TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/04/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6473 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 10/04/2025 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO SALVATORE
ATTORE
E
Controparte_1
In proprio ex art. 86 c.p.c.
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da reato
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 10/04/2025 e memorie ex art. 189 c.p.c.
1
ha esposto di essere proprietario di alcuni appezzamenti di Parte_1 terreno siti nel Comune di Sannicola, in Catasto Terreni al foglio 31, particelle 196,
103, 159, 156, 171, 200, 198 e 193, confinanti con terreni di proprietà del convenuto, con confine costituito da una strada interpoderale costeggiata da una siepe di cipressi e alcuni paletti uniti da filo in ferro.
L'attore ha lamentato che lo ha più volte denunciato in Controparte_1 relazione all'uso di tale strada, fino al decreto di citazione a giudizio del
05/11/2014, con il quale egli è stato citato in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce in composizione monocratica per rispondere del reato di cui all'art. 392 c.p., nel procedimento n. 10131/2013, protrattosi per due anni e conclusosi con l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, come da sentenza n.
3716/2015 emessa il 14/12/2015, mai impugnata.
L'attore ha lamentato che la condotta del convenuto integra gli estremi del reato di calunnia, in quanto il cugino lo ha denunciato nonostante fosse consapevole che non si conoscessero gli autori del reato, e ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito per effetto della condotta illecita della controparte.
Esposto quanto sopra, l'attore ha chiesto accertarsi e dichiararsi la calunnia insita nell'azione penale promossa dal convenuto nei suoi confronti e, per l'effetto, condannarsi il convenuto al pagamento della somma di 15.000 € o di quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, con vittoria delle spese di lite. si è costituito con propria comparsa, eccependo Controparte_1
l'improcedibilità della domanda e la prescrizione dell'avversa azione nonché contestando quanto dedotto nell'atto di citazione e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
In corso di causa è stata introdotta la procedura di negoziazione assistita.
La causa è stata istruita con interrogatorio formale e prova testimoniale ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
***
2 Come esposto in premessa, la presente causa ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
in ragione della calunnia che l'attore ritiene che il convenuto Controparte_1 abbia commesso in suo danno.
a) Le eccezioni preliminari
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha eccepito l'improcedibilità della domanda, per la mancata introduzione della procedura di negoziazione assistita. La condizione di procedibilità è stata poi soddisfatta nel corso del giudizio, con la conseguenza che l'eccezione è da intendersi ormai superata.
Il convenuto ha inoltre eccepito la prescrizione dell'avversa azione, ritenendo decorso il termine di 10 anni dalla condotta all'introduzione del giudizio.
In realtà, la presente controversia ha ad oggetto la denuncia depositata il
10.10.2013, con atto di citazione notificato il 29.09.2013. Il termine di prescrizione decennale è dunque stato rispettato.
Le eccezioni preliminari sono pertanto respinte.
b) La calunnia in generale
Al fine di verificare la sussistenza della condotta lamentata, è opportuno in primo luogo chiarire quali siano gli elementi costitutivi del comportamento calunnioso.
L'art. 368 c.p. dispone che “Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni”.
Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 11271 del 12/06/2020, ha precisato che “Colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha
l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico,
3 di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate”.
Perché sussista la condotta calunniosa, dunque, è necessario dimostrare che il querelante fosse consapevole dell'innocenza della controparte.
Chiarito quanto sopra sotto un profilo generale, occorre ora ricostruire la vicenda, come risulta dalle emergenze processuali.
c) La vicenda in esame.
In data 10.10.2013 ha presentato querela contro il Controparte_1 cugino/confinane denunciandolo per aver danneggiato Parte_1 siepe e cipressi posti lungo il confine tra le rispettive proprietà e per aver danneggiato e abbattuto alcuni pali in ferri siti lungo la siepe nonché dichiarando di averlo visto a bordo del trattorino di sua proprietà, intento al danneggiamento, con richiesta di punizione dell'attore per i reati di atti persecutori e danneggiamento, anche in concorso con altri corresponsabili.
A seguito della denuncia, l'attore è stato citato a giudizio e poi assolto con sentenza del 14.12.2015.
L'attore ha ritenuto che la denuncia menzionata costituisca una calunnia che il convenuto ha compiuto in suo danno, avendolo denunciato pur conoscendone l'innocenza.
Prima di esaminare le prove raccolte nel presente giudizio, è necessario evidenziare che la sentenza di assoluzione del 14/12/2015 è avvenuta ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., dunque con formula dubitativa. L'assoluzione non è pertanto avvenuta, come sembrerebbe intendersi dalla lettura dell'atto di citazione, perché è stata dimostrata l'innocenza di ma in quanto non Parte_1 sono state raggiunte prove sufficienti della sua colpevolezza.
Sempre in via preliminare, va evidenziato che la prova documentale e quella orale hanno dimostrato che tra le parti sussiste da diversi anni contestazione relativa all'ampiezza della strada interpoderale, i cui paletti sono stati poi indicati come danneggiati nella denuncia querela oggetto di causa.
4 In particolare, dalla sentenza penale emerge che nel 2009 il Maresciallo dei carabinieri eseguì un sopralluogo e constatò che era stata Persona_1 buttata della brecciolina sul fondo e che alcuni rametti erano stati spezzati. Vi è poi la relazione di servizio dei Carabinieri di Sannicola del 22 aprile 2011, da cui emerge che e riferirono ai Carabinieri, chiamati sui CP_2 Parte_1 luoghi da che il convenuto non poteva eseguire l'innesto dei Controparte_1 pali metallici, in quanto andava a restringere la strada di comune passaggio. I carabinieri hanno in tale sede constatato che si trattava di questione relativa al regolamento di confini, di natura civile.
È stato inoltre provato che nel 2018 ha convenuto in giudizio Parte_1
lamentando la violazione delle distanze legali sullo stradone Controparte_1 oggetto di causa e chiedendo l'arretramento degli alberi nel rispetto delle distanze prescritte.
Risulta dunque certo e provato in forma documentale che le parti da diversi anni sono in lite per l'uso e l'ampiezza di tale strada interpoderale.
La sussistenza di contestazioni è stata confermata anche dalla prova orale assunta nel corso di giudizio. In particolare, - operaio incaricato dal Testimone_1 convenuto della posa in opera dei pali oggetto della denuncia - ha dichiarato di essere stato fermato dall'attore durante lo svolgimento di tale attività, in quanto gli ha contestato che i pali avrebbero ristretto l'ampiezza Parte_1 della strada.
Anche il teste , altro operaio incaricato dal convenuto, ha Testimone_2 confermato che vi è stata una discussione riguardo all'apposizione dei pali lungo la strada e che è stato richiesto l'intervento dei Carabinieri.
Entrambi i testimoni hanno inoltre confermato che il convenuto fece loro vedere i pali storti lungo la siepe ed entrambi hanno riconosciuto ritratto Testimone_2 in una delle foto accanto ai pali divelti.
Nell'ambito di questo contesto si colloca la querela dell'ottobre 2013, nella quale ha dichiarato di aver visto il cugino danneggiare i paletti e i Controparte_1 fili insistenti sullo stradone nonché la siepe e gli alberi.
Nel pronunciare l'assoluzione, il giudice monocratico del Tribunale di Lecce ha indicato un dubbio sulla veridicità dell'affermazione del querelante in merito al fatto di aver visto l'attore a bordo del trattorino mentre danneggiava la siepe, i pali e i fili
5 che delimitavano la sua proprietà. Nella stessa sentenza, il dubbio è indicato in ragione dell'omessa richiesta dell'intervento delle forze dell'ordine, pure chiamate in altri episodi.
La prova orale svolta in sede penale e in sede civile ha tuttavia confermato che e furono chiamati dal convenuto per la potatura delle siepi e Tes_2 Tes_1 notarono alcuni rametti spezzati, dei paletti di recinzione piegati e il filo di ferro spezzato;
essi hanno riferito, sia in sede penale che in sede civile, che il convenuto riferì che gli autori erano stati i cugini, tra cui configura Parte_1
L'assoluzione è dunque avvenuta in quanto i testimoni terzi hanno riferito solo de relato e la persona offesa, pur avendo dichiarato di aver visto il cugino sul trattorino di sua proprietà, non ha richiesto l'intervento dei carabinieri.
Sulla base delle emergenze probatorie, non può ritenersi in alcun modo sussistente la prova di una consapevolezza, da parte del convenuto, dell'innocenza di
Al contrario, poiché è stato provato in modo chiaro che Parte_1
l'utilizzo e l'ampiezza dello stradone sono stati oggetto di reiterati conflitti tra le parti, sfociati anche in due interventi dei carabinieri e in giudizio civile, è più probabile che il convenuto abbia ritenuto che l'autore dell'atto sia stato il cugino.
Anche ove si voglia ritenere che abbia visto i luoghi Controparte_1 direttamente danneggiati e abbia meramente presunto che sia stato il cugino, comunque ciò non comporterebbe una sua consapevolezza dell'innocenza dell'attore. Innocenza sulla quale il giudice penale ha espresso formula dubitativa e che allo stato non appare neppure provata.
Anche l'eventuale coinvolgimento di - indicato come testimone Persona_2 dell'attore e come controparte nelle discussioni dello stradone dal convenuto - non comporterebbe una condotta calunniosa in capo al convenuto. Si sarebbe trattato al più della denuncia rivolta nei confronti di uno solo dei probabili autori della violazione, ma giammai di una denuncia presentata nella consapevolezza dell'innocenza dell'attore.
La querela, peraltro, è stata presentata anche contro altri correi, indicati come ignoti. Elemento che esclude qualsiasi rilevanza alla menzione del solo Parte_1
[...]
Si esclude pertanto la sussistenza di una condotta calunniosa.
6 d) L'insussistenza di un danno
Per completezza, si evidenzia che la prova non ha dimostrato neppure l'esistenza di un danno riconducibile alla condotta del convenuto, ferma l'assenza di dimostrazione di una condotta calunniosa.
Parte attrice ha omesso in toto di provare la sussistenza di un danno riconducibile agli eventi oggetto di causa e al procedimento penale in cui è stato imputato.
Va evidenziato che la denuncia è stata compiuta nell'ottobre 2013, che il decreto di citazione a giudizio è stato emesso il 05/11/2014 e che il giudizio si è concluso il
14/12/2015. Ciò nonostante, in atti è stata documentata la prescrizione di lexotan, da parte del medico di medicina generale dell'attore, datata 25/09/2017, due anni dopo l'assoluzione e tre anni dopo la citazione a giudizio, senza nessuna diagnosi.
Vi è poi una prescrizione del 20 giugno 2019, sempre a firma del medico curante, in assenza di diagnosi e con suggerimento di eventuale visita neurologica. La prescrizione atterrebbe pertanto non già a una patologia di natura psichiatrica, ma di tipo neurologico.
Vi è infine una visita eseguita intramoenia il 31/03/2023, sei mesi prima dell'introduzione del presente giudizio, in cui il dott. riproduce Persona_3
l'anamnesi resa dall'attore, il quale riferisce di un litigio con il confinante in una causa “civile”: non vi è pertanto alcun riferimento alla denuncia oggetto di causa.
Il certificato è peraltro riprodotto solo nella prima pagina, non essendo indicata la diagnosi né essendo riportate eventuali prescrizioni.
La documentazione in atti dimostra pertanto che in corso di processo e nel periodo successivo l'attore non ha avuto alcuna problematica che lo abbia indotto a richiedere l'intervento del medico o cure psichiatriche;
che negli anni seguenti all'assoluzione ha avuto due singole prescrizioni di lexotan, da parte del medico di medicina generale, in assenza di diagnosi e per riferite problematiche di natura neurologica, dunque di matrice biologica;
che la sola visita psichiatrica, eseguita 8 anni dopo l'assoluzione e sei mesi prima dell'introduzione del giudizio, riporta unicamente l'anamnesi riferita a giudizi civili e non contiene alcuna diagnosi.
La documentazione medica esclude pertanto la sussistenza di un danno non patrimoniale di natura biologica/psichiatrica.
7 Quanto al danno morale, è emersa la sussistenza di reiterati conflitti in merito all'ampiezza e all'utilizzo dello stradone oggetto di causa, con litigi che hanno comportato l'avvio di azioni giudiziarie anche da parte dell'attore. Eventuali stati di ansia ricollegati al conflitto con il cugino non potrebbero dunque trovare la propria genesi nel processo penale derivante dalla denuncia oggetto di causa.
Fermo restando quanto già dedotto, in merito all'insussistenza della prova di una condotta calunniosa e al permanere del dubbio sulla colpevolezza dell'attore in merito alle condotte per le quali è stato assolto ai sensi del comma 2 art. 530 c.p.p.
La domanda è dunque rigettata anche per tale profilo.
e) Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con compenso compreso tra il minimo e il medio tabellare, in ragione del valore della controversia (che si pone tra minimo e massimo dello scaglione) e della semplicità delle questioni giuridiche esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 6473/2023 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta la domanda di parte attrice;
b) Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in € 3.700,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 11/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
8