Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00561/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00308/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2025, proposto dalla prof.ssa NA Di NO, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Naso, PEC domeniconaso@ordineavvocatiroma.org, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., e Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, in persona del legale rappresentante, e presso gli Uffici della stessa domiciliati per legge in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm.,
per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza n. 469 del 4.7.2024;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. LE RA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Sentenza n. 469 del 4.7.2024 la Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza ha accolto il ricorso della prof.ssa NA Di NO, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento:
1) in favore della ricorrente, della somma di € 2.000,00 “oltre interessi o rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell’art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”, cioè dell’importo annuale ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 di € 500,00, destinati all’aggiornamento ed alla formazione continua dei docenti mediante l’acquisto di libri, riviste, hardware, software, corsi e spese culturali (cd. Carta Elettronica del docente), per il servizio prestato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 come docente a tempo determinato, in quanto prima il Consiglio di Stato con Sentenza n. 1842 del 16.2.2022 e poi la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con Ordinanza del 18.5.2022 nella causa n. 450/2021 avevano statuito che il predetto beneficio economico, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’Allegato alla Direttiva Europea n. 70/1999 sul lavoro a tempo determinato, spettava non solo ai docenti a tempo indeterminato, ma anche a quelli a tempo determinato;
2) in favore dell’avv. Domenico Naso, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 300,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
In data 15.10.2024 la predetta Sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso l’indirizzo di posta elettronica uffgabinetto@postacert.istruzione.it, cioè presso l’indirizzo di posta elettronica, utilizzato per l’invio delle comunicazioni ufficiali e delle notifiche legali.
La prof.ssa NA Di NO con il presente ricorso, notificato il 7.9.2025 e depositato nella stessa giornata del 7.9.2025, ha chiesto esclusivamente la corresponsione dei suddetti importi annuali ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 di € 500,00, allegando il titolo esecutivo asseverato, munito della certificazione attestante il passaggio in giudicato ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm..
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione scolastica, la quale, dopo aver evidenziato che in data 7.11.2025 erano state pagate le suddette spese processuali, ha chiesto che fosse dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso, in quanto:
-il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva predisposto “la piattaforma digitale (https://www.cartadeldocente.istruzione.it), attraverso cui i beneficiari del bonus, destinatari di Sentenze passate in giudicato, possono richiedere la liquidazione della somma dovuta”, specificando che:
1) “il portale consente di aderire al sistema di liquidazione, inserendo la documentazione da esso indicata (copia della Sentenza da eseguire e relata di notifica; nome, cognome e codice fiscale)”;
2) “il Ministero, una volta esaminata la richiesta, la trasmette a Sogei, che provvederà ad accreditare sul borsellino elettronico le annualità dovute al docente”;
-l’Ufficio Ambito territoriale di Potenza con pec del 31.10.2025 ha comunicato al difensore della ricorrente, che la prof.ssa NA Di NO avrebbe potuto fruire della predetta piattaforma digitale.
Nella Camera di Consiglio del 3.12.2025 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va affermata l’ammissibilità del ricorso in esame, in quanto è decorso il termine di 120 giorni, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997, dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 15.10.2024.
Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto l’Amministrazione Scolastica ha riconosciuto, di non aver corrisposto al ricorrente la suddetta somma, indicata nella citata Sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza n. 469 del 4.7.2024.
Non può essere accolta la domanda del Ministero resistente, volta ad ottenere l’improcedibilità del ricorso, perché l’Ufficio Ambito territoriale di Potenza con pec del 31.10.2025 ha comunicato al difensore della ricorrente, che la prof.ssa NA Di NO avrebbe potuto fruire della predetta piattaforma digitale, in quanto tale comunicazione è avvenuta dopo la proposizione, in data 7.9.2025 del presente ricorso.
Conseguentemente, il Ministero dell’Istruzione e del Merito va condannato al pagamento, in favore della prof.ssa NA Di NO, della sorte capitale di € 2.000,00, oltre, come previsto dall’art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, gli interessi legali o la rivalutazione monetaria, se superiore agli interessi legali, dalla maturazione del credito fino al saldo.
Pertanto, viene assegnato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriore, per provvedere al pagamento delle suddette somme.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà al compimento degli atti necessari, per l’estinzione dei crediti sopra indicati.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e vengono liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
Il Commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In relazione a tale ultimo profilo, va altresì precisato che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, tutte le spese accessorie, ovverosia le spese ed i compensi professionali relativi agli atti successivi alla Sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione e per l’effetto:
-dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, secondo quando indicato in parte motiva, alla Sentenza in epigrafe, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione telematica o dalla notificazione della presente decisione, se anteriore;
-per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un suo delegato, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della medesima Sentenza;
-determina in € 500,00 (cinquecento), l’importo da corrispondere a detto Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria, ponendo detto importo a carico della parte intimata.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dell’avv. Domenico Naso, dichiaratosi antistatario, delle spese relative al presente giudizio, liquidandole nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA ed il rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Lo stesso Ministero dell’Istruzione e del Merito è tenuto a corrispondere al Commissario ad acta il compenso sopra indicato.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente Sentenza alla parte ricorrente ed all’Amministrazione intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN SA, Presidente
LE RA, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RA | AN SA |
IL SEGRETARIO