Articolo 278 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 271Articolo 279
Versione
6 maggio 1952
Art. 278.
(Costruttore navale)


Per essere iscritto in qualita'; di costruttore navale nel registro di cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti:
1) avere conseguito il diploma di istituto nautico, sezione costruttori navali;
2) avere compiuto i ventuno anni di eta';
3) non aver riportato condanna per i reati indicati nell'articolo 238, n. 4;
4) aver compiuto due anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali.
Il costruttore navale puo' progettare, costruire e riparare navi e galleggianti con scafo in legno di qualunque tipo e tonnellaggio.
Puo' progettare, costruire e riparare scafi metallici privi di mezzi meccanici di propulsione e di macchinari in genere fino alla stazza lorda di 300 tonnellate e navi con scafo metallico e con propulsione meccanica abilitate al solo trasporto di merci solide fino alla stazza lorda di 100 tonnellate e con apparato motore di potenza fino a 100 cavalli asse.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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