Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 213
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza sottoscrizione e visto di esecutorietà

    La Corte ha ritenuto che la firma a stampa sia legittima ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995, in quanto l'atto è prodotto da sistemi informatici automatizzati e la firma è quella del soggetto responsabile. Inoltre, l'atto contiene il visto di esecutorietà.

  • Rigettato
    Mancata notificazione avviso di accertamento presupposto

    Il Comune ha prodotto copia dell'avviso di pagamento TARI 2015 regolarmente notificato alla ricorrente entro il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, legge 296 del 2006. Pertanto, non sussistono decadenza, prescrizione o difetto di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 213
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 213
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo