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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/04/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2557/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 2557/2013, avente ad oggetto: risarcimento danni.
TRA
(c.f. , rapp.to e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Fortunato De Felice e Rosa Bruno, presso i quali elegge domicilio in Pagani (SA), al C.so E.
Padovano n. 64
- Parte Attrice -
E
(c.f. ), quale erede della signora CP_1 C.F._2 Per_1
rapp.to e difeso dagli avv.ti Alfonso Viscardi ed Emilia Grimaldi e presso i quali
[...] elegge domicilio in Nocera Inferiore, alla via A. Petrosini n. 3
- Parte Convenuta -
Conclusioni: I procuratori delle parti costituite hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato il 27/05/2013 il sig. , premetteva di Parte_1 essere conduttore di un appartamento ad uso abitativo sito in San Marzano Sul Sarno, via
Termine Bianco n. 6, primo piano di vani tre ed accessori, di proprietà del sig. Per_2
pagina 1 di 4 e confinante con immobile di proprietà della signora che nella Per_3 Persona_1 notte fra il 2 e 3 febbraio 2013 si verificarono infiltrazioni d'acqua piovana nell'appartamento abitato da parte attrice, a causa dei lavori di ristrutturazione dell'immobile della signora e della demolizione del solaio di copertura, lasciando il muro a confine con Per_1
l'appartamento abitato da parte attrice privo di protezione dagli agenti atmosferici, per cui si verificarono infiltrazioni d'acqua dal soffitto e dalle pareti;
che i danni all'immobile (tinteggiatura) ed ai mobili della cucina, del soggiorno, ammontavano complessivamente ad €
4.310,00; che a seguito di tali infiltrazioni il sig. e la sua famiglia (moglie e due Parte_1 bambini) furono costretti a lasciare l'abitazione per alcuni giorni e che i danni non patrimoniali derivanti anche dai disagi conseguenti alla situazione venutasi a creare erano pari ad € 2.155,00 per un danno complessivo di € 7.370,00; che non era stato possibile risolvere bonariamente la controversia e pertanto citava la signora innanzi a codesto Per_1
Tribunale per sentirla condannare al risarcimento dei danni nella misura indicata o ma quella somma che dovesse risultare in corso di causa e con vittoria di spese e competenze del giu- dizio, con attribuzione.
Con comparsa di costituzione del 29/10/2013, si costituiva in giudizio la signora Per_1
che preliminarmente eccepiva, a) la nullità dell'atto di citazione ex art. 163,
[...] comma 3° n. 4 e 5 c.p.c.; b) la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi del D. L.vo n. 69/2013; c) la carenza di legittimazione attiva;
d) la carenza di legittimazione passiva;
nel merito la infondatezza della domanda sia per il danno all'immobile ed agli arredi, sia per il danno non patrimoniale ed in via preliminare chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della ditta esecutrice dei lavori con spostamento della prima udienza e comunque chiedeva accogliersi le eccezioni preliminari, con rigetto delle domande nel merito e con condanna della parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione.
In corso di causa veniva espletata prova testimoniale e C.TU.; il giudizio veniva interrotto per il decesso della signora e riassunto nei confronti dell'erede sig. , Per_1 CP_1 che provvedeva a costituirsi in giudizio, riportandosi alle deduzioni, produzioni documentali ed eccezioni avanzate dalla signora e concludeva per l'accoglimento delle Per_1 eccezioni preliminari, per il rigetto della domanda e con vittoria di spese e competenze con attribuzione;
sulle precisate conclusioni delle parti la causa veni-va assegnata a sentenza con i termini ridotti.
La domanda di parte attrice va accolta nei limiti che seguono.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 comma 3° n. 4 e 5, in quanto dall'esame dell'atto di citazione si evincono tutti gli elementi che consentono a parte convenuta di potersi difendere senza alcun pregiudizio, così come quella relativa al mancato esperimento del tentativo di concilia-zione non entrato ancora in vigore alla data di notifica dell'atto di citazione.
pagina 2 di 4 Sussiste la legittimazione attiva del sig. a richiedere i danni sia all'immobile locato Parte_1
e sia ai mobili ivi allocati;
la giurisprudenza di legittimità sul punto è pacifica: “L'art. 1585 del Codice civile attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino pregiudizio al godimento dell'immobile (c.d. molestia di fatto); tale legittimazione non riguarda soltanto i danni causati agli arredi o mobili di proprietà del conduttore, ma si estende a tutto ciò che sia oggetto del godimento stesso e, quindi, anche alle strutture murarie dell'appartamento che siano state danneggiate dal fatto illecito del terzo, dovendosi, invece, escludere la configurabilità di una responsabilità e di un obbligo di garanzia del locatore per gli stessi fatti “ ( Cass. Civ. 24/11/2005, n. 24805; Cass. Civ. 31 agosto 2011, n. 17881; Cass.
Civ. Ord. 05/05/2020 n. 8466).
Dall'espletata prova testimoniale è emerso che effettivamente nei giorni 2 e 3 febbraio 2013, si erano verificate infiltrazioni di acqua piovana, provenienti dal solaio dell'immobile confinante di proprietà della signora , nell'appartamento con-dotto in locazione dal Per_1 sig. ; i testimoni escussi hanno confermato tale circostanza e che i danni si Parte_1 localizzano in particolare al soffitto e lungo le pareti del soggiorno, della camera da letto e cucina ed ai mobili ivi allocati ed erano presenti (testi e Tes_1 Tes_2 Tes_3
) al momento delle infiltrazioni proprio per aiutare parte attrice a cercare di limitare le
[...] infiltrazioni ed i danni nell'indicato appartamento;
interveniva anche la ditta che CP_2 stava eseguendo lavori di ristrutturazione nell'im-mobile della signora Persona_1 che la parte attrice a seguito delle infiltrazioni era stato costretto a lasciare l'abitazione; che l'ing. confermava la perizia redatta per conto del sig. e le foto Testimone_4 Parte_1 allegate alla medesima;
il teste riconosce che alcuni mobili che aveva venduto Testimone_5 al , presentavano danni da rigonfiamento perché avevano assorbito l'acqua presente Parte_1 nell'appartamento.
Stante quanto suesposto la responsabilità per i danni arrecati alla parte attrice grava sulla parte convenuta che stava eseguendo lavori di ristrutturazione nella sua proprietà senza adottare gli opportuni accorgimenti per evitare danni all' immobile confinante condotto in locazione dalla parte attrice e per cui nessun caso fortuito sussiste nella fattispecie in esame che possa escludere l'indicata responsabilità.
Dall'espletata C.T.U. è emerso che le infiltrazioni d'acqua piovana avevano provocato danni nell'appartamento condotto in locazione dalla parte attrice e sia al soffitto e pareti che ai mobili e che secondo il C.T.U. ammontavano ad € 1.950,00, oltre iva per lavori di pittura- zione ed € 2.109,00, oltre iva per sostituzione riparazione dei mobili, per una somma com- plessiva di € 4.059,00 oltre iva;
non si ritiene di discostarsi dalle risultanze della Consulenza di Ufficio, che appare esaustiva in ogni suo passaggio e come nella medesima determinati i danni.
Non si ritiene di accogliere la domanda di parte attrice e relativa al risarcimento dei danni non patrimoniali, derivanti dai disagi conseguenti alla situazione dell'immobile, che però non vengono specificamente allegati e dimostrati e devono essere tali da incidere sui diritti pagina 3 di 4 inviolabili della persona, e comunque deve esserne provata l'entità; tale danno può essere liquidato in via equitativa solo quando non è possibile effettuarne una quantifica-zione in altro modo, che nella fattispecie in esame non è stato dimostrato.
Va altresì rigettata la domanda di risarcimento danni proposta da parte convenuta ex art. 96
c.p.c., nei confronti di parte attrice, non sussistendone i presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti del sig. , quale erede della signora ogni CP_1 Persona_1 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni all'immobile ed ai mobili, condotto dallo in locazione, nei confronti del sig. , quale erede della Pt_2 CP_1 signora e per l'effetto condanna quest'ultimo al paga-mento della somma Persona_1 di € 4.095, oltre iva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal febbraio 2013 e fino all'effettivo soddisfo in favore del sig. , rigettando nel resto la Parte_1 domanda attrice per i danni non patrimoniali, per quanto specificato in parte motiva.
2) Condanna Parte convenuta al pagamento delle spese vive in € 226 ed € 2.000,00 per competenze professionali del giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, nonché iva e c.p.a. se dovute, con attribuzione agli avv.ti Fortunato De Felice e Rosa Bruno per dichiarato anticipo;
condanna altresì la parte convenuta a rimborsare a parte attrice le intere spese di
C.T.U. se dimostrato il pagamento.
Nocera Inferiore, 03/04/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario, avv. Angelo Arciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 2557/2013, avente ad oggetto: risarcimento danni.
TRA
(c.f. , rapp.to e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Fortunato De Felice e Rosa Bruno, presso i quali elegge domicilio in Pagani (SA), al C.so E.
Padovano n. 64
- Parte Attrice -
E
(c.f. ), quale erede della signora CP_1 C.F._2 Per_1
rapp.to e difeso dagli avv.ti Alfonso Viscardi ed Emilia Grimaldi e presso i quali
[...] elegge domicilio in Nocera Inferiore, alla via A. Petrosini n. 3
- Parte Convenuta -
Conclusioni: I procuratori delle parti costituite hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato il 27/05/2013 il sig. , premetteva di Parte_1 essere conduttore di un appartamento ad uso abitativo sito in San Marzano Sul Sarno, via
Termine Bianco n. 6, primo piano di vani tre ed accessori, di proprietà del sig. Per_2
pagina 1 di 4 e confinante con immobile di proprietà della signora che nella Per_3 Persona_1 notte fra il 2 e 3 febbraio 2013 si verificarono infiltrazioni d'acqua piovana nell'appartamento abitato da parte attrice, a causa dei lavori di ristrutturazione dell'immobile della signora e della demolizione del solaio di copertura, lasciando il muro a confine con Per_1
l'appartamento abitato da parte attrice privo di protezione dagli agenti atmosferici, per cui si verificarono infiltrazioni d'acqua dal soffitto e dalle pareti;
che i danni all'immobile (tinteggiatura) ed ai mobili della cucina, del soggiorno, ammontavano complessivamente ad €
4.310,00; che a seguito di tali infiltrazioni il sig. e la sua famiglia (moglie e due Parte_1 bambini) furono costretti a lasciare l'abitazione per alcuni giorni e che i danni non patrimoniali derivanti anche dai disagi conseguenti alla situazione venutasi a creare erano pari ad € 2.155,00 per un danno complessivo di € 7.370,00; che non era stato possibile risolvere bonariamente la controversia e pertanto citava la signora innanzi a codesto Per_1
Tribunale per sentirla condannare al risarcimento dei danni nella misura indicata o ma quella somma che dovesse risultare in corso di causa e con vittoria di spese e competenze del giu- dizio, con attribuzione.
Con comparsa di costituzione del 29/10/2013, si costituiva in giudizio la signora Per_1
che preliminarmente eccepiva, a) la nullità dell'atto di citazione ex art. 163,
[...] comma 3° n. 4 e 5 c.p.c.; b) la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi del D. L.vo n. 69/2013; c) la carenza di legittimazione attiva;
d) la carenza di legittimazione passiva;
nel merito la infondatezza della domanda sia per il danno all'immobile ed agli arredi, sia per il danno non patrimoniale ed in via preliminare chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della ditta esecutrice dei lavori con spostamento della prima udienza e comunque chiedeva accogliersi le eccezioni preliminari, con rigetto delle domande nel merito e con condanna della parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze del giudizio con attribuzione.
In corso di causa veniva espletata prova testimoniale e C.TU.; il giudizio veniva interrotto per il decesso della signora e riassunto nei confronti dell'erede sig. , Per_1 CP_1 che provvedeva a costituirsi in giudizio, riportandosi alle deduzioni, produzioni documentali ed eccezioni avanzate dalla signora e concludeva per l'accoglimento delle Per_1 eccezioni preliminari, per il rigetto della domanda e con vittoria di spese e competenze con attribuzione;
sulle precisate conclusioni delle parti la causa veni-va assegnata a sentenza con i termini ridotti.
La domanda di parte attrice va accolta nei limiti che seguono.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 comma 3° n. 4 e 5, in quanto dall'esame dell'atto di citazione si evincono tutti gli elementi che consentono a parte convenuta di potersi difendere senza alcun pregiudizio, così come quella relativa al mancato esperimento del tentativo di concilia-zione non entrato ancora in vigore alla data di notifica dell'atto di citazione.
pagina 2 di 4 Sussiste la legittimazione attiva del sig. a richiedere i danni sia all'immobile locato Parte_1
e sia ai mobili ivi allocati;
la giurisprudenza di legittimità sul punto è pacifica: “L'art. 1585 del Codice civile attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino pregiudizio al godimento dell'immobile (c.d. molestia di fatto); tale legittimazione non riguarda soltanto i danni causati agli arredi o mobili di proprietà del conduttore, ma si estende a tutto ciò che sia oggetto del godimento stesso e, quindi, anche alle strutture murarie dell'appartamento che siano state danneggiate dal fatto illecito del terzo, dovendosi, invece, escludere la configurabilità di una responsabilità e di un obbligo di garanzia del locatore per gli stessi fatti “ ( Cass. Civ. 24/11/2005, n. 24805; Cass. Civ. 31 agosto 2011, n. 17881; Cass.
Civ. Ord. 05/05/2020 n. 8466).
Dall'espletata prova testimoniale è emerso che effettivamente nei giorni 2 e 3 febbraio 2013, si erano verificate infiltrazioni di acqua piovana, provenienti dal solaio dell'immobile confinante di proprietà della signora , nell'appartamento con-dotto in locazione dal Per_1 sig. ; i testimoni escussi hanno confermato tale circostanza e che i danni si Parte_1 localizzano in particolare al soffitto e lungo le pareti del soggiorno, della camera da letto e cucina ed ai mobili ivi allocati ed erano presenti (testi e Tes_1 Tes_2 Tes_3
) al momento delle infiltrazioni proprio per aiutare parte attrice a cercare di limitare le
[...] infiltrazioni ed i danni nell'indicato appartamento;
interveniva anche la ditta che CP_2 stava eseguendo lavori di ristrutturazione nell'im-mobile della signora Persona_1 che la parte attrice a seguito delle infiltrazioni era stato costretto a lasciare l'abitazione; che l'ing. confermava la perizia redatta per conto del sig. e le foto Testimone_4 Parte_1 allegate alla medesima;
il teste riconosce che alcuni mobili che aveva venduto Testimone_5 al , presentavano danni da rigonfiamento perché avevano assorbito l'acqua presente Parte_1 nell'appartamento.
Stante quanto suesposto la responsabilità per i danni arrecati alla parte attrice grava sulla parte convenuta che stava eseguendo lavori di ristrutturazione nella sua proprietà senza adottare gli opportuni accorgimenti per evitare danni all' immobile confinante condotto in locazione dalla parte attrice e per cui nessun caso fortuito sussiste nella fattispecie in esame che possa escludere l'indicata responsabilità.
Dall'espletata C.T.U. è emerso che le infiltrazioni d'acqua piovana avevano provocato danni nell'appartamento condotto in locazione dalla parte attrice e sia al soffitto e pareti che ai mobili e che secondo il C.T.U. ammontavano ad € 1.950,00, oltre iva per lavori di pittura- zione ed € 2.109,00, oltre iva per sostituzione riparazione dei mobili, per una somma com- plessiva di € 4.059,00 oltre iva;
non si ritiene di discostarsi dalle risultanze della Consulenza di Ufficio, che appare esaustiva in ogni suo passaggio e come nella medesima determinati i danni.
Non si ritiene di accogliere la domanda di parte attrice e relativa al risarcimento dei danni non patrimoniali, derivanti dai disagi conseguenti alla situazione dell'immobile, che però non vengono specificamente allegati e dimostrati e devono essere tali da incidere sui diritti pagina 3 di 4 inviolabili della persona, e comunque deve esserne provata l'entità; tale danno può essere liquidato in via equitativa solo quando non è possibile effettuarne una quantifica-zione in altro modo, che nella fattispecie in esame non è stato dimostrato.
Va altresì rigettata la domanda di risarcimento danni proposta da parte convenuta ex art. 96
c.p.c., nei confronti di parte attrice, non sussistendone i presupposti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Onorario Avv. Angelo Arciello, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti del sig. , quale erede della signora ogni CP_1 Persona_1 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni all'immobile ed ai mobili, condotto dallo in locazione, nei confronti del sig. , quale erede della Pt_2 CP_1 signora e per l'effetto condanna quest'ultimo al paga-mento della somma Persona_1 di € 4.095, oltre iva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal febbraio 2013 e fino all'effettivo soddisfo in favore del sig. , rigettando nel resto la Parte_1 domanda attrice per i danni non patrimoniali, per quanto specificato in parte motiva.
2) Condanna Parte convenuta al pagamento delle spese vive in € 226 ed € 2.000,00 per competenze professionali del giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, nonché iva e c.p.a. se dovute, con attribuzione agli avv.ti Fortunato De Felice e Rosa Bruno per dichiarato anticipo;
condanna altresì la parte convenuta a rimborsare a parte attrice le intere spese di
C.T.U. se dimostrato il pagamento.
Nocera Inferiore, 03/04/2025.
Il Giudice Onorario
Avv. Angelo Arciello
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