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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1171/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo al n. 1171/2023 RG promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Sordi e Stefano Ciambotti Parte_1
appellante
Contro
rappresentato e difeso dall'avv.to Maurizio Folli CP_1
appellato
causa trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 15/04/2025 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata: - in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.; - nel merito: rigettare la domanda di pagamento in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna dello CP_1
stesso alla refusione dei compensi professionali e delle spese relativi a entrambi i gradi di giudizio”. Conclusioni appellato: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così disporre:
Preliminarmente, respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della
Sentenza impugnata per i motivi sopra dedotti. Nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Pt_1
avverso la sentenza n. 3370/2022 nel procedimento N. R.G. 13859/2018 del Tribunale di
[...]
Firenze. Con vittoria di spese e onorari e distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio di fronte al Tribunale di Firenze con ricorso ex art. 702 bis cpc CP_1
sulla base del contratto stipulato con in data 20.2.17 in base al quale egli aveva Parte_1
accettato di tagliare per conto di RA la legna di un terreno sito in loc, Rubbiano del Comune di per il prezzo pattuito di “€ 11,50 mq” (rectius “euro 11,50 al mc”). Controparte_2
Sosteneva il ricorrente di avere effettuato il taglio di 2.050 mc di legname, per un importo di
€.23.575,00, come da fattura n. 2 del 7.5.18 da lui emessa per la somma di € 29.761,50, IVA compresa;
chiedeva quindi che venisse condannato al pagamento dell'importo di € Pt_1
29.761,50, o della minore o maggiore somma di giustizia, oltre interessi legali.
RA si costituiva e sosteneva non solo che la legna tagliata dal ricorrente era di quantità Pt_1
inferiore (ossia pari a soli 1.503 mc), ma che addirittura lui aveva già pagato in contanti in più occasioni, nel periodo compreso tra aprile 2017 e settembre 2017, la somma totale di euro
21.000,00, come dimostrato da n. 9 “ricevute” di pagamento con la firma per quietanza di e CP_1
con il timbro della sua ditta;
quindi, considerato il prezzo pattuito nel contratto, il convenuto sosteneva di aver pagato anche di più del dovuto (pari a euro 17.284,50, o al massimo pari a euro
21.087,09 considerata l'IVA al 22%) e chiedeva il rigetto della domanda.
Alla prima udienza del 4.3.19 il ricorrente disconosceva la firma sulle “ricevute” prodotte da controparte ed il convenuto ne chiedeva la verificazione;
il Tribunale disponeva quindi il mutamento del rito in quello ordinario di cognizione e la causa veniva poi istruita mediante le prove testimoniali richieste dal convenuto e la TU grafologica, che concludeva per la falsità di tutte firme apparentemente apposte da sulle 9 “ricevute” prodotte dal convenuto. CP_1
Con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 30.11.22 il Tribunale, ritenendo condivisibili le argomentazioni del TU e quindi non ritenendo provata l'eccezione di pagamento sollevata dal convenuto, accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 29.761,50 oltre interessi legali dal 07.05.2018, nonché al CP_1
pagamento delle spese processuali.
2. Ha proposto appello RA ON con tre motivi:
I MOTIVO: “Con riferimento al quantum: violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il Tribunale non ritenuto provato che il quantitativo di legna tagliata dal fosse di 1.503 m³”. CP_1
II MOTIVO: “Con riferimento all'an e, in particolare, alla relazione del consulente d'ufficio: violazione dell'art. 132 c.p.c. per difetto di motivazione quanto agli errori metodologici espressi dall'RA, nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuta l'attendibilità con argomentazione priva di fondamento giuridico”.
III MOTIVO: “Con riferimento all'an e, in particolare, alla testimonianza di : Testimone_1 violazione dell'art. 116 c.p.c. per averne ritenuto l'inattendibilità sulla scorta di una valutazione in parte aprioristica e in parte priva di fondamento giuridico”.
Parte appellante pertanto ha concluso chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, la totale riforma della stessa mediante il rigetto integrale della domanda di controparte.
3. Si è costituito in appello che ha contestato tutte le argomentazioni di parte CP_1 appellante, ritenendole infondate, ed ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
4. Alla prima udienza la Corte ha preso in esame la sospensiva dell'appellante e l'ha accolta, avendo ritenuto sussistente il fumus boni iuris dell'impugnazione “sia sotto il profilo dell'applicazione alla fattispecie dell'art. 115 cpc, sia in merito alle evidenziate criticità della TU grafologica”; quindi è stata contestualmente sottoposta alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc (“pagamento da a della somma omnicomprensiva di euro 10.000,00, Pt_1 CP_1
con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio e con spese di TU per metà a carico di ciascuna parte”), che è stata accolta dall'appellante ma non anche Pt_1 dall'appellato CP_1
Conseguentemente il Cons. istruttore, avendo ritenuto necessario ai fini del decidere prendere visione in originale (e non solo nella loro versione informatica) dei documenti che hanno formato oggetto di consulenza tecnica grafologica nel giudizio di primo grado, con ordinanza in data 15.5.24 fissava udienza in presenza di fronte a sé per la data del 18.6.24, disponendo che parte appellante esibisse in originale le “ricevute” già prodotte nel giudizio di primo grado come doc. Parte_1
2 (poi riprodotte telematicamente in appello come doc. 7).
Tuttavia prima di tale udienza parte appellante, con note scritte in data 10.6.24, dava atto dell'irreperibilità delle “ricevute” oggetto di consulenza tecnica grafologica nel giudizio di primo grado e chiedeva alla Corte di disporre in merito ricerche;
quindi il Cons. Istruttore, considerato che il difensore di parte appellante aveva già provveduto a svolgere personalmente ricerche dei documenti smarriti sia presso il TU dott.ssa , sia presso il giudice di primo grado Persona_1
dott.ssa Giovanna Colzi, tuttavia infruttuosamente, considerato altresì che il principio di ragionevole durata del processo imponeva di fissare l'udienza prevista dall'art. 352 cpc, essendo la causa, almeno allo stato, matura per la decisione, “fermo restando che si potrà rivedere questa valutazione se nel frattempo saranno rinvenuti i documenti smarriti (dei quali però si è persa traccia già a partire dal 19.1.22, ben potendo quindi essere stati smarriti già nella fase del primo grado di giudizio)”, con propria ordinanza in data 12.6.24 revocava l'udienza in presenza già fissata per la data del 18.6.24 e fissava l'udienza cartolare ex art. 352 cpc per la rimessione della causa in decisione, nel contempo assegnando alle parti i tre diversi termini ivi previsti.
Depositate tali memorie la causa passava quindi in decisione all'udienza cartolare del 15.4.25, mediante ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa in data 30.4.25.
5.1. Con il primo motivo parte appellante, partendo dal presupposto, pacifico, che con il contratto del 20.2.17 le parti avevano pattuito il taglio di legna di bosco ceduo in località Rubbiano, Comune di Castelfiorentino (FI), al prezzo di euro 11,50/m³ per una quantità non espressamente indicata, sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il convenuto non avrebbe dato Pt_1 prova in giudizio “della diversa misura della legna tagliata, atta a ridurre il corrispettivo”, mentre invece in ordine al quantitativo di legna effettivamente tagliata da il giudice avrebbe dovuto CP_1 fare semplicemente applicazione nella fattispecie del principio di cui all'art. 115 cpc.
Il motivo è fondato.
Invero, avendo dedotto nel proprio ricorso introduttivo di aver tagliato 2.050 mc di legna ed CP_1
avendo RA sostenuto nella sua comparsa di costituzione in giudizio che invece la legna da lui tagliata era pari a 1.503 mc, con conseguente pretesa di riduzione del corrispettivo richiesto, il ricorrente avrebbe dovuto contestare questo dato in maniera specifica nella sua prima difesa utile, ovvero alla prima udienza del 4.3.19.
Viceversa si limitava alla prima udienza a disconoscere la firma sulle quietanze prodotte CP_1 dall'RA senz'altro aggiungere, né esiste alcuna sua valida contestazione successiva sul quantum debeatur: invero, avendo il Tribunale all'udienza del 4.3.19 semplicemente mutato il rito e fissato nuova udienza ex art. 183 cpc alla data del 3.6.19, veniva depositata da in data CP_1
20.3.19 una memoria difensiva, espressamente qualificata come memoria ex art. 183, comma 6, n.
1) c.p.c., in cui si contestava “in toto quanto ex adverso dedotto in comparsa di costituzione e risposta”: tuttavia non solo questa contestazione del ricorrente appare irrimediabilmente generica, ma oltretutto è contenuta in una memoria difensiva che il Tribunale ha dichiarato inammissibile (perché depositata prima della formale concessione dei termini ex art. 183 comma sesto cpc, avvenuta alla prima udienza del 3.6.19) e che ha pertanto espunto dal fascicolo processuale unitamente agli atti allegati (vedi ordinanza del Tribunale in data 17.3.21: avverso tale ordinanza non è stato svolto appello incidentale da onde la decisione è passata in giudicato). CP_1
A parere della Corte la fondatezza del primo motivo di appello non è scalfita dalle argomentazioni difensive dell'appellato, secondo le quali sarebbe invece rilevante la circostanza che la fattura n. 2 del 7.5.18 emessa da con l'indicazione di avere effettuato il taglio di 2.050 mc di legname CP_1 per un importo di €.23.575,00, già inviata al convenuto in via stragiudiziale, non era stata da questi affatto contestata se non, per la prima volta, con la memoria di costituzione e risposta nel giudizio sommario ex art. 702 bis cpc;
né tale contestazione preventiva era avvenuta in occasione del procedimento di mediazione richiesto da (tenutosi in data 30.05.2018 presso l'Organismo CP_1
Libralex srl, conclusosi negativamente a causa dell'assenza senza alcun giustificato motivo di
RA), nel quale era stato appunto richiesto da il pagamento della predetta fattura. CP_1
Le predette argomentazioni dell'appellato non sono condivisibili: anzitutto il doc. 4 prodotto dal convenuto in primo grado, costituito dalla missiva dell'avv.to Picardi datata 22.5.18, in risposta a quella dell'avv.to Selmi del 10.5.18 a cui era allegata la fattura di dimostra senz'altro che CP_1 quest'ultima era stata contestata dal convenuto anche in via stragiudiziale;
tuttavia, anche se così non fosse, nulla cambierebbe, perché il meccanismo di cui all'art. 115 cpc di mancata contestazione dei fatti dedotti dalla controparte opera sul piano squisitamente processuale e dunque, mentre la prima contestazione di RA operata nella sua comparsa di risposta rispetto alle affermazioni contenute nel ricorso di LU risulta sicuramente efficace ai sensi della predetta norma, viceversa non vi è stata poi, come già detto, alcuna successiva nuova contestazione di rispetto alla CP_1
deduzione difensiva di secondo cui la legna tagliata sarebbe stata pari a soli 1.503 mc, Pt_1
anziché pari a 2.050 mc.
Né si può ritenere, come suggerito dalla difesa dell'appellato, che la versione di sarebbe Pt_1
intrinsecamente incoerente sul piano logico, in quanto egli avrebbe effettuato a favore di CP_1 pagamenti in contanti per la complessiva somma di € 21.100,00, così versando un corrispettivo addirittura maggiore di quanto realmente dovutogli per il taglio di una quantità di 1.503 mc di bosco
(ossia euro 17.284,50): infatti se a tale ultima somma si aggiunge l'IVA al 22% si ottiene l'importo di euro 21.087,09, che è sostanzialmente corrispondente proprio a quello che sostiene di Pt_1
aver pagato a nel corso del rapporto, tuttavia senza mai ricevere da lui alcuna fattura in CP_1
corrispondenza dei pagamenti in contanti.
Osserva in ultimo la Corte che in definitiva, in ordine al quantitativo complessivo di legna tagliata, integrante indubbiamente un fatto costitutivo della domanda di pagamento del compenso, l'attore non ha assolto l'onere della prova previsto a suo carico dall'art. 2697 cc: invero, una volta CP_1
tempestivamente contestato da che egli aveva tagliato non 2.050 mc di legna, come Pt_1
asserito, ma solo 1.503 mc, spettava all'attore dimostrare il proprio assunto, dando la prova della effettiva quantità di legna tagliata, e tale onere non è stato assolto.
5.2. Con il secondo motivo di appello ci si duole che costituitosi con nuovi difensori in Pt_1
data 19.1.22 subito dopo il deposito della TU, aveva evidenziato diversi errori metodologici nella relazione della consulente di ufficio dott.ssa , allegando a supporto dei propri assunti la Persona_1
ctp della dott.ssa tanto che il giudice di primo grado aveva ritenuto di Persona_2
chiamare il TU a chiarimenti su tali questioni, autorizzandola poi a rispondere con relazione scritta, relazione che tuttavia non aveva sciolto alcuno dei dubbi sollevati dalla difesa del convenuto e dalla sua ctp.
Ciò premesso l'appellante censura la sentenza di primo grado che ha ritenuto integralmente condivisibili le conclusioni del TU anche perché “nessuna delle parti ha nominato un CTP , pur avendone fatto riserva in sede di conferimento dell'incarico, onde risultano ultronee e tardive le critiche e diverse valutazioni sollevate dal convenuto tramite produzione di relazione tecnica fuori dal contraddittorio della perizia” (vedi sentenza appellata, pag. 6).
L'appellante sostiene che tale argomentazione sarebbe non solo incoerente, avendo lo stesso
Tribunale deciso di chiamare il TU a chiarimenti, ma anche erronea, dato che la nomina del ctp è una facoltà della parte (art. 201 c.p.c.) e non esercitarla non priva la parte stessa della possibilità di muovere censure alla TU.
Lamenta quindi l'appellante che il Tribunale non abbia preso alcuna posizione in merito ai rilievi critici del convenuto ed abbia recepito acriticamente le risultanze della TU.
Il motivo è fondato.
Si osserva in diritto che secondo l'autorevole insegnamento della S.C. la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare, non è di ostacolo a che tali contestazioni e rilievi, sempreché non integrino eccezioni di nullità relative della TU (come tali disciplinate dagli artt.
156 e 157 c.p.c.), possano essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio
(cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 5624 del 21.2.2022). In fatto si evidenzia che nella memoria di costituzione depositata in data 19.1.22 dai nuovi difensori del convenuto RA venivano indicati tre errori metodologici in cui sarebbe incorsa la TU della dott.ssa Per_1
1) l'avere ritenuto di poter stabilire l'autografia della firma dell' su copie calcanti sebbene Pt_1 queste non consentano di valutare con certezza tecnica elementi essenziali dell'analisi grafologica, come la reale pressione e la qualità del tratto, come evidenziato dalla deontologia e dai protocolli della comunità scientifica in materia;
per questo motivo in altra causa “gemella” pendente presso il
Tribunale di Firenze (n. 13856/18, avente ad oggetto il disconoscimento di analoghe ricevute di pagamento in copia calcante), il TU aveva dichiarato di non poter eseguire alcuna indagine, trattandosi di firme non in originale ma apposte per trasferimento su carta copiativa, inoltre rese illeggibili dall'apposizione del timbro;
2) l'essersi la consulente limitata ad effettuare l'analisi comparativa delle firme in verifica sulla base del solo saggio grafico rilasciato da mentre invece avrebbe dovuto prendere in CP_1
considerazione come firme di comparazione le sottoscrizioni apposte su documenti aventi provenienza certa da anteriori al procedimento (es. permesso di soggiorno, atti di CP_1
compravendita, contratti di locazione registrati, ecc.), attività che invece era stata del tutto omessa senza alcuna giustificazione, nonostante l'autorizzazione del Giudice ad accedere ai pubblici uffici;
3) l'avere analizzato la pressione grafica delle firme verificande con la strumentazione in sua dotazione, di cui la consulente descriveva le caratteristiche, ma altrettanto non facendo per il saggio grafico.
Osserva la Corte che nella sua successiva relazione integrativa la TU dott.ssa non ha saputo Per_1
dare alcun valido chiarimento sulle predette osservazioni della difesa del convenuto, che peraltro si fondano su nozioni di comune esperienza (per es. la pressione della penna su un foglio copiativo non può certo essere identica a quella esercitata sul foglio originale;
la scrittura di un saggio grafico ben può essere soggetta a variazioni, anche volontarie, nel caso in cui il soggetto che rende il saggio abbia tutto l'interesse a che non venga accertata l'autografia della sua firma).
In particolare si ritiene che la più grave lacuna nell'operato della consulente di ufficio sia stata non solo quella di non essere andata a ricercare le sottoscrizioni sicuramente autografe di CP_1
da utilizzare come firme di comparazione acquisendo la relativa documentazione da pubblici uffici, così come disposto dal Tribunale, ma anche il non avere sottoposto a comparazione con le firme in verifica neppure le firme già agli atti del processo di certa provenienza di come per es. la CP_1
firma sul contratto, o quella sulla procura alle liti, o quelle presenti sulla denuncia/querela presentata in data 18.3.19 contro (prodotta dal ricorrente in giudizio in data 20.3.19) Parte_1 o quelle presenti sui documenti depositati dall'avv.to Folli in data 12.4.21 su invito del primo giudice, ossia la carta di identità e il passaporto di (doc. nn. 11 e 12). CP_1
Si rileva anzi che tutte le firme di appena menzionate, tutte sicuramente autografe, si CP_1
rivelano ictu oculi molto più simili alle firme in verifica apposte sulle 9 “ricevute”, rispetto alle firme del ricorrente che sono state acquisite dalla dott.ssa mediante il saggio grafico (le quali Per_1
appaiono tutte molto più “tondeggianti” rispetto alle firme in verifica).
In una situazione del genere non può certo reputarsi tranquillizzante la TU eseguita dalla dott.ssa appunto perchè in essa le firme in verifica sono state poste in comparazione soltanto con Per_1
quelle rese da a mezzo di saggio grafico, cioè con nessuna altra firma di provenienza CP_1 certa da quest'ultimo antecedente alla consulenza tecnica.
Ciò nonostante si ritiene che la causa possa essere validamente decisa anche senza il rinnovo della
TU (che comunque non sarebbe neppure possibile, non essendo più presenti nel fascicolo di ufficio di primo grado cartaceo acquisito dalla Corte, ove originariamente si trovavano, le
“ricevute” già depositate dal convenuto come doc. 2).
Si ritiene infatti che la causa possa essere adeguatamente decisa sulla base dell'analisi della riproduzione fotografica di tali “ricevute”, contenuta sia nella TU che nel doc. 7 depositato dall'appellante Pt_1
A tal proposito conviene premettere che non è in discussione la natura di vere e proprie quietanze di tali documenti, che non è mai stata contestata da e che comunque appare chiara, per CP_1
esempio, nella ricevuta n. 6/17 del 12.06.2017, che di seguito si riporta: E' altrettanto pacifico, e comunque risulta chiaro anche dal semplice esame visivo di questi documenti, che si tratta della copia “calcata” di altri identici documenti sovrapposti “calcanti”, sottoscritti in originale: non a caso la difesa del convenuto evidenziava nella memoria ex art. 183 n.
2 cpc che le “ricevute” erano state inizialmente prodotte in fotocopia e che era in possesso Pt_1 solo “della seconda copia delle stesse, sulle quali la firma del sig. risulta in copia (cd. copia CP_1 carbone), mentre il solo timbro aziendale risulta in originale”.
Inoltre anche la dott.ssa scriveva a pag. 7 della TU: “In data 16/9/21 l'avv. PICARDI Per_1
LIBERA (primo difensore di n.d.r.) consegnava brevi manu alla sottoscritta gli Originali Pt_1
dei documenti oggetto di Analisi a disposizione, ossia le parti copiative delle ricevute, in numero nove ricevute in carta copiativa”.
Infine si evidenzia che il contenuto di questi documenti, scritto in stampatello, secondo quanto riferito in giudizio dalla teste moglie di sarebbe stato compilato Testimone_1 Parte_1
dal marito, in quanto non sapeva scrivere in italiano. CP_1
Orbene, dall'analisi di queste 9 ricevute, come riprodotte fotograficamente nella TU ed anche in fotocopia nel doc. 7 depositato telematicamente in appello (costituente la riproduzione del doc. 2 di primo grado) emerge la particolarità che tutte le firme apparentemente apposte da sono CP_1 parzialmente coperte dall'inchiostro nero del timbro recante il nome “ e i dati CP_1
identificativi della ditta individuale del medesimo (ossia indirizzo della sede, numero di cellulare, numero di partita IVA e di codice fiscale).
Tuttavia non ha mai contestato nelle sue difese la riferibilità a sé di quel determinato timbro CP_1
(ad es. dicendo che non era il suo vero timbro, o dicendo che era proprio il suo timbro che però gli era stato sottratto da ignoti ed era stato utilizzato a sua insaputa) ed allora ci si chiede: ma se le ricevute fossero state integralmente falsificate da RA, come poteva egli essere in possesso del timbro vero di CP_1
In sostanza, alla luce della presenza del timbro in questione, stampigliato con inchiostro nero proprio sopra la firma in calce, si ritiene che non poteva limitarsi a disconoscere la sua firma CP_1
su queste quietanze senza contemporaneamente disconoscere anche la riferibilità a sè del timbro apposto su di esse e quindi senza conseguentemente sostenere la contraffazione degli interi documenti ed impugnarli con querela di falso.
Per la precisione si evidenzia che aveva invero presentato querela di falso come allegato n. 7 CP_1
alla memoria difensiva che era stata depositata per errore come memoria ex art. 183 n. 1 cpc in data
20.3.19, prima della concessione dei termini previsti dalla predetta norma, nella quale effettivamente si diceva: “si disconosce sia il timbro - diverso da quello realmente usato- che la firma apposta nelle ricevute”; tuttavia, come si è già detto, questa memoria è stata giudicata irrituale dal giudice ed inammissibile e ne è stata disposta l'espunzione dal fascicolo processuale unitamente a tutti gli allegati e poi non ha più riproposto nel corso del processo – neppure in CP_1
questo grado di appello - la querela di falso, nè ha impugnato con appello incidentale questa decisione del giudice di primo grado;
quindi in sostanza non esiste alcuna contestazione da parte di che il timbro vergato sulle 9 “ricevute” prodotte in giudizio da sia falso, oppure sia CP_1 Pt_1
originale ma sia stato fraudolentemente utilizzato a sua insaputa su tali documenti.
Di conseguenza le n. 9 “ricevute” prodotte in giudizio da vanno considerate come Pt_1
documenti non contraffatti, ossia la firma che compare in calce ad ognuna di esse va considerata autografa di non avendo egli né impugnato i predetti documenti con querela di falso, CP_1
né semplicemente contestato la riferibilità a sé stesso del timbro che appare stampigliato sopra ciascuna sottoscrizione.
Ciò in definitiva consente di ritenere superflua una nuova TU sui documenti in questione da affidare a diverso consulente tecnico, anche perchè, come già anticipato, il segno grafico apposto in calce a ciascuna delle n. 9 “ricevute” in verifica appare ictu oculi molto simile non solo alla firma apposta sul contratto, ma anche a quelle ulteriori già menzionate, tutte sicuramente autentiche di ma nessuna delle quali è stata presa in considerazione a fini comparativi dal TU CP_1
dott.ssa similitudine che emerge chiaramente dalla comparazione che segue: Per_1
Particolare di una delle 9 “ricevute” in verifica (estratto dalla TU): firma contenuta nel contratto: CP_1
firma sulla procura alle liti: CP_1 firma sulla denuncia/querela contro CP_1 Parte_1
firma sulla carta di identità: CP_1
firma sul passaporto: CP_1
5.3. Con il terzo motivo di doglianza l'appellante, in riferimento alla testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado dalla sig.ra moglie di lamenta la Testimone_1 Parte_1 violazione da parte del Tribunale dell'art. 116 c.p.c. per avere ritenuto l'inattendibilità del teste sulla scorta di una valutazione in parte aprioristica ed in parte priva di fondamento giuridico. Conviene rammentare che la teste ha confermato la versione dei fatti resa dal Testimone_1
marito e, in particolare, che ricevette in contanti tutte le somme indicate nelle varie ricevute CP_1
presso la sede della ditta del marito, precisando che chiedeva sempre di essere pagato in CP_1
contanti perchè diceva che aveva bisogno di denaro da mandare in Albania (per es. in occasione del matrimonio del fratello); ha inoltre precisato che due ricevute (la n. 3/ 2017 e quella in data
18/04/2017) erano state da lei compilate e che le altre erano state tutte compilate dal marito: “le compilavamo noi perché ce lo chiedeva perché era albanese e aveva difficoltà nella CP_1
scrittura in italiano. Su tutte confermo che ha apposto il timbro della fantomatica ditta CP_1
e la firma . ADR dico fantomatica in quanto la ditta, benchè esistente, non aveva in regola e CP_3
quindi non ci faceva la fattura per questo motivo. Quando siamo arrivati al dunque e doveva farci la fattura, ci disse che avrebbe chiuso la ditta perché non aveva il DURC in regola e da gennaio
2018 ne avrebbe riaperta una nuova suo fratello e quindi non ci poteva emettere la fattura”.
Inoltre, alla domanda se avesse confessato, nell'aprile del 2017, di non poter emettere CP_1
fattura a nome della sua ditta individuale in quanto essa non era in regola con gli adempimenti fiscali, affermando che avrebbe emesso la fattura all'inizio dell'anno 2018 (vedi cap. n. 9), la teste ha risposto: “è vero, però non è ad aprile che lo ha ammesso, ma a novembre del 2017. Se ce lo avesse detto ad aprile avrebbe smesso di lavorare per noi”.
Infine, alla domanda se e si accordarono nel senso che, nel momento in cui Pt_1 CP_1 CP_1
avesse emesso la fattura, avrebbe pagato quanto ancora eventualmente dovuto a titolo di Pt_1
Iva (vedi cap. n. 10), la teste ha risposto: “è vero che dal momento in cui avesse emesso CP_1
fattura avrebbe saldato la rimanenza e quindi l'Iva. Ero presente. ADR la fattura è Parte_1
stata chiesta durante il rapporto, ma ci ha sempre rinviato con delle scuse, poi a novembre gliela abbiamo chiesto ancora e lui ha ammesso questa difficoltà”.
Ciò premesso, questa è la parte della sentenza appellata che è stata impugnata con il terzo motivo di appello, in cui il primo giudice spiega perché non ritiene attendibile la teste Tes_1
“Attese le sopra richiamate conclusioni del consulente d'ufficio, pienamente condivisibili, non possono che ritenersi recessive le deposizioni dei testimoni del convenuto, in particolare della moglie di quest'ultimo, attesi i rapporti con la parte ed il fatto che non vi è Testimone_1
prova documentale circa le riferite irregolarità nella tenuta del DURC, come della cancellazione della ditta individuale che avrebbero imposto la scelta del pagamento in contanti e della mancata emissione della fattura”.
Sostiene l'appellante, da un lato, che l'essere la moglie del convenuto RA non è di per sé indice di inattendibilità, diversamente a nulla servirebbe la pronuncia della Corte Costituzionale n.
248/1994 con riferimento all'art. 247 c.p.c.; dall'altro lato sostiene che non vi sarebbe alcun nesso tra l'attendibilità della testimonianza della ed il fatto che non vi è prova documentale circa Tes_1
le riferite irregolarità nella tenuta del da parte del come pure della cancellazione CP_3 CP_1
della ditta individuale di costui, perché la teste ha semplicemente riferito le motivazioni, oggettivamente plausibili, che il dava all'RA per giustificare la richiesta di pagamento CP_1
in contanti e quindi, pur in mancanza di una successiva verifica circa le predette circostanze riferite dalla teste, non per questo sul piano logico si può ritenere inficiata l'attendibilità di costei.
A parere della Corte le argomentazioni dell'appellante sono entrambe fondate e del resto emerge chiaramente dalla parte della motivazione sopra riportata che il primo giudice ha concluso per l'inattendibilità della teste essenzialmente perché era partito dal presupposto – che tuttavia non risulta affatto provato – che le ricevute prodotte in giudizio dal marito fossero state falsificate.
Pertanto, una volta eliminato a monte questo presupposto, non vi sono motivi obiettivi per dubitare della attendibilità della teste, dato che la sua inattendibilità non può certo essere desunta solo dal rapporto di coniugio con Pt_1
Viceversa si osserva che la teste ha reso dichiarazioni molto circostanziate e tutte plausibili sul piano logico ed anzi esistono elementi di natura logica che inducono a ritenere la testimonianza attendibile, ossia elementi indizianti che le “ricevute” prodotte in giudizio non siano state artefatte: invero, una volta stipulato il contratto in data 20.2.17, è inverosimile pensare che il rapporto tra le parti sia andato avanti per diversi mesi e che abbia continuato a tagliare molti mc di legna CP_1
senza mai ricevere da un pagamento, neppur parziale, accumulando così un credito di oltre Pt_1
20.000 euro;
difatti se non pagava volta per volta per il lavoro fatto è verosimile Pt_1 CP_1
pensare che ad un certo punto il taglialegna avrebbe certamente smesso di tagliare il bosco per conto di Pt_1
Inoltre la circostanza che chiedesse ogni volta i soldi “a nero” senza emettere fattura, a CP_1
prescindere dal fatto che la sua ditta fosse o meno in regola con il appare sostanzialmente CP_3
confermata dal fatto che la prima e unica fattura che ha emesso per i lavori di taglio del CP_1
bosco oggetto di questa causa è la n. 2, sebbene sia stata emessa in data 7.5.18: ciò significa che per tutti i primi quattro mesi dell'anno 2018 aveva emesso una sola precedente fattura e se CP_1
ne deve allora desumere che egli, ipotizzando che avesse anche altri committenti oltre Pt_1
fosse solito lavorare “a nero”; ipotizzando invece che avesse lavorato solo per quest'ultimo, non è plausibile che non avesse richiesto ad alcun acconto o pagamento anticipato, attendendo Pt_1
invece oltre otto mesi per essere pagato e per emettere la fattura.
In definitiva l'appello deve essere accolto e riformata integralmente la sentenza di primo grado, perché, per tutti i motivi esposti, va ritenuta provata l'eccezione di pagamento sollevata da Pt_1
e quindi va rigettata la domanda avanzata da
[...] CP_1 6. L'accoglimento dell'appello impone di rivedere il regolamento delle spese di lite anche per il primo grado di giudizio: invero in punto di spese del giudizio è ben noto che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza:
"In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 – 01; conforme Cass. Sez.
3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008, Rv. 603368 - 01).
In questo caso la totale soccombenza di impone di porre a suo carico le spese di CP_1
entrambi i gradi di giudizio, come pure le spese di TU;
per il primo grado si conferma nel quantum la liquidazione già operata dal Tribunale e per l'appello le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del DM 55/14 come aggiornati dal DM 147/22, esclusa la fase istruttoria perché non espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di
Firenze n. 3370/22, rigetta la domanda di pagamento di CP_1
2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da per CP_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate per il primo grado in € 7.616,00 e per l'appello in € 6.946,00, oltre in entrambi i casi a spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
3) pone definitivamente le spese di TU a carico di CP_1
Così deciso in Firenze il 22.5.25
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo al n. 1171/2023 RG promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Sordi e Stefano Ciambotti Parte_1
appellante
Contro
rappresentato e difeso dall'avv.to Maurizio Folli CP_1
appellato
causa trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 15/04/2025 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata: - in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.; - nel merito: rigettare la domanda di pagamento in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna dello CP_1
stesso alla refusione dei compensi professionali e delle spese relativi a entrambi i gradi di giudizio”. Conclusioni appellato: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così disporre:
Preliminarmente, respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della
Sentenza impugnata per i motivi sopra dedotti. Nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Pt_1
avverso la sentenza n. 3370/2022 nel procedimento N. R.G. 13859/2018 del Tribunale di
[...]
Firenze. Con vittoria di spese e onorari e distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio di fronte al Tribunale di Firenze con ricorso ex art. 702 bis cpc CP_1
sulla base del contratto stipulato con in data 20.2.17 in base al quale egli aveva Parte_1
accettato di tagliare per conto di RA la legna di un terreno sito in loc, Rubbiano del Comune di per il prezzo pattuito di “€ 11,50 mq” (rectius “euro 11,50 al mc”). Controparte_2
Sosteneva il ricorrente di avere effettuato il taglio di 2.050 mc di legname, per un importo di
€.23.575,00, come da fattura n. 2 del 7.5.18 da lui emessa per la somma di € 29.761,50, IVA compresa;
chiedeva quindi che venisse condannato al pagamento dell'importo di € Pt_1
29.761,50, o della minore o maggiore somma di giustizia, oltre interessi legali.
RA si costituiva e sosteneva non solo che la legna tagliata dal ricorrente era di quantità Pt_1
inferiore (ossia pari a soli 1.503 mc), ma che addirittura lui aveva già pagato in contanti in più occasioni, nel periodo compreso tra aprile 2017 e settembre 2017, la somma totale di euro
21.000,00, come dimostrato da n. 9 “ricevute” di pagamento con la firma per quietanza di e CP_1
con il timbro della sua ditta;
quindi, considerato il prezzo pattuito nel contratto, il convenuto sosteneva di aver pagato anche di più del dovuto (pari a euro 17.284,50, o al massimo pari a euro
21.087,09 considerata l'IVA al 22%) e chiedeva il rigetto della domanda.
Alla prima udienza del 4.3.19 il ricorrente disconosceva la firma sulle “ricevute” prodotte da controparte ed il convenuto ne chiedeva la verificazione;
il Tribunale disponeva quindi il mutamento del rito in quello ordinario di cognizione e la causa veniva poi istruita mediante le prove testimoniali richieste dal convenuto e la TU grafologica, che concludeva per la falsità di tutte firme apparentemente apposte da sulle 9 “ricevute” prodotte dal convenuto. CP_1
Con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 30.11.22 il Tribunale, ritenendo condivisibili le argomentazioni del TU e quindi non ritenendo provata l'eccezione di pagamento sollevata dal convenuto, accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 29.761,50 oltre interessi legali dal 07.05.2018, nonché al CP_1
pagamento delle spese processuali.
2. Ha proposto appello RA ON con tre motivi:
I MOTIVO: “Con riferimento al quantum: violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il Tribunale non ritenuto provato che il quantitativo di legna tagliata dal fosse di 1.503 m³”. CP_1
II MOTIVO: “Con riferimento all'an e, in particolare, alla relazione del consulente d'ufficio: violazione dell'art. 132 c.p.c. per difetto di motivazione quanto agli errori metodologici espressi dall'RA, nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuta l'attendibilità con argomentazione priva di fondamento giuridico”.
III MOTIVO: “Con riferimento all'an e, in particolare, alla testimonianza di : Testimone_1 violazione dell'art. 116 c.p.c. per averne ritenuto l'inattendibilità sulla scorta di una valutazione in parte aprioristica e in parte priva di fondamento giuridico”.
Parte appellante pertanto ha concluso chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, la totale riforma della stessa mediante il rigetto integrale della domanda di controparte.
3. Si è costituito in appello che ha contestato tutte le argomentazioni di parte CP_1 appellante, ritenendole infondate, ed ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
4. Alla prima udienza la Corte ha preso in esame la sospensiva dell'appellante e l'ha accolta, avendo ritenuto sussistente il fumus boni iuris dell'impugnazione “sia sotto il profilo dell'applicazione alla fattispecie dell'art. 115 cpc, sia in merito alle evidenziate criticità della TU grafologica”; quindi è stata contestualmente sottoposta alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc (“pagamento da a della somma omnicomprensiva di euro 10.000,00, Pt_1 CP_1
con compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio e con spese di TU per metà a carico di ciascuna parte”), che è stata accolta dall'appellante ma non anche Pt_1 dall'appellato CP_1
Conseguentemente il Cons. istruttore, avendo ritenuto necessario ai fini del decidere prendere visione in originale (e non solo nella loro versione informatica) dei documenti che hanno formato oggetto di consulenza tecnica grafologica nel giudizio di primo grado, con ordinanza in data 15.5.24 fissava udienza in presenza di fronte a sé per la data del 18.6.24, disponendo che parte appellante esibisse in originale le “ricevute” già prodotte nel giudizio di primo grado come doc. Parte_1
2 (poi riprodotte telematicamente in appello come doc. 7).
Tuttavia prima di tale udienza parte appellante, con note scritte in data 10.6.24, dava atto dell'irreperibilità delle “ricevute” oggetto di consulenza tecnica grafologica nel giudizio di primo grado e chiedeva alla Corte di disporre in merito ricerche;
quindi il Cons. Istruttore, considerato che il difensore di parte appellante aveva già provveduto a svolgere personalmente ricerche dei documenti smarriti sia presso il TU dott.ssa , sia presso il giudice di primo grado Persona_1
dott.ssa Giovanna Colzi, tuttavia infruttuosamente, considerato altresì che il principio di ragionevole durata del processo imponeva di fissare l'udienza prevista dall'art. 352 cpc, essendo la causa, almeno allo stato, matura per la decisione, “fermo restando che si potrà rivedere questa valutazione se nel frattempo saranno rinvenuti i documenti smarriti (dei quali però si è persa traccia già a partire dal 19.1.22, ben potendo quindi essere stati smarriti già nella fase del primo grado di giudizio)”, con propria ordinanza in data 12.6.24 revocava l'udienza in presenza già fissata per la data del 18.6.24 e fissava l'udienza cartolare ex art. 352 cpc per la rimessione della causa in decisione, nel contempo assegnando alle parti i tre diversi termini ivi previsti.
Depositate tali memorie la causa passava quindi in decisione all'udienza cartolare del 15.4.25, mediante ordinanza ex art. 127 ter cpc emessa in data 30.4.25.
5.1. Con il primo motivo parte appellante, partendo dal presupposto, pacifico, che con il contratto del 20.2.17 le parti avevano pattuito il taglio di legna di bosco ceduo in località Rubbiano, Comune di Castelfiorentino (FI), al prezzo di euro 11,50/m³ per una quantità non espressamente indicata, sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il convenuto non avrebbe dato Pt_1 prova in giudizio “della diversa misura della legna tagliata, atta a ridurre il corrispettivo”, mentre invece in ordine al quantitativo di legna effettivamente tagliata da il giudice avrebbe dovuto CP_1 fare semplicemente applicazione nella fattispecie del principio di cui all'art. 115 cpc.
Il motivo è fondato.
Invero, avendo dedotto nel proprio ricorso introduttivo di aver tagliato 2.050 mc di legna ed CP_1
avendo RA sostenuto nella sua comparsa di costituzione in giudizio che invece la legna da lui tagliata era pari a 1.503 mc, con conseguente pretesa di riduzione del corrispettivo richiesto, il ricorrente avrebbe dovuto contestare questo dato in maniera specifica nella sua prima difesa utile, ovvero alla prima udienza del 4.3.19.
Viceversa si limitava alla prima udienza a disconoscere la firma sulle quietanze prodotte CP_1 dall'RA senz'altro aggiungere, né esiste alcuna sua valida contestazione successiva sul quantum debeatur: invero, avendo il Tribunale all'udienza del 4.3.19 semplicemente mutato il rito e fissato nuova udienza ex art. 183 cpc alla data del 3.6.19, veniva depositata da in data CP_1
20.3.19 una memoria difensiva, espressamente qualificata come memoria ex art. 183, comma 6, n.
1) c.p.c., in cui si contestava “in toto quanto ex adverso dedotto in comparsa di costituzione e risposta”: tuttavia non solo questa contestazione del ricorrente appare irrimediabilmente generica, ma oltretutto è contenuta in una memoria difensiva che il Tribunale ha dichiarato inammissibile (perché depositata prima della formale concessione dei termini ex art. 183 comma sesto cpc, avvenuta alla prima udienza del 3.6.19) e che ha pertanto espunto dal fascicolo processuale unitamente agli atti allegati (vedi ordinanza del Tribunale in data 17.3.21: avverso tale ordinanza non è stato svolto appello incidentale da onde la decisione è passata in giudicato). CP_1
A parere della Corte la fondatezza del primo motivo di appello non è scalfita dalle argomentazioni difensive dell'appellato, secondo le quali sarebbe invece rilevante la circostanza che la fattura n. 2 del 7.5.18 emessa da con l'indicazione di avere effettuato il taglio di 2.050 mc di legname CP_1 per un importo di €.23.575,00, già inviata al convenuto in via stragiudiziale, non era stata da questi affatto contestata se non, per la prima volta, con la memoria di costituzione e risposta nel giudizio sommario ex art. 702 bis cpc;
né tale contestazione preventiva era avvenuta in occasione del procedimento di mediazione richiesto da (tenutosi in data 30.05.2018 presso l'Organismo CP_1
Libralex srl, conclusosi negativamente a causa dell'assenza senza alcun giustificato motivo di
RA), nel quale era stato appunto richiesto da il pagamento della predetta fattura. CP_1
Le predette argomentazioni dell'appellato non sono condivisibili: anzitutto il doc. 4 prodotto dal convenuto in primo grado, costituito dalla missiva dell'avv.to Picardi datata 22.5.18, in risposta a quella dell'avv.to Selmi del 10.5.18 a cui era allegata la fattura di dimostra senz'altro che CP_1 quest'ultima era stata contestata dal convenuto anche in via stragiudiziale;
tuttavia, anche se così non fosse, nulla cambierebbe, perché il meccanismo di cui all'art. 115 cpc di mancata contestazione dei fatti dedotti dalla controparte opera sul piano squisitamente processuale e dunque, mentre la prima contestazione di RA operata nella sua comparsa di risposta rispetto alle affermazioni contenute nel ricorso di LU risulta sicuramente efficace ai sensi della predetta norma, viceversa non vi è stata poi, come già detto, alcuna successiva nuova contestazione di rispetto alla CP_1
deduzione difensiva di secondo cui la legna tagliata sarebbe stata pari a soli 1.503 mc, Pt_1
anziché pari a 2.050 mc.
Né si può ritenere, come suggerito dalla difesa dell'appellato, che la versione di sarebbe Pt_1
intrinsecamente incoerente sul piano logico, in quanto egli avrebbe effettuato a favore di CP_1 pagamenti in contanti per la complessiva somma di € 21.100,00, così versando un corrispettivo addirittura maggiore di quanto realmente dovutogli per il taglio di una quantità di 1.503 mc di bosco
(ossia euro 17.284,50): infatti se a tale ultima somma si aggiunge l'IVA al 22% si ottiene l'importo di euro 21.087,09, che è sostanzialmente corrispondente proprio a quello che sostiene di Pt_1
aver pagato a nel corso del rapporto, tuttavia senza mai ricevere da lui alcuna fattura in CP_1
corrispondenza dei pagamenti in contanti.
Osserva in ultimo la Corte che in definitiva, in ordine al quantitativo complessivo di legna tagliata, integrante indubbiamente un fatto costitutivo della domanda di pagamento del compenso, l'attore non ha assolto l'onere della prova previsto a suo carico dall'art. 2697 cc: invero, una volta CP_1
tempestivamente contestato da che egli aveva tagliato non 2.050 mc di legna, come Pt_1
asserito, ma solo 1.503 mc, spettava all'attore dimostrare il proprio assunto, dando la prova della effettiva quantità di legna tagliata, e tale onere non è stato assolto.
5.2. Con il secondo motivo di appello ci si duole che costituitosi con nuovi difensori in Pt_1
data 19.1.22 subito dopo il deposito della TU, aveva evidenziato diversi errori metodologici nella relazione della consulente di ufficio dott.ssa , allegando a supporto dei propri assunti la Persona_1
ctp della dott.ssa tanto che il giudice di primo grado aveva ritenuto di Persona_2
chiamare il TU a chiarimenti su tali questioni, autorizzandola poi a rispondere con relazione scritta, relazione che tuttavia non aveva sciolto alcuno dei dubbi sollevati dalla difesa del convenuto e dalla sua ctp.
Ciò premesso l'appellante censura la sentenza di primo grado che ha ritenuto integralmente condivisibili le conclusioni del TU anche perché “nessuna delle parti ha nominato un CTP , pur avendone fatto riserva in sede di conferimento dell'incarico, onde risultano ultronee e tardive le critiche e diverse valutazioni sollevate dal convenuto tramite produzione di relazione tecnica fuori dal contraddittorio della perizia” (vedi sentenza appellata, pag. 6).
L'appellante sostiene che tale argomentazione sarebbe non solo incoerente, avendo lo stesso
Tribunale deciso di chiamare il TU a chiarimenti, ma anche erronea, dato che la nomina del ctp è una facoltà della parte (art. 201 c.p.c.) e non esercitarla non priva la parte stessa della possibilità di muovere censure alla TU.
Lamenta quindi l'appellante che il Tribunale non abbia preso alcuna posizione in merito ai rilievi critici del convenuto ed abbia recepito acriticamente le risultanze della TU.
Il motivo è fondato.
Si osserva in diritto che secondo l'autorevole insegnamento della S.C. la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare, non è di ostacolo a che tali contestazioni e rilievi, sempreché non integrino eccezioni di nullità relative della TU (come tali disciplinate dagli artt.
156 e 157 c.p.c.), possano essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio
(cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 5624 del 21.2.2022). In fatto si evidenzia che nella memoria di costituzione depositata in data 19.1.22 dai nuovi difensori del convenuto RA venivano indicati tre errori metodologici in cui sarebbe incorsa la TU della dott.ssa Per_1
1) l'avere ritenuto di poter stabilire l'autografia della firma dell' su copie calcanti sebbene Pt_1 queste non consentano di valutare con certezza tecnica elementi essenziali dell'analisi grafologica, come la reale pressione e la qualità del tratto, come evidenziato dalla deontologia e dai protocolli della comunità scientifica in materia;
per questo motivo in altra causa “gemella” pendente presso il
Tribunale di Firenze (n. 13856/18, avente ad oggetto il disconoscimento di analoghe ricevute di pagamento in copia calcante), il TU aveva dichiarato di non poter eseguire alcuna indagine, trattandosi di firme non in originale ma apposte per trasferimento su carta copiativa, inoltre rese illeggibili dall'apposizione del timbro;
2) l'essersi la consulente limitata ad effettuare l'analisi comparativa delle firme in verifica sulla base del solo saggio grafico rilasciato da mentre invece avrebbe dovuto prendere in CP_1
considerazione come firme di comparazione le sottoscrizioni apposte su documenti aventi provenienza certa da anteriori al procedimento (es. permesso di soggiorno, atti di CP_1
compravendita, contratti di locazione registrati, ecc.), attività che invece era stata del tutto omessa senza alcuna giustificazione, nonostante l'autorizzazione del Giudice ad accedere ai pubblici uffici;
3) l'avere analizzato la pressione grafica delle firme verificande con la strumentazione in sua dotazione, di cui la consulente descriveva le caratteristiche, ma altrettanto non facendo per il saggio grafico.
Osserva la Corte che nella sua successiva relazione integrativa la TU dott.ssa non ha saputo Per_1
dare alcun valido chiarimento sulle predette osservazioni della difesa del convenuto, che peraltro si fondano su nozioni di comune esperienza (per es. la pressione della penna su un foglio copiativo non può certo essere identica a quella esercitata sul foglio originale;
la scrittura di un saggio grafico ben può essere soggetta a variazioni, anche volontarie, nel caso in cui il soggetto che rende il saggio abbia tutto l'interesse a che non venga accertata l'autografia della sua firma).
In particolare si ritiene che la più grave lacuna nell'operato della consulente di ufficio sia stata non solo quella di non essere andata a ricercare le sottoscrizioni sicuramente autografe di CP_1
da utilizzare come firme di comparazione acquisendo la relativa documentazione da pubblici uffici, così come disposto dal Tribunale, ma anche il non avere sottoposto a comparazione con le firme in verifica neppure le firme già agli atti del processo di certa provenienza di come per es. la CP_1
firma sul contratto, o quella sulla procura alle liti, o quelle presenti sulla denuncia/querela presentata in data 18.3.19 contro (prodotta dal ricorrente in giudizio in data 20.3.19) Parte_1 o quelle presenti sui documenti depositati dall'avv.to Folli in data 12.4.21 su invito del primo giudice, ossia la carta di identità e il passaporto di (doc. nn. 11 e 12). CP_1
Si rileva anzi che tutte le firme di appena menzionate, tutte sicuramente autografe, si CP_1
rivelano ictu oculi molto più simili alle firme in verifica apposte sulle 9 “ricevute”, rispetto alle firme del ricorrente che sono state acquisite dalla dott.ssa mediante il saggio grafico (le quali Per_1
appaiono tutte molto più “tondeggianti” rispetto alle firme in verifica).
In una situazione del genere non può certo reputarsi tranquillizzante la TU eseguita dalla dott.ssa appunto perchè in essa le firme in verifica sono state poste in comparazione soltanto con Per_1
quelle rese da a mezzo di saggio grafico, cioè con nessuna altra firma di provenienza CP_1 certa da quest'ultimo antecedente alla consulenza tecnica.
Ciò nonostante si ritiene che la causa possa essere validamente decisa anche senza il rinnovo della
TU (che comunque non sarebbe neppure possibile, non essendo più presenti nel fascicolo di ufficio di primo grado cartaceo acquisito dalla Corte, ove originariamente si trovavano, le
“ricevute” già depositate dal convenuto come doc. 2).
Si ritiene infatti che la causa possa essere adeguatamente decisa sulla base dell'analisi della riproduzione fotografica di tali “ricevute”, contenuta sia nella TU che nel doc. 7 depositato dall'appellante Pt_1
A tal proposito conviene premettere che non è in discussione la natura di vere e proprie quietanze di tali documenti, che non è mai stata contestata da e che comunque appare chiara, per CP_1
esempio, nella ricevuta n. 6/17 del 12.06.2017, che di seguito si riporta: E' altrettanto pacifico, e comunque risulta chiaro anche dal semplice esame visivo di questi documenti, che si tratta della copia “calcata” di altri identici documenti sovrapposti “calcanti”, sottoscritti in originale: non a caso la difesa del convenuto evidenziava nella memoria ex art. 183 n.
2 cpc che le “ricevute” erano state inizialmente prodotte in fotocopia e che era in possesso Pt_1 solo “della seconda copia delle stesse, sulle quali la firma del sig. risulta in copia (cd. copia CP_1 carbone), mentre il solo timbro aziendale risulta in originale”.
Inoltre anche la dott.ssa scriveva a pag. 7 della TU: “In data 16/9/21 l'avv. PICARDI Per_1
LIBERA (primo difensore di n.d.r.) consegnava brevi manu alla sottoscritta gli Originali Pt_1
dei documenti oggetto di Analisi a disposizione, ossia le parti copiative delle ricevute, in numero nove ricevute in carta copiativa”.
Infine si evidenzia che il contenuto di questi documenti, scritto in stampatello, secondo quanto riferito in giudizio dalla teste moglie di sarebbe stato compilato Testimone_1 Parte_1
dal marito, in quanto non sapeva scrivere in italiano. CP_1
Orbene, dall'analisi di queste 9 ricevute, come riprodotte fotograficamente nella TU ed anche in fotocopia nel doc. 7 depositato telematicamente in appello (costituente la riproduzione del doc. 2 di primo grado) emerge la particolarità che tutte le firme apparentemente apposte da sono CP_1 parzialmente coperte dall'inchiostro nero del timbro recante il nome “ e i dati CP_1
identificativi della ditta individuale del medesimo (ossia indirizzo della sede, numero di cellulare, numero di partita IVA e di codice fiscale).
Tuttavia non ha mai contestato nelle sue difese la riferibilità a sé di quel determinato timbro CP_1
(ad es. dicendo che non era il suo vero timbro, o dicendo che era proprio il suo timbro che però gli era stato sottratto da ignoti ed era stato utilizzato a sua insaputa) ed allora ci si chiede: ma se le ricevute fossero state integralmente falsificate da RA, come poteva egli essere in possesso del timbro vero di CP_1
In sostanza, alla luce della presenza del timbro in questione, stampigliato con inchiostro nero proprio sopra la firma in calce, si ritiene che non poteva limitarsi a disconoscere la sua firma CP_1
su queste quietanze senza contemporaneamente disconoscere anche la riferibilità a sè del timbro apposto su di esse e quindi senza conseguentemente sostenere la contraffazione degli interi documenti ed impugnarli con querela di falso.
Per la precisione si evidenzia che aveva invero presentato querela di falso come allegato n. 7 CP_1
alla memoria difensiva che era stata depositata per errore come memoria ex art. 183 n. 1 cpc in data
20.3.19, prima della concessione dei termini previsti dalla predetta norma, nella quale effettivamente si diceva: “si disconosce sia il timbro - diverso da quello realmente usato- che la firma apposta nelle ricevute”; tuttavia, come si è già detto, questa memoria è stata giudicata irrituale dal giudice ed inammissibile e ne è stata disposta l'espunzione dal fascicolo processuale unitamente a tutti gli allegati e poi non ha più riproposto nel corso del processo – neppure in CP_1
questo grado di appello - la querela di falso, nè ha impugnato con appello incidentale questa decisione del giudice di primo grado;
quindi in sostanza non esiste alcuna contestazione da parte di che il timbro vergato sulle 9 “ricevute” prodotte in giudizio da sia falso, oppure sia CP_1 Pt_1
originale ma sia stato fraudolentemente utilizzato a sua insaputa su tali documenti.
Di conseguenza le n. 9 “ricevute” prodotte in giudizio da vanno considerate come Pt_1
documenti non contraffatti, ossia la firma che compare in calce ad ognuna di esse va considerata autografa di non avendo egli né impugnato i predetti documenti con querela di falso, CP_1
né semplicemente contestato la riferibilità a sé stesso del timbro che appare stampigliato sopra ciascuna sottoscrizione.
Ciò in definitiva consente di ritenere superflua una nuova TU sui documenti in questione da affidare a diverso consulente tecnico, anche perchè, come già anticipato, il segno grafico apposto in calce a ciascuna delle n. 9 “ricevute” in verifica appare ictu oculi molto simile non solo alla firma apposta sul contratto, ma anche a quelle ulteriori già menzionate, tutte sicuramente autentiche di ma nessuna delle quali è stata presa in considerazione a fini comparativi dal TU CP_1
dott.ssa similitudine che emerge chiaramente dalla comparazione che segue: Per_1
Particolare di una delle 9 “ricevute” in verifica (estratto dalla TU): firma contenuta nel contratto: CP_1
firma sulla procura alle liti: CP_1 firma sulla denuncia/querela contro CP_1 Parte_1
firma sulla carta di identità: CP_1
firma sul passaporto: CP_1
5.3. Con il terzo motivo di doglianza l'appellante, in riferimento alla testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado dalla sig.ra moglie di lamenta la Testimone_1 Parte_1 violazione da parte del Tribunale dell'art. 116 c.p.c. per avere ritenuto l'inattendibilità del teste sulla scorta di una valutazione in parte aprioristica ed in parte priva di fondamento giuridico. Conviene rammentare che la teste ha confermato la versione dei fatti resa dal Testimone_1
marito e, in particolare, che ricevette in contanti tutte le somme indicate nelle varie ricevute CP_1
presso la sede della ditta del marito, precisando che chiedeva sempre di essere pagato in CP_1
contanti perchè diceva che aveva bisogno di denaro da mandare in Albania (per es. in occasione del matrimonio del fratello); ha inoltre precisato che due ricevute (la n. 3/ 2017 e quella in data
18/04/2017) erano state da lei compilate e che le altre erano state tutte compilate dal marito: “le compilavamo noi perché ce lo chiedeva perché era albanese e aveva difficoltà nella CP_1
scrittura in italiano. Su tutte confermo che ha apposto il timbro della fantomatica ditta CP_1
e la firma . ADR dico fantomatica in quanto la ditta, benchè esistente, non aveva in regola e CP_3
quindi non ci faceva la fattura per questo motivo. Quando siamo arrivati al dunque e doveva farci la fattura, ci disse che avrebbe chiuso la ditta perché non aveva il DURC in regola e da gennaio
2018 ne avrebbe riaperta una nuova suo fratello e quindi non ci poteva emettere la fattura”.
Inoltre, alla domanda se avesse confessato, nell'aprile del 2017, di non poter emettere CP_1
fattura a nome della sua ditta individuale in quanto essa non era in regola con gli adempimenti fiscali, affermando che avrebbe emesso la fattura all'inizio dell'anno 2018 (vedi cap. n. 9), la teste ha risposto: “è vero, però non è ad aprile che lo ha ammesso, ma a novembre del 2017. Se ce lo avesse detto ad aprile avrebbe smesso di lavorare per noi”.
Infine, alla domanda se e si accordarono nel senso che, nel momento in cui Pt_1 CP_1 CP_1
avesse emesso la fattura, avrebbe pagato quanto ancora eventualmente dovuto a titolo di Pt_1
Iva (vedi cap. n. 10), la teste ha risposto: “è vero che dal momento in cui avesse emesso CP_1
fattura avrebbe saldato la rimanenza e quindi l'Iva. Ero presente. ADR la fattura è Parte_1
stata chiesta durante il rapporto, ma ci ha sempre rinviato con delle scuse, poi a novembre gliela abbiamo chiesto ancora e lui ha ammesso questa difficoltà”.
Ciò premesso, questa è la parte della sentenza appellata che è stata impugnata con il terzo motivo di appello, in cui il primo giudice spiega perché non ritiene attendibile la teste Tes_1
“Attese le sopra richiamate conclusioni del consulente d'ufficio, pienamente condivisibili, non possono che ritenersi recessive le deposizioni dei testimoni del convenuto, in particolare della moglie di quest'ultimo, attesi i rapporti con la parte ed il fatto che non vi è Testimone_1
prova documentale circa le riferite irregolarità nella tenuta del DURC, come della cancellazione della ditta individuale che avrebbero imposto la scelta del pagamento in contanti e della mancata emissione della fattura”.
Sostiene l'appellante, da un lato, che l'essere la moglie del convenuto RA non è di per sé indice di inattendibilità, diversamente a nulla servirebbe la pronuncia della Corte Costituzionale n.
248/1994 con riferimento all'art. 247 c.p.c.; dall'altro lato sostiene che non vi sarebbe alcun nesso tra l'attendibilità della testimonianza della ed il fatto che non vi è prova documentale circa Tes_1
le riferite irregolarità nella tenuta del da parte del come pure della cancellazione CP_3 CP_1
della ditta individuale di costui, perché la teste ha semplicemente riferito le motivazioni, oggettivamente plausibili, che il dava all'RA per giustificare la richiesta di pagamento CP_1
in contanti e quindi, pur in mancanza di una successiva verifica circa le predette circostanze riferite dalla teste, non per questo sul piano logico si può ritenere inficiata l'attendibilità di costei.
A parere della Corte le argomentazioni dell'appellante sono entrambe fondate e del resto emerge chiaramente dalla parte della motivazione sopra riportata che il primo giudice ha concluso per l'inattendibilità della teste essenzialmente perché era partito dal presupposto – che tuttavia non risulta affatto provato – che le ricevute prodotte in giudizio dal marito fossero state falsificate.
Pertanto, una volta eliminato a monte questo presupposto, non vi sono motivi obiettivi per dubitare della attendibilità della teste, dato che la sua inattendibilità non può certo essere desunta solo dal rapporto di coniugio con Pt_1
Viceversa si osserva che la teste ha reso dichiarazioni molto circostanziate e tutte plausibili sul piano logico ed anzi esistono elementi di natura logica che inducono a ritenere la testimonianza attendibile, ossia elementi indizianti che le “ricevute” prodotte in giudizio non siano state artefatte: invero, una volta stipulato il contratto in data 20.2.17, è inverosimile pensare che il rapporto tra le parti sia andato avanti per diversi mesi e che abbia continuato a tagliare molti mc di legna CP_1
senza mai ricevere da un pagamento, neppur parziale, accumulando così un credito di oltre Pt_1
20.000 euro;
difatti se non pagava volta per volta per il lavoro fatto è verosimile Pt_1 CP_1
pensare che ad un certo punto il taglialegna avrebbe certamente smesso di tagliare il bosco per conto di Pt_1
Inoltre la circostanza che chiedesse ogni volta i soldi “a nero” senza emettere fattura, a CP_1
prescindere dal fatto che la sua ditta fosse o meno in regola con il appare sostanzialmente CP_3
confermata dal fatto che la prima e unica fattura che ha emesso per i lavori di taglio del CP_1
bosco oggetto di questa causa è la n. 2, sebbene sia stata emessa in data 7.5.18: ciò significa che per tutti i primi quattro mesi dell'anno 2018 aveva emesso una sola precedente fattura e se CP_1
ne deve allora desumere che egli, ipotizzando che avesse anche altri committenti oltre Pt_1
fosse solito lavorare “a nero”; ipotizzando invece che avesse lavorato solo per quest'ultimo, non è plausibile che non avesse richiesto ad alcun acconto o pagamento anticipato, attendendo Pt_1
invece oltre otto mesi per essere pagato e per emettere la fattura.
In definitiva l'appello deve essere accolto e riformata integralmente la sentenza di primo grado, perché, per tutti i motivi esposti, va ritenuta provata l'eccezione di pagamento sollevata da Pt_1
e quindi va rigettata la domanda avanzata da
[...] CP_1 6. L'accoglimento dell'appello impone di rivedere il regolamento delle spese di lite anche per il primo grado di giudizio: invero in punto di spese del giudizio è ben noto che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza:
"In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 – 01; conforme Cass. Sez.
3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008, Rv. 603368 - 01).
In questo caso la totale soccombenza di impone di porre a suo carico le spese di CP_1
entrambi i gradi di giudizio, come pure le spese di TU;
per il primo grado si conferma nel quantum la liquidazione già operata dal Tribunale e per l'appello le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del DM 55/14 come aggiornati dal DM 147/22, esclusa la fase istruttoria perché non espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata del Tribunale di
Firenze n. 3370/22, rigetta la domanda di pagamento di CP_1
2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da per CP_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate per il primo grado in € 7.616,00 e per l'appello in € 6.946,00, oltre in entrambi i casi a spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
3) pone definitivamente le spese di TU a carico di CP_1
Così deciso in Firenze il 22.5.25
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.