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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/07/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1526/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1526/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CICCARE' MICHELE;
e
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
CICCARE' MICHELE.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [i coniugi istanti ricorrono all'Ill.mo Tribunale Adito affinché voglia omologare la loro separazione consensuale alle seguenti] “condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
2) i coniugi, preso atto che la figlia maggiorenne della coppia versa in condizioni di autosufficienza economica, si impegnano comunque per il futuro a rispettare gli eventuali obblighi di mantenimento in favore di ove ce ne sia bisogno e ne venga fatta richiesta, in proporzione alle loro Persona_1 rispettive capacità patrimoniali;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e per tale ragione, anche avuto riguardo al tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio, nessun contributo né alcuna somma a titolo di mantenimento personale verranno versate a favore dell'uno o dell'altro;
- 1 - 4) continuerà a vivere presso l'immobile attualmente in comproprietà al 50% fra Parte_2
i coniugi, sito a Loreto, Via Rosario n. 64/A, ed all'uopo concordano quanto segue:
- si obbliga a cedere e trasferire a titolo gratuito alla coniuge che Parte_1 Parte_2 espressamente accetta, la propria quota di titolarità pari al 50% della piena proprietà dell'immobile catastalmente distinto nel Comune di Loreto al foglio 1, particella 254, sub 12, cat. A/3, classe 4, consistenza 7 vani, rendita catastale 578,43 €, nonché sub 18, cat. C/6, classe 5, consistenza 30 mq, rendita catastale 72,82 €;
- detto immobile era stato acquistato, in regime di comunione dei beni, con atto notarile a firma del
Notaio di Porto Recanati in data 08.03.1996 (repertorio n. 64.850 – raccolta n. 18364) Per_2 trascritto presso la Conservatoria di Ancona il 21.03.1996 al n. 4875 Reg. Gen. e n. 3340 Reg. Part.;
- il Rogito per la cessione della quota di titolarità dell'immobile di cui sopra verrà stipulato presso lo studio notarile individuato da con spese per compensi interamente a suo Parte_2 carico, precisando che nel trasferimento saranno compresi tutti i diritti, accessori, pertinenze e dipendenze, accessori, servitù attive e passive, nulla escluso o riservato;
- le parti s'impegnano a stipulare il conforme atto notarile entro e non oltre il termine di 90 giorni dal momento di avvenuta dichiarazione di omologa, mediante sentenza, delle presenti condizioni;
- le parti dichiarano che il trasferimento del suddetto immobile è elemento essenziale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, in assenza del quale il presente accordo non avrebbe potuto concludersi;
5) Le spese e competenze legali per il presente procedimento saranno interamente corrisposte da
Parte_1
6) I coniugi dichiarano di aver risolto fra loro ogni questione patrimoniale, senza avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
Loreto il 08/10/1995, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione
è nata la figlia (in data 27/08/1997) e che, preso atto dell'irreversibile crisi del rapporto Per_1 coniugale, cristallizzatasi oramai da alcuni anni, hanno deciso di valutare di comune intesa le condizioni per concludere un accordo consensuale, essendo venuta meno l'affectio maritalis.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 11/06/2025.
- 2 - 4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della famiglia.
Nulla con riferimento alla figlia della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del presente procedimento, come concordato dalle parti, sono a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Loreto il 08/10/1995, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Loreto al n. 44, parte 2, serie A, dell'anno 1995; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loreto di procedere alle annotazioni di legge;
Spese di lite a carico di Parte_1
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2/07/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1526/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CICCARE' MICHELE;
e
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
CICCARE' MICHELE.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [i coniugi istanti ricorrono all'Ill.mo Tribunale Adito affinché voglia omologare la loro separazione consensuale alle seguenti] “condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
2) i coniugi, preso atto che la figlia maggiorenne della coppia versa in condizioni di autosufficienza economica, si impegnano comunque per il futuro a rispettare gli eventuali obblighi di mantenimento in favore di ove ce ne sia bisogno e ne venga fatta richiesta, in proporzione alle loro Persona_1 rispettive capacità patrimoniali;
3) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e per tale ragione, anche avuto riguardo al tenore di vita vissuto in costanza di matrimonio, nessun contributo né alcuna somma a titolo di mantenimento personale verranno versate a favore dell'uno o dell'altro;
- 1 - 4) continuerà a vivere presso l'immobile attualmente in comproprietà al 50% fra Parte_2
i coniugi, sito a Loreto, Via Rosario n. 64/A, ed all'uopo concordano quanto segue:
- si obbliga a cedere e trasferire a titolo gratuito alla coniuge che Parte_1 Parte_2 espressamente accetta, la propria quota di titolarità pari al 50% della piena proprietà dell'immobile catastalmente distinto nel Comune di Loreto al foglio 1, particella 254, sub 12, cat. A/3, classe 4, consistenza 7 vani, rendita catastale 578,43 €, nonché sub 18, cat. C/6, classe 5, consistenza 30 mq, rendita catastale 72,82 €;
- detto immobile era stato acquistato, in regime di comunione dei beni, con atto notarile a firma del
Notaio di Porto Recanati in data 08.03.1996 (repertorio n. 64.850 – raccolta n. 18364) Per_2 trascritto presso la Conservatoria di Ancona il 21.03.1996 al n. 4875 Reg. Gen. e n. 3340 Reg. Part.;
- il Rogito per la cessione della quota di titolarità dell'immobile di cui sopra verrà stipulato presso lo studio notarile individuato da con spese per compensi interamente a suo Parte_2 carico, precisando che nel trasferimento saranno compresi tutti i diritti, accessori, pertinenze e dipendenze, accessori, servitù attive e passive, nulla escluso o riservato;
- le parti s'impegnano a stipulare il conforme atto notarile entro e non oltre il termine di 90 giorni dal momento di avvenuta dichiarazione di omologa, mediante sentenza, delle presenti condizioni;
- le parti dichiarano che il trasferimento del suddetto immobile è elemento essenziale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, in assenza del quale il presente accordo non avrebbe potuto concludersi;
5) Le spese e competenze legali per il presente procedimento saranno interamente corrisposte da
Parte_1
6) I coniugi dichiarano di aver risolto fra loro ogni questione patrimoniale, senza avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati a Parte_1 Parte_2
Loreto il 08/10/1995, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che dalla loro unione
è nata la figlia (in data 27/08/1997) e che, preso atto dell'irreversibile crisi del rapporto Per_1 coniugale, cristallizzatasi oramai da alcuni anni, hanno deciso di valutare di comune intesa le condizioni per concludere un accordo consensuale, essendo venuta meno l'affectio maritalis.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 11/06/2025.
- 2 - 4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della famiglia.
Nulla con riferimento alla figlia della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del presente procedimento, come concordato dalle parti, sono a carico di Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Loreto il 08/10/1995, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Loreto al n. 44, parte 2, serie A, dell'anno 1995; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Loreto di procedere alle annotazioni di legge;
Spese di lite a carico di Parte_1
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2/07/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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