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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/07/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10460/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10460 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, riservata in decisione con ordinanza del 23.4.2025 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Villaricca, al Parte_1 C.F._1
Corso Vittorio Emanuele, 26 presso lo studio legale dell'Avv. Silvio Cacciapuoti che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Giugliano in Campania alla via Innamorati, 214
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c. depositato il 28.11.2023, la ricorrente (nata a [...] il
29.5.1970), premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania in data 6 settembre
2001 con il resistente (nato a [...] il [...]), dal quale sono nati due figli (nato a Per_1
1 R.G. n. 10460/2023
Napoli l'1.2.2002) e (nata a [...] il [...])- deduceva che la prosecuzione della Per_2 convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. con addebito al marito;
prevedere, a carico del resistente, un contributo per il mantenimento della figlia economicamente non autonoma ed un contributo per le spese abitative pari ad € 600,00 mensili, oltre le spese scolastiche e mediche non mutuabili nella misura del 50%; nulla per sé e per il figlio , Per_1 economicamente autonomo.
All'udienza del 20 marzo 2024 comparivano dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa Sequino) parte ricorrente ed il resistente personalmente, senza difensore;
sentite le parti, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato in via provvisoria autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
dichiarava ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. , così come modificato dalla legge
55/2015, lo scioglimento della comunione legale dei coniugi;
poneva a carico del in favore CP_1 della ricorrente esclusivamente a titolo di mantenimento della figlia un assegno mensile pari Per_2 ad € 250,00 euro, da versarsi entro il cinque di ciascun mese presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
autorizzava il difensore a richiedere estratto contributivo del convenuto nonché della figlia maggiorenne rinviando al 15.5.2024. CP_2
Esaminata la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di rimessione in decisione con concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e delle memorie di replica.
In sede di conclusioni la difesa della ricorrente si riportava alle conclusioni del ricorso.
All'udienza del 23 aprile 2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva rimessa dal Giudice delegato al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c. (cfr. ordinanza del 23/29 aprile 2025).
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del resistente il quale, nonostante la regolare notifica,
è comparso personalmente in udienza senza costituirsi in giudizio.
Sempre in via preliminare nulla va disposto in ordine al regime di affido e diritto di vista, essendo i figli della coppia (nato a [...] l'[...]) e (nata a [...] il [...]) - Per_1 Per_2 maggiorenni
Infine nulla va disposto a titolo di mantenimento del figlio , in assenza di domanda e dei Per_1 presupposti essendo maggiorenne ed indipendente, lavorando come ascensorista.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per
2 R.G. n. 10460/2023
cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione, avanzata da parte ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione,
Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Più precisamente, si evidenzi che la domanda di addebito avanzata dalla parte ricorrente si fonda sul presunto abbandono della casa coniugale.
In merito, in particolare, all'abbandono del tetto coniugale quale causa di addebito della separazione, rileva la Suprema Corte con orientamento condiviso dal tribunale che “L'abbandono deltetto coniugale deve comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis;
non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile” (cfr. ex plurimis Cass. n. 12241/2020 e Cass. n.11162/2019).
Nel caso specifico, il Collegio osserva che non sono state provate le specifiche condotte poste dal resistente in violazione dei doveri coniugali (considerato che non sono state articolate prove) né può pervenirsi, in via induttiva, ad una pronuncia di addebito sulla base delle risultanze processuali e dei documenti in atti.
Ne consegue che la domanda di addebito deve essere rigettata e la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.p.c..
Sulla domanda di mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]), maggiorenne ma Per_2 non indipendente economicamente.
In via preliminare deve osservarsi che secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e
3 R.G. n. 10460/2023
non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Nel caso di specie, la figlia maggiorenne è convivente con la madre. Per_2
In via preliminare va evidenziato che mentre il mantenimento per i minori spetta in via automatica ex lege, per quanto concerne i figli maggiorenni, in virtù dell'art. 337 septies c.c., introdotto dal d.lgs.
154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c..
La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Altresì nella valutazione della posizione del figlio, ai fini dell'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza, non si può non tener conto del processo di cambiamento che ha interessato la realtà contemporanea, la quale, rispetto al passato, ha fatto registrare un crescente ritardo nella transizione dei giovani alla vita adulta.
Questo fenomeno trae origine per lo più da un cambiamento delle condizioni socioeconomiche che hanno determinato un aumento della percentuale di giovani che proseguono gli studi universitari, con conseguente spostamento in avanti dell'età lavorativa e dalla dilatazione dei tempi di formazione universitaria. Da tempo, pertanto, ormai dottrina e giurisprudenza, recependo i nuovi bisogni affermano in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo
4 R.G. n. 10460/2023
alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall' habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare
(v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n.
12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n.
2147). Il Collegio osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (ovvero del figlio maggiorenne o del genitore collocatario) e non del genitore obbligato (come era in precedenza) e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ. n.
26875/2023; Cass. ordinanza 23 gennaio 2024 n. 2252).
La solidarietà familiare è destinata, dunque, a venire meno sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto un'indipendenza economica (o un'adeguata capacità di rendersi economicamente indipendente) sia nel caso in cui la mancata autosufficienza economica sia da addebitare ad una condotta inattiva del figlio, o ad una sua libera scelta di non volersi rendere economicamente indipendente dai genitori
(cfr. Cass., 8 novembre 2021 n. 32406).
Nel caso in esame è pacifico che la figlia di 20 anni, svolge soltanto lavori saltuari;
gli Per_2 elementi emersi in giudizio (cfr. estratto contributivo e dichiarazioni) non sono tali da fornire la prova dell'indipendenza economica della predetta (E' da un mesetto che gestisce il negozio di cialde Per_2 di caffè, è una commessa).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti esclusivamente della figlia in ordine al quantum, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in Per_2 corso di causa: la ricorrente ha riferito di vivere in una casa condotta in locazione, pagando un canone di 500,00 euro con i figli maggiorenni;
lavora come assistente agli anziani, guadagnando 300,00 euro al mese mentre il resistente vive ospitato da amici;
in precedenza era autista;
successivamente l' azienda è fallita ed è stato licenziato;
è disoccupato;
ha percepito la Naspi da maggio 2022 (cfr. estratto contributivo); è gravato da pignoramenti e finanziamenti;
ha dichiarato di versare 250,00 euro e qualche volta 300 euro ( Sarei disposto a versare 250,00 euro e se lavoro anche di più, dichiarazioni delle parti dinanzi al Giudice delegato).
5 R.G. n. 10460/2023
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_2 indipendente, la somma mensile di euro 250,00 somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Tale somma andrà versata, entro il 5 di ogni mese, presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia del resistente nulla si dispone in ordine alle spese di lite
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia di (nato a [...] il [...]); Controparte_1
b) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale di Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il
[...] Controparte_1
26/4/1967);
c) rigetta la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente;
d) nulla dispone sull'affido e diritto di visita essendo i figli della coppia maggiorenni;
e) nulla dispone a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne (nato Persona_3
a Napoli l' 1.2.2002) essendo economicamente indipendente;
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente Controparte_1
a titolo di mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]) maggiorenne, ma non Per_2 indipendente economicamente un assegno mensile pari ad € 250,00 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
6 R.G. n. 10460/2023
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA per l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 243, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
h) nulla si dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 18.6.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10460 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, riservata in decisione con ordinanza del 23.4.2025 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Villaricca, al Parte_1 C.F._1
Corso Vittorio Emanuele, 26 presso lo studio legale dell'Avv. Silvio Cacciapuoti che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Giugliano in Campania alla via Innamorati, 214
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss. c.p.c. depositato il 28.11.2023, la ricorrente (nata a [...] il
29.5.1970), premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania in data 6 settembre
2001 con il resistente (nato a [...] il [...]), dal quale sono nati due figli (nato a Per_1
1 R.G. n. 10460/2023
Napoli l'1.2.2002) e (nata a [...] il [...])- deduceva che la prosecuzione della Per_2 convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. con addebito al marito;
prevedere, a carico del resistente, un contributo per il mantenimento della figlia economicamente non autonoma ed un contributo per le spese abitative pari ad € 600,00 mensili, oltre le spese scolastiche e mediche non mutuabili nella misura del 50%; nulla per sé e per il figlio , Per_1 economicamente autonomo.
All'udienza del 20 marzo 2024 comparivano dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa Sequino) parte ricorrente ed il resistente personalmente, senza difensore;
sentite le parti, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice delegato in via provvisoria autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
dichiarava ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. , così come modificato dalla legge
55/2015, lo scioglimento della comunione legale dei coniugi;
poneva a carico del in favore CP_1 della ricorrente esclusivamente a titolo di mantenimento della figlia un assegno mensile pari Per_2 ad € 250,00 euro, da versarsi entro il cinque di ciascun mese presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
autorizzava il difensore a richiedere estratto contributivo del convenuto nonché della figlia maggiorenne rinviando al 15.5.2024. CP_2
Esaminata la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di rimessione in decisione con concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e delle memorie di replica.
In sede di conclusioni la difesa della ricorrente si riportava alle conclusioni del ricorso.
All'udienza del 23 aprile 2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva rimessa dal Giudice delegato al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c. (cfr. ordinanza del 23/29 aprile 2025).
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del resistente il quale, nonostante la regolare notifica,
è comparso personalmente in udienza senza costituirsi in giudizio.
Sempre in via preliminare nulla va disposto in ordine al regime di affido e diritto di vista, essendo i figli della coppia (nato a [...] l'[...]) e (nata a [...] il [...]) - Per_1 Per_2 maggiorenni
Infine nulla va disposto a titolo di mantenimento del figlio , in assenza di domanda e dei Per_1 presupposti essendo maggiorenne ed indipendente, lavorando come ascensorista.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per
2 R.G. n. 10460/2023
cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione, avanzata da parte ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione,
Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Più precisamente, si evidenzi che la domanda di addebito avanzata dalla parte ricorrente si fonda sul presunto abbandono della casa coniugale.
In merito, in particolare, all'abbandono del tetto coniugale quale causa di addebito della separazione, rileva la Suprema Corte con orientamento condiviso dal tribunale che “L'abbandono deltetto coniugale deve comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis;
non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile” (cfr. ex plurimis Cass. n. 12241/2020 e Cass. n.11162/2019).
Nel caso specifico, il Collegio osserva che non sono state provate le specifiche condotte poste dal resistente in violazione dei doveri coniugali (considerato che non sono state articolate prove) né può pervenirsi, in via induttiva, ad una pronuncia di addebito sulla base delle risultanze processuali e dei documenti in atti.
Ne consegue che la domanda di addebito deve essere rigettata e la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.p.c..
Sulla domanda di mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]), maggiorenne ma Per_2 non indipendente economicamente.
In via preliminare deve osservarsi che secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e
3 R.G. n. 10460/2023
non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Nel caso di specie, la figlia maggiorenne è convivente con la madre. Per_2
In via preliminare va evidenziato che mentre il mantenimento per i minori spetta in via automatica ex lege, per quanto concerne i figli maggiorenni, in virtù dell'art. 337 septies c.c., introdotto dal d.lgs.
154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c..
La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Altresì nella valutazione della posizione del figlio, ai fini dell'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza, non si può non tener conto del processo di cambiamento che ha interessato la realtà contemporanea, la quale, rispetto al passato, ha fatto registrare un crescente ritardo nella transizione dei giovani alla vita adulta.
Questo fenomeno trae origine per lo più da un cambiamento delle condizioni socioeconomiche che hanno determinato un aumento della percentuale di giovani che proseguono gli studi universitari, con conseguente spostamento in avanti dell'età lavorativa e dalla dilatazione dei tempi di formazione universitaria. Da tempo, pertanto, ormai dottrina e giurisprudenza, recependo i nuovi bisogni affermano in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo
4 R.G. n. 10460/2023
alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall' habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare
(v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n.
12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n.
2147). Il Collegio osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (ovvero del figlio maggiorenne o del genitore collocatario) e non del genitore obbligato (come era in precedenza) e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ. n.
26875/2023; Cass. ordinanza 23 gennaio 2024 n. 2252).
La solidarietà familiare è destinata, dunque, a venire meno sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto un'indipendenza economica (o un'adeguata capacità di rendersi economicamente indipendente) sia nel caso in cui la mancata autosufficienza economica sia da addebitare ad una condotta inattiva del figlio, o ad una sua libera scelta di non volersi rendere economicamente indipendente dai genitori
(cfr. Cass., 8 novembre 2021 n. 32406).
Nel caso in esame è pacifico che la figlia di 20 anni, svolge soltanto lavori saltuari;
gli Per_2 elementi emersi in giudizio (cfr. estratto contributivo e dichiarazioni) non sono tali da fornire la prova dell'indipendenza economica della predetta (E' da un mesetto che gestisce il negozio di cialde Per_2 di caffè, è una commessa).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti esclusivamente della figlia in ordine al quantum, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in Per_2 corso di causa: la ricorrente ha riferito di vivere in una casa condotta in locazione, pagando un canone di 500,00 euro con i figli maggiorenni;
lavora come assistente agli anziani, guadagnando 300,00 euro al mese mentre il resistente vive ospitato da amici;
in precedenza era autista;
successivamente l' azienda è fallita ed è stato licenziato;
è disoccupato;
ha percepito la Naspi da maggio 2022 (cfr. estratto contributivo); è gravato da pignoramenti e finanziamenti;
ha dichiarato di versare 250,00 euro e qualche volta 300 euro ( Sarei disposto a versare 250,00 euro e se lavoro anche di più, dichiarazioni delle parti dinanzi al Giudice delegato).
5 R.G. n. 10460/2023
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_2 indipendente, la somma mensile di euro 250,00 somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Tale somma andrà versata, entro il 5 di ogni mese, presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito della controversia e della contumacia del resistente nulla si dispone in ordine alle spese di lite
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia di (nato a [...] il [...]); Controparte_1
b) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale di Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il
[...] Controparte_1
26/4/1967);
c) rigetta la domanda di addebito avanzata da parte ricorrente;
d) nulla dispone sull'affido e diritto di visita essendo i figli della coppia maggiorenni;
e) nulla dispone a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne (nato Persona_3
a Napoli l' 1.2.2002) essendo economicamente indipendente;
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente Controparte_1
a titolo di mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]) maggiorenne, ma non Per_2 indipendente economicamente un assegno mensile pari ad € 250,00 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, oltre il 50% delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
6 R.G. n. 10460/2023
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA per l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 243, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001);
h) nulla si dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 18.6.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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