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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9109 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 24646/2023 avente ad oggetto: appalto
TRA
( ) rappr.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Daniela Vaiani del Foro di Milano ATTORE
E
( ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 l.r.p.t., rappr.ta e difesa dall'avv. IL Bongiorno del Foro di Milano CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 26.11.2025:
, riportandosi alle conclusioni rese in apposito foglio Controparte_2 depositato telematicamente, così concludeva:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: Nel merito
A) accertare e dichiarare la responsabilità della Società
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, P.IVA con sede legale in Milano (MI-20129), P.IVA_1 Via Federico Ozanam ,4 per la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera di ristrutturazione di cui al contratto d'appalto del 10 LUGLIO 2019, come da narrativa in atti;
B) condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, P.IVA con sede legale in P.IVA_1
Milano (MI- 20129), Via Federico Ozanam ,4 a corrispondere in favore dell'attore la somma di € 44.775,27 pari a tutte le spese sostenute, ovvero al pagamento di quella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi
e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo effettivo;
1 C) condannare la Società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, P.IVA con sede legale in P.IVA_1
Milano (MI- 20129), Via Federico Ozanam ,4 al risarcimento in favore dell'attore dell'ulteriore somma di € 20.000,00 dovuta per il mancato godimento del bene e per tutti i danni, subiti e subendi, poiché derivanti dai difetti dell'opera di ristrutturazione commessa in appalto, ovvero in quella somma che il Giudice vorrà liquidare secondo equità.”…
“In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, incluse le spese generali 15% e accessori di legge.” L'attore, inoltre, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, reiterava le proprie istanze istruttorie già formulate e disattese.
La riportandosi alle conclusioni rese in apposito Controparte_1 foglio depositato telematicamente, così concludeva:
“Nel merito In via principale
- Accertare e dichiarare che alcuna responsabilità è ascrivibile alla
[...]
in relazione alle problematiche lamentate dal Sig. Controparte_1 e, per l'effetto Controparte_3
- Accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dalla
[...]
al Sig. in relazione Controparte_1 Controparte_3 alle domande formulate e, per l'effetto
- Rigettare in toto le domande attoree;
- Tenere indennela da ogni e qualsivoglia Controparte_1 domanda ex adverso formulata.
In via subordinata
-Accertare e dichiarare il caso fortuito in relazione ai vizi lamentati;
- Accertare e dichiarare che le problematiche lamentate potevano essere risolte mediante opere manutentive, senza sostituire l'intero impianto;
- Accertare e dichiarare che i vizi ed i difetti riscontrati sono conseguiti alla sostituzione dell'impianto e, per l'effetto
- Ridurre alla somma ritenuta di giustizia, comunque non superiore a quella indicata nell'ambito del procedimento di ATP, la pretesa risarcitoria del Sig. ”… Controparte_3
“In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore dell'Avv.
IL Buongiorno, antistatario ex art. 93 c.p.c..”.
Anche la convenuta, inoltre, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, reiterava le propri istanze istruttorie già formulate e disattese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, , in Controparte_3 sintesi, deduceva: a) che, con contratto del 10.7.2019, aveva affidato in appalto, alla l'opera di completa ristrutturazione Controparte_1 di un proprio immobile, adibito a civile abitazione, sito in Milano alla via Guerrazzani n. 9, a fronte di un corrispettivo concordato di € 300.000,00 oltre IVA integralmente pagato da esso attore;
b) che, tuttavia, per un verso, l'opera era stata consegnata soltanto nel luglio 2020 a fronte di un termine di consegna concordato nel 31.10.2019 e, per altro verso, l'opera era risultata
2 affetta da numerosi vizi involgenti principalmente, ma non solo, il sistema domotico ed il collegato impianto di raffrescamento/riscaldamento installati;
c) che, in relazione a tali difetti, la subappaltatrice aveva, Controparte_4 peraltro promosso, nei confronti della e di esso attore, Controparte_1 un procedimento per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale era stata depositata la relazione del consulente tecnico d'ufficio, che aveva, appunto, confermato l'esistenza dei difetti stessi;
d) che, poiché la
, nonostante i solleciti ad essa inviati e l'esito della Controparte_1 predetta C.T.U., non era in alcun modo intervenuta a risolvere i difetti, esso attore era stato costretto a provvedervi a mezzo di altra impresa, che aveva sostituito l'impianto domotico e le telecamere con conseguenti esborsi da parte di esso attore rispettivamente di € 34.404,00 e di € 4.880,00; e) che era, inoltre, avvenuto che, nel settembre 2022, la pompa di calore marca Daikin installata dalla sia era bruciata;
f) che, anche in tal caso, Controparte_1 in assenza di riscontri da parte della , esso attore era Controparte_1 stato costretto a rivolgersi ad altra impresa, che aveva sostituito la pompa di calore danneggiata, con conseguente ulteriore esborso, da parte di esso attore, di € 1.599,40; g) che, in relazione al ritardo con il quale era stata consegnata l'opera, esso attore e la sua famiglia, non disponendo di altro immobile, erano stati, poi, costretti a trasferirsi dal 19.1.2020 al 17.2.2020 presso un'abitazione locata attraverso Airbnb, con ulteriore esborso di € 3.891,87, e, successivamente, a trascorrere tutto il periodo della pandemia da Covid 19 presso la famiglia d'origine di esso attore in Bulgaria;
h) che esso attore, in ragione di quanto avvenuto, aveva diritto a vedersi risarcire dalla tutti i costi affrontati nonché “l'ulteriore danno per il Controparte_1 mancato godimento dell'immobile quantificato in € 20.000,00”.
L'attore rendeva, pertanto, le conclusioni sopra riportate.
La costituitasi, a sua volta, sempre in sintesi, Controparte_1 deduceva: a) che il ritardo con il quale era stata consegnata l'opera, in relazione al quale, peraltro, il committente in precedenza non aveva mosso alcuna contestazione, era stato determinato da “problematiche di tipo progettuale” e da “difficoltà esecutive” relative all'“organizzazione delle” diverse “manovalanze” non ascrivibili ad essa convenuta nonché dal diffondersi della pandemia da Covid 19, che aveva comportato la necessità di sospendere i lavori per alcuni mesi da “marzo a maggio/giugno 2020”; b) che in relazione alle lamentate problematiche all'impianto di domotica alcuna responsabilità poteva, poi, essere ascritta ad essa convenuta, che si era prontamente attivata presso la subappaltatrice (con la quale, CP_4 peraltro, già pendeva al riguardo un contenzioso giudiziale innanzi al
Tribunale di Napoli Nord) senza ottenere esito positivo e che, nel contempo, non avrebbe potuto né intervenire in altro modo sullo stesso impianto
(trattandosi di sistema proprietario della stessa ) né rilasciare la CP_4 relativa documentazione;
c) che i difetti riscontrati dal C.T.U. dell'A.T.P. erano, in ogni caso, di portata limitata e di semplice risoluzione e non richiedevano né la sostituzione integrale dell'impianto di domotica né la sostituzione delle telecamere installate;
d) che alcuna responsabilità poteva, poi, essere ascritta ad essa convenuta in ordine alla rottura della pompa di calore.
3 La convenuta instava, pertanto, per il rigetto della domanda attorea ovvero, in subordine, perché la pretesa risarcitoria del fosse ridotta all'importo CP_3 di Giustizia.
Tutto ciò premesso, la domanda risarcitoria attorea, nei limiti di cui in appresso, è fondata e, pertanto, entro i medesimi limiti, merita accoglimento.
Ed, invero, sulla scorta della C.T.U. svolta in sede di A.T.P., il cui contenuto non ha formato oggetto di specifici rilievi critici, nell'ambito del presente giudizio, ad opera di nessuna delle parti e va, in ogni caso, integralmente condiviso, trattandosi di elaborato che (pur nella sua stringatezza) risulta rispondente ai quesiti ed immune da vizi tecnico-logici, può dirsi effettivamente dimostrato che l'impianto di domotica così come installato presso l'immobile attoreo in esecuzione dell'appalto per il quale è lite presentava dei difetti consistenti nell'incapacità dello stesso di controllare integralmente il sistema di riscaldamento/raffrescamento dell'appartamento, nell'inadeguata dimensione del pannello di controllo e nel non corretto posizionamento delle sonde di temperatura.
Di tali difetti deve, poi, certamente rispondere la , atteso Controparte_1 che l'appaltatore è naturalmente responsabile dell'operato del proprio subappaltatore e che l'inadempimento (od inesatto adempimento) di quest'ultimo non può in alcun modo costituire per l'appaltatore un “caso fortuito”.
Venendo, pertanto, alla liquidazione dei relativi danni subiti dall'attore, deve, tuttavia, osservarsi come gli stessi debbano essere liquidati unicamente sulla scorta della C.T.U. resa in sede di A.T.P., atteso che, a fronte di quanto ritenuto dall'ausiliario circa la necessità di meri interventi correttivi/integrativi (sia pure di importanza notevole, si veda in appresso) sull'impianto di domotica installato al fine di ottenerne la piena e corretta funzionalità, l'attore non ha offerto alcun prova ammissibile dalla quale avrebbe potuto diversamente inferirsi la necessità, dal punto di vista tecnico, di completa sostituzione dello stesso e la conseguente necessità di sostituzione anche delle telecamere installate.
Quanto alle risultanze della C.T.U. sul punto, deve, tuttavia, previamente osservarsi che, contrariamente agli assunti della convenuta, dal contenuto complessivo della relazione di consulenza ufficiosa, emerge chiaramente come l'ausiliario, al fine di ottenere la corretta e piena funzionalità dell'impianto domotico installato presso l'immobile attoreo, abbia ritenuto necessari non solo (1) la sostituzione del relativo sistema software, del pannello di controllo e degli attuatori, (2) la modifica della posizione delle sonde di temperatura ed (3) una nuova redazione del layout dell'impianto stesso, con esborsi preventivati rispettivamente in € 5.900,00, 1.500,00 e 3.500,00, ma anche (4) un'integrazione dell'impianto finalizzata ad ottenere la capacità del medesimo di controllare la pompa di calore, e, più in generale, il condizionamento/raffrescamento dell'aria, con previsione di un ulteriore necessario esborso di € 15.000,00 – conclusione, quest'ultima, che merita di essere integralmente condivisa, atteso che, in mancanza di diversi accordi contrattuali tra le parti, la cui esistenza non è stata minimamente allegata dalla
4 convenuta entro i termini decadenziali di rito, deve ritenersi che, trattandosi di impianto di domotica di nuova installazione da realizzarsi in concomitanza con la realizzazione, sempre ex novo, dell'impianto di “climatizzazione e vmc” (cfr. doc. n. 2 in produzione attorea), la capacità del medesimo impianto di domotica di controllare pienamente il riscaldamento/raffrescamento dell'appartamento rientrasse tra le sue qualità essenziali e fosse conseguentemente una caratteristica dovuta.
Pertanto, sulla scorta, appunto, della C.T.U. svolta in sede di A.T.P., il danno patito dall'attore in relazione all'esistenza dei difetti dell'opera di cui si è detto, deve, in definitiva, liquidarsi, con riferimento all'epoca di deposito dell'elaborato peritale (31.12.2021), in € 25.900,00 (pari ad € 5.900,00 più € 1.500,00 più € 3.500,00 più € 15.000,00) ed, all'attualità, avuto riguardo alla svalutazione monetaria medio tempore determinatasi secondo l'indice ISTAT- FOI, in € 29.603,70.
E ciò, dovendosi, peraltro, escludere dai danni risarcibili in favore dell'attore quelli domandati in relazione alla sostituzione della pompa di calore, non avendo il offerto alcuna prova ammissibile circa la riconducibilità CP_3 causale, da un punto di vista tecnico, della rottura del predetto componente ad una condotta non esattamente adempiente della convenuta.
Ciò posto quanto ai danni lamentati in relazione alla presenza di difetti nell'opera, quanto alle ulteriori pretese risarcitorie avanzate dal in CP_3 relazione alla tardiva consegna dell'opera stessa, deve, poi, in primo luogo, osservarsi come tale pacifico ritardo, quantomeno con riferimento al periodo di tempo anteriore al manifestarsi della pandemia da Covid 19 (marzo 2020), non possa che imputarsi alla società convenuta, atteso che le allegazioni della circa la riconducibilità del ritardo a “problematiche di Controparte_1 tipo progettuale” ovvero a “difficoltà esecutive” relative all'“organizzazione delle” diverse “manovalanze”, sono, all'evidenza, rimaste, entro i termini preclusionali assertivi, su di un piano di assoluta genericità, non avendo la convenuta minimamente precisato in cosa effettivamente consisterebbero le predette adombrate “problematiche di tipo progettuale” o “difficoltà esecutive”.
Ciò posto, deve, allora, osservarsi che può dirsi, poi, effettivamente dimostrato, da parte dell'attore (cfr. doc. n. 4 in produzione attorea) - la circostanza, si badi, non è stata, in ogni caso, oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta - che lo stesso, in una alla propria famiglia nucleare, nel periodo 19.1.2020/17.2.2020, e cioè in un periodo successivo sia al termine di consegna dell'opera contrattualmente previsto (31.10.2029) sia al periodo di tolleranza di 60 giorni pure indicato nel contratto inter partes, ha dovuto dimorare in un appartamento locato allo scopo in Milano sostenendo un esborso di € 3.891,87 – esborso da ritenersi congruo, dal punto di vista quantitativo, avuto riguardo ai prezzi correnti delle locazioni nella città di Milano ed alla natura occasionale e transitoria della locazione stessa nel caso di specie.
In favore del va, pertanto, effettivamente riconosciuto il diritto a CP_3 vedersi risarcito il relativo danno emergente, che, avuto riguardo alla
5 svalutazione monetaria determinatasi dal momento dell'esborso (1.1.2020) ad oggi sempre secondo l'indice ISTAT-FOI, va liquidato, all'attualità, in € 4.600,19.
Non può, invece, ritenersi fondata l'ulteriore pretesa risarcitoria attorea, quantificata dall'attore stesso in € 20.000,00, avanzata sempre in relazione al
“mancato godimento dell'immobile” oggetto dell'appalto.
Al di là della genericità di tale ulteriore pretesa, deve, infatti, rilevarsi: a) quanto all'aspetto patrimoniale, che l'attore, per un verso, non ha allegato l'esistenza di altri esborsi (avendo, anzi, precisato di aver soggiornato presso la propria famiglia d'origine in Bulgaria nel periodo della pandemia da Covid 19) e, per altro verso, ha egli stesso dedotto che l'immobile oggetto dell'appalto era destinato a residenza propria e della propria famiglia e, dunque, non alla produzione di reddito attraverso la locazione a terzi;
b) quanto all'aspetto non patrimoniale, che l'attore si è limitato a dedurre l'esistenza di meri disagi, che, in quanto tali, come è noto, non sono risarcibili.
Per tutto quanto innanzi, dunque, in definitiva, in relazione alla complessiva domanda risarcitoria attorea, la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma attuale di € 34.203,89 (pari ad € 29.603,70 più € 4.600,19).
Sulla predetta somma non devono, peraltro, riconoscersi i pur invocati
“interessi”, dovendosi, in proposito, rilevare che, se è vero che “Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo” tuttavia “è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.” (cfr. Cass., ord., n. 18564/2018), mentre, nella specie, l'attore, nei termini di rito, nulla ha allegato circa l'effettiva esistenza di un'ulteriore componente di danno (da lucro cessante) correlabile al ritardo nel conseguire le somme (attualizzate) corrispondenti al danno emergente.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza della convenuta e si liquidano come in dispositivo in base al valore del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domanda proposta, contrariis reiectis, così provvede:
1. in parziale accoglimento della relativa complessiva domanda attorea, condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1
, a titolo di risarcimento del danno, della somma Controparte_3 di € 34.203,89;
6 2. condanna la al rimborso, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite, liquidate in € 786,00 per Controparte_3 esborsi ed in € 7.000,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato.
Così deciso in Milano addì 27.11.2025 Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
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