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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/11/2025, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AN LI Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. LO RS Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2302/2024 promossa in grado d'appello e decisa come da dispositivo che segue, letto all'odierna udienza, all'esito della discussione tra:
, quale titolare dell'impresa individuale IE RI NG CP_1
DI RO OT. EO (P.IVA ) elettivamente domiciliato in Vigevano – via P.IVA_1
Madonna VII Dolori n. 11, presso lo studio dell'avv. Giovanni E. Caffù (C.F.:
PEC: e MA RI (C.F.: C.F._1 Email_1
EC: che lo rappresentano e C.F._2 Email_2 difendono come da procura in atti.
APPELLANTE
E
(P.IVA ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in , Viale Indipendenza n. 3, presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Mauro Casarini (PEC: come da procura in atti. Email_3
APPELLATA
pagina 1 di 13 OGGETTO: Opposizione all'ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss l. 680/1981
CONCLUSIONI:
Per quale titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola Languria di CP_1
SI Dott. TE
«In via principale: rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 6 c. 5 d.lgs. 150/2011, voglia, in totale riforma della sentenza n. 244/2024, annullare e/o revocare l'ordinanza prot.
n. 20/PV/DIPS/23 notificata a mezzo PEC in data 5.7.2023 perché illegittima e/o recante motivazione inammissibile e/o infondata;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio».
Per Controparte_2
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, adita contrariis reiectis, così giudicare: in via principale e nel merito: rigettare in toto il Ricorso in appello di cui è causa in ogni sua parte e conclusione (sia in via principale sia istruttoria) in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Pavia n. 244 del 2024 depositata il 05.02.2024.
In via istruttoria: dichiarare inammissibile la produzione avversaria del verbale n. 37/2020; rigettare la richiesta di emissione di ordinanza ex art 213 c.p.c. a carico di ATS di produzione del processo verbale n. 37/2020 e/o di altri documenti in quanto del tutto inconferenti con la questione in discussione.
Il tutto con vittoria di onorari di causa in favore dell'ATS per entrambi i gradi di giudizio per onorari di avvocato dipendente di Ente Pubblico (cioè onorari + 15% spese generali + oneri fiscali/contributivi 32,30 % non IVA e CPA)».
IN FATTO E IN DIRITTO
quale titolare dell'Azienda Agricola Languria, ha proposto appello avverso la CP_1 sentenza del Tribunale di Pavia n. 244/2024, pubblicata in data 5.02.2024, con la quale, nell'ambito di un giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa da
[...]
nei confronti di er l'importo di euro 33.333,00, è stato così deciso: CP_2 CP_1
«respinge la domanda proposta in via principale di annullamento e/o revoca integrale dell'ordinanza prot. n. 20/PV/DIPS/23;
pagina 2 di 13 ritenuta la esiguità ed occasionalità della condotta;
visto l'art. 6 comma 12, D. Lgs. 150/2011, applica la attenuante di cui alla seconda parte dell'art. 3, comma 3, d.lgs. 69/2014; per l'effetto riduce la sanzione all'importo di € 4.000,00.
Compensa interamente fra le parti le spese di giudizio».
Vicende processuali
1) Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981 quale titolare della impresa individuale CP_1
Azienda Agricola Languria, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
20/PV/DISP/2023, emessa da sulla base del verbale di accertamento n. CP_2
61/20201, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 33.333,00 per aver utilizzato, in violazione dell'art. 3 comma 3 del d.lgs. n. 69/2014, prodotti fitofarmaci, e, quindi, prodotti non autorizzati per l'azienda agricola del sig. essendo questa interamente adibita a colture CP_1 biologiche.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente sosteneva che l'ingiunzione era da ritenersi generica e priva di motivazione;
che la sanzione era stata irrogata sul presupposto dell'avvenuto acquisto dei prodotti, mentre alcun accertamento era stato svolto in ordine all'effettivo utilizzo degli stessi e che da ciò conseguiva l'inapplicabilità dell'art. 3, comma 3 del d.lgs. n. 69/2014; che era stato chiesto l'annullamento della fattura di acquisto dei prodotti al venditore che aveva poi emesso una nota di credito;
che, in ogni caso, la citata CP_3 norma di cui all'art. 3 d.lgs. n. 69/2014 prevedeva, sempre al comma 3, una attenuante connessa alla tenuità del fatto e occasionalità della condotta. Cont 2) La resistente di , costituitasi in giudizio, contestando la fondatezza delle pretese CP_2 avversarie, chiedeva il rigetto delle domande formulate dal ricorrente.
L'ATS, in particolare, osservava che l'ordinanza traeva origine dal verbale n. 61/2020 redatto dai carabinieri, i quali avevano rinvenuto una fattura di acquisto di fitofarmaci ed avevano appurato che l'Azienda Languria nel 2019 aveva solo terreni in regime “bio” o “in 1 In particolare, il sig. veva ricevuto la notifica di due verbali di accertamento (61/20 e 62/20) nei quali si CP_1 contestava, da parte dei Carabinieri per la tutela agroalimentare, la violazione del disposto di cui al D. Lgs. 69/2014, art. 3 per aver acquistato prodotti fitofarmaci. Il sig. veva contestato la legittimità di tali verbali, CP_1 rilevandone l'inammissibilità e l'infondatezza e l'ATS aveva annullato in autotutela il solo verbale n. 62/20, procedendo alla emanazione della suddetta ordinanza ingiunzione basata sul verbale 61/20. pagina 3 di 13 conversione''; che era stato sentito a sommarie informazioni il sig. della ditta Tes_1
, il quale, pur avendo emesso la nota di credito, aveva negato di aver ricevuto la CP_3 restituzione dei prodotti già consegnati;
che, poiché tali prodotti non erano stati rinvenuti nel magazzino dell'azienda e non erano stati restituiti alla , ne appariva evidente l'utilizzo. CP_3
3) Il Tribunale di Pavia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha rigettato la domanda di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione proposta da riducendone tuttavia CP_1
l'importo dovuto in considerazione della lieve entità del fatto e compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Il giudice di primo grado, in particolare:
- in relazione all'assenza o carenza di motivazione, ha, innanzitutto, rilevato che, secondo la
Suprema Corte, l'ordinanza ingiunzione soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto la parte in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur;
ha, quindi, affermato che la parte fosse stata «sufficientemente notiziata della pretesa, attesa anche la opposizione svolta;
la motivazione, seppur succinta, appare completa;
in ogni caso, all'interno della stessa, si rinvia al più ampio contenuto del verbale di contestazione»;
- ha ritenuto che con l'ordinanza ingiunzione l'ATS avesse sanzionato espressamente l'utilizzo dei prodotti fitofarmaci e che, pertanto, non sussistesse la dedotta inapplicabilità della norma lamentata dal ricorrente;
- quanto, poi, alla dedotta mancata prova dell'utilizzo dei prodotti fitofarmaci, il primo giudice:
i) ha richiamato la testimonianza del verbalizzante da cui era emerso che nel Testimone_2 magazzino dell'azienda erano stati rinvenuti i contenitori dei prodotti vuoti ed era stato riscontrato che i terreni erano stati sbiancati, a conferma dell'utilizzo del prodotto;
CP_ 2 In particolare, il sig. veniva interrogato sui seguenti capitoli:
“vero che ho svolto gli accertamenti presso l'Azienda Agricola NG del dott. da cui è CP_1 scaturito il processo verbale n. 61/2020”; Confermo di aver fatto gli accertamenti, siamo andati in azienda ed abbiamo verificato che i terreni erano sbiancati, preciso che lo sbiancamento viene dato da un prodotto che ha come principio attivo il clomazone.
“vero che in sede di accertamento sono stati esaminati sia il quaderno di campagna dell'azienda agricola sia tutte le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari dell'azienda e che tali documenti sono stati utilizzati per l'istruttoria probatoria del processo verbale n. 61/2020”; Confermo che abbiamo esaminato i documenti in questione.
“Vero che in sede di sopraluogo presso l'azienda agricola ricorrente è stata riscontrata l'assenza di prodotti indicati nel p.v.61/2020 in giacenza presso il magazzino dei fitofarmaci aziendale” Abbiamo trovato contenitori vuoti con principio attivo di clomazone, non ci è stata fornita alcuna giustificazione, lui doveva avere una delega della azienda in quanto è conto terzista. Non avendo la delega non ci ha saputo pagina 4 di 13 ii) ha affermato che i testi indicati dal sig. e CP_1 Testimone_3 Testimone_4
, avevano dichiarato di aver restituito del materiale alla azienda
[...] Controparte_5
, senza al contempo confermare né la data della restituzione, né se il materiale fosse
[...] effettivamente quello in oggetto, posto che si trattava di scatoloni chiusi;
iii) ha richiamato la testimonianza del sig. , socio accomandatario della , il Tes_5 CP_3 quale aveva riferito di aver sì emesso una nota di credito in attesa di una restituzione, ma anche che detta restituzione non era mai avvenuta ed i prodotti non erano stati più riportati;
- ha, quindi, ritenuto che, sulla scorta di tali elementi, l'ingiungente avesse provato la violazione della normativa da parte della Azienda agricola;
- infine, considerato che il prodotto era stato utilizzato in piccole quantità, che il comportamento era stato occasionale e che non era emersa recidività tale da influire sulla personalità dell'agente, ha ritenuto equo procedere all'applicazione della fattispecie di lieve entità, riducendo la sanzione in € 4.000,00.
4) Proponendo appello avverso tale sentenza, l'appellante quale titolare della CP_1 impresa individuale Azienda Agricola Languria, ha chiesto la revoca dell'ordinanza ingiunzione, previa riforma della sentenza impugnata, sulla base di sei motivi di gravame, lamentando:
4.1) la contraddittorietà della motivazione per non aver il giudice rilevato la genericità dell'ordinanza ingiunzione;
4.2) la contraddittorietà della sentenza per aver il giudice interpretato erroneamente l'art. 3, comma 3 del d.lgs. n. 69/2014;
4.3) l'omessa motivazione per non aver il giudice valutato le risultanze documentali;
4.4) l'erroneità della sentenza per non aver il giudice rilevato l'incoerenza delle deposizioni testimoniali con le risultanze documentali;
4.5) l'erroneità della sentenza per aver il giudice ritenuto inattendibili i testi Testimone_3
e ;
[...] Testimone_4
4.6) l'erroneità della sentenza per non aver il giudice rilevato la contraddittorietà' delle dichiarazioni del teste;
Tes_1
dare una spiegazione plausibile della presenza di quei prodotti. Per lui intendo . a.d.r. nei giorni CP_1 successivi abbiamo contestato il verbale relativo all'uso di prodotti chimici in agricoltura biologica per lo sbiancamento del terreno;
a.d.r. la Azienda è contoterzista e coltivatore. pagina 5 di 13 5) Si è ritualmente costituita in giudizio l'appellata la quale, contestando la CP_2 fondatezza del gravame avversario, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6) All' udienza del 22/10/2025 la causa è stata discussa dalle parti ed all'esito è stata pronunciata sentenza, dando lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, per i seguenti motivi.
7) Con il proprio primo motivo d'appello, l'appellante ha lamentato la CP_1 contraddittorietà della motivazione, in quanto il primo giudice avrebbe ritenuto l'ordinanza ingiunzione completa, nonostante tale ordinanza e il verbale in essa richiamato fossero privi di motivazione.
L'appellante ha, altresì, lamentato la contraddittorietà della decisione in quanto il primo giudice, riducendo la sanzione per la particolare tenuità del fatto, avrebbe riconosciuto il difetto di motivazione sul punto dell'ordinanza ingiunzione.
7.1) Tale motivo di appello deve ritenersi infondato.
Va, anzitutto, rilevato come secondo il costante orientamento della Suprema Corte,
«l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. civ. n. 14568/2025, Cass. civ. n. 3807/2024)».
E' stato, altresì, chiarito dalla Corte di Cassazione che «il provvedimento con cui l'autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una
pagina 6 di 13 valutazione di merito non spettante al giudice ordinario, il cui giudizio di opposizione ha ad oggetto non già il provvedimento (come sembra ritenere parte ricorrente) ed i suoi eventuali vizi (ivi inclusa la carenza di motivazione), ma il rapporto sanzionatorio (del quale, peraltro, il giudice conosce con pienezza di poteri e sotto tutti i profili, tanto di fatto, quanto di diritto) ad esso sotteso, vale a dire, in sostanza, l'effettivo perfezionamento della condotta (attiva ovvero omissiva) contestata all'opponente e la sua riconducibilità alle norme che prevedono la sanzione che gli è stata inflitta (Cass. civ. n. 14568/2025)».
Ciò premesso, nel caso di specie non è ravvisabile la carenza di motivazione lamentata dall'appellante posto che, sia nell'ordinanza ingiunzione, sia nel verbale di accertamento n.
61/2020, vi è puntuale riferimento alle circostanze che hanno occasionato la contestazione, e, ciò, con il richiamo al fatto che “in data 26/08/2020 dalla verifica delle fatture di acquisto fitofarmaci e relativi scarichi rilasciati dall' , relativi all'anno Parte_1
2019, si è accertato che l'azienda Agricola di SI TE con sede in Mede (PV) ha comprato i seguenti prodotti 13.06.2'19 litri 5 di clincher one, 13.06.2019 litri 15 di viper,
13.06.2019 nr 1 confezione di sempra gr 150, 13.06.2019 nr 6 confezioni di harmony x 20gr”; che negli stessi atti, in relazione a tali circostanze, è stato mosso l'addebito di violazione da parte del sig. dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 69/2014 ed è stato CP_1 espressamente contestato «l'uso dei prodotti non autorizzati, che non rientrano per la difesa autorizzata in agricoltura biologica».
Come rilevato in termini condivisibili dal Tribunale di Pavia, pertanto, deve ritenersi ampiamente soddisfatto l'obbligo di motivazione, in quanto l'Amministrazione ha posto la parte in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur.
Prive di pregio appaiono, poi, le doglianze con cui l'appellante ha affermato che il primo giudice, nel ridurre la sanzione, avrebbe riconosciuto il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione. Ed invero, il Tribunale ha puntualmente esposto le ragioni che hanno condotto all'applicazione della fattispecie della particolare tenuità del fatto3, senza in alcun modo riconoscere un vizio di genericità dell'ordinanza ingiunzione. 3 In particolare, il Tribunale ha ritenuto equo procedere all'applicazione della fattispecie della lieve entità affermando: «Indubbiamente trattasi di fatto occasionale, posto che dalla verifica effettuata l'acquisto erroneo era riferibile ad una sola fattura a fronte delle presumibilmente numerose fatture verificate, né è emersa recidività tale da influire sulla personalità dell'agente». pagina 7 di 13 8) Con il proprio secondo motivo d'appello, la parte appellante ha censurato la contraddittorietà della decisione, rilevando che il primo giudice, pur avendo affermato che, ai fini della legittimità del verbale n. 61/2020, fosse essenziale dimostrare l'effettivo utilizzo dei fitofarmaci da parte del trasgressore, avrebbe, poi, ritenuto provato l'uso dei medesimi prodotti sulla sola base del loro acquisto, senza considerare le risultanze istruttorie dalle quali emergeva la restituzione dei prodotti.
8.1) Tale motivo è infondato.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il Tribunale di Pavia ha individuato una serie di elementi che hanno dimostrato l'utilizzo dei prodotti fitofarmaci e, in particolare: l'acquisto dei prodotti;
la testimonianza del verbalizzante il quale, Testimone_6 all'udienza del 14.11.2023, ha affermato «confermo di aver fatto gli accertamenti, siamo andati in azienda ed abbiamo verificato che i terreni erano sbiancati, preciso che lo sbiancamento viene dato da un prodotto che ha come principio attivo il clomazone» e che
«abbiamo trovato contenitori vuoti con principio attivo di clomazone, non ci è stata fornita alcuna giustificazione, lui doveva avere una delega della azienda in quanto è conto terzista»; la testimonianza resa alla medesima udienza dal socio accomandatario della , CP_3 Tes_1
, il quale ha affermato che «è stata fatta una nota di credito in attesa di una restituzione;
[...] la restituzione non è avvenuta;
i prodotti non sono stati più riportati. Abbiamo annullato la fattura in attesa di un reso che non vi è stato»; la testimonianza del teste , Testimone_3 indicato dall'appellante, che ha affermato: «io ho preso uno scatolone, non so se fossero tutti
i prodotti, non li ho controllati. Posso dire che io ho preso gli scatolini, ma non so cosa c'era dentro. Erano due scatoloni. Erano chiusi sigillati»; la testimonianza del teste , Tes_4 sempre indicato dall'appellante, il quale ha sostenuto: «Mi sembra che due scatoloni erano chiusi e un altro era aperto, se non sbaglio».
Tali elementi, valutati complessivamente, sono in grado di comprovare l'utilizzo dei prodotti fitofarmaci, posto che le testimonianze hanno dimostrato, da un lato, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti, dall'altro lato, la mancata restituzione degli stessi, circostanza neppure messa in discussione dalle dichiarazioni rese dai testi indotti da CP_1
Pertanto, appaiono prive di pregio le doglianze con cui l'appellante ha affermato che il primo giudice avrebbe ritenuto provato l'acquisto dei fitofarmaci «sulla sola base del loro acquisto»,
pagina 8 di 13 avendo, al contrario, il Tribunale fondato la decisione su una valutazione complessiva degli elementi di fatto e delle risultanze istruttorie.
9) Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha, poi, lamentato l'omessa o insufficiente valutazione delle prove per non aver il primo giudice tenuto in considerazione le risultanze degli accertamenti compiuti dagli agenti accertatori.
In particolare, l'appellante ha lamentato che gli agenti verbalizzanti avrebbero CP_1 dato atto del trattamento della vegetazione con fitofarmaci a base di nel verbale Parte_2 di accertamento e contestazione n. 37/2020 (con tanto di ricognizione fotografica attestante lo sbiancamento e l'ingiallimento della vegetazione), ossia un verbale diverso da quello n.
61/2020, oggetto della presente causa;
che, invece, in relazione al verbale n. 61/2020 non sarebbe stata svolta alcuna indagine sull'uso in campo dei fitofarmaci;
che, pertanto, sarebbe stata fatta confusione con le fotografie dei campi sbiancati effettuate nel corso dell'ispezione posta a base di altro verbale, ossia il n. 37/2020; che, peraltro, il procedimento sanzionatorio relativo al verbale n. 37/2020 era ancora pendente nella sua fase di istruttoria amministrativa.
9.1) Ad avviso della Corte il motivo è infondato.
Come si è già avuto modo di osservare, il Tribunale di Pavia ha correttamente ritenuto fondato l'addebito contestato sulla base dei predetti elementi (acquisto dei prodotti non consentiti;
mancanza di prova della loro restituzione;
prova testimoniale) e, nella decisione del primo giudice, non vi è alcun riferimento a rilievi fotografici o ad altre circostanze che, secondo la parte appellante, sarebbero state oggetto di contestazione con il diverso verbale n. 37/2020 estraneo al presente giudizio.
Al riguardo, peraltro, è solo il caso di segnalare che l'appellante in occasione CP_1 del deposito della propria memoria difensiva in vista dell'udienza di discussione, ha ritenuto di depositare altra sentenza del Tribunale di Pavia n. 813/2025, emessa in data 9/7/2025, con la quale, provvedendosi sull'opposizione proposta dallo stesso sig. avverso altra CP_1 ordinanza ingiunzione emessa da sulla base del diverso verbale n. 37/2020, è CP_2 stata annullata l'ordinanza ingiunzione in questione nonché il predetto verbale n. 37/2020.
Ebbene, con tale decisione, il giudice di primo grado ha affermato che: «In particolare viene evidenziato come “in azienda sono stati rinvenuti contenitori vuoti con principio attivo di clomazone, ma in esito a ciò non è stata fornita dalla azienda alcuna giustificazione” (sic comparsa di costituzione pag.8 o conclusionale pag. 6); la presenza dei citati contenitori,
pagina 9 di 13 tuttavia, afferisce ad altro e diverso controllo, il cui esito è riportato nel verbale 61/2020 e, come precisato dal resistente, almeno in prima udienza, relativo a diversa ordinanza ingiunzione e pertanto estraneo al presente giudizio».
Insomma, con detta sentenza è stata accolta l'opposizione ivi proposta dal per il fatto CP_1 che i contenitori vuoti fotografati si sarebbero dovuti riferire non al verbale n. 37/2020 (per il quale si stava procedendo in quella sede) ma al verbale n. 61/2020, per cui si procede in questa sede: ciò vale evidentemente a smentire la censura dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore di valutazione del materiale probatorio per il fatto che lo sbiancamento e i contenitori vuoti fotografati dagli operanti si sarebbero dovuti riferire (non al verbale n. 61/2020 per cui si procede in questa sede ma) al diverso verbale n.
37/2020.
10) Con il quarto motivo, la parte appellante ha lamentato il travisamento delle prove testimoniali derivante dall'omesso esame delle risultanze documentali da parte del Tribunale di Pavia.
L'appellante, in proposito, ha dedotto che l'agente operante sig. , con la propria CP_4 deposizione testimoniale, avrebbe riferito di aver rinvenuto flaconi Clincher One, Viper,
e Harmony; che, peraltro, dalle foto dallo stesso prodotte risulterebbe che i flaconi Pt_3 rinvenuti erano di marca e : ciò comporterebbe la mendacità di una delle due CP_6 CP_7 risultanze.
Secondo l'appellante, dunque, vi sarebbe stata un'errata valutazione della prova testimoniale del teste perché, quando questi ha riferito che erano stati rinvenuti i contenitori vuoti e i CP_4 campi sbiancati, avrebbe inteso riferirsi non all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti di cui al verbale n. 61/2020, ma ad altri prodotti ed allo sbiancamento rilevato in occasione di un'ispezione dell'11/6/2020 che sarebbe stata posta a base del diverso e già citato verbale n.
37/2020.
10.1) Anche tale motivo d'appello è infondato.
L'acquisto dei prodotti non autorizzati, in relazione ai quali è stato emesso il verbale n.
61/2020, posto a base dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, è documentato e non contestato, posto che dalla fattura emessa da risulta che vennero acquistati Pt_1 dall'azienda dell'appellante i prodotti Clincher one x 5 lt;
Viper x 5 lt;
X 0,150 kg;
Pt_3
Harmony 50 SX X 20 gr, ossia prodotti che la stessa pacificamente non avrebbe potuto e pagina 10 di 13 dovuto acquistare alla luce della tipologia di coltivazioni biologiche da essa svolte (all. 1 del doc. 4, , fasc. primo grado); che trattasi dei medesimi prodotti elencati nel verbale CP_2
n. 61/2020 posto a base dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa (p. 2 – 3 doc. n. 1
[...]
, fasc. primo grado); che l'appellante, perfettamente consapevole che non avrebbe CP_2 dovuto acquistare né utilizzare tali prodotti, ha sostenuto ma non ha provato di averli restituiti al venditore (e, del resto, al di là della prova testimoniale di cui s'è detto, non vi alcun documento di trasporto che documenti la riconsegna dei prodotti in questione).
11) Con il proprio quinto motivo d'appello l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di Pavia nella parte in cui ha ritenuto inattendibili le testimonianze di Testimone_3
e in quanto «hanno entrambi dichiarato di aver restituito del materiale Testimone_4 alla azienda Agripiù vicino Pieve del Cairo, località Gambarana;
gli stessi, però, non hanno saputo confermare né la data della restituzione, né se il materiale fosse effettivamente quello in oggetto, posto che si trattava di scatoloni chiusi». Sostiene, infatti, l'appellante che i testimoni avrebbero concordemente confermato di aver provveduto alla restituzione dei pacchi di prodotti fitosanitari ottenendo nota di credito da parte del venditore . CP_3
11.1) Il motivo è infondato.
Il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto che dalle deposizioni dei sig.
[...]
e non fosse possibile ritenere provata la restituzione dei prodotti fitofarmaci Tes_3 Tes_4 che, come detto, non è riscontrata da alcun documento di trasporto.
In particolare, all'udienza del 14 novembre 2024, il teste ha Testimone_3 dichiarato: «i prodotti li ho restituiti io, me li hanno caricati in macchina e li ho portati alla azienda vicino , località Gambarana. Non so precisare il giorno, ricordo CP_3 Controparte_5 che era a cavallo del mezzogiorno. Era prima del Covid. a.d.r. io ho preso uno scatolone, non so se fossero tutti i prodotti, non li ho controllati. Posso dire che io ho preso gli scatolini, ma non so cosa c'era dentro.
Erano due scatoloni. Erano chiusi sigillati».
Alla medesima udienza, il teste ha dichiarato: «posso confermare Testimone_4 che i prodotti sono stati restituiti, li abbiamo portati indietro io e il mio collega . Siamo Tes_4 andati in macchina, guidava lui, erano due o tre scatoloni chiusi. C'erano i prodotti che venivano riportati. Ci è stato detto di riportarli indietro e li abbiamo riportati. Mi sembra che due scatoloni erano chiusi e un altro era aperto, se non sbaglio. Io li ho scaricati lì, erano
pagina 11 di 13 incellofanati, li abbiamo riportati alla . Abbiamo preso quello che ci hanno dato, sul CP_3 cartone c'è scritto fuori cosa c'è. a.d.r. non ricordo quando siamo andati».
Tali dichiarazioni, per la loro genericità, non consentono di dimostrare la restituzione dei prodotti non autorizzati che erano stati acquistati. Orbene, i testimoni non sono stati in grado di precisare il giorno in cui sarebbe avvenuta la restituzione, hanno riferito di aver restituito un numero diverso di scatoloni ed è infine emerso che questi ultimi erano «chiusi sigillati». Le valutazioni del giudice sono pertanto condivisibili.
12) Con l'ultimo motivo d'appello, parte appellante ha censurato la decisione per aver ritenuto attendibile la ricostruzione fornita da . Tes_1
A dire dell'appellante, il sig. avrebbe sostenuto di aver emesso nota di credito a fronte Tes_1 della mera richiesta dell'acquirente e non in esito all'effettiva restituzione della merce: ciò contrasterebbe con la prassi seguita da di emettere nota di credito solo alla CP_3 restituzione della merce. Inoltre, il teste si sarebbe accorto della mancata restituzione della merce solo dopo l'ispezione ricevuta e avrebbe affermato di non aver ricevuto la merce «su richiesta dell'agente accertatore».
12.1) Anche tale motivo è infondato.
Le dichiarazioni rese dal sig. non risultano contraddittorie, avendo lo stesso Tes_1 sempre dichiarato, sia ante causam, sia nel corso del giudizio, di non aver mai ricevuto la restituzione dei prodotti in contestazione.
In particolare, nel verbale di sommarie informazioni del 12/11/2020, aveva Tes_1 affermato che «purtroppo nel caso di specie ho consegnato erroneamente la nota di credito senza aver ricevuto la restituzione della merce. Solo quando voi mi avete chiesto la nota di credito mi sono accorto che la merce non mi è stata restituita (all. 4), della cosa ho informato il sig. per capire se avesse intenzione di restituirmi quanto mi doveva. Lui ha asserito CP_1 che la merce l'aveva restituita gli ho chiesto contezza documentale e lui mi ha detto che non
l'aveva. Anche perché come ribadisco è mia prassi conservare i documenti relativi alla restituzione che sono fondamentali in caso di controllo degli organi tributari».
All'udienza del 14 novembre 2024, il testimone ha, poi, dichiarato: «E' stata fatta una Tes_1 nota di credito in attesa di una restituzione;
la restituzione non è avvenuta;
i prodotti non sono stati più riportati. Abbiamo annullato la fattura in attesa di un reso che non vi è stato».
Non è dunque ravvisabile la contraddittorietà lamentata, in maniera generica, dall'appellante.
pagina 12 di 13 13) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza la parte appellante va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al
D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello (€ 1.101,00 – € 5.200,00) e con esclusione dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da , quale titolare dell'impresa individuale CP_1
IE RI NG DI RO OT. EO e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza del Tribunale di Pavia N. 244/2024 pronunciata in data
31/1/2024;
b) condanna l'appellante , quale titolare dell'impresa individuale CP_1
IE RI NG DI RO OT. EO alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del Controparte_2 presente grado giudizio che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre oneri fiscali/contributivi;
c) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
LO RS AN LI
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AN LI Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. LO RS Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2302/2024 promossa in grado d'appello e decisa come da dispositivo che segue, letto all'odierna udienza, all'esito della discussione tra:
, quale titolare dell'impresa individuale IE RI NG CP_1
DI RO OT. EO (P.IVA ) elettivamente domiciliato in Vigevano – via P.IVA_1
Madonna VII Dolori n. 11, presso lo studio dell'avv. Giovanni E. Caffù (C.F.:
PEC: e MA RI (C.F.: C.F._1 Email_1
EC: che lo rappresentano e C.F._2 Email_2 difendono come da procura in atti.
APPELLANTE
E
(P.IVA ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in , Viale Indipendenza n. 3, presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Mauro Casarini (PEC: come da procura in atti. Email_3
APPELLATA
pagina 1 di 13 OGGETTO: Opposizione all'ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss l. 680/1981
CONCLUSIONI:
Per quale titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola Languria di CP_1
SI Dott. TE
«In via principale: rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 6 c. 5 d.lgs. 150/2011, voglia, in totale riforma della sentenza n. 244/2024, annullare e/o revocare l'ordinanza prot.
n. 20/PV/DIPS/23 notificata a mezzo PEC in data 5.7.2023 perché illegittima e/o recante motivazione inammissibile e/o infondata;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio».
Per Controparte_2
«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, adita contrariis reiectis, così giudicare: in via principale e nel merito: rigettare in toto il Ricorso in appello di cui è causa in ogni sua parte e conclusione (sia in via principale sia istruttoria) in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Pavia n. 244 del 2024 depositata il 05.02.2024.
In via istruttoria: dichiarare inammissibile la produzione avversaria del verbale n. 37/2020; rigettare la richiesta di emissione di ordinanza ex art 213 c.p.c. a carico di ATS di produzione del processo verbale n. 37/2020 e/o di altri documenti in quanto del tutto inconferenti con la questione in discussione.
Il tutto con vittoria di onorari di causa in favore dell'ATS per entrambi i gradi di giudizio per onorari di avvocato dipendente di Ente Pubblico (cioè onorari + 15% spese generali + oneri fiscali/contributivi 32,30 % non IVA e CPA)».
IN FATTO E IN DIRITTO
quale titolare dell'Azienda Agricola Languria, ha proposto appello avverso la CP_1 sentenza del Tribunale di Pavia n. 244/2024, pubblicata in data 5.02.2024, con la quale, nell'ambito di un giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa da
[...]
nei confronti di er l'importo di euro 33.333,00, è stato così deciso: CP_2 CP_1
«respinge la domanda proposta in via principale di annullamento e/o revoca integrale dell'ordinanza prot. n. 20/PV/DIPS/23;
pagina 2 di 13 ritenuta la esiguità ed occasionalità della condotta;
visto l'art. 6 comma 12, D. Lgs. 150/2011, applica la attenuante di cui alla seconda parte dell'art. 3, comma 3, d.lgs. 69/2014; per l'effetto riduce la sanzione all'importo di € 4.000,00.
Compensa interamente fra le parti le spese di giudizio».
Vicende processuali
1) Con ricorso ex art. 22 l. 689/1981 quale titolare della impresa individuale CP_1
Azienda Agricola Languria, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.
20/PV/DISP/2023, emessa da sulla base del verbale di accertamento n. CP_2
61/20201, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 33.333,00 per aver utilizzato, in violazione dell'art. 3 comma 3 del d.lgs. n. 69/2014, prodotti fitofarmaci, e, quindi, prodotti non autorizzati per l'azienda agricola del sig. essendo questa interamente adibita a colture CP_1 biologiche.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente sosteneva che l'ingiunzione era da ritenersi generica e priva di motivazione;
che la sanzione era stata irrogata sul presupposto dell'avvenuto acquisto dei prodotti, mentre alcun accertamento era stato svolto in ordine all'effettivo utilizzo degli stessi e che da ciò conseguiva l'inapplicabilità dell'art. 3, comma 3 del d.lgs. n. 69/2014; che era stato chiesto l'annullamento della fattura di acquisto dei prodotti al venditore che aveva poi emesso una nota di credito;
che, in ogni caso, la citata CP_3 norma di cui all'art. 3 d.lgs. n. 69/2014 prevedeva, sempre al comma 3, una attenuante connessa alla tenuità del fatto e occasionalità della condotta. Cont 2) La resistente di , costituitasi in giudizio, contestando la fondatezza delle pretese CP_2 avversarie, chiedeva il rigetto delle domande formulate dal ricorrente.
L'ATS, in particolare, osservava che l'ordinanza traeva origine dal verbale n. 61/2020 redatto dai carabinieri, i quali avevano rinvenuto una fattura di acquisto di fitofarmaci ed avevano appurato che l'Azienda Languria nel 2019 aveva solo terreni in regime “bio” o “in 1 In particolare, il sig. veva ricevuto la notifica di due verbali di accertamento (61/20 e 62/20) nei quali si CP_1 contestava, da parte dei Carabinieri per la tutela agroalimentare, la violazione del disposto di cui al D. Lgs. 69/2014, art. 3 per aver acquistato prodotti fitofarmaci. Il sig. veva contestato la legittimità di tali verbali, CP_1 rilevandone l'inammissibilità e l'infondatezza e l'ATS aveva annullato in autotutela il solo verbale n. 62/20, procedendo alla emanazione della suddetta ordinanza ingiunzione basata sul verbale 61/20. pagina 3 di 13 conversione''; che era stato sentito a sommarie informazioni il sig. della ditta Tes_1
, il quale, pur avendo emesso la nota di credito, aveva negato di aver ricevuto la CP_3 restituzione dei prodotti già consegnati;
che, poiché tali prodotti non erano stati rinvenuti nel magazzino dell'azienda e non erano stati restituiti alla , ne appariva evidente l'utilizzo. CP_3
3) Il Tribunale di Pavia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha rigettato la domanda di annullamento dell'ordinanza-ingiunzione proposta da riducendone tuttavia CP_1
l'importo dovuto in considerazione della lieve entità del fatto e compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Il giudice di primo grado, in particolare:
- in relazione all'assenza o carenza di motivazione, ha, innanzitutto, rilevato che, secondo la
Suprema Corte, l'ordinanza ingiunzione soddisfa l'obbligo di motivazione ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto la parte in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur;
ha, quindi, affermato che la parte fosse stata «sufficientemente notiziata della pretesa, attesa anche la opposizione svolta;
la motivazione, seppur succinta, appare completa;
in ogni caso, all'interno della stessa, si rinvia al più ampio contenuto del verbale di contestazione»;
- ha ritenuto che con l'ordinanza ingiunzione l'ATS avesse sanzionato espressamente l'utilizzo dei prodotti fitofarmaci e che, pertanto, non sussistesse la dedotta inapplicabilità della norma lamentata dal ricorrente;
- quanto, poi, alla dedotta mancata prova dell'utilizzo dei prodotti fitofarmaci, il primo giudice:
i) ha richiamato la testimonianza del verbalizzante da cui era emerso che nel Testimone_2 magazzino dell'azienda erano stati rinvenuti i contenitori dei prodotti vuoti ed era stato riscontrato che i terreni erano stati sbiancati, a conferma dell'utilizzo del prodotto;
CP_ 2 In particolare, il sig. veniva interrogato sui seguenti capitoli:
“vero che ho svolto gli accertamenti presso l'Azienda Agricola NG del dott. da cui è CP_1 scaturito il processo verbale n. 61/2020”; Confermo di aver fatto gli accertamenti, siamo andati in azienda ed abbiamo verificato che i terreni erano sbiancati, preciso che lo sbiancamento viene dato da un prodotto che ha come principio attivo il clomazone.
“vero che in sede di accertamento sono stati esaminati sia il quaderno di campagna dell'azienda agricola sia tutte le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari dell'azienda e che tali documenti sono stati utilizzati per l'istruttoria probatoria del processo verbale n. 61/2020”; Confermo che abbiamo esaminato i documenti in questione.
“Vero che in sede di sopraluogo presso l'azienda agricola ricorrente è stata riscontrata l'assenza di prodotti indicati nel p.v.61/2020 in giacenza presso il magazzino dei fitofarmaci aziendale” Abbiamo trovato contenitori vuoti con principio attivo di clomazone, non ci è stata fornita alcuna giustificazione, lui doveva avere una delega della azienda in quanto è conto terzista. Non avendo la delega non ci ha saputo pagina 4 di 13 ii) ha affermato che i testi indicati dal sig. e CP_1 Testimone_3 Testimone_4
, avevano dichiarato di aver restituito del materiale alla azienda
[...] Controparte_5
, senza al contempo confermare né la data della restituzione, né se il materiale fosse
[...] effettivamente quello in oggetto, posto che si trattava di scatoloni chiusi;
iii) ha richiamato la testimonianza del sig. , socio accomandatario della , il Tes_5 CP_3 quale aveva riferito di aver sì emesso una nota di credito in attesa di una restituzione, ma anche che detta restituzione non era mai avvenuta ed i prodotti non erano stati più riportati;
- ha, quindi, ritenuto che, sulla scorta di tali elementi, l'ingiungente avesse provato la violazione della normativa da parte della Azienda agricola;
- infine, considerato che il prodotto era stato utilizzato in piccole quantità, che il comportamento era stato occasionale e che non era emersa recidività tale da influire sulla personalità dell'agente, ha ritenuto equo procedere all'applicazione della fattispecie di lieve entità, riducendo la sanzione in € 4.000,00.
4) Proponendo appello avverso tale sentenza, l'appellante quale titolare della CP_1 impresa individuale Azienda Agricola Languria, ha chiesto la revoca dell'ordinanza ingiunzione, previa riforma della sentenza impugnata, sulla base di sei motivi di gravame, lamentando:
4.1) la contraddittorietà della motivazione per non aver il giudice rilevato la genericità dell'ordinanza ingiunzione;
4.2) la contraddittorietà della sentenza per aver il giudice interpretato erroneamente l'art. 3, comma 3 del d.lgs. n. 69/2014;
4.3) l'omessa motivazione per non aver il giudice valutato le risultanze documentali;
4.4) l'erroneità della sentenza per non aver il giudice rilevato l'incoerenza delle deposizioni testimoniali con le risultanze documentali;
4.5) l'erroneità della sentenza per aver il giudice ritenuto inattendibili i testi Testimone_3
e ;
[...] Testimone_4
4.6) l'erroneità della sentenza per non aver il giudice rilevato la contraddittorietà' delle dichiarazioni del teste;
Tes_1
dare una spiegazione plausibile della presenza di quei prodotti. Per lui intendo . a.d.r. nei giorni CP_1 successivi abbiamo contestato il verbale relativo all'uso di prodotti chimici in agricoltura biologica per lo sbiancamento del terreno;
a.d.r. la Azienda è contoterzista e coltivatore. pagina 5 di 13 5) Si è ritualmente costituita in giudizio l'appellata la quale, contestando la CP_2 fondatezza del gravame avversario, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6) All' udienza del 22/10/2025 la causa è stata discussa dalle parti ed all'esito è stata pronunciata sentenza, dando lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, per i seguenti motivi.
7) Con il proprio primo motivo d'appello, l'appellante ha lamentato la CP_1 contraddittorietà della motivazione, in quanto il primo giudice avrebbe ritenuto l'ordinanza ingiunzione completa, nonostante tale ordinanza e il verbale in essa richiamato fossero privi di motivazione.
L'appellante ha, altresì, lamentato la contraddittorietà della decisione in quanto il primo giudice, riducendo la sanzione per la particolare tenuità del fatto, avrebbe riconosciuto il difetto di motivazione sul punto dell'ordinanza ingiunzione.
7.1) Tale motivo di appello deve ritenersi infondato.
Va, anzitutto, rilevato come secondo il costante orientamento della Suprema Corte,
«l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. civ. n. 14568/2025, Cass. civ. n. 3807/2024)».
E' stato, altresì, chiarito dalla Corte di Cassazione che «il provvedimento con cui l'autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una
pagina 6 di 13 valutazione di merito non spettante al giudice ordinario, il cui giudizio di opposizione ha ad oggetto non già il provvedimento (come sembra ritenere parte ricorrente) ed i suoi eventuali vizi (ivi inclusa la carenza di motivazione), ma il rapporto sanzionatorio (del quale, peraltro, il giudice conosce con pienezza di poteri e sotto tutti i profili, tanto di fatto, quanto di diritto) ad esso sotteso, vale a dire, in sostanza, l'effettivo perfezionamento della condotta (attiva ovvero omissiva) contestata all'opponente e la sua riconducibilità alle norme che prevedono la sanzione che gli è stata inflitta (Cass. civ. n. 14568/2025)».
Ciò premesso, nel caso di specie non è ravvisabile la carenza di motivazione lamentata dall'appellante posto che, sia nell'ordinanza ingiunzione, sia nel verbale di accertamento n.
61/2020, vi è puntuale riferimento alle circostanze che hanno occasionato la contestazione, e, ciò, con il richiamo al fatto che “in data 26/08/2020 dalla verifica delle fatture di acquisto fitofarmaci e relativi scarichi rilasciati dall' , relativi all'anno Parte_1
2019, si è accertato che l'azienda Agricola di SI TE con sede in Mede (PV) ha comprato i seguenti prodotti 13.06.2'19 litri 5 di clincher one, 13.06.2019 litri 15 di viper,
13.06.2019 nr 1 confezione di sempra gr 150, 13.06.2019 nr 6 confezioni di harmony x 20gr”; che negli stessi atti, in relazione a tali circostanze, è stato mosso l'addebito di violazione da parte del sig. dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 69/2014 ed è stato CP_1 espressamente contestato «l'uso dei prodotti non autorizzati, che non rientrano per la difesa autorizzata in agricoltura biologica».
Come rilevato in termini condivisibili dal Tribunale di Pavia, pertanto, deve ritenersi ampiamente soddisfatto l'obbligo di motivazione, in quanto l'Amministrazione ha posto la parte in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur.
Prive di pregio appaiono, poi, le doglianze con cui l'appellante ha affermato che il primo giudice, nel ridurre la sanzione, avrebbe riconosciuto il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione. Ed invero, il Tribunale ha puntualmente esposto le ragioni che hanno condotto all'applicazione della fattispecie della particolare tenuità del fatto3, senza in alcun modo riconoscere un vizio di genericità dell'ordinanza ingiunzione. 3 In particolare, il Tribunale ha ritenuto equo procedere all'applicazione della fattispecie della lieve entità affermando: «Indubbiamente trattasi di fatto occasionale, posto che dalla verifica effettuata l'acquisto erroneo era riferibile ad una sola fattura a fronte delle presumibilmente numerose fatture verificate, né è emersa recidività tale da influire sulla personalità dell'agente». pagina 7 di 13 8) Con il proprio secondo motivo d'appello, la parte appellante ha censurato la contraddittorietà della decisione, rilevando che il primo giudice, pur avendo affermato che, ai fini della legittimità del verbale n. 61/2020, fosse essenziale dimostrare l'effettivo utilizzo dei fitofarmaci da parte del trasgressore, avrebbe, poi, ritenuto provato l'uso dei medesimi prodotti sulla sola base del loro acquisto, senza considerare le risultanze istruttorie dalle quali emergeva la restituzione dei prodotti.
8.1) Tale motivo è infondato.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il Tribunale di Pavia ha individuato una serie di elementi che hanno dimostrato l'utilizzo dei prodotti fitofarmaci e, in particolare: l'acquisto dei prodotti;
la testimonianza del verbalizzante il quale, Testimone_6 all'udienza del 14.11.2023, ha affermato «confermo di aver fatto gli accertamenti, siamo andati in azienda ed abbiamo verificato che i terreni erano sbiancati, preciso che lo sbiancamento viene dato da un prodotto che ha come principio attivo il clomazone» e che
«abbiamo trovato contenitori vuoti con principio attivo di clomazone, non ci è stata fornita alcuna giustificazione, lui doveva avere una delega della azienda in quanto è conto terzista»; la testimonianza resa alla medesima udienza dal socio accomandatario della , CP_3 Tes_1
, il quale ha affermato che «è stata fatta una nota di credito in attesa di una restituzione;
[...] la restituzione non è avvenuta;
i prodotti non sono stati più riportati. Abbiamo annullato la fattura in attesa di un reso che non vi è stato»; la testimonianza del teste , Testimone_3 indicato dall'appellante, che ha affermato: «io ho preso uno scatolone, non so se fossero tutti
i prodotti, non li ho controllati. Posso dire che io ho preso gli scatolini, ma non so cosa c'era dentro. Erano due scatoloni. Erano chiusi sigillati»; la testimonianza del teste , Tes_4 sempre indicato dall'appellante, il quale ha sostenuto: «Mi sembra che due scatoloni erano chiusi e un altro era aperto, se non sbaglio».
Tali elementi, valutati complessivamente, sono in grado di comprovare l'utilizzo dei prodotti fitofarmaci, posto che le testimonianze hanno dimostrato, da un lato, l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti, dall'altro lato, la mancata restituzione degli stessi, circostanza neppure messa in discussione dalle dichiarazioni rese dai testi indotti da CP_1
Pertanto, appaiono prive di pregio le doglianze con cui l'appellante ha affermato che il primo giudice avrebbe ritenuto provato l'acquisto dei fitofarmaci «sulla sola base del loro acquisto»,
pagina 8 di 13 avendo, al contrario, il Tribunale fondato la decisione su una valutazione complessiva degli elementi di fatto e delle risultanze istruttorie.
9) Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha, poi, lamentato l'omessa o insufficiente valutazione delle prove per non aver il primo giudice tenuto in considerazione le risultanze degli accertamenti compiuti dagli agenti accertatori.
In particolare, l'appellante ha lamentato che gli agenti verbalizzanti avrebbero CP_1 dato atto del trattamento della vegetazione con fitofarmaci a base di nel verbale Parte_2 di accertamento e contestazione n. 37/2020 (con tanto di ricognizione fotografica attestante lo sbiancamento e l'ingiallimento della vegetazione), ossia un verbale diverso da quello n.
61/2020, oggetto della presente causa;
che, invece, in relazione al verbale n. 61/2020 non sarebbe stata svolta alcuna indagine sull'uso in campo dei fitofarmaci;
che, pertanto, sarebbe stata fatta confusione con le fotografie dei campi sbiancati effettuate nel corso dell'ispezione posta a base di altro verbale, ossia il n. 37/2020; che, peraltro, il procedimento sanzionatorio relativo al verbale n. 37/2020 era ancora pendente nella sua fase di istruttoria amministrativa.
9.1) Ad avviso della Corte il motivo è infondato.
Come si è già avuto modo di osservare, il Tribunale di Pavia ha correttamente ritenuto fondato l'addebito contestato sulla base dei predetti elementi (acquisto dei prodotti non consentiti;
mancanza di prova della loro restituzione;
prova testimoniale) e, nella decisione del primo giudice, non vi è alcun riferimento a rilievi fotografici o ad altre circostanze che, secondo la parte appellante, sarebbero state oggetto di contestazione con il diverso verbale n. 37/2020 estraneo al presente giudizio.
Al riguardo, peraltro, è solo il caso di segnalare che l'appellante in occasione CP_1 del deposito della propria memoria difensiva in vista dell'udienza di discussione, ha ritenuto di depositare altra sentenza del Tribunale di Pavia n. 813/2025, emessa in data 9/7/2025, con la quale, provvedendosi sull'opposizione proposta dallo stesso sig. avverso altra CP_1 ordinanza ingiunzione emessa da sulla base del diverso verbale n. 37/2020, è CP_2 stata annullata l'ordinanza ingiunzione in questione nonché il predetto verbale n. 37/2020.
Ebbene, con tale decisione, il giudice di primo grado ha affermato che: «In particolare viene evidenziato come “in azienda sono stati rinvenuti contenitori vuoti con principio attivo di clomazone, ma in esito a ciò non è stata fornita dalla azienda alcuna giustificazione” (sic comparsa di costituzione pag.8 o conclusionale pag. 6); la presenza dei citati contenitori,
pagina 9 di 13 tuttavia, afferisce ad altro e diverso controllo, il cui esito è riportato nel verbale 61/2020 e, come precisato dal resistente, almeno in prima udienza, relativo a diversa ordinanza ingiunzione e pertanto estraneo al presente giudizio».
Insomma, con detta sentenza è stata accolta l'opposizione ivi proposta dal per il fatto CP_1 che i contenitori vuoti fotografati si sarebbero dovuti riferire non al verbale n. 37/2020 (per il quale si stava procedendo in quella sede) ma al verbale n. 61/2020, per cui si procede in questa sede: ciò vale evidentemente a smentire la censura dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore di valutazione del materiale probatorio per il fatto che lo sbiancamento e i contenitori vuoti fotografati dagli operanti si sarebbero dovuti riferire (non al verbale n. 61/2020 per cui si procede in questa sede ma) al diverso verbale n.
37/2020.
10) Con il quarto motivo, la parte appellante ha lamentato il travisamento delle prove testimoniali derivante dall'omesso esame delle risultanze documentali da parte del Tribunale di Pavia.
L'appellante, in proposito, ha dedotto che l'agente operante sig. , con la propria CP_4 deposizione testimoniale, avrebbe riferito di aver rinvenuto flaconi Clincher One, Viper,
e Harmony; che, peraltro, dalle foto dallo stesso prodotte risulterebbe che i flaconi Pt_3 rinvenuti erano di marca e : ciò comporterebbe la mendacità di una delle due CP_6 CP_7 risultanze.
Secondo l'appellante, dunque, vi sarebbe stata un'errata valutazione della prova testimoniale del teste perché, quando questi ha riferito che erano stati rinvenuti i contenitori vuoti e i CP_4 campi sbiancati, avrebbe inteso riferirsi non all'acquisto ed all'utilizzo dei prodotti di cui al verbale n. 61/2020, ma ad altri prodotti ed allo sbiancamento rilevato in occasione di un'ispezione dell'11/6/2020 che sarebbe stata posta a base del diverso e già citato verbale n.
37/2020.
10.1) Anche tale motivo d'appello è infondato.
L'acquisto dei prodotti non autorizzati, in relazione ai quali è stato emesso il verbale n.
61/2020, posto a base dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, è documentato e non contestato, posto che dalla fattura emessa da risulta che vennero acquistati Pt_1 dall'azienda dell'appellante i prodotti Clincher one x 5 lt;
Viper x 5 lt;
X 0,150 kg;
Pt_3
Harmony 50 SX X 20 gr, ossia prodotti che la stessa pacificamente non avrebbe potuto e pagina 10 di 13 dovuto acquistare alla luce della tipologia di coltivazioni biologiche da essa svolte (all. 1 del doc. 4, , fasc. primo grado); che trattasi dei medesimi prodotti elencati nel verbale CP_2
n. 61/2020 posto a base dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa (p. 2 – 3 doc. n. 1
[...]
, fasc. primo grado); che l'appellante, perfettamente consapevole che non avrebbe CP_2 dovuto acquistare né utilizzare tali prodotti, ha sostenuto ma non ha provato di averli restituiti al venditore (e, del resto, al di là della prova testimoniale di cui s'è detto, non vi alcun documento di trasporto che documenti la riconsegna dei prodotti in questione).
11) Con il proprio quinto motivo d'appello l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di Pavia nella parte in cui ha ritenuto inattendibili le testimonianze di Testimone_3
e in quanto «hanno entrambi dichiarato di aver restituito del materiale Testimone_4 alla azienda Agripiù vicino Pieve del Cairo, località Gambarana;
gli stessi, però, non hanno saputo confermare né la data della restituzione, né se il materiale fosse effettivamente quello in oggetto, posto che si trattava di scatoloni chiusi». Sostiene, infatti, l'appellante che i testimoni avrebbero concordemente confermato di aver provveduto alla restituzione dei pacchi di prodotti fitosanitari ottenendo nota di credito da parte del venditore . CP_3
11.1) Il motivo è infondato.
Il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto che dalle deposizioni dei sig.
[...]
e non fosse possibile ritenere provata la restituzione dei prodotti fitofarmaci Tes_3 Tes_4 che, come detto, non è riscontrata da alcun documento di trasporto.
In particolare, all'udienza del 14 novembre 2024, il teste ha Testimone_3 dichiarato: «i prodotti li ho restituiti io, me li hanno caricati in macchina e li ho portati alla azienda vicino , località Gambarana. Non so precisare il giorno, ricordo CP_3 Controparte_5 che era a cavallo del mezzogiorno. Era prima del Covid. a.d.r. io ho preso uno scatolone, non so se fossero tutti i prodotti, non li ho controllati. Posso dire che io ho preso gli scatolini, ma non so cosa c'era dentro.
Erano due scatoloni. Erano chiusi sigillati».
Alla medesima udienza, il teste ha dichiarato: «posso confermare Testimone_4 che i prodotti sono stati restituiti, li abbiamo portati indietro io e il mio collega . Siamo Tes_4 andati in macchina, guidava lui, erano due o tre scatoloni chiusi. C'erano i prodotti che venivano riportati. Ci è stato detto di riportarli indietro e li abbiamo riportati. Mi sembra che due scatoloni erano chiusi e un altro era aperto, se non sbaglio. Io li ho scaricati lì, erano
pagina 11 di 13 incellofanati, li abbiamo riportati alla . Abbiamo preso quello che ci hanno dato, sul CP_3 cartone c'è scritto fuori cosa c'è. a.d.r. non ricordo quando siamo andati».
Tali dichiarazioni, per la loro genericità, non consentono di dimostrare la restituzione dei prodotti non autorizzati che erano stati acquistati. Orbene, i testimoni non sono stati in grado di precisare il giorno in cui sarebbe avvenuta la restituzione, hanno riferito di aver restituito un numero diverso di scatoloni ed è infine emerso che questi ultimi erano «chiusi sigillati». Le valutazioni del giudice sono pertanto condivisibili.
12) Con l'ultimo motivo d'appello, parte appellante ha censurato la decisione per aver ritenuto attendibile la ricostruzione fornita da . Tes_1
A dire dell'appellante, il sig. avrebbe sostenuto di aver emesso nota di credito a fronte Tes_1 della mera richiesta dell'acquirente e non in esito all'effettiva restituzione della merce: ciò contrasterebbe con la prassi seguita da di emettere nota di credito solo alla CP_3 restituzione della merce. Inoltre, il teste si sarebbe accorto della mancata restituzione della merce solo dopo l'ispezione ricevuta e avrebbe affermato di non aver ricevuto la merce «su richiesta dell'agente accertatore».
12.1) Anche tale motivo è infondato.
Le dichiarazioni rese dal sig. non risultano contraddittorie, avendo lo stesso Tes_1 sempre dichiarato, sia ante causam, sia nel corso del giudizio, di non aver mai ricevuto la restituzione dei prodotti in contestazione.
In particolare, nel verbale di sommarie informazioni del 12/11/2020, aveva Tes_1 affermato che «purtroppo nel caso di specie ho consegnato erroneamente la nota di credito senza aver ricevuto la restituzione della merce. Solo quando voi mi avete chiesto la nota di credito mi sono accorto che la merce non mi è stata restituita (all. 4), della cosa ho informato il sig. per capire se avesse intenzione di restituirmi quanto mi doveva. Lui ha asserito CP_1 che la merce l'aveva restituita gli ho chiesto contezza documentale e lui mi ha detto che non
l'aveva. Anche perché come ribadisco è mia prassi conservare i documenti relativi alla restituzione che sono fondamentali in caso di controllo degli organi tributari».
All'udienza del 14 novembre 2024, il testimone ha, poi, dichiarato: «E' stata fatta una Tes_1 nota di credito in attesa di una restituzione;
la restituzione non è avvenuta;
i prodotti non sono stati più riportati. Abbiamo annullato la fattura in attesa di un reso che non vi è stato».
Non è dunque ravvisabile la contraddittorietà lamentata, in maniera generica, dall'appellante.
pagina 12 di 13 13) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza la parte appellante va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al
D.M. 10/3/2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, tenuto conto del valore della controversia introdotta in appello (€ 1.101,00 – € 5.200,00) e con esclusione dei compensi riferibili alla fase di istruttoria-trattazione, trattandosi di fase non tenutasi in questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da , quale titolare dell'impresa individuale CP_1
IE RI NG DI RO OT. EO e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza del Tribunale di Pavia N. 244/2024 pronunciata in data
31/1/2024;
b) condanna l'appellante , quale titolare dell'impresa individuale CP_1
IE RI NG DI RO OT. EO alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del Controparte_2 presente grado giudizio che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre oneri fiscali/contributivi;
c) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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