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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
RG 9060 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9060 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CUTILLO AMEDEO presso il quale C.F._1 elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. CUTILLO AMEDEO presso il quale C.F._2 elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/05/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto
[...] in AL il 12/09/2013 (atto n. 55, P. II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2013).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nate del 26/06/2014 e del 15/11/2017, Per_1 Per_2 minorenni.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso, giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 cpc la comparizione figurata e, in ottemperanza all'onere statuito al decreto di fissazione di udienza, integravano il calendario di incontri in relazione alle vacanze estive e alle festività, depositando il relativo piano genitoriale così integrato.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati con obbligo di un mutuo rispetto, con facoltà di fissare in piena autonomia la loro residenza e/o domicilio. Qualsiasi variazione dovrà essere comunicata a mezzo racc.ta A/R.
Le figlie minori, resteranno affidate ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre, alla via San Giacomo dei Capri 65 (Na). Tale scelta testimonia la congiunta volontà di entrambi i genitori di non voler escludere uno di essi dalla normale continuazione dei rapporti con le figlie che continueranno a mantenere un legame equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Il padre, potrà tenere con sé le figlie minori per due giorni a settimana il martedì ed il giovedì dalle 17:00 alle 20:00, inoltre potrà tenere con sé le figlie a settimane alterne, dal sabato mattina alle 10:00 della domenica sera alle 20:00 con pernotto presso l'abitazione paterna compatibilmente con i turni lavorativi di quest'ultimo.
- il giorno dell'onomastico del padre e quello della festa del papà, dalle ore 17.00 alle ore 20:00;
- Per il periodo delle festività di Natale e Pasqua, le minori saranno con il padre la vigilia di Natale ed il primo dell'anno ad anni alterni, mentre l'anno successivo il giorno di Natale ed il 31 dicembre con obbligo di pernotto e rientro alla casa materna il giorno successivo.
Anche per le feste di Pasqua le minori saranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello di Pasquetta sempre con obbligo di pernotto e rientro alla casa materna il giorno successivo, l'anno seguente le minori trascorreranno il giorno di pasqua con la madre e quello di pasquetta con il padre
e così alternativamente di anno in anno.
- Per il periodo delle festività estive le minori trascorreranno quindici giorni con il padre anche non continuativi nei mesi di Luglio o Agosto compatibilmente con il periodo di ferie assegnato al padre, che avrà l'obbligo di comunicarlo alla madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
2 Il signor , in ossequio all'obbligo di mantenimento dei figli, sancito dall'articolo 147 Parte_1 codice civile, si assume l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori nella misura di
Euro 600,00 versandolo mensilmente, entro il giorno 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate bancarie già in suo possesso.
Il signor si impegna inoltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie, in base Parte_1 al protocollo d'intesa in uso al tribunale di Napoli.
La casa coniugale sita in Napoli alla Via S.G. dei Capri di proprietà di entrambi i coniugi, su cui grava mutuo ipotecario sarà assegnata alla madre che vi abiterà in uno alle figlie e agli arredi
e suppellettili e vi contenuti.
I coniugi convengono che le spese di mutuo ad oggi corrispondenti ad Euro 620,00 gravanti sull'immobile saranno accollate da entrambi in egual misura, convengono inoltre che sulla moglie graveranno quelle condominiali, mentre sul marito quelle relative alle utenze (Luce Acqua e gas) già
a lui intestate al fine di evitare spese ed incombenti di volture.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse delle minori, peraltro infradodicenni senza necessità ex art. 473 bis 4 co 3 cpc di procedere all'ascolto delle stesse in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, omologando le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AL per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 55, P. II, S. A, reg.
3 Atti Matrimonio anno 2013);
• nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9060 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CUTILLO AMEDEO presso il quale C.F._1 elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. CUTILLO AMEDEO presso il quale C.F._2 elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/05/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto
[...] in AL il 12/09/2013 (atto n. 55, P. II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2013).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nate del 26/06/2014 e del 15/11/2017, Per_1 Per_2 minorenni.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso, giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 cpc la comparizione figurata e, in ottemperanza all'onere statuito al decreto di fissazione di udienza, integravano il calendario di incontri in relazione alle vacanze estive e alle festività, depositando il relativo piano genitoriale così integrato.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati con obbligo di un mutuo rispetto, con facoltà di fissare in piena autonomia la loro residenza e/o domicilio. Qualsiasi variazione dovrà essere comunicata a mezzo racc.ta A/R.
Le figlie minori, resteranno affidate ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso la madre, alla via San Giacomo dei Capri 65 (Na). Tale scelta testimonia la congiunta volontà di entrambi i genitori di non voler escludere uno di essi dalla normale continuazione dei rapporti con le figlie che continueranno a mantenere un legame equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Il padre, potrà tenere con sé le figlie minori per due giorni a settimana il martedì ed il giovedì dalle 17:00 alle 20:00, inoltre potrà tenere con sé le figlie a settimane alterne, dal sabato mattina alle 10:00 della domenica sera alle 20:00 con pernotto presso l'abitazione paterna compatibilmente con i turni lavorativi di quest'ultimo.
- il giorno dell'onomastico del padre e quello della festa del papà, dalle ore 17.00 alle ore 20:00;
- Per il periodo delle festività di Natale e Pasqua, le minori saranno con il padre la vigilia di Natale ed il primo dell'anno ad anni alterni, mentre l'anno successivo il giorno di Natale ed il 31 dicembre con obbligo di pernotto e rientro alla casa materna il giorno successivo.
Anche per le feste di Pasqua le minori saranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello di Pasquetta sempre con obbligo di pernotto e rientro alla casa materna il giorno successivo, l'anno seguente le minori trascorreranno il giorno di pasqua con la madre e quello di pasquetta con il padre
e così alternativamente di anno in anno.
- Per il periodo delle festività estive le minori trascorreranno quindici giorni con il padre anche non continuativi nei mesi di Luglio o Agosto compatibilmente con il periodo di ferie assegnato al padre, che avrà l'obbligo di comunicarlo alla madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
2 Il signor , in ossequio all'obbligo di mantenimento dei figli, sancito dall'articolo 147 Parte_1 codice civile, si assume l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori nella misura di
Euro 600,00 versandolo mensilmente, entro il giorno 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate bancarie già in suo possesso.
Il signor si impegna inoltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie, in base Parte_1 al protocollo d'intesa in uso al tribunale di Napoli.
La casa coniugale sita in Napoli alla Via S.G. dei Capri di proprietà di entrambi i coniugi, su cui grava mutuo ipotecario sarà assegnata alla madre che vi abiterà in uno alle figlie e agli arredi
e suppellettili e vi contenuti.
I coniugi convengono che le spese di mutuo ad oggi corrispondenti ad Euro 620,00 gravanti sull'immobile saranno accollate da entrambi in egual misura, convengono inoltre che sulla moglie graveranno quelle condominiali, mentre sul marito quelle relative alle utenze (Luce Acqua e gas) già
a lui intestate al fine di evitare spese ed incombenti di volture.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse delle minori, peraltro infradodicenni senza necessità ex art. 473 bis 4 co 3 cpc di procedere all'ascolto delle stesse in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, omologando le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AL per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 55, P. II, S. A, reg.
3 Atti Matrimonio anno 2013);
• nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 31/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
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