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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 245/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 245/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA
Parte ricorrente contro
Controparte_1
(.
[...]
(C.F. ), CP_2 P.IVA_1
contumaci
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 22 gennaio 2025 , lavoratore dipendente di Parte_1
, assunto con contratto di lavoro Controparte_1 Controparte_1 subordinato a tempo pieno e indeterminato con inquadramento al livello C2 del CCNL Metalmeccanici
Industria ha chiesto la condanna della datrice convenuta al pagamento della tredicesima mensilità dell'anno 2022 ( sulla base dell'accordo a latere firmato il 25 gennaio 2022) e di quella dell' anno
2024, della retribuzione fissa dovuta per il periodo da aprile 2024 a dicembre 2024 , delle ferie e dei permessi non goduti maturati fino a dicembre 2021, nel 2022 e nel 2024 per l'importo totale di €.
36.271,75.
Ha inoltre allegato che la società datrice ha smesso di versare a partire da luglio 2022 le quote del
TFR ( sia quelle a carico del lavoratore che quelle a carico dell'azienda) al e quindi ha CP_2 CP_2 chiesto la condanna della datrice al versamento in favore del della complessiva somma CP_2 CP_2 di € 7.435,81
Entrambe le società convenute, pur ritualmente citate, non si costituivano ed erano dichiarate contumaci.
1 All'udienza del 14 maggio 2025, la difesa del ricorrente dava atto che il rapporto di lavoro era cessato in data 1 aprile 2024.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a specificare.
Risulta dagli atti di causa (cfr buste paga doc 1 ric) che tra la convenuta e il ricorrente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno cessato in data 1 aprile 2025 e che il
( come tutti i dipendenti della convenuta) abbia usufruito del trattamento CIGS a rotazione da Pt_1 gennaio 2022 sino a dicembre 2023 ( cfr doc 3, 9 e 11 ric).
Gli elementi indicati appaiono sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio del lavoratore rispetto al diritto alla retribuzione fissa dovuta per il periodo da aprile 2024 a dicembre 2024, alla tredicesima
2024, alle ferie e permessi maturati nel corso dell'anno 2024.
Ciò alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (anche in assenza di attività lavorativa e senza necessità di formale offerta della prestazione), salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso datore, con onere probatorio a carico di quest'ultimo ( cfr tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 673 del
18/01/2001; Cass Sez. L - , Ordinanza n. 23925 del 29/10/2020), onere non assolto, nel caso di specie, attesa la contumacia del datore convenuto.
Quanto alla tredicesima 2022 si osserva che risulta dagli atti di causa (doc 3 e 9 ric) che nell'arco dell'anno 2022 il ricorrente è stato collocato in Cassa Integrazione guadagni straordinaria.
Ne consegue che ai sensi del chiaro disposto dell'art 3 D.lgs. 148/2015 il diritto alla tredicesima rientra nella base di calcolo del trattamento di integrazione salariale e quindi è ricompresa nel suddetto trattamento, salvo la prova – a carico del ricorrente- dell'esistenza di una fonte regolatrice del rapporto che preveda una disciplina più favorevole.
Nel caso di specie l'accordo aziendale del 25 gennaio 2022 riconosce il diritto azionato.
Ed in effetti il suddetto accordo prevede alla lett d che “ durante il periodo di cassa integrazione saranno maturati integralmente i ratei di tredicesima, ferie, par e la cosiddetta quattordicesima mensilità”( ( cfr doc 8 ric). La pattuizione, inizialmente prevista con riguardo ad un'ipotesi di Gigo di sole 10 settimane a partire dal 10 gennaio 2022, risulta comunque estesa ad altri ammortizzatori
“adottati” da nel 2022 ( cfr lett m “in caso di adozione di altri ammortizzatori con CP_3 Parte_2
[...
[...] [
nel 2022 le parti si danno reciproco affidamento di confermare almeno tutte le condizioni del
[...] presente accordo” )
Il riconoscimento del diritto non può dirsi condizionato al raggiungimento degli accordi con il sindacato per l'attivazione dell'ammortizzatore sociale: la condizione non emerge né dalla lettera delle pattuizioni ma nemmeno può desumersi dal contenuto dell'accordo quadro del 19 gennaio 2022 ove le parti si limitano a prevedere l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e la pattuizione di accordi a latere ( quale quello in esame) “che prevedano anticipo, rotazione, maturazione integrale dei ratei e eventuale integrazione, anche avendo a riferimento la consuetudine degli accordi siglati precedentemente dalla Rsu e dalle OO.SS”.
L'esistenza di ferie e dei permessi maturati fino a dicembre 2021 ( quindi prima dell'avvio della Cassa integrazione) e nel corso dell'anno 2022 ( nell'ambito della attività lavorativa svolta a rotazione) e non goduti risulta dalle buste paga emesse dalla datrice (vedi doc 1).
Tanto basta motivare il riconoscimento del diritto del lavoratore a percepire, per i titoli suindicati, la complessiva somma di €. 36.271,75 come da conteggi in atti elaborati sulla base delle tabelle salariali ( cfr doc6 e 7 ric).
Su tale somma sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di scadenza delle singole obbligazioni retributive al saldo.
A fronte delle allegazioni di parte ricorrente circa l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo contrattualmente assunto di versamento delle somme mensili sulla posizione del all'interno del Pt_1
sarebbe stato onere di parte datoriale provare l'avvenuto esatto adempimento, onere CP_2 non assolto attesa la contumacia.
Ne consegue l'accoglimento della richiesta di condanna al versamento della somma di € 7.435,81come da conteggi in atti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (procedimento contenzioso lavoro, senza istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della complessiva la somma di € 36.271,75 nonché in favore di della Parte_1 CP_2 complessiva somma di €. € 7.435,81, e da imputarsi alla posizione del suddetto , il tutto oltre Pt_1 rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì a rimborsare al Controparte_1
3 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3850, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali,
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 13 luglio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 245/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAMACCIA Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. CALVANI LORENZO ( ) ; , elettivamente domiciliato in C.F._2 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 13 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. STRAMACCIA ANDREA
Parte ricorrente contro
Controparte_1
(.
[...]
(C.F. ), CP_2 P.IVA_1
contumaci
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 22 gennaio 2025 , lavoratore dipendente di Parte_1
, assunto con contratto di lavoro Controparte_1 Controparte_1 subordinato a tempo pieno e indeterminato con inquadramento al livello C2 del CCNL Metalmeccanici
Industria ha chiesto la condanna della datrice convenuta al pagamento della tredicesima mensilità dell'anno 2022 ( sulla base dell'accordo a latere firmato il 25 gennaio 2022) e di quella dell' anno
2024, della retribuzione fissa dovuta per il periodo da aprile 2024 a dicembre 2024 , delle ferie e dei permessi non goduti maturati fino a dicembre 2021, nel 2022 e nel 2024 per l'importo totale di €.
36.271,75.
Ha inoltre allegato che la società datrice ha smesso di versare a partire da luglio 2022 le quote del
TFR ( sia quelle a carico del lavoratore che quelle a carico dell'azienda) al e quindi ha CP_2 CP_2 chiesto la condanna della datrice al versamento in favore del della complessiva somma CP_2 CP_2 di € 7.435,81
Entrambe le società convenute, pur ritualmente citate, non si costituivano ed erano dichiarate contumaci.
1 All'udienza del 14 maggio 2025, la difesa del ricorrente dava atto che il rapporto di lavoro era cessato in data 1 aprile 2024.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a specificare.
Risulta dagli atti di causa (cfr buste paga doc 1 ric) che tra la convenuta e il ricorrente è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno cessato in data 1 aprile 2025 e che il
( come tutti i dipendenti della convenuta) abbia usufruito del trattamento CIGS a rotazione da Pt_1 gennaio 2022 sino a dicembre 2023 ( cfr doc 3, 9 e 11 ric).
Gli elementi indicati appaiono sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio del lavoratore rispetto al diritto alla retribuzione fissa dovuta per il periodo da aprile 2024 a dicembre 2024, alla tredicesima
2024, alle ferie e permessi maturati nel corso dell'anno 2024.
Ciò alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (anche in assenza di attività lavorativa e senza necessità di formale offerta della prestazione), salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso datore, con onere probatorio a carico di quest'ultimo ( cfr tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 673 del
18/01/2001; Cass Sez. L - , Ordinanza n. 23925 del 29/10/2020), onere non assolto, nel caso di specie, attesa la contumacia del datore convenuto.
Quanto alla tredicesima 2022 si osserva che risulta dagli atti di causa (doc 3 e 9 ric) che nell'arco dell'anno 2022 il ricorrente è stato collocato in Cassa Integrazione guadagni straordinaria.
Ne consegue che ai sensi del chiaro disposto dell'art 3 D.lgs. 148/2015 il diritto alla tredicesima rientra nella base di calcolo del trattamento di integrazione salariale e quindi è ricompresa nel suddetto trattamento, salvo la prova – a carico del ricorrente- dell'esistenza di una fonte regolatrice del rapporto che preveda una disciplina più favorevole.
Nel caso di specie l'accordo aziendale del 25 gennaio 2022 riconosce il diritto azionato.
Ed in effetti il suddetto accordo prevede alla lett d che “ durante il periodo di cassa integrazione saranno maturati integralmente i ratei di tredicesima, ferie, par e la cosiddetta quattordicesima mensilità”( ( cfr doc 8 ric). La pattuizione, inizialmente prevista con riguardo ad un'ipotesi di Gigo di sole 10 settimane a partire dal 10 gennaio 2022, risulta comunque estesa ad altri ammortizzatori
“adottati” da nel 2022 ( cfr lett m “in caso di adozione di altri ammortizzatori con CP_3 Parte_2
[...
[...] [
nel 2022 le parti si danno reciproco affidamento di confermare almeno tutte le condizioni del
[...] presente accordo” )
Il riconoscimento del diritto non può dirsi condizionato al raggiungimento degli accordi con il sindacato per l'attivazione dell'ammortizzatore sociale: la condizione non emerge né dalla lettera delle pattuizioni ma nemmeno può desumersi dal contenuto dell'accordo quadro del 19 gennaio 2022 ove le parti si limitano a prevedere l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e la pattuizione di accordi a latere ( quale quello in esame) “che prevedano anticipo, rotazione, maturazione integrale dei ratei e eventuale integrazione, anche avendo a riferimento la consuetudine degli accordi siglati precedentemente dalla Rsu e dalle OO.SS”.
L'esistenza di ferie e dei permessi maturati fino a dicembre 2021 ( quindi prima dell'avvio della Cassa integrazione) e nel corso dell'anno 2022 ( nell'ambito della attività lavorativa svolta a rotazione) e non goduti risulta dalle buste paga emesse dalla datrice (vedi doc 1).
Tanto basta motivare il riconoscimento del diritto del lavoratore a percepire, per i titoli suindicati, la complessiva somma di €. 36.271,75 come da conteggi in atti elaborati sulla base delle tabelle salariali ( cfr doc6 e 7 ric).
Su tale somma sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di scadenza delle singole obbligazioni retributive al saldo.
A fronte delle allegazioni di parte ricorrente circa l'inadempimento datoriale rispetto all'obbligo contrattualmente assunto di versamento delle somme mensili sulla posizione del all'interno del Pt_1
sarebbe stato onere di parte datoriale provare l'avvenuto esatto adempimento, onere CP_2 non assolto attesa la contumacia.
Ne consegue l'accoglimento della richiesta di condanna al versamento della somma di € 7.435,81come da conteggi in atti.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (procedimento contenzioso lavoro, senza istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della complessiva la somma di € 36.271,75 nonché in favore di della Parte_1 CP_2 complessiva somma di €. € 7.435,81, e da imputarsi alla posizione del suddetto , il tutto oltre Pt_1 rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì a rimborsare al Controparte_1
3 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3850, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali,
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 13 luglio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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