo quietanza liberatoria datata 17.10.2017, sottoscritta dalla opposta CP_1
nella sua qualità di procuratrice speciale della venditrice MA NI e così
[...] sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Cassino, contrariis reiectis:
1. Nel merito, dichiarare l'insussistenza del presunto credito vantato di cui al decreto ingiuntivo opposto;
2. Per l'effetto, dichiarare nullo, revocare, annullare o rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 458/2020 emesso dal Tribunale di Cassino;
3. In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in capo alla Sig.ra per lite temeraria e conseguentemente Controparte_1 condannarla al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
4. Condannare parte opposta al pagamento di spese e competenze di giudizio oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario” (v. atto introduttivo del giudizio e successiva conclusionale).
-Con comparsa del 12.01.2021 si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta che disconosceva la quietanza liberatoria e ne contestava sia l'autenticità Controparte_1 della scrittura che della sottoscrizione, formulando istanza di verificazione e CTU grafologica, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in narrativa:
- rigettare tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 458/2020 emesso dal Tribunale di Cassino in data 08.05.2020;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in capo al Sig. e conseguentemente condannarlo al risarcimento del danno da responsabilità Parte_1 processuale aggravata nella misura in cui il Giudice riterrà di liquidarlo in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario” (v. comparsa di costituzione e successiva conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (v. ordinanza del 15.02.2022 resa a sciglimento della riserva assunta all'udienza di pari data), concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI° c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica grafologica per la verificazione della firma, successivamente revocata a causa dell'impossibilità di effettuare l'accertamento sulla copia fotostatica di pessima qualità prodotta in atti, in assenza dell'originale del documento, per cui, la causa -ritenuta matura per la decisione (v. ordinanza del 24.04.2024 resa a sciglimento della riserva assunta all'udienza del 23.04.2024) e precisate le conclusioni- viene ora per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche, ritualmente depositate dalle parti.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base
2 dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022; Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va considerato che, a seguito della rituale notifica dell'atto di opposizione avverso il d.i. emesso dall'Intestato Tribunale, si è aperto un giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che, a fronte delle precise eccezioni e contestazioni sollevate da parte opponente, alla parte opposta -attore in senso sostanziale- incombeva il precipuo onere di documentare e provare, in modo giuridicamente inoppugnabile, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria (ex multis Cass. Civ., 20.09.99, n. 10160; Cass. Civ., 23.07.94, n. 6879; Cass. Civ. 23.06.97, n.5573; Tribunale di Cassino, 10.12.2015, n 1417).
Parte opposta, però, nel presente giudizio di opposizione, non ha provveduto ad integrare la domanda con elementi utili al formarsi del convincimento del giudicante, con la conseguenza che, in questa fase a cognizione piena, non risulta pienamente fondata la pretesa richiesta ed ingiunta.
Inoltre, ai fini della suestesa decisione, vanno integralmente richiamate, anche in questa sede, le motivazioni del provvedimento di rigetto della richiesta di esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, laddove si precisa:
“non potersi concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'opposizione risulta, allo stato, fondata su prova scritta (quietanza liberatoria), mentre l'eccezione di non autenticità del documento sollevata dalla parte opposta potrà essere valutata soltanto all'esito del giudizio di verificazione (v. ordinanza del 15.02.2022 resa a sciglimento della riserva assunta all'udienza di pari data).
Al suesteso provvedimento, pienamente condiviso da questo decidente, non è seguita alcuna attività istruttoria o difensiva di parte opposta gravata dall'onere della prova, come innanzi detto.
In definitiva,
-rilevato che l'istruttoria espletata, limitata alla sola produzione documentale, non ha dato conferma della fondatezza della richiesta avanzata in sede monitoria;
-rilevato, altresì, che nel corso del giudizio le posizioni e le argomentazioni difensive svolte dalle parti sono rimaste inalterate rispetto a quanto statuito e disposto nella ordinanza del 15.02.2022 di rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
-ritenuto in questa sede di confermare integralmente la suestesa ordinanza del 15.02.2022, né si ritengono “sussistere elementi di valutazione nuovi e ulteriori rispetto a quelli già considerati e motivati in sede di [rigetto della istanza di] concessione della provvisoria
3 esecutorietà” (v. Tribunale di Cassino, sent. n. 549 del 28 aprile 2017); l'opposizione viene accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, unitamente alla invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comunque carente di prova sia della concreta esistenza di un pregiudizio, sia della sua quantificazione (v. Corte Appello di Catania, sez. I, 04/04/2019, n. 787), deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia anche in forza del richiamato principio della ragione più liquida.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. mod. ed integ., tenuto conto del valore dichiarato e del relativo scaglione in riferimento all'attività difensiva espletata, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino ZA LL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
b) revoca e dichiara privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 458/2020, emesso dal
Tribunale di Cassino in data 08.05.2020, dichiarando non dovute le somme e gli interessi in esso indicati;
c) condanna l'opposta, in favore di parte opponente, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 145,50 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cassino il 24/07/2025
Il GIUDICE
ZA LL
4
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico ZA LL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3454 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza cartolare del 29.04.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
C.F.: , rapp.to e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. BUFFARDI PAOLO e presso il suo studio elettivamente domiciliato,
OPPONENTE
CONTRO
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. CASCHERA PIETRO e presso il suo studio elettivamente domiciliata,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 458/2020 del 08.05.2020. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 29.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con decreto ingiuntivo n. 458/2020 emesso dal Tribunale di Cassino in data 08.05.2020, veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € Parte_1 16.705,00, oltre accessori, in favore dell'opposta in forza dell'atto di Controparte_1
1 compravendita del 09.05.2017, rogato dal Notaio , relativo alla vendita Persona_1 di quote di terreni agricoli siti in TE (v. ricorso e relativo decreto ingiuntivo).
-Avverso detto decreto l'odierno opponente ha tempestivamente Parte_1 proposto opposizione, eccependo l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo pattuito e producendo quietanza liberatoria datata 17.10.2017, sottoscritta dalla opposta CP_1
nella sua qualità di procuratrice speciale della venditrice MA NI e così
[...] sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Cassino, contrariis reiectis:
1. Nel merito, dichiarare l'insussistenza del presunto credito vantato di cui al decreto ingiuntivo opposto;
2. Per l'effetto, dichiarare nullo, revocare, annullare o rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 458/2020 emesso dal Tribunale di Cassino;
3. In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in capo alla Sig.ra per lite temeraria e conseguentemente Controparte_1 condannarla al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa;
4. Condannare parte opposta al pagamento di spese e competenze di giudizio oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario” (v. atto introduttivo del giudizio e successiva conclusionale).
-Con comparsa del 12.01.2021 si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta che disconosceva la quietanza liberatoria e ne contestava sia l'autenticità Controparte_1 della scrittura che della sottoscrizione, formulando istanza di verificazione e CTU grafologica, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in narrativa:
- rigettare tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 458/2020 emesso dal Tribunale di Cassino in data 08.05.2020;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in capo al Sig. e conseguentemente condannarlo al risarcimento del danno da responsabilità Parte_1 processuale aggravata nella misura in cui il Giudice riterrà di liquidarlo in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario” (v. comparsa di costituzione e successiva conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (v. ordinanza del 15.02.2022 resa a sciglimento della riserva assunta all'udienza di pari data), concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI° c.p.c., veniva disposta consulenza tecnica grafologica per la verificazione della firma, successivamente revocata a causa dell'impossibilità di effettuare l'accertamento sulla copia fotostatica di pessima qualità prodotta in atti, in assenza dell'originale del documento, per cui, la causa -ritenuta matura per la decisione (v. ordinanza del 24.04.2024 resa a sciglimento della riserva assunta all'udienza del 23.04.2024) e precisate le conclusioni- viene ora per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche, ritualmente depositate dalle parti.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base
2 dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022; Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va considerato che, a seguito della rituale notifica dell'atto di opposizione avverso il d.i. emesso dall'Intestato Tribunale, si è aperto un giudizio a cognizione piena, con la conseguenza che, a fronte delle precise eccezioni e contestazioni sollevate da parte opponente, alla parte opposta -attore in senso sostanziale- incombeva il precipuo onere di documentare e provare, in modo giuridicamente inoppugnabile, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria (ex multis Cass. Civ., 20.09.99, n. 10160; Cass. Civ., 23.07.94, n. 6879; Cass. Civ. 23.06.97, n.5573; Tribunale di Cassino, 10.12.2015, n 1417).
Parte opposta, però, nel presente giudizio di opposizione, non ha provveduto ad integrare la domanda con elementi utili al formarsi del convincimento del giudicante, con la conseguenza che, in questa fase a cognizione piena, non risulta pienamente fondata la pretesa richiesta ed ingiunta.
Inoltre, ai fini della suestesa decisione, vanno integralmente richiamate, anche in questa sede, le motivazioni del provvedimento di rigetto della richiesta di esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, laddove si precisa:
“non potersi concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'opposizione risulta, allo stato, fondata su prova scritta (quietanza liberatoria), mentre l'eccezione di non autenticità del documento sollevata dalla parte opposta potrà essere valutata soltanto all'esito del giudizio di verificazione (v. ordinanza del 15.02.2022 resa a sciglimento della riserva assunta all'udienza di pari data).
Al suesteso provvedimento, pienamente condiviso da questo decidente, non è seguita alcuna attività istruttoria o difensiva di parte opposta gravata dall'onere della prova, come innanzi detto.
In definitiva,
-rilevato che l'istruttoria espletata, limitata alla sola produzione documentale, non ha dato conferma della fondatezza della richiesta avanzata in sede monitoria;
-rilevato, altresì, che nel corso del giudizio le posizioni e le argomentazioni difensive svolte dalle parti sono rimaste inalterate rispetto a quanto statuito e disposto nella ordinanza del 15.02.2022 di rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
-ritenuto in questa sede di confermare integralmente la suestesa ordinanza del 15.02.2022, né si ritengono “sussistere elementi di valutazione nuovi e ulteriori rispetto a quelli già considerati e motivati in sede di [rigetto della istanza di] concessione della provvisoria
3 esecutorietà” (v. Tribunale di Cassino, sent. n. 549 del 28 aprile 2017); l'opposizione viene accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, unitamente alla invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comunque carente di prova sia della concreta esistenza di un pregiudizio, sia della sua quantificazione (v. Corte Appello di Catania, sez. I, 04/04/2019, n. 787), deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia anche in forza del richiamato principio della ragione più liquida.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. mod. ed integ., tenuto conto del valore dichiarato e del relativo scaglione in riferimento all'attività difensiva espletata, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino ZA LL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
b) revoca e dichiara privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 458/2020, emesso dal
Tribunale di Cassino in data 08.05.2020, dichiarando non dovute le somme e gli interessi in esso indicati;
c) condanna l'opposta, in favore di parte opponente, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 145,50 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cassino il 24/07/2025
Il GIUDICE
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