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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3591/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3591/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORENO Parte_1 P.IVA_1 PESARESI e dell'avv. GIOVANNI BOLDRINI, elettivamente domiciliato in VIA A. GAMBALUNGA, N. 102, 47921 RIMINI, presso i difensori avv. MORENO PESARESI e avv.
GIOVANNI BOLDRINI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO PINZA e CP_1 C.F._1 dell'avv. RICCARDO PINZA, elettivamente domiciliato in VIA BARATTI, N. 3, 47121 FORLÌ, presso i difensori avv. ROBERTO PINZA e avv. RICCARDO PINZA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO Controparte_2 C.F._2
MARCHETTI, elettivamente domiciliato in VIA MAGNANI, N. 4, BOLOGNA, presso il difensore avv. MATTEO MARCHETTI
CONVENUTI nonché
Controparte_3
CONVENUTO NON COSTITUITO nonché
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MATTEO Controparte_4 P.IVA_2
ARGINELLI, elettivamente domiciliato in VIALE BOVIO, N. 210, CESENA, presso il difensore avv.
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEOPOLDO Controparte_5 P.IVA_3 MISEROCCHI e dell'avv. MARCO MISEROCCHI, elettivamente domiciliato in VIA JACOPO ALLEGRETTI, N. 7, FORLÌ, presso i difensori avv. LEOPOLDO MISEROCCHI e dell'avv. MARCO MISEROCCHI
TERZI CHIAMATI pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 12 giugno 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 14.12.2023 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 11.06.2024, ovvero: “voglia l'Ill.mo. Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare – anche in ossequio alle risultanze della C.T.U. che qui si produce - che il muro di contenimento realizzato sul Lotto n. 1 e quello realizzato sui Lotti nn. 12-13, facenti parte di un complesso unitario di aree urbane sito in Bora del Comune di Mercato Saraceno (FC), sono affetti da gravi difetti nonché, limitatamente alle opere di sostegno sui Lotti n. 12-13, presentano evidente pericolo di rovina, per cui risulta necessario intervenire con adeguate opere di rinforzo e di messa in sicurezza;
accertare e dichiarare che i gravi difetti di progettazione e costruzione, nonché il pericolo di rovina, inficianti i muri insistenti sui Lotti sopra indicati, sono imputabili al negligente e congiunto operato del progettista e DL (Ing. , dell'impresa esecutrice ( e del CP_1 CP_3 collaudatore (Ing. , e per l'effetto riconoscere in capo a quest'ultimi la Controparte_2 responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. o in via alternativa ex art. 2043 c.c.; condannare, dunque, in solido tra loro, l'Ing. l'impresa costruttrice e l'Ing. CP_1 CP_3 CP_2
a risarcire di tutti i danni dalla medesima subìti e subendi, complessivamente
[...] Parte_1 quantificati in euro 677.491,69 (seicentosettantasettemilaquattrocentonovantuno/sessantanove) (a titolo di costi di messa in sicurezza, spese tecniche sostenute nonché spese legali), o comunque nella maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre all'Iva se dovuta, e agli interessi legali sulle somme pagate;
condannare altresì i soggetti convenuti, in solido tra loro, a risarcire di qualsiasi ulteriore danno, che si chiede di quantificare in via Parte_1 equitativa, dalla medesima subìto e subendo in ordine alla perdita di chance patita dalla stessa a causa dell'impossibilità di commercializzare i citati Lotti di sua proprietà. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali ex lege e richiesta di distrazione a favore dello scrivente procuratore quale antistatario”; B. chiede per il proseguo i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica;
C. comunque in via istruttoria: - insiste nella richiesta (contenuta alla pg. 5 della II memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.) di convocare il CTU a chiarimenti ca. le risposte formulate al quesito (b) demandato in sede di ATP (“…verifichi il CTU: le opere occorrenti affinché siano possibili tecnicamente e giuridicamente tale funzione (di contenimento) ed edificabilità e quantifichi il costo di dette opere…”) ovvero di disporre CTU integrativa (con riferimento ai muri non ancora oggetto di intervento, ossia il muro di contenimento sul lotto n.1) sul punto specifico;
- idem nella richiesta (formulata nel corso dell'udienza del 13.12.2023) di chiarimenti al CTU, occorrendo previa integrazione dei quesiti quivi demandati, in ordine all'incremento dei costi necessari per effettuare l'ipotizzato intervento di ripristino dei muri costituendo il “fatto notorio” (ex art. 115 c.p.c.) l'enorme incremento dei costi delle materie prime e della mano d'opera dopo il periodo Covid e la guerra in Ucraina”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni
CP_1 telematicamente depositato in data 7.06.2024, ovvero: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì: 1) In via principale nel merito, respingere, previo ogni utile accertamento, tutte le domande e pretese formulate nei confronti dell'Ing. in quanto prescritte o comunque per intervenuta decadenza per
CP_1 tutti i motivi indicati in narrativa, nonché siccome infondate in fatto e in diritto;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza, anche parziale, dell'Ing. accogliere la
CP_1 domanda attorea o di qualunque altra parte nei confronti dell'Ing. nei soli limiti del giusto e del
CP_1 provato e determinare la corretta ripartizione delle responsabilità tra i soggetti coinvolti nei lavori di pagina 2 di 19 progettazione, costruzione e collaudo dei manufatti oggetto di causa nonché le responsabilità di carattere concorsuale degli attori o di altri soggetti non chiamati nel presente giudizio, condannando i responsabili nei limiti di loro spettanza a tenere indenne, manlevare, rimborsare e/o risarcire l'Ing. da ogni pronuncia risarcitoria nei suoi confronti eccedente la sua eventuale quota di CP_1 responsabilità; 3) In ogni caso, in accoglimento delle richieste in tal senso esplicitamente formulate in narrativa (domanda di manleva e garanzia), dichiarare tenuti e condannare ciascuno per il proprio titolo e causale – in persona del legale rappresentante pro-tempore -, Controparte_6 [...] e l'Ing. a manlevare, garantire, tenere Controparte_7 Controparte_2 indenne, rimborsare e risarcire l'Ing. da qualunque pretesa, presente e futura, avanzata CP_1 nei suoi confronti in relazione ai fatti di causa, nonché al rimborso delle spese di difesa e di assistenza peritale. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso per spese generali, IVA e
CPA come per legge. Si confermano tutte le istanze istruttorie tempestivamente proposte in quanto allo stato non accolte”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_2 conclusioni telematicamente depositato in data 23.05.2024, ovvero: “in via principale si chiede Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa remissione della causa in istruttoria, disporre supplemento di CTU, sottoponendo al Consulente Tecnico i seguenti quesiti: “dica il CTU e quantifichi all'interno del complessivo importo stimato per gli eventuali lavori di ripristino (se necessari), i costi che l'impresa ed il committente avrebbero dovuto sostenere, fin dall'inizio ed in fase di costruzione dell'opera oggi in esame, per ottenere la realizzazione a regola d'arte, in termini di maggiori quantità di ferro e di altri materiali necessari alla costruzione, oltre che di diversi e maggiori costi di lavoro” “dica inoltre, se trattandosi di spese necessarie, all'epoca non sostenute dalla committenza le stesse debbano meno essere scorporate dal computo degli eventuali costi stimati per i lavori da eseguirsi oggi”. In via principale nel merito -rigettare le domande svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto stante l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto azionato anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché l'assenza di errori e/o qualsivoglia responsabilità dell'Ing. nella causazione CP_2 dell'asserito danno lamentato da parte attrice;
-rigettare la domanda di manleva e garanzia svolta dalla difesa dell'Ing. nei confronti dell'Ing. in quanto infondata in fatto ed in diritto. In CP_1 CP_2 via subordinata nel merito nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una responsabilità in capo al convenuto Ing. Voglia -ridurre la somma da quest'ultimo dovuta, rispetto agli errori CP_2 espressamente riferibili alla condotta del medesimo e correttamente quantificati nonché debitamente ridimensionati rispetto all'esorbitante calcolo di cui alla citazione, che si contesta. E a questo punto rispetto alla compagnia assicurativa Accerti e dichiari che il sinistro è coperto dalla polizza CP_8
condannando la compagnia a tenere indenne l'Ing. da ogni esborso superiore alla soglia
[...] CP_2 di franchigia di €2.500,00 In ogni caso con condanna di parte attrice e/o di e/o del CP_8 convenuto Ing. al rimborso delle spese legali, nonché di quelle sostenute per il C.T.U. CP_1 ed il C.T.P. dall'Ing. ; Controparte_2
- parte terza chiamata ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_4 conclusioni telematicamente depositato in data 21.05.2024, ovvero: “in via principale, voglia l'On. Giudice adito, previa rimessione della causa in istruttoria, disporre un supplemento di CTU, sottoponendo al nominato Consulente d'Ufficio il seguente, ulteriore quesito: “dica il CTU e quantifichi, all'interno del complessivo importo stimato per gli eventuali lavori di ripristino (se necessari), i costi che impresa e/o committente avrebbero dovuto sostenere, fin dall'inizio ed in fase di costruzione dell'opera oggi in esame, per ottenerne la realizzazione “a regola d'arte”, in termini di maggiori quantità di ferro di altri materiali necessari alla costruzione, oltre che di maggiori e diversi tempi di lavoro;
dica inoltre se, trattandosi di spese necessarie, all'epoca non sostenute dalla committenza, le stesse debbano o meno essere scorporate dal computo degli eventuali costi stimati, per i lavori (ulteriori, resisi necessari a causa del trascorrere di questi 14 anni) da eseguirsi ad oggi”. Sempre in via principale, ed alternativa, si chiede che l'On. Giudice adito voglia dichiarare prescritto
pagina 3 di 19 ogni ipotetico diritto vantato da nei confronti dell'assicurato Ing. ai sensi dell'art. Parte_1 CP_2
2043 c.c. Con vittoria di spese ed oneri fiscali, come per legge. Sempre in via principale, e nel merito, si chiede che l'On. Giudice adito, preso atto che nessuna responsabilità può essere ascritta al collaudatore Ing. voglia respingere la domanda attorea i quanto infondata, in fatto ed in CP_2 diritto, quantomeno nei confronti del convenuto Ing. e della terza chiamata Controparte_2 Con vittoria di spese ed oneri fiscali. In sola ipotesi di subordine, voglia l'On. Controparte_9 Giudice adito dichiarare che al tecnico collaudatore dell'opera Ing. potrà, eventualmente, CP_2 essere riconosciuta ed imputata solo una responsabilità marginale, o comunque minoritaria rispetto a quelle di ingegnere progettista (ed anche direttore dei lavori) ed impresa costruttrice;
voglia, per tali motivi, contenere la condanna limiti di quanto rigorosamente emerso e provato in corso di causa, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione dell'enorme sproporzione fra petitum e reale valore del danno, nonché in ragione del comportamento processuale di parte attrice ; Parte_1
- parte terza chiamata ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_6 conclusioni telematicamente depositato in data 3.06.2024, ovvero: “voglia il Tribunale di Forlì in composizione monocratica, Giudice adito, ogni contraria istanza, domanda, deduzione, eccezione disattesa e reietta, dato atto che la difesa del terzo non accetta Controparte_6 contraddittorio su domande ed eccezioni nuove ed ulteriori qualora dedotte dal chiamante e/o da ogni altra parte costituita, nell'ordine e in consequenzialità, dare atto e dichiarare che, come accertato nella relazione del CTU Dott. Arch. a conclusione dell'Accertamento Tecnico Persona_1
Preventivo svoltosi davanti al Tribunale di Forlì recante n. di R.G. 3804/2019, e confermato nell'elaborato peritale finale – pag.5 di 24 – della consulenza tecnica integrativa espletata nel corso della presente causa <i>, da questa indicati come Controparte_10 muri di monte dei lotti 12 e 13, facenti parte della lottizzazione di aree urbane a destinazione produttivo terziario di espansione sita in Mercato Saraceno (FC) fraz. Bora e pertanto, dichiarare che
i cosiddetti muri di monte dei lotti 12 e 13 altro non sono che i muri di contenimento dei lotti 7 e 8 interamente insistenti su detti lotti di proprietà di e di Controparte_11 Pt_2 [...]
dare atto e dichiarare che i vizi e i difetti dei muri di contenimento insistenti sui lotti 7 CP_12
e 8 di proprietà di e di a monte dei lotti 12 Controparte_13 CP_12 CP_12 e 13, sono già stati integralmente risarciti ai rispettivi proprietari in esecuzione dell'accordo transattivo accettato da tutte le parti costituite, proposto a fini conciliativi dal Giudice Dott. Emanuele Picci nell'ambito e a definizione della causa dinanzi al Tribunale di Forlì R.G.n.1381/2015, con conseguente pagamento agli aventi diritto delle somme tutte dovute a titolo di risarcimento da Ing.
e da e, per essi, dalle rispettive Assicurazioni e CP_1 CP_3 Controparte_6 in accoglimento della malleva invocata dai propri assicurati, e per Controparte_14 l'effetto, rigettare in quanto inammissibile, irricevibile ed infondata la domanda di risarcimento dalla attrice azionata contro i convenuti - in particolare contro l'Ing. - Controparte_15 CP_1 per vizi e difetti dei cosiddetti muri di monte dei lotti 12 e 13; rigettare le altre domande di risarcimento danni a qualsiasi titolo da dispiegate contro e nei confronti Controparte_15 dell'Ing. per la di lui condanna in solido con le altre parti convenute, al pagamento di CP_1 somme risarcitorie per asserite difformità delle altre opere, trattandosi di domande decadute, prescritte ed infondate, a stregua delle eccezioni ed argomentazioni difensive sollevate e dedotte dal convenuto Ing. in subordine, nel caso non creduto di accoglimento anche solo parziale e in CP_1 misura ridotta dell'esorbitante attorea domanda risarcitoria nei confronti dell'Ing. CP_1 esclusi comunque i cosiddetti muri di monte lotti 12 e 13, accertare e dichiarare, anche in conformità al giudicato esterno formatosi sul punto – che formalmente si eccepisce - di cui alla sentenza inter partes della Corte d'Appello di Bologna, II Sez.Civ., Estensore Dott.ssa Maria Laura Benini, n.1104/2023, pubblicata il 18/05/2023, R.G.n.160/2020, con in calce attestazione del passaggio in
pagina 4 di 19 giudicato in data 31/01/2024 agli atti di questo giudizio, che all'Ing. a norma della CP_1 polizza n.290708428 “Responsabilità Civile Ingegnere Tipologia della Opere CP_6 Parte_3 Complesse” può essere riconosciuta malleva da parte di entro il residuo Controparte_6 massimale disponibile pari ad € 71.521,56, al netto dei pagamenti già effettuati, limitatamente alle obbligazioni risarcitorie in via esclusiva al medesimo proporzionalmente imputabili per errori nella progettazione e direzione dei lavori concernenti opere della urbanizzazione che abbiano provocato: - danneggiamenti materiali alle opere progettate o dirette ed a quelle delle quali esse fanno parte conseguenti a rovina totale o parziale delle stesse;
- spese strettamente necessarie sostenute dai committenti o loro aventi causa per rimuovere un evidente pericolo di rovina delle opere progettate o dirette, purché dovuti ad errore di progettazione, assistenza , direzione dei lavori (massimale e scoperti minimo/massimo a norma dell'art.10 Danni alle Opere “Condizioni Particolari”- pag.18/20-
), e per l'effetto, rigettare la domanda di malleva e garanzia dall'Ing. dispiegata nei CP_1 confronti di invocando la suddetta polizza di Assicurazione Controparte_6 CP_6 Responsabilità Civile dell'Ingegnere n. 290708428 - tanto più in caso di sua condanna in Parte_3 solido con altri che ebbero ruolo nella realizzazione delle opere, stante < l'espressa previsione all'art.8 delle Condizioni Generali che “nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati…., l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'assicurato in ragione della gravità della propria colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà”>, principio sul quale si è formato il giudicato esterno – che formalmente si eccepisce - di cui alla sentenza inter partes della Corte d'Appello di Bologna, II Sez. Civ., Estensore
Dott.ssa Maria Laura Benini, n.1104/2023, pubblicata il 18/05/2023, R.G.n.160/2020, con in calce attestazione del passaggio in giudicato in data 31/01/2024 – in assenza dei presupposti di legge e di contratto, avendo accertato il CTU l'insussistenza di rovina totale o parziale dei muri – fatta eccezione per quelli dei lotti 7 e 8 già emendati - , e del pericolo di rovina per tutti gli altri muri dei lotti dell'attrice - rel. CTU Arch. R.G.n.3804/2019 -, risultando così escluso il Controparte_16 fatto costitutivo del diritto a qualsiasi garanzia, la cui dimostrazione incombe sull'assicurato; dare atto e dichiarare, - si opus sit – che, con riferimento ai danni ai muri a monte dei lotti 12 e 13 coincidenti con i muri di contenimento dei lotti 7 e 8 , , ha già fornito all'assicurato Controparte_6 la malleva invocata ed ha già erogato in esecuzione dell'accordo transattivo di cui sopra, agli aventi diritto il dovuto risarcimento mediante comprovato pagamento di € 236.093,37, dichiarare non dovuta alcuna garanzia all'assicurato Ing. a norma della suindicata polizza assicurativa nel CP_1 caso gli vengano imposte a qualsiasi titolo obbligazioni di risarcimento per fatto proprio o di natura solidale con altri corresponsabili, escludere e rigettare garanzie dell'assicuratore a favore dell'assicurato per danni alle opere progettate e dirette esulando con riferimento ai restanti muri dei lotti in questione gravi danneggiamenti derivanti da rovina totale o parziale delle stesse ed evidente pericolo di rovina;
dichiarare, inammissibile, infondata e rigettare la richiesta formulata dal convenuto professionista di dichiarare tenuta e condannare “a manlevare, Controparte_6 garantire, tenere indenne, rimborsare e risarcire l'Ing. da qualsiasi pretesa, presente e CP_1 futura, avanzata nei suoi confronti in relazione ai fatti di causa, nonché al rimborso delle spese di difesa e di assistenza peritale”; dato atto della soccombenza dell'attrice e di Controparte_15 quella del convenuto Ing. condannare in solido gli stessi – o ciascuno per quanto di CP_1 ragione – al pagamento di spese legali e tecniche per la rappresentanza e difesa di Controparte_6
con rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, anche per la fase dell'Accertamento
[...] Tecnico Preventivo R.G. n. 3804/2019”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche senza Controparte_15 indicazione del tipo sociale o solo committente) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì pagina 5 di 19 (in seguito anche solo progettista e direttore lavori strutturale), (in CP_1 Controparte_2 seguito anche solo collaudatore strutturale) e (di seguito Controparte_3 anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo o appaltatore), al fine di ottenere, per le CP_3 ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei propri scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate -, l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 12.06.2024.
Preliminarmente, parte attrice ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: a) in data
4.04.2004, concludeva con contratto di appalto per la realizzazione di opere Controparte_15 CP_3 di urbanizzazione in un complesso di aree urbane a Mercato Saraceno, località Bora, e che la realizzazione del relativo progetto veniva affidata, per la parte architettonica, all'arch. e, CP_17 per la parte strutturale, all'ing. entrambi nominati direttori dei lavori;
b) in data CP_1 31.01.2014, a seguito di vizi e difetti riscontrati su uno dei lotti ricompreso nell'area urbana oggetto del predetto contratto d'appalto, (crollo di una porzione di muro e rottura di pilastro strutturale insistente sul lotto 9), venivano instaurate due cause di risarcimento danni, nell'ambito delle quali il CTU concludeva come i fattori di tali vizi dovessero essere ravvisati in difetti di progettazione e costruzione dei muri di contenimento (parimenti di altri due lotti oltre a quello interessato dal crollo); c)
[...]
instaurava quindi un procedimento di ATP - recante R.G. n. 3804/2019 -, nel contraddittorio CP_15 con e per verificare la sussistenza di CP_3 CP_1 CP_18 Controparte_2 eventuali vizi progettuali e/o costruttivi sugli specifici lotti nn. 1, 12 e 13 oggetto del predetto contratto di appalto, le relative cause, responsabilità e costi di ripristino;
d) il CTU arch. Persona_1 all'esito delle indagini peritali, stimava i costi necessari, per gli interventi strutturali e non, in euro 604.729,05 oltre IVA e riconosceva le singole responsabilità pro quota per insufficienze e difetti progettuali e/o costruttivi in capo ai soli e CP_1 Controparte_2 CP_3
Pertanto, alla luce degli accertamenti peritali effettuati nel procedimento di ATP recante R.G. n.
3804/2019, agiva in giudizio ex artt. 1669 e 2055 c.c. per ottenere il risarcimento del Controparte_15 danno, quantificato in euro 677.491,69, compresi oltre ai costi di ripristino a regola d'arte delle aree interessate, le spese tecniche e le spese di lite già sostenute prima del presente giudizio di merito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.02.2022, si costituiva CP_2
domandando il rigetto delle domande ex adverso formulate in quanto inammissibili e
[...] chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa CP_4
In particolare, parte convenuta dava atto di non aver mai ricevuto alcuna Controparte_2 contestazione prima dell'instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo recante R.G. 3804/2019 e ribadiva quanto già sostenuto nella predetta sede, ovvero l'assenza di vizi, difetti e/o errori ascrivibili alla propria condotta professionali in qualità di collaudatore delle opere. Nello specifico, infatti, dando atto di essere stato incaricato dalla committenza solo a fine lavori, deduceva di aver operato in modo diligente e prudente, effettuando i necessari di controlli al fine di verificare la stabilità dei muri di contenimento da collaudare. Inoltre, eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione attorea ai sensi degli artt. 1669 e 2043 c.c. atteso che in ogni caso, dal 31.01.2014 al giugno del 2017, rimaneva totalmente estraneo alla vicenda. Controparte_2
Da ultimo e contestando integralmente le risultanze della CTU espletata in sede di ATP, parte convenuta deduceva di non aver cagionato alcun danno e, pertanto, contestava in Controparte_2 radice l'avversaria domanda di risarcimento e le voci di danno ivi indicate.
Con decreto del 11.02.2022, letta l'istanza ex art. 269 c.p.c. contenuta nella comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta e ritenuta ammissibile la chiamata in causa Controparte_2 del terzo, il giudice differiva l'udienza di comparizione delle parti affinché il convenuto CP_2 provvedesse a chiamare in causa il terzo
[...] Controparte_4
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.03.2022, si costituiva CP_1
contestando l'avverso atto introduttivo ed eccependo l'infondatezza delle pretese e deduzioni ivi
[...] formulate. Preliminarmente, dava atto di aver stipulato due polizze assicurative a CP_1 copertura dei rischi inerenti l'attività professionale e, pertanto, domandava di essere autorizzato alla pagina 6 di 19 chiamata in causa della propria compagnia assicurativa a garanzia e manleva, nonché Controparte_6 proponeva domanda trasversale nei confronti degli altri convenuti e CP_3 Controparte_2 Inoltre, parte convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'avversa azione e CP_1 l'inesistenza dei presupposti della responsabilità ex art. 1669 c.c., atteso che la responsabilità prevista da tale disposizione potesse configurarsi nelle sole ipotesi più gravi, non conferenti con il caso di specie;
ancora deduceva la correttezza delle proprie valutazioni tecniche e della propria attività di progettazione, eccependo come le problematiche inerenti la mancata corretta realizzazione del manufatto da parte dell'impresa appaltatrice, in difformità rispetto a quanto previsto dal progetto redatto dallo stesso progettista fossero del tutto indipendenti da qualsiasi propria CP_1 responsabilità professionale. Parte convenuta lamentava, altresì, come i presunti errori CP_1 di progettazione e di realizzazione dell'immobile fossero dipesi da erronei rilievi effettuati prima della costruzione del manufatto e, pertanto, come le conseguenti responsabilità non potrebbero che essere attribuite al tecnico occupatosi di tali rilievi. Da ultimo, contestava l'avversaria quantificazione del danno asseritamente patito da . Controparte_15
Con decreto del 25.03.2022, letta l'istanza ex art. 269 c.p.c. contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente da parte convenuta e ritenuta CP_1 ammissibile la chiamata in causa del terzo, compagnia di assicurazione nonché Controparte_6 ritenuta ammissibile la proposizione di domande trasversali di manlevare, garantire, tenere indenne, rimborsare e risarcire da qualunque pretesa nei confronti delle altre due parti convenute CP_1 in giudizio da parte attrice ovvero e il giudice differiva l'udienza di CP_3 Controparte_2 comparizione delle parti, affinché il convenuto provvedesse a chiamare in causa a CP_1 garanzia e manleva e Controparte_6 CP_3 Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.06.2022, si costituiva
[...] (di seguito anche senza indicazioni del tipo sociale), contestando l'esistenza di Controparte_4 qualsivoglia responsabilità in capo al proprio assicurato ed eccependo, in ogni caso, Controparte_2 la prescrizione di qualsiasi diritto asseritamente vantato da parte attrice.
Preliminarmente, parte terza chiamata contestava le risultanze della CTU Controparte_4 espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, trattandosi di conclusioni viziate da salti logici e da contraddittorie motivazioni. In particolare, la compagnia assicurativa deduceva come il proprio assicurato dovesse ritenersi del tutto estraneo alle avverse pretese risarcitorie, atteso Controparte_2 che lo stesso non partecipava né alla fase progettuale, né a quella direttiva e/o a quella esecutiva. Pertanto, eccepiva l'inesistenza di alcun nesso causale fra la condotta di Controparte_4 ed i danni quantificati dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.07.2022, si costituiva
[...]
(di seguito anche senza indicazione del tipo sociale), contestando fermamente l'attorea CP_6 pretesa risarcitoria, trattandosi di domanda prescritta ai sensi degli artt. 1669, 2043 e 2226, comma 2,
c.c., oltreché inammissibile ed infondata. Preliminarmente, parte terza chiamata contestava la pretesa garanzia contrattuale Controparte_6 invocata da esulando nella fattispecie la verificazione di un rischio indennizzabile e per CP_1 il quale risultava prestata manleva a norma della polizza di responsabilità civile professionale. CP_6
In particolare, dava atto che la causa civile recante R.G. n.1381/2015 – inerente ai muri Controparte_6 di contenimento a monte dei lotti 12 e 13, cioè i muri di sostegno e confine dei lotti 7 e 8 – avviata da contro e Controparte_13 Controparte_12 Controparte_19 veniva conciliata a seguito di proposta transattiva formulata dal Giudice con ordinanza CP_1
14.03.2021, in esecuzione della quale erogava agli attori l'importo posto a suo carico Controparte_6 pari ad euro 236.093,37. evidenziava, dunque, come i danni ai muri di sostegno tra i lotti Controparte_6
7 e 8 al confine con i lotti 12 e 13 fossero stati già integralmente risarciti.
pagina 7 di 19 Pertanto, parte terza chiamata deduceva che l'attorea domanda risarcitoria in questa sede Controparte_6 formulata, in gran parte costituita dal ristoro per la ricostruzione e/o messa in sicurezza dei muri a monte dei lotti 12 e 13, configurasse domanda infondata ed inammissibile.
All'udienza del 28.09.2022, i difensori delle parti contestavano quanto ex adverso dedotto e prodotto, si riportavano ai rispettivi atti e il giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di parte convenuta dichiarava la contumacia di quest'ultima, CP_3 assegnava a parte convenuta termine per rinnovare la notifica della propria comparsa di CP_1 costituzione e risposta contenente domanda trasversale di garanzia e manleva nei confronti della parte contumace e fissava udienza per verificare la regolare instaurazione del contraddittorio tra le CP_3 parti e per il proseguo del giudizio ovvero nuova prima udienza di comparizione e trattazione.
All'udienza del 10.11.2022, svoltasi unicamente con modalità di trattazione cartolare, come disposto ai sensi degli artt. 36 d.l. n. 23 del 8.04.2020 e 83 d.l. n. 18/2020 all'udienza del 28.09.2022, vista la prova della notifica della comparsa di costituzione e risposta di contenente CP_1 domanda trasversale nei confronti del convenuto contumace e verificata la regolare e CP_3 compiuta integrazione del contraddittorio fra le parti, su richiesta il giudice assegnava alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3, c.p.c. e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano poi al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
Con ordinanza del 3.04.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.03.2023, il giudice disponeva la formale acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n. R.G. 3804/2019, non ammetteva le prove orali richieste da e , rigettava le istanze di rinnovazione della CTU già espletata in sede di CP_1 Controparte_6 ATP formulate da e e, rilevata l'opportunità che il Controparte_2 Controparte_4 consulente già nominato in sede di ATP fornisse alcuni chiarimenti e ulteriori risposte in merito ad una questione che non era ancora sorta alla data di conferimento dell'incarico del CTU in sede di ATP, affidava un quesito integrativo al CTU arch. ad integrazione della CTU in atti e Persona_1 fissava udienza per il giuramento del CTU già nominato in sede di ATP ed il relativo conferimento dell'incarico peritale.
All'udienza del 22.06.2023, il CTU arch. prestava il giuramento di rito e Persona_1 dichiarava di accettare l'incarico, mentre il giudice riservava di provvedere sulla formulazione del quesito definitivo, alla luce delle richieste di integrazione reiterate dalle parti nel corso dell'udienza.
Con ordinanza del 28.06.2023, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice rigettava le istanze di integrazione del quesito reiterate dai difensori delle parti in udienza e confermava il quesito come formulato nell'ordinanza di nomina del 3.04.2023.
In data 28.11.2023, il CTU depositava l'elaborato peritale integrativo definitivo.
Con ordinanza del 14.12.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.12.2023, rilevato che la consulenza tecnica d'ufficio espletata risultasse allo stato esaustiva ai fini del decidere e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12 giugno 2024, dando atto del carico del ruolo e del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio. All'udienza del 12.06.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 14.12.2023, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 13.06.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare.
***
Le domande attoree proposte dal committente nei confronti delle parti Controparte_15 convenute sono parzialmente fondate e vengono in questa sede accolte, nei limiti e per le ragioni di pagina 8 di 19 seguito esposte. Parimenti la domanda di garanzia e manleva proposta in via trasversale da parte convenuta nei confronti delle altre parti convenute in giudizio è parzialmente fondata e CP_1 deve trovare accoglimento nei limiti di cui alla seguente motivazione. Inoltre, alla luce delle complessive risultanze istruttorie, le domande di garanzia e manleva proposte dalle parti convenute e rispettivamente nei confronti delle parti terze chiamate CP_1 Controparte_2 [...]
e sono fondate e vanno integralmente accolte, per le seguenti CP_6 Controparte_4 ragioni che, al fine di una più chiara esposizione, è opportuno trattate in distinte sezioni di motivazione. 1. Innanzitutto e prima di passare all'analisi delle plurime questioni di merito portate all'attenzione del giudice dalle parti, si rende necessario delineare, in sintesi, le vicende oggetto del presente giudizio, che risultano adeguatamente documentate in atti e/o che, non essendo state specificamente contestate dalle parti, costituiscono circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. Il presente giudizio trae origine dall'incontestato contratto di appalto stipulato in data 4.04.2004 tra la committente e l'appaltatore relativo alla realizzazione di opere di Controparte_15 CP_3 urbanizzazione in un complesso di aree artigianali presso Mercato Saraceno, località Bora, in forza del progetto per la parte architettonica elaborato dall'arch. e per la parte strutturale CP_17 dall'odierno convenuto il quale ha altresì svolto l'incarico di direttore dei lavori CP_1 strutturali (cfr. doc. n. 1 parte attrice). Ultimati i lavori in data 05.12.2008, il collaudatore nominato dal committente, ing. ha eseguito la necessaria prova di carico per verificare la stabilità Controparte_2 dei muri di sostegno nell'area artigianale e, visto l'esito positivo della prova, in data 17.12.2008 ha provveduto ad eseguire il collaudo dei muri di contenimento realizzati (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 parte convenuta e doc. nn. 1 e 2 parte convenuta . CP_1 CP_2
A seguito del crollo di una porzione di muro e della rottura del pilastro strutturale insistente sul lotto n. 9 ricompreso nell'area urbana oggetto del predetto contratto d'appalto, avvenuto in data 31.01.2014, è stata accertata la presenza di vizi e difetti di progettazione e di costruzione dei muri di contenimento in relazione ad alcuni lotti (cfr. doc. n. 2 parte attrice e doc. nn. 2, 6-12 parte terza chiamata e, conseguentemente la committente ha introdotto procedimento CP_6 Controparte_15 di accertamento tecnico preventivo, al fine di verificare nel contraddittorio con l'appaltatore i CP_3 progettisti / direttori dei lavori e , nonché il collaudatore CP_1 CP_18 CP_2
la sussistenza di eventuali vizi progettuali e/o costruttivi su altri specifici lotti nn. 1, 12 e 13
[...]
(cfr. doc. nn. da 3 a 6 parte attrice). Il fascicolo d'ufficio relativo all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. condotto dal CTU, arch. recante R.G. n. 3804/2019 è stato ritualmente acquisito agli atti del presente Persona_1 procedimento, così come la consulenza tecnica d'ufficio definitiva datata 30.09.2020. Sul punto, ci si limita a ricordare che “l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse” (cfr. Cass. n. 6591 del 05.04.2016). Nella specie, la consulenza tecnica d'ufficio depositata dall'arch. in sede di accertamento tecnico preventivo è stata prodotta inizialmente da parte Persona_1 attrice nel presente giudizio senza che le parti convenute abbiano formulato alcuna eccezione in ordine a tale acquisizione, salvo contestarne le risultanze di merito.
Per quanto di specifico interesse ai fini della decisione della presente controversia e fatte salve le specifiche eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa che verranno analizzate Controparte_6 nei successivi paragrafi di motivazione, costituiscono circostanze fattuali debitamente provate in atti l'esistenza di validi ed efficaci rapporti assicurativi, per un verso, tra il progettista / direttore dei lavori strutturali e parte terza chiamata – ovvero polizza assicurativa n. CP_1 Controparte_6
pagina 9 di 19 290708428, già polizza n. 220708538, a copertura della “Responsabilità Civile Ingegnere”, nonché polizza assicurativa n. 0220708541 avente ad oggetto “Assicurazione Spese Legali e Peritali” (cfr. doc. nn. 8 e 9 parte convenuta e doc. nn. 20 e 21 parte terza chiamata – e, per altro verso, tra CP_1 CP_6 il collaudatore e parte terza chiamata in ordine alla “responsabilità civile Controparte_2 CP_4 professionale” del contraente assicurato (cfr. doc. nn. 4, 5 e 6 parte convenuta . CP_2
2. Tutto ciò doverosamente premesso e ricostruito in fatto, in primo luogo, non vi è dubbio che alla luce delle complessive risultanze emerse nel corso dell'istruttoria espletata sia risultata sussistente la responsabilità per i vizi e i difetti dell'opera progettata, realizzata e collaudata dalle parti convenute in giudizio, lamentati dall'odierna parte attrice (cfr. doc. n. 5 parte attrice), con specifico riferimento ai muretti di contenimento dei lotti nn. 1, 12 e 13 oggetto del contratto di appalto stipulato dalla medesima committente in data 4.04.2004 (cfr. doc. n. 1 parte attrice). Controparte_15
2.1 Innanzitutto, in ragione delle contrapposte ricostruzioni proposte dalle parti, si rende necessaria la preventiva qualificazione dei vizi e difetti lamentati da ed Controparte_15 effettivamente riscontrati dal CTU, arch. in termini quantomeno di “gravi difetti” Persona_1 ai sensi dell'art. 1669 c.c. che limitano la normale utilizzazione dell'immobile interessato ovvero la sicurezza e l'edificabilità dei singoli lotti dell'area artigianale su cui insistono i muretti di sostegno per cui è causa. Quanto all'accertata sussistenza di vizi progettuali, infatti, il CTU ha verificato che le relazioni di calcolo realizzate dal progettista strutturale “non rispettando la normativa vigente all'epoca della realizzazione dell'intervento” non soddisfa le “verifiche di carattere sismico” in relazione a tutti e tre i muri di contenimento oggetto di analisi e quanto all'accertata esistenza anche di concorrenti errori costruttivi – dettagliatamente elencati a pag. 14 della consulenza tecnica d'ufficio del 30.09.2020 – li ha descritti come “tali per cui l'opera non può assolvere la sua funzione in relazione ai livelli di sicurezza previsti”. In sintesi e all'esito di plurime analisi tecniche effettuate con metodologie organiche e coerenti, nonché tenendo conto della documentazione prodotta in atti e delle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte, il CTU ha concluso che “la funzione delle opere murarie non è soddisfacente, inficiando sulla stabilità delle stesse e non rendendo idonei questi luoghi per essere edificati” (cfr. pag. 15 consulenza tecnica d'ufficio). Tali evidenze tecniche non possono che essere sussumibili nella categoria giuridica dei “gravi difetti” progettuali e costruttivi aventi ad oggetto edifici o altre cose immobili destinate a lunga durata;
categoria giuridica, prevista dall'art. 1669 c.c., la cui portata applicativa risulta sempre più ampia in considerazione dell'estensione interpretativa elaborata dalla giurisprudenza nel corso degli anni. In particolare, dal punto di vista oggettivo, rientrano nell'ambito dei gravi difetti anche le alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal proposito, ci si limita a richiamare alcuni recenti arresti sul tema ad opera della Corte di Cassazione, che oltre a precisare che una tale forma di responsabilità copre anche le opere di ristrutturazione edilizia e più in generale gli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti in caso di violazione di regole primarie volte a garantire il generale interesse alla sicurezza nelle attività edificatorie e all'incolumità delle persone (cfr. Cass. S.U. n. 2284 del 3.02.2014), ha esplicitato come “in tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (cfr. Cass. n. 7756 del 27.03.2017) ovvero anche vizi e difetti non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, ancorché incidenti soltanto su parti dello stesso (cfr. Cass. n. 24230 del 04.10.2018 e Cass. n. 39599 del
13.12.2021).
pagina 10 di 19 2.2 Ancora in via preliminare, occorre rilevare che le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalle parti convenute e non possono trovare in questa sede CP_1 Controparte_2 accoglimento, in quanto risultano smentite dalle prove documentali presenti in atti.
A tale proposito, come noto, in materia di appalto, l'appaltatore, senza bisogno di alcuna specifica pattuizione a riguardo, è tenuto in via generale a garantire il committente per eventuali difformità o vizi dell'opera e nello specifico caso in cui l'appalto abbia ad oggetto edifici o altre cose immobili destinate a lunga durata, qualora l'opera vada in rovina in tutto o in parte ovvero presenti pericoli di rovina o comunque altri “gravi difetti”, la responsabilità dell'appaltatore si estende per dieci anni dalla realizzazione dell'opera, a condizione che sia stata fatta denuncia da parte del committente
“entro un anno dalla scoperta” ex art. 1669 c.c.. Quindi, l'art. 1669 c.c. contempla una particolare obbligazione di garanzia in capo all'appaltatore per un periodo di dieci anni dal difetto di costruzione, onerando al contempo il committente di provvedere ad una specifica e tempestiva denuncia. Sul punto, inoltre, è certamente dirimente la consolidata e condivisibile massima giurisprudenziale in base alla quale “in tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., poiché la disciplina concernente la decadenza e la prescrizione per l'esercizio dell'azione ha lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso” (cfr. Cass. n. 3040 del 16.02.2015). Ciò premesso, nel caso di specie, infatti, non vi è il minimo dubbio in merito all'operatività della disciplina prevista dall'art. 1669 c.c. e alla tempestività della proposizione dell'azione giudiziale. Sotto il primo profilo, si rileva che il termine di prescrizione di dieci anni dal compimento dell'opera (cfr. Cass. n. 8050 del 22.07.1995), per la proposizione dell'azione per i gravi difetti dell'immobile ai sensi dell'art. 1669 c.c. è stato senza dubbio rispettato, considerato che dagli atti emerge che il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di appalto tra la committente e l'appaltatore Controparte_15
è stato stipulato in data 4.04.2004, che le opere sono state ultimate e collaudate nel mese di CP_3 dicembre 2008 e che la medesima committente ha denunciato alle odierne parti convenute i vizi e i difetti riscontrati sui muri di contenimento dei lotti nn. 1, 12 e 13, a seguito di una prima analisi tecnica di parte, con comunicazione pec del 25.09.2018, atto stragiudiziale interruttivo della prescrizione di cui all'art. 2943 c.c. (cfr. doc. nn. 5 e 10 parte attrice), al pari della notificazione del ricorso per accertamento tecnico preventivo avvenuta in data 15.05.2019 (cfr. doc. n. 11 parte attrice).
Sotto il secondo profilo, in via peraltro assorbente, si rileva come, nella specie, la puntuale e compiuta conoscenza dell'esistenza di vizi e difetti possa dirsi conseguita dall'odierna parte attrice committente, solo nel corso dell'accertamento tecnico preventivo recante r.g. n. 3804/2019, con il deposito dell'elaborato peritale definitivo in data 30.09.2020 da parte del CTU, arch. Persona_1
Pertanto, in ragione delle comunicazioni inoltrate alle odierne parti convenute rispettivamente in data
18.01.2021 e in data 4.02.2021 (cfr. doc. n. 7 parte attrice) risulta, altresì, dimostrato il rispetto anche del termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti dal giorno della scoperta ovvero dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (cfr. Cass. n. 777 del 16.01.2020). Sotto il terzo profilo, parimenti rispettato è l'ulteriore termine di prescrizione di un anno dalla denuncia per l'esercizio dell'azione giudiziale, in quanto il presente giudizio di merito è stato introdotto da nel mese di dicembre 2021, a seguito delle già richiamate denunce del 18.01.2021 e Controparte_15 del 4.02.2021 poste in essere dall'odierna parte attrice con comunicazioni pec aventi ad oggetto specifiche richieste di risarcimento del danno con confronti delle parti convenute e terze chiamate.
In ultima analisi, parimenti destituite di fondamento sono le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalle parti convenuta ai sensi dell'art. 2226 c.c., in quanto la specifica disciplina codicistica prevista in materia di contratto tipico d'opera non è applicabile alla fattispecie in esame. Infatti, per un verso, il rapporto intercorso tra la committente è Controparte_20 CP_3
pagina 11 di 19 inquadrabile unicamente nell'alveo del contratto di appalto di cui all'art. 1655 c.c. in considerazione del fatto che l'opera, peraltro di ampie dimensioni, è stata realizzata tramite l'innegabile organizzazione dei mezzi necessari e non già con lavoro prevalentemente proprio del prestatore e, per altro verso, pacifica è in giurisprudenza la non estensibilità della disciplina prevista in tema di contratto d'opera manuale alle prestazioni d'opera intellettuale (cfr. Cass. S.U. n. 15781 del 28.07.2005). 2.3 Accertata, dunque, l'astratta proponibilità dell'azione attorea di responsabilità solidale ai sensi degli artt. 1669 e 2055 c.c. in capo ai soggetti che si sono occupati della progettazione e della realizzazione, nonché del collaudo strutturale dell'opera appaltata, alla luce nell'istruttoria condotta nel presente giudizio di merito, le domande di accertamento della sussistenza dei vizi e dei difetti denunciati e di condanna delle parti convenute e al CP_3 CP_1 Controparte_2 risarcimento dei relativi danni, può trovare in concreto integrale accoglimento con riferimento ai muri di sostegno che insistono sul lotto n. 1, nonché parziale accoglimento con riferimento ai muri di contenimento di cui ai lotti nn. 12 e 13; vanno, infatti, eccettuate le parti murarie presenti su tali lotti a monte coincidenti con quelle che insistono sui confinanti lotti a valle nn. 7 e 8.
Con riguardo ai vizi e ai difetti dei muri di contenimento dei lotti nn. 12 e 13, è, infatti, senza dubbio fondata l'eccezione di giudicato sollevata da parte terza chiamata , anche nell'interesse Controparte_6 del proprio assicurato alla luce delle risultanze della disposta integrazione della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, che ha verificato la sostanziale coincidenza di una porzione muraria tra i muri di contenimento posti a valle dei lotti nn. 7 e 8 (oggetto del procedimento recante r.g. n.
1381/2015 Tribunale di Forlì) e i muri di contenimento a monte dei lotti nn. 12 e 13 (cfr. pag. 5 consulenza tecnica d'ufficio integrativa datata 28.11.2023). Le domande attoree sotto tale aspetto sono pertanto infondate, in quanto i vizi e difetti della porzione muraria risultata coincidente sono già stati oggetto di riconoscimento e soprattutto di risarcimento del danno dell'ambito del distinto giudizio di merito sopra richiamato, conclusosi tra le medesime parti con accettazione ed integrale esecuzione della proposta conciliativa giudiziale ivi formulata (cfr. doc. nn. 5-
12 e 23-32 parte terza chiamata . CP_6 Alla luce dell'accertamento condotto dal consulente tecnico d'ufficio in relazione alle opere commissionate da sussiste responsabilità causalmente riconducibile tanto Controparte_15 all'appaltatore in quanto i muri di sostegno insistenti sul lotto n. 1 sono stati realizzati in CP_3 difformità rispetto al progetto strutturale e “non resistono alle azioni statiche e nemmeno a quelle sismiche” (cfr. pagg. 14 e ss. consulenza tecnica d'ufficio), quanto al progettista strutturale e direttore dei lavori che oltre ai già richiamati errori di progettazione, non ha fattivamente vigilato CP_1 ed impedito l'esecuzione di opere difformi, prima, e al collaudatore che non ha poi Controparte_2 eseguito idonee verifiche in sede di collaudo dell'opera (cfr. pagg. 13 e 20 e ss. consulenza tecnica d'ufficio). Di conseguenza, il CTU, attenendosi al quesito affidatogli, ha puntualmente indicato gli interventi risolutivi dei vizi riscontrati e ha quantificato i relativi costi di ripristino, che con riferimento ai muri di contenimento che insistono sul lotto n. 1, nonché sui lotti nn. 12 e 13 – “separando la porzione muraria computata sui lotti 12 e 13 e coincidente a quella dei lotti 7 e 8” sono pari a complessivi euro 347.239,86. Per quanto concerne la specifica quantificazione delle singole voci di danno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dei professionisti nominati e dell'appaltatore, al fine del ripristino a regola d'arte dell'opera, si richiama integralmente il computo metrico estimativo allegato agli elaborati peritali depositati dal consulente tecnico d'ufficio. 2.4 A quest'ultimo proposito, viste le reiterate richieste di integrazione del quesito ad opera delle parti e lette le successive osservazioni dei consulenti tecnici di parte quanto al criterio di quantificazione dei danni, si ribadisce la piena utilizzabilità delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di istruzione preventiva, in relazione alla quantificazione del danno risarcibile consistente nel ristoro delle spese che dovranno essere sopportate dal committente per provvedere ai necessari interventi emendativi e ripristinatori dell'opera, come sarebbe dovuta risultare, ove realizzata a regola d'arte e si precisa quanto segue.
pagina 12 di 19 In linea teorica, innanzitutto, si rende necessario a questo punto precisare brevemente come la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. si concretizza nel solo rimedio del risarcimento del danno, finalizzato alla compensazione del pregiudizio arrecato e alla restaurazione, quantomeno per equivalente, della situazione antecedente alla verificazione del danno conseguenza immediata e diretta della condotta attiva e/o omissiva, fondata sulla colpa dell'appaltatore o di coloro che abbiano collaborato nella fase di progettazione o in quella di direzione dell'esecuzione.
Tale risarcimento del danno include, certamente, tutte le spese necessarie per eliminare definitivamente e radicalmente i difetti, a condizione che le stesse siano utili a che l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione (cfr. Cass. n. 18552/2016), conseguendo così il committente la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato (cfr. Cass. n. 19103 del 06.11.2012 e Cass. 4161 del 02.03.2015). Sempre in tema di risarcibilità dei danni, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale ed inteso come debito di valore da liquidarsi al momento della decisione avuto riguardo al potere di acquisto della moneta e tenuto conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta senza che il creditore debba allegare o dimostrare un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.. Il danno va determinato alla luce dei criteri praticati al momento della sua liquidazione (cfr. Cass. n. 5013/2017), nel caso di specie compiuta nel corso della consulenza tecnica d'ufficio espletata ed “è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione”, essendo da considerare prevedibile, ai sensi dell'art. 1225 c.c., il danno il cui probabile verificarsi, in rapporto alle circostanze in cui si trovava il debitore, poteva essere previsto da un soggetto di normale diligenza (cfr. Cass. n. 16763/2011). Per queste ragioni, la domanda attorea di risarcimento del danno è solo parzialmente fondata e può trovare accoglimento limitatamente alla somma valutata e stimata come congrua dal consulente tecnico d'ufficio in relazione ai fatti di causa (complessivi euro 347.239,86) – e non con riguardo alla maggior somma calcolata da parte attrice facendo riferimento ai costi e alle spese attuali per eseguire le necessarie opere emendative -, come meglio indicata nel relativo punto del dispositivo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, che viene in ogni caso determinata all'attualità ovvero già debitamente devalutata e rivalutata oltre interessi legali alla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto delle concrete tempistiche in cui si sono svolti gli eventi ed in ogni caso del generale parametro dell'equità (pari ad euro 490.319,62). 2.5 Occorre, poi, valutare anche la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali tecniche e legali sostenute dal committente prima dell'instaurazione del presente giudizio di Controparte_15 merito nell'ambito della prodromica fase di accertamento tecnico preventivo in via d'urgenza ex art. 696 c.p.c., nonché in sede stragiudiziale.
In particolare, nel caso di specie, si ritiene che parte attrice abbia fornito sufficiente prova in merito alla preventiva predisposizione di una consulenza tecnica di parte tesa ad allegare la fondatezza della propria pretesa, nonché all'effettiva instaurazione del procedimento di istruzione preventiva convenendo in quella sede già le odierne parti processuali al fine di far verificare nel contraddittorio tecnico tra le parti l'esistenza dei vizi e dei difetti lamentati e di fare quantificare gli eventuali costi di ripristino a regola d'arte dell'opera, stante l'alto grado di tecnicismo che caratterizza l'oggetto del presente procedimento di contenzioso ordinario (cfr. doc. nn.
3-9 parte attrice). Pertanto, l'ulteriore domanda risarcitoria formulata da parte attrice può essere accolta anche con riferimento al rimborso delle spese sostenute e documentate dalla parte nella fase stragiudiziale – per un totale pari ad euro 66.762,64 – frutto della necessità della parte di far accertare il proprio diritto.
Anche tale importo viene riconosciuto sempre a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (cfr. Cass. n. 28677/2023 e Cass. n. 1135 del 16.01.2023), che vengono liquidati in dispositivo all'attualità, previa devalutazione, ove necessaria, e già tenuto conto della rivalutazione monetaria e degli interessi alla data dell'emissione della presente sentenza (pari ad euro 85.504,29).
pagina 13 di 19 Quanto alle richieste spese legali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, si provvederà unitamente alla liquidazione delle spese legali del presente giudizio di merito. 3. In secondo luogo e con riferimento ai rapporti esterni tra committente e soggetti professionali incaricati dell'esecuzione complessiva dell'opera, si deve senza dubbio rilevare come l'accertata responsabilità per i vizi e i difetti dei muretti di contenimento e la conseguente condanna al risarcimento dei danni in favore del committente vada inquadrata, nel caso di specie Controparte_15 ed in ragione delle distinte condotte in precedenza prese in esame e che hanno concorso alla verificazione del danno, in termini di responsabilità solidale passiva delle odierne parti convenute. A tale proposito, come già peraltro ribadito, si ricorda che la responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. ha un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione, che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa. Tale forma di responsabilità è, infatti, operante anche a carico del progettista e del direttore dei lavori che abbiano collaborato alla realizzazione dell'opera nel suo complesso (cfr. Cass. n. 24249 del 2016 e Cass. n. 18831 del 2016), nonché eventualmente dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera, così da rendere l'appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini. Il principio generale che deve guidare l'accertamento delle responsabilità è, pertanto, quello della partecipazione alla costruzione dell'immobile in posizione di autonomia decisionale, in relazione a specifiche e distinte attività concorrenti per la realizzazione dell'unico obiettivo comune (cfr. già Cass. n. 13158 del 10.09.2002).
Come noto, con riferimento alla legittimazione passiva, si ricorda che, per regola generale, in caso di pluralità di soggetti, la responsabilità nei confronti del committente è solidale. Sul punto, occorre inoltre precisare che, ferma l'astratta responsabilità in solido di tutte le figure professionali anzidette, necessario è l'accertamento in concreto dello specifico contributo causale che caratterizza le singole condotte e la relativa riconducibilità ai vizi accertati. Pacifico è l'orientamento della giurisprudenza anche di legittimità nell'affermare che “in tema di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (Cass. n. 3651 del 24.2.2016). Quindi, integra una libera scelta del committente che dimostri di essere stato danneggiato, quella di convenire in giudizio e di pretendere il pagamento anche integrale da uno solo dei soggetti che hanno concorso al verificarsi del danno subito, salva poi la facoltà di regresso ex art. 1299 c.c. riconosciuta dall'ordinamento al condebitore solidale che ha adempiuto per l'intero (cfr. ex multis Cass. n. 20294 del 14.10.2004, Cass. n. 8811 del 30.05.2003 e Cass. n. 7370 del 13.04.2013). Ancora con specifico riguardo al caso di specie, ci si limita a richiamare la massima per cui “l'esito positivo del collaudo di un'opera non esclude la responsabilità dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., per i gravi difetti nella sua esecuzione, dovendo egli rispondere, anche dopo il collaudo, oltre che per i vizi occulti, altresì per la rovina parziale o totale dell'opera, se destinata obiettivamente a lunga durata” (cfr. Cass. n. 7914 del 04.04.2014), nonché a precisare che non vi è dubbio che, alle stesse condizioni, anche la figura professionale del collaudatore, in caso di accertato inadempimento imputabile e concorrente al verificarsi del danno, possa incorrere in responsabilità professionale (solidale) nei confronti del committente che lo ha incaricato. Sul punto, infatti, si ricorda che proprio in ragione del conferimento dell'incarico di collaudatore, quest'ultimo assume nei confronti del committente – al pari di ogni altro professionista specializzato incaricato - l'obbligazione di eseguire la prestazione con la diligenza qualificata che un professionista di preparazione ed attenzione media pone nell'esercizio della propria attività ai sensi del parametro di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. ovvero di porre in essere gli specifici obblighi che la legge o il contratto pongono a suo carico.
pagina 14 di 19 Tutto ciò premesso, anche alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta e della consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti, l'appaltatore e il progettista / direttore dei lavori strutturali CP_3 devono essere considerati corresponsabili per i vizi e per i difetti che sono stati CP_1 riscontrati sui muretti di contenimento insistenti sui lotti nn. 1, 12 e 13 del complesso di aree artigianali presso Mercato Saraceno, località Bora, sia per i già richiamati errori progettuali ab origine, sia per i successivi e non evitati – sulla base della diligenza qualificata richiesta a professionisti del settore - errori costruttivi, riconducibili alle scelte tecniche effettuate nel corso delle opere di appalto. Analogamente, deve essere stigmatizzata la condotta, quantomeno gravemente e colposamente omissiva, tenuta dall'ulteriore professionista nominato da per l'esecuzione del Controparte_15 collaudo finale dei lavori. Infatti, parte convenuta procedendo al collaudo Controparte_2 dell'opera, oltre a non aver riscontrato le difformità esistenti tra le opere eseguite dall'appaltatore e le opere progettate da non ha evidentemente verificato in maniera diligente la concreta e CP_1 fattiva stabilità dei muretti di contenimento e la loro effettiva conformità alla normativa sismica, essendosi invece impegnato all'atto del conferimento dell'incarico professionale ad eseguire controlli e certificazioni in ordine al fatto che i lavori siano stati “progettati e realizzati in modo tale da soddisfare le esigenze della pubblica incolumità” e conseguentemente a diventare responsabile di quanto certificato con il proprio atto di collaudo (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 parte convenuta e doc. n. 2 parte CP_1 convenuta nonché pag. 24 consulenza tecnica d'ufficio del 30.09.2020). CP_2
Nel caso di specie, in applicazione dei principi sopra enunciati, si ritiene di dover riconoscere la responsabilità solidale in capo al direttore dei lavori e all'appaltatore nei confronti del committente, ponendo a carico del primo l'identica obbligazione risarcitoria del secondo, avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opera a regola d'arte. 4. In terzo luogo, e con specifico riferimento al riparto interno della responsabilità per i vizi e i difetti dell'opera accertati, la domanda trasversale di garanzia e manleva proposta da parte convenuta nei confronti degli altri convenuti e può trovare CP_1 CP_3 Controparte_2 accoglimento nei seguenti termini. Diversamente, parte convenuta non risulta aver Controparte_2 formulato alcuna domanda trasversale, al pari di parte convenuta che è contumace. CP_3
In particolare, infatti, non si possono che condividere le motivate e ragionevoli conclusioni tecniche raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nel corso delle operazioni peritali per cui si deve imputare pro quota, nel caso di specie, la responsabilità per i riscontrati gravi difetti dell'opera al 50% tra i soggetti intervenuti in sede di progettazione e di realizzazione non a regola d'arte dei muri di sostegno per cui è causa e l'autonoma figura professionale intervenuta, a lavori ultimati, per l'effettuazione del collaudo strutturale finale. In entrambe le predette macro fasi, infatti, i soggetti interessati, non adempiendo con diligenza qualificata alle rispettive obbligazioni (corretta progettazione e realizzazione, da un lato, nonché puntuale verifica e segnalazione di irregolarità e non conformità, dall'altro), hanno concorso in parti uguali, con le proprie condotte in parte omissive ed in parte attive, alla produzione dei danni subiti dal committente ovvero opere non progettate né eseguite a regola d'arte e nemmeno prontamente emendate prima del rilascio dell'atto di collaudo finale. Inoltre, in linea con le valutazioni compiute dal CTU, nei rapporti interni di ripartizione delle responsabilità tra i convenuti che hanno operato fino all'ultimazione dei lavori, una tale responsabilità per vizi progettuali e costruttivi deve essere addossata al 33,43% sul progettista che ha CP_1 contestualmente anche rivestito la qualifica di direttore dei lavori strutturali e al 16,56% sull'appaltatore S.C.O.T. (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pagg. 24 e ss.). Pertanto, in linea con la disciplina generale in materia di solidarietà ai sensi degli artt. 1292 e ss.
c.c. e di regresso tra condebitori solidali ed in considerazione del generale principio di equa e proporzionale ridistribuzione dell'onere economico sotteso all'adempimento della prestazione assunta da una parte contraente nell'interesse dell'altro contraente, il condebitore solidale CP_1 qualora si trovi a pagare l'intero debito risarcitorio nei confronti del creditore è Controparte_15 legittimato a ripetere dagli altri condebitori la parte di ciascuno di essi ai sensi dell'art. 1299 c.c. ovvero pagina 15 di 19 nei limiti della quota del 50% del debito complessivo dal collaudatore strutturale e Controparte_2 nei limiti della quota del 16,56% dall'appaltatore con conseguente obbligazione di CP_3 quest'ultimi di tenere indenne pro quota il proprio condebitore solidale. 5. In quarto luogo, accertate le differenti responsabilità imputabili tanto all'operato del progettista / direttore dei lavori strutturali quanto all'operato del collaudatore strutturale CP_1
alla luce della complessiva documentazione offerta in comunicazione, le domande Controparte_2 di garanzia e di manleva formulate dalle predette parti convenute nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici terze chiamate sono fondate e vanno accolte con le seguenti precisazioni.
In via generale e sul piano della legittimazione passiva, ci si limita a richiamare, per quanto di interesse, i consolidati principi giuridici per cui il contratto tipico di assicurazione deve essere inquadrato nell'ambito dei contratti aleatori in base all'elemento fondamentale che lo contraddistingue ovvero il rischio, essendo in ogni caso ed in base al principio dell'autonomia contrattuale, certamente meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. la funzione indennitaria ontologicamente connaturata allo stesso. In particolare, infatti, a fronte della controprestazione di pagamento del premio convenzionalmente stabilito da parte dell'assicurato, l'assicuratore in caso di sinistro – nella specie, verificazione dell'evento dannoso – è tenuto a coprire economicamente i danni cagionati a terzi dal proprio assicurato. 5.1 Quanto poi alla comune eccezione sollevata da entrambe le compagnie assicuratrici terze chiamate che pretendono di tenere indenni i rispettivi assicurati limitatamente alla sola quota di responsabilità ad essi riferibile ed esclusa la solidarietà legale, la stessa non può ritenersi condivisibile. L'obbligo di tenere indenne dalla responsabilità civile di cui all'art. 1917 c.c., oggetto della principale obbligazione contrattuale assunta tanto da nei confronti del professionista Controparte_6 CP_1
(cfr. doc. nn. 8 e 9 parte convenuta , quanto da nei confronti del CP_1 Controparte_4 professionista (cfr. doc. nn. 5 e 6 parte convenuta , infatti, non può ritenersi Controparte_2 CP_2 compiutamente realizzata se l'assicurato non viene tenuto indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli che derivano in base alla legge civile. E tra le conseguenze pregiudizievoli vi sono certamente anche quelle che derivano in base all'art. 2055, comma 1, c.c. dal concorso della condotta dell'assicurato alla produzione del danno unitamente ad altri soggetti. In tal senso, infatti, è opportuno richiamare infatti la condivisibile massima giurisprudenziale per cui
“in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale” (cfr. Cass. n. 20322 del 20.11.2012 e più di recente anche Cass. n. 17656 del 20.06.2023). 5.2 Ciò preliminarmente posto, la domanda di garanzia e di manleva formulata da CP_2 nei confronti della è fondata e deve trovare accoglimento, in quanto la
[...] Controparte_4 polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi n. 1/2509/122/42495645 conclusa nell'anno 2008 e successivi rinnovi (cfr. doc. nn. 5 e 6 parte convenuta è operante nel caso di specie. In CP_2 particolare, in atti vi è la prova della originaria denuncia del sinistro da parte dell'assicurato e della conseguente apertura del sinistro medesimo in data 5.07.2017 (cfr. doc. n. 4 parte convenuta e CP_2 la copertura assicurativa, nei termini e alle condizioni pattuite nel regolamento di polizza, è idonea ad indennizzare danni da responsabilità civile professionale dell'assicurato nei limiti del massimale pari ad euro 1.000.000,00 e con rispetto della franchigia pattuita per ciascun sinistro.
pagina 16 di 19 La responsabilità professionale colposa accertata nel presente giudizio in capo al collaudatore strutturale rientra certamente nei limiti della garanzia prestata da Controparte_2 [...]
a favore del proprio assicurato. CP_4
5.3 Analogamente, la domanda di garanzia e di manleva formulata da parte convenuta CP_1 nei confronti della è fondata e deve trovare accoglimento, in ragione delle polizze
[...] Controparte_6
– entrambe operanti nel caso di specie - per la responsabilità civile professionale n. 290708428 e per la tutela legale n. 022070854 (cfr. doc. nn. 8 e 9 parte convenuta , nei limiti di polizza (franchigia e CP_1 massimale assicurato pari ad euro 1.000.000,00) e ovviamente nei limiti del massimale ancora disponibile, con riferimento all'accertata responsabilità del progettista / direttore dei lavori strutturali nei confronti del committente , oggetto di apertura di sinistro e CP_1 Controparte_15 rientrante nel disposto di cui all'art. 10 del contratto di assicurazione che copre in particolare
“danneggiamenti materiali alle opere progettate o dirette e quelle delle quali esse fanno parte conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate o dirette”. Sul punto, ci si limita a rilevare che le contestazioni svolte dalla compagnia assicurativa in termini di mancata copertura alla luce del giudicato esterno già formatosi negli altri giudizi in essere tra le medesime parti processuali, astrattamente senza dubbio fondate, in concreto non sono rilevanti nel caso di specie, essendo già stato debitamente decurtato l'importo dovuto dall'assicurato a titolo di risarcimento del danno in favore di della quota parte in precedenza già risarcita alla luce dell'accordo transattivo Controparte_15 perfezionatosi avente ad oggetto le porzioni di muretti di contenimento insistenti sui lotti nn. 7 e 8 a valle, coincidenti con quelli dei lotti nn. 12 e 13 a monte (ricompresi nel thema decidendum del presente giudizio azionato da parte attrice). Parimenti operativa nel caso di specie, quanto alla quota parte di spese legali che l'assicurato viene in questa sede condannato a rifondere, è poi l'ulteriore polizza per la CP_1 CP_6 tutela legale, dovendosi sul punto precisare che, in via di ragione maggiormente liquida, il terzo chiamato non ha a tale specifico proposito sollevato alcuna contestazione. Controparte_6
6. Infine, le spese di lite – tanto del presente giudizio di merito quanto del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. recante r.g. n. 3804/2019 - seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base al valore della controversia in relazione al criterio del decisum ovvero in base allo scaglione di valore da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00, previsto dal D.M. n. 55 del 2014, nei valori medi in relazione a tutte le fasi, come meglio indicato in dispositivo. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
6.1 Nel caso di specie, in merito al rapporto processuale tra parte attrice e le parti convenute, il criterio della parziale reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c., come meglio descritta in motivazione, porta a ritenere opportuna una parziale compensazione delle spese legali in relazione ad un terzo. Si ritiene, infatti, equo compensare le spese di lite per un terzo e porle a carico per i restanti due terzi delle parti convenute, in solido tra loro, in quanto deve essere tenuto in debito conto, per un verso, l'accoglimento parziale delle domande attoree di accertamento della responsabilità per vizi e difetti accertati in relazione ai muri di sostegno dei lotti nn. 1, 12 e 13, in gran parte riconosciuti nella presente sede giudiziale, ad eccezione delle porzioni risultate coincidenti con quelle già oggetto di distinti contenziosi in essere tra le medesime parti e, per altro verso, il complessivo comportamento tenuto dalle parti processuali anche nel corso delle operazioni peritali (canone quest'ultimo senza dubbio ricompreso nella pronuncia n. 77 del 2018 dalla Corte Costituzionale). Inoltre, occorre rilevare che il difensore di parte attrice, avv. Moreno Pesaresi, si è dichiarato antistatario in sede di precisazione delle conclusioni e, pertanto, le spese di lite vengono liquidate a pagina 17 di 19 favore dello stesso. La distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c., infatti, integra una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti dell'avvocato distrattario (creditore anticipatario), estinguendo, al tempo stesso, anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa.
6.2 Quanto ai rapporti processuali tra le parti convenute e e i CP_1 Controparte_2 rispettivi terzi chiamati e trovando applicazione oltre al Controparte_6 Controparte_4 criterio generale della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio di causalità anche in materia di regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. n. 23123 del 17.09.2019 e anche Cass. n. 23552 del 2011), stante l'integrale accoglimento delle domande di garanzia e manleva proposte, le relative spese processuali sostenute dalle parti convenute vanno poste a carico delle parti terze chiamate risultate soccombenti.
6.3 Inoltre, per effetto della domanda trasversale ritualmente proposta da parte convenuta nei confronti delle altre parti convenute e e stante la parziale CP_1 CP_3 Controparte_2 reciproca soccombenza delle stesse, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., alla luce del concorrente riparto interno di responsabilità, tutte concorrenti alla causazione del complessivo danno subito dal committente, accertato dal CTU, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra le predette parti.
7. In ultima analisi, i costi della consulenza tecnica d'ufficio espletata – a sostanziale integrazione dell'accertamento tecnico già condotto nel contraddittorio tra le parti in sede di procedimento di istruzione preventiva - nell'ambito del presente giudizio di merito, sono definitivamente posti a carico di parte attrice in ragione del fatto che Controparte_15 sostanzialmente, con le proprie difese, vi ha dato causa e tenuto conto in ogni caso delle risultanze della stessa consulenza tecnica d'ufficio integrativa depositata in data 28.11.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 3591/2021; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente le domande proposte da parte attrice nei confronti Controparte_15 delle parti convenute e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione.
[...]
2. ACCERTA E DICHIARA la responsabilità solidale ai sensi degli artt. 1669 e 2055 c.c. in capo alle parti convenute e in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 relazione ai vizi e ai difetti progettuali, costruttivi e di collaudo finale derivanti dalle rispettive accertate condotte inadempienti dell'appaltatore e dei professionisti nominati dal committente in relazione alle opere di appalto aventi ad oggetto i muretti di contenimento insistenti sui lotti nn. 1, 12 e 13 del complesso di aree artigianali site in Mercato Saraceno, località Bora per cui è causa.
3. CONDANNA, per l'effetto, le parti convenute e CP_1 Controparte_2 [...]
in solido tra loro, a favore di parte attrice al Controparte_3 Controparte_15 pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, della somma - già devalutata e rivalutata con interessi alla data della presente sentenza – pari a complessivi euro 575.823,91, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
4. ACCOGLIE parzialmente la domanda di garanzia e manleva proposta in via trasversale da parte convenuta nei confronti delle altre parti convenute e CP_1 Controparte_2 [...] nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_3
5. ACCERTA, DICHIARA E CONDANNA, per l'effetto, parte convenuta a Controparte_2 manlevare e a tenere indenne parte convenuta dalle conseguenze pregiudizievoli della CP_1 presente sentenza nei limiti della propria quota interna di accertata responsabilità individuale pari al
50% del danno complessivo spettante a parte attrice e parte convenuta contumace
[...] limitatamente alla propria quota di responsabilità individuale pari al Controparte_3
16,56% del danno complessivo spettante a parte attrice.
pagina 18 di 19 6. ACCOGLIE la domanda di garanzia e manleva proposta da parte convenute nei CP_1 confronti di parte terza chiamata per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_6
7. ACCERTA, DICHIARA E CONDANNA parte terza chiamata a manlevare e a Controparte_6 tenere indenne integralmente parte convenuta dalle conseguenze pregiudizievoli della CP_1 presente sentenza, derivanti tanto dal disposto risarcimento del danno, quanto dalla condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, in forza delle polizze assicurative per cui è causa.
8. ACCOGLIE la domanda di garanzia e manleva proposta da parte convenuta nei Controparte_2 confronti di parte terza chiamata per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_4
9. ACCERTA, DICHIARA E CONDANNA parte terza chiamata a Controparte_4 manlevare e a tenere indenne integralmente parte convenuta dalle conseguenze Controparte_2 pregiudizievoli della presente sentenza in termini di risarcimento dei danni riconosciuto in favore di parte attrice, in forza e nei limiti della polizza assicurativa per responsabilità civile professionale.
10. DICHIARA le spese di lite compensate per un terzo tra le parti attrice e Controparte_15 convenute e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 conseguentemente,
11. CONDANNA le parti convenute e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle
[...] Controparte_15 spese di lite – del presente giudizio e del procedimento di ATP ex art. 696 c.p.c. - che si liquidano nell'intero (dunque, dovuti i due terzi di tutto quanto in appresso) in euro 28.373,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 1.686,00 per contributo unificato e relativi bolli;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Moreno Pesaresi, dichiaratosi antistatario. 12. DICHIARA le spese di lite integralmente compensate nei rapporti processuali interni tra le parti convenute e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
13. CONDANNA parte terza chiamata al pagamento a favore di parte convenuta Controparte_6 delle spese di lite, che si liquidano in euro 22.457,00 per compensi;
spese generali pari CP_1 al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 259,00 per contributo unificato e relativi bolli;
infine, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
14. CONDANNA parte terza chiamata al pagamento a favore di parte Controparte_4 convenuta delle spese di lite, che si liquidano in euro 22.457,00 per compensi;
spese Controparte_2 generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA, se dovute, come per legge
15. DISPONE che il costo di consulenza tecnica d'ufficio integrativa depositata nel presente giudizio di merito in 28.11.2023 dal CTU, arch. sia posto definitivamente a carico di parte Persona_1 attrice Controparte_15
Forlì, 26 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3591/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORENO Parte_1 P.IVA_1 PESARESI e dell'avv. GIOVANNI BOLDRINI, elettivamente domiciliato in VIA A. GAMBALUNGA, N. 102, 47921 RIMINI, presso i difensori avv. MORENO PESARESI e avv.
GIOVANNI BOLDRINI
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROBERTO PINZA e CP_1 C.F._1 dell'avv. RICCARDO PINZA, elettivamente domiciliato in VIA BARATTI, N. 3, 47121 FORLÌ, presso i difensori avv. ROBERTO PINZA e avv. RICCARDO PINZA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO Controparte_2 C.F._2
MARCHETTI, elettivamente domiciliato in VIA MAGNANI, N. 4, BOLOGNA, presso il difensore avv. MATTEO MARCHETTI
CONVENUTI nonché
Controparte_3
CONVENUTO NON COSTITUITO nonché
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MATTEO Controparte_4 P.IVA_2
ARGINELLI, elettivamente domiciliato in VIALE BOVIO, N. 210, CESENA, presso il difensore avv.
[...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEOPOLDO Controparte_5 P.IVA_3 MISEROCCHI e dell'avv. MARCO MISEROCCHI, elettivamente domiciliato in VIA JACOPO ALLEGRETTI, N. 7, FORLÌ, presso i difensori avv. LEOPOLDO MISEROCCHI e dell'avv. MARCO MISEROCCHI
TERZI CHIAMATI pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 12 giugno 2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 14.12.2023 e, in particolare:
- parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 11.06.2024, ovvero: “voglia l'Ill.mo. Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare – anche in ossequio alle risultanze della C.T.U. che qui si produce - che il muro di contenimento realizzato sul Lotto n. 1 e quello realizzato sui Lotti nn. 12-13, facenti parte di un complesso unitario di aree urbane sito in Bora del Comune di Mercato Saraceno (FC), sono affetti da gravi difetti nonché, limitatamente alle opere di sostegno sui Lotti n. 12-13, presentano evidente pericolo di rovina, per cui risulta necessario intervenire con adeguate opere di rinforzo e di messa in sicurezza;
accertare e dichiarare che i gravi difetti di progettazione e costruzione, nonché il pericolo di rovina, inficianti i muri insistenti sui Lotti sopra indicati, sono imputabili al negligente e congiunto operato del progettista e DL (Ing. , dell'impresa esecutrice ( e del CP_1 CP_3 collaudatore (Ing. , e per l'effetto riconoscere in capo a quest'ultimi la Controparte_2 responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. o in via alternativa ex art. 2043 c.c.; condannare, dunque, in solido tra loro, l'Ing. l'impresa costruttrice e l'Ing. CP_1 CP_3 CP_2
a risarcire di tutti i danni dalla medesima subìti e subendi, complessivamente
[...] Parte_1 quantificati in euro 677.491,69 (seicentosettantasettemilaquattrocentonovantuno/sessantanove) (a titolo di costi di messa in sicurezza, spese tecniche sostenute nonché spese legali), o comunque nella maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre all'Iva se dovuta, e agli interessi legali sulle somme pagate;
condannare altresì i soggetti convenuti, in solido tra loro, a risarcire di qualsiasi ulteriore danno, che si chiede di quantificare in via Parte_1 equitativa, dalla medesima subìto e subendo in ordine alla perdita di chance patita dalla stessa a causa dell'impossibilità di commercializzare i citati Lotti di sua proprietà. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali ex lege e richiesta di distrazione a favore dello scrivente procuratore quale antistatario”; B. chiede per il proseguo i termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica;
C. comunque in via istruttoria: - insiste nella richiesta (contenuta alla pg. 5 della II memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.) di convocare il CTU a chiarimenti ca. le risposte formulate al quesito (b) demandato in sede di ATP (“…verifichi il CTU: le opere occorrenti affinché siano possibili tecnicamente e giuridicamente tale funzione (di contenimento) ed edificabilità e quantifichi il costo di dette opere…”) ovvero di disporre CTU integrativa (con riferimento ai muri non ancora oggetto di intervento, ossia il muro di contenimento sul lotto n.1) sul punto specifico;
- idem nella richiesta (formulata nel corso dell'udienza del 13.12.2023) di chiarimenti al CTU, occorrendo previa integrazione dei quesiti quivi demandati, in ordine all'incremento dei costi necessari per effettuare l'ipotizzato intervento di ripristino dei muri costituendo il “fatto notorio” (ex art. 115 c.p.c.) l'enorme incremento dei costi delle materie prime e della mano d'opera dopo il periodo Covid e la guerra in Ucraina”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni
CP_1 telematicamente depositato in data 7.06.2024, ovvero: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì: 1) In via principale nel merito, respingere, previo ogni utile accertamento, tutte le domande e pretese formulate nei confronti dell'Ing. in quanto prescritte o comunque per intervenuta decadenza per
CP_1 tutti i motivi indicati in narrativa, nonché siccome infondate in fatto e in diritto;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di soccombenza, anche parziale, dell'Ing. accogliere la
CP_1 domanda attorea o di qualunque altra parte nei confronti dell'Ing. nei soli limiti del giusto e del
CP_1 provato e determinare la corretta ripartizione delle responsabilità tra i soggetti coinvolti nei lavori di pagina 2 di 19 progettazione, costruzione e collaudo dei manufatti oggetto di causa nonché le responsabilità di carattere concorsuale degli attori o di altri soggetti non chiamati nel presente giudizio, condannando i responsabili nei limiti di loro spettanza a tenere indenne, manlevare, rimborsare e/o risarcire l'Ing. da ogni pronuncia risarcitoria nei suoi confronti eccedente la sua eventuale quota di CP_1 responsabilità; 3) In ogni caso, in accoglimento delle richieste in tal senso esplicitamente formulate in narrativa (domanda di manleva e garanzia), dichiarare tenuti e condannare ciascuno per il proprio titolo e causale – in persona del legale rappresentante pro-tempore -, Controparte_6 [...] e l'Ing. a manlevare, garantire, tenere Controparte_7 Controparte_2 indenne, rimborsare e risarcire l'Ing. da qualunque pretesa, presente e futura, avanzata CP_1 nei suoi confronti in relazione ai fatti di causa, nonché al rimborso delle spese di difesa e di assistenza peritale. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso per spese generali, IVA e
CPA come per legge. Si confermano tutte le istanze istruttorie tempestivamente proposte in quanto allo stato non accolte”;
- parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_2 conclusioni telematicamente depositato in data 23.05.2024, ovvero: “in via principale si chiede Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa remissione della causa in istruttoria, disporre supplemento di CTU, sottoponendo al Consulente Tecnico i seguenti quesiti: “dica il CTU e quantifichi all'interno del complessivo importo stimato per gli eventuali lavori di ripristino (se necessari), i costi che l'impresa ed il committente avrebbero dovuto sostenere, fin dall'inizio ed in fase di costruzione dell'opera oggi in esame, per ottenere la realizzazione a regola d'arte, in termini di maggiori quantità di ferro e di altri materiali necessari alla costruzione, oltre che di diversi e maggiori costi di lavoro” “dica inoltre, se trattandosi di spese necessarie, all'epoca non sostenute dalla committenza le stesse debbano meno essere scorporate dal computo degli eventuali costi stimati per i lavori da eseguirsi oggi”. In via principale nel merito -rigettare le domande svolte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto stante l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto azionato anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché l'assenza di errori e/o qualsivoglia responsabilità dell'Ing. nella causazione CP_2 dell'asserito danno lamentato da parte attrice;
-rigettare la domanda di manleva e garanzia svolta dalla difesa dell'Ing. nei confronti dell'Ing. in quanto infondata in fatto ed in diritto. In CP_1 CP_2 via subordinata nel merito nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una responsabilità in capo al convenuto Ing. Voglia -ridurre la somma da quest'ultimo dovuta, rispetto agli errori CP_2 espressamente riferibili alla condotta del medesimo e correttamente quantificati nonché debitamente ridimensionati rispetto all'esorbitante calcolo di cui alla citazione, che si contesta. E a questo punto rispetto alla compagnia assicurativa Accerti e dichiari che il sinistro è coperto dalla polizza CP_8
condannando la compagnia a tenere indenne l'Ing. da ogni esborso superiore alla soglia
[...] CP_2 di franchigia di €2.500,00 In ogni caso con condanna di parte attrice e/o di e/o del CP_8 convenuto Ing. al rimborso delle spese legali, nonché di quelle sostenute per il C.T.U. CP_1 ed il C.T.P. dall'Ing. ; Controparte_2
- parte terza chiamata ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_4 conclusioni telematicamente depositato in data 21.05.2024, ovvero: “in via principale, voglia l'On. Giudice adito, previa rimessione della causa in istruttoria, disporre un supplemento di CTU, sottoponendo al nominato Consulente d'Ufficio il seguente, ulteriore quesito: “dica il CTU e quantifichi, all'interno del complessivo importo stimato per gli eventuali lavori di ripristino (se necessari), i costi che impresa e/o committente avrebbero dovuto sostenere, fin dall'inizio ed in fase di costruzione dell'opera oggi in esame, per ottenerne la realizzazione “a regola d'arte”, in termini di maggiori quantità di ferro di altri materiali necessari alla costruzione, oltre che di maggiori e diversi tempi di lavoro;
dica inoltre se, trattandosi di spese necessarie, all'epoca non sostenute dalla committenza, le stesse debbano o meno essere scorporate dal computo degli eventuali costi stimati, per i lavori (ulteriori, resisi necessari a causa del trascorrere di questi 14 anni) da eseguirsi ad oggi”. Sempre in via principale, ed alternativa, si chiede che l'On. Giudice adito voglia dichiarare prescritto
pagina 3 di 19 ogni ipotetico diritto vantato da nei confronti dell'assicurato Ing. ai sensi dell'art. Parte_1 CP_2
2043 c.c. Con vittoria di spese ed oneri fiscali, come per legge. Sempre in via principale, e nel merito, si chiede che l'On. Giudice adito, preso atto che nessuna responsabilità può essere ascritta al collaudatore Ing. voglia respingere la domanda attorea i quanto infondata, in fatto ed in CP_2 diritto, quantomeno nei confronti del convenuto Ing. e della terza chiamata Controparte_2 Con vittoria di spese ed oneri fiscali. In sola ipotesi di subordine, voglia l'On. Controparte_9 Giudice adito dichiarare che al tecnico collaudatore dell'opera Ing. potrà, eventualmente, CP_2 essere riconosciuta ed imputata solo una responsabilità marginale, o comunque minoritaria rispetto a quelle di ingegnere progettista (ed anche direttore dei lavori) ed impresa costruttrice;
voglia, per tali motivi, contenere la condanna limiti di quanto rigorosamente emerso e provato in corso di causa, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione dell'enorme sproporzione fra petitum e reale valore del danno, nonché in ragione del comportamento processuale di parte attrice ; Parte_1
- parte terza chiamata ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_6 conclusioni telematicamente depositato in data 3.06.2024, ovvero: “voglia il Tribunale di Forlì in composizione monocratica, Giudice adito, ogni contraria istanza, domanda, deduzione, eccezione disattesa e reietta, dato atto che la difesa del terzo non accetta Controparte_6 contraddittorio su domande ed eccezioni nuove ed ulteriori qualora dedotte dal chiamante e/o da ogni altra parte costituita, nell'ordine e in consequenzialità, dare atto e dichiarare che, come accertato nella relazione del CTU Dott. Arch. a conclusione dell'Accertamento Tecnico Persona_1
Preventivo svoltosi davanti al Tribunale di Forlì recante n. di R.G. 3804/2019, e confermato nell'elaborato peritale finale – pag.5 di 24 – della consulenza tecnica integrativa espletata nel corso della presente causa <i>, da questa indicati come Controparte_10 muri di monte dei lotti 12 e 13, facenti parte della lottizzazione di aree urbane a destinazione produttivo terziario di espansione sita in Mercato Saraceno (FC) fraz. Bora e pertanto, dichiarare che
i cosiddetti muri di monte dei lotti 12 e 13 altro non sono che i muri di contenimento dei lotti 7 e 8 interamente insistenti su detti lotti di proprietà di e di Controparte_11 Pt_2 [...]
dare atto e dichiarare che i vizi e i difetti dei muri di contenimento insistenti sui lotti 7 CP_12
e 8 di proprietà di e di a monte dei lotti 12 Controparte_13 CP_12 CP_12 e 13, sono già stati integralmente risarciti ai rispettivi proprietari in esecuzione dell'accordo transattivo accettato da tutte le parti costituite, proposto a fini conciliativi dal Giudice Dott. Emanuele Picci nell'ambito e a definizione della causa dinanzi al Tribunale di Forlì R.G.n.1381/2015, con conseguente pagamento agli aventi diritto delle somme tutte dovute a titolo di risarcimento da Ing.
e da e, per essi, dalle rispettive Assicurazioni e CP_1 CP_3 Controparte_6 in accoglimento della malleva invocata dai propri assicurati, e per Controparte_14 l'effetto, rigettare in quanto inammissibile, irricevibile ed infondata la domanda di risarcimento dalla attrice azionata contro i convenuti - in particolare contro l'Ing. - Controparte_15 CP_1 per vizi e difetti dei cosiddetti muri di monte dei lotti 12 e 13; rigettare le altre domande di risarcimento danni a qualsiasi titolo da dispiegate contro e nei confronti Controparte_15 dell'Ing. per la di lui condanna in solido con le altre parti convenute, al pagamento di CP_1 somme risarcitorie per asserite difformità delle altre opere, trattandosi di domande decadute, prescritte ed infondate, a stregua delle eccezioni ed argomentazioni difensive sollevate e dedotte dal convenuto Ing. in subordine, nel caso non creduto di accoglimento anche solo parziale e in CP_1 misura ridotta dell'esorbitante attorea domanda risarcitoria nei confronti dell'Ing. CP_1 esclusi comunque i cosiddetti muri di monte lotti 12 e 13, accertare e dichiarare, anche in conformità al giudicato esterno formatosi sul punto – che formalmente si eccepisce - di cui alla sentenza inter partes della Corte d'Appello di Bologna, II Sez.Civ., Estensore Dott.ssa Maria Laura Benini, n.1104/2023, pubblicata il 18/05/2023, R.G.n.160/2020, con in calce attestazione del passaggio in
pagina 4 di 19 giudicato in data 31/01/2024 agli atti di questo giudizio, che all'Ing. a norma della CP_1 polizza n.290708428 “Responsabilità Civile Ingegnere Tipologia della Opere CP_6 Parte_3 Complesse” può essere riconosciuta malleva da parte di entro il residuo Controparte_6 massimale disponibile pari ad € 71.521,56, al netto dei pagamenti già effettuati, limitatamente alle obbligazioni risarcitorie in via esclusiva al medesimo proporzionalmente imputabili per errori nella progettazione e direzione dei lavori concernenti opere della urbanizzazione che abbiano provocato: - danneggiamenti materiali alle opere progettate o dirette ed a quelle delle quali esse fanno parte conseguenti a rovina totale o parziale delle stesse;
- spese strettamente necessarie sostenute dai committenti o loro aventi causa per rimuovere un evidente pericolo di rovina delle opere progettate o dirette, purché dovuti ad errore di progettazione, assistenza , direzione dei lavori (massimale e scoperti minimo/massimo a norma dell'art.10 Danni alle Opere “Condizioni Particolari”- pag.18/20-
), e per l'effetto, rigettare la domanda di malleva e garanzia dall'Ing. dispiegata nei CP_1 confronti di invocando la suddetta polizza di Assicurazione Controparte_6 CP_6 Responsabilità Civile dell'Ingegnere n. 290708428 - tanto più in caso di sua condanna in Parte_3 solido con altri che ebbero ruolo nella realizzazione delle opere, stante < l'espressa previsione all'art.8 delle Condizioni Generali che “nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati…., l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'assicurato in ragione della gravità della propria colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà”>, principio sul quale si è formato il giudicato esterno – che formalmente si eccepisce - di cui alla sentenza inter partes della Corte d'Appello di Bologna, II Sez. Civ., Estensore
Dott.ssa Maria Laura Benini, n.1104/2023, pubblicata il 18/05/2023, R.G.n.160/2020, con in calce attestazione del passaggio in giudicato in data 31/01/2024 – in assenza dei presupposti di legge e di contratto, avendo accertato il CTU l'insussistenza di rovina totale o parziale dei muri – fatta eccezione per quelli dei lotti 7 e 8 già emendati - , e del pericolo di rovina per tutti gli altri muri dei lotti dell'attrice - rel. CTU Arch. R.G.n.3804/2019 -, risultando così escluso il Controparte_16 fatto costitutivo del diritto a qualsiasi garanzia, la cui dimostrazione incombe sull'assicurato; dare atto e dichiarare, - si opus sit – che, con riferimento ai danni ai muri a monte dei lotti 12 e 13 coincidenti con i muri di contenimento dei lotti 7 e 8 , , ha già fornito all'assicurato Controparte_6 la malleva invocata ed ha già erogato in esecuzione dell'accordo transattivo di cui sopra, agli aventi diritto il dovuto risarcimento mediante comprovato pagamento di € 236.093,37, dichiarare non dovuta alcuna garanzia all'assicurato Ing. a norma della suindicata polizza assicurativa nel CP_1 caso gli vengano imposte a qualsiasi titolo obbligazioni di risarcimento per fatto proprio o di natura solidale con altri corresponsabili, escludere e rigettare garanzie dell'assicuratore a favore dell'assicurato per danni alle opere progettate e dirette esulando con riferimento ai restanti muri dei lotti in questione gravi danneggiamenti derivanti da rovina totale o parziale delle stesse ed evidente pericolo di rovina;
dichiarare, inammissibile, infondata e rigettare la richiesta formulata dal convenuto professionista di dichiarare tenuta e condannare “a manlevare, Controparte_6 garantire, tenere indenne, rimborsare e risarcire l'Ing. da qualsiasi pretesa, presente e CP_1 futura, avanzata nei suoi confronti in relazione ai fatti di causa, nonché al rimborso delle spese di difesa e di assistenza peritale”; dato atto della soccombenza dell'attrice e di Controparte_15 quella del convenuto Ing. condannare in solido gli stessi – o ciascuno per quanto di CP_1 ragione – al pagamento di spese legali e tecniche per la rappresentanza e difesa di Controparte_6
con rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, anche per la fase dell'Accertamento
[...] Tecnico Preventivo R.G. n. 3804/2019”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche senza Controparte_15 indicazione del tipo sociale o solo committente) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì pagina 5 di 19 (in seguito anche solo progettista e direttore lavori strutturale), (in CP_1 Controparte_2 seguito anche solo collaudatore strutturale) e (di seguito Controparte_3 anche senza indicazione del tipo sociale o anche solo o appaltatore), al fine di ottenere, per le CP_3 ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei propri scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate -, l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 12.06.2024.
Preliminarmente, parte attrice ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: a) in data
4.04.2004, concludeva con contratto di appalto per la realizzazione di opere Controparte_15 CP_3 di urbanizzazione in un complesso di aree urbane a Mercato Saraceno, località Bora, e che la realizzazione del relativo progetto veniva affidata, per la parte architettonica, all'arch. e, CP_17 per la parte strutturale, all'ing. entrambi nominati direttori dei lavori;
b) in data CP_1 31.01.2014, a seguito di vizi e difetti riscontrati su uno dei lotti ricompreso nell'area urbana oggetto del predetto contratto d'appalto, (crollo di una porzione di muro e rottura di pilastro strutturale insistente sul lotto 9), venivano instaurate due cause di risarcimento danni, nell'ambito delle quali il CTU concludeva come i fattori di tali vizi dovessero essere ravvisati in difetti di progettazione e costruzione dei muri di contenimento (parimenti di altri due lotti oltre a quello interessato dal crollo); c)
[...]
instaurava quindi un procedimento di ATP - recante R.G. n. 3804/2019 -, nel contraddittorio CP_15 con e per verificare la sussistenza di CP_3 CP_1 CP_18 Controparte_2 eventuali vizi progettuali e/o costruttivi sugli specifici lotti nn. 1, 12 e 13 oggetto del predetto contratto di appalto, le relative cause, responsabilità e costi di ripristino;
d) il CTU arch. Persona_1 all'esito delle indagini peritali, stimava i costi necessari, per gli interventi strutturali e non, in euro 604.729,05 oltre IVA e riconosceva le singole responsabilità pro quota per insufficienze e difetti progettuali e/o costruttivi in capo ai soli e CP_1 Controparte_2 CP_3
Pertanto, alla luce degli accertamenti peritali effettuati nel procedimento di ATP recante R.G. n.
3804/2019, agiva in giudizio ex artt. 1669 e 2055 c.c. per ottenere il risarcimento del Controparte_15 danno, quantificato in euro 677.491,69, compresi oltre ai costi di ripristino a regola d'arte delle aree interessate, le spese tecniche e le spese di lite già sostenute prima del presente giudizio di merito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.02.2022, si costituiva CP_2
domandando il rigetto delle domande ex adverso formulate in quanto inammissibili e
[...] chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa CP_4
In particolare, parte convenuta dava atto di non aver mai ricevuto alcuna Controparte_2 contestazione prima dell'instaurazione del procedimento di accertamento tecnico preventivo recante R.G. 3804/2019 e ribadiva quanto già sostenuto nella predetta sede, ovvero l'assenza di vizi, difetti e/o errori ascrivibili alla propria condotta professionali in qualità di collaudatore delle opere. Nello specifico, infatti, dando atto di essere stato incaricato dalla committenza solo a fine lavori, deduceva di aver operato in modo diligente e prudente, effettuando i necessari di controlli al fine di verificare la stabilità dei muri di contenimento da collaudare. Inoltre, eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione attorea ai sensi degli artt. 1669 e 2043 c.c. atteso che in ogni caso, dal 31.01.2014 al giugno del 2017, rimaneva totalmente estraneo alla vicenda. Controparte_2
Da ultimo e contestando integralmente le risultanze della CTU espletata in sede di ATP, parte convenuta deduceva di non aver cagionato alcun danno e, pertanto, contestava in Controparte_2 radice l'avversaria domanda di risarcimento e le voci di danno ivi indicate.
Con decreto del 11.02.2022, letta l'istanza ex art. 269 c.p.c. contenuta nella comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta e ritenuta ammissibile la chiamata in causa Controparte_2 del terzo, il giudice differiva l'udienza di comparizione delle parti affinché il convenuto CP_2 provvedesse a chiamare in causa il terzo
[...] Controparte_4
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.03.2022, si costituiva CP_1
contestando l'avverso atto introduttivo ed eccependo l'infondatezza delle pretese e deduzioni ivi
[...] formulate. Preliminarmente, dava atto di aver stipulato due polizze assicurative a CP_1 copertura dei rischi inerenti l'attività professionale e, pertanto, domandava di essere autorizzato alla pagina 6 di 19 chiamata in causa della propria compagnia assicurativa a garanzia e manleva, nonché Controparte_6 proponeva domanda trasversale nei confronti degli altri convenuti e CP_3 Controparte_2 Inoltre, parte convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'avversa azione e CP_1 l'inesistenza dei presupposti della responsabilità ex art. 1669 c.c., atteso che la responsabilità prevista da tale disposizione potesse configurarsi nelle sole ipotesi più gravi, non conferenti con il caso di specie;
ancora deduceva la correttezza delle proprie valutazioni tecniche e della propria attività di progettazione, eccependo come le problematiche inerenti la mancata corretta realizzazione del manufatto da parte dell'impresa appaltatrice, in difformità rispetto a quanto previsto dal progetto redatto dallo stesso progettista fossero del tutto indipendenti da qualsiasi propria CP_1 responsabilità professionale. Parte convenuta lamentava, altresì, come i presunti errori CP_1 di progettazione e di realizzazione dell'immobile fossero dipesi da erronei rilievi effettuati prima della costruzione del manufatto e, pertanto, come le conseguenti responsabilità non potrebbero che essere attribuite al tecnico occupatosi di tali rilievi. Da ultimo, contestava l'avversaria quantificazione del danno asseritamente patito da . Controparte_15
Con decreto del 25.03.2022, letta l'istanza ex art. 269 c.p.c. contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente da parte convenuta e ritenuta CP_1 ammissibile la chiamata in causa del terzo, compagnia di assicurazione nonché Controparte_6 ritenuta ammissibile la proposizione di domande trasversali di manlevare, garantire, tenere indenne, rimborsare e risarcire da qualunque pretesa nei confronti delle altre due parti convenute CP_1 in giudizio da parte attrice ovvero e il giudice differiva l'udienza di CP_3 Controparte_2 comparizione delle parti, affinché il convenuto provvedesse a chiamare in causa a CP_1 garanzia e manleva e Controparte_6 CP_3 Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.06.2022, si costituiva
[...] (di seguito anche senza indicazioni del tipo sociale), contestando l'esistenza di Controparte_4 qualsivoglia responsabilità in capo al proprio assicurato ed eccependo, in ogni caso, Controparte_2 la prescrizione di qualsiasi diritto asseritamente vantato da parte attrice.
Preliminarmente, parte terza chiamata contestava le risultanze della CTU Controparte_4 espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, trattandosi di conclusioni viziate da salti logici e da contraddittorie motivazioni. In particolare, la compagnia assicurativa deduceva come il proprio assicurato dovesse ritenersi del tutto estraneo alle avverse pretese risarcitorie, atteso Controparte_2 che lo stesso non partecipava né alla fase progettuale, né a quella direttiva e/o a quella esecutiva. Pertanto, eccepiva l'inesistenza di alcun nesso causale fra la condotta di Controparte_4 ed i danni quantificati dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.07.2022, si costituiva
[...]
(di seguito anche senza indicazione del tipo sociale), contestando fermamente l'attorea CP_6 pretesa risarcitoria, trattandosi di domanda prescritta ai sensi degli artt. 1669, 2043 e 2226, comma 2,
c.c., oltreché inammissibile ed infondata. Preliminarmente, parte terza chiamata contestava la pretesa garanzia contrattuale Controparte_6 invocata da esulando nella fattispecie la verificazione di un rischio indennizzabile e per CP_1 il quale risultava prestata manleva a norma della polizza di responsabilità civile professionale. CP_6
In particolare, dava atto che la causa civile recante R.G. n.1381/2015 – inerente ai muri Controparte_6 di contenimento a monte dei lotti 12 e 13, cioè i muri di sostegno e confine dei lotti 7 e 8 – avviata da contro e Controparte_13 Controparte_12 Controparte_19 veniva conciliata a seguito di proposta transattiva formulata dal Giudice con ordinanza CP_1
14.03.2021, in esecuzione della quale erogava agli attori l'importo posto a suo carico Controparte_6 pari ad euro 236.093,37. evidenziava, dunque, come i danni ai muri di sostegno tra i lotti Controparte_6
7 e 8 al confine con i lotti 12 e 13 fossero stati già integralmente risarciti.
pagina 7 di 19 Pertanto, parte terza chiamata deduceva che l'attorea domanda risarcitoria in questa sede Controparte_6 formulata, in gran parte costituita dal ristoro per la ricostruzione e/o messa in sicurezza dei muri a monte dei lotti 12 e 13, configurasse domanda infondata ed inammissibile.
All'udienza del 28.09.2022, i difensori delle parti contestavano quanto ex adverso dedotto e prodotto, si riportavano ai rispettivi atti e il giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di parte convenuta dichiarava la contumacia di quest'ultima, CP_3 assegnava a parte convenuta termine per rinnovare la notifica della propria comparsa di CP_1 costituzione e risposta contenente domanda trasversale di garanzia e manleva nei confronti della parte contumace e fissava udienza per verificare la regolare instaurazione del contraddittorio tra le CP_3 parti e per il proseguo del giudizio ovvero nuova prima udienza di comparizione e trattazione.
All'udienza del 10.11.2022, svoltasi unicamente con modalità di trattazione cartolare, come disposto ai sensi degli artt. 36 d.l. n. 23 del 8.04.2020 e 83 d.l. n. 18/2020 all'udienza del 28.09.2022, vista la prova della notifica della comparsa di costituzione e risposta di contenente CP_1 domanda trasversale nei confronti del convenuto contumace e verificata la regolare e CP_3 compiuta integrazione del contraddittorio fra le parti, su richiesta il giudice assegnava alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3, c.p.c. e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano poi al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
Con ordinanza del 3.04.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.03.2023, il giudice disponeva la formale acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n. R.G. 3804/2019, non ammetteva le prove orali richieste da e , rigettava le istanze di rinnovazione della CTU già espletata in sede di CP_1 Controparte_6 ATP formulate da e e, rilevata l'opportunità che il Controparte_2 Controparte_4 consulente già nominato in sede di ATP fornisse alcuni chiarimenti e ulteriori risposte in merito ad una questione che non era ancora sorta alla data di conferimento dell'incarico del CTU in sede di ATP, affidava un quesito integrativo al CTU arch. ad integrazione della CTU in atti e Persona_1 fissava udienza per il giuramento del CTU già nominato in sede di ATP ed il relativo conferimento dell'incarico peritale.
All'udienza del 22.06.2023, il CTU arch. prestava il giuramento di rito e Persona_1 dichiarava di accettare l'incarico, mentre il giudice riservava di provvedere sulla formulazione del quesito definitivo, alla luce delle richieste di integrazione reiterate dalle parti nel corso dell'udienza.
Con ordinanza del 28.06.2023, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice rigettava le istanze di integrazione del quesito reiterate dai difensori delle parti in udienza e confermava il quesito come formulato nell'ordinanza di nomina del 3.04.2023.
In data 28.11.2023, il CTU depositava l'elaborato peritale integrativo definitivo.
Con ordinanza del 14.12.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.12.2023, rilevato che la consulenza tecnica d'ufficio espletata risultasse allo stato esaustiva ai fini del decidere e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 12 giugno 2024, dando atto del carico del ruolo e del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio. All'udienza del 12.06.2024, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 14.12.2023, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 13.06.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti provvedevano poi a depositare.
***
Le domande attoree proposte dal committente nei confronti delle parti Controparte_15 convenute sono parzialmente fondate e vengono in questa sede accolte, nei limiti e per le ragioni di pagina 8 di 19 seguito esposte. Parimenti la domanda di garanzia e manleva proposta in via trasversale da parte convenuta nei confronti delle altre parti convenute in giudizio è parzialmente fondata e CP_1 deve trovare accoglimento nei limiti di cui alla seguente motivazione. Inoltre, alla luce delle complessive risultanze istruttorie, le domande di garanzia e manleva proposte dalle parti convenute e rispettivamente nei confronti delle parti terze chiamate CP_1 Controparte_2 [...]
e sono fondate e vanno integralmente accolte, per le seguenti CP_6 Controparte_4 ragioni che, al fine di una più chiara esposizione, è opportuno trattate in distinte sezioni di motivazione. 1. Innanzitutto e prima di passare all'analisi delle plurime questioni di merito portate all'attenzione del giudice dalle parti, si rende necessario delineare, in sintesi, le vicende oggetto del presente giudizio, che risultano adeguatamente documentate in atti e/o che, non essendo state specificamente contestate dalle parti, costituiscono circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. Il presente giudizio trae origine dall'incontestato contratto di appalto stipulato in data 4.04.2004 tra la committente e l'appaltatore relativo alla realizzazione di opere di Controparte_15 CP_3 urbanizzazione in un complesso di aree artigianali presso Mercato Saraceno, località Bora, in forza del progetto per la parte architettonica elaborato dall'arch. e per la parte strutturale CP_17 dall'odierno convenuto il quale ha altresì svolto l'incarico di direttore dei lavori CP_1 strutturali (cfr. doc. n. 1 parte attrice). Ultimati i lavori in data 05.12.2008, il collaudatore nominato dal committente, ing. ha eseguito la necessaria prova di carico per verificare la stabilità Controparte_2 dei muri di sostegno nell'area artigianale e, visto l'esito positivo della prova, in data 17.12.2008 ha provveduto ad eseguire il collaudo dei muri di contenimento realizzati (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 parte convenuta e doc. nn. 1 e 2 parte convenuta . CP_1 CP_2
A seguito del crollo di una porzione di muro e della rottura del pilastro strutturale insistente sul lotto n. 9 ricompreso nell'area urbana oggetto del predetto contratto d'appalto, avvenuto in data 31.01.2014, è stata accertata la presenza di vizi e difetti di progettazione e di costruzione dei muri di contenimento in relazione ad alcuni lotti (cfr. doc. n. 2 parte attrice e doc. nn. 2, 6-12 parte terza chiamata e, conseguentemente la committente ha introdotto procedimento CP_6 Controparte_15 di accertamento tecnico preventivo, al fine di verificare nel contraddittorio con l'appaltatore i CP_3 progettisti / direttori dei lavori e , nonché il collaudatore CP_1 CP_18 CP_2
la sussistenza di eventuali vizi progettuali e/o costruttivi su altri specifici lotti nn. 1, 12 e 13
[...]
(cfr. doc. nn. da 3 a 6 parte attrice). Il fascicolo d'ufficio relativo all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. condotto dal CTU, arch. recante R.G. n. 3804/2019 è stato ritualmente acquisito agli atti del presente Persona_1 procedimento, così come la consulenza tecnica d'ufficio definitiva datata 30.09.2020. Sul punto, ci si limita a ricordare che “l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse” (cfr. Cass. n. 6591 del 05.04.2016). Nella specie, la consulenza tecnica d'ufficio depositata dall'arch. in sede di accertamento tecnico preventivo è stata prodotta inizialmente da parte Persona_1 attrice nel presente giudizio senza che le parti convenute abbiano formulato alcuna eccezione in ordine a tale acquisizione, salvo contestarne le risultanze di merito.
Per quanto di specifico interesse ai fini della decisione della presente controversia e fatte salve le specifiche eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa che verranno analizzate Controparte_6 nei successivi paragrafi di motivazione, costituiscono circostanze fattuali debitamente provate in atti l'esistenza di validi ed efficaci rapporti assicurativi, per un verso, tra il progettista / direttore dei lavori strutturali e parte terza chiamata – ovvero polizza assicurativa n. CP_1 Controparte_6
pagina 9 di 19 290708428, già polizza n. 220708538, a copertura della “Responsabilità Civile Ingegnere”, nonché polizza assicurativa n. 0220708541 avente ad oggetto “Assicurazione Spese Legali e Peritali” (cfr. doc. nn. 8 e 9 parte convenuta e doc. nn. 20 e 21 parte terza chiamata – e, per altro verso, tra CP_1 CP_6 il collaudatore e parte terza chiamata in ordine alla “responsabilità civile Controparte_2 CP_4 professionale” del contraente assicurato (cfr. doc. nn. 4, 5 e 6 parte convenuta . CP_2
2. Tutto ciò doverosamente premesso e ricostruito in fatto, in primo luogo, non vi è dubbio che alla luce delle complessive risultanze emerse nel corso dell'istruttoria espletata sia risultata sussistente la responsabilità per i vizi e i difetti dell'opera progettata, realizzata e collaudata dalle parti convenute in giudizio, lamentati dall'odierna parte attrice (cfr. doc. n. 5 parte attrice), con specifico riferimento ai muretti di contenimento dei lotti nn. 1, 12 e 13 oggetto del contratto di appalto stipulato dalla medesima committente in data 4.04.2004 (cfr. doc. n. 1 parte attrice). Controparte_15
2.1 Innanzitutto, in ragione delle contrapposte ricostruzioni proposte dalle parti, si rende necessaria la preventiva qualificazione dei vizi e difetti lamentati da ed Controparte_15 effettivamente riscontrati dal CTU, arch. in termini quantomeno di “gravi difetti” Persona_1 ai sensi dell'art. 1669 c.c. che limitano la normale utilizzazione dell'immobile interessato ovvero la sicurezza e l'edificabilità dei singoli lotti dell'area artigianale su cui insistono i muretti di sostegno per cui è causa. Quanto all'accertata sussistenza di vizi progettuali, infatti, il CTU ha verificato che le relazioni di calcolo realizzate dal progettista strutturale “non rispettando la normativa vigente all'epoca della realizzazione dell'intervento” non soddisfa le “verifiche di carattere sismico” in relazione a tutti e tre i muri di contenimento oggetto di analisi e quanto all'accertata esistenza anche di concorrenti errori costruttivi – dettagliatamente elencati a pag. 14 della consulenza tecnica d'ufficio del 30.09.2020 – li ha descritti come “tali per cui l'opera non può assolvere la sua funzione in relazione ai livelli di sicurezza previsti”. In sintesi e all'esito di plurime analisi tecniche effettuate con metodologie organiche e coerenti, nonché tenendo conto della documentazione prodotta in atti e delle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte, il CTU ha concluso che “la funzione delle opere murarie non è soddisfacente, inficiando sulla stabilità delle stesse e non rendendo idonei questi luoghi per essere edificati” (cfr. pag. 15 consulenza tecnica d'ufficio). Tali evidenze tecniche non possono che essere sussumibili nella categoria giuridica dei “gravi difetti” progettuali e costruttivi aventi ad oggetto edifici o altre cose immobili destinate a lunga durata;
categoria giuridica, prevista dall'art. 1669 c.c., la cui portata applicativa risulta sempre più ampia in considerazione dell'estensione interpretativa elaborata dalla giurisprudenza nel corso degli anni. In particolare, dal punto di vista oggettivo, rientrano nell'ambito dei gravi difetti anche le alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal proposito, ci si limita a richiamare alcuni recenti arresti sul tema ad opera della Corte di Cassazione, che oltre a precisare che una tale forma di responsabilità copre anche le opere di ristrutturazione edilizia e più in generale gli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti in caso di violazione di regole primarie volte a garantire il generale interesse alla sicurezza nelle attività edificatorie e all'incolumità delle persone (cfr. Cass. S.U. n. 2284 del 3.02.2014), ha esplicitato come “in tema di contratto d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (cfr. Cass. n. 7756 del 27.03.2017) ovvero anche vizi e difetti non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, ancorché incidenti soltanto su parti dello stesso (cfr. Cass. n. 24230 del 04.10.2018 e Cass. n. 39599 del
13.12.2021).
pagina 10 di 19 2.2 Ancora in via preliminare, occorre rilevare che le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalle parti convenute e non possono trovare in questa sede CP_1 Controparte_2 accoglimento, in quanto risultano smentite dalle prove documentali presenti in atti.
A tale proposito, come noto, in materia di appalto, l'appaltatore, senza bisogno di alcuna specifica pattuizione a riguardo, è tenuto in via generale a garantire il committente per eventuali difformità o vizi dell'opera e nello specifico caso in cui l'appalto abbia ad oggetto edifici o altre cose immobili destinate a lunga durata, qualora l'opera vada in rovina in tutto o in parte ovvero presenti pericoli di rovina o comunque altri “gravi difetti”, la responsabilità dell'appaltatore si estende per dieci anni dalla realizzazione dell'opera, a condizione che sia stata fatta denuncia da parte del committente
“entro un anno dalla scoperta” ex art. 1669 c.c.. Quindi, l'art. 1669 c.c. contempla una particolare obbligazione di garanzia in capo all'appaltatore per un periodo di dieci anni dal difetto di costruzione, onerando al contempo il committente di provvedere ad una specifica e tempestiva denuncia. Sul punto, inoltre, è certamente dirimente la consolidata e condivisibile massima giurisprudenziale in base alla quale “in tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., poiché la disciplina concernente la decadenza e la prescrizione per l'esercizio dell'azione ha lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso” (cfr. Cass. n. 3040 del 16.02.2015). Ciò premesso, nel caso di specie, infatti, non vi è il minimo dubbio in merito all'operatività della disciplina prevista dall'art. 1669 c.c. e alla tempestività della proposizione dell'azione giudiziale. Sotto il primo profilo, si rileva che il termine di prescrizione di dieci anni dal compimento dell'opera (cfr. Cass. n. 8050 del 22.07.1995), per la proposizione dell'azione per i gravi difetti dell'immobile ai sensi dell'art. 1669 c.c. è stato senza dubbio rispettato, considerato che dagli atti emerge che il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di appalto tra la committente e l'appaltatore Controparte_15
è stato stipulato in data 4.04.2004, che le opere sono state ultimate e collaudate nel mese di CP_3 dicembre 2008 e che la medesima committente ha denunciato alle odierne parti convenute i vizi e i difetti riscontrati sui muri di contenimento dei lotti nn. 1, 12 e 13, a seguito di una prima analisi tecnica di parte, con comunicazione pec del 25.09.2018, atto stragiudiziale interruttivo della prescrizione di cui all'art. 2943 c.c. (cfr. doc. nn. 5 e 10 parte attrice), al pari della notificazione del ricorso per accertamento tecnico preventivo avvenuta in data 15.05.2019 (cfr. doc. n. 11 parte attrice).
Sotto il secondo profilo, in via peraltro assorbente, si rileva come, nella specie, la puntuale e compiuta conoscenza dell'esistenza di vizi e difetti possa dirsi conseguita dall'odierna parte attrice committente, solo nel corso dell'accertamento tecnico preventivo recante r.g. n. 3804/2019, con il deposito dell'elaborato peritale definitivo in data 30.09.2020 da parte del CTU, arch. Persona_1
Pertanto, in ragione delle comunicazioni inoltrate alle odierne parti convenute rispettivamente in data
18.01.2021 e in data 4.02.2021 (cfr. doc. n. 7 parte attrice) risulta, altresì, dimostrato il rispetto anche del termine di un anno per la denuncia dei gravi difetti dal giorno della scoperta ovvero dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (cfr. Cass. n. 777 del 16.01.2020). Sotto il terzo profilo, parimenti rispettato è l'ulteriore termine di prescrizione di un anno dalla denuncia per l'esercizio dell'azione giudiziale, in quanto il presente giudizio di merito è stato introdotto da nel mese di dicembre 2021, a seguito delle già richiamate denunce del 18.01.2021 e Controparte_15 del 4.02.2021 poste in essere dall'odierna parte attrice con comunicazioni pec aventi ad oggetto specifiche richieste di risarcimento del danno con confronti delle parti convenute e terze chiamate.
In ultima analisi, parimenti destituite di fondamento sono le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dalle parti convenuta ai sensi dell'art. 2226 c.c., in quanto la specifica disciplina codicistica prevista in materia di contratto tipico d'opera non è applicabile alla fattispecie in esame. Infatti, per un verso, il rapporto intercorso tra la committente è Controparte_20 CP_3
pagina 11 di 19 inquadrabile unicamente nell'alveo del contratto di appalto di cui all'art. 1655 c.c. in considerazione del fatto che l'opera, peraltro di ampie dimensioni, è stata realizzata tramite l'innegabile organizzazione dei mezzi necessari e non già con lavoro prevalentemente proprio del prestatore e, per altro verso, pacifica è in giurisprudenza la non estensibilità della disciplina prevista in tema di contratto d'opera manuale alle prestazioni d'opera intellettuale (cfr. Cass. S.U. n. 15781 del 28.07.2005). 2.3 Accertata, dunque, l'astratta proponibilità dell'azione attorea di responsabilità solidale ai sensi degli artt. 1669 e 2055 c.c. in capo ai soggetti che si sono occupati della progettazione e della realizzazione, nonché del collaudo strutturale dell'opera appaltata, alla luce nell'istruttoria condotta nel presente giudizio di merito, le domande di accertamento della sussistenza dei vizi e dei difetti denunciati e di condanna delle parti convenute e al CP_3 CP_1 Controparte_2 risarcimento dei relativi danni, può trovare in concreto integrale accoglimento con riferimento ai muri di sostegno che insistono sul lotto n. 1, nonché parziale accoglimento con riferimento ai muri di contenimento di cui ai lotti nn. 12 e 13; vanno, infatti, eccettuate le parti murarie presenti su tali lotti a monte coincidenti con quelle che insistono sui confinanti lotti a valle nn. 7 e 8.
Con riguardo ai vizi e ai difetti dei muri di contenimento dei lotti nn. 12 e 13, è, infatti, senza dubbio fondata l'eccezione di giudicato sollevata da parte terza chiamata , anche nell'interesse Controparte_6 del proprio assicurato alla luce delle risultanze della disposta integrazione della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, che ha verificato la sostanziale coincidenza di una porzione muraria tra i muri di contenimento posti a valle dei lotti nn. 7 e 8 (oggetto del procedimento recante r.g. n.
1381/2015 Tribunale di Forlì) e i muri di contenimento a monte dei lotti nn. 12 e 13 (cfr. pag. 5 consulenza tecnica d'ufficio integrativa datata 28.11.2023). Le domande attoree sotto tale aspetto sono pertanto infondate, in quanto i vizi e difetti della porzione muraria risultata coincidente sono già stati oggetto di riconoscimento e soprattutto di risarcimento del danno dell'ambito del distinto giudizio di merito sopra richiamato, conclusosi tra le medesime parti con accettazione ed integrale esecuzione della proposta conciliativa giudiziale ivi formulata (cfr. doc. nn. 5-
12 e 23-32 parte terza chiamata . CP_6 Alla luce dell'accertamento condotto dal consulente tecnico d'ufficio in relazione alle opere commissionate da sussiste responsabilità causalmente riconducibile tanto Controparte_15 all'appaltatore in quanto i muri di sostegno insistenti sul lotto n. 1 sono stati realizzati in CP_3 difformità rispetto al progetto strutturale e “non resistono alle azioni statiche e nemmeno a quelle sismiche” (cfr. pagg. 14 e ss. consulenza tecnica d'ufficio), quanto al progettista strutturale e direttore dei lavori che oltre ai già richiamati errori di progettazione, non ha fattivamente vigilato CP_1 ed impedito l'esecuzione di opere difformi, prima, e al collaudatore che non ha poi Controparte_2 eseguito idonee verifiche in sede di collaudo dell'opera (cfr. pagg. 13 e 20 e ss. consulenza tecnica d'ufficio). Di conseguenza, il CTU, attenendosi al quesito affidatogli, ha puntualmente indicato gli interventi risolutivi dei vizi riscontrati e ha quantificato i relativi costi di ripristino, che con riferimento ai muri di contenimento che insistono sul lotto n. 1, nonché sui lotti nn. 12 e 13 – “separando la porzione muraria computata sui lotti 12 e 13 e coincidente a quella dei lotti 7 e 8” sono pari a complessivi euro 347.239,86. Per quanto concerne la specifica quantificazione delle singole voci di danno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dei professionisti nominati e dell'appaltatore, al fine del ripristino a regola d'arte dell'opera, si richiama integralmente il computo metrico estimativo allegato agli elaborati peritali depositati dal consulente tecnico d'ufficio. 2.4 A quest'ultimo proposito, viste le reiterate richieste di integrazione del quesito ad opera delle parti e lette le successive osservazioni dei consulenti tecnici di parte quanto al criterio di quantificazione dei danni, si ribadisce la piena utilizzabilità delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di istruzione preventiva, in relazione alla quantificazione del danno risarcibile consistente nel ristoro delle spese che dovranno essere sopportate dal committente per provvedere ai necessari interventi emendativi e ripristinatori dell'opera, come sarebbe dovuta risultare, ove realizzata a regola d'arte e si precisa quanto segue.
pagina 12 di 19 In linea teorica, innanzitutto, si rende necessario a questo punto precisare brevemente come la responsabilità di cui all'art. 1669 c.c. si concretizza nel solo rimedio del risarcimento del danno, finalizzato alla compensazione del pregiudizio arrecato e alla restaurazione, quantomeno per equivalente, della situazione antecedente alla verificazione del danno conseguenza immediata e diretta della condotta attiva e/o omissiva, fondata sulla colpa dell'appaltatore o di coloro che abbiano collaborato nella fase di progettazione o in quella di direzione dell'esecuzione.
Tale risarcimento del danno include, certamente, tutte le spese necessarie per eliminare definitivamente e radicalmente i difetti, a condizione che le stesse siano utili a che l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione (cfr. Cass. n. 18552/2016), conseguendo così il committente la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato (cfr. Cass. n. 19103 del 06.11.2012 e Cass. 4161 del 02.03.2015). Sempre in tema di risarcibilità dei danni, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale ed inteso come debito di valore da liquidarsi al momento della decisione avuto riguardo al potere di acquisto della moneta e tenuto conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta senza che il creditore debba allegare o dimostrare un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.. Il danno va determinato alla luce dei criteri praticati al momento della sua liquidazione (cfr. Cass. n. 5013/2017), nel caso di specie compiuta nel corso della consulenza tecnica d'ufficio espletata ed “è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione”, essendo da considerare prevedibile, ai sensi dell'art. 1225 c.c., il danno il cui probabile verificarsi, in rapporto alle circostanze in cui si trovava il debitore, poteva essere previsto da un soggetto di normale diligenza (cfr. Cass. n. 16763/2011). Per queste ragioni, la domanda attorea di risarcimento del danno è solo parzialmente fondata e può trovare accoglimento limitatamente alla somma valutata e stimata come congrua dal consulente tecnico d'ufficio in relazione ai fatti di causa (complessivi euro 347.239,86) – e non con riguardo alla maggior somma calcolata da parte attrice facendo riferimento ai costi e alle spese attuali per eseguire le necessarie opere emendative -, come meglio indicata nel relativo punto del dispositivo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, che viene in ogni caso determinata all'attualità ovvero già debitamente devalutata e rivalutata oltre interessi legali alla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto delle concrete tempistiche in cui si sono svolti gli eventi ed in ogni caso del generale parametro dell'equità (pari ad euro 490.319,62). 2.5 Occorre, poi, valutare anche la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali tecniche e legali sostenute dal committente prima dell'instaurazione del presente giudizio di Controparte_15 merito nell'ambito della prodromica fase di accertamento tecnico preventivo in via d'urgenza ex art. 696 c.p.c., nonché in sede stragiudiziale.
In particolare, nel caso di specie, si ritiene che parte attrice abbia fornito sufficiente prova in merito alla preventiva predisposizione di una consulenza tecnica di parte tesa ad allegare la fondatezza della propria pretesa, nonché all'effettiva instaurazione del procedimento di istruzione preventiva convenendo in quella sede già le odierne parti processuali al fine di far verificare nel contraddittorio tecnico tra le parti l'esistenza dei vizi e dei difetti lamentati e di fare quantificare gli eventuali costi di ripristino a regola d'arte dell'opera, stante l'alto grado di tecnicismo che caratterizza l'oggetto del presente procedimento di contenzioso ordinario (cfr. doc. nn.
3-9 parte attrice). Pertanto, l'ulteriore domanda risarcitoria formulata da parte attrice può essere accolta anche con riferimento al rimborso delle spese sostenute e documentate dalla parte nella fase stragiudiziale – per un totale pari ad euro 66.762,64 – frutto della necessità della parte di far accertare il proprio diritto.
Anche tale importo viene riconosciuto sempre a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (cfr. Cass. n. 28677/2023 e Cass. n. 1135 del 16.01.2023), che vengono liquidati in dispositivo all'attualità, previa devalutazione, ove necessaria, e già tenuto conto della rivalutazione monetaria e degli interessi alla data dell'emissione della presente sentenza (pari ad euro 85.504,29).
pagina 13 di 19 Quanto alle richieste spese legali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo, si provvederà unitamente alla liquidazione delle spese legali del presente giudizio di merito. 3. In secondo luogo e con riferimento ai rapporti esterni tra committente e soggetti professionali incaricati dell'esecuzione complessiva dell'opera, si deve senza dubbio rilevare come l'accertata responsabilità per i vizi e i difetti dei muretti di contenimento e la conseguente condanna al risarcimento dei danni in favore del committente vada inquadrata, nel caso di specie Controparte_15 ed in ragione delle distinte condotte in precedenza prese in esame e che hanno concorso alla verificazione del danno, in termini di responsabilità solidale passiva delle odierne parti convenute. A tale proposito, come già peraltro ribadito, si ricorda che la responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. ha un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione, che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa. Tale forma di responsabilità è, infatti, operante anche a carico del progettista e del direttore dei lavori che abbiano collaborato alla realizzazione dell'opera nel suo complesso (cfr. Cass. n. 24249 del 2016 e Cass. n. 18831 del 2016), nonché eventualmente dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera, così da rendere l'appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini. Il principio generale che deve guidare l'accertamento delle responsabilità è, pertanto, quello della partecipazione alla costruzione dell'immobile in posizione di autonomia decisionale, in relazione a specifiche e distinte attività concorrenti per la realizzazione dell'unico obiettivo comune (cfr. già Cass. n. 13158 del 10.09.2002).
Come noto, con riferimento alla legittimazione passiva, si ricorda che, per regola generale, in caso di pluralità di soggetti, la responsabilità nei confronti del committente è solidale. Sul punto, occorre inoltre precisare che, ferma l'astratta responsabilità in solido di tutte le figure professionali anzidette, necessario è l'accertamento in concreto dello specifico contributo causale che caratterizza le singole condotte e la relativa riconducibilità ai vizi accertati. Pacifico è l'orientamento della giurisprudenza anche di legittimità nell'affermare che “in tema di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (Cass. n. 3651 del 24.2.2016). Quindi, integra una libera scelta del committente che dimostri di essere stato danneggiato, quella di convenire in giudizio e di pretendere il pagamento anche integrale da uno solo dei soggetti che hanno concorso al verificarsi del danno subito, salva poi la facoltà di regresso ex art. 1299 c.c. riconosciuta dall'ordinamento al condebitore solidale che ha adempiuto per l'intero (cfr. ex multis Cass. n. 20294 del 14.10.2004, Cass. n. 8811 del 30.05.2003 e Cass. n. 7370 del 13.04.2013). Ancora con specifico riguardo al caso di specie, ci si limita a richiamare la massima per cui “l'esito positivo del collaudo di un'opera non esclude la responsabilità dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., per i gravi difetti nella sua esecuzione, dovendo egli rispondere, anche dopo il collaudo, oltre che per i vizi occulti, altresì per la rovina parziale o totale dell'opera, se destinata obiettivamente a lunga durata” (cfr. Cass. n. 7914 del 04.04.2014), nonché a precisare che non vi è dubbio che, alle stesse condizioni, anche la figura professionale del collaudatore, in caso di accertato inadempimento imputabile e concorrente al verificarsi del danno, possa incorrere in responsabilità professionale (solidale) nei confronti del committente che lo ha incaricato. Sul punto, infatti, si ricorda che proprio in ragione del conferimento dell'incarico di collaudatore, quest'ultimo assume nei confronti del committente – al pari di ogni altro professionista specializzato incaricato - l'obbligazione di eseguire la prestazione con la diligenza qualificata che un professionista di preparazione ed attenzione media pone nell'esercizio della propria attività ai sensi del parametro di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. ovvero di porre in essere gli specifici obblighi che la legge o il contratto pongono a suo carico.
pagina 14 di 19 Tutto ciò premesso, anche alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta e della consulenza tecnica d'ufficio depositata in atti, l'appaltatore e il progettista / direttore dei lavori strutturali CP_3 devono essere considerati corresponsabili per i vizi e per i difetti che sono stati CP_1 riscontrati sui muretti di contenimento insistenti sui lotti nn. 1, 12 e 13 del complesso di aree artigianali presso Mercato Saraceno, località Bora, sia per i già richiamati errori progettuali ab origine, sia per i successivi e non evitati – sulla base della diligenza qualificata richiesta a professionisti del settore - errori costruttivi, riconducibili alle scelte tecniche effettuate nel corso delle opere di appalto. Analogamente, deve essere stigmatizzata la condotta, quantomeno gravemente e colposamente omissiva, tenuta dall'ulteriore professionista nominato da per l'esecuzione del Controparte_15 collaudo finale dei lavori. Infatti, parte convenuta procedendo al collaudo Controparte_2 dell'opera, oltre a non aver riscontrato le difformità esistenti tra le opere eseguite dall'appaltatore e le opere progettate da non ha evidentemente verificato in maniera diligente la concreta e CP_1 fattiva stabilità dei muretti di contenimento e la loro effettiva conformità alla normativa sismica, essendosi invece impegnato all'atto del conferimento dell'incarico professionale ad eseguire controlli e certificazioni in ordine al fatto che i lavori siano stati “progettati e realizzati in modo tale da soddisfare le esigenze della pubblica incolumità” e conseguentemente a diventare responsabile di quanto certificato con il proprio atto di collaudo (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 parte convenuta e doc. n. 2 parte CP_1 convenuta nonché pag. 24 consulenza tecnica d'ufficio del 30.09.2020). CP_2
Nel caso di specie, in applicazione dei principi sopra enunciati, si ritiene di dover riconoscere la responsabilità solidale in capo al direttore dei lavori e all'appaltatore nei confronti del committente, ponendo a carico del primo l'identica obbligazione risarcitoria del secondo, avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opera a regola d'arte. 4. In terzo luogo, e con specifico riferimento al riparto interno della responsabilità per i vizi e i difetti dell'opera accertati, la domanda trasversale di garanzia e manleva proposta da parte convenuta nei confronti degli altri convenuti e può trovare CP_1 CP_3 Controparte_2 accoglimento nei seguenti termini. Diversamente, parte convenuta non risulta aver Controparte_2 formulato alcuna domanda trasversale, al pari di parte convenuta che è contumace. CP_3
In particolare, infatti, non si possono che condividere le motivate e ragionevoli conclusioni tecniche raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nel corso delle operazioni peritali per cui si deve imputare pro quota, nel caso di specie, la responsabilità per i riscontrati gravi difetti dell'opera al 50% tra i soggetti intervenuti in sede di progettazione e di realizzazione non a regola d'arte dei muri di sostegno per cui è causa e l'autonoma figura professionale intervenuta, a lavori ultimati, per l'effettuazione del collaudo strutturale finale. In entrambe le predette macro fasi, infatti, i soggetti interessati, non adempiendo con diligenza qualificata alle rispettive obbligazioni (corretta progettazione e realizzazione, da un lato, nonché puntuale verifica e segnalazione di irregolarità e non conformità, dall'altro), hanno concorso in parti uguali, con le proprie condotte in parte omissive ed in parte attive, alla produzione dei danni subiti dal committente ovvero opere non progettate né eseguite a regola d'arte e nemmeno prontamente emendate prima del rilascio dell'atto di collaudo finale. Inoltre, in linea con le valutazioni compiute dal CTU, nei rapporti interni di ripartizione delle responsabilità tra i convenuti che hanno operato fino all'ultimazione dei lavori, una tale responsabilità per vizi progettuali e costruttivi deve essere addossata al 33,43% sul progettista che ha CP_1 contestualmente anche rivestito la qualifica di direttore dei lavori strutturali e al 16,56% sull'appaltatore S.C.O.T. (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pagg. 24 e ss.). Pertanto, in linea con la disciplina generale in materia di solidarietà ai sensi degli artt. 1292 e ss.
c.c. e di regresso tra condebitori solidali ed in considerazione del generale principio di equa e proporzionale ridistribuzione dell'onere economico sotteso all'adempimento della prestazione assunta da una parte contraente nell'interesse dell'altro contraente, il condebitore solidale CP_1 qualora si trovi a pagare l'intero debito risarcitorio nei confronti del creditore è Controparte_15 legittimato a ripetere dagli altri condebitori la parte di ciascuno di essi ai sensi dell'art. 1299 c.c. ovvero pagina 15 di 19 nei limiti della quota del 50% del debito complessivo dal collaudatore strutturale e Controparte_2 nei limiti della quota del 16,56% dall'appaltatore con conseguente obbligazione di CP_3 quest'ultimi di tenere indenne pro quota il proprio condebitore solidale. 5. In quarto luogo, accertate le differenti responsabilità imputabili tanto all'operato del progettista / direttore dei lavori strutturali quanto all'operato del collaudatore strutturale CP_1
alla luce della complessiva documentazione offerta in comunicazione, le domande Controparte_2 di garanzia e di manleva formulate dalle predette parti convenute nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici terze chiamate sono fondate e vanno accolte con le seguenti precisazioni.
In via generale e sul piano della legittimazione passiva, ci si limita a richiamare, per quanto di interesse, i consolidati principi giuridici per cui il contratto tipico di assicurazione deve essere inquadrato nell'ambito dei contratti aleatori in base all'elemento fondamentale che lo contraddistingue ovvero il rischio, essendo in ogni caso ed in base al principio dell'autonomia contrattuale, certamente meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. la funzione indennitaria ontologicamente connaturata allo stesso. In particolare, infatti, a fronte della controprestazione di pagamento del premio convenzionalmente stabilito da parte dell'assicurato, l'assicuratore in caso di sinistro – nella specie, verificazione dell'evento dannoso – è tenuto a coprire economicamente i danni cagionati a terzi dal proprio assicurato. 5.1 Quanto poi alla comune eccezione sollevata da entrambe le compagnie assicuratrici terze chiamate che pretendono di tenere indenni i rispettivi assicurati limitatamente alla sola quota di responsabilità ad essi riferibile ed esclusa la solidarietà legale, la stessa non può ritenersi condivisibile. L'obbligo di tenere indenne dalla responsabilità civile di cui all'art. 1917 c.c., oggetto della principale obbligazione contrattuale assunta tanto da nei confronti del professionista Controparte_6 CP_1
(cfr. doc. nn. 8 e 9 parte convenuta , quanto da nei confronti del CP_1 Controparte_4 professionista (cfr. doc. nn. 5 e 6 parte convenuta , infatti, non può ritenersi Controparte_2 CP_2 compiutamente realizzata se l'assicurato non viene tenuto indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli che derivano in base alla legge civile. E tra le conseguenze pregiudizievoli vi sono certamente anche quelle che derivano in base all'art. 2055, comma 1, c.c. dal concorso della condotta dell'assicurato alla produzione del danno unitamente ad altri soggetti. In tal senso, infatti, è opportuno richiamare infatti la condivisibile massima giurisprudenziale per cui
“in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale” (cfr. Cass. n. 20322 del 20.11.2012 e più di recente anche Cass. n. 17656 del 20.06.2023). 5.2 Ciò preliminarmente posto, la domanda di garanzia e di manleva formulata da CP_2 nei confronti della è fondata e deve trovare accoglimento, in quanto la
[...] Controparte_4 polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi n. 1/2509/122/42495645 conclusa nell'anno 2008 e successivi rinnovi (cfr. doc. nn. 5 e 6 parte convenuta è operante nel caso di specie. In CP_2 particolare, in atti vi è la prova della originaria denuncia del sinistro da parte dell'assicurato e della conseguente apertura del sinistro medesimo in data 5.07.2017 (cfr. doc. n. 4 parte convenuta e CP_2 la copertura assicurativa, nei termini e alle condizioni pattuite nel regolamento di polizza, è idonea ad indennizzare danni da responsabilità civile professionale dell'assicurato nei limiti del massimale pari ad euro 1.000.000,00 e con rispetto della franchigia pattuita per ciascun sinistro.
pagina 16 di 19 La responsabilità professionale colposa accertata nel presente giudizio in capo al collaudatore strutturale rientra certamente nei limiti della garanzia prestata da Controparte_2 [...]
a favore del proprio assicurato. CP_4
5.3 Analogamente, la domanda di garanzia e di manleva formulata da parte convenuta CP_1 nei confronti della è fondata e deve trovare accoglimento, in ragione delle polizze
[...] Controparte_6
– entrambe operanti nel caso di specie - per la responsabilità civile professionale n. 290708428 e per la tutela legale n. 022070854 (cfr. doc. nn. 8 e 9 parte convenuta , nei limiti di polizza (franchigia e CP_1 massimale assicurato pari ad euro 1.000.000,00) e ovviamente nei limiti del massimale ancora disponibile, con riferimento all'accertata responsabilità del progettista / direttore dei lavori strutturali nei confronti del committente , oggetto di apertura di sinistro e CP_1 Controparte_15 rientrante nel disposto di cui all'art. 10 del contratto di assicurazione che copre in particolare
“danneggiamenti materiali alle opere progettate o dirette e quelle delle quali esse fanno parte conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate o dirette”. Sul punto, ci si limita a rilevare che le contestazioni svolte dalla compagnia assicurativa in termini di mancata copertura alla luce del giudicato esterno già formatosi negli altri giudizi in essere tra le medesime parti processuali, astrattamente senza dubbio fondate, in concreto non sono rilevanti nel caso di specie, essendo già stato debitamente decurtato l'importo dovuto dall'assicurato a titolo di risarcimento del danno in favore di della quota parte in precedenza già risarcita alla luce dell'accordo transattivo Controparte_15 perfezionatosi avente ad oggetto le porzioni di muretti di contenimento insistenti sui lotti nn. 7 e 8 a valle, coincidenti con quelli dei lotti nn. 12 e 13 a monte (ricompresi nel thema decidendum del presente giudizio azionato da parte attrice). Parimenti operativa nel caso di specie, quanto alla quota parte di spese legali che l'assicurato viene in questa sede condannato a rifondere, è poi l'ulteriore polizza per la CP_1 CP_6 tutela legale, dovendosi sul punto precisare che, in via di ragione maggiormente liquida, il terzo chiamato non ha a tale specifico proposito sollevato alcuna contestazione. Controparte_6
6. Infine, le spese di lite – tanto del presente giudizio di merito quanto del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. recante r.g. n. 3804/2019 - seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base al valore della controversia in relazione al criterio del decisum ovvero in base allo scaglione di valore da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00, previsto dal D.M. n. 55 del 2014, nei valori medi in relazione a tutte le fasi, come meglio indicato in dispositivo. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
6.1 Nel caso di specie, in merito al rapporto processuale tra parte attrice e le parti convenute, il criterio della parziale reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c., come meglio descritta in motivazione, porta a ritenere opportuna una parziale compensazione delle spese legali in relazione ad un terzo. Si ritiene, infatti, equo compensare le spese di lite per un terzo e porle a carico per i restanti due terzi delle parti convenute, in solido tra loro, in quanto deve essere tenuto in debito conto, per un verso, l'accoglimento parziale delle domande attoree di accertamento della responsabilità per vizi e difetti accertati in relazione ai muri di sostegno dei lotti nn. 1, 12 e 13, in gran parte riconosciuti nella presente sede giudiziale, ad eccezione delle porzioni risultate coincidenti con quelle già oggetto di distinti contenziosi in essere tra le medesime parti e, per altro verso, il complessivo comportamento tenuto dalle parti processuali anche nel corso delle operazioni peritali (canone quest'ultimo senza dubbio ricompreso nella pronuncia n. 77 del 2018 dalla Corte Costituzionale). Inoltre, occorre rilevare che il difensore di parte attrice, avv. Moreno Pesaresi, si è dichiarato antistatario in sede di precisazione delle conclusioni e, pertanto, le spese di lite vengono liquidate a pagina 17 di 19 favore dello stesso. La distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c., infatti, integra una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti dell'avvocato distrattario (creditore anticipatario), estinguendo, al tempo stesso, anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa.
6.2 Quanto ai rapporti processuali tra le parti convenute e e i CP_1 Controparte_2 rispettivi terzi chiamati e trovando applicazione oltre al Controparte_6 Controparte_4 criterio generale della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio di causalità anche in materia di regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. n. 23123 del 17.09.2019 e anche Cass. n. 23552 del 2011), stante l'integrale accoglimento delle domande di garanzia e manleva proposte, le relative spese processuali sostenute dalle parti convenute vanno poste a carico delle parti terze chiamate risultate soccombenti.
6.3 Inoltre, per effetto della domanda trasversale ritualmente proposta da parte convenuta nei confronti delle altre parti convenute e e stante la parziale CP_1 CP_3 Controparte_2 reciproca soccombenza delle stesse, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., alla luce del concorrente riparto interno di responsabilità, tutte concorrenti alla causazione del complessivo danno subito dal committente, accertato dal CTU, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra le predette parti.
7. In ultima analisi, i costi della consulenza tecnica d'ufficio espletata – a sostanziale integrazione dell'accertamento tecnico già condotto nel contraddittorio tra le parti in sede di procedimento di istruzione preventiva - nell'ambito del presente giudizio di merito, sono definitivamente posti a carico di parte attrice in ragione del fatto che Controparte_15 sostanzialmente, con le proprie difese, vi ha dato causa e tenuto conto in ogni caso delle risultanze della stessa consulenza tecnica d'ufficio integrativa depositata in data 28.11.2023.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 3591/2021; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente le domande proposte da parte attrice nei confronti Controparte_15 delle parti convenute e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione.
[...]
2. ACCERTA E DICHIARA la responsabilità solidale ai sensi degli artt. 1669 e 2055 c.c. in capo alle parti convenute e in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 relazione ai vizi e ai difetti progettuali, costruttivi e di collaudo finale derivanti dalle rispettive accertate condotte inadempienti dell'appaltatore e dei professionisti nominati dal committente in relazione alle opere di appalto aventi ad oggetto i muretti di contenimento insistenti sui lotti nn. 1, 12 e 13 del complesso di aree artigianali site in Mercato Saraceno, località Bora per cui è causa.
3. CONDANNA, per l'effetto, le parti convenute e CP_1 Controparte_2 [...]
in solido tra loro, a favore di parte attrice al Controparte_3 Controparte_15 pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, della somma - già devalutata e rivalutata con interessi alla data della presente sentenza – pari a complessivi euro 575.823,91, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
4. ACCOGLIE parzialmente la domanda di garanzia e manleva proposta in via trasversale da parte convenuta nei confronti delle altre parti convenute e CP_1 Controparte_2 [...] nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_3
5. ACCERTA, DICHIARA E CONDANNA, per l'effetto, parte convenuta a Controparte_2 manlevare e a tenere indenne parte convenuta dalle conseguenze pregiudizievoli della CP_1 presente sentenza nei limiti della propria quota interna di accertata responsabilità individuale pari al
50% del danno complessivo spettante a parte attrice e parte convenuta contumace
[...] limitatamente alla propria quota di responsabilità individuale pari al Controparte_3
16,56% del danno complessivo spettante a parte attrice.
pagina 18 di 19 6. ACCOGLIE la domanda di garanzia e manleva proposta da parte convenute nei CP_1 confronti di parte terza chiamata per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_6
7. ACCERTA, DICHIARA E CONDANNA parte terza chiamata a manlevare e a Controparte_6 tenere indenne integralmente parte convenuta dalle conseguenze pregiudizievoli della CP_1 presente sentenza, derivanti tanto dal disposto risarcimento del danno, quanto dalla condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, in forza delle polizze assicurative per cui è causa.
8. ACCOGLIE la domanda di garanzia e manleva proposta da parte convenuta nei Controparte_2 confronti di parte terza chiamata per le ragioni di cui in motivazione. Controparte_4
9. ACCERTA, DICHIARA E CONDANNA parte terza chiamata a Controparte_4 manlevare e a tenere indenne integralmente parte convenuta dalle conseguenze Controparte_2 pregiudizievoli della presente sentenza in termini di risarcimento dei danni riconosciuto in favore di parte attrice, in forza e nei limiti della polizza assicurativa per responsabilità civile professionale.
10. DICHIARA le spese di lite compensate per un terzo tra le parti attrice e Controparte_15 convenute e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 conseguentemente,
11. CONDANNA le parti convenute e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle
[...] Controparte_15 spese di lite – del presente giudizio e del procedimento di ATP ex art. 696 c.p.c. - che si liquidano nell'intero (dunque, dovuti i due terzi di tutto quanto in appresso) in euro 28.373,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 1.686,00 per contributo unificato e relativi bolli;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Moreno Pesaresi, dichiaratosi antistatario. 12. DICHIARA le spese di lite integralmente compensate nei rapporti processuali interni tra le parti convenute e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
13. CONDANNA parte terza chiamata al pagamento a favore di parte convenuta Controparte_6 delle spese di lite, che si liquidano in euro 22.457,00 per compensi;
spese generali pari CP_1 al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 259,00 per contributo unificato e relativi bolli;
infine, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
14. CONDANNA parte terza chiamata al pagamento a favore di parte Controparte_4 convenuta delle spese di lite, che si liquidano in euro 22.457,00 per compensi;
spese Controparte_2 generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine, IVA e CPA, se dovute, come per legge
15. DISPONE che il costo di consulenza tecnica d'ufficio integrativa depositata nel presente giudizio di merito in 28.11.2023 dal CTU, arch. sia posto definitivamente a carico di parte Persona_1 attrice Controparte_15
Forlì, 26 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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