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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 13/02/2026, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2204/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
FORLEO MARIACLEMENTINA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6286/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80630 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80631 IMU 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80632 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 831/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste ELle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione ELle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione ELle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe impugnava n. 3 accertamenti esecutivi in rettifica Imu anni dal 2019 al 2021,notificati dal Comune di Roma Capitale in data 28 dicembre 2024, inerenti le unita' immobiliari, così come indicate negli atti in oggetto .
Riferiva, altresì, che gli avvisi impugnati, preceduti anche da rettifica di categoria catastale da D8 a C6 per un immobile sito in Guidonia Montecelio, erano da ritenersi illegittimi per difetto di motivazione, mancata notifica di atti prodromici ed infondatezza nel merito , concludendo per l'annullamento degli atti in oggetto.
L'IA EL IT e Roma Capitale provvedevano a costituirsi , chiedendo il rigetto EL ricorso.
All'udienza datata 15 gennaio 2026 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva che l'IA EL IT e il Comune di Roma Capitale hanno controdedotto, giustificando le ragioni alla base ELla pretesa erariale, avendo consentito alla contribuente di comprendere le ragioni ELla richiesta IMU , indicando la superficie accertata per gli immobili per i quali risulta omessa l' imposta e chiarendo adeguatamente le ragioni di fatto e diritto,tali da consentire al contribuente un'efficace difesa.
In particolare è stata specificata la sussistenza dei presupposti ex art.11, decreto legge 504/92, in particolare la debenza EL tributo per gli immobili in oggetto, avendo l'ente comunale liquidato il dovuto in base alle rendite esistenti in catasto e attribuite dall'ex UTE ora IA EL IT , rendite comunicate alla societa' e divenute definitive per mancata impugnazione (vd.allegati IA EL IT).
In conclusione laddove la ricorrenti non hanno provato di avere versato il dovuto per le annualita' in oggetto, i resistenti nelle memorie difensive hanno fornito elementi esaustivi e tali da provare la fondatezza ELle proprie argomentazioni, avendo provveduto ad indicare in maniera idonea dati catastali, modalita' di determinazione ELla superficie tassabile e modalita' di calcolo dei tributi richiesti.
Le spese di lite , sussistendone giustificati motivi, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. ROMA, 15.01.2026 Il Presidente relatore R.Roberti
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
FORLEO MARIACLEMENTINA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6286/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80630 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80631 IMU 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80632 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 831/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste ELle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione ELle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione ELle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso spedito in via telematica la ricorrente indicata in epigrafe impugnava n. 3 accertamenti esecutivi in rettifica Imu anni dal 2019 al 2021,notificati dal Comune di Roma Capitale in data 28 dicembre 2024, inerenti le unita' immobiliari, così come indicate negli atti in oggetto .
Riferiva, altresì, che gli avvisi impugnati, preceduti anche da rettifica di categoria catastale da D8 a C6 per un immobile sito in Guidonia Montecelio, erano da ritenersi illegittimi per difetto di motivazione, mancata notifica di atti prodromici ed infondatezza nel merito , concludendo per l'annullamento degli atti in oggetto.
L'IA EL IT e Roma Capitale provvedevano a costituirsi , chiedendo il rigetto EL ricorso.
All'udienza datata 15 gennaio 2026 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva che l'IA EL IT e il Comune di Roma Capitale hanno controdedotto, giustificando le ragioni alla base ELla pretesa erariale, avendo consentito alla contribuente di comprendere le ragioni ELla richiesta IMU , indicando la superficie accertata per gli immobili per i quali risulta omessa l' imposta e chiarendo adeguatamente le ragioni di fatto e diritto,tali da consentire al contribuente un'efficace difesa.
In particolare è stata specificata la sussistenza dei presupposti ex art.11, decreto legge 504/92, in particolare la debenza EL tributo per gli immobili in oggetto, avendo l'ente comunale liquidato il dovuto in base alle rendite esistenti in catasto e attribuite dall'ex UTE ora IA EL IT , rendite comunicate alla societa' e divenute definitive per mancata impugnazione (vd.allegati IA EL IT).
In conclusione laddove la ricorrenti non hanno provato di avere versato il dovuto per le annualita' in oggetto, i resistenti nelle memorie difensive hanno fornito elementi esaustivi e tali da provare la fondatezza ELle proprie argomentazioni, avendo provveduto ad indicare in maniera idonea dati catastali, modalita' di determinazione ELla superficie tassabile e modalita' di calcolo dei tributi richiesti.
Le spese di lite , sussistendone giustificati motivi, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. ROMA, 15.01.2026 Il Presidente relatore R.Roberti