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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4880 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7335 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa LA ZA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7335/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GOFFREDO LEONARDO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore; CP_1 Convenuto contumace
Oggetto: assegno unico ed universale figli a carico;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.05.2025, l'istante in epigrafe indicata, premesso di avere presentato domanda amministrativa del 28/07/2022 per beneficiare dell'assegno unico e universale per i figli a
1 carico ex art. 1 e ss del D. Lgs. n. 230/21, effettivamente corrisposto fino al mese di settembre 2023, si doleva della sospensione dell'erogazione della prestazione per il periodo 01/10/2023-31/12/2023, a causa della modifica del codice fiscale della figlia minore conseguente al provvedimento del 27/09/2023 con cui la stessa assumeva il diverso cognome di in luogo di Controparte_2 [...]
, per intervenuta adozione. Parte_2
In particolare, lamentava che “a tutt'oggi nonostante le continue assicurazioni in merito date dalla sede , non ha mai ricevuto l'importo dovuto per il periodo 01/10/2023-31/12/2023;” (cfr. CP_3 pag. 2 del ricorso), pari alla somma di € 525,00.
Soggiungeva, inoltre, di avere presentato nel marzo 2024 altro modello ISEE “e l' provvedeva CP_1 ad erogare l'assegno unico fino a novembre 2024”, ma non le somme relative al periodo di gennaio, febbraio e dicembre 2024 per un importo di € 567,60 (cfr. pag. 2 del ricorso).
L'istante, essendo in possesso dei prescritti requisiti di legge, chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico ex art. 1 e ss del D. Lgs. n. 230/21, per il periodo 01/10/2023-31/12/2023 e per i mesi di gennaio, febbraio e dicembre 2024, con condanna dell' al pagamento a tal titolo della somma di € 1.092,60, oltre a interessi CP_1 come per legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
CP_ Benché ritualmente convenuto nel presente giudizio, l' rimaneva contumace.
*
In via preliminare, deve osservarsi come non possa essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, a seguito del ricorso presentato in via amministrativa, il Comitato Provinciale dell' , CP_1 con provvedimento del 12.06.2025, comunicava quanto segue: “si conferma la legittimità delle richieste addotte. Si comunica che in data odierna è stato richiesto il ripristino della pratica al fine della successiva gestione della stessa e conseguente corresponsione delle mensilità piene di OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 23, , FEBBRAIO, DICEMBRE 24 e 25 Per_1 Per_1 e dei conguagli delle mensilità dal MARZO 24 al NOVEMBRE 24. Si invita ad interfacciarsi con la sede per i successivi aggiornamenti sullo stato dell'arte non prima di un mese a partire dalla ricezione della presente” (cfr. provvedimento del 12.06.2025 del Comitato Provinciale in atti). CP_1
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
E tuttavia, nella specie, non risulta dagli atti di causa che la pretesa dedotta in ricorso sia stata effettivamente liquidata in via amministrativa dall' , non potendo così dirsi essere venuto meno CP_1 l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c..
Tanto premesso, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, deve premettersi che l'assegno unico e universale per i figli, richiesto con il ricorso in esame, è stato istituito con il d.lgs. n. 230/2021, in attuazione della legge delega dell'1.04.2021, n. 46, destinato ai nuclei familiari, a decorrere dall'1.03.2022, sulla base della condizione economica, attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il beneficio economico è
2 attribuito su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo. L'assegno spetta anche in assenza di ISEE.
La denominazione di assegno “Unico” deriva dal fatto che con esso il legislatore ha inteso concentrare e sostituire una serie di prestazioni economiche di carattere fiscale, assistenziale e previdenziale, previste precedentemente a supporto delle famiglie;
al contempo, esso è denominato “Universale”, perché, nell'intenzione del legislatore, esso spetta indistintamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dalla natura dell'occupazione dei genitori.
La provvidenza è riconosciuta a condizione (art. 3 d. lgs. 230/2021) che “al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
sia residente e domiciliato in Italia;
sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
Quanto ai requisiti per il riconoscimento dell'assegno unico universale con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, essi, dunque, sono:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
Inoltre, con riferimento alla condizione economica, si prevede che il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'art. 7 del medesimo DPCM.
Segnatamente, ai sensi dell'art. 1 comma 1 d.lgs. 230/2021 “A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato”. L'art. 2 prevede, poi, che: “
1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio
3 ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età”. Infine, quanto ai requisiti soggettivi del richiedente, l'art. 3 prevede che: “
1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
Ancora, l'art. 4 del D. Lgs. n. 230/21, rubricato “Criteri per la determinazione dell'assegno”, nella formulazione vigente ratione temporis (a decorrere dal 05.05.2023), prevede che:
“
1. Per ciascun figlio minorenne e per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età, è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento;
tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro.(3)
2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
4. Per ciascun figlio con disabilità minorenne e anche fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. (3)
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
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7. Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta. ((La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.))
9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.
10. A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento.
11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.”.
Orbene, come si rileva dai documenti prodotti in atti e, in particolare, dalla copia del modello ISEE relativo al nucleo familiare della parte ricorrente, sin dall'epoca della domanda amministrativa l'istante vanta sia i requisiti di residenza sia quello socio-reddituale per il diritto a percepire la prestazione.
In ogni caso, tali requisiti devono, peraltro, desumersi sussistenti anche in considerazione del riconoscimento della prestazione in via amministrativa, sia pure oggetto di temporanea sospensione.
Del resto, come più sopra anticipato, lo stesso Comitato Provinciale dell' , con provvedimento CP_1 del 12.06.2025, ha comunicato quanto segue: “si conferma la legittimità delle richieste addotte. Si comunica che in data odierna è stato richiesto il ripristino della pratica al fine della successiva gestione della stessa e conseguente corresponsione delle mensilità piene di OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 23, , FEBBRAIO, DICEMBRE 24 e 25 e dei conguagli delle Per_1 Per_1 mensilità dal MARZO 24 al NOVEMBRE 24. Si invita ad interfacciarsi con la sede per i successivi aggiornamenti sullo stato dell'arte non prima di un mese a partire dalla ricezione della presente” (cfr. provvedimento del 12.06.2025 del Comitato Provinciale in atti). CP_1
Altresì, risulta che con sentenza di adozione della minore n. 84/2023 del Parte_2 Tribunale per i Minorenni di Bari, versata in atti, la minore assumeva il Controparte_2 cognome del marito della ricorrente e, precisamente, quello di in luogo di ”. CP_2 Pt_2
Nello stesso senso milita il dato documentale ricavabile dal certificato di Stato di famiglia in atti, rilasciato in data 15.01.2025 da Comune di Bitonto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in definitiva, il ricorso dev'essere accolto e dichiarato il diritto della parte ricorrente alla liquidazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico in relazione alla minore , con condanna dell' all'erogazione degli arretrati Controparte_2 CP_1 relativi al periodo da ottobre 2023 a dicembre 2023 e per i mesi di gennaio, febbraio e dicembre 2024,
5 da quantificarsi nella somma di € 1.092,60, sulla scorta dei conteggi sufficientemente analitici di cui al ricorso, oltre ad accessori come per legge sino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell' , in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta. CP_4
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 21.05.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così provvede: Parte_1 CP_1
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' all'erogazione in favore della parte ricorrente CP_1 della complessiva somma di € 1.092,60, a titolo di assegno unico e universale per i figli a carico ex art. 1 e ss del D. Lgs. n. 230/21 per il periodo da ottobre 2023 a dicembre 2023 e per i mesi di gennaio, febbraio e dicembre 2024, oltre ad accessori come per legge sino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte ricorrente, che CP_1 liquida in € 350,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Bari, lì 18/12/2025
Il Giudice
LA ZA
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa LA ZA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7335/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GOFFREDO LEONARDO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore; CP_1 Convenuto contumace
Oggetto: assegno unico ed universale figli a carico;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.05.2025, l'istante in epigrafe indicata, premesso di avere presentato domanda amministrativa del 28/07/2022 per beneficiare dell'assegno unico e universale per i figli a
1 carico ex art. 1 e ss del D. Lgs. n. 230/21, effettivamente corrisposto fino al mese di settembre 2023, si doleva della sospensione dell'erogazione della prestazione per il periodo 01/10/2023-31/12/2023, a causa della modifica del codice fiscale della figlia minore conseguente al provvedimento del 27/09/2023 con cui la stessa assumeva il diverso cognome di in luogo di Controparte_2 [...]
, per intervenuta adozione. Parte_2
In particolare, lamentava che “a tutt'oggi nonostante le continue assicurazioni in merito date dalla sede , non ha mai ricevuto l'importo dovuto per il periodo 01/10/2023-31/12/2023;” (cfr. CP_3 pag. 2 del ricorso), pari alla somma di € 525,00.
Soggiungeva, inoltre, di avere presentato nel marzo 2024 altro modello ISEE “e l' provvedeva CP_1 ad erogare l'assegno unico fino a novembre 2024”, ma non le somme relative al periodo di gennaio, febbraio e dicembre 2024 per un importo di € 567,60 (cfr. pag. 2 del ricorso).
L'istante, essendo in possesso dei prescritti requisiti di legge, chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico ex art. 1 e ss del D. Lgs. n. 230/21, per il periodo 01/10/2023-31/12/2023 e per i mesi di gennaio, febbraio e dicembre 2024, con condanna dell' al pagamento a tal titolo della somma di € 1.092,60, oltre a interessi CP_1 come per legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
CP_ Benché ritualmente convenuto nel presente giudizio, l' rimaneva contumace.
*
In via preliminare, deve osservarsi come non possa essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto, a seguito del ricorso presentato in via amministrativa, il Comitato Provinciale dell' , CP_1 con provvedimento del 12.06.2025, comunicava quanto segue: “si conferma la legittimità delle richieste addotte. Si comunica che in data odierna è stato richiesto il ripristino della pratica al fine della successiva gestione della stessa e conseguente corresponsione delle mensilità piene di OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 23, , FEBBRAIO, DICEMBRE 24 e 25 Per_1 Per_1 e dei conguagli delle mensilità dal MARZO 24 al NOVEMBRE 24. Si invita ad interfacciarsi con la sede per i successivi aggiornamenti sullo stato dell'arte non prima di un mese a partire dalla ricezione della presente” (cfr. provvedimento del 12.06.2025 del Comitato Provinciale in atti). CP_1
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
E tuttavia, nella specie, non risulta dagli atti di causa che la pretesa dedotta in ricorso sia stata effettivamente liquidata in via amministrativa dall' , non potendo così dirsi essere venuto meno CP_1 l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c..
Tanto premesso, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, deve premettersi che l'assegno unico e universale per i figli, richiesto con il ricorso in esame, è stato istituito con il d.lgs. n. 230/2021, in attuazione della legge delega dell'1.04.2021, n. 46, destinato ai nuclei familiari, a decorrere dall'1.03.2022, sulla base della condizione economica, attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il beneficio economico è
2 attribuito su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo. L'assegno spetta anche in assenza di ISEE.
La denominazione di assegno “Unico” deriva dal fatto che con esso il legislatore ha inteso concentrare e sostituire una serie di prestazioni economiche di carattere fiscale, assistenziale e previdenziale, previste precedentemente a supporto delle famiglie;
al contempo, esso è denominato “Universale”, perché, nell'intenzione del legislatore, esso spetta indistintamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dalla natura dell'occupazione dei genitori.
La provvidenza è riconosciuta a condizione (art. 3 d. lgs. 230/2021) che “al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
sia residente e domiciliato in Italia;
sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
Quanto ai requisiti per il riconoscimento dell'assegno unico universale con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, essi, dunque, sono:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
Inoltre, con riferimento alla condizione economica, si prevede che il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'art. 7 del medesimo DPCM.
Segnatamente, ai sensi dell'art. 1 comma 1 d.lgs. 230/2021 “A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato”. L'art. 2 prevede, poi, che: “
1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari: a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio
3 ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età”. Infine, quanto ai requisiti soggettivi del richiedente, l'art. 3 prevede che: “
1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale”.
Ancora, l'art. 4 del D. Lgs. n. 230/21, rubricato “Criteri per la determinazione dell'assegno”, nella formulazione vigente ratione temporis (a decorrere dal 05.05.2023), prevede che:
“
1. Per ciascun figlio minorenne e per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età, è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento;
tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro.(3)
2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
4. Per ciascun figlio con disabilità minorenne e anche fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. (3)
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
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7. Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta. ((La maggiorazione di cui al presente comma è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l'altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell'ambito del limite di godimento dell'assegno.))
9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.
10. A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento.
11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.”.
Orbene, come si rileva dai documenti prodotti in atti e, in particolare, dalla copia del modello ISEE relativo al nucleo familiare della parte ricorrente, sin dall'epoca della domanda amministrativa l'istante vanta sia i requisiti di residenza sia quello socio-reddituale per il diritto a percepire la prestazione.
In ogni caso, tali requisiti devono, peraltro, desumersi sussistenti anche in considerazione del riconoscimento della prestazione in via amministrativa, sia pure oggetto di temporanea sospensione.
Del resto, come più sopra anticipato, lo stesso Comitato Provinciale dell' , con provvedimento CP_1 del 12.06.2025, ha comunicato quanto segue: “si conferma la legittimità delle richieste addotte. Si comunica che in data odierna è stato richiesto il ripristino della pratica al fine della successiva gestione della stessa e conseguente corresponsione delle mensilità piene di OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 23, , FEBBRAIO, DICEMBRE 24 e 25 e dei conguagli delle Per_1 Per_1 mensilità dal MARZO 24 al NOVEMBRE 24. Si invita ad interfacciarsi con la sede per i successivi aggiornamenti sullo stato dell'arte non prima di un mese a partire dalla ricezione della presente” (cfr. provvedimento del 12.06.2025 del Comitato Provinciale in atti). CP_1
Altresì, risulta che con sentenza di adozione della minore n. 84/2023 del Parte_2 Tribunale per i Minorenni di Bari, versata in atti, la minore assumeva il Controparte_2 cognome del marito della ricorrente e, precisamente, quello di in luogo di ”. CP_2 Pt_2
Nello stesso senso milita il dato documentale ricavabile dal certificato di Stato di famiglia in atti, rilasciato in data 15.01.2025 da Comune di Bitonto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, in definitiva, il ricorso dev'essere accolto e dichiarato il diritto della parte ricorrente alla liquidazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico in relazione alla minore , con condanna dell' all'erogazione degli arretrati Controparte_2 CP_1 relativi al periodo da ottobre 2023 a dicembre 2023 e per i mesi di gennaio, febbraio e dicembre 2024,
5 da quantificarsi nella somma di € 1.092,60, sulla scorta dei conteggi sufficientemente analitici di cui al ricorso, oltre ad accessori come per legge sino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico dell' , in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta. CP_4
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 21.05.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così provvede: Parte_1 CP_1
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' all'erogazione in favore della parte ricorrente CP_1 della complessiva somma di € 1.092,60, a titolo di assegno unico e universale per i figli a carico ex art. 1 e ss del D. Lgs. n. 230/21 per il periodo da ottobre 2023 a dicembre 2023 e per i mesi di gennaio, febbraio e dicembre 2024, oltre ad accessori come per legge sino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte ricorrente, che CP_1 liquida in € 350,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Bari, lì 18/12/2025
Il Giudice
LA ZA
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