CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 09/04/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente
LEGGIO GIUSEPPA, RE
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 09/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 680/2022 depositato il 11/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzallo - Piazza Municipio 1 97016 Pozzallo RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0598950021101491 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'ingiunzione di pagamento n. 0598950021101491 del 09.12.2021, notificata il 18.01.2022, con la quale il Comune di Pozzallo ha richiesto alla ricorrente il pagamento di complessivi €. 224,00, ivi compresi interessi, spese ed oneri di riscossione, per TARI anno 2015.
L'ingiunzione impugnata richiama l'avviso di pagamento TARI n. 2090 del 29.09.2020, notificato il
30.12.2020, relativo all'anno 2015.
Parte ricorrente ha esposto ed illustrato nell'atto introduttivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Il Comune di Pozzallo si è costituito in giudizio avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
E' innanzitutto infondato il primo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la mancata sottoscrizione dell'atto e la mancanza del visto di esecutorietà.
La firma è infatti legittimamente apposta a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995 che, in materia di tributi locali e regionali, contempla espressamente la possibilità per il Comune o il
Concessionario, che emani un avviso di accertamento redatto con l'utilizzo di sistemi informatici, di sostituire la firma autografa necessaria per la validità dell'atto con l'indicazione del nominativo del soggetto responsabile stampato sul documento prodotto dal sistema automatizzato, a condizione che, in un apposito provvedimento dirigenziale, vengano indicati il nominativo del funzionario responsabile, nonché la fonte dei relativi dati.
Nella fattispecie in esame non è contestato che l'atto rientri tra quelli prodotti da sistemi informativi automatizzati e che la firma a stampa sia quella del soggetto responsabile del tributo, con la conseguenza che l'atto risulta legittimamente sottoscritto dal Dirigente Responsabile del Settore Tributi del Comune resistente, come risulta dal provvedimento dirigenziale depositato in atti (delibera dirigenziale n. 166/2021 – produzione documentale del Comune di Pozzallo).
Né, diversamente da quanto ritenuto dalla parte ricorrente, può rilevare la circostanza che la firma a stampa riguardi nel caso di specie un atto di ingiunzione anziché un atto di accertamento, trattandosi comunque di atto prodotto da sistemi informativi automatizzati che si inserisce nel medesimo procedimento di riscossione del tributo.
L'atto impugnato contiene inoltre il visto di esecutorietà, come correttamente evidenziato dalla difesa del
Comune resistente (“Visto di esecutorietà reso di diritto con la sottoscrizione del dirigente del settore tributi” - pag. 2 ingiunzione).
Non colgono nel segno neanche le rimanenti censure, che il Collegio ritiene di poter trattare congiuntamente perché tutte collegate all'asserita mancata notificazione dell'avviso di accertamento presupposto. Con esse la ricorrente deduce di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di accertamento del tributo, e di conseguenza deduce la carenza di motivazione dell'ingiunzione impugnata in ragione dell'omessa allegazione della copia dell'atto precedentemente notificato, nonché l'intervenuta decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento del tributo, per violazione dell'art. 1, comma 161, legge 296 del
2006, e la prescrizione della pretesa.
Come anticipato, le censure sono infondate, in quanto il Comune ha prodotto copia:
- degli avvisi bonari TARI in acconto e a saldo 2015, trasmessi per posta ordinaria;
- dell'avviso di pagamento TARI 2015 n. 2090/2020, richiamato a fondamento dell'impugnata ingiunzione, che risulta notificato alla parte ricorrente in data 30 dicembre 2020 con raccomandata a.r. spedita il 16 dicembre 2020;
- copia della ricevuta di ritorno della raccomandata relativa al predetto avviso di pagamento, spedita il 16 dicembre 2020 e ricevuta dal destinatario il 30 dicembre 2020 (docum. n. 5 della produzione del
Comune).
L'avviso indicato nell'impugnata ingiunzione risulta pertanto regolarmente notificato entro il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, legge 296 del 2006, per cui alcuna decadenza o prescrizione risulta maturata, né sussiste alcun difetto di motivazione per mancata allegazione dell'avviso
TARI, essendone la contribuente a conoscenza.
Tanto, a prescindere dalla considerazione per cui la TARI è un tributo che deve essere corrisposto in autoliquidazione ai sensi della Legge n. 147/2013, e quindi è onere del contribuente provvedere al pagamento dello stesso alle scadenze fissate dall'Ente impositore, senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario determini la sua nullità. Infatti la debenza del suddetto tributo non trova la sua fonte nell'avviso di pagamento, ma esclusivamente nella Legge. L'avviso bonario inviato dal concessionario della riscossione del tributo in esame risulta essere un mero strumento di facilitazione del pagamento dovuto, ed il suo eventuale mancato recapito non assolve il contribuente dalle responsabilità conseguenti al mancato pagamento nei termini prefissati dall'Ente impositore ( Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio, Sez. XVII, 18/02/2025, n. 1065; Comm. trib. prov. Emilia-Romagna Parma, Sez.
I, Sentenza, 25/02/2020, n. 70).
In conclusione il ricorso deve essere respinto siccome infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa, sez. II, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese del presente giudizio, equitativamente liquidate in €. 150,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 09/04/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURA EZIO, Presidente
LEGGIO GIUSEPPA, RE
ALICATA GIUSEPPE, Giudice
in data 09/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 680/2022 depositato il 11/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzallo - Piazza Municipio 1 97016 Pozzallo RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0598950021101491 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, l'ingiunzione di pagamento n. 0598950021101491 del 09.12.2021, notificata il 18.01.2022, con la quale il Comune di Pozzallo ha richiesto alla ricorrente il pagamento di complessivi €. 224,00, ivi compresi interessi, spese ed oneri di riscossione, per TARI anno 2015.
L'ingiunzione impugnata richiama l'avviso di pagamento TARI n. 2090 del 29.09.2020, notificato il
30.12.2020, relativo all'anno 2015.
Parte ricorrente ha esposto ed illustrato nell'atto introduttivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Il Comune di Pozzallo si è costituito in giudizio avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
E' innanzitutto infondato il primo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la mancata sottoscrizione dell'atto e la mancanza del visto di esecutorietà.
La firma è infatti legittimamente apposta a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995 che, in materia di tributi locali e regionali, contempla espressamente la possibilità per il Comune o il
Concessionario, che emani un avviso di accertamento redatto con l'utilizzo di sistemi informatici, di sostituire la firma autografa necessaria per la validità dell'atto con l'indicazione del nominativo del soggetto responsabile stampato sul documento prodotto dal sistema automatizzato, a condizione che, in un apposito provvedimento dirigenziale, vengano indicati il nominativo del funzionario responsabile, nonché la fonte dei relativi dati.
Nella fattispecie in esame non è contestato che l'atto rientri tra quelli prodotti da sistemi informativi automatizzati e che la firma a stampa sia quella del soggetto responsabile del tributo, con la conseguenza che l'atto risulta legittimamente sottoscritto dal Dirigente Responsabile del Settore Tributi del Comune resistente, come risulta dal provvedimento dirigenziale depositato in atti (delibera dirigenziale n. 166/2021 – produzione documentale del Comune di Pozzallo).
Né, diversamente da quanto ritenuto dalla parte ricorrente, può rilevare la circostanza che la firma a stampa riguardi nel caso di specie un atto di ingiunzione anziché un atto di accertamento, trattandosi comunque di atto prodotto da sistemi informativi automatizzati che si inserisce nel medesimo procedimento di riscossione del tributo.
L'atto impugnato contiene inoltre il visto di esecutorietà, come correttamente evidenziato dalla difesa del
Comune resistente (“Visto di esecutorietà reso di diritto con la sottoscrizione del dirigente del settore tributi” - pag. 2 ingiunzione).
Non colgono nel segno neanche le rimanenti censure, che il Collegio ritiene di poter trattare congiuntamente perché tutte collegate all'asserita mancata notificazione dell'avviso di accertamento presupposto. Con esse la ricorrente deduce di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di accertamento del tributo, e di conseguenza deduce la carenza di motivazione dell'ingiunzione impugnata in ragione dell'omessa allegazione della copia dell'atto precedentemente notificato, nonché l'intervenuta decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento del tributo, per violazione dell'art. 1, comma 161, legge 296 del
2006, e la prescrizione della pretesa.
Come anticipato, le censure sono infondate, in quanto il Comune ha prodotto copia:
- degli avvisi bonari TARI in acconto e a saldo 2015, trasmessi per posta ordinaria;
- dell'avviso di pagamento TARI 2015 n. 2090/2020, richiamato a fondamento dell'impugnata ingiunzione, che risulta notificato alla parte ricorrente in data 30 dicembre 2020 con raccomandata a.r. spedita il 16 dicembre 2020;
- copia della ricevuta di ritorno della raccomandata relativa al predetto avviso di pagamento, spedita il 16 dicembre 2020 e ricevuta dal destinatario il 30 dicembre 2020 (docum. n. 5 della produzione del
Comune).
L'avviso indicato nell'impugnata ingiunzione risulta pertanto regolarmente notificato entro il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, legge 296 del 2006, per cui alcuna decadenza o prescrizione risulta maturata, né sussiste alcun difetto di motivazione per mancata allegazione dell'avviso
TARI, essendone la contribuente a conoscenza.
Tanto, a prescindere dalla considerazione per cui la TARI è un tributo che deve essere corrisposto in autoliquidazione ai sensi della Legge n. 147/2013, e quindi è onere del contribuente provvedere al pagamento dello stesso alle scadenze fissate dall'Ente impositore, senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario determini la sua nullità. Infatti la debenza del suddetto tributo non trova la sua fonte nell'avviso di pagamento, ma esclusivamente nella Legge. L'avviso bonario inviato dal concessionario della riscossione del tributo in esame risulta essere un mero strumento di facilitazione del pagamento dovuto, ed il suo eventuale mancato recapito non assolve il contribuente dalle responsabilità conseguenti al mancato pagamento nei termini prefissati dall'Ente impositore ( Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio, Sez. XVII, 18/02/2025, n. 1065; Comm. trib. prov. Emilia-Romagna Parma, Sez.
I, Sentenza, 25/02/2020, n. 70).
In conclusione il ricorso deve essere respinto siccome infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa, sez. II, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese del presente giudizio, equitativamente liquidate in €. 150,00 oltre accessori di legge.