Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01018/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00413/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale Cosenza nonché Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Agenzia Paola, non costituiti in giudizio;
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Battaglia, Silvia Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ricorso in materia di accesso agli atti ex art. 116 del d.lgs. 104/10;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- il ricorrente ha riferito di essere stato percettore del reddito di cittadinanza e di aver ricevuto una nota con la quale l’istituto resistente ha sollecitato la restituzione di somme indebitamente riscosse a seguito della “ accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell’Art. 3 del DPCM 159/2013 ”;
- il ricorrente, in data 3.2.2025, ha fatto istanza di ostensione ai sensi della legge n. 241 del 1990 (come ribadito peraltro in ricorso) al fine di accedere alla domanda amministrativa a suo tempo presentata, agli allegati, all’informativa dalla quale l’Inps avrebbe tratto la discordanza denunciata e la lettera di sollecito per la restituzione;
- ha quindi dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione a fronte della sua richiesta;
- l’istituto si è costituito in giudizio eccependo l’infondatezza della domanda veicolata con il presente giudizio, tenuto conto che la richiesta ostensiva risulta del tutto immotivata, oltre ad essere riferita a documenti già in possesso del ricorrente o comunque a dati non incorporati in documenti;
- l’amministrazione resistente, peraltro, ha prodotto in giudizio la comunicazione di accoglimento della domanda amministrativa, la domanda presentata dal ricorrente e la comunicazione di revoca con indebito;
- parte istante, con nota del 3.6.2025, ha chiesto la decisione senza nulla controdedurre;
Considerato che:
- l’oggetto del diritto di accesso, ai sensi dell’art. 22 comma 1 della L. 241/1990, è costituito dal “ documento amministrativo ”, per tale intendendosi “ ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale ”;
- per “ interessati ” devono intendersi i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
- come da consolidata giurisprudenza, l'accesso deve essere motivato (ex art. 25 l. n. 241 del 1990) con una richiesta rivolta all'ente che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, indicando i presupposti di fatto e l'interesse specifico, concreto ed attuale che lega il documento alla situazione giuridicamente rilevante ( ex multis , Cons. Stato, V, 4 agosto 2010, n. 5226; V, 25 maggio 2010, n. 3309; IV, 3 agosto 2010, n. 5173);
Ritenuto che:
- nel caso di specie è in parte cessata la materia del contendere e per la restante parte la domanda è infondata;
- risulta per tabulas, infatti, che l’istanza di ammissione al beneficio, il provvedimento di accoglimento e l’atto di revoca, con conseguente indebito, sono stati prodotti dall’amministrazione nell’ambito del giudizio, sebbene si tratti di atti nella disponibilità – almeno in astratto – del ricorrente;
- quanto alla restante parte della domanda, ossia l’ostensione delle informative dalle quali l’amministrazione avrebbe desunto la non veridicità delle dichiarazioni del ricorrente e gli allegati alla domanda amministrativa, la domanda va respinta poiché l’istanza di ostensione è priva di motivazione, nonché riferita a dati e non già a documenti oltre ad avere ad oggetto documenti genericamente indicati (gli allegati alla richiesta);
- le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione del complessivo comportamento processuale delle parti (collaborativo da parte di Inps e non oppositivo da parte del ricorrente a seguito delle difese spiegate dall’istituto).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte cessata la materia del contendere e per la restante parte lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Palmisano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.