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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
all'udienza dell'11.3.2025, ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1236/2024 R.G avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal giudice di pace in giudizio di opposizione a sanzione amministrativa proposto
DA
, rappresentato e difeso da se medesimo Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Mario Controparte_1 CP_2
Marino Guadalupi, Monica Canepa ed Emanuela Guarino
APPELLATO
All'odierna udienza le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da verbale in atti.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
La causa ha ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1634/2023, depositata dal Giudice di Pace di in data 29.11.2023 nel giudizio iscritto al n. CP_1
3033/2023 R.G., con cui è stata rigettata l'opposizione dallo stesso proposta avverso il verbale n.
001093/W/2023 con cui gli è stata comminata la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 31,00 per violazione della norma di cui all'art. 7 co. 1 e 15 del Codice , per aver CP_3 parcheggiato la propria auto nello spiazzo adiacente al Palazzo di Giustizia di adibito a CP_1
parcheggio a pagamento senza aver esibito il tagliando attestante l'avvenuto pagamento della sosta.
Impugnando il predetto verbale l' aveva dedotto che l'accesso allo spiazzo di cui trattasi Pt_1
non reca alcun numero civico, l'area non è recintata, è priva di stalli delimitanti gli spazi di parcheggio, priva di asfalto e presenta delle sconnessioni, sicché il segnale apposto in corrispondenza del suo ingresso - accanto ad un parcometro - che prescrive l'obbligo del pagamento del parcheggio induce in errore, potendo il conducente di autovettura che vi accede ritenere che esso si riferisca alla sosta lungo l'adiacente via Lanzelotti.
Egli, inoltre, aveva dedotto l'illegittimità di detto verbale in quanto indicante che la contestata violazione era stata commessa ed accertata in piazzale Lanzelotti, luogo in realtà inesistente, in quanto non facente parte dell'odonomastica cittadina.
Con il presente gravame l'odierno appellante ha censurato la sentenza impugnata, domandandone la riforma, per avere il primo Giudice ritenuto irrilevante, ai fini della validità del verbale, l'assenza di numero civico e per avere rigettato l'opposizione dallo stesso proposta sulla scorta del rilievo che,
ai sensi dell'art. 38 del Codice della Strada - a norma del quale “le prescrizioni dei segnali verticali
prevalgono su quelle dei segnali orizzontali” - attesa la presenza del menzionato segnale stradale,
vigesse l'obbligo del pagamento del parcheggio malgrado l'assenza delle c.d. “strisce blu”, senza tener conto del fatto che la fattispecie per cui è causa ad ingenerare confusione ed a trarre in inganno l'automobilista non è la contraddittorietà tra segnaletica verticale e segnaletica orizzontale, ma l'assenza di quest'ultima, unita alle descritte condizioni dell'area.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità Controparte_1
dell'appello per tardività della notifica, ritenendo nulla quella eseguita presso un indirizzo p.e.c.
diverso da quello del proprio ufficio legale.
Sulla scorta del criterio della ragione più liquida l'impugnazione proposta dall' va Pt_1
rigettata, nel merito, per infondatezza dei motivi addotti a sostegno della stessa, prescindendo dalla disamina in ordine alla fondatezza della citata eccezione di improcedibilità sollevata dall'appellato. Dalle fotografie prodotte in atti da entrambe le parti si evince che, in considerazione dell'ubicazione del citato segnale stradale, apposto proprio in corrispondenza del varco che dà
accesso all'area in questione, nonché del suo orientamento (in direzione dello spazio di cui trattasi e non del senso di marcia lungo la via Lanzelotti), nessun dubbio può sussistere in ordine al fatto che l'obbligo di pagamento del parcheggio da esso prescritto si riferisca alla soste delle vetture all'interno della predetta area.
Irrilevante, risulta, poi, l'assenza delle c.d. strisce blu delimitanti i singoli spazi di parcheggio ed indicanti anch'esse l'obbligo di pagamento della sosta, giacché, proprio perché, a norma della richiamata disposizione, vi è prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali rispetto a quelli orizzontali “i segnali orizzontali di delimitazione degli stalli di sosta, obbligatori soltanto quando gli
stalli siano disposti a spina di pesce o a pettine, hanno funzione soltanto integrativa all'interno delle
aree di sosta a pagamento” (Cass. n. 6398/2019).
Parimenti irrilevanti risultano, altresì, le condizioni del manto stradale presente all'interno dell'area, di cui l'appellante si duole, atteso che l'art. 7 del Codice della Strada, nell'accordare ai comuni la facoltà di stabilire, con ordinanza del sindaco, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro, non prescrive che le aree da adibire a parcheggio pubblico a pagamento debbano essere asfaltate.
Né possono costituire motivi di nullità del verbale con cui è stata comminata all' la Pt_1
sanzione amministrativa opposta l'assenza di numero civico in corrispondenza del varco di ingresso dell'area in questione, o la circostanza che essa sia stata indicata con un nome, in realtà, inesistente,
atteso che il predetto verbale contiene gli elementi essenziali del fatto contestato, tant'è che ha consentito all'appellante, nel proporre opposizione avverso detta sanzione, di svolgere adeguatamente e compiutamente le proprie difese.
La presenza di contrastanti orientamenti, tra le Autorità giudiziarie adite dal predetto per vicende analoghe a quelle per cui è causa, tanto in primo come in secondo grado, costituisce un giusto motivo per compensare interamente, tra le parti, le spese ad esse relative e preclude l'accoglimento della domanda proposta dall'appellato ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1236/2024, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- rigetta la domanda formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso, in Brindisi, in data 11 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
all'udienza dell'11.3.2025, ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1236/2024 R.G avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal giudice di pace in giudizio di opposizione a sanzione amministrativa proposto
DA
, rappresentato e difeso da se medesimo Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Mario Controparte_1 CP_2
Marino Guadalupi, Monica Canepa ed Emanuela Guarino
APPELLATO
All'odierna udienza le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da verbale in atti.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
La causa ha ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1634/2023, depositata dal Giudice di Pace di in data 29.11.2023 nel giudizio iscritto al n. CP_1
3033/2023 R.G., con cui è stata rigettata l'opposizione dallo stesso proposta avverso il verbale n.
001093/W/2023 con cui gli è stata comminata la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 31,00 per violazione della norma di cui all'art. 7 co. 1 e 15 del Codice , per aver CP_3 parcheggiato la propria auto nello spiazzo adiacente al Palazzo di Giustizia di adibito a CP_1
parcheggio a pagamento senza aver esibito il tagliando attestante l'avvenuto pagamento della sosta.
Impugnando il predetto verbale l' aveva dedotto che l'accesso allo spiazzo di cui trattasi Pt_1
non reca alcun numero civico, l'area non è recintata, è priva di stalli delimitanti gli spazi di parcheggio, priva di asfalto e presenta delle sconnessioni, sicché il segnale apposto in corrispondenza del suo ingresso - accanto ad un parcometro - che prescrive l'obbligo del pagamento del parcheggio induce in errore, potendo il conducente di autovettura che vi accede ritenere che esso si riferisca alla sosta lungo l'adiacente via Lanzelotti.
Egli, inoltre, aveva dedotto l'illegittimità di detto verbale in quanto indicante che la contestata violazione era stata commessa ed accertata in piazzale Lanzelotti, luogo in realtà inesistente, in quanto non facente parte dell'odonomastica cittadina.
Con il presente gravame l'odierno appellante ha censurato la sentenza impugnata, domandandone la riforma, per avere il primo Giudice ritenuto irrilevante, ai fini della validità del verbale, l'assenza di numero civico e per avere rigettato l'opposizione dallo stesso proposta sulla scorta del rilievo che,
ai sensi dell'art. 38 del Codice della Strada - a norma del quale “le prescrizioni dei segnali verticali
prevalgono su quelle dei segnali orizzontali” - attesa la presenza del menzionato segnale stradale,
vigesse l'obbligo del pagamento del parcheggio malgrado l'assenza delle c.d. “strisce blu”, senza tener conto del fatto che la fattispecie per cui è causa ad ingenerare confusione ed a trarre in inganno l'automobilista non è la contraddittorietà tra segnaletica verticale e segnaletica orizzontale, ma l'assenza di quest'ultima, unita alle descritte condizioni dell'area.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità Controparte_1
dell'appello per tardività della notifica, ritenendo nulla quella eseguita presso un indirizzo p.e.c.
diverso da quello del proprio ufficio legale.
Sulla scorta del criterio della ragione più liquida l'impugnazione proposta dall' va Pt_1
rigettata, nel merito, per infondatezza dei motivi addotti a sostegno della stessa, prescindendo dalla disamina in ordine alla fondatezza della citata eccezione di improcedibilità sollevata dall'appellato. Dalle fotografie prodotte in atti da entrambe le parti si evince che, in considerazione dell'ubicazione del citato segnale stradale, apposto proprio in corrispondenza del varco che dà
accesso all'area in questione, nonché del suo orientamento (in direzione dello spazio di cui trattasi e non del senso di marcia lungo la via Lanzelotti), nessun dubbio può sussistere in ordine al fatto che l'obbligo di pagamento del parcheggio da esso prescritto si riferisca alla soste delle vetture all'interno della predetta area.
Irrilevante, risulta, poi, l'assenza delle c.d. strisce blu delimitanti i singoli spazi di parcheggio ed indicanti anch'esse l'obbligo di pagamento della sosta, giacché, proprio perché, a norma della richiamata disposizione, vi è prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali rispetto a quelli orizzontali “i segnali orizzontali di delimitazione degli stalli di sosta, obbligatori soltanto quando gli
stalli siano disposti a spina di pesce o a pettine, hanno funzione soltanto integrativa all'interno delle
aree di sosta a pagamento” (Cass. n. 6398/2019).
Parimenti irrilevanti risultano, altresì, le condizioni del manto stradale presente all'interno dell'area, di cui l'appellante si duole, atteso che l'art. 7 del Codice della Strada, nell'accordare ai comuni la facoltà di stabilire, con ordinanza del sindaco, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro, non prescrive che le aree da adibire a parcheggio pubblico a pagamento debbano essere asfaltate.
Né possono costituire motivi di nullità del verbale con cui è stata comminata all' la Pt_1
sanzione amministrativa opposta l'assenza di numero civico in corrispondenza del varco di ingresso dell'area in questione, o la circostanza che essa sia stata indicata con un nome, in realtà, inesistente,
atteso che il predetto verbale contiene gli elementi essenziali del fatto contestato, tant'è che ha consentito all'appellante, nel proporre opposizione avverso detta sanzione, di svolgere adeguatamente e compiutamente le proprie difese.
La presenza di contrastanti orientamenti, tra le Autorità giudiziarie adite dal predetto per vicende analoghe a quelle per cui è causa, tanto in primo come in secondo grado, costituisce un giusto motivo per compensare interamente, tra le parti, le spese ad esse relative e preclude l'accoglimento della domanda proposta dall'appellato ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1236/2024, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- rigetta la domanda formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso, in Brindisi, in data 11 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino