Decreto cautelare 13 marzo 2021
Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
Sentenza 19 novembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/11/2021, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/11/2021
N. 01683/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00407/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 407 del 2021, proposto dalla:
- Spiaggia Club S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) del provvedimento prot. n. 9299 datato 17.02.2021 a firma del Dirigente del Settore n. 3 e n. 4 del Comune di Gallipoli - Sezione SUE - avente a oggetto: “ Vs nota acquisita al prot. in entrata n. 68753 del 30.12.2020. Mantenimento annuale dei manufatti balneari ex art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018. Proroga ex art 103 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, modificato dal D.L. n. 125/2020, convertito dalla L. n. 159/2020. Riscontro alla Vs. nota e diffida all'osservanza del contenuto dei titoli in essere ”;
b) dell’ordinanza n. 58 del 23.02.2021 del Comune di Gallipoli - Settore 4 Sviluppo del Territorio - Urbanistica, Ambiente - Edilizia ed Innovazione - SUE avente a oggetto “ Ordinanza di sgombero-demolizione struttura balneare in località San Giovanni alla Pedata - in Catasto al fg 2o p.lla 599 (ex p.lla 416) ”;
c) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;
nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al mantenimento annuale dei manufatti presenti su area demaniale in concessione sino al termine di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza susseguente alla pandemia da covid 19, in virtù del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018 e dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 10 novembre 2021 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la società Spiaggia Club s.r.l. è titolare della concessione demaniale marittima n. 12/2008, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli in data 10 aprile 2008.
- la detta concessione riguarda un’area della superficie complessiva di mq 739,38 in località ‘San Giovanni alla Pedata’, su cui sono realizzati i seguenti servizi: a) chiosco bar di mq 35,07, b) locale servizi igienici munito di antibagno, della superficie totale di mq 11,00; c) area docce di mq 2,75; d) scivolo di ingresso di mq 22,00; e) pagoda ombreggiante di mq, 21,16.
- tutti i manufatti funzionali all’attività balneare appena indicati sono assentiti in virtù di permesso di costruire n. 27190 del 12 giugno 2007, con il quale il loro mantenimento viene autorizzato per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno.
- con nota prot. n. 53963 del 15 ottobre 2018, il Comune di Gallipoli - Settore 4, sollecitava la ricorrente a provvedere, entro il 31 ottobre 2018, allo smontaggio della struttura balneare e al ripristino dello stato dei luoghi.
- avverso tale provvedimento la Spiaggia Club S.r.l. presentava davanti a questo T.A.R. il ricorso n. 1242/2018, poi respinto - nei sensi che si preciseranno - con sentenza n. 919 del 3 giugno 2019.
- in data 30/31 ottobre 2018, dopo articolate vicende processuali relative a un precedente e autonomo procedimento avente a oggetto il mantenimento annuale delle strutture in parola, la società Spiaggia Club presentava ai competenti uffici del Comune di Gallipoli una nuova, analoga richiesta, facendo in questo caso riferimento alle intese raggiunte nel Tavolo Inter-istituzionale del 29 ottobre 2015 e alle consequenziali prescrizioni assunte dalla Regione Puglia con Atto Dirigenziale n. 145 del 12 marzo 2018.
- in data 29/30 dicembre 2020, ancora, la Spiaggia Club s.r.l. comunicava all’A.c., con nota prot. in entrata n. 69753, che, in applicazione dell’art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018 e in ragione della proroga dei termini disposta dall’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 159/2020, i manufatti presenti sull’area demaniale in concessione, ovvero su area in proprietà privata ma funzionali all’attività balneare, sarebbero stati mantenuti sino al 30 aprile 2021.
- con provvedimento prot. n. 9299 del 17 febbraio 2021 il Comune di Gallipoli provvedeva nei termini che seguono: “ la nota in oggetto emarginata è da ritenersi irricevibile ed improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico ”, con la conseguenza che “ la comunicazione predetta non abilita a nessun titolo la S.V. al mantenimento delle strutture oggetto dei titoli edilizi e paesaggistici attualmente nella Vs titolarità oltre il termine di scadenza negli stessi riportati ”; l’A.c. diffidava quindi, al contempo, la concessionaria all’immediato smontaggio delle strutture in parola.
- con successiva ordinanza n. 58 del 23 febbraio 2021, la medesima Amministrazione intimava alla Spiaggia Club “ di sgomberare l’area demaniale marittima e le aree private occupate sine titulo e di demolire le opere realizzate in assenza di titoli edilizi annuali, ripristinando lo stato dei luoghi entro giorni 15 dalla notificazione del presente atto ”.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, per i seguenti motivi: a) Violazione ed errata applicazione dell’art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018, in combinato disposto con l’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, modificato dal D.L. n. 125/2020, convertito dalla legge n. 159/2020; eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta; eccesso di potere per errata applicazione e interpretazione della sentenza T.A.R. Lecce n. 110/2020; errata motivazione; contraddittorietà; b) Nullità ex art 21- septies legge n. 241/90 ovvero annullamento del provvedimento impugnato per violazione o elusione del giudicato amministrativo; violazione ed errata applicazione dell’art. 55 del c.p.a.; motivazione errata; eccesso di potere; c) Eccesso di potere per omessa applicazione, in via analogica, dei principi dettati dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 con riferimento alla necessità di sospensione dello smontaggio del manufatto balneare in pendenza di domanda di mantenimento annuale; eccesso di potere per violazione del principio di opportunità e di ponderazione comparativa; eccesso di potere per violazione dell’Intesa Interistituzionale del 27.10.2014; d) Violazione di legge, in particolare dell’art. 8, comma 5, della L.R. Puglia n. 17/2015; eccesso di potere per violazione dell’ordinanza per il turismo e le strutture balneari della Regione Puglia; eccesso di potere per illogicità manifesta; violazione dell’art. 45 delle NTA del PPTR; omessa motivazione; e) Violazione ed errata applicazione degli artt. 31 e 32 del d.P.R. n. 380/2001; insussistenza dei presupposti per la emissione della Ordinanza di demolizione e sgombero impugnata; f) ) Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà estrinseca. eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca; violazione ed errata applicazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001.
2.- Ritenuto che, secondo l’indirizzo espresso dalla Sezione con la sentenza n. 1633 del 2021, « l’art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020, così come modificato con successivo d.l. 125/2020, convertito con legge 159/2020, ha previsto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati … in scadenza tra il 31.1.2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;
- la giurisprudenza di questa Sezione ha affermato che la predetta “disposizione, legata allo stato emergenziale da pandemia, di contenuto ampio e onnicomprensivo, comporta che i titoli edilizi debbano ritenersi allo stato ancora efficaci e fino al termine di giorni 90 successivi alla dichiarata cessazione dello stato di emergenza epidemiologica; la perdurante validità ed efficacia dei titoli edilizi, legittimando il mantenimento delle strutture di cui trattasi - e sempre limitatamente a quei manufatti a suo tempo legittimamente assentiti - rende evidente i profili di illegittimità che viziano irrimediabilmente gli impugnati provvedimenti” (sent. 27 luglio 2021, n. 1215).
Ritenuto che, sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che:
a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare;
b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo;
c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predette opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime.
Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione cui fa riferimento l’Amministrazione comunale nella nota impugnata non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo ‘in scadenza’ è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture » (T.A.R. Puglia Lecce, I, 15 novembre 2021, n. 1633): in definitiva la Sezione, evidenziata appunto la portata particolarmente ampia della previsione in parola, reputava la medesima riferibile, per identità di ratio e onde evitare ingiustificate disparità di trattamento, non soltanto a quei titoli di cui nel periodo considerato si verificava la definitiva perdita di efficacia ma, anche, a quelli per i quali comunque nello stesso lasso temporale veniva a cessare soltanto l’efficacia c.d. stagionale, eventualmente anche per come ‘prorogata’ fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 246, l. n. 145 del 2018.
2.1 Ritenuto che, in ragione di quanto appena esposto, il provvedimento prot. n. 9299 del 17 febbraio 2021 impugnato è illegittimo e dev’essere annullato.
3.- Ritenuto, inoltre, che secondo l’indirizzo costante della Sezione «a partire dalla sentenza n. 685/2019, (…) «per “quanto concerne il quadro normativo di riferimento, […] l’art. 11, comma 4-bis, della legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa) prevedeva che <<il mantenimento per l’intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all’attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica>>.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 232 del 2008, ha affermato che tale norma - consentendo il mantenimento delle opere precarie in questione, oltre la durata della stagione balneare, in mancanza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica - viola le competenze esclusive statali in materia di tutela ambientale e paesaggistica.
La disposizione regionale è stata, pertanto, dichiarata costituzionalmente illegittima.
A seguito della predetta sentenza la legge della Regione Puglia 2 ottobre 2008, n. 24, ha introdotto nel testo dell’art. 11 della legge n. 17 del 2006 i seguenti commi: <<a parziale modifica dell’articolo 3.07.4, punto 4.1, lettera b, del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) paesaggio, approvato con Delib. G.R. 15 dicembre 2000, n. 1748 tutte le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno>> (comma 4-ter);
<<la rimozione delle strutture di cui al comma 4-ter avviene alla scadenza dell’atto concessorio, se non rinnovato, ovvero anche anticipatamente per sopravvenute esigenza di tutela ambientale>> (comma 4-quater);
<<i soggetti interessati devono munirsi preventivamente del nulla-osta dell’autorità competente in materia>> (comma 4-quinquies).
Successivamente la legge regionale n. 17 del 2015, all’art. 8, comma 5, ha stabilito che <<Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno solare>>.
La normativa regionale pugliese consente dunque, ancora oggi, che vengano rilasciati titoli abilitativi che non prescrivono la rimozione delle strutture funzionali all’attività al termine della stagione estiva.
Tuttavia, tali disposizioni debbono essere coordinate con la disciplina relativa all’autorizzazione paesaggistica che viene rilasciata dal Comune previo parere vincolante della Soprintendenza (art. 146, comma 5, del D.lgs. n. 42/2004), ovvero […] indipendentemente dal rilascio di tale parere nel caso in cui la Soprintendenza non renda le valutazioni di sua competenza nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione (art. 146, comma 9, ult. decr. cit.).
Pure rilevante, nel caso di specie, è il Piano paesistico territoriale della Regione Puglia che, nella parte di interesse […], dispone che, per i territori costieri, <<Non sono ammissibili>>, tra gli altri, <<piani, progetti e interventi>> che comportino la <<realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico - ambientali» (art. 45, comma 2, lett. a1), ivi comprese le <<recinzioni che riducano l’accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva e l’apertura di nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali>> (lett. a3).
Viceversa, ai sensi del comma 3, <<Fatte salve le procedure di autorizzazione paesaggistica e le norme in materia di condono edilizio, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d’uso di cui all’art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili>>, tra gli altri, gli interventi relativi alla <<realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norma di settore e purché siano installate senza alterale la morfologia dei luoghi>> (lett. b3)” (Consiglio di Stato, IV, 30 gennaio 2019, n. 738).
Osservato, ancora, sul piano amministrativo, che “in data 29.10.2015 è stato sottoscritto un accordo inter-istituzionale tra Prefettura di Lecce, Soprintendenza e ANCI, nel quale si è tra l’altro precisato che nelle more della definizione dei procedimenti volti a conseguire il rilascio dei titoli o la modifica di quelli già ottenuti, per il mantenimento annuale delle strutture balneari, queste ultime <<… potranno essere mantenute>>. Inoltre, con successiva Circ. Reg. 6.9.2016, si stabiliva che: <<… al fine di conseguire il mantenimento delle strutture di facile amovibilità già in concessione… i titolari di concessioni demaniali marittime per stabilimenti balneari e spiagge libere con servizi possono formulare istanza al Comune costiero per la revisione delle prescrizioni riportate nel titolo di concessione, che prevedono lo smontaggio delle strutture amovibili al termine di ciascuna stagione balneare>>” (T.A.R. Puglia Lecce, I, 23 novembre 2018, n. 1758 e n. 1756).
Osservato, infine, che in presenza del delineato quadro normativo, pure per come sul piano generale interpretato/applicato dai soggetti istituzionali di cui al precedente punto 5.1, questo T.A.R. reiteratamente affermava l’illegittimità dei provvedimenti comunali che, come quello odiernamente censurato, non solo imponevano “sic et simpliciter lo smontaggio delle strutture, senza valutarne la compatibilità con lo jus superveniens - rappresentato dall’art. 8 L.R. n. 17/15 e 45 NTA del PPTR nonché dall’Accordo Inter-istituzionale del 29 ottobre 2015, oltre che dall’evoluzione giurisprudenziale -, il quale risulta tendente ad assicurare la possibilità di mantenimento delle strutture balneari in assenza di particolari e circostanziate ragioni ostative, ma lo [facevano, ndr] in pendenza del procedimento volto al mantenimento annuale di tali strutture. Ciò in contrasto con il principio da tempo affermato dalla giurisprudenza amministrativa in relazione al rapporto tra ordinanza di demolizione e domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 - ma estensibile anche al caso in esame, per evidente identità di ratio - secondo il quale è doveroso soprassedere all’attuazione di ogni misura ripristinatoria od afflittiva in materia edilizia ogni qualvolta e fintantoché penda un procedimento autorizzativo dal cui esito potrebbe discendere la possibilità di legittimazione e mantenimento del manufatto che si sarebbe dovuto rimuovere” (tra le ultime, T.A.R. Puglia Lecce, I, 4 dicembre 2018, n. 1812 e n. 1811; I, 23 novembre 2018, n. 1758 e n. 1756).
Ritenuto che le considerazioni appena esposte, richiamate quali parti integranti di questa motivazione, debbono essere parzialmente precisate quanto alle conclusioni formulate sub 5.2, in specie differenziando gli effetti delle istanze di mantenimento annuale delle strutture precarie in ragione dei due seguenti parametri:
a) la loro ‘tempestività’ rispetto alla data del 31 ottobre, o, comunque, rispetto a quella eventualmente diversa fissata per lo smontaggio delle strutture al termine della stagione estiva: tenuto conto dei termini di cui all’art. 146 D.lgs. n. 42 del 2004, difatti, sulle istanze de quibus le amministrazioni coinvolte [ricordando che in Puglia la Regione ha in linea generale delegato le proprie competenze ai Comuni, ex artt. 146 D.lgs. n. 42/2004 e 7 L.R. n. 20/2009] si pronunciano ordinariamente in un complessivo lasso di tempo pari a 105 giorni [40 giorni dalla ricezione dell’istanza perché le AA.CC. trasmettano alla Soprintendenza la documentazione; 45 giorni dalla ricezione degli atti per il parere di quest’ultima; ulteriori 20 giorni per la determinazione finale delle prime], sicché laddove la domanda di mantenimento annuale venga presentata nel rispetto di tale ‘termine’ - e dunque almeno 105 giorni prima della data fissata per lo smontaggio stagionale - la parte istante potrà invocare - sempre che venga soddisfatto anche il presupposto di cui subito si scriverà sub b) - la necessaria conclusione del relativo procedimento anteriormente rispetto a ogni eventuale determinazione in ordine allo smontaggio (…), mentre, nel diverso caso in cui la domanda venga presentata successivamente rispetto alla delineata ‘scadenza’ [com’è chiaro, il riferimento ai concetti di ‘termine’ e ‘scadenza’ viene dal Collegio qui compiuto in modo per alcuni versi atecnico, ndr], così non sarà, non essendo appunto rispettato quell’arco di tempo assegnato dal legislatore all’amministrazione regionale/comunale e a quella ministeriale per il compimento delle rispettive valutazioni.
b) la loro ‘serietà/completezza’, nel senso che ove le stesse siano manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate, a esempio perché già prima facie prive della documentazione richiesta [la quale andrà rapportata alla loro natura di atto tendente a modificare la portata di un titolo edilizio, rilasciato previa autorizzazione paesaggistica, ma con la precisazione che in forza dell’obbligo di non aggravamento procedimentale sancito dall’art. 1, comma 2, l. n. 241 del 1990 le Amministrazioni non potranno richiedere ai concessionari di allegare documentazione già in proprio possesso], per un verso i Comuni avranno la facoltà di concludere <<il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo>> [art. 2, comma 1, seconda parte, legge n. 241/1990], e, per altro verso, le istanze non avranno la portata di “costringere” le amministrazioni a “soprassedere all’attuazione di ogni misura ripristinatoria od afflittiva in materia edilizia ogni qualvolta e fintantoché penda un procedimento autorizzativo” [v. sent. citate sub 5.2], proprio perché tale portata, anche per come appena precisata sub a), presuppone una istanza che sia non solo tempestivamente presentata ma, pure, che sia nel termine prima precisato presentata in modo completo.
Ritenuto che:
- alla stregua della normativa sopra richiamata, risulta evidente che l’istanza volta al conseguimento del titolo per il mantenimento delle strutture su base annuale debba dunque riguardarsi sotto un duplice profilo, in relazione alle finalità perseguite dall’istante e, correlativamente, agli obblighi incombenti sulla Pubblica amministrazione.
- il primo effetto della proposizione della domanda è, difatti, quello di determinare in capo all’Amministrazione l’obbligo di riscontrarla con un procedimento espresso: tale obbligo ricorre sia nell’ipotesi di istanza proposta tempestivamente, corredata della documentazione necessaria (con esclusione di quella già in possesso dell’Amministrazione) e che risulti non manifestamente inammissibile o infondata, sia nell’ipotesi di istanza manifestamente inammissibile, infondata e/o intempestiva, pur se, in tal caso, l’amministrazione potrà provvedere ex art. 2 l. 241/90 e, quindi, con un atto <<redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo>>: l’obbligo di riscontrare l’istanza con un provvedimento espresso ricorre quindi in ogni caso.
- diversamente, l’effetto sospensivo del termine previsto per lo smontaggio, che rappresenta un effetto indiretto e strumentale perseguito dall’istanza, ricorre esclusivamente nell’ipotesi in cui la stessa sia corredata della documentazione minima necessaria e risulti proposta entro un termine utile per consentire all’Amministrazione l’attivazione e la definizione del relativo procedimento.
Ritenuto, inoltre, che l’inerzia e l’omessa adozione di un provvedimento espresso sull’istanza proposta dal concessionario costituisce un comportamento contra legem e che, per tutto quanto sopra evidenziato, l’obbligo di riscontro permane anche nel caso in cui - per l’intempestività dell’istanza - si sia proceduto allo smontaggio delle strutture: tale omissione determina, infatti, un comportamento illegittimo di natura permanente, dovendosi conseguentemente ritenere la tempestività dell’istanza con riferimento al termine di smontaggio del 31 ottobre 2019 (o, comunque, al termine previsto per lo smontaggio nella stagione successiva rispetto a quella in cui l’istanza era stata proposta tardivamente), nel caso in cui non fosse ancora intervenuto il provvedimento ‘finale’ » (tra le molte, T.A.R. Puglia Lecce, I, 31 maggio 2021, n. 849; I, 1° febbraio 2021, n. 157; I, 2 luglio 2019, n. 1136; I, 3 giugno 2019, n. 919).
3.1 Ritenuto che, applicati i principi appena esposti con riferimento al caso in esame, va evidenziato come:
- l’ordinanza n. 58 del 23 febbraio 2021 veniva adottata senza che il Comune intimato avesse preventivamente esaminato l’istanza di mantenimento annuale sin dal 30/31 ottobre 2018 presentata dalla ricorrente, istanza tale da risultare dunque ‘ampiamente’ tempestiva rispetto alla stagione 2021 - e il T.A.R., nelle sentenze appena richiamate, tra cui la n. 919/2019 resa proprio inter partes, poneva in rilievo come l’obbligo di riscontrare le istanze in parola permanesse, per le pp.AA., nelle stagioni successive a quella in cui le medesime venivano presentate .
- l’istanza, inoltre, fosse corredata della necessaria documentazione.
- la predetta ordinanza n. 58 del 23 febbraio 2021, oltre a risultare viziata da invalidità derivata in ragione dell’annullamento della d.d. prot. n. 9299 del 17 febbraio 2021, risulta dunque illegittima anche sotto questo distinto profilo.
4.- Ritenuto infine, quanto al ‘merito’ della delle valutazioni rimesse alla p.A. in tema di stagionalità o annualità dei permessi in parola, e quindi in relazione alla portata conformativa di questa pronuncia, che:
- nella recente sentenza n. 1478 del 2021, la Sezione esponeva quanto segue: « B.- Considerato che:
- ai sensi dell’art. 8, comma 5, legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, «Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno solare».
- l’art 45 del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale pugliese, inoltre, dopo aver in termini generali vietato, al comma 2, nei territori costieri, la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, considera tuttavia ammissibili, al comma 3, lett. b3), fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, gli interventi aventi a oggetto la «realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi».
- il riferimento alle «attrezzature di facile amovibilità per la balneazione» di cui all’art. 45, comma 3, lett. b3), derogatorio rispetto al divieto di cui al comma 2, viene costantemente interpretato - in linea con la richiamata previsione dell’art. 8, comma 5, norma di rango superiore rispetto alle previsioni del richiamato art. 45, commi 2 e 3 - come comprensivo anche delle «strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità», con riguardo alle quali è dunque confermata in via amministrativa l’assentibilità prevista dalla legge regionale n. 17/2015, ma, anche, precisati i necessari presupposti e requisiti.
C.- Ritenuto, pertanto, che sia la disciplina regionale primaria sia quella secondaria, pur ponendo una serie di limiti - tra cui, anzitutto, la facile amovibilità -, in definitiva rivolti a tutelare l’ecosistema e il paesaggio, consentono, anche nei territori costieri, tanto la realizzazione di strutture funzionali alla balneazione quanto il loro mantenimento per l’intero anno solare (v., tra le molte, Consiglio di Stato, IV, 30 gennaio 2019, n. 738 … [richiamata in precedenza sub 3.-].
D.- Ritenuto inoltre, quanto al titolo edilizio necessario alla realizzazione di tali strutture, che la ‘stagionalità’ o ‘annualità’ delle medesime risulta in linea generale indifferente rispetto alla necessità o meno di un permesso di costruire, posto che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, «il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiali utilizzati per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all’uso cui lo stesso è destinato: nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria dell’opera, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 gennaio 2018, n. 150). La natura precaria di un manufatto, ai fini dell’esenzione dal permesso di costruire, deve quindi ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di esso ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione. La precarietà non va, peraltro, confusa con la stagionalità, vale a dire con l’utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo» (Consiglio di Stato, II, 3 novembre 2020, n. 6768).
E.- Ritenuto ancora, con riguardo ai contenuti della valutazione rimessa alla p.A. e ai relativi oneri motivazionali, che nella sentenza n. 744 del 2021 - non oggetto di appello - questo T.A.R. svolgeva le seguenti considerazioni, riferibili anche alla vicenda odiernamente in esame: «la Sezione riteneva che “la decisione del ricorso richiede(sse) un approfondimento istruttorio, e in specie una verificazione da demandare al Direttore Generale dell’ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente, con facoltà di delega (…) l’ARPA dovrà, in particolare, approfondire i seguenti punti: (…) b) incidenza delle operazioni di montaggio/smontaggio delle strutture sul contesto ambientale e idrogeologico interessato dallo stabilimento, dovendosi in particolare chiarire se, con riguardo appunto ai profili predetti e in una sorta di rapporto costi - benefici, risulti più ‘impattante’ e pregiudizievole lasciare montata per tutto l’anno la struttura ovvero procedere con il montaggio e lo smontaggio all’inizio e al termine della stagione (in altra vicenda, comunque relativa alla medesima zona, a esempio, la Provincia di Lecce, con parere prot. n. 14849 del 18 marzo 2016, evidenziava come “la perturbazione sul sito derivante dallo smontaggio e successivo rimontaggio di queste strutture, ripetute negli anni, potrebbe innescare un meccanismo di perdita incontrollata di specie, sia animale che vegetali; per questo motivo il mantenimento delle strutture in loco per l’intero arco dell’anno, non può che garantire la sopravvivenza della naturalità del territorio in esame” (…)
- quanto al quesito sub b) formulato con l’ordinanza istruttoria («incidenza delle operazioni di montaggio/smontaggio delle strutture sul contesto ambientale e idrogeologico interessato dallo stabilimento, dovendosi in particolare chiarire se, con riguardo appunto ai profili predetti e in una sorta di rapporto costi - benefici, risulti più ‘impattante’ e pregiudizievole lasciare montata per tutto l’anno la struttura ovvero procedere con il montaggio e lo smontaggio all’inizio e al termine della stagione …»), il verificatore concludeva come segue: «(…) Come già ampiamente trattato in precedenza, il sistema spiaggia - duna è un ambiente dinamico nel quale operano molteplici fattori, molti dei quali agiscono con processi ciclici a scala pluriennale. Dunque, l’impatto relativo all’occupazione fisica da parte dei manufatti degli stabilimenti balneari, o anche l’impatto generato dalle operazioni di montaggio/smontaggio delle strutture amovibili ad essi associati, attività puntuale che può influenzare un ambito più esteso rispetto il semplice perimetro dei manufatti, potrebbe manifestarsi in tempi lunghi o non essere da subito adeguatamente misurabile per la concomitante presenza di altri fattori, naturali o antropici, che ne possano nascondere le evidenze. Per tale sistema, lo studio del trend evolutivo a livello locale implica pertanto una conoscenza dettagliata e ripetuta nel tempo dello specifico contesto ambientale e dei relativi processi antropici e naturali, che solo un adeguato monitoraggio può garantire. Ciò detto, in assenza di un monitoraggio condotto per un congruo periodo, questa Agenzia, in virtù della sua esperienza in campo ambientale e sulla base delle informazioni storiche reperite, (…) può tuttavia fornire alcune indicazioni tecniche di carattere generale, di seguito illustrate. La corretta gestione delle spiagge, intesa come conservazione del bene ambientale, implica la possibilità di mitigare o eliminare qualsiasi detrattore che possa incidere negativamente sulla resilienza costiera, cioè sulla capacità intrinseca del sistema nel suo complesso di autoregolarsi e di adattarsi alle perturbazioni; dunque, qualora risulti necessario mantenere o ristabilire l’equilibrio di una spiaggia per continuare a fruirne economicamente nell’ottica della salvaguardia degli habitat e delle comunità biologiche presenti, prima di mettere in atto qualsiasi intervento il principio pianificatorio da seguire dovrà essere quello di favorire in ogni caso la capacità di adattamento del sistema costiero interessato. Ma affinché la resilienza costiera sia favorita o ripristinata, è necessario che la spiaggia mantenga gli spazi adeguati per l’esercizio dei processi costieri, che includono componenti di natura fisica, chimica e biologica; quando questi spazi mancano o sono occupati, è importante recuperarli o crearne di nuovi. Nello specifico contesto che caratterizza il tratto costiero in esame, la presenza di manufatti che impediscono la naturale evoluzione dei processi ambientali si configura come consumo di suolo: nel sistema spiaggia-duna, avente ciclicità stagionale, tale perdita dovrebbe essere il più possibile evitata o quantomeno limitata, indipendentemente dal periodo dell’anno considerato. Sulla base di tali principi di sostenibilità ambientale, i manufatti al servizio degli stabilimenti balneari dovrebbero dunque essere progettati, o ripensati qualora già esistenti, per integrarsi con il sistema, anche in previsione della sua evoluzione, e non per opporsi ad esso; questa concetto riguarda tutto il ciclo di vita del manufatto, comprese le attività di montaggio/smontaggio. Qualora il manufatto non sia più compatibile con il sistema è infatti possibile considerare una sua rimodulazione in sito sulla base dei principi di sostenibilità sopra enunciati o, in mancanza di alternative, lo spostamento in aree meno sensibili dove anche le operazioni di montaggio/smontaggio siano meno onerose e impattanti. Proprio perché si agisce in termini di sistema, tutti gli interventi sebbene puntuali sono importanti, e devono essere valutati e pianificati in una logica di insieme. Tali indicazioni sono efficaci quanto più sono votate alla salvaguardia di determinati contesti di particolare pregio o elevata criticità, come ad esempio la duna e i suoi processi di accrescimento e stabilizzazione (…) Alla luce di quanto sopra evidenziato (…) si possono definire alcuni elementi utili per la valutazione del potenziale impatto indotto dalla permanenza e/o dalle attività di smontaggio/montaggio delle strutture balneari prese in esame (…)
tali elementi si riportano nella tabella seguente, elaborata secondo uno schema logico.
Pressione esercitata dalle strutture balneari prese in esame nel tratto di arenile indagato.
A) Operazioni montaggio/smontaggio dei manufatti.
- Valore potenziale dell’impatto sulla duna: elevato (perdita di vegetazione nel ruolo di stabilizzatore della duna; presenza sulla duna di varchi di accesso alle aree interessate, che facilitano l’azione erosiva del vento; fenomeni di blow-out; spianamento e/o deterioramento della duna; disturbo agli habitat e alle specie presenti).
- Valore potenziale dell’impatto sulla spiaggia emersa: medio (deterioramento della duna durante la movimentazione di uomini e mezzi; disturbo agli habitat e alle specie presenti).
B) Permanenza dei manufatti.
- Valore potenziale dell’impatto sulla duna: elevato (diminuzione o interruzione dell’accumulo di sabbia; perdita di vegetazione nel ruolo di stabilizzatore della duna; presenza sulla duna di varchi di accesso alle aree interessate, che facilitano l’azione erosiva del vento; fenomeni di blow-out; perdita/riduzione/frammentazione di habitat).
- Valore potenziale dell’impatto sulla spiaggia emersa: medio (consumo di suolo permanente; ridistribuzione innaturale dei sedimenti lungo la spiaggia emersa; ridotta capacità della spiaggia emersa a rendere disponibile il sedimento per il trasporto eolico e l’accumulo sulla duna; perdita/riduzione/frammentazione di habitat; riduzione del valore scenico-naturalistico).
(…)
Ritenuto che:
- le attente e articolate considerazioni espresse dal verificatore, in definitiva, inducono questo Collegio a reputare non condivisibile il ragionamento di fondo compiuto, in questa come in molte altre occasioni - non è ben chiaro, invece, per quali ragioni si perveniva a differenti conclusioni nel caso degli stabilimenti autorizzati per l’intero anno ai quali prima si è fatto cenno -, dalla Soprintendenza, e cioè che il mantenimento in sede delle strutture in parola per il solo periodo della stagione balneare e non, invece, per l’intero anno, risulti sul piano paesaggistico e ambientale meno pregiudizievole, pur in tal caso imponendosi, ogni sei mesi, laboriose, complicate - e costose, ma questo potrebbe in astratto essere dato indifferente per la SABAP - operazioni di montaggio e smontaggio delle medesime, con inevitabili ripercussioni sull’area coinvolta.
- il verificatore, difatti, esaminando la ‘Pressione esercitata dalle strutture balneari prese in esame nel tratto di arenile indagato’, poneva in rilievo come siffatte operazioni producano, in conseguenza delle necessarie, periodiche movimentazioni di uomini e di mezzi, un impatto ‘elevato’ sulle dune (‘Operazioni montaggio/smontaggio dei manufatti. Valore potenziale dell’impatto sulla duna: elevato’) e un impatto ‘medio’ sulle spiagge (‘Operazioni montaggio/smontaggio dei manufatti. Valore potenziale dell’impatto sulla spiaggia emersa: medio’), impatti sovrapponibili, dal punto di vista della loro gravità, a quelli determinati invece dalla stabile permanenza dei manufatti (‘Permanenza dei manufatti. Valore potenziale dell’impatto sulla duna: elevato … Valore potenziale dell’impatto sulla spiaggia emersa: medio’), in questo caso risultando soprattutto ostacolati determinati processi di rigenerazione ambientale e ridotto, nel periodo invernale, il valore scenico - naturalistico della zona interessata.
- per ciò che emerge dalla disposta istruttoria, e sulla base dei principi di sostenibilità ambientale, occorrerebbe diversamente concentrare l’esame per un verso sulla concreta conformazione dei manufatti, da progettare - e assentire - in rapporto alla loro maggiore o minore idoneità a integrarsi con l’eco-sistema circostante, e, per altro verso e ancor prima, su di un’attenta selezione delle aree da destinare a usi turistici, da effettuare in rapporto alla loro maggiore o minore ‘fragilità’.
- in una recente pronuncia, d’altronde, sia pur affrontando il tema de quo esclusivamente sotto un’angolazione di carattere giuridico-normativo, il Consiglio di Stato evidenziava come «L’art. 142, comma primo lett. a) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) … prevede, in termini generali, che “Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”.
Ora, se è incontestato che l’area su cui insiste la struttura balneare di cui si tratta è sottoposta a vincolo paesaggistico, è pure pacifico che gli interventi di ristrutturazione ed adeguamento a suo tempo proposti dalla società concessionaria sono stati ritenuti compatibili con lo stesso, tant’è che la competente Soprintendenza ha regolarmente rilasciato parere favorevole agli stessi.
Ciò che viene contestata, sotto il profilo dell’apparente incoerenza e carenza motivazionale, è la specifica previsione di un limite non legato alla tipologia dell’intervento (per conformarlo in un modo o un altro, in strumentale aderenza ai predetti vincoli, come predeterminati dal Piano paesaggistico), bensì al periodo di concreto utilizzo delle strutture così rinnovate (escluso per i mesi invernali), non risultando dai provvedimenti adottati dalle autorità competenti all’esito della Conferenza di servizi, né dal parere della Soprintendenza, le esatte ragioni di ciò.
O, per meglio dire, le ragioni per le quali l’esercizio continuativo della concessione … contrasterebbe per effetto dei nuovi interventi con il rispetto dei vincoli paesaggistici in essere.
In estrema sintesi, ciò che contestava l’originaria ricorrente era la mancata esplicazione delle ragioni per cui, se le dette strutture erano ritenute compatibili con il predetto vincolo paesaggistico nel corso dell’alta stagione (che, tra l’altro, si caratterizza per un più massiccio afflusso di visitatori, dunque di fruitori anche del bene paesaggistico tutelato), tale compatibilità fosse destinata a venir meno al sopraggiungere del periodo invernale, nel quale notoriamente gli impianti balneari subiscono una più marcata contrazione di utenti ma, soprattutto, è lo stesso territorio costiero ad essere interessato da un più esiguo numero di accessi di visitatori.
D’altro canto, il Ministero appellante neppure evidenzia delle specifiche criticità tra l’esercizio dello stabilimento di cui trattasi, ovvero gli interventi per i quali era stato richiesto (e poi rilasciato) il titolo abilitativo - da un lato - e le prescrizioni del Piano paesaggistico dall’altro.
Quest’ultimo è uno strumento di pianificazione da inquadrarsi in un complesso sistema di protezione delle bellezze naturali ed articolato attraverso l’imposizione di vincoli (ex multis, Cons. Stato, V, 5 febbraio 2007, n. 453); non è quindi revocabile in dubbio (né ciò viene sostenuto nella sentenza di primo grado) la possibilità, per la Soprintendenza, di apporre prescrizioni conformative all’esercizio delle concessioni demaniali marittime a rispetto e presidio dei vigenti vincoli paesaggistico-territoriali, ma del pari non è dubitabile che tali prescrizioni vanno motivate, non essendo sottratte all’applicazione del generale principio di cui all’art. 3 l. n. 241 del 1990.
Ciò a maggior ragione laddove - come nel caso di specie - il vincolo limitativo imposto non riguardi le specifiche modalità di esercizio della concessione demaniale, bensì solamente l’arco temporale di riferimento.
In estrema sintesi, non essendo desumibile dalla normativa vigente alcun divieto generalizzato in tal senso (e, dunque, il carattere doveroso e vincolato della prescrizione in esame, come ritenuto dal Ministero), le amministrazioni competenti avrebbero dovuto chiarire per quali specifiche ragioni (da valutarsi ovviamente alla luce degli strumenti di pianificazione vigenti) avevano ritenuto indispensabile introdurre una prescrizione circoscritta alla sola stagione invernale» (Consiglio di Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1520)» (T.A.R. Puglia Lecce, I, 20 maggio 2021, n. 744).
F.- Ritenuto, ulteriormente, che:
- il riferimento contenuto negli atti impugnati alla circostanza per cui “la trasformazione della struttura da stagionale a permanente comporta una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio tale da far rientrare l’intervento nella fattispecie definita dal DPR 380/2001 come nuova costruzione”, con la conseguente rilevanza di una diversa disciplina rispetto a quella finora applicata, risulta dunque non pertinente, poiché la struttura di cui si discute, come quasi tutte quelle funzionali all’attività balneare presenti lungo il litorale salentino, è comunque, anche ove se ne imponga lo smontaggio a fine stagione, diretta «al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti» e richiede pertanto - come, si ribadisce, la maggior parte degli stabilimenti balneari - un assenso avente la natura, i contenuti e i requisiti del permesso di costruire, di modo che risulta irragionevole applicare al medesimo titolo presupposti diversi e più stringenti per il periodo invernale rispetto a quello estivo, semmai dovendosi svolgere, già sul piano logico prima che giuridico, considerazioni esattamente opposte.
- dal punto di vista degli oneri motivazionali, poi, ferma la necessità che i concessionari dimostrino il rispetto dei requisiti prescritti per le strutture in parola dalla disciplina regionale di cui si è scritto, primaria e secondaria, spetta invece alle «amministrazioni competenti … chiarire per quali specifiche ragioni (da valutarsi ovviamente alla luce degli strumenti di pianificazione vigenti) [ritengano] indispensabile introdurre una prescrizione circoscritta alla sola stagione invernale», ossia, in concreto, «le ragioni per le quali l’esercizio continuativo della concessione … contrasterebbe … con il rispetto dei vincoli paesaggistici in essere», e dunque, ancor più specificamente, «non essendo desumibile dalla normativa vigente alcun divieto generalizzato in tal senso», ed anzi contenendo la legge regionale n. 17/2015 in materia, al richiamato art. 8, comma 5, una previsione di favor verso il mantenimento annuale, le ragioni «per cui, se le dette strutture erano ritenute compatibili con il predetto vincolo paesaggistico nel corso dell’alta stagione (che, tra l’altro, si caratterizza per un più massiccio afflusso di visitatori, dunque di fruitori anche del bene paesaggistico tutelato), tale compatibilità fosse destinata a venir meno al sopraggiungere del periodo invernale, nel quale notoriamente gli impianti balneari subiscono una più marcata contrazione di utenti ma, soprattutto, è lo stesso territorio costiero ad essere interessato da un più esiguo numero di accessi di visitatori» (v. Consiglio di Stato, V, sent. n. 1520 del 2021 cit.).
- l’Amministrazione, in definitiva, più che incentrare i propri rilievi, nel corso degli anni, sul profilo della stagionalità o meno - tema, per così dire, ‘neutrale’, in ragione di quanto scritto prima a proposito dei relativi ‘costi/benefici’ - della struttura, imponendone ogni ottobre lo smontaggio laddove già per marzo si dà poi inizio alle operazioni di rimontaggio, avrebbe dovuto, invece, verificare:
a) in fase di rilascio dei titoli, il rispetto - quanto ai profili demaniali di cui odiernamente si discute - del vincolo paesaggistico e, inoltre, delle prescrizioni poste dall’art. 8, comma 5, e dall’art. 45, comma 3, lett. b3) citati [e quindi: la facile amovibilità, tale da consentire, allo spirare della concessione, e comunque in presenza di ogni altra specifica situazione in cui la struttura debba essere smontata, la possibilità di provvedervi senza un significativo impatto sull’ecosistema; l’assenza di definitivi/duraturi effetti di compromissione degli elementi naturali, di alterazione della morfologia dei luoghi e di riduzione della fruibilità e accessibilità dei territori costieri, non potendo a esempio, quanto a quest’ultimo profilo, realizzarsi manufatti che ostruiscano una particolare e infungibile via di accesso al mare; il non utilizzo, infine, di fondazioni e cemento, a vantaggio dei materiali ecocompatibili];
b) in fase di autorizzazione a mantenere installate le strutture per l’intero anno solare, dati per esistenti i presupposti appena individuati sub a), e comunque presente, in termini generali, il potere/dovere di controllo della p.A. sulla conformità delle opere concretamente realizzate ai contenuti del rilasciato permesso di costruire, l’esistenza di specifiche ragioni, a esempio riferibili a una particolare conformazione della costa, o a sue altre oggettive peculiarità, per cui:
b1) «se le dette strutture erano ritenute compatibili con il predetto vincolo paesaggistico nel corso dell’alta stagione (che, tra l’altro, si caratterizza per un più massiccio afflusso di visitatori, dunque di fruitori anche del bene paesaggistico tutelato), tale compatibilità fosse destinata a venir meno al sopraggiungere del periodo invernale, nel quale notoriamente gli impianti balneari subiscono una più marcata contrazione di utenti ma, soprattutto, è lo stesso territorio costiero ad essere interessato da un più esiguo numero di accessi di visitatori» (Consiglio di Stato, V, sent. n. 1520 del 2021 cit.);
b2) se vi siano ragioni concrete in base alle quali, reputate, ancora, le dette strutture compatibili con i requisiti di rispetto degli elementi naturali, morfologici e di fruibilità/accessibilità dei territori costieri relativamente alla stagione estiva, tale compatibilità difetti invece, nonostante ciò che si è finora in termini generali evidenziato, per il periodo invernale » (T.A.R. Puglia I, 15 ottobre 2021, n. 1478).
- a quanto appena osservato, deve inoltre aggiungersi che il limitatissimo spazio temporale ormai assegnato alle concessioni demaniali marittime dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021 rende vieppiù necessaria, da parte delle pp.AA., una motivazione specifica e concreta a giustificazione dei gravosi - e come si è scritto non esenti da ripercussioni sull’eco-sistema - obblighi di smontaggio stagionale di cui si discute.
5- Ritenuto, in definitiva, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, che:
- il ricorso è fondato e dev’essere accolto, con annullamento degli atti impugnati e assorbimento di ogni altra questione proposta.
- resta fermo il potere/dovere della p.A. di valutare l’istanza di mantenimento annuale sin dal 30/31 ottobre 2018 presentata dalla ricorrente, in aderenza al dictum conformativo di questa pronuncia e comunque ribadita la portata, allo stato, dell’art. 103, comma 2, citato - i due profili sono evidentemente differenti, poiché la previsione legislativa da ultimo citata ha una valenza limitata nel tempo e ricollegata allo stato di emergenza da covid-19, laddove il tema della annualità/stagionalità dei titoli edilizi investe valutazioni di ordine generale .
- le spese di giudizio debbono essere eccezionalmente dichiarate irripetibili per la particolarità e il carattere - almeno in parte - di novità delle questioni trattate - fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 407 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese irripetibili - fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10 novembre 2021, con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario
Silvio Giancaspro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO