Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1229/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/3/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ELISA STELLA MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove ritengano più opportuno;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto sin da ora a pretendere alcunché l'uno dall'altro per il proprio personale mantenimento;
3) al momento della comparizione dei coniugi davanti al Tribunale, in composizione collegiale, la
Sig.ra trasferirà parte dei propri diritti di proprietà pari a 9/36 dell'immobile Parte_1 sito in Viareggio, via Baccelli n.16, al Sig. Parte_2
i ricorrenti precisano che detto accordo patrimoniale a beneficio del Sig. è elemento Parte_2 funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Ai fini del suddetto TRASFERIMENTO IMMOBILIARE, l'immobile viene qui di seguito descritto ed
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DESCRIZIONE:
Appartamento ad uso di civile abitazione, posto al piano terra, secondo e sottotetto, lato mare, del fabbricato condominiale elevato a tre piani fuori terra compreso in terrestre composto da: al piano terra da locali di sgombero, locale caldaia e bagno;
al piano secondo ingresso, soggiorno, cucina, terrazza chiusa con infissi in alluminio e vetri, due disimpegni, due bagni, due camere e locale studio;
al piano terzo sottotetto da locale sottotetto al quale si accede da scala a chiocciola. Il tutto corredato da al piano terra da resede esclusiva con accesso diretto dalla via Baccelli e pensilina, al piano secondo da tre balconi di cui una prospicente la via Baccelli e due posti sul retro del fabbricato. A comune con le altre unità immobiliari ricomprese nell'edificio in oggetto, risultano l'area scoperta ad uso ingresso condominiale, il vano ingresso, il vano scale, e piccoli locali posti nel sottotetto ai quali si accede dalla scala retrattile condominiale. Si accede alla sopra descritta unità immobiliare al piano terra direttamente dalla via Baccelli tramite resede esclusiva di ingresso, al piano secondo direttamente dalla via Baccelli tramite resede scoperta e ingresso entrambi condominiali.
RAPPRESENTAZIONE CATASTALE:
Il piano terra risulta censito al catasto fabbricati del Comune di Viareggio al giusto conto, nel foglio
29 mappale 853 sub. 5 graffato con il mappale 855 sub.5 e graffato con il mappale 2081 sub. 1, via
Baccelli.16, piano T, cat. C/2 classe 3, mq. 57, Sup. catastale totale mq.72, rendita catastale €.197,23 come da variazione per diversa distribuzione degli spazi interni del 24/02/2025, pratica n.LU0019934 in atti dal 24/02/2025, diversa distribuzione degli spazi interni (n.19934.1/2025). Il piano secondo e sottotetto risultano censiti al catasto fabbricati del Comune di Viareggio al giusto conto, nel foglio 29 mappale 853 sub. 6 graffato con il mappale 855 sub.6, via Baccelli.16, piano 2-
3, cat. A/3 classe 5, vani 7,5, Sup. catastale totale mq.143, Sup. catastale escluse aree scoperte mq.137, rendita catastale €.970,29 come da variazione per diversa distribuzione degli spazi interni del 24/02/2025, pratica n.LU0019934 in atti dal 24/02/2025, diversa distribuzione degli spazi interni
(n.19934.1/2025). Le planimetrie catastali depositate risultano conformi allo stato dei luoghi, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
PROVENIENZE:
Il bene in oggetto è pervenuto per acquisto fattone ai rogiti del notaio in data Persona_1
05/02/2001 di repertorio n.18092/6298.
LEGALITA' URBANISTICA:
La costruzione dell'intero fabbricato risulta edificato in forza della Licenza edilizia n,44 rilasciata dal comune di Viareggio in data 15/02/1973 e che l'immobile è stato dichiarato abitabile dalla competente autorità a decorrere dal 26/03/1976. Per abusi effettuati, sui beni in oggetto, a seguito di presentazione al Sindaco del ai sensi della Legge n.47/1985 di due domande Controparte_1 di sanatoria, l'una presentata in data 31/12/1986 prot.13097 e l'altra in data 27/03/1986 prot.4520,
è stata rilasciata dal unica Concessione edilizia in sanatoria n.219 del Controparte_1
06/07/1995, rettificata ai sensi del art.37.9 del regolamento edilizio del in data Controparte_1
05/02/2025 di prot. n.11394, ancora in fase di istruttoria. Successivamente è stata oggetto di lavori con la presentazione della DIA n.970 del 14/05/2001 e successiva Cila n. di protocollo 16256 del
21/02/2025.
L'unità immobiliare risulta commerciabile.
CLASSE ENERGETICA:
La parte cedente dichiara altresì ai sensi del d.l.gs. 192 del 2005 e successive modificazioni, che
2 l'immobile oggetto di cessione è in classe energetica F, come da Attestato di prestazione energetica redatto in data 10.03.2025 ad opera dell'Ing. che si allega (doc. 9). Persona_2
I coniugi, in relazione al trasferimento immobiliare effettuato in sede di separazione personale dei coniugi, chiedono che sia applicata l'esenzione dall'imposta di bollo, di trascrizione, di registro e di ogni altra tassa, così come previsto dall'art. 19 della Legge 06/03/1987 n. 74 e come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 21.06.2012 n° 27, secondo la quale l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei coniugi disposte in accordi di separazione e di divorzio.
PREZZO:
Il prezzo di vendita è pari ad Euro 70.000,00 ed è già stato corrisposto dal sig. alla Parte_2 sig.ra mediante due assegni bancari rispettivamente di Euro 60.000,00 in Parte_1 data 19.06.2024 ed Euro 10.000,00 in data 28.08.2024.
Trattandosi di cessione di diritti immobiliari diretta alla composizione di ogni questione insorta fra i coniugi in dipendenza della frattura dell'unione, a tale fine, parte cedente rinunzia espressamente all'ipoteca legale, esonerando il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni sua ingerenza o responsabilità.
4) I coniugi, in relazione al trasferimento immobiliare effettuato in sede di separazione personale dei coniugi, chiedono che sia applicata l'esenzione dall'imposta di bollo, di trascrizione, di registro e di ogni altra tassa, così come previsto dall'art. 19 della Legge 06/03/1987 n. 74 e come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 21.06.2012 n° 27, secondo la quale l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei coniugi disposte in accordi di separazione e di divorzio;
5) i coniugi, al netto di quanto sopra, rinunciano reciprocamente a richieste di tipo economico;
6) i coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AI (LU) il 21/9/1996, antecedentemente al quale è nata la figlia PE
(nata l'[...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico
Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
All'udienza del 21/5/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e della figlia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
3 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 uniti in matrimonio in AI (LU) in data 21/9/1996, debitamente Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AI (LU) all'Atto Numero
28, Parte I, dell'Anno 1996, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO del trasferimento immobiliare già avvenuto con il verbale di udienza del
21/5/2025;
d) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di AI (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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