Decreto cautelare 14 maggio 2021
Sentenza breve 27 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 27/05/2021, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2021
N. 00714/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00436/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 436 del 2021, proposto da
Metalco s.r.l., in persona del legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Gherardo Piovesana, Jacopo Nardelli e Camilla Triboldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di ZA, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
Comune di ZA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. p_vi/aooprovi GE/2021/0018874 del 3 maggio 2021 con cui la Provincia di Vincenza, in qualità di stazione unica appaltante, per conto del Comune di ZA, ha escluso Metalco s.r.l. dalla procedura di gara (CIG: 864112953B) “ per la fornitura, la posa in opera e la manutenzione di elementi portabiciclette in aree ricadenti all'interno del territorio comunale di ZA per un periodo di 24 mesi con l'adozione dei criteri ambientali minimi (CAM) e con la stipula di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ”;
- della determina a contrarre n. 338 adottata dal Dirigente del Servizio Mobilità e Trasporti del Comune di ZA in data 23 febbraio 2021, del bando, del disciplinare di gara e, in particolare del suo art. 10, nella parte in cui impongono l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 anche in una procedura di affidamento di un contratto di importo superiore alle soglie previste dall'art. 35 del Codice Appalti;
- del capitolato prestazionale d'appalto;
- di tutti i verbali di gara, inclusi quelli della seduta n. 1 del 16 aprile 2021 e della seduta n. 2 del 29 aprile 2021;
- della graduatoria formulata all'esito della seduta n. 2 del 29 aprile 2021;
- di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, compreso l'eventuale provvedimento di aggiudicazione della gara, di estremi e data non conosciuti;
nonché per l'accertamento
del diritto di Metalco s.r.l. di essere riammessa in gara e concorrere per l'aggiudicazione dell'appalto;
nonché per la condanna
della Provincia di ZA, in qualità di stazione unica appaltante per conto del Comune di ZA, e dello stesso Comune di ZA al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, in forma specifica tramite subentro nel contratto eventualmente già stipulato o, in subordine, per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con provvedimento del 14 maggio 2021, la Provincia di ZA ha annullato in autotutela l’esclusione precedentemente comminata nei confronti della società ricorrente, riammettendola in gara e collocandola al primo posto in graduatoria, nei termini auspicati nell’impugnazione;
Ritenuto che deve quindi darsi atto della complessiva soddisfazione della pretesa azionata nel giudizio, con la conseguente cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, 5° comma, cod. proc. amm.
Ritenuto che, pur potendosi apprezzare, nell’ambito del giudizio di soccombenza virtuale, taluni profili di fondatezza del ricorso introduttivo (avvalorati dall’intervenuto annullamento in autotutela dell’esclusione), sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la particolarità della vicenda e l’apprezzabile condotta dell’Amministrazione provinciale (sollecitamente attivatasi al fine di procedere alla rinnovazione della verifica di anomalia), salvo porre a carico di quest’ultima la sola rifusione, a favore della ricorrente, del contributo unificato già versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la Provincia di ZA a rifondere alla società ricorrente il contributo unificato, nell’importo da quest’ultima corrisposto, e compensa tra le parti le restanti spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO