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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/04/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 651/2024
Udienza del 03/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 651/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Filomena Brescia
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Gaccione
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo e a comunicazione preventiva di iscrizione
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ipotecaria.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13/03/2024, Parte_1 ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202400004630000 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202400000269000.
Con tali atti veniva sollecitato il pagamento di una somma complessivamente di poco superiore a 295mila euro in forza di diversi titoli esecutivi.
In particolare, l'opposizione è stata limitata ai seguenti titoli esecutivi di competenza del Giudice del Lavoro:
- cartella n. 03020060020053886000 (INPS);
- cartella n. 03020070019173306000 (INPS);
- cartella n. 03020090001923885000 (INPS);
- cartella n. 03020090007701516000 (INPS);
- cartella n. 03020090015689913000 (INPS);
- cartella n. 030201000036833038000 (recte, n.
03020100036833038000) (INPS);
- cartella n. 03020110002358022000 (limitatamente al credito facente capo al FIMI - Fondo integrazione malattia ed infortunio, con esclusione, pertanto, dei crediti facenti capo al Comune di Belcastro);
- cartella n. 03020140014846045000 (Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro);
- cartella n. 0302017001053873000 (recte, n.
03020170010538773000) (FIMI - Fondo integrazione malattia ed infortunio);
- avviso di addebito n. 330201220001279802000 (recte, n.
33020120001279802000);
- avviso di addebito n. 33020120002514876000;
- avviso di addebito n. 33020140000039931000;
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- avviso di addebito n. 33020150001847144000;
- avviso di addebito n. 33020160001596027000;
- avviso di addebito n. 33020170001760473000;
- avviso di addebito n. 33020170002054437000.
1.1. A supporto dell'opposizione (e della illegittimità dei provvedimenti opposti) il ricorrente ha dedotto un unico motivo.
Ha, in particolare, evidenziato che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnate sono illegittime atteso che riportano nel
“dettaglio del debito” gli estremi delle cartelle che erano già state oggetto dell'intimazione di pagamento n. 03020219000641168000, precedentemente da lui impugnata innanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, che (in persona di altro Giudicante) aveva disposto in data 18/03/2022 la sospensione dell'intimazione di pagamento appena citata, contenente, tra l'altro, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sopra elencati.
Il ricorrente sostiene, pertanto, che i provvedimenti impugnati, notificatigli in data 12/02/2024, non potevano essere emessi stante la sospensiva concessa nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n.
1841/2021 (allora, n.d.e.) pendente presso questo Tribunale.
1.2. Ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202400004630000 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202400000269000 impugnate che contengono le cartelle di pagamento rientranti nella giurisdizione del Giudice del lavoro.
2. Con decreto di fissazione dell'udienza del 16/03/2024, questo
Giudice ha disposto la sospensione della procedura relativa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202400000269000 e della procedura relativa alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202400004630000, limitatamente alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito
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indicati nel ricorso introduttivo.
3. Si è costituita l' che ha concluso Controparte_1 chiedendo che il Tribunale voglia, previa revoca del provvedimento cautelare di sospensione del 16/03/2024, dichiarare la domanda di parte ricorrente, volta ad annullare le comunicazioni preventive di fermo amministrativo e di iscrizione ipotecaria, inammissibile e/o improcedibile ed, in ogni caso, rigettarla poiché infondata in fatto e in diritto.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. Il dato che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sopra elencati (richiamati espressamente nel ricorso introduttivo) fossero contenuti tutti nell'intimazione di pagamento n.
03020219000641168000, poi oggetto di sospensione da parte del
Giudice del Lavoro con ordinanza recante il cron. n. 1983/2022, emessa in data 18/03/2022 nella causa iscritta al R.G. n. 1841-1/2021
(doc. n. 4 allegato al ricorso), è pacifico e incontestato.
Invero, lo stesso dato è pure documentato, atteso che l'intimazione di pagamento n. 030 2021 90006411 68/000 è stata prodotta dall' (detta intimazione, in effetti, Controparte_1 richiama tutte le cartelle e gli avvisi di addebito indicati nel ricorso e sopra elencati).
È altresì documentato che il ricorrente, in data 12/02/2024, abbia ricevuto (a mezzo p.e.c.) sia il preavviso di fermo amministrativo sia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di questa opposizione e che tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sopra elencati siano in ciascuno di essi richiamati nella sezione denominata “dettaglio del debito” (docc. nn. 1 e 2 allegati al ricorso).
5.1. È quindi palese che nel momento in cui sia il preavviso di fermo amministrativo sia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria furono emessi e notificati in data 12/02/2024 a mezzo p.e.c., i titoli esecutivi (ruoli e avvisi di addebito), richiamati nell'intimazione di pagamento n. 030 2021 90006411 68/000, erano stati (tutti, compresi
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quelli sopra elencati) privati di efficacia esecutiva in ragione della sospensione disposta con la citata ordinanza del 18/03/2022 (risalente a ben due anni prima della notifica).
5.2. Non è quindi neppure contestato che l' (che si era poi CP_1 costituita nel giudizio iscritto al R.G. n. 1841/2021) fosse stata messa a conoscenza della riferita sospensione.
5.3. Tale sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli (ruoli sottesi a ciascuna cartella di pagamento e avvisi di addebito) deve essere poi intesa come sospensione disposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. civ., avendo il Giudice dell'opposizione ravvisato la sussistenza di
“gravi motivi”.
5.4. Non è quindi condivisibile la tesi dell'Agenzia secondo cui “la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e l'iscrizione ipotecaria impugnati non possono considerarsi illegittimamente emessi, per effetto della sospensione giudiziale dell'efficacia esecutiva delle cartelle ad essi sottese, in quanto gli atti impugnati non costituiscono provvedimenti esecutivi autonomi, bensì comunicazioni previste ex lege per informare preventivamente il debitore prima dell'adozione di misure cautelari.
Il provvedimento di sospensione richiamato non impedisce, dunque,
l'adozione di misure cautelari, come il fermo amministrativo e
l'iscrizione ipotecaria, finalizzate alla tutela del credito erariale.
Tantomeno è impedita la comunicazione preventiva di detti provvedimenti cautelari, come effettuata nel caso di specie” (pag. 3 della memoria di costituzione).
5.5. Invero, i citati provvedimenti assegnavano al ricorrente il termine di giorni 30 per procedere al pagamento di tutte le somme ivi indicate, con l'avviso che, in mancanza, si sarebbe proceduto, rispettivamente, alla iscrizione del fermo nel P.R.A. sul motociclo ivi specificato e alla iscrizione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Si tratta, cioè, di atti con finalità prettamente “coercitiva” che,
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proprio per questa ragione, presuppongono l'esistenza e la persistenza dell'efficacia esecutiva dei titoli (ovvero del ruolo, di cui la cartella rappresenta un estratto, e degli avvisi di addebito) in forza dei quali tali atti vengono compiuti. La ratio della sospensione dell'efficacia esecutiva è, d'altronde, proprio quella di impedire il compimento di atti che presuppongono l'esistenza di un titolo dotato di efficacia esecutiva.
5.6. Ciò si evince pacificamente, per l'ipoteca, dall'art. 77 del d.P.R.
n. 602/1973, secondo cui:
“1. …il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. […]
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Analogamente, l'art. 86, comma 2, del medesimo d.P.R. dispone (per il fermo amministrativo) che «la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari …».
Entrambe le disposizioni presuppongono, pertanto, l'esistenza di un titolo dotato di efficacia esecutiva, altrimenti non sarebbe dato comprendere come possa l'Agente per la riscossione intimare il pagamento delle somme sottese al ruolo o all'avviso di addebito entro il termine ivi tassativamente indicato.
La funzione coercitiva che svolgono le due comunicazioni preventive
(indurre il debitore al pagamento entro il termine di giorni trenta per evitare l'iscrizione del fermo nel P.R.A. o dell'ipoteca nei registri
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immobiliari) non può, pertanto, prescindere dalla esecutività dei titoli in forza dei quali viene intimato il pagamento (analogamente a quanto avviene con l'atto di precetto che presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo e nel quale si avverte il debitore che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata: art. 480 cod. proc. civ.).
5.7. Nel momento in cui viene però disposta dal Giudice la sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo o dell'avviso di addebito ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. civ., il Riscossore non può compiere nessun atto che (pur non essendo un atto di esecuzione esattoriale, che inizia col pignoramento) presuppone comunque l'efficacia esecutiva del titolo (ruolo o avviso di addebito).
Il presupposto dell'iscrizione (del fermo e dell'ipoteca) è infatti l'esistenza di un “ruolo” che sia esecutivo (esecutività che discende dalla sottoscrizione del ruolo ex art. 12, comma 4, del d.P.R. n.
602/1973 oppure dalla validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice, come disposto con interpretazione autentica ex art. 1, comma 5-ter, lettera e), del decreto-legge n. 106/2005 conv., con modif., nella legge n. 156/2005).
5.8. Non rileva, poi, che successivamente, con la sentenza n.
208/2024, che ha definito il giudizio iscritto al R.G. n. 1841/2021,
l'opposizione sia stata solo parzialmente accolta (doc. n. 28 allegato alla memoria difensiva dell' . CP_2
Ciò che rileva è che detta sentenza sia stata emessa in data
28/02/2024 ovvero successivamente alla notifica (12/02/2024) degli atti oggi opposti.
Rileva, cioè, che entrambi i preavvisi (di fermo e di iscrizione ipotecaria) erano stati certamente formati e notificati prima della emissione della sentenza e che, pertanto, al momento della loro formazione e notificazione, difettava l'esecutività di taluni titoli (ovvero quelli sospesi, ma pure richiamati nel dettaglio del debito), il che non consentiva di avviare le citate procedure in relazione alle somme
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sottese ai titoli sospesi (somme di cui veniva ivi egualmente intimato il pagamento nel termine di giorni trenta).
6. In conclusione, le due comunicazioni preventive devono essere parzialmente annullate ovvero limitatamente alle cartelle e agli avvisi di addebito sopra elencati, in quanto il pagamento delle somme sottese ai ruoli e agli avvisi di addebito predetti non poteva essere preteso in ragione della sospensione disposta, in sede di opposizione all'esecuzione, nel giudizio iscritto al R.G. n. 1841/2021.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base alla tabella n. 4 allegata al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. (cause di previdenza), in ragione del valore dei crediti oggetto della sospensione (compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202400004630000 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202400000269000 limitatamente ai seguenti atti in essi richiamati:
- cartella n. 03020060020053886000;
- cartella n. 03020070019173306000;
- cartella n. 03020090001923885000;
- cartella n. 03020090007701516000;
- cartella n. 03020090015689913000;
- cartella n. 03020100036833038000;
- cartella n. 03020110002358022000 (limitatamente ai soli crediti del FIMI - Fondo integrazione malattia ed infortunio);
- cartella n. 03020140014846045000;
- cartella n. 03020170010538773000;
- avviso di addebito n. 33020120001279802000;
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- avviso di addebito n. 33020120002514876000;
- avviso di addebito n. 33020140000039931000;
- avviso di addebito n. 33020150001847144000;
- avviso di addebito n. 33020160001596027000;
- avviso di addebito n. 33020170001760473000;
- avviso di addebito n. 33020170002054437000;
- condanna l al pagamento Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 8.500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 del d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Filomena Brescia.
Così deciso in Catanzaro, in data 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 03/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 651/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Filomena Brescia
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Gaccione
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo e a comunicazione preventiva di iscrizione
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 651/2024
ipotecaria.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 13/03/2024, Parte_1 ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202400004630000 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202400000269000.
Con tali atti veniva sollecitato il pagamento di una somma complessivamente di poco superiore a 295mila euro in forza di diversi titoli esecutivi.
In particolare, l'opposizione è stata limitata ai seguenti titoli esecutivi di competenza del Giudice del Lavoro:
- cartella n. 03020060020053886000 (INPS);
- cartella n. 03020070019173306000 (INPS);
- cartella n. 03020090001923885000 (INPS);
- cartella n. 03020090007701516000 (INPS);
- cartella n. 03020090015689913000 (INPS);
- cartella n. 030201000036833038000 (recte, n.
03020100036833038000) (INPS);
- cartella n. 03020110002358022000 (limitatamente al credito facente capo al FIMI - Fondo integrazione malattia ed infortunio, con esclusione, pertanto, dei crediti facenti capo al Comune di Belcastro);
- cartella n. 03020140014846045000 (Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro);
- cartella n. 0302017001053873000 (recte, n.
03020170010538773000) (FIMI - Fondo integrazione malattia ed infortunio);
- avviso di addebito n. 330201220001279802000 (recte, n.
33020120001279802000);
- avviso di addebito n. 33020120002514876000;
- avviso di addebito n. 33020140000039931000;
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- avviso di addebito n. 33020150001847144000;
- avviso di addebito n. 33020160001596027000;
- avviso di addebito n. 33020170001760473000;
- avviso di addebito n. 33020170002054437000.
1.1. A supporto dell'opposizione (e della illegittimità dei provvedimenti opposti) il ricorrente ha dedotto un unico motivo.
Ha, in particolare, evidenziato che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnate sono illegittime atteso che riportano nel
“dettaglio del debito” gli estremi delle cartelle che erano già state oggetto dell'intimazione di pagamento n. 03020219000641168000, precedentemente da lui impugnata innanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, che (in persona di altro Giudicante) aveva disposto in data 18/03/2022 la sospensione dell'intimazione di pagamento appena citata, contenente, tra l'altro, le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sopra elencati.
Il ricorrente sostiene, pertanto, che i provvedimenti impugnati, notificatigli in data 12/02/2024, non potevano essere emessi stante la sospensiva concessa nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n.
1841/2021 (allora, n.d.e.) pendente presso questo Tribunale.
1.2. Ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202400004630000 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202400000269000 impugnate che contengono le cartelle di pagamento rientranti nella giurisdizione del Giudice del lavoro.
2. Con decreto di fissazione dell'udienza del 16/03/2024, questo
Giudice ha disposto la sospensione della procedura relativa alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03076202400000269000 e della procedura relativa alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03080202400004630000, limitatamente alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito
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indicati nel ricorso introduttivo.
3. Si è costituita l' che ha concluso Controparte_1 chiedendo che il Tribunale voglia, previa revoca del provvedimento cautelare di sospensione del 16/03/2024, dichiarare la domanda di parte ricorrente, volta ad annullare le comunicazioni preventive di fermo amministrativo e di iscrizione ipotecaria, inammissibile e/o improcedibile ed, in ogni caso, rigettarla poiché infondata in fatto e in diritto.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. Il dato che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sopra elencati (richiamati espressamente nel ricorso introduttivo) fossero contenuti tutti nell'intimazione di pagamento n.
03020219000641168000, poi oggetto di sospensione da parte del
Giudice del Lavoro con ordinanza recante il cron. n. 1983/2022, emessa in data 18/03/2022 nella causa iscritta al R.G. n. 1841-1/2021
(doc. n. 4 allegato al ricorso), è pacifico e incontestato.
Invero, lo stesso dato è pure documentato, atteso che l'intimazione di pagamento n. 030 2021 90006411 68/000 è stata prodotta dall' (detta intimazione, in effetti, Controparte_1 richiama tutte le cartelle e gli avvisi di addebito indicati nel ricorso e sopra elencati).
È altresì documentato che il ricorrente, in data 12/02/2024, abbia ricevuto (a mezzo p.e.c.) sia il preavviso di fermo amministrativo sia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di questa opposizione e che tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sopra elencati siano in ciascuno di essi richiamati nella sezione denominata “dettaglio del debito” (docc. nn. 1 e 2 allegati al ricorso).
5.1. È quindi palese che nel momento in cui sia il preavviso di fermo amministrativo sia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria furono emessi e notificati in data 12/02/2024 a mezzo p.e.c., i titoli esecutivi (ruoli e avvisi di addebito), richiamati nell'intimazione di pagamento n. 030 2021 90006411 68/000, erano stati (tutti, compresi
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quelli sopra elencati) privati di efficacia esecutiva in ragione della sospensione disposta con la citata ordinanza del 18/03/2022 (risalente a ben due anni prima della notifica).
5.2. Non è quindi neppure contestato che l' (che si era poi CP_1 costituita nel giudizio iscritto al R.G. n. 1841/2021) fosse stata messa a conoscenza della riferita sospensione.
5.3. Tale sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli (ruoli sottesi a ciascuna cartella di pagamento e avvisi di addebito) deve essere poi intesa come sospensione disposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. civ., avendo il Giudice dell'opposizione ravvisato la sussistenza di
“gravi motivi”.
5.4. Non è quindi condivisibile la tesi dell'Agenzia secondo cui “la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e l'iscrizione ipotecaria impugnati non possono considerarsi illegittimamente emessi, per effetto della sospensione giudiziale dell'efficacia esecutiva delle cartelle ad essi sottese, in quanto gli atti impugnati non costituiscono provvedimenti esecutivi autonomi, bensì comunicazioni previste ex lege per informare preventivamente il debitore prima dell'adozione di misure cautelari.
Il provvedimento di sospensione richiamato non impedisce, dunque,
l'adozione di misure cautelari, come il fermo amministrativo e
l'iscrizione ipotecaria, finalizzate alla tutela del credito erariale.
Tantomeno è impedita la comunicazione preventiva di detti provvedimenti cautelari, come effettuata nel caso di specie” (pag. 3 della memoria di costituzione).
5.5. Invero, i citati provvedimenti assegnavano al ricorrente il termine di giorni 30 per procedere al pagamento di tutte le somme ivi indicate, con l'avviso che, in mancanza, si sarebbe proceduto, rispettivamente, alla iscrizione del fermo nel P.R.A. sul motociclo ivi specificato e alla iscrizione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Si tratta, cioè, di atti con finalità prettamente “coercitiva” che,
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proprio per questa ragione, presuppongono l'esistenza e la persistenza dell'efficacia esecutiva dei titoli (ovvero del ruolo, di cui la cartella rappresenta un estratto, e degli avvisi di addebito) in forza dei quali tali atti vengono compiuti. La ratio della sospensione dell'efficacia esecutiva è, d'altronde, proprio quella di impedire il compimento di atti che presuppongono l'esistenza di un titolo dotato di efficacia esecutiva.
5.6. Ciò si evince pacificamente, per l'ipoteca, dall'art. 77 del d.P.R.
n. 602/1973, secondo cui:
“1. …il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. […]
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
Analogamente, l'art. 86, comma 2, del medesimo d.P.R. dispone (per il fermo amministrativo) che «la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari …».
Entrambe le disposizioni presuppongono, pertanto, l'esistenza di un titolo dotato di efficacia esecutiva, altrimenti non sarebbe dato comprendere come possa l'Agente per la riscossione intimare il pagamento delle somme sottese al ruolo o all'avviso di addebito entro il termine ivi tassativamente indicato.
La funzione coercitiva che svolgono le due comunicazioni preventive
(indurre il debitore al pagamento entro il termine di giorni trenta per evitare l'iscrizione del fermo nel P.R.A. o dell'ipoteca nei registri
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immobiliari) non può, pertanto, prescindere dalla esecutività dei titoli in forza dei quali viene intimato il pagamento (analogamente a quanto avviene con l'atto di precetto che presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo e nel quale si avverte il debitore che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata: art. 480 cod. proc. civ.).
5.7. Nel momento in cui viene però disposta dal Giudice la sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo o dell'avviso di addebito ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. civ., il Riscossore non può compiere nessun atto che (pur non essendo un atto di esecuzione esattoriale, che inizia col pignoramento) presuppone comunque l'efficacia esecutiva del titolo (ruolo o avviso di addebito).
Il presupposto dell'iscrizione (del fermo e dell'ipoteca) è infatti l'esistenza di un “ruolo” che sia esecutivo (esecutività che discende dalla sottoscrizione del ruolo ex art. 12, comma 4, del d.P.R. n.
602/1973 oppure dalla validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice, come disposto con interpretazione autentica ex art. 1, comma 5-ter, lettera e), del decreto-legge n. 106/2005 conv., con modif., nella legge n. 156/2005).
5.8. Non rileva, poi, che successivamente, con la sentenza n.
208/2024, che ha definito il giudizio iscritto al R.G. n. 1841/2021,
l'opposizione sia stata solo parzialmente accolta (doc. n. 28 allegato alla memoria difensiva dell' . CP_2
Ciò che rileva è che detta sentenza sia stata emessa in data
28/02/2024 ovvero successivamente alla notifica (12/02/2024) degli atti oggi opposti.
Rileva, cioè, che entrambi i preavvisi (di fermo e di iscrizione ipotecaria) erano stati certamente formati e notificati prima della emissione della sentenza e che, pertanto, al momento della loro formazione e notificazione, difettava l'esecutività di taluni titoli (ovvero quelli sospesi, ma pure richiamati nel dettaglio del debito), il che non consentiva di avviare le citate procedure in relazione alle somme
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sottese ai titoli sospesi (somme di cui veniva ivi egualmente intimato il pagamento nel termine di giorni trenta).
6. In conclusione, le due comunicazioni preventive devono essere parzialmente annullate ovvero limitatamente alle cartelle e agli avvisi di addebito sopra elencati, in quanto il pagamento delle somme sottese ai ruoli e agli avvisi di addebito predetti non poteva essere preteso in ragione della sospensione disposta, in sede di opposizione all'esecuzione, nel giudizio iscritto al R.G. n. 1841/2021.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base alla tabella n. 4 allegata al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. (cause di previdenza), in ragione del valore dei crediti oggetto della sospensione (compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202400004630000 e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202400000269000 limitatamente ai seguenti atti in essi richiamati:
- cartella n. 03020060020053886000;
- cartella n. 03020070019173306000;
- cartella n. 03020090001923885000;
- cartella n. 03020090007701516000;
- cartella n. 03020090015689913000;
- cartella n. 03020100036833038000;
- cartella n. 03020110002358022000 (limitatamente ai soli crediti del FIMI - Fondo integrazione malattia ed infortunio);
- cartella n. 03020140014846045000;
- cartella n. 03020170010538773000;
- avviso di addebito n. 33020120001279802000;
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- avviso di addebito n. 33020120002514876000;
- avviso di addebito n. 33020140000039931000;
- avviso di addebito n. 33020150001847144000;
- avviso di addebito n. 33020160001596027000;
- avviso di addebito n. 33020170001760473000;
- avviso di addebito n. 33020170002054437000;
- condanna l al pagamento Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 8.500,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 del d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed
I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Filomena Brescia.
Così deciso in Catanzaro, in data 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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