Articolo 30 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 29Articolo 31
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29 gennaio 1929
Art. 30.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato, spetta:

1° agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria;

2° agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria.

Entrata in vigore il 29 gennaio 1929
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