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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5110/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 5110 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno
2024 su ricorso presentato da
) e ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Augusto Gabrielli e Silvia Zanetti
Ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione consensuale e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 1.7.2025 depositate il 30.6.2025:
ed ribadiscono di non volersi riconciliare e, pertanto, chiedono che Parte_1 Parte_2 codesto Tribunale voglia omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. Le parti vivranno separate di tetto e di mensa, libera ciascuna di fissare la propria residenza ove meglio creda, con obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Mirano (Ve), Via Olmo n. 1, viene assegnata ad che Parte_2 continuerà a risiedervi con il figlio e con i genitori di , signori Per_1 Parte_1 CP_1
e , dando atto che ha già provveduto a liberare la casa coniugale Parte_3 Parte_1 asportando i beni personali.
1 3. adempierà agli obblighi di contribuzione al mantenimento di e del Parte_1 Parte_2 figlio , mediante: Per_2
- trasferimento ad della quota allo stesso intestata pari a 1/4 (un quarto) Parte_2 dell'immobile costituente domicilio domestico con accollo da parte di quest'ultima del 50% delle restanti rate del mutuo fino a estinzione e con assunzione da parte della stessa delle spese notarili del rogito di trasferimento da stipularsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
- versamento a favore di entro il giorno 5 di ciascun mese, di assegno di Euro Parte_2
450,00 da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per l'anno precedente quale contributo al mantenimento del figlio fino al raggiungimento della sua Persona_3 autonomia economica;
- ed saranno tenuti a far fronte alle spese straordinarie riguardanti il Parte_1 Parte_2 figlio nella misura del 50% a carico del padre e nella misura del 50% a carico della madre, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Venezia.
4. Il saldo del conto corrente Banco OS e dei Buoni fruttiferi postali rimarrà in proprietà esclusiva di cui è intestato, mentre i coniugi provvederanno entro 30 giorni dal Parte_2 deposito della sentenza di separazione all'estinzione del conto corrente NC Intesa cointestato il cui saldo attivo o passivo rimarrà in capo a . Parte_1
5. Le parti dichiarano che con l'avvenuto trasferimento della quota immobiliare sopra convenuta null'altro avranno reciprocamente a pretendere relativamente all'immobile in questione con riferimento a lavori di sistemazione, ristrutturazioni, interventi edilizi, architettonici o strutturali, relativi anche ad impianti, miglioramenti ed addizioni, ogni reciproca domanda rinunziata, fermi invece gli obblighi e adempimenti di natura tributaria che permarranno in capo a ciascuna delle parti fino all'atto del trasferimento.
6. Le parti si concedono nulla osta reciproco per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro valido documento per l'espatrio in loro favore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Mira (VE) il 08.03.2003 [matrimonio annotato nei registri della Stato Civile al n. 9, parte I, anno 2003 del Comune di Mira]; dall'unione il
16.5.2003 è nato il figlio studente universitario;
l'affectio coniugalis tra i coniugi è Per_2 venuta meno e vani sono stati i tentativi da parte degli stessi di ricostruire la comunione.
I ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale per sentire pronunciare sentenza di separazione
2 Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1.7.2025 i coniugi hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare e hanno insistito nella domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni sopra riportate.
Il Tribunale prende atto dell'intervenuta cessazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi e provvede in conformità.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa.
Nulla va disposto sulle spese in ragione del carattere congiunto del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione dei coniugi e omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite che si hanno qui per integralmente riportate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Mira (VE) in cui il matrimonio fu trascritto [n.9, Parte I, anno 2003] per l'annotazione al suo passaggio in giudicato;
Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 5110 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno
2024 su ricorso presentato da
) e ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti Augusto Gabrielli e Silvia Zanetti
Ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione consensuale e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 1.7.2025 depositate il 30.6.2025:
ed ribadiscono di non volersi riconciliare e, pertanto, chiedono che Parte_1 Parte_2 codesto Tribunale voglia omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. Le parti vivranno separate di tetto e di mensa, libera ciascuna di fissare la propria residenza ove meglio creda, con obbligo di reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Mirano (Ve), Via Olmo n. 1, viene assegnata ad che Parte_2 continuerà a risiedervi con il figlio e con i genitori di , signori Per_1 Parte_1 CP_1
e , dando atto che ha già provveduto a liberare la casa coniugale Parte_3 Parte_1 asportando i beni personali.
1 3. adempierà agli obblighi di contribuzione al mantenimento di e del Parte_1 Parte_2 figlio , mediante: Per_2
- trasferimento ad della quota allo stesso intestata pari a 1/4 (un quarto) Parte_2 dell'immobile costituente domicilio domestico con accollo da parte di quest'ultima del 50% delle restanti rate del mutuo fino a estinzione e con assunzione da parte della stessa delle spese notarili del rogito di trasferimento da stipularsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
- versamento a favore di entro il giorno 5 di ciascun mese, di assegno di Euro Parte_2
450,00 da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per l'anno precedente quale contributo al mantenimento del figlio fino al raggiungimento della sua Persona_3 autonomia economica;
- ed saranno tenuti a far fronte alle spese straordinarie riguardanti il Parte_1 Parte_2 figlio nella misura del 50% a carico del padre e nella misura del 50% a carico della madre, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Venezia.
4. Il saldo del conto corrente Banco OS e dei Buoni fruttiferi postali rimarrà in proprietà esclusiva di cui è intestato, mentre i coniugi provvederanno entro 30 giorni dal Parte_2 deposito della sentenza di separazione all'estinzione del conto corrente NC Intesa cointestato il cui saldo attivo o passivo rimarrà in capo a . Parte_1
5. Le parti dichiarano che con l'avvenuto trasferimento della quota immobiliare sopra convenuta null'altro avranno reciprocamente a pretendere relativamente all'immobile in questione con riferimento a lavori di sistemazione, ristrutturazioni, interventi edilizi, architettonici o strutturali, relativi anche ad impianti, miglioramenti ed addizioni, ogni reciproca domanda rinunziata, fermi invece gli obblighi e adempimenti di natura tributaria che permarranno in capo a ciascuna delle parti fino all'atto del trasferimento.
6. Le parti si concedono nulla osta reciproco per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro valido documento per l'espatrio in loro favore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Mira (VE) il 08.03.2003 [matrimonio annotato nei registri della Stato Civile al n. 9, parte I, anno 2003 del Comune di Mira]; dall'unione il
16.5.2003 è nato il figlio studente universitario;
l'affectio coniugalis tra i coniugi è Per_2 venuta meno e vani sono stati i tentativi da parte degli stessi di ricostruire la comunione.
I ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale per sentire pronunciare sentenza di separazione
2 Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1.7.2025 i coniugi hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare e hanno insistito nella domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni sopra riportate.
Il Tribunale prende atto dell'intervenuta cessazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi e provvede in conformità.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nella causa.
Nulla va disposto sulle spese in ragione del carattere congiunto del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione dei coniugi e omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite che si hanno qui per integralmente riportate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Mira (VE) in cui il matrimonio fu trascritto [n.9, Parte I, anno 2003] per l'annotazione al suo passaggio in giudicato;
Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
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