Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 12/12/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00564/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00324/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2025, proposto da
Venosa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
nei confronti
per l’accertamento
dell’illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a fronte dell'istanza avanzata in data 26.02.2024 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al progetto di un impianto eolico denominato "Venosa", costituito da n. 6 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 39,6 MW, da realizzarsi nei comuni di Venosa e Maschito (PZ), con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Montemilone (PZ), pur a fronte della diffida del 27.08.2025;
nonché per la condanna al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, pari a € 13.149,40.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. OL IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 19/9/2025, la società deducente – attiva nel settore delle energie rinnovabili – ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero della Cultura nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto dell’impianto eolico, denominato “Venosa”, di potenza nominale complessiva pari a 39,6 MW, da realizzarsi nei Comuni di Venosa e Maschito.
E’ stata, altresì, proposta domanda di condanna al rimborso al 50% dei diritti di istruttoria versati in relazione all’istanza, ai sensi dell’art. 25, co. 2-ter, del D.lgs. n. 152/2006.
1.1. Risulta in fatto che:
- in data 26/2/2024, la società ricorrente ha presentato, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006, l’istanza volta al rilascio della valutazione d’impatto ambientale relativa al richiamato progetto;
- in data 15/4/2024, terminata la verifica di completezza degli elaborati progettuali, è stata dichiarata la “procedibilità” dell’istanza ed è stato dato corso alla consultazione pubblica con conseguente avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 24, co. 1, del D.lgs. n. 152/2006;
- successivamente, in data 15/11/2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha disposto l’apertura di una nuova consultazione del pubblico in relazione alle integrazioni documentali offerte dalla società;
- a partire da quest’ultima data, null’altro è stato compiuto per la definizione del procedimento per cui è causa;
- in data 22/5/2025, la società ricorrente ha diffidato le richiamate Amministrazioni alla conclusione del procedimento; iniziativa reiterata in data 27/8/2025.
2. Si sono costituite in giudizio, per resistere all’accoglimento del ricorso, le Amministrazioni statali evocate.
3. Alla camera di consiglio del 3/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, merita evidenziare che il progetto presentato dalla società ricorrente è incontestabilmente riconducibile alla categoria dei “ progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), (…) quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati nell’allegato I-bis al presente decreto (…) ” di cui all’articolo 8, co. 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006.
In relazione a detti progetti, rileva la scansione procedimentale specificamente disciplinata dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 152/2006:
- trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico relativo all’istanza per la presentazione di osservazioni da parte dei cittadini e per l’acquisizione di pareri (cfr. art. 24, co. 3, del D.lgs. n. 152/2006);
- quindici giorni successivi per la presentazione, da parte del proponente, delle proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti (cfr. art. 24, co. 3, del D.lgs. n. 152/2006); dieci giorni successivi per stabilire un termine, non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati (cfr. art. 24, co. 4, del D.lgs. n. 152/2006); quindici giorni, decorrenti dal nuovo avviso pubblico, per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri;
- centotrenta giorni per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – V.I.A. e V.A.S. (cfr. art. 25, co. 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006);
- trenta giorni successivi per l’adozione, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del provvedimento di V.I.A., previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura, entro il termine di venti giorni (cfr. art. 25, co. 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006);
- trenta giorni per l’adozione del provvedimento da parte del titolare del potere sostitutivo, in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della Commissione, una volta acquisito il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni (cfr. art. 25, co. 2-quater, del D.lgs. n. 152/2006).
Ciò posto, vi è evidenza in atti che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica non ha definito il procedimento de quo nei termini previsti dalla richiamata normativa.
D’altro canto, consta in atti che le Amministrazioni competenti si sono limitate all’adozione di atti di natura soprassessoria, siccome inidonei a definire il procedimento, quali la nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, prot. n. 166394 dell’11/9/2025 (con cui è stato comunicato che “ la Scrivente ha già provveduto a trasmettere alla competente Commissione la documentazione necessaria allo svolgimento dell’istruttoria tecnica e che, al completamento di tale istruttoria, ricevute le relative risultanze tecniche, procederà all’emanazione del provvedimento finale ”), nonché il parere istruttorio del Ministero della Cultura, reso in data 16/12/2024.
Inoltre, va precisato che:
- ai sensi del richiamato art. 25, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini previsti non elide l’obbligo di una pronunzia espressa da parte del competente Ministero (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 20/6/2025, n. 12176; T.A.R. Sicilia, sez. V, 23/5/2024, n. 1728; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 23/4/2024, n. 588);
- la novella dell’art. 8, co. 1-ter, del D.lgs. n. 152/2006, di cui all’art. 1 della L. n. 191/2024, entrata in vigore il 17/12/2024, nel disporre che ai progetti del comma 1 dell’art. 8 cit. “ è riservata una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni ” e che “ i progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d’impianto in ordine cronologico, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell’art. 23, comma 4, secondo periodo ”, precisa che “ la disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare ”; tale disposizione è, dunque, applicabile alla fattispecie in esame, in quanto il silenzio dell’Amministrazione nei confronti di qualsiasi istanza integra un illecito permanente che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale ex artt. 31, co. 1, 2 e 3, e 117 cod. proc. amm. (in termini, T.A.R. Basilicata, sez. I, 10/3/2025, n. 173).
5. Ne consegue l’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere espressamente sull’istanza in epigrafe nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come commissario ad acta, affinché provveda come indicato, il Prefetto di Roma, con facoltà di delega.
In base all’art. 2, co. 8, della L. n. 241/1990, la presente decisione va trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti, all’atto del suo passaggio in giudicato.
6. Quale diretta conseguenza dalla violazione dei termini di conclusione del procedimento, va anche accolta - ai sensi dell'art. 25, co. 2-ter, del D.lgs. n. 152/2006 (" Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis" ) - la domanda di condanna del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati dalla ricorrente, da quantificarsi in euro 13.149,40 (a fronte dell’evidenza cartolare dell’intervenuto pagamento da parte di quest’ultima, a tale titolo, della somma di euro 26.298,80).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere nei modi e termini innanzi determinati.
Per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, che provvederà ai sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, con oneri a carico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da liquidare con separato decreto su istanza dell’interessato.
Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a corrispondere alla parte ricorrente la metà degli oneri istruttori versati, ai sensi dell’art. 25, co. 2-ter, del D.lgs. n. 152/2006;
Condanna, altresì, il predetto Ministero alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti. L’ammontare del contributo unificato effettivamente versato è, del pari, posto a carico di parte resistente.
Dispone, a cura della segreteria, la trasmissione telematica della presente decisione alla Corte dei conti, Procura generale, ai sensi dell'art. 2, co. 8, della L. n. 241/1990, all’atto del suo passaggio in giudicato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA AN, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
OL IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL IA | FA AN |
IL SEGRETARIO