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6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 278.
(Costruttore navale)
Per essere iscritto in qualita'; di costruttore navale nel registro di cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti:
1) avere conseguito il diploma di istituto nautico, sezione costruttori navali;
2) avere compiuto i ventuno anni di eta';
3) non aver riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4;
4) aver compiuto due anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali.
Il costruttore navale puo' progettare, costruire e riparare navi e galleggianti con scafo in legno di qualunque tipo e tonnellaggio.
Puo' progettare, costruire e riparare scafi metallici privi di mezzi meccanici di propulsione e di macchinari in genere fino alla stazza lorda di 300 tonnellate e navi con scafo metallico e con propulsione meccanica abilitate al solo trasporto di merci solide fino alla stazza lorda di 100 tonnellate e con apparato motore di potenza fino a 100 cavalli asse.
(Costruttore navale)
Per essere iscritto in qualita'; di costruttore navale nel registro di cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti:
1) avere conseguito il diploma di istituto nautico, sezione costruttori navali;
2) avere compiuto i ventuno anni di eta';
3) non aver riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4;
4) aver compiuto due anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali.
Il costruttore navale puo' progettare, costruire e riparare navi e galleggianti con scafo in legno di qualunque tipo e tonnellaggio.
Puo' progettare, costruire e riparare scafi metallici privi di mezzi meccanici di propulsione e di macchinari in genere fino alla stazza lorda di 300 tonnellate e navi con scafo metallico e con propulsione meccanica abilitate al solo trasporto di merci solide fino alla stazza lorda di 100 tonnellate e con apparato motore di potenza fino a 100 cavalli asse.
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- 1. Misure cautelari personalihttps://www.studiocataldi.it/ · 50.298088
[…] Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis , 612-ter e 624-bis del codice penale, nonche' all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. 2-ter. […]
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