Art. 30.
L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato, spetta:
1° agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria;
2° agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria.
L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato, spetta:
1° agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria;
2° agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria.