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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 7886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7886 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa IA SA IG, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 46531 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Aquilani come Parte_1 in atti
RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal funzionario Avv. Alessia Cavallo come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio il Controparte_1 Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...]
aver prestato pluriennale servizio alle dipendenze del CP_1 in qualità di docente per l'insegnamento della religione cattolica, in forza di reiterati contratti a tempo determinato, negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e di aver stipulato un ulteriore contratto per l'anno scolastico 2024/2025; ha affermato l'abusività della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione convenuta;
ha dedotto, altresì, di non aver mai goduto del beneficio della carta elettronica introdotta dal D.P.C.M. del 2.09.2015 per una somma di euro 500 annui, se non per la sola annualità del 2023, sul presupposto che la stessa potesse essere erogata solo ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato. Argomentando diffusamente in ordine all'illegittimità del termine apposto a ciascun contratto e al proprio diritto ad ottenere il riconoscimento della “carta docente”, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta: 1) Accertare e dichiarare la sussistenza dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2023/2024 nonché per l'a.s. 2024 – 2025 in corso, e per l'effetto,
- condannare il al pagamento dell'indennità Controparte_1 risarcitoria di cui all'art. 32 comma 5° L. 183/2010 in favore del Sig. Parte_1 pari a euro 11.760,00 (euro 1680,00 x 7 mensilità dell'ultima retribuz fatto (cfr. settembre 2024), o alla somma maggiore o minore che sarà riconosciuta di giustizia, nell'ambito della competenza del Giudice adito, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda, sino al saldo effettivo;
- condannare il al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 del beneficio par ali denominata Carta del Docente di cui al D.P.C.M. del 23.09.2015 relativamente agli anni scolastici in cui non è stata erogata, pari a 6 annualità dall'anno 2018 fino ad oggi con esclusione del 2023 per un totale di euro 3.000,00;
- condannare il in persona del al Controparte_1 CP_2 pagamento delle i legge da distra del procuratore dichiaratosi antistatario”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
[...]
, anche per l' Controparte_1 Controparte_1 hanno sottolineato la specificità della normativa applicabile ai docenti di religione, essendo previsto che la quota del 30% possa essere coperta con supplenze, l'insussistenza di un danno risarcibile e, in ogni caso, l'assenza di danno, in considerazione delle speciali prerogative riconosciute, nonché, infine, la parziale prescrizione della pretesa. Il ha quindi rassegnato CP_1 le seguenti conclusioni:
“-Dichiarare in via preliminare la prescrizione della pretesa.
-Dichiarare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica e per l'effetto l'infondatezza del ricorso in fatto ed in diritto;
Condannare il ricorrente alle spese di lite in virtù di quanto previsto dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c.”. La controversia, ritenuta di natura documentale, è stata istruita mediante la documentazione versata in atti in allegato agli scritti difensivi;
indi, lette le note di discussione scritta sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.,
2 depositate solo da parte ricorrente, è stata decisa con la presente sentenza, depositata telematicamente.
Per gli insegnanti di religione cattolica, come l'odierno ricorrente, vige nel nostro ordinamento una disciplina speciale contenuta nella legge n. 186/2003, con la quale sono stati istituiti i ruoli degli insegnanti di religione cattolica delle scuole di ogni ordine e grado. Tale disciplina è speciale rispetto al D.Lgs. n. 368/2001, perché si tratta di un insieme di norme completo derivante da un'intesa sovranazionale, peraltro successiva all'entrata in vigore della disciplina generale sul lavoro a tempo determinato, la quale ultima, pertanto, non può trovare applicazione. La legge n. 186/2003, dopo aver previsto all'art. 1 che "Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento”(comma 1) e che "Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto leg.vo 16.4.1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva” (comma 2), con riferimento alle dotazioni organiche dei posti, al successivo articolo 2, ha statuito che “Con decreto del Controparte_3 di concerto con il Mi
[...]
Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70% dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti".
2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70% dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70% dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi”.
3 Per quanto riguarda il sistema di reclutamento, l'articolo 3 ha previsto che "l'accesso ai ruoli di cui all'art. 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'art. 1, comma 1, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'art. 2, commi 2 e 3" (comma 1), mentre "Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio" (comma 10). La legge n. 186/2003 dispone, pertanto, che il ruolo degli insegnanti di religione non sia suddiviso scuola per scuola, ma sia determinato solo numericamente, consistendo nel 70% dei posti di insegnamento funzionanti a livello nazionale (c.d. organico di diritto), numero poi suddiviso in regioni ed in diocesi. A tali posti di ruolo si accede solo con un concorso per titoli ed esami, che deve essere bandito ogni tre anni (articolo 3, comma 2, legge n. 186/2003) e sono gli unici che possono essere ricoperti con incarichi a tempo indeterminato. Il restante 30% dei posti (il c.d. organico di fatto) resta fuori dalla dotazione organica medesima ed è assegnato mediante supplenze annuali senza alcuna limitazione di tempo o limite massimo di contratti reiterabili, data la variabilità in concreto delle cattedre necessarie, che dipende non soltanto dalle oscillazioni nel numero delle classi, ma anche dal variare del numero di alunni che ogni anno scelgono di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Come osservato da questo Tribunale in fattispecie identica alla presente (sentenza n. 5062/2024, che si richiama anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. Att. c.p.c.), “Tale sistema, che consente il ricorso ai contratti a tempo determinato per i posti eccedenti la dotazione organica, per come congegnato, non presenta profili di incompatibilità con l'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, clausola 5, punto 1, secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia europea (cfr. CGUE 26 novembre 2014, e altri). Il sistema si basa, infatti, da un lato, su di una predeterminazione non irragionevole della dotazione organica permanente (il 70% del totale) e sulla copertura della quota residua dei posti attraverso il ricorso a contratti a termine, obiettivamente giustificato dallo specifico regime della materia e dall'alea delle possibili oscillazioni annuali del numero dei posti, dovute alla scelta degli studenti, al momento dell'iscrizione, di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. E, dall'altro lato, dalla prevista effettuazione di selezioni concorsuali con cadenza triennale per la copertura della dotazione organica, sì da consentire effettive chances di immissione in ruolo a coloro che sono impiegati con contratti a termine entro la soglia massima di durata di 36 mesi.
2.3 In concreto, tuttavia, il meccanismo è stato pacificamente disatteso. Infatti, il
, dopo un primo concorso indetto con D.D. del 2/2/2004, al quale hanno fatto CP_1 seguito le immissioni in ruolo programmate nell'arco del successivo triennio di validità delle graduatorie, a partire dal 2007 non ha più ottemperato all'obbligo di bandire i concorsi ed
4 ha continuato a reclutare gli insegnanti di religione cattolica con contratti a tempo determinato, anche per la copertura dei posti vacanti nell'organico. E' ragionevole, pertanto, che corrisponda al vero che, mancando i bandi per la copertura dell'organico di diritto, l'iniziale copertura al 70% delle cattedre a tempo indeterminato, nel 2004, si sia nel tempo progressivamente ridotta, poiché, in assenza di bandi di reclutamento, man mano che il personale a tempo indeterminato è cessato dal servizio, si è ridotta progressivamente la sua percentuale sul totale degli insegnanti impiegati.
2.4 A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, pertanto, attesa la mancata indizione dei concorsi triennali, la reiterazione di incarichi di durata annuale, ove protratta per oltre 36 mesi, deve ritenersi volta a soddisfare esigenze permanenti di copertura dell'organico ed integra un abuso rilevante del contratto a tempo determinato sotto il profilo della clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE, secondo i principi recentemente affermati in materia di reclutamento del personale scolastico dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 22552/2016 citata e numerose altre conformi), alla luce delle pronunce rese dalla Corte di giustizia (sentenza 26/11/2014, e altri) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20/7/2016). Invero, la circostanza che per i docenti di religione vi sia una disciplina specifica - caratterizzata, in particolare, da un sistema di coordinamento con l'autorità ecclesiastica per l'idoneità all'insegnamento e dalla previsione di una copertura dei posti con contratti a termine in considerazione di un ragionevole margine di flessibilità - non può distogliere dal principio generale di equiparazione di tali docenti con il restante personale, “salvo quanto stabilito” dalla stessa legge, quanto alle “norme di stato giuridico” ed al “trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni…e dalla contrattazione collettiva” (articolo 1, comma 2, della legge n. 186/2003). In particolare, poi, la disciplina speciale dispone che vadano coperti “mediante contratti di lavoro a tempo determinato” solo
“i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato” e, del resto, anche per i docenti di religione cattolica il normale sistema di reclutamento è costituito dal pubblico concorso, sicché i posti vanno prevalentemente coperti con personale assunto stabilmente a tempo indeterminato, potendosi utilizzare i contratti a tempo determinato per sopperire alle esigenze scolastiche, di anno in anno, solo per i posti residuali non coperti. Nello specifico, la percentuale del 30% di posti assegnabili con contratto a tempo determinato si giustifica, come già detto, a motivo della normale fluttuazione della popolazione scolastica, nonché dell'incertezza derivante dalla scelta delle famiglie di avvalersi
o meno dell'insegnamento della religione cattolica. La prima circostanza è comune anche ai docenti delle altre materie, mentre la seconda è propria della sola categoria, al pari della terza specificità, relativa al gradimento dell'autorità ecclesiastica, che opera sia nella fase genetica che nella fase funzionale del rapporto. Tuttavia, la previsione dell'autorizzazione diocesana non può porsi quale elemento differenziale che possa, eventualmente, giustificare, anche secondo la direttiva, l'intrinseca minore stabilità del rapporto a termine rispetto a quello a tempo indeterminato, trattandosi di presupposto comune ad entrambi i rapporti, a tempo indeterminato e determinato (articolo 3, comma 8, legge n. 186/2003), e che, nel caso del ricorrente, era pacificamente sussistente, tanto da avergli consentito di svolgere senza
5 soluzione di continuità gli incarichi annuali oggetto di causa. Essendo comune sia al personale di ruolo che al personale precario, trattasi di motivazione palesemente inidonea a giustificare l'apposizione del termine finale. Ne consegue che l'unica giustificazione a sostegno di una normativa che riserva il 30% dei posti ad incarichi precari annuali è la necessità di assicurare una certa flessibilità, per adeguare l'organico alla facoltà di scelta delle famiglie di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica. Ciò non può, in ogni caso, autorizzare l'abuso dello strumento del contratto a termine, di talché, quando la precarietà, come nel caso in esame, si protragga nel tempo, per la gran parte presso i medesimi istituti scolastici, senza soluzione di continuità, può ritenersi che quelle posizioni lavorative siano diventate stabili, sicché continuare a stipulare per la loro copertura contratti a tempo determinato integra, come detto, un abuso, secondo la definizione datane dalla CGUE. In definitiva, pertanto, la circostanza che il ricorrente sia stato reiteratamente e continuativamente destinatario di contratti a termine per sei anni, nel periodo precedente la proposizione della domanda, unita al dato del (pacifico) inadempimento da parte del all'impegno, pur normativamente CP_1 previsto, di indire un concorso nni, appare ampiamente sintomatica di una condotta abusiva, volta ad avvalersi del precariato scolastico ben oltre le ragioni obiettive che lo potessero giustificare ai sensi della Direttiva 1999/70/CE. Invero, nel caso in esame, l'assunzione del docente ricorrente, ogni anno fino al 31 agosto, senza soluzione di continuità e spesso presso le medesime strutture scolastiche, integra indubbiamente una delle tipologie di assunzione a termine ritenute illegittime dalla CGUE, dal giudice delle leggi e dalla giurisprudenza di legittimità. In tal senso si è espressamente pronunciata la Corte di Giustizia: con sentenza del 13/1/2022, nella causa C-282/19, invero, il Giudice europeo ha finito per ribadire il principio che, anche nel caso degli insegnanti di religione, “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del IG, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.
6 Nello stesso senso si è successivamente espresso il giudice di legittimità italiano, avendo la Corte di recente ribadito che “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 18698 del 09/06/2022). Di talché, potendo individuarsi in tre anni il periodo di precariato oltre il quale può presumersi la stabilità dell'esigenza di copertura del posto in esame (come desumibile dal complesso delle disposizioni che individuano in 36 mesi la durata del precariato utile per la stabilizzazione), si ritiene che la specificità della categoria degli insegnanti di religione giustifichi il ricorso ai contratti a tempo determinato, ma non escluda che possa esserci un abuso di esso, nel caso in cui il rapporto precario prosegua per un periodo superiore a 36 mesi, circostanza che denuncia il venire meno (se non l'originaria insussistenza) della ragione di flessibilità prevista dalla legge speciale (articolo 2 legge n. 186/2003).
In applicazione dei suddetti principi, si deve affermare che, nel caso di parte ricorrente, si sia verificato un abuso nel ricorso a contratti a tempo determinato di durata annuale protrattisi oltre la soglia dei 36 mesi, calcolata a partire dall'anno scolastico 2018/2019 e fino al deposito del ricorso introduttivo, con conseguente suo diritto al risarcimento del danno. Può, quindi, ritenersi integrata la fattispecie di abuso, applicando i principi dettati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui «Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36 comma 5 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misure e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010 n. 183 e quindi nella misura pari ad una
7 indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966 n. 604»
“In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito” (v, Cass., Sez. un, 15.3.2016, n.5072). Anche nel caso di specie ricorre, in sostanza, l'indebita precarizzazione in cui consiste il c.d. danno comunitario da reiterazione dei contratti a termine e da ciò deriva, secondo i principi delineati dalle Sezioni Unite il diritto al risarcimento del danno, con esonero dalla prova del concreto pregiudizio. Né, d'altro canto, ai rapporti dedotti in giudizio è applicabile le legge 13 luglio 2015 n. 107. Dalle argomentazioni e dai rilievi sviluppati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte emerge, che, nel caso in cui lo stesso lavoratore sia stato destinatario di plurime assunzioni a termine illegittime, non è possibile ipotizzare la liquidazione di una somma ex art. 32, comma. 5, legge n. 183 del 2010 (oggi art. 28 d. lgs. 81/2015) per ogni contratto illegittimo, in quanto il danno provocato dall'illegittima assunzione a tempo determinato è assistito da presunzione proprio perché si identifica nel pregiudizio consistito nell'esser stato il lavoratore “confinato in una situazione di precarizzazione”. Il che comporta necessariamente una valutazione unitaria dell'illegittima condotta posta in essere dalla P.A. Si osserva, inoltre, che nel caso in esame la fattispecie dell'abuso, coincidente con l'utilizzo del ricorrente oltre il limite dei 36 mesi, si è perfezionata nel vigore dell'art. 28, comma 2, d. lgs. 81/2015 e prima dell'entrata in vigore del DL 131/2024. Benchè l'art. 28, comma 2, cit., richiami i criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604/1966, ritiene il Tribunale che il numero e la durata dei singoli contratti a tempo determinato siano le circostanze di fatto cui soprattutto deve aversi riguardo nella liquidazione del danno in questione, sia pure entro il limite minimo di 2,5 ed il limite massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto: tali circostanze, infatti, appaiono gli indici più significativi della “situazione di precarizzazione”.
8 D'altro canto, esse valgono a specificare taluni dei criteri enunciati dall'art. della legge n. 604/1966, ossia quelli dell'anzianità di servizio, del comportamento delle parti e delle loro condizioni. In conclusione, tenuto conto di tali criteri e degli ulteriori criteri indicati dalla norma del 1966 richiamata, dovendosi considerare l'abuso dall'a.s. 2022/2023
- al compimento dei 36 mesi dalla prima assunzione a tempo determinato - a quello in corso al momento dell'introduzione del giudizio, è da considerarsi equo un risarcimento pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. All'importo capitale vanno aggiunti gli interessi legali, come per legge.
Infine, certamente non fondata si palesa l'eccezione di parziale prescrizione, essendo sufficiente osservare che “Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 34741 del 12/12/2023).
Per quanto riguarda la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della c.d. Carta del docente, si osserva quanto segue. La Carta elettronica del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
. Controparte_4 ella Legge n. 107/2015, il quale ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
9 ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 ha stabilito, poi, che “Con decreto del Presidente del IG dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_3 rni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 ha aggiunto: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_3 rappresentative di categoria”. Infine, per quanto di interesse, l'articolo 2 del DPCM 23/9/2015, recante le
“Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e con trasferibile”; “4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di CP_6
10 interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico”; “5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”. Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da Covid-19, è intervenuto l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, occorre osservare come, in materia, sia intervenuto il IG di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, qui invocata dalla parte ricorrente, la quale, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della Controparte_1
Carta del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sorta di formazione CP_1
“a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico. Tale sistema viene, invero, a collidere con le disposizioni costituzionali di cui agli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. La normativa primaria istitutiva della Carta elettronica del docente, secondo quanto affermato nella sentenza del IG di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015. Secondo quanto condivisibilmente affermato dal IG di Stato:
“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
11 C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Successivamente, la Corte di Giustizia UE, sezione VI, con sentenza n. 450 del 18/5/2022 ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Nella sentenza richiamata, la Corte europea ha affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. Carta elettronica del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22,
12 il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio CP_1 precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. Il Giudice europeo ha poi aggiunto: “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”, con la conseguenza che, risultando la situazione dei docenti a tempo determinato comparabile dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste a quella dei docenti a tempo indeterminato, ai primi deve essere riconosciuto il beneficio in oggetto, in misura pari ai colleghi di ruolo, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro. Invero, la Corte ha precisato che: “45 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”. Alla luce delle argomentazioni svolte, non può dubitarsi della riconducibilità della Carta elettronica del docente alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata). D'altro canto, avverso l'attribuzione della Carta elettronica del docente al personale precario non pare possa neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento
13 e di qualificazione delle proprie competenze professionali (in tal senso, Tribunale di Torino, n. 3/2023 del 10/01/2023). Va, poi, evidenziato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali, che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22/2/2022, causa C-430/21, § 38 e ss.).
Con recente pronuncia, infine, la Corte di Cassazione ha ricostruito compiutamente la fattispecie e, tenuto conto che il legislatore ha utilizzato quale parametro di riferimento l'“anno scolastico”, ha ritenuto che proprio le ragioni obiettive perseguite, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, impediscano di sottrarre il beneficio formativo ai docenti precari incaricati con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, destinate, in entrambi i casi, a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, pervenendo ad affermare il principio che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. CP_1
29961/2023 del 27/10/2023). In definitiva, pertanto, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal IG di Stato, con l'ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce l'assegnazione della Carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato, incaricato con supplenze annuali o supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Applicando i principi anzidetti al caso di specie, ritiene il Tribunale che sussistono i presupposti per l'equiparazione del ricorrente ai docenti di ruolo, considerato che egli ha dimostrato (v. contratti allegati al ricorso) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 in forza di incarichi di supplenza conferiti sempre per un periodo ben superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della
14 ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio. La sottoscrizione di un contratto a tempo determinato con incarico dal 1.9.2024 al 31.8.2025 (allegato alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.7.2025) consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
Fondata è l'eccezione di prescrizione, nei limiti di seguito precisati. Rileva, anzitutto, il Tribunale che il termine applicabile nel caso di specie è quello quinquennale;
il bonus oggetto di causa viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, e, pertanto, trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, sottoponendo al termine ivi previsto “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Ai sensi dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” con ciò ovviamente facendo riferimento al primo giorno in cui il diritto può essere esercitato, a prescindere dal fatto che il suo esercizio possa utilmente intervenire fino al maturare del termine applicabile. Dal disposto dell'art. 5 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 si evince in maniera inequivoca che il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121 in relazione al bonus previsto per l'a.s. 2016/2017 era il 30 novembre 2016 - ivi previsto come primo giorno in cui i docenti potevano registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma (v. Trib. Roma n. 5400/2023). L'art. 5 del citato D.P.C.M. (comma 3) prevede, altresì, che a partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Ritiene, dunque, il Tribunale che, alla stregua dei principi richiamati, il dies a quo del termine di prescrizione del diritto, per l'a.s. 2018/2019 deve essere identificato nella data del 17.10.2018, in cui avrebbe potuto far valere la disparità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo, atteso che a tale ha ricevuto incarico di supplenza annuale assimilabile, ai fini che qui interessano, all'incarico a tempo indeterminato;
per l'a.s. 2019/2020, il dies a quo deve essere identificato nella data del 1.9.2019 (avendo in tale data il ricorrente già stipulato il contratto annuale). Considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 9.1.2025 (in quanto le diffide allegate al ricorso fanno esclusivamente riferimento al
15 risarcimento del danno conseguente alla reiterazione dei contratti a termine e non alla c.d. carta docente), il credito relativo agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 risulta effettivamente prescritto, atteso che l'atto interruttivo doveva intervenire rispettivamente entro il 17.10.2023 ed entro il 1.9.2024.
Ritiene, infine, il Tribunale che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del docente a termine a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, poichè solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.), non essendo, invece, possibile una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore. D'altro canto, in tali termini è formulata la domanda proposta. La domanda va pertanto accolta, con le precisazioni e i limiti sopra svolti e il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, nei limiti della eccepita prescrizione e fatta eccezione per il 2023 in relazione al quale la prestazione è pacificamente stata corrisposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, con applicazione della riduzione prevista dal D.M. 10/03/2014, n. 55, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso seriale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati tra le parti per più di 36 mesi e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento del danno in favore
[...] del ricorrente, nella misura pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali, come per legge;
accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, fatta eccezione per il 2023, per l'importo di euro 500,00 annui e condanna l'Amministrazione convenuta a provvedere in tal senso, con attribuzione della suddetta Carta, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per gli aa.ss. di cui in motivazione, in cui ha svolto servizio in virtù dei contratti a tempo determinato indicati nel ricorso, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
16 dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna, altresì, il alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 1.886,50 oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente.
Si comunichi.
Roma, 04/07/2025
Il giudice
IA SA IG
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