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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/12/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3774/2020
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 3774/2020 r.g. promosso da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Pinchera ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villa Santa Lucia (FR), Via Ponte Romano n.
34/A,………………………………………………...…………………….…………….………....Attore
contro c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Di Zazzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cervaro (FR) alla Via G. Marconi n. 14……………….Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 18 giugno 2023 e 18
giugno 2025 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
deducendo che il giorno 7 febbraio 2018, alle ore 01:00 circa, percorreva con la propria autovettura
Mercedes CLA 220 CDI, tg FG784FL, la SR 630 in territorio di Esperia (FR) con direzione Cassino e pagina 1 di 6 giunto all'altezza del Km 12.700 finì all'interno di una buca presente sul manto stradale e arrestò la marcia: l'attore, sceso dall'autovettura, constatò il danneggiamento dello pneumatico anteriore sinistro.
Sul posto, alle ore 01:20, intervenne la Legione Carabinieri Lazio Stazione di Esperia, che redasse apposito verbale di constatazione, da cui risulta la presenza della buca di “circa cm 100 (cento) di
lunghezza complessiva;
circa cm 50 (cinquanta) di larghezza;
circa cm 10 (dieci) di profondità. Si dà
atto che l'evento avveniva: orario notturno, fondo stradale bagnato, su rettilineo dopo curva a visuale
aperta, condizioni meteorologiche avverse, condizioni di traffico normale, su carreggiata a doppio
senso di marcia, assenza di nebbia”. L'attore ha affermato che il sinistro si è verificato lungo un tratto di strada a doppio senso di marcia, ad alto scorrimento, non illuminato, privo di cartelli, segnali luminosi o altro tipo di cartellonistica per segnalare la presenza di pericolo, ossia la buca, ed ha quantificato i danni subiti al veicolo in complessivi € 5.089,88, comprensivo di iva. Ha concluso chiedendo di: “Accertare e dichiarare il sinistro avvenuto per responsabilità ex art. 2051 c.c. della
società convenuta per i motivi di cui al punto 1) dei motivi di diritto e, per l'effetto, condannare
quest'ultima al pagamento della somma complessiva di € 5.089,88, oltre interessi legali dalla data del
sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge, o della somma minore o maggiore
che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di competenze professionali e spese del presente giudizio,
oltre oneri di legge;
in via subordinata, accertare e dichiarare il sinistro avvenuto per responsabilità
ex art. 2043 c.c. della società convenuta, per i motivi di cui al punto 2) dei motivi di diritto e, per
l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento della somma complessiva di € 5.089,88, oltre interessi
legali dalla data del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge, o della somma
minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di competenze professionali e spese del
presente giudizio, oltre oneri di legge”.
Si è costituita l' deducendo che l'improvvisa apertura della buca creatasi nel manto stradale CP_1
era stata verosimilmente provocata dai violenti acquazzoni abbattutisi nella notte nel luogo in cui si era verificato il sinistro che non hanno permesso di segnalare la situazione di pericolo né tanto meno di pagina 2 di 6 ovviare alla stessa, mettendo in sicurezza il tratto stradale interessato. La convenuta ha affermato la sussistenza del caso fortuito perché nella fattispecie le condizioni metereologiche particolarmente avverse, conoscibili a seguito della diramazione di allerta meteo, si erano da poco verificate e il sinistro era avvenuto in un'area di cantiere con apposizione di cartelli mobili per l'intervento di somma urgenza per ripristino delle condizioni di sicurezza sulla SR 630 Ausonia nel territorio di Esperia a seguito del movimento franoso nel tratto compreso tra il 12+690 ed il km 12+920 circa in data 07/02/2018 alle ore
20:00 circa. L' ha precisato che lo stato di diffuso dissesto della strada, priva di luce e ricolma CP_1
d'acqua, era immediatamente percepibile per chi vi transitava e, in particolare, per l'attore che ben conosceva lo stato dei luoghi perché risiedente nel comune di Esperia, per di più, in presenza di allerta meteo diramata il giorno prima del presunto sinistro. Essa ha contestato i danni materiali lamentati dall'attore sia per le voci richieste rispetto a quanto riscontrato dalle autorità intervenute che nella relativa quantificazione. La convenuta ha, inoltre, rappresentato di aver appaltato, con contratto del 21
settembre 2017, a decorrere dal giorno 1° maggio 2017, h 00:00, alla il servizio di CP_2
sorveglianza stradale e reperibilità h24, pronto intervento h24, sgombero neve e spargimento sale,
pulizia e bonifica delle pertinenze stradali, lavori di manutenzione ordinaria sul tratto di strada interessato dal sinistro, con previsione di obbligo di manleva ed ha, quindi, concluso chiedendo: “In
rito: emanare provvedimento di autorizzazione alla chiamata in causa della società Controparte_2
c.f./P.IVA , con sede legale in Palestrina (RM) alla Via Prenestina nuova n. 133, in P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., in qualità di mandataria della con sede Controparte_3
legale in Palestrina (RM) alla Via Formalemura n. 22/G, all'uopo rinviando la data della prima
udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; - Nel merito in via principale: respingere la domanda attrice
perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
- Nel
merito in via subordinata: nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea
nei confronti della società in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t., dichiarare che la società chiamata in causa c.f./P.IVA , in Controparte_2 P.IVA_2
pagina 3 di 6 persona del legale rappresentante p.t., in qualità di mandataria della c.f./P.IVA Parte_2
, è tenuta a manlevare la convenuta in forza del P.IVA_3 Controparte_4
contratto di appalto del 21 settembre 2017 per Notar Dr. di Roma, rep. n. 2817, Persona_1
atto n. 2075, condannando la stessa a rifondere al sig. quanto sarà eventualmente Parte_1
tenuta a pagare all'attore”.
Alla prima udienza del 29 marzo 2021 il Giudice ha rigettato la richiesta di chiamata in causa del terzo e, all'esito dei concessi termini 183, VI comma, c.p.c. ha istruito la causa con prova documentale.
All'udienza virtuale del 18 giugno 2025 questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia che devono essere provati dal danneggiato (Cass.
sentenza n.26142/2023) incombendo, invece, sul custode la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuitoo di un atto del danneggiato o del terzo, quale fatto impeditivo del diritto al risarcimento, che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, con la precisazione che il requisito della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Ciò posto, nella fattispecie, a fronte della produzione della relazione di servizio delle autorità
intervenute attestante la presenza della buca e i danni dell'autovettura consistiti nella “semplice
foratura” dello pneumatico anteriore sinistro, l' dal suo canto, ha documentato CP_1
l'apposizione, nella tratta chilometrica interessata dal sinistro, di cartellonistica di cantiere mobile a seguito del movimento franoso del 7 febbraio 2018, ore 20:00, e precisamente: al km 13+750, quasi 1
km prima del luogo in cui si è verificato il sinistro l'installazione di un pannello stradale con indicazione strada sdrucciolevole e al Km 13+100, ossia 400 mt prima della buca, di un cartello con limite di velocità 30Km/h; ha inoltre documentato l'allerta meteo diramata dalle prime ore del 6 pagina 4 di 6 febbraio 2018 e per le successive 24 / 36 ore. Le Autorità sono intervenute solo dopo il verificarsi dell'evento, sul posto non erano presenti testimoni e, nella constatazione dei danni di cui all'annotazione di servizio, si è dato atto che non risultavano presenti ammaccature o danni evidenti al cerchio in lega dell'autovettura, come invece affermato dal :
per questi motivi
non sono state Pt_1
ammesse le prove richieste dalle parti.
A fronte di tali realtà documentali, non contestate, deve ravvisarsi la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato tale da elidere il nesso causale e da ritenersi da solo sufficiente a determinare l'evento: in presenza della segnalazione della situazione di pericolo, nella specie la strada sdrucciolevole, e del limite di velocità di 30 Km/h finanche al di sotto dei limiti previsti in centro abitato, aveva la possibilità di percepire il pericolo della strada e ciò anche se la Parte_1
segnaletica non era espressamente riferita alla presenza della buca. A ciò si aggiunga che è risultato accertato che la buca presentava grosse dimensioni “circa cm 100 (cento) di lunghezza complessiva;
circa cm 50 (cinquanta) di larghezza;
circa cm 10 (dieci) di profondità…” e pertanto, a prescindere dall'epoca del suo formarsi, nelle circostanze di tempo e luogo accertate se l'attore avesse osservato la prescritta velocità, l'evento non si sarebbe verificato. Nella fattispecie la responsabilità del custode può, quindi, essere esclusa per il comportamento imprudente del danneggiato, il quale, in presenza di maltempo e della segnalazione della zona di cantiere e di pericolo per strada sdrucciolevole, non poteva fare affidamento sulla sicurezza dei luoghi: la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ.
può essere esclusa dal comportamento imprudente della vittima laddove, tuttavia, la situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui possa essere preveduta con l'ordinaria diligenza, come nella specie.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in conformità al D.M. 55/2014, con riferimento al valore dichiarato di € 5.089,88.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 - definitivamente pronunciando;
RIGETTA
la domanda attorea.
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell' che si Parte_1 CP_1
liquidano in complessivi € 2.552,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A., come per legge.
Cassino, 24 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. 3774/2020 r.g. promosso da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Pinchera ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villa Santa Lucia (FR), Via Ponte Romano n.
34/A,………………………………………………...…………………….…………….………....Attore
contro c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Walter Di Zazzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cervaro (FR) alla Via G. Marconi n. 14……………….Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 18 giugno 2023 e 18
giugno 2025 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
deducendo che il giorno 7 febbraio 2018, alle ore 01:00 circa, percorreva con la propria autovettura
Mercedes CLA 220 CDI, tg FG784FL, la SR 630 in territorio di Esperia (FR) con direzione Cassino e pagina 1 di 6 giunto all'altezza del Km 12.700 finì all'interno di una buca presente sul manto stradale e arrestò la marcia: l'attore, sceso dall'autovettura, constatò il danneggiamento dello pneumatico anteriore sinistro.
Sul posto, alle ore 01:20, intervenne la Legione Carabinieri Lazio Stazione di Esperia, che redasse apposito verbale di constatazione, da cui risulta la presenza della buca di “circa cm 100 (cento) di
lunghezza complessiva;
circa cm 50 (cinquanta) di larghezza;
circa cm 10 (dieci) di profondità. Si dà
atto che l'evento avveniva: orario notturno, fondo stradale bagnato, su rettilineo dopo curva a visuale
aperta, condizioni meteorologiche avverse, condizioni di traffico normale, su carreggiata a doppio
senso di marcia, assenza di nebbia”. L'attore ha affermato che il sinistro si è verificato lungo un tratto di strada a doppio senso di marcia, ad alto scorrimento, non illuminato, privo di cartelli, segnali luminosi o altro tipo di cartellonistica per segnalare la presenza di pericolo, ossia la buca, ed ha quantificato i danni subiti al veicolo in complessivi € 5.089,88, comprensivo di iva. Ha concluso chiedendo di: “Accertare e dichiarare il sinistro avvenuto per responsabilità ex art. 2051 c.c. della
società convenuta per i motivi di cui al punto 1) dei motivi di diritto e, per l'effetto, condannare
quest'ultima al pagamento della somma complessiva di € 5.089,88, oltre interessi legali dalla data del
sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge, o della somma minore o maggiore
che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di competenze professionali e spese del presente giudizio,
oltre oneri di legge;
in via subordinata, accertare e dichiarare il sinistro avvenuto per responsabilità
ex art. 2043 c.c. della società convenuta, per i motivi di cui al punto 2) dei motivi di diritto e, per
l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento della somma complessiva di € 5.089,88, oltre interessi
legali dalla data del sinistro sino al soddisfo e rivalutazione monetaria come per legge, o della somma
minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
con vittoria di competenze professionali e spese del
presente giudizio, oltre oneri di legge”.
Si è costituita l' deducendo che l'improvvisa apertura della buca creatasi nel manto stradale CP_1
era stata verosimilmente provocata dai violenti acquazzoni abbattutisi nella notte nel luogo in cui si era verificato il sinistro che non hanno permesso di segnalare la situazione di pericolo né tanto meno di pagina 2 di 6 ovviare alla stessa, mettendo in sicurezza il tratto stradale interessato. La convenuta ha affermato la sussistenza del caso fortuito perché nella fattispecie le condizioni metereologiche particolarmente avverse, conoscibili a seguito della diramazione di allerta meteo, si erano da poco verificate e il sinistro era avvenuto in un'area di cantiere con apposizione di cartelli mobili per l'intervento di somma urgenza per ripristino delle condizioni di sicurezza sulla SR 630 Ausonia nel territorio di Esperia a seguito del movimento franoso nel tratto compreso tra il 12+690 ed il km 12+920 circa in data 07/02/2018 alle ore
20:00 circa. L' ha precisato che lo stato di diffuso dissesto della strada, priva di luce e ricolma CP_1
d'acqua, era immediatamente percepibile per chi vi transitava e, in particolare, per l'attore che ben conosceva lo stato dei luoghi perché risiedente nel comune di Esperia, per di più, in presenza di allerta meteo diramata il giorno prima del presunto sinistro. Essa ha contestato i danni materiali lamentati dall'attore sia per le voci richieste rispetto a quanto riscontrato dalle autorità intervenute che nella relativa quantificazione. La convenuta ha, inoltre, rappresentato di aver appaltato, con contratto del 21
settembre 2017, a decorrere dal giorno 1° maggio 2017, h 00:00, alla il servizio di CP_2
sorveglianza stradale e reperibilità h24, pronto intervento h24, sgombero neve e spargimento sale,
pulizia e bonifica delle pertinenze stradali, lavori di manutenzione ordinaria sul tratto di strada interessato dal sinistro, con previsione di obbligo di manleva ed ha, quindi, concluso chiedendo: “In
rito: emanare provvedimento di autorizzazione alla chiamata in causa della società Controparte_2
c.f./P.IVA , con sede legale in Palestrina (RM) alla Via Prenestina nuova n. 133, in P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., in qualità di mandataria della con sede Controparte_3
legale in Palestrina (RM) alla Via Formalemura n. 22/G, all'uopo rinviando la data della prima
udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; - Nel merito in via principale: respingere la domanda attrice
perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa;
- Nel
merito in via subordinata: nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea
nei confronti della società in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t., dichiarare che la società chiamata in causa c.f./P.IVA , in Controparte_2 P.IVA_2
pagina 3 di 6 persona del legale rappresentante p.t., in qualità di mandataria della c.f./P.IVA Parte_2
, è tenuta a manlevare la convenuta in forza del P.IVA_3 Controparte_4
contratto di appalto del 21 settembre 2017 per Notar Dr. di Roma, rep. n. 2817, Persona_1
atto n. 2075, condannando la stessa a rifondere al sig. quanto sarà eventualmente Parte_1
tenuta a pagare all'attore”.
Alla prima udienza del 29 marzo 2021 il Giudice ha rigettato la richiesta di chiamata in causa del terzo e, all'esito dei concessi termini 183, VI comma, c.p.c. ha istruito la causa con prova documentale.
All'udienza virtuale del 18 giugno 2025 questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia che devono essere provati dal danneggiato (Cass.
sentenza n.26142/2023) incombendo, invece, sul custode la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuitoo di un atto del danneggiato o del terzo, quale fatto impeditivo del diritto al risarcimento, che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, con la precisazione che il requisito della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Ciò posto, nella fattispecie, a fronte della produzione della relazione di servizio delle autorità
intervenute attestante la presenza della buca e i danni dell'autovettura consistiti nella “semplice
foratura” dello pneumatico anteriore sinistro, l' dal suo canto, ha documentato CP_1
l'apposizione, nella tratta chilometrica interessata dal sinistro, di cartellonistica di cantiere mobile a seguito del movimento franoso del 7 febbraio 2018, ore 20:00, e precisamente: al km 13+750, quasi 1
km prima del luogo in cui si è verificato il sinistro l'installazione di un pannello stradale con indicazione strada sdrucciolevole e al Km 13+100, ossia 400 mt prima della buca, di un cartello con limite di velocità 30Km/h; ha inoltre documentato l'allerta meteo diramata dalle prime ore del 6 pagina 4 di 6 febbraio 2018 e per le successive 24 / 36 ore. Le Autorità sono intervenute solo dopo il verificarsi dell'evento, sul posto non erano presenti testimoni e, nella constatazione dei danni di cui all'annotazione di servizio, si è dato atto che non risultavano presenti ammaccature o danni evidenti al cerchio in lega dell'autovettura, come invece affermato dal :
per questi motivi
non sono state Pt_1
ammesse le prove richieste dalle parti.
A fronte di tali realtà documentali, non contestate, deve ravvisarsi la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato tale da elidere il nesso causale e da ritenersi da solo sufficiente a determinare l'evento: in presenza della segnalazione della situazione di pericolo, nella specie la strada sdrucciolevole, e del limite di velocità di 30 Km/h finanche al di sotto dei limiti previsti in centro abitato, aveva la possibilità di percepire il pericolo della strada e ciò anche se la Parte_1
segnaletica non era espressamente riferita alla presenza della buca. A ciò si aggiunga che è risultato accertato che la buca presentava grosse dimensioni “circa cm 100 (cento) di lunghezza complessiva;
circa cm 50 (cinquanta) di larghezza;
circa cm 10 (dieci) di profondità…” e pertanto, a prescindere dall'epoca del suo formarsi, nelle circostanze di tempo e luogo accertate se l'attore avesse osservato la prescritta velocità, l'evento non si sarebbe verificato. Nella fattispecie la responsabilità del custode può, quindi, essere esclusa per il comportamento imprudente del danneggiato, il quale, in presenza di maltempo e della segnalazione della zona di cantiere e di pericolo per strada sdrucciolevole, non poteva fare affidamento sulla sicurezza dei luoghi: la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ.
può essere esclusa dal comportamento imprudente della vittima laddove, tuttavia, la situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui possa essere preveduta con l'ordinaria diligenza, come nella specie.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in conformità al D.M. 55/2014, con riferimento al valore dichiarato di € 5.089,88.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 - definitivamente pronunciando;
RIGETTA
la domanda attorea.
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell' che si Parte_1 CP_1
liquidano in complessivi € 2.552,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A., come per legge.
Cassino, 24 dicembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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