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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12777 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 17117 RG. 2025;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1
ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to J. Arcangeli
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Respinge il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite;
Pone definitivamente a carico dell CP_1 le spese di C.T.U. (RGN.
30462/24) liquidate in separato decreto. MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.T.U. della fase ex art. 445-bis, c.p.c., ha confermato la valutazione della Commissione Medica;
il ricorrente non si trova in una situazione di incapacità totale di compiere gli atti quotidiani di vita.
Certamente, si è di fronte ad una serie di patologie gravemente invalidante.
L'insieme delle patologie (morbo di parkinson, stato ansioso depressivo, etc.), invero, determinano un'invalidità del 100%, e la necessità di un controllo continuativo ex art. 33, c. 3, 1. 104/92, ma occorre verificare se viene impedita anche l'autonomia a compiere gli atti quotidiani di vita.
L'andatura è senza appoggio ma rallentata, vi è anche un rallentamento ideo-motorio; il disturbo del visus e la prostatectomia sono invalidanti ma lasciano un'autonomia sufficiente.
D'altronde proprio nel documento del 27.5.25 (prodotta con note del
9.6.25) si legge che il paziente è vigile, orientato, collaborante, che la deambulazione è possibile senza appagoggio con buona cadenza senza instabilità poturale, la malattia di Parkinson è in parziale compenso, che il paziente riferisce che la ridotta destrezza degli arti di sinistra non ha impatto sulle attività del vivere quotidiano.
Anche la prescrizione dello sport consigliato come terapia esclude il requisito dell'accompagnamento.
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1 e le spese di lite sono dichiarate irripetibili, alla luce della dichiarazione ai fini dell'esenzione ex art. 152, disp. att. c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 10 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1
ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to J. Arcangeli
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Respinge il ricorso;
Dichiara irripetibili le spese di lite;
Pone definitivamente a carico dell CP_1 le spese di C.T.U. (RGN.
30462/24) liquidate in separato decreto. MOTIVI DELLA DECISIONE
La C.T.U. della fase ex art. 445-bis, c.p.c., ha confermato la valutazione della Commissione Medica;
il ricorrente non si trova in una situazione di incapacità totale di compiere gli atti quotidiani di vita.
Certamente, si è di fronte ad una serie di patologie gravemente invalidante.
L'insieme delle patologie (morbo di parkinson, stato ansioso depressivo, etc.), invero, determinano un'invalidità del 100%, e la necessità di un controllo continuativo ex art. 33, c. 3, 1. 104/92, ma occorre verificare se viene impedita anche l'autonomia a compiere gli atti quotidiani di vita.
L'andatura è senza appoggio ma rallentata, vi è anche un rallentamento ideo-motorio; il disturbo del visus e la prostatectomia sono invalidanti ma lasciano un'autonomia sufficiente.
D'altronde proprio nel documento del 27.5.25 (prodotta con note del
9.6.25) si legge che il paziente è vigile, orientato, collaborante, che la deambulazione è possibile senza appagoggio con buona cadenza senza instabilità poturale, la malattia di Parkinson è in parziale compenso, che il paziente riferisce che la ridotta destrezza degli arti di sinistra non ha impatto sulle attività del vivere quotidiano.
Anche la prescrizione dello sport consigliato come terapia esclude il requisito dell'accompagnamento.
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1 e le spese di lite sono dichiarate irripetibili, alla luce della dichiarazione ai fini dell'esenzione ex art. 152, disp. att. c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 10 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro