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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 08/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1728/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.221/2023”
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Matera via XX Settembre 6 presso lo studio dell'avv. Vin- cenzo Santochirico (C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù C.F._1
di delibera G.M. 63/2023 e di mandato in atti;
– APPELLANTE -
CONTRO
(P.I. ), Controparte_1 Pt_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Matera via Lucana
280 presso lo dell'studio avv. Alessandra Sarlo, rappresentata e difesa dall'avv. Michele
Tucci ( ) in virtù di mandato in atti;
– APPELLATA – CodiceFiscale_2
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza dell'8/5/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Il ha appellato la sentenza n. 221 resa in data 9/5/2023 dal Giudice Parte_1 di Pace di Matera che aveva accolto l'opposizione proposta da Controparte_1
annullando il verbale di contestazione n.T14275/2002, redatto dalla Polizia Loca-
[...]
1 le di , per avere il veicolo tg.FV124XB (di proprietà dell'opponente) circolato Pt_1
il 15/11/2022 sulla SS 407 a velocità superiore a quella consentita, in violazione dell'art.142 C.d.S.. A sostegno dell'appello ha dedotto che nella sentenza impugnata, in base ad un orientamento di taluni giudici di merito, era stata sancita l'illegittimità della sanzione irrogata a seguito di rilevazione della velocità compiuta tramite apparecchiatu- ra non omologata, mentre avrebbe dovuto ritenersi che l'approvazione ad opera dell'autorità amministrativa con taratura e verifica di funzionalità del dispositivo utiliz- zato fosse idonea all'accertamento della violazione amministrativa, sicché ha concluso per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese legali.
La nel costituirsi in giudizio, Controparte_2 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello che avrebbe dovuto essere proposto con atto di citazione e non con deposito di ricorso in cancelleria ed, in ogni caso, ha sostenuto la tardività dell'impugnazione, notificata unitamente al decreto di comparizione oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado;
nel merito ha so- stenuto che la carenza di omologazione del dispositivo di controllo della velocità ne im- pediva l'accertamento differito, gravando sull'amministrazione l'onere della relativa prova, ragion per cui ha chiesto il rigetto del gravame con il favore degli oneri legali.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che nei giudizi di opposizione previsti dall'art. 7 D.Lgs.150/2011 l'impugnazione è sottoposta al rito del lavoro con conseguente proposizione con le forme previste dagli artt. 433 e ss. c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez.II ord.20/2/2023 n.5197) e che il ricorso è stato depositato entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 9/5/2023, considerata la sospensione dei termini nel periodo feriale.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato.
Giova premettere che in precedenza questo ufficio, alla stregua dell'orientamento di numerosi giudici di merito, ha ritenuto, attraverso l'interpretazione letterale dell'art. 45 comma sesto C.d.S., l'alternatività delle procedure di approvazione ed omologazione, quali procedimenti amministrativi finalizzati entrambi a verificare la funzionalità degli stessi, di talché la sola approvazione sarebbe stata sufficiente a garantire il corretto rile- vamento della velocità.
Tuttavia, più di recente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, sulla base del di- sposto dell'art. 142 C.d.S. (pur come modificato dall'art.25 legge n.120/2010) che le
2 apparecchiature in oggetto debbano essere sempre “debitamente omologate”, onde esse- re considerate fonte di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.
Inoltre, ha posto l'accento sul rilievo che la norma complementare ed esplicativa di cui all'art. 192 Reg.es. C.d.S., nel disciplinare i controlli e le omologazioni degli strumenti di rilevazione, ha previsto distinte attività e funzioni, nel senso che “l'Ispettorato gene- rale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove e avvalendosi, quando necessario, del parere del Consiglio supe- riore dei lavori pubblici, la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omo- logazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti eseguiti abbiano dato esito favorevole”, da cui si evince che il procedimento di approvazione costituisce passaggio propedeutico (ma dotato di una propria autonomia) per procedere alla futura omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della ve- locità. Ha sottolineato come il terzo comma dello stesso articolo sancisca che “quando trattasi di richiesta relativa a elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma secondo”, mentre il comma settimo dello stesso articolo stabilisce che “su ogni elemen- to conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la da- ta del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbrican- te”.
Da tanto i giudici di legittimità hanno tratto il convincimento per il quale i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità di- verse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un appa- recchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al per lo svi- CP_3
luppo economico, mentre l'approvazione si risolve in procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. Logico corollario è che l'omologazione consiste in una procedura che -pur essendo amministrativa come l'approvazione- ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito che costituisce l'indi-
3 spensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma sesto dell'art. 142 C.d.S..
In proposito la Suprema Corte ha precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabili- tà dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumen- to di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. Civ.
Sez.II ord. 6/2/2024 n.3335), dovendo escludersi che tale documento abbia fede privile- giata, essendo la rilevazione della velocità un fatto non caduto sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale, ma esclusivamente riportato dal dispositivo non omologato uti- lizzato.
È stata altresì esclusa l'influenza sul piano interpretativo -a fronte di chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie- delle circolari ministeriali che vorrebbero affer- mare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su ap- proccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da quelle secondarie o da circolari di carattere amministra- tivo. Ed anche l'argomento sul quale si fonda il diverso orientamento, ovvero il valore disgiuntivo dell'espressione riportata dall'art.45 comma VI C.d.S. (approvazione o omologazione), considerata la ricostruzione operata dai giudici di legittimità, non risulta condivisibile, dovendo comunque la norma essere coordinata con il chiaro disposto dell'art. 142 C.d.S. che impone l'omologazione del dispositivo per la rilevazione auto- matica della velocità, senza prevedere l'equiparazione della stessa all'approvazione
(sufficiente in altre ipotesi), da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale
(cfr. Cass. Civ. Sez. II ord. 18/4/2024 n.10505, ord. 26/7/2024 n.20913).
Tali argomentazioni si reputa di condividere con conseguente conferma dell'impugnata sentenza di rigetto dell'impugnazione proposta dal avverso Parte_1
l'annullamento del verbale di contestazione n.T14275/2002, redatto dalla Polizia Locale di in data 10/1/2023 con assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione. Pt_1
In ragione del mutato intervenuto orientamento giurisprudenziale rispetto alla questione dirimente dell'equiparazione tra omologazione ed autorizzazione degli apparecchi di ri- levazione della velocità, si reputa sussistano giuste ragioni, a norma dell'art. 92 comma
4 secondo c.p.c., per l'integrale compensazione delle spese processuali, restando a carico dell'appellante quelle dal medesimo anticipate.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 con ricorso depositato il Controparte_2
28/11/2023 avverso la sentenza n.221 resa dal Giudice di Pace di Matera il 9/5/2023, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Matera, l'8/5/2025.
Il Giudice
Gaetano Catalani
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, Gaetano CATALANI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1728/2023, avente ad oggetto
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Matera n.221/2023”
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Matera via XX Settembre 6 presso lo studio dell'avv. Vin- cenzo Santochirico (C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù C.F._1
di delibera G.M. 63/2023 e di mandato in atti;
– APPELLANTE -
CONTRO
(P.I. ), Controparte_1 Pt_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante, domiciliato elettivamente in Matera via Lucana
280 presso lo dell'studio avv. Alessandra Sarlo, rappresentata e difesa dall'avv. Michele
Tucci ( ) in virtù di mandato in atti;
– APPELLATA – CodiceFiscale_2
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza dell'8/5/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Il ha appellato la sentenza n. 221 resa in data 9/5/2023 dal Giudice Parte_1 di Pace di Matera che aveva accolto l'opposizione proposta da Controparte_1
annullando il verbale di contestazione n.T14275/2002, redatto dalla Polizia Loca-
[...]
1 le di , per avere il veicolo tg.FV124XB (di proprietà dell'opponente) circolato Pt_1
il 15/11/2022 sulla SS 407 a velocità superiore a quella consentita, in violazione dell'art.142 C.d.S.. A sostegno dell'appello ha dedotto che nella sentenza impugnata, in base ad un orientamento di taluni giudici di merito, era stata sancita l'illegittimità della sanzione irrogata a seguito di rilevazione della velocità compiuta tramite apparecchiatu- ra non omologata, mentre avrebbe dovuto ritenersi che l'approvazione ad opera dell'autorità amministrativa con taratura e verifica di funzionalità del dispositivo utiliz- zato fosse idonea all'accertamento della violazione amministrativa, sicché ha concluso per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese legali.
La nel costituirsi in giudizio, Controparte_2 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello che avrebbe dovuto essere proposto con atto di citazione e non con deposito di ricorso in cancelleria ed, in ogni caso, ha sostenuto la tardività dell'impugnazione, notificata unitamente al decreto di comparizione oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado;
nel merito ha so- stenuto che la carenza di omologazione del dispositivo di controllo della velocità ne im- pediva l'accertamento differito, gravando sull'amministrazione l'onere della relativa prova, ragion per cui ha chiesto il rigetto del gravame con il favore degli oneri legali.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che nei giudizi di opposizione previsti dall'art. 7 D.Lgs.150/2011 l'impugnazione è sottoposta al rito del lavoro con conseguente proposizione con le forme previste dagli artt. 433 e ss. c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez.II ord.20/2/2023 n.5197) e che il ricorso è stato depositato entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 9/5/2023, considerata la sospensione dei termini nel periodo feriale.
Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato.
Giova premettere che in precedenza questo ufficio, alla stregua dell'orientamento di numerosi giudici di merito, ha ritenuto, attraverso l'interpretazione letterale dell'art. 45 comma sesto C.d.S., l'alternatività delle procedure di approvazione ed omologazione, quali procedimenti amministrativi finalizzati entrambi a verificare la funzionalità degli stessi, di talché la sola approvazione sarebbe stata sufficiente a garantire il corretto rile- vamento della velocità.
Tuttavia, più di recente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, sulla base del di- sposto dell'art. 142 C.d.S. (pur come modificato dall'art.25 legge n.120/2010) che le
2 apparecchiature in oggetto debbano essere sempre “debitamente omologate”, onde esse- re considerate fonte di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità.
Inoltre, ha posto l'accento sul rilievo che la norma complementare ed esplicativa di cui all'art. 192 Reg.es. C.d.S., nel disciplinare i controlli e le omologazioni degli strumenti di rilevazione, ha previsto distinte attività e funzioni, nel senso che “l'Ispettorato gene- rale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove e avvalendosi, quando necessario, del parere del Consiglio supe- riore dei lavori pubblici, la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omo- logazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti eseguiti abbiano dato esito favorevole”, da cui si evince che il procedimento di approvazione costituisce passaggio propedeutico (ma dotato di una propria autonomia) per procedere alla futura omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della ve- locità. Ha sottolineato come il terzo comma dello stesso articolo sancisca che “quando trattasi di richiesta relativa a elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma secondo”, mentre il comma settimo dello stesso articolo stabilisce che “su ogni elemen- to conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la da- ta del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbrican- te”.
Da tanto i giudici di legittimità hanno tratto il convincimento per il quale i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità di- verse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un appa- recchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al per lo svi- CP_3
luppo economico, mentre l'approvazione si risolve in procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. Logico corollario è che l'omologazione consiste in una procedura che -pur essendo amministrativa come l'approvazione- ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito che costituisce l'indi-
3 spensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma sesto dell'art. 142 C.d.S..
In proposito la Suprema Corte ha precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabili- tà dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità, né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumen- to di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. Civ.
Sez.II ord. 6/2/2024 n.3335), dovendo escludersi che tale documento abbia fede privile- giata, essendo la rilevazione della velocità un fatto non caduto sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale, ma esclusivamente riportato dal dispositivo non omologato uti- lizzato.
È stata altresì esclusa l'influenza sul piano interpretativo -a fronte di chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie- delle circolari ministeriali che vorrebbero affer- mare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su ap- proccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da quelle secondarie o da circolari di carattere amministra- tivo. Ed anche l'argomento sul quale si fonda il diverso orientamento, ovvero il valore disgiuntivo dell'espressione riportata dall'art.45 comma VI C.d.S. (approvazione o omologazione), considerata la ricostruzione operata dai giudici di legittimità, non risulta condivisibile, dovendo comunque la norma essere coordinata con il chiaro disposto dell'art. 142 C.d.S. che impone l'omologazione del dispositivo per la rilevazione auto- matica della velocità, senza prevedere l'equiparazione della stessa all'approvazione
(sufficiente in altre ipotesi), da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale
(cfr. Cass. Civ. Sez. II ord. 18/4/2024 n.10505, ord. 26/7/2024 n.20913).
Tali argomentazioni si reputa di condividere con conseguente conferma dell'impugnata sentenza di rigetto dell'impugnazione proposta dal avverso Parte_1
l'annullamento del verbale di contestazione n.T14275/2002, redatto dalla Polizia Locale di in data 10/1/2023 con assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione. Pt_1
In ragione del mutato intervenuto orientamento giurisprudenziale rispetto alla questione dirimente dell'equiparazione tra omologazione ed autorizzazione degli apparecchi di ri- levazione della velocità, si reputa sussistano giuste ragioni, a norma dell'art. 92 comma
4 secondo c.p.c., per l'integrale compensazione delle spese processuali, restando a carico dell'appellante quelle dal medesimo anticipate.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 con ricorso depositato il Controparte_2
28/11/2023 avverso la sentenza n.221 resa dal Giudice di Pace di Matera il 9/5/2023, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Matera, l'8/5/2025.
Il Giudice
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