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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1709 del Registro Generale Contenzioso 2015,
TRA nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in
SI, Via Nicola Fabrizi, n. 31, presso lo studio degli dagli avv.ti Gaetano Barresi e
Caterina Buda entrambi del Foro di SI, che lo rappresentano e difendono;
- attore –
CONTRO in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
c.f.: , elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, Piazza P. P.IVA_1
Borsellino, n. 10 recapito professionale dell'avv. Benedetto Calpona, che lo rappresenta e difende;
- convenuto - avente per OGGETTO: pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso da note scritte pervenute ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. quale titolare dell'omonima ditta conveniva in giudizio il Parte_1
, esponendo: che, con contratto di appalto sottoscritto l'1 Controparte_2 febbraio del 1988, il aveva aggiudicato alla Controparte_2 [...]
i lavori di realizzazione della strada esterna di Parte_2
collegamento della frazione con la strada provinciale Zulavini –Lipantani – S. CP_2
Pier Niceto e contrada Petrazzi. L'importo netto convenuto era di Lire 2.877.276.000 con assegnazione del termine di realizzazione di mesi 18; che le opere erano state parzialmente consegnate con verbale del 4 febbraio 1988 dal progettista incaricato Ing. nella qualità di Direttore Lavori;
che detta consegna parziale era stata Per_1 determinata dall'inerzia e responsabilità del , per non aver Controparte_2
ottemperato ad indagini geologiche preliminari dei terreni;
che in data 22 febbraio 1988,
l'Ing. subentrato quale direttore dei lavori al dimissionario ing. CP_3
procedeva in data 1 giugno 1988 alla consegna definitiva dei lavori che si Per_1
sarebbero dovuti compiere nel termine massimo di mesi 18; che nel corso dei lavori si rilevava l'insorgenza di alcuni fenomeni di instabilità talmente rilevanti da determinare la necessaria sospensione degli stessi ed a tal fine fu redatto, in data 24 ottobre 1988, il relativo verbale di sospensione;
che tale sospensione si protrasse dal 24 ottobre 1988 fino al 3 dicembre 1990 e ciò al fine di potere esitare una variante progettuale che prevedesse in definitiva lo spostamento della strada, con variazione del piano di esproprio e con notevole ridimensionamento della lunghezza dell'arteria viaria che dagli iniziali m.
3.000 circa veniva ridotta a m. 1564; che, concluso l'iter in variante, i lavori riprendevano il 3 dicembre 1990 e venivano regolarmente ultimati in data 20 marzo 1992 nel pieno rispetto dei termini temporali e delle somme convenute e contabilizzate, tanto che il collaudatore finale riconosceva come dovuto all'ATI il premio di incentivazione per avere ultimato i lavori in anticipo sul termine pattuito;
che, rimasta infruttuosa la diffida e messa in mora ai fini della corresponsione della complessiva somma pari a Lire 300.000.000, iva esclusa, nascente dal IX° stato di avanzamento lavori e dalla III° rata revisione prezzi giusta il certificato n. 9b del 10 luglio 1993, redatto dalla committenza e regolarmente sottoscritto dalla direzione lavori e dell'allora ingegnere capo dei lavori, con ricorso depositato in data 6 giugno 1994 veniva richiesto al Tribunale di Barcellona P.G. l'emissione nei confronti del Comune di del relativo decreto ingiuntivo avente ad Controparte_2
oggetto la III° rata revisionale;
che in data 4 luglio 1994 il Presidente del Tribunale di
Barcellona P.G. esitava il provvedimento n. 353/94 ordinando all'Ente in oggetto il pagamento immediato in favore del Sig. della complessiva somma Parte_3
di Lire 235.008.704 oltre agli interessi legali e moratori, al 30 aprile 1994, pari a Lire
16.417.739, oltre ancora agli interessi, pro die, pari a Lire 64.250 fino all'effettivo soddisfo ed agli onorari di lite;
che avverso detto decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione dal , che veniva rigettata con sentenza n. Controparte_2
45/2000, impugnata dinanzi alla Corte di appello di SI la quale, stante il fallimento della mandante dichiarava la carenza di legittimazione attiva di Parte_2
quale titolare della mandataria, in conseguenza del fallimento e, per gli Parte_1
effetti, la nullità della sentenza n. 45/00 emessa dal Tribunale di Barcellona P. G., statuendo, altresì, la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G.; che, riassunto il giudizio portante il n. 606/08 R.G., il Tribunale di Barcellona P.G. rigettava l'opposizione avanzata dal e confermava il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 353/94 con sentenza n. 238/2014, oggetto di gravame incoando il giudizio iscritto al 574/14 R.G., ancora sub iudice; che, in data 10 giugno 2011 a firma dell'ing. veniva emesso il certificato di collaudo dell'opera al fine di potere Controparte_4 chiudere definitivamente il rapporto con il soggetto esecutore dei lavori e stante l'inerzia della del Comune di e a tal fine sollecitato dall'Ispettorato Tecnico Regionale CP_2 ex LL.PP., che aveva concesso il finanziamento;
che l'ing. accertava che le CP_4
opere eseguite non potevano essere ritualmente collaudate poiché mancanti delle relative finiture (conglomerati bituminosi e barriere protettive) per responsabilità della stazione appaltante, cui spettava l'esecuzione in assenza della relativa copertura finanziaria così come da impegno assunto giusta delibera del Consiglio Comunale del
[...]
n. 36/86, punto 6), ribadito dall'Assessorato Regionale ai LL.PP. Controparte_2 all'art. 6 del Decreto Assessoriale n. 800/14 del 4 giugno 1987; che gli esiti della certificazione dell'ing. accertavano, al contempo, che le opere eseguite CP_4 dall' erano conformi alle indicazioni della committenza ed Parte_2
eseguite nel pieno rispetto dei dati contabili e dei finanziamenti impegnati all'uopo, nonché conformi al progetto appaltato ed alla perizia di variante ed eseguiti a regola d'arte; che le superiori circostanze venivano confermate, altresì, nella nota del
Collaudatore Ing. datata 18 dicembre 2012. CP_4
Tutto quanto sopra premesso, sul presupposto del corretto adempimento dell'appalto in parola, agiva in giudizio per il riconoscimento delle riserve Parte_1 rassegnate nella nota a firma dell'attore, datata 10.06.2011, allegata al “collaudo” reso in pari data e, segnatamente:
1) nella riserva contrassegnata con il n. 1 e rubricata “pagamento dei lavori eseguiti e non contabilizzati” la ditta esecutrice lamentava il mancato inserimento di lavori che erano stati realizzati e rilevati in sede di visita di collaudo del 17 febbraio 2009, riguardanti la realizzazione dei muretti laterali e delle cunette alla francese, previsti sia dal progetto iniziale che dalla successiva variante, quantificati dal Collaudatore in € 17.090,16 (pari a
33.835.545 di vecchie Lire su cui computare il ribasso d'asta pari al 2,20% e quindi pari a 744.382 per un totale di Lire 33.091.163), oltre interessi legali e moratori, rivalutazione monetaria come per legge ed interessi anatocistici conseguenziali;
2) nella riserva contrassegnata con il n. 2 e rubricata “danni per ritardato collaudo dell'opera” venivano classificate le voci di danno in diverse sottocategorie e, segnatamente:
- riserva 2.a – maggiori oneri sostenuti per spese generali, a causa dell'immotivato ritardo che era intercorso tra la corretta ultimazione dei lavori
(20 marzo 1992) e le operazioni di collaudo (10 giugno 2011), quantificati €
211.313,32 (partendo dall'importo netto dei lavori appaltati, dallo stadio terminale dell'appalto e con riferimento alle sole spese generali quantificate giusta l'art. 14 della L. 741/81 nella misura del 13%; a ciò è stata rapportata anche l'aliquota del 10% prudentemente e restrittivamente individuata tendendo conto del c.d. mantenimento aziendale e degli esborsi più contenuti nella fase terminale dell'appalto; si è poi tenuto conto della durata effettiva dei lavori contrattualmente convenuta in mesi 18 e si è conteggiato il ritardo nel collaudo in mesi 216);
- riserva 2.b – maggiori oneri sostenuti per il mantenimento delle polizze stipulate a garanzia dell'esatto adempimento, che l'appaltatrice aveva opportunamente evitato di estinguere in attesa del suddetto collaudo sino al
2001, allorquando non riteneva più di doverle rinnovare stante il loro costo onerosissimo, quantificati in € 105.510,08;
- riserva 2.c – risarcimento danni per esposizioni bancarie, quantificato in €
671.465,21 oltre interessi;
- riserva 2.d – danno ingiusto diretto e conseguenziale, derivato dalle azioni giudiziarie subite per mancanza di liquidità dovuta ad omessi pagamenti, nonché per iniziativa delle ditte fornitrici e delle maestranze, quantificato in €
280.000,00;
- riserva 2.e – premio incentivante oltre interessi legali ai sensi dell'art. 33 e ss. del Capitolato Generale Opere Pubbliche ed interessi anatocistici ai sensi dell'art. 5 l. 741/81 in quanto l'opera veniva conclusa in data 20 marzo 1992, ultimata nel pieno rispetto dei termini convenuti pari a mesi 18 e la cui scadenza doveva essere individuata al 30 maggio 1992, quantificato in €
89.099,14 oltre interessi legali e moratori, rivalutazione come per legge ed interessi anatocistici;
3) nella riserva contrassegnata al n. 3 “pagamento compensi per lavori e revisione prezzi” per il mancato pagamento delle differenze accertate e dovute essenzialmente ad errori posti in essere dalla stazione appaltante, quali:
l'erroneo utilizzo dell'indice relativo alla manodopera, relativamente al 7° periodo contabilizzato, indicando il valore pari a £ 1.636.600 in luogo di quello corretto di £ 1.760.700 giusta quanto pubblicato nella G.U.R.S. del 27 luglio 1991 n. 37 Parte I;
la duplicazione del ribasso d'asta applicato sia sull'importo netto dei lavori che sull'importo revisionale e nel mancato riconoscimento dell'importo revisionale sui lavori eseguiti e non pagati, oggetto della richiesta contenuta sub n.1 delle riserve, quantificato in €
14.671,55 oltre IVA interessi legali e moratori.
Nella medesima riserva parte attrice richiedeva il pagamento della III rata della revisione prezzi relativa all'emissione del certificato di pagamento n. 9/b, oggetto di decreto ingiuntivo, ed anche del pagamento della rata di saldo lavori pari a € 21.133.480 oltre IVA nella misura di legge;
4) nella riserva contrassegnata dal n. 4 “Interessi legali e moratori ai sensi degli artt. 33 e ss. del Capitolato Generale d'Appalto e rivalutazione monetaria per risarcimento danni da tardati pagamenti ed indennizzi. Applicazione interessi anatocistici”, parte attrice reclamava la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli importi dovuti dalla stazione appaltante e ciò in applicazione del D.R.P. n. 1063/62, applicando il tasso legale di interesse per i primi 60 gg. dal giorno di maturazione del dovuto per poi applicare quello moratorio come per legge quantificati in € 527.637,33, e di seguito specificati:
- Saldo riconosciuto dal Collaudo £ 21.133.480, non incassato, totale interessi
£ 31.452.616, oggi euro16.243,92;
- Somme indicate nel IX SAL £ 97.212.000, incassate in data 23 dicembre
1993, totale interessi dovuti £ 54.868.989, oggi pari ad euro 28.337,47;
- Somme relative a lavori eseguiti e non pagati, £ 33.091.163, non incassate, totale interessi dovuti £ 52.857.150 oggi pari ad euro 27.298,44; - Somme relative alla III rata revisionale £ 197.486.306, non incassate, totale interessi dovuti £ 315.586.096, oggi pari ad euro 162.986,62;
- Somme relative al saldo revisionale £ 28.875.073, non incassate, totale interessi dovuti £ 42.260.252, oggi pari ad euro 21.825,60;
- Somme relative al mantenimento delle spese generali per ritardato collaudo
£ 409.159.636, non incassate, totale interessi dovuti £ 194.700.076, oggi pari ad euro100.554,20;
- Somme relative al mantenimento delle polizze fidejussorie £ 204.296.000 per ritardato collaudo, non incassate, totale interessi dovuti £ 178.831.932, oggi pari ad euro 92.358,99;
- Somme relative al premio incentivante £ 172.520.000, non incassate, totale interessi dovuti £ 151.016.588, oggi pari ad euro 77.993,56, oltre IVA se dovuta, oltre importi che dovranno essere aggiornati dal
31.12.2010 sino alla data del soddisfo, oltre applicazione degli interessi anatocistici.
Pertanto, dichiarata la disponibilità a corrispondere quanto eventualmente dovuto pro quota a fallita, fino al momento dell'avvenuto fallimento, Parte_4
detraendo quanto già precedentemente corrisposto e le spese sostenute dalla capogruppo fino ad oggi e mai conteggiate, parte attrice chiedeva di “1) ritenere e dichiarare dovuti al Sig. gli importi contenuti nelle riserve allegate al collaudo reso in Parte_1
Palermo in data 10 giugno 2011 a firma dell'ing. e relative Controparte_4 all'appalto lavori di costruzione della strada comunale collegante la fraz. con CP_2
la S.P. Zularini – Lipantani – S. Pier Niceto e contrada Pedrazza, sottoscritto con contratto rep. n. 2/88 dell'1 febbraio 1988 e registrato in Milazzo il 4 febbraio 1988 al numero 133 Serie I e per come più compiutamente esposto in narrativa;
2) per gli effetti condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento delle somme ivi indicate, pari a £ 2.908.388.218 oggi pari ad
Euro 1.502.057,16, o aquella maggiore o inferiore somma che sarà eventualmente accertata e/o modificata in corso di causa;
3) ancora, per gli effetti, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagamento degli interessi legali e moratori, pari al 31 dicembre 2010 a £ 1.021.574.495, oggi pari ad Euro 527.599,20 ed, ove occorra, della rivalutazione monetaria, dovuti sugli importi iscritti a riserva di cui al superiore punto n. 2 ed agli interessi anatocistici dovuti come da prospetti di calcolo allegati al presente atto e qui da intendersi espressamente richiamati e trascritti o a quella diversa maggiore o inferiore somma che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di disponenda C.T.U. tecnico - contabile al fine anche di attualizzare le somme indicate;
3) Con vittoria di spese e compensi di lite da determinarsi anche in relazione al disposto dell'art. 96 c.p.c., stante il contegno assunto per oltre venti anni dal ed alla luce dei concomitanti e Controparte_2 reiterati tentativi di bonario componimento posti in essere dal Sig. ;”. Parte_1
Con comparsa depositata in data 23 dicembre 2015 si costituiva in giudizio il
, il quale eccepiva in via preliminare la carenza di Controparte_2 legittimazione attiva dell'attore, avendo questi ceduto il proprio ramo d'azienda alla
Pinter s.r.l. con contratto del 29.12.1995; inoltre, sempre in via preliminare, sul presupposto che le somme pretese afferivano all' Parte_2
chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
[...] Parte_5
Nel merito, l'Ente convenuto eccepiva: la difformità dei lavori eseguiti
[...] dall'impresa aggiudicataria rispetto agli atti contrattuali e la natura unilaterale delle variazioni apportate in sede di esecuzione di progetto;
la mancanza di accettazione e approvazione del collaudo dell'opera oggetto di appalto;
la decadenza per tardività delle riserve apposte in sede di sottoscrizione del certificato di “non collaudo” del 10.06.2011
a firma dell'ing. e, comunque, la prescrizione delle somme Controparte_4
reclamate con dette riserve, oltre alla loro infondatezza.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita in via documentale, con rigetto delle richieste istruttorie giusta ordinanza del 16.06.2018
(dep. il 18.06.2018) e con rinvio per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Con decreto n. 12/2024 la causa veniva assegnata alla scrivente.
All'udienza sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso come da note scritte pervenute in atti.
2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva svolta dal , il quale deduceva l'avvenuta cessione del ramo Controparte_2
d'azienda della ditta di VI IN a Pinter s.r.l. con contratto del 29.12.1995.
Detta cessione di azienda, sia pure non documentalmente provata, non era specificamente contestata da parte attrice, potendo pertanto ritenersi dato acquisito in atti.
Nondimeno, detto profilo, ex se considerato, non rileva ai fini dell'accoglimento dell'eccezione proposta, invero da qualificarsi più correttamente quale questione attinente alla titolarità del rapporto dal lato attivo secondo l'insegnamento della Suprema Corte
(cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., 16 febbraio 2016, n. 2156).
Sul punto, è sufficiente richiamare che ai sensi dell'art. 2559 c.c. “La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese”.
La trasformazione di un'impresa individuale in società implica trasferimento delle situazioni soggettive attive e passive inerenti all'esercizio dell'impresa ancora in atto al momento della trasformazione dal titolare della ditta individuale al nuovo centro di imputazione rappresentato dalla nuova società, ove siano state rispettate le procedure di cui art. 2559 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. III, 19/08/2013, n.19155).
Infatti, in base a tale articolo la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta ha effetto dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, adempimento che non veniva allegato, nè provato dal convenuto sul quale CP_2
gravava il relativo onere.
Pertanto, l'eccezione è infondata.
2.1 Parimenti, va rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del già mandante dell' Parte_5 Parte_2
cessata per fallimento di quest'ultima, non ricorrendo alcuna
[...]
ipotesi di litisconsorzio necessario ed essendo la domanda di accertamento del credito rimessa all'iniziativa della parte interessata.
3. Nel merito le domande attoree non sono fondate per le ragioni di seguito esposte.
conveniva in giudizio il per il Parte_1 Controparte_2 riconoscimento delle riserve rassegnate nella nota a firma dell'attore, datata 10.06.2011, allegata alla relazione, di pari data, dell'ing. Controparte_4
Premesso che - come si evince dai documenti e dalle allegazioni in atti - sulla regolare esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatrice si è formato il giudicato con sentenza irrevocabile n. 845/2018 Reg. Sent., pronunciata dalla Corte di Appello di
SI nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 353/1994 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con ultroneità del vaglio delle difese svolte in parte qua dal convenuto, per circostanza non contestata in atti risulta che la CP_2 ditta esecutrice nella riserva n. 1, rubricata “pagamento dei lavori eseguiti e non contabilizzati”, lamentava il mancato inserimento di lavori che erano stati realizzati e comunque rilevati in sede di visita di collaudo del 17 febbraio 2009, riguardanti la realizzazione dei muretti laterali e delle cunette alla francese, previsti sia dal progetto iniziale che dalla successiva variante, quantificati dal Collaudatore in € 17.090,16 (pari a
33.835.545 di vecchie Lire su cui computare il ribasso d'asta pari al 2,20% e quindi pari a 744.382 per un totale di Lire 33.091.163), oltre interessi legali e moratori, rivalutazione monetaria come per legge ed interessi anatocistici conseguenziali.
Il verbale di collaudo del 17.02.2009 risulta prodotto in atti, redatto in contraddittorio e sottoscritto – tra gli altri – dal , dal quale Controparte_2 risulta l'analitica indicazione delle opere realizzate dall'impresa appaltatrice e non allibrate e non inserite nella contabilità finale.
La ricorrenza di dette opere non è specificamente contestata dall'Ente convenuto, come pure la quantificazione del quantum debeatur pari ad € 17.090,16; tuttavia, il preliminarmente eccepiva la tardività dell'iscrizione della Controparte_2
riserva e la prescrizione del credito.
Quanto alla decadenza eccepita dall'Ente convenuto, in tema di appalti pubblici, dal combinato disposto degli artt. 16,54 e 64 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 e 26 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, applicabili ratione temporis, si ricava che l'appaltatore di un'opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo spettantegli, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili;
ad esporre, poi, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma;
ed a confermare, infine, la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale (cfr. Cass. Civ., sez. I, 27/06/2017, n.15937; Cass. Civ., sez. I, 17/07/2014,
n.16367; Cass. Civ., sez. I, 22/05/2007, n.11852).
Consegue che la riserva contenuta nel verbale del 17.02.2009, cui parte attrice faceva riferimento per far valere detto credito per ulteriori lavorazioni, non risultava tempestivamente iscritta e coltivata, essendo sufficiente sul punto osservare che – per circostanza incontestata in atti - i lavori, eseguiti dall'appaltatrice, erano stati ultimati in data 20.03.1992, rimanendo irrilevanti le operazioni di collaudo.
La Corte di Cassazione ha specificato che “L'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al collaudo, si compie in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, che si articola in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare. Allo stesso è imposto l'onere, reso evidente dal riferimento operato dall'art. 53 del r. d. n. 350 del 1895 alla necessità che l'appaltatore indichi tutte le domande che crede di fare, di contestare immediatamente ogni circostanza che riguardi le prestazioni (eseguite o non), la quale sia suscettibile di comportare un incremento delle spese previste, mediante un atto, pur esso a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione, cui deve provvedere tempestivamente, a pena di decadenza, non soltanto per un dovere di lealtà contrattuale e per l'esigenza di tempestivi controlli, ma soprattutto nell'interesse pubblico di consentire all'Amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari predisposti per la sua realizzazione” (Cass. Civ., sez. I, 04/04/2019, n. 9518).
L'onere di tempestiva denuncia è espressione di un principio generale e diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri della diligenza e della buona fede, da parte dell'appaltatore, e questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le cause delle situazioni per lui pregiudizievoli ed il presumibile onere economico, salvo poi a precisarne l'entità nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale (cfr. Cass. Civ., sez. I,
04/09/2004, n.17906).
Ne consegue che l'impresa non formulava tempestivamente la riserva in oggetto e, pertanto, deve ritenersi decaduta dalla relativa domanda, con assorbimento dell'eccezione di prescrizione del credito.
3.1 Con la riserva n. 2, alla voce “danni per ritardato collaudo dell'opera”, parte attrice rivendicava il riconoscimento di varie voci di danno classificate in diverse sottocategorie, come sopra riportate e quantificate, subite tra il completamento dei lavori e le operazioni di collaudo, ovvero tra il 20.03.1992 al 10.06.2011.
Parte attrice lamentava i maggiori oneri sostenuti per spese generali, per il mantenimento delle polizze di garanzia sino al 2001, per esposizioni bancarie e per il danno ingiusto diretto e conseguenziale, asseritamente derivato dalle azioni giudiziarie subite per mancanza di liquidità causata da omessi pagamenti, nonché per iniziativa delle ditte fornitrici e delle maestranze
Il fatto che asseritamente dava origine al pregiudizio lamentato è rappresentato dal ritardo nell'emissione del certificato di collaudo per inerzia della stazione appaltante.
Al riguardo va rilevato che il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo e nella sua approvazione, qualora sia imputabile al comportamento della stazione appaltante, senza che possa addebitarsi all'appaltatore alcun comportamento ostativo alle operazioni di collaudo, delinea una fattispecie di inadempimento contrattuale, suscettibile di richiesta di risarcimento del danno.
Il danno subito a causa del ritardo nell'emissione del certificato di collaudo comprende le spese generali, limitatamente a quelle che continuano ad operare nelle more dell'emissione dello stesso certificato, afferenti alle spese amministrative d'impresa ancora attive e alla custodia delle opere cui l'appaltatore è tenuto fino al collaudo.
Grava, tuttavia, sull'appaltatore l'onere probatorio in ordine al danno preteso per il ritardo nell'emissione degli atti conclusivi del contratto e, in particolare, del certificato di collaudo, non potendosi ricorrere a criteri puramente equitativi per la sua liquidazione in mancanza di prova dell'an debeatur.
Si evidenzia, altresì, che l'Ente appaltante faceva eseguire ad altre ditte e con propri fondi, su parte del tracciato eseguito con l'appalto in oggetto, una parte delle opere di finitura necessarie (conglomerati bituminosi) che avevano consentito l'utilizzo parziale dell'arteria stradale, aprendola al transito e consentendo il raggiungimento della discarica di R.S.U. anche ai propri mezzi (cfr. nota del 18.12.2012 a firma dell'ing. CP_4
.
[...]
Quindi, il preteso danno da ritardo nel collaudo richiedeva una specifica prova, da parte dell'appaltatrice, di aver dovuto impiegare la sua struttura tecnica ed amministrativa in loco nelle more dell'emissione del certificato di collaudo dal momento che l'opera veniva ultimata il 20.03.1993 e che il mancato collaudo non era dipeso da omissioni nel completamento di opere la cui esecuzione gravava sull'appaltatrice, cosicché non si rendeva necessaria un'attività post operam, tanto che oltretutto l'opera veniva utilizzata dal convenuto: prova non fornita in giudizio. CP_2
Quanto, poi, ai maggiori oneri sostenuti per il mantenimento delle polizze stipulate a garanzia dell'esatto adempimento, va ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal se solo si ha riguardo alla Controparte_2
circostanza che dette polizze - per stessa ammissione di parte attrice - venivano estinte nel 2001 per, poi, formulare riserva solo a corredo della relazione del 10.06.2011.
Cosicché, gran parte degli oneri per costi assicurativi era certamente prescritto per decorso del termine di prescrizione ordinaria decennale quale credito nascente dal contratto di appalto, e che per la restante parte (di cui non ricorre prova non avendo parte attrice controdedotto alcunchè rispetto all'eccezione di prescrizione) difettava, in ogni caso, la prova dell'esborso per l'asserito e non dimostrato mantenimento delle polizze assicurative.
Analogo difetto probatorio, con conseguente rigetto della domanda attorea, va esteso anche ai maggiori oneri asseritamente sostenuti per esposizioni debitorie con la
Banca Nazionale del lavoro, dal momento che non veniva fornita in giudizio prova di dette esposizioni, né del danno asseritamente subito, né del nesso causale tra l'omesso pagamento del e le azioni esecutive asseritamente intraprese in danno Parte_6 dell'appaltatrice.
Parimenti insufficiente ed inconducente ai fini di prova è la documentazione prodotta da circa il pignoramento presso terzi subito, iscritto al n. Parte_1
3355/1998 R.G.E. dinanzi alla Pretura Circondariale di SI (senza che peraltro fosse meglio precisata la qualità dei soggetti creditori pignoranti), non evincendosi in atti, né essendo altrimenti dimostrato il nesso di derivazione causale tra il ritardo lamentato nella definizione dell'appalto e la circostanza di avere subito asserite azioni giudiziarie, non dimostrate, da parte di maestranze e fornitori. Cosicché, va rigettata la pretesa di cui alla riserva 2.d per “danno ingiusto diretto e conseguenziale”.
Con riguardo alla riserva 2.e, parte attrice chiedeva il riconoscimento del premio incentivante oltre interessi legali ai sensi dell'art. 33 e ss. del Capitolato Generale Opere
Pubbliche ed interessi anatocistici ai sensi dell'art. 5 l. 741/81, in quanto l'opera veniva conclusa in data 20 marzo 1992, ultimata nel pieno rispetto dei termini convenuti di mesi
18, la cui scadenza doveva essere individuata al 30 maggio 1992.
L'art. 35 della legge regionale n. 21/1985, rubricato “Penale e premi di incentivazione”, richiamato dalla clausola 9 del contratto di appalto dell'1.02.1988, prevede che nei capitolati speciali di appalto “deve essere previsto un premio di incentivazione da corrispondere all' impresa in caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali inizialmente previsti, nella misura massima del 6 per cento dell'importo globale a base d' asta, da corrispondersi nella misura dell' 1 per cento per ogni mese di anticipazione o frazione di mese superiore a 15 giorni. All' erogazione dei premi di incentivazione si provvede con l'utilizzazione delle somme destinate dall' amministrazione per la revisione dei prezzi.”.
Ora, premesso che non risulta prodotto in giudizio il capitolato speciale del contratto di appalto per cui è causa e, quindi, la fonte contrattuale del premio preteso dall'istante, in ogni caso va dato seguito, in quanto rispondente alla ratio della norma regionale testualmente riportata, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, secondo il quale “In tema di appalti di opere pubbliche nella regione
Sicilia, la norma di cui alla L.R. n. 21 del 1985, art. 35 - nel prevedere il diritto alla corresponsione di un "premio di incentivazione", da corrispondere all'impresa in caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali inizialmente previsti dal capitolato d'appalto - deve essere interpretata, sul piano letterale, logico e sistematico, nel senso che tale premio è collegato solo ad una ultimazione anticipata rispetto al termine inizialmente fissato dal contratto;
2) il premio conseguentemente va escluso tutte le volte in cui (e per il solo fatto che) il termine finale sia (legittimamente nel rapporto
d'appalto) posticipato, e quindi tanto se ciò avvenga a seguito di proroga anche concordata, quanto nell'ipotesi di sospensioni e varianti, ancorché disposte dalla stazione appaltante, quanto infine per fatti dovuti ad ipotesi di slittamento o differimento per forza maggiore: in quanto l'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera prima del tempo inizialmente fissato, valutato positivamente in relazione ai tempi iniziali, può non sussistere rispetto ai diversi tempi sopravvenuti nel corso dell'esecuzione, quale che sia la causa del differimento” (Cass. Civ., sez. VI, 30/03/2011, n.7204; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., sez. I, 26/03/2003, n.4477).
Se è vero che interesse della P.A. è fruire dell'opera pubblica prima di quando l'appalto concluso preveda che essa sia finita, è logica la limitazione per la quale il diritto al premio sorge solo per l'anticipazione nella consegna dell'opera rispetto ai termini originari del contratto, non avendo rilievo eventuali anticipi rispetto a termini nuovi e diversi da quelli del contratto. L'interpretazione letterale e sistematica della legge regionale così come una lettura logica e teleologica di essa comporta che gli appalti per lavori pubblici in Sicilia possono collegare solo ai termini per l'ultimazione dei lavori fissati in essi, "inizialmente", il premio d'incentivazione per il completamento anticipato delle opere (cfr. Cass. Civ., n. 4477/2003 cit.).
Pertanto, emergendo in maniera pacifica in atti lo spostamento del termine contrattuale originario pattuito, deve escludersi il diritto dell'appaltatore alla percezione del premio. Quando la stazione appaltante disponga varianti e sospensioni dei lavori, con atto di sottomissione dell'appaltatore che l'accetta, nasce un nuovo rapporto e una diversa regolamentazione degli interessi che la legge non impone debba comprendere il premio d'incentivazione, comunque non risultante concordato tra le parti stante la mancata produzione del capitolato speciale d'appalto.
3.2 Con riguardo alla riserva n. 3, in ordine all'importo di € 21.333,480 di cui al certificato di pagamento n. 9/b, emerge documentalmente che esso era stato oggetto della pretesa azionata in via monitoria dall'appaltatrice e dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 353/1994 Trib. B.P.G., cui faceva seguito l'accertamento di merito del credito nell'ambito del giudizio di opposizione definito con sentenza irrevocabile. Cosicché, in ossequio al principio di ne bis in idem, è precluso in questa sede il vaglio della domanda reiterata nel presente giudizio.
Quanto, poi, alla somma di € 14.671,55, parte attrice ne chiedeva il riconoscimento in ragione degli errori di contabilità contenuti nel calcolo revisionale definitivo.
Anche detta domanda non è meritevole di accoglimento.
Parte attrice deduceva che l'ammontare revisionale complessivo netto ammontava ad € 417.353,397 oltre iva, da cui detrarre gli emolumenti portati dai certificati della direzione lavori già emessi, determinando la somma dovuta a saldo in € 14.671,55, oltre iva ed interessi.
Ed invero, l'attore non forniva alcun documento relativo alla contabilità dell'appalto, risultando del tutto indimostrata la pretesa in parte qua, né a ciò supplisce la relazione riservata del 2.07.2012 a firma del collaudatore ing. Controparte_4
È appena il caso di rilevare – anche in considerazione della richiesta di acquisizione reiterata in sede di precisazione delle conclusioni – la tardiva ed irrituale produzione della relazione testé richiamata depositata agli atti del fascicolo telematico in data 12.03.2021, sebbene l'esibizione non fosse stata autorizzata con ordinanza del
16.06.2018, che rigettava l'ordine di acquisizione richiesto da parte attrice.
All'evidenza, detta produzione documentale – in disparte il vaglio circa il valore probatorio della stessa, che risulta assorbito dall'irritualità della produzione e, quindi, dalla sua non utilizzabilità ai fini della decisione – avveniva oltre i termini spirati i quali maturano le preclusioni probatorie;
inoltre, deve confermarsi in questa sede la valutazione operata dal giudice precedentemente assegnatario del procedimento, il quale non ammetteva l'ordine ex art. 210-213 c.p.c., con l'ulteriore precisazione che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, non è consentito per tale via supplire all'onere probatorio gravante sulla parte interessata alla produzione di un documento.
3.3 Il rigetto delle pretese risarcitorie attoree comporta, per l'effetto, il rigetto del riconoscimento delle somme pretese a titolo di interessi e rivalutazione monetaria di cui alla riserva n. 4, quantificate secondo quanto indicato nell'atto di citazione e come sopra riportato. Con riguardo, poi, agli importi pretesi, a tale titolo, in relazione alla rata di saldo di € 21.133,480 e alla terza rata di revisione prezzi pari ad € 197.486,306, essi costituiscono accessori del credito, come tali già oggetto dell'accertamento, passato in giudicato, nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 353/1994, portante detti crediti (come si evince dalla sentenza 238/2014 Trib. B.P.G. in atti).
A tutto quanto sopra consegue il rigetto integrale delle domande attoree in quanto non fondate, rispetto alle quali la c.t.u. contabile, chiesta dall'istante, era inammissibile ed esplorativa in difetto dell'assolvimento degli oneri probatori gravanti sullo stesso.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice in favore del convenuto, nella misura liquidata in dispositivo in CP_2
applicazione del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, nei valori medi per le varie fasi, eccetto che per quella istruttoria alla quale vanno applicati i valori minimi (metà dei valori medi) in ragione della modesta attività istruttoria svolta.
4.1 Non merita accoglimento la domanda formulata da ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c., per l'assorbente considerazione che difetta la soccombenza della parte di cui si chiede la condanna per responsabilità aggravata.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, pronunciando nel giudizio n. 1709/2015 R.G., così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dal , che liquida in € 29.154,00 per Controparte_2
compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge;
- rigetta la domanda svolta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 24 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1709 del Registro Generale Contenzioso 2015,
TRA nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1 in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in
SI, Via Nicola Fabrizi, n. 31, presso lo studio degli dagli avv.ti Gaetano Barresi e
Caterina Buda entrambi del Foro di SI, che lo rappresentano e difendono;
- attore –
CONTRO in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
c.f.: , elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, Piazza P. P.IVA_1
Borsellino, n. 10 recapito professionale dell'avv. Benedetto Calpona, che lo rappresenta e difende;
- convenuto - avente per OGGETTO: pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso da note scritte pervenute ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. quale titolare dell'omonima ditta conveniva in giudizio il Parte_1
, esponendo: che, con contratto di appalto sottoscritto l'1 Controparte_2 febbraio del 1988, il aveva aggiudicato alla Controparte_2 [...]
i lavori di realizzazione della strada esterna di Parte_2
collegamento della frazione con la strada provinciale Zulavini –Lipantani – S. CP_2
Pier Niceto e contrada Petrazzi. L'importo netto convenuto era di Lire 2.877.276.000 con assegnazione del termine di realizzazione di mesi 18; che le opere erano state parzialmente consegnate con verbale del 4 febbraio 1988 dal progettista incaricato Ing. nella qualità di Direttore Lavori;
che detta consegna parziale era stata Per_1 determinata dall'inerzia e responsabilità del , per non aver Controparte_2
ottemperato ad indagini geologiche preliminari dei terreni;
che in data 22 febbraio 1988,
l'Ing. subentrato quale direttore dei lavori al dimissionario ing. CP_3
procedeva in data 1 giugno 1988 alla consegna definitiva dei lavori che si Per_1
sarebbero dovuti compiere nel termine massimo di mesi 18; che nel corso dei lavori si rilevava l'insorgenza di alcuni fenomeni di instabilità talmente rilevanti da determinare la necessaria sospensione degli stessi ed a tal fine fu redatto, in data 24 ottobre 1988, il relativo verbale di sospensione;
che tale sospensione si protrasse dal 24 ottobre 1988 fino al 3 dicembre 1990 e ciò al fine di potere esitare una variante progettuale che prevedesse in definitiva lo spostamento della strada, con variazione del piano di esproprio e con notevole ridimensionamento della lunghezza dell'arteria viaria che dagli iniziali m.
3.000 circa veniva ridotta a m. 1564; che, concluso l'iter in variante, i lavori riprendevano il 3 dicembre 1990 e venivano regolarmente ultimati in data 20 marzo 1992 nel pieno rispetto dei termini temporali e delle somme convenute e contabilizzate, tanto che il collaudatore finale riconosceva come dovuto all'ATI il premio di incentivazione per avere ultimato i lavori in anticipo sul termine pattuito;
che, rimasta infruttuosa la diffida e messa in mora ai fini della corresponsione della complessiva somma pari a Lire 300.000.000, iva esclusa, nascente dal IX° stato di avanzamento lavori e dalla III° rata revisione prezzi giusta il certificato n. 9b del 10 luglio 1993, redatto dalla committenza e regolarmente sottoscritto dalla direzione lavori e dell'allora ingegnere capo dei lavori, con ricorso depositato in data 6 giugno 1994 veniva richiesto al Tribunale di Barcellona P.G. l'emissione nei confronti del Comune di del relativo decreto ingiuntivo avente ad Controparte_2
oggetto la III° rata revisionale;
che in data 4 luglio 1994 il Presidente del Tribunale di
Barcellona P.G. esitava il provvedimento n. 353/94 ordinando all'Ente in oggetto il pagamento immediato in favore del Sig. della complessiva somma Parte_3
di Lire 235.008.704 oltre agli interessi legali e moratori, al 30 aprile 1994, pari a Lire
16.417.739, oltre ancora agli interessi, pro die, pari a Lire 64.250 fino all'effettivo soddisfo ed agli onorari di lite;
che avverso detto decreto ingiuntivo veniva proposta opposizione dal , che veniva rigettata con sentenza n. Controparte_2
45/2000, impugnata dinanzi alla Corte di appello di SI la quale, stante il fallimento della mandante dichiarava la carenza di legittimazione attiva di Parte_2
quale titolare della mandataria, in conseguenza del fallimento e, per gli Parte_1
effetti, la nullità della sentenza n. 45/00 emessa dal Tribunale di Barcellona P. G., statuendo, altresì, la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G.; che, riassunto il giudizio portante il n. 606/08 R.G., il Tribunale di Barcellona P.G. rigettava l'opposizione avanzata dal e confermava il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 353/94 con sentenza n. 238/2014, oggetto di gravame incoando il giudizio iscritto al 574/14 R.G., ancora sub iudice; che, in data 10 giugno 2011 a firma dell'ing. veniva emesso il certificato di collaudo dell'opera al fine di potere Controparte_4 chiudere definitivamente il rapporto con il soggetto esecutore dei lavori e stante l'inerzia della del Comune di e a tal fine sollecitato dall'Ispettorato Tecnico Regionale CP_2 ex LL.PP., che aveva concesso il finanziamento;
che l'ing. accertava che le CP_4
opere eseguite non potevano essere ritualmente collaudate poiché mancanti delle relative finiture (conglomerati bituminosi e barriere protettive) per responsabilità della stazione appaltante, cui spettava l'esecuzione in assenza della relativa copertura finanziaria così come da impegno assunto giusta delibera del Consiglio Comunale del
[...]
n. 36/86, punto 6), ribadito dall'Assessorato Regionale ai LL.PP. Controparte_2 all'art. 6 del Decreto Assessoriale n. 800/14 del 4 giugno 1987; che gli esiti della certificazione dell'ing. accertavano, al contempo, che le opere eseguite CP_4 dall' erano conformi alle indicazioni della committenza ed Parte_2
eseguite nel pieno rispetto dei dati contabili e dei finanziamenti impegnati all'uopo, nonché conformi al progetto appaltato ed alla perizia di variante ed eseguiti a regola d'arte; che le superiori circostanze venivano confermate, altresì, nella nota del
Collaudatore Ing. datata 18 dicembre 2012. CP_4
Tutto quanto sopra premesso, sul presupposto del corretto adempimento dell'appalto in parola, agiva in giudizio per il riconoscimento delle riserve Parte_1 rassegnate nella nota a firma dell'attore, datata 10.06.2011, allegata al “collaudo” reso in pari data e, segnatamente:
1) nella riserva contrassegnata con il n. 1 e rubricata “pagamento dei lavori eseguiti e non contabilizzati” la ditta esecutrice lamentava il mancato inserimento di lavori che erano stati realizzati e rilevati in sede di visita di collaudo del 17 febbraio 2009, riguardanti la realizzazione dei muretti laterali e delle cunette alla francese, previsti sia dal progetto iniziale che dalla successiva variante, quantificati dal Collaudatore in € 17.090,16 (pari a
33.835.545 di vecchie Lire su cui computare il ribasso d'asta pari al 2,20% e quindi pari a 744.382 per un totale di Lire 33.091.163), oltre interessi legali e moratori, rivalutazione monetaria come per legge ed interessi anatocistici conseguenziali;
2) nella riserva contrassegnata con il n. 2 e rubricata “danni per ritardato collaudo dell'opera” venivano classificate le voci di danno in diverse sottocategorie e, segnatamente:
- riserva 2.a – maggiori oneri sostenuti per spese generali, a causa dell'immotivato ritardo che era intercorso tra la corretta ultimazione dei lavori
(20 marzo 1992) e le operazioni di collaudo (10 giugno 2011), quantificati €
211.313,32 (partendo dall'importo netto dei lavori appaltati, dallo stadio terminale dell'appalto e con riferimento alle sole spese generali quantificate giusta l'art. 14 della L. 741/81 nella misura del 13%; a ciò è stata rapportata anche l'aliquota del 10% prudentemente e restrittivamente individuata tendendo conto del c.d. mantenimento aziendale e degli esborsi più contenuti nella fase terminale dell'appalto; si è poi tenuto conto della durata effettiva dei lavori contrattualmente convenuta in mesi 18 e si è conteggiato il ritardo nel collaudo in mesi 216);
- riserva 2.b – maggiori oneri sostenuti per il mantenimento delle polizze stipulate a garanzia dell'esatto adempimento, che l'appaltatrice aveva opportunamente evitato di estinguere in attesa del suddetto collaudo sino al
2001, allorquando non riteneva più di doverle rinnovare stante il loro costo onerosissimo, quantificati in € 105.510,08;
- riserva 2.c – risarcimento danni per esposizioni bancarie, quantificato in €
671.465,21 oltre interessi;
- riserva 2.d – danno ingiusto diretto e conseguenziale, derivato dalle azioni giudiziarie subite per mancanza di liquidità dovuta ad omessi pagamenti, nonché per iniziativa delle ditte fornitrici e delle maestranze, quantificato in €
280.000,00;
- riserva 2.e – premio incentivante oltre interessi legali ai sensi dell'art. 33 e ss. del Capitolato Generale Opere Pubbliche ed interessi anatocistici ai sensi dell'art. 5 l. 741/81 in quanto l'opera veniva conclusa in data 20 marzo 1992, ultimata nel pieno rispetto dei termini convenuti pari a mesi 18 e la cui scadenza doveva essere individuata al 30 maggio 1992, quantificato in €
89.099,14 oltre interessi legali e moratori, rivalutazione come per legge ed interessi anatocistici;
3) nella riserva contrassegnata al n. 3 “pagamento compensi per lavori e revisione prezzi” per il mancato pagamento delle differenze accertate e dovute essenzialmente ad errori posti in essere dalla stazione appaltante, quali:
l'erroneo utilizzo dell'indice relativo alla manodopera, relativamente al 7° periodo contabilizzato, indicando il valore pari a £ 1.636.600 in luogo di quello corretto di £ 1.760.700 giusta quanto pubblicato nella G.U.R.S. del 27 luglio 1991 n. 37 Parte I;
la duplicazione del ribasso d'asta applicato sia sull'importo netto dei lavori che sull'importo revisionale e nel mancato riconoscimento dell'importo revisionale sui lavori eseguiti e non pagati, oggetto della richiesta contenuta sub n.1 delle riserve, quantificato in €
14.671,55 oltre IVA interessi legali e moratori.
Nella medesima riserva parte attrice richiedeva il pagamento della III rata della revisione prezzi relativa all'emissione del certificato di pagamento n. 9/b, oggetto di decreto ingiuntivo, ed anche del pagamento della rata di saldo lavori pari a € 21.133.480 oltre IVA nella misura di legge;
4) nella riserva contrassegnata dal n. 4 “Interessi legali e moratori ai sensi degli artt. 33 e ss. del Capitolato Generale d'Appalto e rivalutazione monetaria per risarcimento danni da tardati pagamenti ed indennizzi. Applicazione interessi anatocistici”, parte attrice reclamava la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli importi dovuti dalla stazione appaltante e ciò in applicazione del D.R.P. n. 1063/62, applicando il tasso legale di interesse per i primi 60 gg. dal giorno di maturazione del dovuto per poi applicare quello moratorio come per legge quantificati in € 527.637,33, e di seguito specificati:
- Saldo riconosciuto dal Collaudo £ 21.133.480, non incassato, totale interessi
£ 31.452.616, oggi euro16.243,92;
- Somme indicate nel IX SAL £ 97.212.000, incassate in data 23 dicembre
1993, totale interessi dovuti £ 54.868.989, oggi pari ad euro 28.337,47;
- Somme relative a lavori eseguiti e non pagati, £ 33.091.163, non incassate, totale interessi dovuti £ 52.857.150 oggi pari ad euro 27.298,44; - Somme relative alla III rata revisionale £ 197.486.306, non incassate, totale interessi dovuti £ 315.586.096, oggi pari ad euro 162.986,62;
- Somme relative al saldo revisionale £ 28.875.073, non incassate, totale interessi dovuti £ 42.260.252, oggi pari ad euro 21.825,60;
- Somme relative al mantenimento delle spese generali per ritardato collaudo
£ 409.159.636, non incassate, totale interessi dovuti £ 194.700.076, oggi pari ad euro100.554,20;
- Somme relative al mantenimento delle polizze fidejussorie £ 204.296.000 per ritardato collaudo, non incassate, totale interessi dovuti £ 178.831.932, oggi pari ad euro 92.358,99;
- Somme relative al premio incentivante £ 172.520.000, non incassate, totale interessi dovuti £ 151.016.588, oggi pari ad euro 77.993,56, oltre IVA se dovuta, oltre importi che dovranno essere aggiornati dal
31.12.2010 sino alla data del soddisfo, oltre applicazione degli interessi anatocistici.
Pertanto, dichiarata la disponibilità a corrispondere quanto eventualmente dovuto pro quota a fallita, fino al momento dell'avvenuto fallimento, Parte_4
detraendo quanto già precedentemente corrisposto e le spese sostenute dalla capogruppo fino ad oggi e mai conteggiate, parte attrice chiedeva di “1) ritenere e dichiarare dovuti al Sig. gli importi contenuti nelle riserve allegate al collaudo reso in Parte_1
Palermo in data 10 giugno 2011 a firma dell'ing. e relative Controparte_4 all'appalto lavori di costruzione della strada comunale collegante la fraz. con CP_2
la S.P. Zularini – Lipantani – S. Pier Niceto e contrada Pedrazza, sottoscritto con contratto rep. n. 2/88 dell'1 febbraio 1988 e registrato in Milazzo il 4 febbraio 1988 al numero 133 Serie I e per come più compiutamente esposto in narrativa;
2) per gli effetti condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento delle somme ivi indicate, pari a £ 2.908.388.218 oggi pari ad
Euro 1.502.057,16, o aquella maggiore o inferiore somma che sarà eventualmente accertata e/o modificata in corso di causa;
3) ancora, per gli effetti, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagamento degli interessi legali e moratori, pari al 31 dicembre 2010 a £ 1.021.574.495, oggi pari ad Euro 527.599,20 ed, ove occorra, della rivalutazione monetaria, dovuti sugli importi iscritti a riserva di cui al superiore punto n. 2 ed agli interessi anatocistici dovuti come da prospetti di calcolo allegati al presente atto e qui da intendersi espressamente richiamati e trascritti o a quella diversa maggiore o inferiore somma che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di disponenda C.T.U. tecnico - contabile al fine anche di attualizzare le somme indicate;
3) Con vittoria di spese e compensi di lite da determinarsi anche in relazione al disposto dell'art. 96 c.p.c., stante il contegno assunto per oltre venti anni dal ed alla luce dei concomitanti e Controparte_2 reiterati tentativi di bonario componimento posti in essere dal Sig. ;”. Parte_1
Con comparsa depositata in data 23 dicembre 2015 si costituiva in giudizio il
, il quale eccepiva in via preliminare la carenza di Controparte_2 legittimazione attiva dell'attore, avendo questi ceduto il proprio ramo d'azienda alla
Pinter s.r.l. con contratto del 29.12.1995; inoltre, sempre in via preliminare, sul presupposto che le somme pretese afferivano all' Parte_2
chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
[...] Parte_5
Nel merito, l'Ente convenuto eccepiva: la difformità dei lavori eseguiti
[...] dall'impresa aggiudicataria rispetto agli atti contrattuali e la natura unilaterale delle variazioni apportate in sede di esecuzione di progetto;
la mancanza di accettazione e approvazione del collaudo dell'opera oggetto di appalto;
la decadenza per tardività delle riserve apposte in sede di sottoscrizione del certificato di “non collaudo” del 10.06.2011
a firma dell'ing. e, comunque, la prescrizione delle somme Controparte_4
reclamate con dette riserve, oltre alla loro infondatezza.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita in via documentale, con rigetto delle richieste istruttorie giusta ordinanza del 16.06.2018
(dep. il 18.06.2018) e con rinvio per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Con decreto n. 12/2024 la causa veniva assegnata alla scrivente.
All'udienza sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno concluso come da note scritte pervenute in atti.
2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva svolta dal , il quale deduceva l'avvenuta cessione del ramo Controparte_2
d'azienda della ditta di VI IN a Pinter s.r.l. con contratto del 29.12.1995.
Detta cessione di azienda, sia pure non documentalmente provata, non era specificamente contestata da parte attrice, potendo pertanto ritenersi dato acquisito in atti.
Nondimeno, detto profilo, ex se considerato, non rileva ai fini dell'accoglimento dell'eccezione proposta, invero da qualificarsi più correttamente quale questione attinente alla titolarità del rapporto dal lato attivo secondo l'insegnamento della Suprema Corte
(cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., 16 febbraio 2016, n. 2156).
Sul punto, è sufficiente richiamare che ai sensi dell'art. 2559 c.c. “La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese”.
La trasformazione di un'impresa individuale in società implica trasferimento delle situazioni soggettive attive e passive inerenti all'esercizio dell'impresa ancora in atto al momento della trasformazione dal titolare della ditta individuale al nuovo centro di imputazione rappresentato dalla nuova società, ove siano state rispettate le procedure di cui art. 2559 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. III, 19/08/2013, n.19155).
Infatti, in base a tale articolo la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta ha effetto dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, adempimento che non veniva allegato, nè provato dal convenuto sul quale CP_2
gravava il relativo onere.
Pertanto, l'eccezione è infondata.
2.1 Parimenti, va rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del già mandante dell' Parte_5 Parte_2
cessata per fallimento di quest'ultima, non ricorrendo alcuna
[...]
ipotesi di litisconsorzio necessario ed essendo la domanda di accertamento del credito rimessa all'iniziativa della parte interessata.
3. Nel merito le domande attoree non sono fondate per le ragioni di seguito esposte.
conveniva in giudizio il per il Parte_1 Controparte_2 riconoscimento delle riserve rassegnate nella nota a firma dell'attore, datata 10.06.2011, allegata alla relazione, di pari data, dell'ing. Controparte_4
Premesso che - come si evince dai documenti e dalle allegazioni in atti - sulla regolare esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatrice si è formato il giudicato con sentenza irrevocabile n. 845/2018 Reg. Sent., pronunciata dalla Corte di Appello di
SI nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 353/1994 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con ultroneità del vaglio delle difese svolte in parte qua dal convenuto, per circostanza non contestata in atti risulta che la CP_2 ditta esecutrice nella riserva n. 1, rubricata “pagamento dei lavori eseguiti e non contabilizzati”, lamentava il mancato inserimento di lavori che erano stati realizzati e comunque rilevati in sede di visita di collaudo del 17 febbraio 2009, riguardanti la realizzazione dei muretti laterali e delle cunette alla francese, previsti sia dal progetto iniziale che dalla successiva variante, quantificati dal Collaudatore in € 17.090,16 (pari a
33.835.545 di vecchie Lire su cui computare il ribasso d'asta pari al 2,20% e quindi pari a 744.382 per un totale di Lire 33.091.163), oltre interessi legali e moratori, rivalutazione monetaria come per legge ed interessi anatocistici conseguenziali.
Il verbale di collaudo del 17.02.2009 risulta prodotto in atti, redatto in contraddittorio e sottoscritto – tra gli altri – dal , dal quale Controparte_2 risulta l'analitica indicazione delle opere realizzate dall'impresa appaltatrice e non allibrate e non inserite nella contabilità finale.
La ricorrenza di dette opere non è specificamente contestata dall'Ente convenuto, come pure la quantificazione del quantum debeatur pari ad € 17.090,16; tuttavia, il preliminarmente eccepiva la tardività dell'iscrizione della Controparte_2
riserva e la prescrizione del credito.
Quanto alla decadenza eccepita dall'Ente convenuto, in tema di appalti pubblici, dal combinato disposto degli artt. 16,54 e 64 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 e 26 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, applicabili ratione temporis, si ricava che l'appaltatore di un'opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee ad incidere sul compenso complessivo spettantegli, è tenuto ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili;
ad esporre, poi, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma;
ed a confermare, infine, la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale (cfr. Cass. Civ., sez. I, 27/06/2017, n.15937; Cass. Civ., sez. I, 17/07/2014,
n.16367; Cass. Civ., sez. I, 22/05/2007, n.11852).
Consegue che la riserva contenuta nel verbale del 17.02.2009, cui parte attrice faceva riferimento per far valere detto credito per ulteriori lavorazioni, non risultava tempestivamente iscritta e coltivata, essendo sufficiente sul punto osservare che – per circostanza incontestata in atti - i lavori, eseguiti dall'appaltatrice, erano stati ultimati in data 20.03.1992, rimanendo irrilevanti le operazioni di collaudo.
La Corte di Cassazione ha specificato che “L'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al collaudo, si compie in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, che si articola in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare. Allo stesso è imposto l'onere, reso evidente dal riferimento operato dall'art. 53 del r. d. n. 350 del 1895 alla necessità che l'appaltatore indichi tutte le domande che crede di fare, di contestare immediatamente ogni circostanza che riguardi le prestazioni (eseguite o non), la quale sia suscettibile di comportare un incremento delle spese previste, mediante un atto, pur esso a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione, cui deve provvedere tempestivamente, a pena di decadenza, non soltanto per un dovere di lealtà contrattuale e per l'esigenza di tempestivi controlli, ma soprattutto nell'interesse pubblico di consentire all'Amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari predisposti per la sua realizzazione” (Cass. Civ., sez. I, 04/04/2019, n. 9518).
L'onere di tempestiva denuncia è espressione di un principio generale e diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri della diligenza e della buona fede, da parte dell'appaltatore, e questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le cause delle situazioni per lui pregiudizievoli ed il presumibile onere economico, salvo poi a precisarne l'entità nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale (cfr. Cass. Civ., sez. I,
04/09/2004, n.17906).
Ne consegue che l'impresa non formulava tempestivamente la riserva in oggetto e, pertanto, deve ritenersi decaduta dalla relativa domanda, con assorbimento dell'eccezione di prescrizione del credito.
3.1 Con la riserva n. 2, alla voce “danni per ritardato collaudo dell'opera”, parte attrice rivendicava il riconoscimento di varie voci di danno classificate in diverse sottocategorie, come sopra riportate e quantificate, subite tra il completamento dei lavori e le operazioni di collaudo, ovvero tra il 20.03.1992 al 10.06.2011.
Parte attrice lamentava i maggiori oneri sostenuti per spese generali, per il mantenimento delle polizze di garanzia sino al 2001, per esposizioni bancarie e per il danno ingiusto diretto e conseguenziale, asseritamente derivato dalle azioni giudiziarie subite per mancanza di liquidità causata da omessi pagamenti, nonché per iniziativa delle ditte fornitrici e delle maestranze
Il fatto che asseritamente dava origine al pregiudizio lamentato è rappresentato dal ritardo nell'emissione del certificato di collaudo per inerzia della stazione appaltante.
Al riguardo va rilevato che il ritardo nell'emissione del certificato di collaudo e nella sua approvazione, qualora sia imputabile al comportamento della stazione appaltante, senza che possa addebitarsi all'appaltatore alcun comportamento ostativo alle operazioni di collaudo, delinea una fattispecie di inadempimento contrattuale, suscettibile di richiesta di risarcimento del danno.
Il danno subito a causa del ritardo nell'emissione del certificato di collaudo comprende le spese generali, limitatamente a quelle che continuano ad operare nelle more dell'emissione dello stesso certificato, afferenti alle spese amministrative d'impresa ancora attive e alla custodia delle opere cui l'appaltatore è tenuto fino al collaudo.
Grava, tuttavia, sull'appaltatore l'onere probatorio in ordine al danno preteso per il ritardo nell'emissione degli atti conclusivi del contratto e, in particolare, del certificato di collaudo, non potendosi ricorrere a criteri puramente equitativi per la sua liquidazione in mancanza di prova dell'an debeatur.
Si evidenzia, altresì, che l'Ente appaltante faceva eseguire ad altre ditte e con propri fondi, su parte del tracciato eseguito con l'appalto in oggetto, una parte delle opere di finitura necessarie (conglomerati bituminosi) che avevano consentito l'utilizzo parziale dell'arteria stradale, aprendola al transito e consentendo il raggiungimento della discarica di R.S.U. anche ai propri mezzi (cfr. nota del 18.12.2012 a firma dell'ing. CP_4
.
[...]
Quindi, il preteso danno da ritardo nel collaudo richiedeva una specifica prova, da parte dell'appaltatrice, di aver dovuto impiegare la sua struttura tecnica ed amministrativa in loco nelle more dell'emissione del certificato di collaudo dal momento che l'opera veniva ultimata il 20.03.1993 e che il mancato collaudo non era dipeso da omissioni nel completamento di opere la cui esecuzione gravava sull'appaltatrice, cosicché non si rendeva necessaria un'attività post operam, tanto che oltretutto l'opera veniva utilizzata dal convenuto: prova non fornita in giudizio. CP_2
Quanto, poi, ai maggiori oneri sostenuti per il mantenimento delle polizze stipulate a garanzia dell'esatto adempimento, va ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal se solo si ha riguardo alla Controparte_2
circostanza che dette polizze - per stessa ammissione di parte attrice - venivano estinte nel 2001 per, poi, formulare riserva solo a corredo della relazione del 10.06.2011.
Cosicché, gran parte degli oneri per costi assicurativi era certamente prescritto per decorso del termine di prescrizione ordinaria decennale quale credito nascente dal contratto di appalto, e che per la restante parte (di cui non ricorre prova non avendo parte attrice controdedotto alcunchè rispetto all'eccezione di prescrizione) difettava, in ogni caso, la prova dell'esborso per l'asserito e non dimostrato mantenimento delle polizze assicurative.
Analogo difetto probatorio, con conseguente rigetto della domanda attorea, va esteso anche ai maggiori oneri asseritamente sostenuti per esposizioni debitorie con la
Banca Nazionale del lavoro, dal momento che non veniva fornita in giudizio prova di dette esposizioni, né del danno asseritamente subito, né del nesso causale tra l'omesso pagamento del e le azioni esecutive asseritamente intraprese in danno Parte_6 dell'appaltatrice.
Parimenti insufficiente ed inconducente ai fini di prova è la documentazione prodotta da circa il pignoramento presso terzi subito, iscritto al n. Parte_1
3355/1998 R.G.E. dinanzi alla Pretura Circondariale di SI (senza che peraltro fosse meglio precisata la qualità dei soggetti creditori pignoranti), non evincendosi in atti, né essendo altrimenti dimostrato il nesso di derivazione causale tra il ritardo lamentato nella definizione dell'appalto e la circostanza di avere subito asserite azioni giudiziarie, non dimostrate, da parte di maestranze e fornitori. Cosicché, va rigettata la pretesa di cui alla riserva 2.d per “danno ingiusto diretto e conseguenziale”.
Con riguardo alla riserva 2.e, parte attrice chiedeva il riconoscimento del premio incentivante oltre interessi legali ai sensi dell'art. 33 e ss. del Capitolato Generale Opere
Pubbliche ed interessi anatocistici ai sensi dell'art. 5 l. 741/81, in quanto l'opera veniva conclusa in data 20 marzo 1992, ultimata nel pieno rispetto dei termini convenuti di mesi
18, la cui scadenza doveva essere individuata al 30 maggio 1992.
L'art. 35 della legge regionale n. 21/1985, rubricato “Penale e premi di incentivazione”, richiamato dalla clausola 9 del contratto di appalto dell'1.02.1988, prevede che nei capitolati speciali di appalto “deve essere previsto un premio di incentivazione da corrispondere all' impresa in caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali inizialmente previsti, nella misura massima del 6 per cento dell'importo globale a base d' asta, da corrispondersi nella misura dell' 1 per cento per ogni mese di anticipazione o frazione di mese superiore a 15 giorni. All' erogazione dei premi di incentivazione si provvede con l'utilizzazione delle somme destinate dall' amministrazione per la revisione dei prezzi.”.
Ora, premesso che non risulta prodotto in giudizio il capitolato speciale del contratto di appalto per cui è causa e, quindi, la fonte contrattuale del premio preteso dall'istante, in ogni caso va dato seguito, in quanto rispondente alla ratio della norma regionale testualmente riportata, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, secondo il quale “In tema di appalti di opere pubbliche nella regione
Sicilia, la norma di cui alla L.R. n. 21 del 1985, art. 35 - nel prevedere il diritto alla corresponsione di un "premio di incentivazione", da corrispondere all'impresa in caso di anticipata ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali inizialmente previsti dal capitolato d'appalto - deve essere interpretata, sul piano letterale, logico e sistematico, nel senso che tale premio è collegato solo ad una ultimazione anticipata rispetto al termine inizialmente fissato dal contratto;
2) il premio conseguentemente va escluso tutte le volte in cui (e per il solo fatto che) il termine finale sia (legittimamente nel rapporto
d'appalto) posticipato, e quindi tanto se ciò avvenga a seguito di proroga anche concordata, quanto nell'ipotesi di sospensioni e varianti, ancorché disposte dalla stazione appaltante, quanto infine per fatti dovuti ad ipotesi di slittamento o differimento per forza maggiore: in quanto l'interesse pubblico all'esecuzione dell'opera prima del tempo inizialmente fissato, valutato positivamente in relazione ai tempi iniziali, può non sussistere rispetto ai diversi tempi sopravvenuti nel corso dell'esecuzione, quale che sia la causa del differimento” (Cass. Civ., sez. VI, 30/03/2011, n.7204; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., sez. I, 26/03/2003, n.4477).
Se è vero che interesse della P.A. è fruire dell'opera pubblica prima di quando l'appalto concluso preveda che essa sia finita, è logica la limitazione per la quale il diritto al premio sorge solo per l'anticipazione nella consegna dell'opera rispetto ai termini originari del contratto, non avendo rilievo eventuali anticipi rispetto a termini nuovi e diversi da quelli del contratto. L'interpretazione letterale e sistematica della legge regionale così come una lettura logica e teleologica di essa comporta che gli appalti per lavori pubblici in Sicilia possono collegare solo ai termini per l'ultimazione dei lavori fissati in essi, "inizialmente", il premio d'incentivazione per il completamento anticipato delle opere (cfr. Cass. Civ., n. 4477/2003 cit.).
Pertanto, emergendo in maniera pacifica in atti lo spostamento del termine contrattuale originario pattuito, deve escludersi il diritto dell'appaltatore alla percezione del premio. Quando la stazione appaltante disponga varianti e sospensioni dei lavori, con atto di sottomissione dell'appaltatore che l'accetta, nasce un nuovo rapporto e una diversa regolamentazione degli interessi che la legge non impone debba comprendere il premio d'incentivazione, comunque non risultante concordato tra le parti stante la mancata produzione del capitolato speciale d'appalto.
3.2 Con riguardo alla riserva n. 3, in ordine all'importo di € 21.333,480 di cui al certificato di pagamento n. 9/b, emerge documentalmente che esso era stato oggetto della pretesa azionata in via monitoria dall'appaltatrice e dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 353/1994 Trib. B.P.G., cui faceva seguito l'accertamento di merito del credito nell'ambito del giudizio di opposizione definito con sentenza irrevocabile. Cosicché, in ossequio al principio di ne bis in idem, è precluso in questa sede il vaglio della domanda reiterata nel presente giudizio.
Quanto, poi, alla somma di € 14.671,55, parte attrice ne chiedeva il riconoscimento in ragione degli errori di contabilità contenuti nel calcolo revisionale definitivo.
Anche detta domanda non è meritevole di accoglimento.
Parte attrice deduceva che l'ammontare revisionale complessivo netto ammontava ad € 417.353,397 oltre iva, da cui detrarre gli emolumenti portati dai certificati della direzione lavori già emessi, determinando la somma dovuta a saldo in € 14.671,55, oltre iva ed interessi.
Ed invero, l'attore non forniva alcun documento relativo alla contabilità dell'appalto, risultando del tutto indimostrata la pretesa in parte qua, né a ciò supplisce la relazione riservata del 2.07.2012 a firma del collaudatore ing. Controparte_4
È appena il caso di rilevare – anche in considerazione della richiesta di acquisizione reiterata in sede di precisazione delle conclusioni – la tardiva ed irrituale produzione della relazione testé richiamata depositata agli atti del fascicolo telematico in data 12.03.2021, sebbene l'esibizione non fosse stata autorizzata con ordinanza del
16.06.2018, che rigettava l'ordine di acquisizione richiesto da parte attrice.
All'evidenza, detta produzione documentale – in disparte il vaglio circa il valore probatorio della stessa, che risulta assorbito dall'irritualità della produzione e, quindi, dalla sua non utilizzabilità ai fini della decisione – avveniva oltre i termini spirati i quali maturano le preclusioni probatorie;
inoltre, deve confermarsi in questa sede la valutazione operata dal giudice precedentemente assegnatario del procedimento, il quale non ammetteva l'ordine ex art. 210-213 c.p.c., con l'ulteriore precisazione che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, non è consentito per tale via supplire all'onere probatorio gravante sulla parte interessata alla produzione di un documento.
3.3 Il rigetto delle pretese risarcitorie attoree comporta, per l'effetto, il rigetto del riconoscimento delle somme pretese a titolo di interessi e rivalutazione monetaria di cui alla riserva n. 4, quantificate secondo quanto indicato nell'atto di citazione e come sopra riportato. Con riguardo, poi, agli importi pretesi, a tale titolo, in relazione alla rata di saldo di € 21.133,480 e alla terza rata di revisione prezzi pari ad € 197.486,306, essi costituiscono accessori del credito, come tali già oggetto dell'accertamento, passato in giudicato, nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 353/1994, portante detti crediti (come si evince dalla sentenza 238/2014 Trib. B.P.G. in atti).
A tutto quanto sopra consegue il rigetto integrale delle domande attoree in quanto non fondate, rispetto alle quali la c.t.u. contabile, chiesta dall'istante, era inammissibile ed esplorativa in difetto dell'assolvimento degli oneri probatori gravanti sullo stesso.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice in favore del convenuto, nella misura liquidata in dispositivo in CP_2
applicazione del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, nei valori medi per le varie fasi, eccetto che per quella istruttoria alla quale vanno applicati i valori minimi (metà dei valori medi) in ragione della modesta attività istruttoria svolta.
4.1 Non merita accoglimento la domanda formulata da ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c., per l'assorbente considerazione che difetta la soccombenza della parte di cui si chiede la condanna per responsabilità aggravata.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, pronunciando nel giudizio n. 1709/2015 R.G., così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dal , che liquida in € 29.154,00 per Controparte_2
compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge;
- rigetta la domanda svolta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 24 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile