Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1422/2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Milano, via S. Sofia n. 18, presso lo studio dell'avv. MANZONI CARLO ARNOLFO MARIA, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nato a [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliato in Milano, via S. Sofia n. 18, presso lo studio dell'avv. MANZONI CARLO ARNOLFO MARIA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto a San
Nazzaro Sesia in data 1.06.2008; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
San Nazzaro Sesia al n. 8, Serie II, SA ordinare al Comune di San Nazzaro Sesia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGANDO le seguenti condizioni
1) I figli minori e sono affidati, in via congiunta, ad entrambi i genitori, Per_1 Persona_2 con collocazione prevalente presso la madre.
I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all' istruzione, all' educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
Pertanto, salvo diversi accordi che saranno successivamente raggiunti di volta in volta (e fermo restando che i genitori potranno sempre liberamente contattare al telefono i figli) si stabiliscono, di seguito, le seguenti condizioni di permanenza dei figli:
- (i) i figli trascorreranno alternativamente i fine settimana (sabato-domenica) con la madre e con il padre: quest'ultimo porterà con se i figli dalle ore 19,00 del venerdì sino alle ore 20 della successiva domenica ovvero sino al lunedì mattina, accompagnandoli direttamente a scuola nel periodo scolastico.
- (ii) il padre terrà con sé i figli – nella settimana in cui non li abbia per il week end – il giovedì
(indicativamente dalle ore 19) sino al mattino successivo, accompagnandoli direttamente a scuola ovvero al domicilio della madre.
In aggiunta, in tutte le settimane, potrà tenere con sé i figli un ulteriore giorno infrasettimanale (a scelta e dandone preavviso) dalle ore 18-19 alle ore 21,00.
- (iii) i figli trascorreranno le vacanze estive prevalentemente con la madre, mentre con il padre trascorreranno (sempre nel periodo estivo) due settimane, nel periodo delle vacanze scolastiche, compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre da individuarsi entro il 15 maggio di ciascun anno.
Negli indicati periodi è sospeso ili diritto di visita della madre e parimenti è sospeso il diritto di visita del padre nelle settimane delle vacanze estive che i figli trascorreranno con la madre, secondo la turnazione suindicata.
I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo ove i figli soggiorneranno in modo che l'altro genitore possa contattare telefonicamente i figli;
- (iv) i figli trascorreranno le vacanze natalizie, ripartendo i due blocchi di vacanze, ad anni alterni, secondo la seguente turnazione
- dal 22 dicembre e sino al 31 dicembre (fino alle ore 12,00) con un genitore e quindi sino al 6 gennaio successivo con l'altro genitore
- v) i figli trascorreranno (nel periodo di sospensione scolastica) nel periodo pasquale le vacanze a decorrere dalla vigilia di Pasqua sino alla ripresa della scuola ad anni alterni con la madre ed il padre
3) l'abitazione di Via Calderara n.13 Novara – resta assegnata alla madre (che Parte_1 ne è la proprietaria) unitamente a tutti i mobili/arredi.
4) il padre corrisponderà in via anticipata (entro il giorno 5 di ciascun mese) alla Controparte_1 madre:
- l'importo di € 200,00 (a titolo di concorso al mantenimento) per ciascuno dei due figli.
Tale assegno sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat costo vita.
5) terrà, inoltre, a proprio carico in ragione del 50% (per quanto concerne i figli) Controparte_1 tutte le spese mediche, scolastiche (libri, corsi, doposcuola, tasse di iscrizione e frequentazione, gite scolastiche, assicurazioni, ecc.) e sportive (previo accordo tra i genitori) compreso l'acquisto delle
Pag. 2 di 4 attrezzature necessarie, nonché il 50% delle spese straordinarie (spese extra assegno) come identificate nel protocollo del Tribunale di Torino 15/3/2016.
6) e si impegnano ad acconsentire, reciprocamente, al Controparte_1 Parte_1 rilascio/rinnovo dei loro documenti di espatrio ed ai documenti di espatrio dei figli.
7) nulla da provvedere reciprocamente tra i coniugi essendo gli stessi autosufficienti.”.
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e anno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
SAN NAZZARO SESIA in data 01/06/2008 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2008.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (19/11/2008) e (19/02/2012), ancora Per_1 Per_2 minorenni.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 11/09/2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SAN NAZZARO SESIA in data 01/06/2008 da e con atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del predetto comune al n. 8, parte parte II, serie A, anno 2008;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
Pag. 3 di 4 3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di SAN NAZZARO SESIA di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 28/
3/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
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