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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2024, n. 17183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17183 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 22350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. N. 22350/2024, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PATTA GIUSEPPE ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
OGGETTO: autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per adeguamento di sesso, con autorizzazione alle rettifiche anagrafiche.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.05.2024 (nel prosieguo parte identificata al Parte_1 femminile) premesso di avere fin dall'infanzia manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile;
di sentire soggettivamente propria l'identità sessuale femminile, di essersi sempre mostrata in pubblico e all'interno del proprio contesto familiare e sociale con caratteristiche femminili, manifestando disagio per il proprio aspetto maschile;
di essere di stato libero e di non avere prole;
di avere interesse ad essere autorizzata ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli femminili;
di aver preso, a tal fine, contatti con di aver preso, a tal fine, contatti con il centro clinico e di ricerca “6 come sei”, presso l'Università di Roma La Sapienza, intraprendendo un percorso psicodiagnostico;
ha chiesto di essere autorizzata a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali maschili a quelli femminili, con immediato ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Roma di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso e nome, sostituendo il prenome da “ ” a ”. Pt_1 Per_1
Considerata la documentazione prodotta, sentita, all'udienza del 14.10.2024 dinnanzi al GOP delegato dott.ssa Claudia Negretti, la parte ricorrente, la quale si è presentata al cospetto del giudice con sembianze femminili, preso atto dell'intervento spiegato dal P.M., la domanda deve essere accolta.
Dalla documentazione medica in atti e, in particolare, dalla relazione redatta in data 06.03.2023 dal
Prof. , direttore del Centro Clinico e di Ricerca “6 come sei, si rileva l'esistenza nella Persona_2
ricorrente di una forte identificazione con il sesso femminile, qualificata come Disforia di Genere;
tale diagnosi non appare inficiata da condizioni fisiche di intersessualità né da disturbi psichiatrici, né la stessa appare legata a presunti vantaggi culturali che potrebbero derivare dall'eventuale riattribuzione del sesso, mentre allo stato la presenza degli originari caratteri sessuali maschili determina un disagio significativo sul piano sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui si sente portatore. Il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire alla ricorrente una identificazione accettabile della propria personalità. Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso femminile, come risulta dalla documentazione in atti;
la ricorrente ha difatti intrapreso nel mese di dicembre 2023 una terapia ormonale femminilizzante presso l'ambulatorio di
Pe endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma (dott. ; ha mantenuto stabile ed Per_4 immutato nel corso del tempo il suo desiderio di effettuare l'intervento di riattribuzione del sesso. Né si rilevano, come certificato dalla documentazione in atti, sintomatologie apparenti o nuclei di patologia psichiatrica tali da costituire controindicazioni alla esecuzione di interventi di chirurgia plastica adattiva.
Il Collegio ritiene che debba essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto femminile, già assunto a seguito di terapia ormonale femminilizzante, fa emergere profonde difficoltà nella vita di relazione della ricorrente. Nella relazione del “6 come sei” sul punto si legge: «« sente che l'accesso alla procedura di rettifica Per_1
anagrafica del nome e del genere sui documenti, alla terapia ormonale e in futuro probabilmente anche agli interventi chirurgici di modifica dei caratteri sessuali, potrebbe permetterle di raggiungere un maggior livello di sicurezza e fiducia in sé stessa, nonché ridurre il disagio sperimentato rispetto al suo corpo. Questo le consentirebbe di ridurre significativamente lo stress associato alla sua identità di genere. Il benessere psicologico di potrebbe aumentare in maniera Per_1
significativa laddove il suo genere di elezione fosse maggiormente allineato alla sua espressione di genere».
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 221/2015 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non imporrebbe il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
«Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con
l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
La Corte costituzionale da ultimo, con la pronuncia n. 143/2024, è intervenuta per dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Il collegio ritiene, alla luce di quanto sopra, che non sia più necessaria un'autorizzazione da parte del
Tribunale dovendosi sul punto dichiarare la domanda pertanto inammissibile.
Nel caso di specie risulta necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psico fisica della ricorrente nelle more dell'intervento.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_1
- ordina con riguardo a , nato a [...] il [...], la Parte_1
rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da maschile a femminile) e al nome (da ” a ”), con tutti gli adempimenti susseguenti ai Pt_1 Per_1
sensi della legge 164 del 1982;
- dichiara inammissibile la domanda di , nato a [...] il Parte_1
12/02/1997, a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Roma, in data 30/10/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. N. 22350/2024, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PATTA GIUSEPPE ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
OGGETTO: autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per adeguamento di sesso, con autorizzazione alle rettifiche anagrafiche.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.05.2024 (nel prosieguo parte identificata al Parte_1 femminile) premesso di avere fin dall'infanzia manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile;
di sentire soggettivamente propria l'identità sessuale femminile, di essersi sempre mostrata in pubblico e all'interno del proprio contesto familiare e sociale con caratteristiche femminili, manifestando disagio per il proprio aspetto maschile;
di essere di stato libero e di non avere prole;
di avere interesse ad essere autorizzata ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli femminili;
di aver preso, a tal fine, contatti con di aver preso, a tal fine, contatti con il centro clinico e di ricerca “6 come sei”, presso l'Università di Roma La Sapienza, intraprendendo un percorso psicodiagnostico;
ha chiesto di essere autorizzata a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali maschili a quelli femminili, con immediato ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Roma di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso e nome, sostituendo il prenome da “ ” a ”. Pt_1 Per_1
Considerata la documentazione prodotta, sentita, all'udienza del 14.10.2024 dinnanzi al GOP delegato dott.ssa Claudia Negretti, la parte ricorrente, la quale si è presentata al cospetto del giudice con sembianze femminili, preso atto dell'intervento spiegato dal P.M., la domanda deve essere accolta.
Dalla documentazione medica in atti e, in particolare, dalla relazione redatta in data 06.03.2023 dal
Prof. , direttore del Centro Clinico e di Ricerca “6 come sei, si rileva l'esistenza nella Persona_2
ricorrente di una forte identificazione con il sesso femminile, qualificata come Disforia di Genere;
tale diagnosi non appare inficiata da condizioni fisiche di intersessualità né da disturbi psichiatrici, né la stessa appare legata a presunti vantaggi culturali che potrebbero derivare dall'eventuale riattribuzione del sesso, mentre allo stato la presenza degli originari caratteri sessuali maschili determina un disagio significativo sul piano sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui si sente portatore. Il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire alla ricorrente una identificazione accettabile della propria personalità. Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso femminile, come risulta dalla documentazione in atti;
la ricorrente ha difatti intrapreso nel mese di dicembre 2023 una terapia ormonale femminilizzante presso l'ambulatorio di
Pe endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma (dott. ; ha mantenuto stabile ed Per_4 immutato nel corso del tempo il suo desiderio di effettuare l'intervento di riattribuzione del sesso. Né si rilevano, come certificato dalla documentazione in atti, sintomatologie apparenti o nuclei di patologia psichiatrica tali da costituire controindicazioni alla esecuzione di interventi di chirurgia plastica adattiva.
Il Collegio ritiene che debba essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto femminile, già assunto a seguito di terapia ormonale femminilizzante, fa emergere profonde difficoltà nella vita di relazione della ricorrente. Nella relazione del “6 come sei” sul punto si legge: «« sente che l'accesso alla procedura di rettifica Per_1
anagrafica del nome e del genere sui documenti, alla terapia ormonale e in futuro probabilmente anche agli interventi chirurgici di modifica dei caratteri sessuali, potrebbe permetterle di raggiungere un maggior livello di sicurezza e fiducia in sé stessa, nonché ridurre il disagio sperimentato rispetto al suo corpo. Questo le consentirebbe di ridurre significativamente lo stress associato alla sua identità di genere. Il benessere psicologico di potrebbe aumentare in maniera Per_1
significativa laddove il suo genere di elezione fosse maggiormente allineato alla sua espressione di genere».
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 221/2015 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non imporrebbe il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
«Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con
l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
La Corte costituzionale da ultimo, con la pronuncia n. 143/2024, è intervenuta per dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Il collegio ritiene, alla luce di quanto sopra, che non sia più necessaria un'autorizzazione da parte del
Tribunale dovendosi sul punto dichiarare la domanda pertanto inammissibile.
Nel caso di specie risulta necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psico fisica della ricorrente nelle more dell'intervento.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_1
- ordina con riguardo a , nato a [...] il [...], la Parte_1
rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da maschile a femminile) e al nome (da ” a ”), con tutti gli adempimenti susseguenti ai Pt_1 Per_1
sensi della legge 164 del 1982;
- dichiara inammissibile la domanda di , nato a [...] il Parte_1
12/02/1997, a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Roma, in data 30/10/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi