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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10494 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23000 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello lesione personale
TRA
(p.i. ), in persona del l.r.p.t., nella qualità di Parte_1 P.IVA_1
Impresa Designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale
LL
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
SI RD AG
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata la , nella qualità indicata in Parte_1
epigrafe, proponeva appello nei confronti di avverso la sentenza Controparte_2
n. 3506/2024 del Giudice di Pace di Barra con la quale era stata accolta la domanda risarcitoria proposta dal e la era tata condannata al CP_1 Parte_1
pagamento della soma di Euro 1.501,34 oltre interessi legali nonchè al pagamento delle spese processuali in favore della originaria part istante.
Deduceva la parte appellante, a sostegno del gravame, tra l'altro, l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice nel ritenere provata la dinamica del sinistro come prospettata sulla base della affermata attendibilità dell'unico testimone escusso che invece, sulla base della documentazione esibita da essa originaria parte convenuta, doveva considerarsi del tutto inattendibile (cfr. atto di appello pag. 11).
Instauratosi il contraddittorio la parte appellata resisteva al gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
L'appello è ammissibile essendo specifici i motivi di gravame. Relativamente alle conclusioni, poi, l'appellante si è sostanzialmente riportato alle conclusioni dell'atto di costituzione di cui al giudizio di primo grado.
L'appello va deciso per la ragione più liquida.
Deve ritenersi che erroneamente il primo giudice, alla luce della documentazione esibita e dell'istruttoria orale espletata, abbia ritenuto sufficientemente provata la domanda risarcitoria proposta dal CP_1
Deve effettivamente rilevarsi che la fattispecie - conformemente a quanto sembra dedurre in questo grado di giudizio la parte appellante ed contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice - non può con certezza essere ricondotta a una di quelle in cui l'ordinamento prevede l'intervento del FGVS e cioè, in particolare, il caso di sinistro provocato da veicolo non identificato.
In linea generale deve ritenersi che in tale ipotesi il danneggiato, affinchè possa essere effettivamente riconosciuta la propria pretesa, deve non solo provare il verificarsi del sinistro nonché la sua riconducibilità all'azione di un veicolo per il quale operi il regime dell'assicurazione obbligatoria per la rca (deve ricordarsi che a far data dal 1° ottobre 1993 è stato imposto, in virtù dell'art. 130 del D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 36 che ha modificato l'art. 237 del codice della strada, l'obbligo di assicurazione anche per i ciclomotori e per le macchine agricole) ma, è evidente, anche la responsabilità del conducente del veicolo rimasto ignoto.
Inoltre costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui la mancata identificazione del veicolo rileva, ai fini dell'accoglimento della pretesa risarcitoria del danneggiato, solo allorchè non appaia riconducibile alla negligenza del danneggiato medesimo che, in tal caso, “imputet sibi” tale carenza.
Ciò tuttavia non vuol dire che la presentazione alle Autorità competenti di una formale denuncia-querela per le lesioni subite in conseguenza dell'incidente costituisca un requisito necessario per l'intervento del FGVS nell'ipotesi in esame.
Nel caso di specie, per altro, non risulta che l'attuale parte appellata abbia presentato denuncia-querela dopo il sinistro.
Deve però apparire certo che dal contesto degli elementi probatori (anche documentali) forniti dalla parte danneggiata emerga da un lato la veridicità dell'assunto (sinistro effettivamente causato da un veicolo rimasto concretamente sconosciuto e non, ad esempio, per una caduta accidentale); dall'altro lato la difficoltà, non superabile pur adoperando l'ordinaria diligenza, di identificare il veicolo danneggiante e/o il suo conducente.
Alla stregua dei sopra affermati principi non può ritenersi, sulla base della sola documentazione esibita e della prova orale espletata, che effettivamente la originaria parte istante, mentre era a piedi, venne investita da un autoveicolo rimasto sconosciuto o comunque non facilmente identificabile (in quanto dileguatasi repentinamente dopo il fatto).
Ed invero in corso di causa è stato escusso un solo testimone che ha effettivamente confermato la dinamica del sinistro come prospettata in citazione ma ha reso dichiarazioni alquanto generiche su circostanze di dettaglio dell'evento.
La valutazione dell'attendibilità del suddetto teste (unico escusso) non poteva essere effettuata dal primo giudice in modo apodittico ma invece andava effettuata tenendo conto di tutte gli elementi documentali invocati dalla parte convenuta.
Ed invero (e fermo restando che l'assenza di una denuncia-querela da parte del danneggiato pur non costituendo elemento di per se solo decisivo aiuta a corroborare una esatta valutazione della fattispecie) la parte convenuta, fin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, esibiva documentazione attestante un coinvolgimento della originaria parte istante, a vario titolo, in ben 23 sinistri (di cui 8 come danneggiato).
Inoltre nel corso del giudizio di primo grado la parte convenuta, all'esito della escussione dell'unico teste , depositava scheda da cui risultava che il Testimone_1
suddetto era stato coinvolto, a vario titolo, in ben 30 sinistri di cui 6 Testimone_1
come testimone. Il deposito di tale documentazione (il semplice deposito già costituisce implicita richiesta di rimessione in termini trattandosi di documenti che non potevano essere esibiti prima di conoscere le esatte generalità del teste escusso) deve considerarsi ammissibile atteso che è intervenuto subito dopo l'udienza di escussione del testimone. In effetti solo dopo tale udienza la originaria convenuta ha potuto conoscere con esattezza gli elementi identificativi del teste ed in particolare la data di nascita (al fine di svolgere i necessari accertamenti) che non era stata indicata dalla parte istante quando ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale
(cfr. verbali di udienza).
Il quadro indiziario emergente dalla documentazione esibita (in particolare con riferimento al coinvolgimento in numerosi pregressi sinistri a vario titolo sia dell'istante che dell'unico teste escusso) porta a far dubitare – contrariamente a quanto affermato dal primo giudice – dell'attendibilità del teste escusso. A fronte di tale quadro indiziario incombeva sulla originaria parte istante fornire una prova rigorosa sia dell'effettivo verificarsi del sinistro causato da un veicolo non identificato sia della sussistenza di danni alla persona cagionati in occasione di tale sinistro. Tale prova rigorosa è mancata.
La sentenza impugnata va in conseguenza riformata dovendosi rigettare la domanda risarcitoria proposta dal CP_1
In ragione della integrale soccombenza della parte attrice le spese del primo grado di giudizio vanno poste a carico del CP_1
Anche per questa parte la sentenza impugnata va riformata.
Analogo regime non possono non seguire le spese del secondo grado di giudizio.
Le spese dei due gradi si liquidano in dispositivo tenuto conto della non eccessiva difficoltà dell'attività difensiva prestata e del valore della controversia quale desumibile dalla domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Impresa
[...]
Designata per la Regione Campania per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei confronti di avverso la sentenza n. 3506/2024 del Giudice di Controparte_1
Pace di Barra, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda risarcitoria proposta da e condanna esso Controparte_1
al pagamento delle spese processuali in favore della originaria parte CP_1
convenuta nella qualità, spese che liquida in complessive Euro Parte_1
950,oo (di cui Euro 850,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 100,oo per spese vive) oltre iva e cpa;
2) Condanna l'appellato al pagamento delle spese del secondo grado di CP_1 giudizio in favore dell'appellata nella qualità, spese che Parte_1
liquida in complessive Euro 1.050,oo (di cui Euro 900,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 150,oo per spese vive) oltre iva e cpa.
Così deciso in Napoli lì 14 novembre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco